Riforma dello sport: Coni e Commercialisti, modelli semplificati per piccole associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata al Salone d’Onore del CONI la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica CONI e Consiglio nazionale della categoria. Al centro le proposte per rendere più efficaci e sostenibili i modelli organizzativi, rafforzare il sistema del safeguarding e supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche

Si è svolta oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, la presentazione della relazione conclusiva della Commissione Paritetica CONI – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (MOCAS), ai codici di condotta e al sistema di safeguarding.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli esiti del lavoro sviluppato dalla Commissione, frutto di un confronto multidisciplinare tra rappresentanti del mondo sportivo e professionisti dell’area economico-giuridica, con l’obiettivo di individuare proposte operative in grado di coniugare efficacia delle tutele, semplificazione amministrativa e sostenibilità organizzativa.

Tra i principali temi affrontati figurano la differenziazione dei modelli organizzativi in funzione delle caratteristiche degli enti sportivi, la predisposizione di schemi semplificati per le associazioni e società sportive dilettantistiche di minori dimensioni, la definizione delle competenze delle figure di safeguarding e l’introduzione di percorsi qualificati di formazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze delle ASD (Associazioni Sportive dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), che rappresentano il tessuto portante dello sport italiano, con proposte finalizzate a rendere gli adempimenti maggiormente proporzionati alle dimensioni e ai livelli di rischio delle singole realtà sportive, favorendo così un’applicazione concreta ed efficace delle nuove disposizioni.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha affermato: “Safeguarding? La situazione nel mondo sportivo italiano è eterogenea e ogni valutazione deve partire da questo presupposto. Dobbiamo consolidare il processo culturale senza irrigidirci sulle regole. Ho chiesto al Ministro Abodi di riconoscere formalmente al CONI il ruolo di attore principale di tutte le attività di safeguarding. L’argomento merita interesse, dobbiamo perseguirlo con convinzione e con gli strumenti più efficaci”.

Per il Consigliere nazionale e tesoriere dei commercialisti, delegato al terzo settore, David Moro, “la qualità della regolazione si misura anche dalla sua concreta applicabilità. Per questo il contributo del Consiglio Nazionale è stato orientato a individuare soluzioni che consentano agli enti sportivi, soprattutto quelli di minori dimensioni, di coniugare il pieno rispetto delle nuove regole con una gestione organizzativa sostenibile. La collaborazione con il CONI conferma il ruolo dei Commercialisti quali interlocutori qualificati nell’accompagnare i processi di innovazione, trasparenza e buona governance del sistema sportivo.”

“Il lavoro della Commissione – spiega il Consigliere nazionale dei Commercialisti delegato alla compliance e modelli organizzativi delle imprese, Fabrizio Escheri, – è stato orientato a tradurre i principi della riforma in strumenti concretamente applicabili, attraverso modelli organizzativi proporzionati alla dimensione e al profilo di rischio degli enti sportivi, anche tenendo presenti le necessarie intersezioni con il sistema previsto dal D.lgs. 231/2001″.

Maurizio Masini, presidente della Fondazione nazionale dei commercialisti “Formazione” afferma che “il lavoro prodotto dalla commissione congiunta CONI – CNDCEC ci coinvolge direttamente, dal momento che la formazione avrà un ruolo centrale nell’approfondimento di queste tematiche. Su questo fronte forniremo dunque il nostro contributo”.

Nel corso della presentazione è stato inoltre evidenziato come le proposte formulate dalla Commissione costituiscano una base di lavoro per il futuro sviluppo del sistema sportivo nazionale, favorendo una sempre maggiore integrazione tra competenze giuridiche, economiche e organizzative.

L’iniziativa conferma il valore della collaborazione istituzionale tra CONI e CNDCEC nel promuovere modelli di governance sempre più efficaci, proporzionati e orientati alla tutela delle persone, alla trasparenza e alla crescita del movimento sportivo italiano. (Così, comunicato stampa CNDCEC del  14 luglio 2026)

Link al testo della relazione finale CONI – CNDCEC




Enti terzo settore, dai Commercialisti la relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio

Il Consiglio nazionale della categoria aggiorna precedenti edizioni del documento. La pubblicazione contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato anche quest’anno un aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (ETS) sul bilancio di esercizio. (Link esterno: https://commercialisti.it/documenti-studio/la-relazione-dellorgano-di-controllo-degli-enti-del-terzo-settore-allassemblea-degli-associati-o-di-altro-organo-equivalente-delle-fondazioni-in-occasione-dellapprovazion/). La relazione trova come destinatari di riferimento gli associati e i componenti di altro organo equivalente delle fondazioni, anche se poi è rivolta, nei fatti, a tutti gli stakeholder che intendono comprendere se l’attività dell’ETS può essere legittimata dal punto di vista comportamentale e se, quindi, l’ente risulta credibile agli occhi anche delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

Il documento pubblicato contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.

Quest’anno la pubblicazione del CNDCEC è stata arricchita dalle relazioni al bilancio sociale delle imprese sociali, tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e del predetto decreto. Gli schemi erano già stati inclusi nella pubblicazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca “L’impresa sociale non cooperative sociale, presentata al Congresso nazionale del CNDCEC dell’ottobre 2025.

Al riguardo, si deve rilevare che non è stata prodotta alcuna relazione sul bilancio d’esercizio delle imprese sociali in quanto tale relazione deve essere articolata sulla base della forma giuridica di riferimento che può variare dalle società di capitali o di persone sino agli enti non lucrativi retti in forma associativa o fondativa.

Nello specifico, i sindaci delle imprese sociali potranno opportunamente adattare gli schemi di relazione già prodotti da questo Consiglio per le società di capitali non quotate. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 5 maggio 2026)




Crisi d’impresa, da CNDCEC e FNC un documento sul concordato minore

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un’analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio.

Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale Giovanna Greco). (Link esterno: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf)

L’elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale strumento operativo proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 aprile 2026)




Il decreto di attuazione della legge capitali sotto la lente dei Commercialisti

Un documento CNDCEC – FNC offre una ricognizione ragionata sulle principali novità del TUF e del Codice civile

Analizzare le principali novità introdotte dal decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché di alcune disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali.

È il principale obbiettivo del documento “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”, pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Link esterno : https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_28_Il-decreto-di-attuazione-della-Legge-Capitali_def.pdf)

La pubblicazione rientra nell’ambito delle attività delle aree di delega del Consiglio nazionale “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” – Diritto societario – Finanza aziendale, seguite dai consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini, David Moro e Antonio Repaci.

L’analisi, alla luce anche delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo e nel più ampio quadro di riferimento del diritto europeo dei mercati finanziari, è orientata a evidenziare, da un lato, le modifiche rilevanti sotto il profilo giuridico, dall’altro, la ratio economico-finanziaria posta alla base del provvedimento normativo, con particolare attenzione agli effetti prodotti sull’efficienza e sulla competitività del mercato italiano dei capitali.

Le disposizioni modificate o introdotte ex novo si collocano nell’ambito di un più ampio processo di semplificazione del quadro normativo finalizzato a ridurre l’area dell’interpretazione discrezionale e, al contempo, a rafforzare l’allineamento dell’ordinamento interno ai principi e alle fonti del diritto dell’Unione Europea, in un’ottica di coordinamento, coerenza e armonizzazione sistemica.

