Decreto correttivo su cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo in Gazzetta Ufficiale. Soddisfazione dei Commercialisti

La soddisfazione dei commercialisti – De Nuccio e Regalbuto: “Accolto un nutrito pacchetto di nostre proposte per migliorare le norme e l’attività dei nostri colleghi”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “viva soddisfazione” per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale.

“L’approdo in Gazzetta ufficiale di questo provvedimento – affermano il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – è il concreto risultato che giunge al termine di una serrata interlocuzione avuta con l’esecutivo, con il Parlamento e con l’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento che accoglie un nutrito pacchetto di nostre proposte, avanzate con spirito costruttivo sia per migliore le norme e provare a favorirne il successo, sia, in tema di adempimenti, nell’interesse dei nostri colleghi e della qualità del loro lavoro”.

Il Consiglio nazionale ha raccolto in una scheda tutte le sue proposte accolte nel decreto.

Concordato preventivo

  • Tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% a seconda del punteggio ISA conseguito nel 2023. Per i forfetari, l’aliquota della flat tax sul reddito incrementale è pari al 10% ovvero al 3% per le neoattività;
  • Preclusione anche ai fini IVA degli accertamenti basati su presunzioni semplici per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno diritto alle relative premialità;
  • Slittamento al 31 ottobre del termine per aderire alla proposta di concordato preventivo e, dal 2025, fissazione di tale termine al 31 luglio, in modo da lasciare a contribuenti e professionisti 3 mesi e mezzo per la valutazione delle proposte (dovendo i software ISA e per l’elaborazione delle proposte essere messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 15 aprile).

Adempimento collaborativo

  • Per i soggetti che non hanno i requisiti dimensionali per il regime di adempimento collaborativo e che adottano volontariamente il tax control framework viene prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente.

Adempimenti

  • Ampliamento da 30 a 60 giorni del termine di pagamento, integrale o della prima rata, previsto per la definizione degli avvisi bonari;
  • Messa a regime del termine del 31 ottobre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, termine valevole anche per le dichiarazioni da presentare quest’anno, relative al 2023;
  • Per il 2024, conferma della possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 agosto, maggiorandole somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC  del 6 Agosto 2024)




Cooperative compliance, adempimenti, concordato e differimento rata rottamazione. In Gazzetta il Decreto correttivo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 il Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Tra le tante novelle si segnala che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 108/2024, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella Comunicazione delle somme dovute della Definizione agevolata, di cui alla Legge n. 197/2022 , ha differito al 15 settembre il termine per effettuare il pagamento della quinta rata della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024

 




Cooperative compliance, adempimenti e concordato, Commercialisti: bene Decreto correttivo

Il provvedimento accoglie molte proposte del Consiglio Nazionale della categoria come le modifiche in materia di concordato preventivo biennale, per cui è prevista una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15%. Avvisi bonari: il pagamento passa da 30 a 60 giorni

 Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri.

Il decreto, infatti, accoglie molte delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale. In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

“Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente – dichiara Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Rivolgo, inoltre, un particolare ringraziamento per il consueto ascolto ricevuto dal Governo, nella persona del Viceministro Maurizio Leo, dai Presidenti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate del provvedimento, Massimo Garavaglia e Marco Osnato, e da tutti i membri delle stesse Commissioni e dall’Agenzia delle Entrate”.

 

“Il correttivo recepisce alcune nostre proposte che riteniamo molto importanti – commenta Salvatore Regalbuto, Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità –. In particolare, la messa a regime del termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. Quest’ultima modifica è stata tenacemente richiesta dal Consiglio Nazionale nella consapevolezza che il maggior termine consentirà una gestione più efficace e meno frenetica degli avvisi da parte dei Colleghi ma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, con indubbi benefici per tutti. La norma ha richiesto un tangibile sforzo per individuare le coperture finanziarie e anche per questo deve essere valorizzato l’impegno delle Commissioni Parlamentari, del Governo e della stessa Agenzia delle Entrate per introdurre una modifica quanto mai opportuna”.

Così, comunicato stampa del CNDCEC del 26 luglio 2024




Pubblicato in Gazzetta il Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario». 

Il D.M. Mef in attuazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», approva a metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, è individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il reddito così individuato con la metodologia approvata, rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili “eventi straordinari” comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

Link al testo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024

 

 




Forfetari.  Possibile accedere alla proposta concordato preventivo tramite RedditiOnline o la dichiarazione precompilata

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software Il tuo ISA 2024 CPB per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

 

Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari

 

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

 

Come aderire

 

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata. La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024. L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

Il Cpb per i contribuenti ISA

 

Imprenditori e professionisti che applicano gli ISA possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2024)

Normativa e prassi

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

Le disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»




Aggiornati i software (e Modello “Redditi Pf”) per permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024, la versione 1.3.0 del 15/07/2024 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2024 (codice fornitura: RPF24).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

  • aggiornamento finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024;
  • aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione;
    aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6;
  • aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico”.

 

Vedi anche: aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2024 del 15 luglio 2024

 




Aggiornamento sui Decreti delegati attuativi della Delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111)

Riforma fiscale –  Ultimi Atti del Governo sottoposti a parere

Atto del Governo 171 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Testi disponibili:

Testo dell’atto trasmesso il 27 giugno 2024

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR

 

Atto del Governo 170 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»

Testi disponibili:

Testo dell’atto contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

 

Atto del Governo 166 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»

Testi disponibili:

Testo dell’atto trasmesso

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR

Intesa della Conferenza unificata




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Le disposizioni correttive | Il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari coordinato dalle relazioni, ATN e l’AIR

Trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».
Atto del Governo: 170

Lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

 In particolare:

  • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
  • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;
  • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Link al testo dell’atto del Governo n. 170, contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

La relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva,  in via preliminare, le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

 

 Viene fissato:

    • al 30 agosto il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per i soggetti ISA e forfettari con la maggiorazione dello 0,4%;
    • al 31 ottobre il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP, (che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo)

 

  • integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

 




Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell’entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).  Si ricorda che i forfettari dovranno ancora attendere per la pubblicazione del loro programma di calcolo.

 

Vedi anche la brochure realizzata dall’Agenzia delle entrate che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi

Brochure

 

La versione 2.0.0 del 15/6/2024 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Integrato il software con l’inserimento del quadro P – Concordato Preventivo