Il documento, in modo sistematico, offre una ricognizione ragionata di alcune delle principali novità contenute nel Decreto, soffermandosi, in linea generale, sulla disciplina delle società di partenariato, sui temi centrali in materia di appello al pubblico risparmio che riguardano il controllo societario e l’informazione al mercato, sulla disciplina delle società quotate con particolare riguardo alle semplificazioni degli obblighi informativi e della regolamentazione delle assemblee e sulla disciplina speciale relativa agli emittenti di nuova quotazione. Si annotano anche le modifiche che attengono alla governance e alla composizione degli organi societari, con specifica attenzione sulla complessa revisione delle disposizioni del Codice civile in ordine alle discipline dei sistemi di amministrazione e controllo, evidenziandone l’impatto operativo per società e professionisti che ricoprono cariche sociali e fornendo un quadro interpretativo utile per l’adeguamento degli assetti societari alla nuova disciplina, considerate anche le novità in tema di  integrazione dei sistemi di AI nelle funzioni di controllo.

Il documento, attraverso l’ausilio di tabelle sinottiche, offre uno strumento operativo per i professionisti.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 28 aprile 2026)

 

 

Legge 5 marzo 2024, n. 21

«Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (1515)»

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge

Deleghe

Decreti legislativi emanati

Art. 19, comma 1.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2026) uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali[1].

 

[1] Il termine, originariamente fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), è stato così differito dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 11 marzo 2025, n. 28. L’art. 1, comma 1, lett. b) della medesima L. 28/2025 ha introdotto l’art. 19-bis alla legge 21/2024 che delega il Governo ad adottare, nei termini di cui all’articolo 19, comma 1, della L. 21/2024, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026. Supplemento Ordinario n. 14.
 

Art. 19, comma. 4.

Il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, decreti correttivi e integrativi degli stessi.

 

 

 




Incompatibilità tra professione e CED: il CNDCEC fornisce ulteriori chiarimenti sul criterio del 20%

I nuovi chiarimenti dell’Informativa n. 70/2026: il parametro del 20% si applica al fatturato complessivo imputabile al professionista. Focus su disciplina transitoria e impatti operativi.

 

Con l’Informativa n. 70/2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno degli aspetti più delicati affrontati nelle Note interpretative 2025 in materia di incompatibilità: il criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED. Nel nuovo chiarimento contenuto nella citata informativa n. 70 viene superata una lettura letterale che ancorava il parametro al solo fatturato professionale, affermando invece che la verifica deve essere effettuata sul fatturato “complessivo” imputabile al professionista. Ne deriva una significativa compressione degli spazi operativi delle strutture societarie non strettamente ausiliarie. Contestualmente, viene chiarita la decorrenza (fatturati 2026, verifiche dal 2027) e definito un regime transitorio quadriennale che accompagna il passaggio dal 50% quinquennale al 20% triennale.

 

Il punto centrale dell’informativa

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia del 20% ai fini della verifica della strumentalità delle società di servizi/CED, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primis, si rammenta che il principio generale che sorregge la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 è quello della valutazione sostanziale del peso economico dell’attività esercitata tramite strutture societarie, al fine di evitare che queste assumano autonoma rilevanza imprenditoriale.

 

“[…] si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale diretto […] sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto […]”

 

Ne consegue che il parametro del 20% non costituisce un criterio di confronto tra fatturato professionale e fatturato del CED, bensì un indice di incidenza della componente societaria sul complessivo volume economico riconducibile al professionista.

 

“[…] diversamente opinando […] si perverrebbe a risultati distorsivi […] finendo per amplificare artificialmente il peso della componente societaria […]”

“[…] la soluzione interpretativa […] appare, inoltre, maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società […]”

 

Pertanto, occorre far riferimento ad una base di calcolo unitaria, costituita dalla somma del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP), e della quota di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto, al fine di verificare se l’attività esercitata tramite il CED mantenga carattere meramente strumentale o assuma autonoma rilevanza imprenditoriale.

In pratica, affermato che il “limite del 20% debba essere rapportato” non al solo “fatturato professionale del singolo iscritto”, ma alla somma del “fatturato complessivo imputabile al professionista”.

Al riguardo, l’esempio contenuto nell’Informativa rende più chiare le modalità di calcolo ai fini della verifica della soglia del 50%/20% su base complessiva, evidenziando come il parametro percentuale debba essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista – dato dalla somma del fatturato professionale e della quota di fatturato della società di servizi – e non già al solo fatturato professionale, così da misurare correttamente l’incidenza economica dell’attività svolta tramite il CED.

Di seguito, l’esempio allegato all’Informativa n. 70/2026:

 

 

 

Alla luce di tale impostazione, dunque, la soglia del 20% assume la funzione di criterio sostanziale di qualificazione dell’attività, nel senso che, ove la quota di fatturato riferibile al CED ecceda la soglia come sopra determinata, la società di servizi non può più essere considerata meramente strumentale o ausiliaria; di conseguenza, viene meno la causa di esclusione dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005.

 

La ratio delle nuove precisazioni

 

Il chiarimento si colloca nel perimetro dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che:

  • vieta l’esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente;
  • consente le società di servizi solo se strumentali o ausiliarie.

Il parametro del 20% diventa quindi uno strumento di verifica della reale natura dell’attività:

  • sotto soglia = attività ausiliaria (compatibile);
  • sopra soglia = attività economicamente autonoma (incompatibile).

 

Decorrenza della nuova disciplina

 

Il Consiglio Nazionale chiarisce in modo puntuale il profilo temporale:

 

 “[…] la nuova disciplina trovi applicazione […] con riferimento ai fatturati dell’anno 2026 […] rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.”

 

Ne consegue che:

  • per il 2025 (verifiche 2026) resta il regime previgente;
  • dal 2026 si applica il nuovo criterio.

Il passaggio è duplice:

  • riduzione drastica della soglia;
  • accorciamento dell’orizzonte temporale.

Il nuovo parametro è introdotto in modo progressivo:

Il periodo di osservazione è:

  • quadriennale nella fase transitoria;
  • triennale a regime.

 

Effetti operativi: anticipazione della soglia di incompatibilità

 

Il CED può risultare incompatibile anche senza superare il fatturato professionale, essendo sufficiente il superamento del 20% del totale.

 

Centralità del fatturato complessivo

 

Non rileva più il rapporto tra due grandezze isolate, ma: la struttura economica complessiva del professionista.

 

Rafforzamento del presidio antielusivo

 

Il nuovo criterio:

  • impedisce lo “spostamento” di ricavi verso il CED;
  • neutralizza frammentazioni artificiali dell’attività.

 

Necessità di revisione degli assetti organizzativi

 

I professionisti sono chiamati a:

  • monitorare le medie triennali;
  • riequilibrare i flussi economici;
  • valutare il ruolo effettivo delle società di servizi.

 

Per il foglio di calcolo relativo ai fatturati che potrà essere utile per valutazione incompatibilità dei Centri di Elaborazione Dati (CED). (Link a https://commercialisti.it/informative/70-note-interpretative-sulla-disciplina-delle-incompatibilita-ex-art-4-d-lgs-n-139-2005- precisazioni-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-della-soglia-del-20-per-le-soci/)

 

Conclusioni

 

L’interpretazione contenuta nell’Informativa n. 70/2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina delle incompatibilità; la società di servizi resta compatibile solo se conserva carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale

Diversamente, essa diventa il veicolo attraverso cui si realizza, sia pure indirettamente, l’esercizio di attività d’impresa, con conseguente incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

 

Incompatibilità professionale e CED
Sintesi

 

Disciplina transitoria

Anno Criterio applicato
2026 2023–2025 → 50% ; 2026 → 20%
2027 2024–2025 → 50% ; 2026–2027 → 20%
2028 2025 → 50% ; 2026–2028 → 20%
Dal 2029 Media triennale → 20%

 

Confronto tra regime previgente e nuovo regime

Profilo Regime previgente Nuovo regime
Soglia 50% 20%
Periodo di osservazione 5 anni (media quinquennale) 3 anni (media triennale)
Logica Prevalenza ampia Incidenza economica selettiva

Note

  • La soglia del 20% rappresenta un indice di incidenza economica e non un mero confronto tra fatturati.
  • Il periodo transitorio consente un adeguamento graduale ma richiede monitoraggio costante.
  • Dal 2029 il sistema sarà pienamente triennale.



Dai Commercialisti le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore

Il documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiorna il precedente del 2020

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, (il link rimanda a una pagina esterna del sito commercialisti.it) che rivedono ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall’analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all’organo di controllo dal legislatore dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell’articolo affidati dall’articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Ad ogni modo, le Norme configurano un corpus di disposizioni autonomo articolato su principi di carattere generale (principles based) che, in quanto tale, necessita di essere applicato in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.

Le Norme, che accolgono anche talune specifiche integrazioni avvenute a seguito dei commenti pervenuti nel periodo di pubblica consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni in essere e delle evoluzioni della prassi dei controlli delle società e degli ETS stessi. In questa prospettiva, sono state aggiunte la Norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale che, da sole, costituiscono circa l’80% degli enti iscritti nel RUNTS, e le novellate Norma 3.9. in materia di controlli correlati all’implementazione della normativa sul “whistleblowing e Norma 4.2. concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.

Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 112 del 2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 18 febbraio 2026)

 

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Revisione legale. I Commercialisti aggiornano la metodologia

Nel documento del Consiglio nazionale, corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi, focus sull’approccio per i collegi sindacali nelle imprese di minori dimensioni

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la seconda edizione del Manuale Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale, entrambi elaborati nell’ambito dell’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” coordinata dai Consiglieri Nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto. Il Manuale e l’Audit Tool completano il set documentale, del quale fa parte anche il Toolkit per la gestione della qualità già pubblicato a dicembre (si veda l’Informativa n. 188/2025), che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un’impresa meno complessa.

Il set di strumenti operativi è disponibile nell’area riservata del sito del Consiglio Nazionale.

“Questo volume – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio – muove dall’assunto che la revisione legale venga svolta in conformità ad un unico set di principi di revisione internazionali ISA Italia confezionati per essere applicati, seppur in maniera scalabile e proporzionata, sia in contesti aziendali di medie e grandi dimensioni, società quotate e altri enti di interesse pubblico, sia in contesti di dimensioni e complessità minore. L’auspicio del Consiglio Nazionale è che presto si possa migrare verso un principio di revisione “ad hoc” per i bilanci delle imprese meno complesse che consenta di ottenere lo stesso livello qualitativo di una revisione dei bilanci più complessi ma con regole e linee guida più chiare, comprensibili e concise”.

 

“Il documento – spiegano Ancarani e Masini – fornisce un approccio metodologico comune orientato a perseguire la qualità nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Al tempo stesso, al fine di perseguire l’obiettivo complessivo della qualità, il Consiglio Nazionale ha realizzato un Toolkit per la gestione interna della qualità per il sindaco-revisore che fornisce un supporto operativo alla configurazione, all’implementazione e alla messa in atto di un sistema di gestione della qualità conforme ai principi di gestione della qualità in vigore dal 1° gennaio 2025. Auspichiamo che il presente documento, unitamente al Tool Excel ed al Toolkit per la gestione della qualità, opportunatamente declinati alle singole fattispecie, possano continuare a rappresentare una solida metodologia generalmente condivisa da tutti i colleghi”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2026)




Commercialisti, l’IA entra nel codice deontologico

Novità introdotte in considerazione della legge che disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Modifiche anche al codice delle sanzioni. Violazioni punite con sospensione da tre a sei mesi

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico della professione.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 novembre 2025. Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l’Informativa 178/2025.

Secondo quanto previsto dai nuovi commi dell’articolo 21 del codice deontologico, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale (Comma 8).

Quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, il professionista se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati e di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti in materia (Comma 9).

In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta (Comma 10).

Le novità introdotte nel codice delle sanzioni prevedono che la violazione dei doveri di cui all’articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporti l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta invece una sospensione fino a tre mesi.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 4 dicembre 2025)




Intelligenza artificiale, dai Commercialisti le Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale

Un documento CNDCEC-FNC propone raccomandazioni di carattere orientativo per l’organo di controllo. Le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto

Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sull’adozione dell’Intelligenza artificialeè il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell’attività dell’area “Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non financial)” alla quale sono delegati i Consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

La crescente regolamentazione della materia, in particolare il l’AI Act dell’Unione Europea e l’emergere di standard come la norma ISO/IEC 42001 per i sistemi di gestione dell’IA, richiedono di affiancare alle scelte tecnologiche un’adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità. In considerazione della crescente attenzione rivolta dal legislatore all’utilizzo di sistemi automatici e predittivi ai fini di controllo interno nelle società con azioni quotate (su questi temi, si veda anche il recente schema di decreto legislativo per la riforma del TUF), i commercialisti sottolineano come “accanto all’organo di amministrazione, responsabile per l’istituzione e l’implementazione dei sistemi di AI, anche il collegio sindacale deve sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l’adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi di lungo termine degli azionisti e svolgere un’azione di oversight generale sulla coerenza e sull’effettiva attuazione della pianificazione, affinché l’uso dell’IA generi valore sostenibile senza esporre l’impresa a rischi non solo di compliance ma anche di business non governati”.

Il documento offre quindi un quadro pratico per supportare il collegio sindacale nell’attuazione di tale vigilanza, mantenendo il focus del controllo sulle aree più rilevanti quali:

  1. la gestione strategica della transizione verso l’AI;
  2. la valutazione strategica dell’IA;
  3. la supervisione della governance interna;
  4. la gestione dei rischi legati all’IA;
  5. la compliance normativa e regolamentare;
  6. l’utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance.

Il documento propone raccomandazioni di carattere orientativo per l’organo di controllo in ordine all’impiego dell’IA. È opportuno precisare che le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto, né costituiscono attestazioni tecniche o verifiche sostitutive dell’operato del management e del Consiglio di amministrazione. Anche gli Use Case riportati hanno valore esemplificativo e di supporto alla comprensione delle raccomandazioni esplicitate e non sono esaustivi né prescrittivi, non costituiscono una check-list e non ampliano i doveri del collegio sindacale.

Chiude il documento un’Appendice in cui è riportato un glossario terminologico. (link esterno verso: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2025/12/2025_12_03_linee-guida-di-vigilanza-del-collegio-sindacale-sulla-adozione-dellintelligenza-artificiale.pdf)

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 3 dicembre 2025)

 

 

 




DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università. 

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

 

 

 

Cosa prevede la delega (principi e criteri direttivi)

 

  • Riordino dell’oggetto della professione con indicazione delle attività (incluse quelle riservate) e coordinamento con riforme recenti (Crisi d’impresa, “Cartabia”, Riforma fiscale)

 

 

Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali con impatto sulla professione

 

Negli ultimi anni, diversi interventi normativi in vari ambiti hanno inciso significativamente sulle competenze e responsabilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rendendo necessario un adeguamento dell’ordinamento professionale.

In particolare, tra le più importanti si segnalano:

  • Riforma della disciplina della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche): ha introdotto nuove figure professionali (esperto nella composizione negoziata, componente dell’OCRI, attestatore, gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale) e nuove responsabilità nell’ambito delle procedure di allerta e di gestione della crisi, in cui i commercialisti svolgono un ruolo centrale;
  • Riforma della giustizia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n .149, c.d. “riforma Cartabia”): ha modificato significativamente le norme processuali civili, le procedure di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, ampliando il ruolo dei commercialisti nell’ambito del processo civile e nelle ADR (Alternative Dispute Resolution);
  • Riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111): ha introdotto nuovi istituti e procedure (concordato preventivo biennale, cooperative compliance, adempimento collaborativo) che coinvolgono direttamente i commercialisti come intermediari qualificati tra contribuenti e amministrazione finanziaria;
  • Riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117): ha creato un nuovo ambito specialistico di consulenza per gli enti non profit, con specifiche competenze in materia di fiscalità, contabilità e governance;
  • Trasformazione digitale della PA (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82): l’introduzione di strumenti come il Sistema di Interscambio (SDI), il processo tributario telematico, la fatturazione elettronica e l’ANPR ha trasformato il ruolo del commercialista in interfaccia tra imprese/cittadini e pubblica amministrazione digitale;
  • Ambiente e ESG: il decreto legislativo 6 settembre 2024, n.125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha introdotto importanti modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità, obbligando le imprese a includere nel bilancio di esercizio non solo dati finanziari, ma anche informazioni sulla loro sostenibilità e ai fattori ESG (Environmental, Social, Governance).

A questi interventi normativi settoriali si aggiunge la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha contribuito a definire i contorni delle attività professionali in esame. Di particolare rilievo sono le sentenze della Corte di cassazione del 7 febbraio 2024, n. 3495, che ha delineato i confini tra le attività riservate ai Commercialisti e quelle proprie di altre professioni e della Corte costituzionale del 19 giugno 2024, n. 144, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

  • Esercizio in forma associata e societaria (STP): disciplina organica di costituzione, gestione, limiti; spinta all’aggregazione per efficienza/competenza;
  • Incompatibilità: riordino e possibili deroghe temporanee in casi specifici;
  • Conferimento dell’incarico ed equo compenso: pattuizione libera ma proporzionata; aggiornamento dei parametri ministeriali su proposta CNDCEC;
  • Governance ordinistica: riduzione dell’anzianità per le cariche, equilibrio di genere (quote/doppia preferenza/alternanza), voto telematico, revisione dimensioni degli Ordini, durata 4 anni e massimo due mandati;
  • Disciplina disciplinare: razionalizzazione di organi e procedimenti, principi di imparzialità, buon andamento e contraddittorio;
  • Cancellazione dall’albo: definizione puntuale dei casi;
  • Specializzazioni: titolo per gli iscritti alle sezioni A e B, con provvedimenti su proposta del CNDCEC (attuazione dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 137/2012).
  • Tirocinio: possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi per ridurre i tempi di accesso;
  • Assicurazione RC professionale: possibile polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale ove necessario;
  • Transitorio elettorale: nuove regole applicabili dalla consiliatura successiva.

 

Perché contano gli allegati: la chiave per leggere la ratio del DdL

 

Relazione illustrativa – Spiega il perché della riforma: a 20 anni dalla legge delega 2005 e 16 dall’attuazione (D.Lgs. 139/2005) l’assetto è obsoleto; calano giovani e candidati all’esame, cresce l’età media; il mercato e la giurisprudenza sono cambiati.

Dal 2008 ad oggi, i Commercialisti under 40 iscritti all’albo sono diminuiti del 32,3%, mentre gli over 60 sono aumentati, anche per via dell’innalzamento dell’età pensionabile, del 64,3%. L’età media è passata da 47,4 a 52,5 anni. Inoltre, al di là del calo demografico, mentre i dati registrano un sensibile incremento del numero di laureati in economia nell’ultimo decennio (+31,5%), quelli che scelgono di svolgere il tirocinio professionale e successivamente di sostenere l’Esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono diminuiti in maniera drastica: -63,5%

Relazione tecnica – Chiarisce procedura e neutralità finanziaria: D.Lgs. entro 12 mesi su proposta del Ministro della giustizia (concerti con Università/Lavoro, sentito CNDCEC), parere parlamentare entro 30 giorni; nessun nuovo onere per la PA; verifica positiva della Ragioneria Generale.

Analisi tecnico-normativa (ATN) – Inquadra fonti, compatibilità e coordinamento: mappa la normativa (D.L. 203/2005; D.Lgs. 59/2010; L. 183/2011 art. 10 sulle STP; DPR 137/2012; D.L. 137/2020; L. 49/2023 sull’equo compenso), segnala assenza di conflitti con UE e obblighi internazionali, e richiama giurisprudenza recente (Cass. 3495/2024 su esercizio abusivo; Corte cost. 144/2024 su visto di conformità).

 

 

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l’intervento

 

– Legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito nella legge) convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di attribuzione della competenza all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

– Articolo 55, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che ha apportato modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– Articoli 31, 31-bis e 31-terdecies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

– Articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;

– Articoli 4 e 4-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) in materia di associazioni tra avvocati e multidisciplinari e di esercizio della professione forense in forma societaria;

Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali;

– Capo I e, in particolare, articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai principi generali inerenti agli ordinamenti professionali e, in particolare, alla formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – Illustra obiettivi, alternative e impatti attesi: modernizzazione dell’esercizio (associato/societario), voto telematico, equilibrio di genere e ricambio, specializzazioni e assicurazione collettiva, con benefici su qualità dei servizi e attrattività della professione; evidenzia criticità empiriche (disomogeneità dimensionali degli Ordini, divari di genere/età) e indica soggetti attuatori (Ministero Giustizia e CNDCEC).

 

 




Collegio sindacale, dai Commercialisti un nuovo documento di studio su vigilanza e sostenibilità

Pubblicato dal Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria, completa e integra le indicazioni di prassi fornite lo scorso anno nella norma Q.3.8 – bis delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità, realizzato dalla commissione di studio Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell’organo di controllo di società quotate, operante nell’area Sistemi di controllo e revisione legale, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

 

I testo è consultabile sul sito del CNDCEC al seguente link:

Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità

 

Il documento completa e integra le indicazioni di prassi fornite lo scorso anno nella norma Q.3.8 – bis delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (pubblicate nel mese di dicembre 2024).

 

I testi sono consultabili sul sito del CNDCEC al seguente link:

Norme di comportamento del Collegio Sindacale, verbali e procedure | Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il documento, in stretta aderenza alla normativa, ai Principi e ai criteri applicativi declinati nella Norma Q.3.8-bis, si sofferma sull’attività esercitata dall’organo di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, più specificamente, sui rapporti e gli scambi informativi tra l’organo di controllo e i comitati endoconsiliari preposti all’attuazione delle politiche in tema ESG. Particolar attenzione è prestata, poi, all’interazione e alla doverosa collaborazione con il revisore della sostenibilità e alla necessità di acquisire specifiche competenze in tema di sostenibilità correlate al settore di attività della società che saranno evidenziate nel processo di autovalutazione condotto in occasione dell’insediamento e poi periodicamente, per verificare l’idoneità di componenti e l’adeguata composizione dell’organo nel suo complesso.

Nel modello tradizionale di governance al collegio sindacale sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza – tra l’altro – sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo e di gestione dei rischi (SCIGR) e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, negli ultimi anni, con l’aumento dell’attenzione sui temi ESG, il collegio sindacale ha visto rafforzare il proprio ruolo, soprattutto in relazione agli obblighi normativi e alle aspettative degli stakeholder riguardo alle pratiche di sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese, essendogli attribuita/o anche la funzione (compito) della supervisione della conformità delle politiche di sostenibilità e della loro integrazione nei processi aziendali.

La vigilanza del collegio sindacale sui temi di sostenibilità può essere articolata con riferimento ad alcuni ambiti principali, individuati nel documento, vale a dire:

– supervisione degli obblighi normativi;

– valutazione del sistema di controllo interno;

– monitoraggio della gestione dei rischi ESG;

– valutazione della governance aziendale sui temi di sostenibilità;

– trasparenza e comunicazione agli stakeholder.

Il corretto e diligente espletamento di questi compiti comporta la necessità che i sindaci siano adeguatamente formati su tematiche di sostenibilità e consapevoli delle proprie responsabilità in merito. Con l’aumento delle aspettative degli stakeholder e delle normative sui temi ESG, infatti, si renderà opportuno che il collegio sindacale non solo supervisioni la società su questi temi, ma che valuti al suo interno anche la propria capacità di farlo in modo efficace.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 16 ottobre 2025)




Formazione commercialisti, pubblicato il nuovo regolamento. Esonero completo per gli over 65 e sostegno a conciliazione vita-lavoro e genitorialità

Le novità sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia

 

De Nuccio: “Una risposta concreta alle esigenze dei nostri iscritti”

 

Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Ministro della Giustizia lo scorso 25 settembre, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n.19 del 15 ottobre 2025.

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa n. 142/2025.

Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 11 («Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti») e 16 («Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari»), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

In particolare, l’articolo 16 introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Tale previsione, immediatamente operativa, consente di applicare fin da subito le nuove modalità di computo dei crediti nell’ambito del triennio formativo in corso.

Le restanti disposizioni del Regolamento, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, introducono una serie di novità volte a rendere la formazione professionale continua più coerente con l’evoluzione normativa, a rafforzare le tutele in materia di pari opportunità e a prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita.

Tra le principali modifiche si segnalano:

 – articolo 2 – precisazione che i soggetti autorizzati sono tenuti al versamento degli importi di cui all’articolo 13, comma 3, anche in caso di eventi formativi realizzati in cooperazione/ convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, al fine di scoraggiare comportamenti elusivi;

– articolo 5 – inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia delle “pari opportunità”, in coerenza con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento;

– articolo 6 – esclusione dell’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo;

– articolo 7 – aggiornamento della disciplina dell’equipollenza, per adeguarla alle più recenti novità normative;

– articolo 8 – introduzione di una nuova causa di esonero per favorire la conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità, con la previsione di una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruire tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o entrambi i genitori;

– articolo 9 – rafforzamento del potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi;

– Allegato 1 – aggiornamento e riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.

Il nuovo testo del Regolamento è consultabile sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, il nuovo regolamento “fornisce un segnale concreto di attenzione alle diverse stagioni della vita professionale e semplifica, alleggerisce e avvicina le regole alle reali esigenze degli iscritti”. Tra le novità più significative, de Nuccio sottolinea “l’importanza dell’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni e le novità a sostegno alla conciliazione vita-lavoro e alla genitorialità. Scelte frutto della volontà del nostro Consiglio nazionale di rispondere alle esigenze dei nostri colleghi”.

Concetti ribaditi anche da Liliana Smargiassi, consigliera nazionale delegata alla materia, che spiega come le novità contenute nel regolamentorispondano a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità.” (Così, comunicato stampa CNDCEC del 15 ottobre 2025)

 

Link al testo del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 luglio 2025 e Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025

 




Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo L’Aiuto Intelligente al Commercialista, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive 

Stato: DdL delega “annunciato” alla Camera (A.C. 2628) – stato: testo “bollinato” non ancora stampato.

 

Stato e tempi della delega Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Compensi professionali ed equo compenso – Libertà di pattuizione nel rispetto dell’equo compenso (ex lege  49/2023): il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione.

Aggiornamento dei parametri di riferimento con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC, applicabili anche alle prestazioni rese in forma associata o societaria.

Chiarezza del rapporto contrattuale: si promuove la formalizzazione scritta dell’incarico, con indicazione puntuale delle attività, dei criteri di calcolo del compenso e delle condizioni di revisione.

 

Governance degli Ordini e processo elettorale – Accesso alle cariche: riduzione dell’anzianità di iscrizione richiesta; misure per equilibrio generazionale e parità di genere (es. doppia preferenza/alternanza o strumenti equivalenti).

Voto ed elezioni: introduzione del voto a distanza con modalità telematiche, in linea con l’obiettivo della transizione digitale e con garanzie di personale, libertà e segretezza del voto.

Struttura degli Ordini: revisione delle classi dimensionali e della composizione degli organi; soglia minima di preferenze per la rappresentanza delle minoranze.

Mandati: durata quadriennale; limite di due mandati consecutivi (coerente con il nuovo sistema elettorale).

Disciplina e funzionamento: riordino di competenze, incompatibilità, decadenze; procedimento disciplinare e regole dei consigli/collegi di disciplina; previsione espressa delle ipotesi di cancellazione dall’albo.

Entrata in vigore delle nuove norme elettorali: dalla consiliatura successiva all’adozione del decreto legislativo.

 

Specializzazioni, tirocinio e assicurazione – Specializzazioni: disciplina organica per gli iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo; definizione e aggiornamento su proposta del CNDCEC.

Tirocinio: riforma per consentirne lo svolgimento anche durante il percorso di laurea, riducendo i tempi di accesso alla professione e favorendo l’attrattività per i giovani.

Assicurazione professionale: possibile forma collettiva di RC per tutti gli iscritti, a oneri del Consiglio nazionale, a tutela dei clienti; resta l’eventuale obbligo individuale per fattispecie non coperte o per adeguare i massimali alla specifica attività svolta.

 

Chiarezza su attività riservate e forme di esercizio – Perimetro delle attività: ricognizione e riordino con indicazione delle attività riservate per legge e distinzione dalle attività tipiche (tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, crisi d’impresa, ecc.).

Forme di esercizio: disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria (costituzione, governance, limiti e controlli) nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L. 183/2011, L. 247/2012, disposizioni cod. civ.).

Incompatibilità: riordino del regime con eventuali deroghe temporanee per specifiche ipotesi, nel rispetto dei principi di indipendenza e tutela dell’utenza.

 

Coordinamento con altre professioni (L. 4/2013 e professioni regolamentate) – Coordinamento espresso con le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni e contenziosi.

 

Questa nota riassume principi e criteri direttivi del testo “bollinato” della delega. Trattasi di Ddl “annunciato” (A.C. 2628) non ancora “Stampato” in versione ufficiale.




Ordinamenti professionali. Il Consiglio dei ministri approva la riforma dei Commercialisti

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 settembre 2025, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha concluso l’esame e ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

Si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

 

 

 

 

 

 




Valutazione di bilancio e impairment test, dai Commercialisti un documento sui fattori addizionali di rischio nel costo del capitale

Proposti anche alcuni esempi applicativi tenendo conto di alcune fattispecie aziendali di riferimento in casistiche comuni e riscontrabili sul mercato azionario

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “I fattori addizionali di rischio nel costo del capitale per le valutazioni di bilancio e l’impairment test, realizzato dalla Commissione di studio “Valutazioni per il bilancio”, operante nell’area “Principi Contabili e di valutazione” alla quale è delegato il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio.

Il documento parte dalla definizione e dalla modalità di calcolo del costo del capitale aziendale, nelle sue diverse componenti, per poi approfondire la modalità di determinazione e, se del caso, di applicazione dei fattori addizionali di rischio e delle relative modalità di stima.

Si analizza anche, con specifico riferimento all’ambito applicativo dell’impairment test, la prospettiva di valutazione nelle due diverse ottiche stand alone e aggregata, al fine di un primo orientamento per l’individuazione dei possibili fattori di rischio addizionale e per la loro opportuna, o meno, considerazione all’interno della stima del costo del capitale. Un approfondimento necessario poiché la prospettiva di valutazione, da considerarsi ai fini delle valutazioni di bilancio, può avere un impatto sulla modalità di rilevazione dei rischi e del loro trattamento all’interno del calcolo del costo del capitale aziendale.

Il documento propone infine alcuni esempi applicativi per l’individuazione e l’elaborazione di fattori addizionali di rischio nel costo del capitale, tenendo conto di alcune fattispecie aziendali di riferimento in casistiche comuni e riscontrabili sul mercato azionario.

Le considerazioni contenute nel documento – spiega de Nuccio – fanno ampio ricorso alle prassi in uso. Obiettivo del lavoro, grazie alla sua funzionalità operativa, è quello di fornire un percorso di sviluppo logico-concettuale che possa supportare le soluzioni operate in operazioni spesso tecnicamente articolate”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 30 luglio 2025)

Per consultare il documento completo pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, visita il seguente link esterno:
https://commercialisti.it/documenti-studio/i-fattori-addizionali-di-rischio-nel-costo-del-capitale-per-le-valutazioni-di-bilancio-e-limpairment-test/

 

 




Revisione EE.LL.: dai commercialisti il parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza | Uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali 

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenzaè il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei Consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri per di fornire uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

Il testo riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico degli enti locali. L’istituto giuridico della “somma urgenza” è un istituto che, negli ultimi anni, ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

Il documento è articolato in due sezioni dedicate a definire l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio: la prima sulle specifiche verifiche da effettuare e una seconda dedicata al modello di verbale che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

A tal proposito, gli autori ricordano che non compete all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia: la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, permette di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche. Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il modello, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore. L’organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo. (Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

Link al documento pubblicato dal Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti

(Link esterno verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




Commercialisti: controlli formali delle dichiarazioni, c’è tempo fino al 15 settembre

De Nuccio e Regalbuto: “Un risultato concreto per i nostri colleghi ottenuto grazie all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate”

 

Per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre. È quanto comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l’informativa n. 110/2025, nella quale si ricorda come nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Nellinformativa, il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, spiega che

“cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva. All’esito di tali interlocuzioni, l’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto terminedi trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.

“In questo contesto – aggiunge de Nuccio – l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione. Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre”.

“Grazie all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate – conclude – arriva un risultato concreto che dimostra come il Consiglio nazionale dei commercialisti continui ad impegnarsi per essere a fianco degli iscritti, ascoltarne le esigenze e alleggerire il peso degli adempimenti in un momento critico per la professione”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

 




I Commercialisti chiedono la proroga dei termini per (nuovo) blocco dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale della categoria:

“Dalle 9:30 di oggi (28 maggio 2025) gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

“Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza alla fine del mese corrente a causa del nuovo blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi a partire dalle ore 9:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio in una lettera inviata al Direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.

“Dopo il blocco dell’operatività dei servizi telematici dell’Agenzia dello scorso 16 maggio – afferma de Nuccio – siamo costretti a richiamare di nuovo l’attenzione del Direttore Carbone per chiedere un maggior termine per l’effettuazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono alla luce di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Il blocco sta causando notevoli disagi agli utenti. In particolare, molti dei nostri iscritti ci segnalano che l’inacessibilità ai servizi telematici dell’Agenzia compromette l’invio della comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta ZES Unica e del credito d’imposta ZES agricoltura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in scadenza il prossimo 30 maggio”.

Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, spiega che,

“oltre alle comunicazioni ZES, numerosi sono gli adempimenti in scadenza per la fine del corrente mese, tra cui l’invio delle liquidazioni IVA periodiche del primo trimestre 2025. Per tali ragioni, il maggior termine dovrebbe riguardare, in ogni caso, anche gli adempimenti in scadenza entro la fine del corrente mese di maggio, ancorché l’operatività dei servizi telematici dovesse essere ripristinata prima. Ciò al fine di garantire, comunque, ai contribuenti e ai professionisti che li assistono un congruo termine per l’effettuazione dei predetti adempimenti

(Così, comunicato Stampa Cndcec del 28 maggio 2025)

 




Commercialisti: sito Agenzia Entrate in blocco, serve proroga dei termini

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti: “Dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”

 

 “Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30 circa di oggi”.

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

“Abbiamo richiesto l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – spiega il Tesoriere con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto – al fine di accertare l’irregolare funzionamento del servizio con conseguente proroga di cui al D.L. 21/06/1961 n. 498”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 16 maggio 2025)

 

Il testo del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770 (G.U. 22 giugno 1961, n. 152) – Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari  – Articolo 1

Art. 1

Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3.

 




Regime di responsabilità dei sindaci. Il nuovo articolo 2407 del codice civile in vigore dal 12 aprile

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 la Legge 14 marzo 2025, n. 35 (di seguito riportata), recante la modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Legge 14 marzo 2025, n. 35

 Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

 In G.U. n. 73 del 28 marzo 2025 e in vigore dal 12 aprile 2025

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

 

1. L’articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407 (Responsabilità). – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 14 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Brevi sulla cd. “perimetrazione” della responsabilità dei componenti del collegio sindacale

 

L’ unico articolo della legge n. 35/2025, modifica l’articolo 2407 del codice civile, al fine di sostituire il regime la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

 

Nel dettaglio, le modifiche sostituiscono il secondo comma e aggiungono un comma finale; la modifiche incideno radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci.

 

Si ricorda che i commi non modificati, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente che:

  • i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva);
  • all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari (terzo comma).

 

Più nel dettaglio, il terzo comma (non modificato) dell’art. 2407 c.c. prevede che all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. Più nel dettaglio si tratta dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.), dell’azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.); delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis c.c.) e infine dell’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

 

Le novelle

 

Il limite massimo alla responsabilità di ciascun membro del collegio sindacale. Il sistema del multiplo del compenso

 

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri (al di fuori delle ipotesi di dolo), sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l’entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

 

Tali limitazioni non trovano applicazione nei casi in cui i sindaci abbiano agito con dolo.

 

Da punto di vista soggettivo, la responsabilità ex nuovo comma secondo dell’articolo 2407 c.c. riguarda ovviamente i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi e si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale. La nuova disciplina non si applica ai revisori legali di S.R.L. nominati ai sensi dell’articolo 2477 c.c.

 

I nuovi termini di prescrizione

 

L’ultimo comma, aggiunto dalla legge in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’art. 2429 c.c.

 

 

Il Testo dell’art. 2407 del Codice civile (previgente e modificato dalla legge 14 marzo 2025, n. 35)

Normativa previgente

Normativa post Legge 14 marzo 2025, n. 35

Codice civile

Art. 2407

Responsabilità

Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio

Non modificato

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Non modificato
 

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.




Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. I Commercialisti pubblicano i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato l’aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, senza tuttavia pretese di esaustività, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche riscontrabili nella prassi.

Il documento operativo analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.

Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.

È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.

Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.

L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.

I modelli sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/24658/)

Allegato 1 – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe

Allegato 1 bis – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe – Società che redige il bilancio in forma abbreviata

Allegato 2 – Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili

Allegato 3 – Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all’art. 2429, co. 3, c.c.

 

 

 




Sostenibilità. Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato due nuovi principi per la rendicontazione | Dai Commercialisti 2 informative

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, che li ha elaborati con Assirevi e INRL, unitamente a MEF e Consob. De Nuccio: “Commercialisti protagonisti della sostenibilità. In questo ambito l’attestazione della conformità della rendicontazione è una nostra esclusiva”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative11/2025 e 12/2025 (link esterni verso: https://commercialisti.it/informative/) comunica che, con due diverse Determine della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.)

Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Il principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea come “Salutiamo con estremo favore l’adozione da tempo attesa di questi due nuovi principi. L’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un’esclusiva dei Commercialisti, nel loro ruolo di revisori legali. Un riconoscimento dell’importanza della nostra professione nel garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi ESG”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2025)

 

I principi adottati:

 

Adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità».

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 

Adottato il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

 

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 




Commercialisti. Il Consiglio nazionale ha approvato il nuovo ordinamento professionale

Comunicato stampa del CNDCEC del 19 novembre 2024

 

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato oggi, all’unanimità dei presenti (assenti il vicepresidente Michele de Tavonatti e la consigliera Gabriella Viggiano), il nuovo ordinamento professionale della categoria. Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche. Si tratta di una riforma che interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione. Modifiche sono state apportate all’oggetto della professione, alle norme sulle incompatibilità, sull’esercizio della professione in forma associata, sulla disciplina del tirocinio, sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale. Novità anche in tema di morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, sulla disciplina dei compensi, sull’assicurazione professionale, sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.
“Con l’approvazione di questo testo – commenta il presidente del consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio – abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento”. “Si tratta di una riforma ampia e organica – aggiunge -. Nella riscrittura della nostra carta d’identità il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento”.

Per le elezioni del Consiglio nazionale si è scelto un sistema elettorale misto (50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti). Confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45. Una scelta “ispirata alla volontà di coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e dalla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia di quelli nazionali”, sottolinea. “L’obiettivo di fondo – afferma – è l’incremento della democraticità del sistema elettorale, con un conseguente allargamento della base elettorale”.

Per il numero uno della categoria “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema anteriforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.

Per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. Per tener conto del ruolo degli Ordini di maggiori dimensioni e del fatto che il voto è attribuito ai singoli consiglieri è stata riformulata la composizione dei consigli degli Ordini prevedendo le seguenti classi: 15 membri, se gli iscritti superano il numero di 1500 ma non quello di 2000; 17 membri, se gli iscritti superano il numero di 2000 ma non quello di 3000; 19 membri, se gli iscritti superano il numero di 3000 ma non quello di 4500; 21 membri, se gli iscritti superano il numero di 4500.24




La consulenza tecnica nel processo tributario. Dai Commercialisti un documento di ricerca a supporto dei professionisti che svolgono questa funzione ausiliaria

La consulenza tecnica nel processo tributario” è il titolo di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti pubblicato oggi e rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale è delegata la Consigliera nazionale Rosa D’Angiolella.

Nell’ambito dei poteri istruttori riconosciuti alle Corti di Giustizia tributaria dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 vi è quello di nominare un consulente tecnico quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità utili alla decisione della controversia. Il tema inerente alla corretta individuazione della funzione della consulenza tecnica e degli effetti dell’indagine peritale svolta risulta particolarmente delicato e non può prescindere da considerazioni di più ampio respiro in ordine alla natura del processo tributario”.

Il documento, dopo una breve disamina della natura sostanzialmente dispositiva del processo tributario, dell’evoluzione storico normativa della disciplina che regola la consulenza tecnica nell’ambito di tale processo, si concentra sulla funzione e l’oggetto di detta consulenza. In particolare, viene analizzata la figura del consulente tecnico d’ufficio, le modalità di nomina, accettazione e svolgimento dell’incarico. Si affronta, inoltre, il tema della vincolatività della consulenza tecnica per il giudice richiedente, anche alla luce dei principali orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Un ulteriore approfondimento è dedicato al rapporto tra la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte. Un cenno viene infine rivolto all’utilizzabilità e all’efficacia nell’ambito del processo tributario di consulenze tecniche rese in altri processi.

Il documento, oltre che d’interesse per i professionisti impegnati nel settore della Giustizia tributaria, potrà risultare un utile supporto anche per Commercialisti che svolgono questa importante funzione ausiliaria nell’ambito del processo tributario.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 12 novembre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC “La consulenza tecnica nel processo tributariopubblicato rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” 

(Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/11/2024_10_12_la-consulenza-tecnica-nel-processo-tributario.pdf

 




Cooperative. Dai Commercialisti check-list e indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative” che fornisce indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Società cooperative” presieduta da Paola Maria Rho – istituita nell’ambito della relativa area di delega “Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione)” coordinata dal consigliere nazionale Gian Luca Galletti -, integra il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali il 25 luglio 2023. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/assetti-organizzativi-amministrativi-e-contabili-check-list-operative/)

In linea con la struttura di quest’ultimo, di cui costituisce un complemento, anche questo documento, dal taglio prevalentemente pratico, individua specifici aspetti ed elementi esplicitati attraverso una serie di domande – articolate in forma di check-list – relative al modello di business, al modello gestionale e agli asseti organizzativi, amministrativi e contabili, volte a fornire supporto all’imprenditore, all’organo di controllo e al professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce ancora elementi sufficientemente esaustivi.

La calibrazione dello strumento valutativo rispetto alle società cooperative nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un approccio in cui l’analisi muova da una dimensione puntuale e aderente alla realtà aziendale, individuata in funzione delle caratteristiche, della natura, della dimensione e del settore di riferimento dell’organizzazione, nella prospettiva di implementare assetti adeguati ed efficaci nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e nella tutela del presupposto della continuità aziendale.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 17 ottobre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC con le indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative

 (Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/10/cndcec-assetti-oac-checklist-focus-cooperative-101024.pdf




Commercialisti. Prorogare i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale

Il presidente de Nuccio in una lettera al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore Ruffini: “Il differimento trova conferma nello Statuto dei diritti del contribuente”.  Dalla categoria arriva anche la richiesta di strumenti che semplifichino la raccolta e il recupero dei dati dei contribuenti relativi al 2018-2023.

 

 “Un intervento urgente finalizzato a riconoscere a tutti i soggetti interessati dal concordato preventivo biennale un congruo differimento sia del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta sia di quello di presentazione delle dichiarazioni”.

 

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al suo Viceministro Maurizio Leo e al direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. I commercialisti avevano già manifestato la necessità di una proroga attraverso una nota stampa diffusa la scorsa settimana dopo che al Consiglio nazionale erano arrivate numerosissime segnalazioni di contribuenti e professionisti che evidenziano l’insufficienza del termine del 31 ottobre per l’accettazione della proposta e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.

 

“Il nuovo istituto – scrive il presidente de Nuccio – si rivolge a una platea molto ampia di contribuenti, rappresentata dai quasi 5 milioni di soggetti titolari di partita IVA che potranno decidere se accettare o meno la proposta di concordato elaborata dall’Agenzia solo dopo un’attenta valutazione dei rischi e delle opportunità che potranno derivare dall’adesione. Tali valutazioni sono svolte con l’ausilio fondamentale dei commercialisti, chiamati a svolgere una delicata attività di informazione e analisi preventiva dell’evoluzione del business dei loro assistiti nel biennio di validità del concordato”.

 

 

I commercialisti sottolineano come la richiesta deriva anche dalle rilevanti modifiche introdotte con il decreto Omnibus che ha previsto, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022 con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

 

“Ancorché il termine per avvalersi di quest’ultima opportunità sia stato fissato dal legislatore al 31 marzo 2025 – continua il presidente dei commercialisti –, è evidente il collegamento reciproco tra concordato preventivo e ravvedimento speciale, nel senso che il CPB è il presupposto del ravvedimento che può costituire un elemento decisivo ai fini dell’adesione alla proposta concordataria”.

 

La necessità di tale differimento dei termini trova conferma non solo nei principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche nel decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) secondo cui «i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione» (cfr. art. 19-octies, comma 4). 

 

Secondo de Nuccio, infine,

 

“è auspicabile che l’amministrazione finanziaria metta a disposizione dei colleghi strumenti volti a semplificare la raccolta e il recupero dei dati e delle informazioni dei contribuenti relativi alle annualità 2018-2023 necessari per facilitare la definizione e l’adesione al concordato preventivo biennale”.

 

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 10 ottobre 2024)




Concordato preventivo biennale. Commercialisti: “necessaria proroga della scadenza per l’adesione”

De Nuccio: “Poco tempo a disposizione, si rischia insuccesso della misura”

 “Per il concordato preventivo biennale è necessaria una proroga della scadenza del 31 ottobre”.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano de Nuccio.

“Le apprezzate modifiche normative al nuovo istituto, promosse anche dal Consiglio Nazionale – spiega de Nuccio – sono state emanate solo ad agosto inoltrato e l’indispensabile circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata diramata il 17 settembre. In questo contesto nel quale, peraltro, permangono dubbi interpretativi, i colleghi, che devono elaborare le proposte e valutarle con i contribuenti loro assistiti, lamentano evidenti difficoltà dovute all’esiguo tempo disponibile. Si rischia un insuccesso della misura”.

Il numero uno dei commercialisti sottolinea anche come

“nell’ambito dell’iter di conversione del Decreto Omnibus dovrebbe essere introdotta una norma che, per i soggetti ISA che aderiranno al concordato, introdurrebbe il ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022. È evidente che nel valutare la proposta concordataria questa possibile novella normativa, che dovrebbe essere definitivamente approvata nei prossimi giorni, può assumere un’importanza decisiva”.

“Per queste evidenti ragioni e per evitare che il poco tempo disponibile non consenta di ai soggetti interessati di effettuare le necessarie valutazioni ed, eventualmente, di aderire alla proposta concordataria – conclude – è necessario valutare un congruo differimento del temine attualmente fissato al 31 ottobre, e ciò non solo nell’interesse dei nostri iscritti e dei loro assistiti ma anche per far sì che il nuovo strumento di compliance possa avere la diffusione auspicata dal legislatore”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 3 ottobre 2024)




Sostenibilità. Dai Commercialisti un inquadramento normativo della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.

(Link esterno verso: sito web di Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC)

In considerazione dell’entrata in vigore, prevista per domani, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), il documento contiene un’analisi di insieme delle principali novità dell’intervento normativo, focalizzando l’attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull’ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Al fine di fornire un supporto operativo per i professionisti che, assunte differenti vesti, dovranno confrontarsi con la nuova normativa, la parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche ove si fornisce evidenza delle modalità con cui il D.Lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

L’obiettivo è quello di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle disposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano. (Così, comunicato stampa del CNDCEC del 24 settembre 2024)

 




Decreto correttivo su cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo in Gazzetta Ufficiale. Soddisfazione dei Commercialisti

La soddisfazione dei commercialisti – De Nuccio e Regalbuto: “Accolto un nutrito pacchetto di nostre proposte per migliorare le norme e l’attività dei nostri colleghi”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “viva soddisfazione” per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale.

“L’approdo in Gazzetta ufficiale di questo provvedimento – affermano il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – è il concreto risultato che giunge al termine di una serrata interlocuzione avuta con l’esecutivo, con il Parlamento e con l’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che accoglie un nutrito pacchetto di nostre proposte, avanzate con spirito costruttivo sia per migliore le norme e provare a favorirne il successo, sia, in tema di adempimenti, nell’interesse dei nostri colleghi e della qualità del loro lavoro”.

Il Consiglio nazionale ha raccolto in una scheda tutte le sue proposte accolte nel decreto.

Concordato preventivo

  • Tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA conseguito nel 2023. Per i forfetari, l’aliquota della flat tax sul reddito incrementale è pari al 10% ovvero al 3% per le neoattività;
  • Preclusione anche ai fini IVA degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno diritto alle relative premialità;
  • Slittamento al 31 ottobre del termine per aderire alla proposta di concordato preventivo e, dal 2025, fissazione di tale termine al 31 luglio, in modo da lasciare a contribuenti e professionisti 3 mesi e mezzo per la valutazione delle proposte (dovendo i software ISA e per l’elaborazione delle proposte essere messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 15 aprile).

Adempimento collaborativo

  • Per i soggetti che non hanno i requisiti dimensionali per il regime di adempimento collaborativo e che adottano volontariamente il tax control framework viene prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente.

Adempimenti

  • Ampliamento da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, integrale o della prima rata, previsto per la definizione degli avvisi bonari;
  • Messa a regime del termine del 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine valevole anche per le dichiarazioni da presentare quest’anno, relative al 2023;
  • Per il 2024, conferma della possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 agosto, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC  del 6 Agosto 2024)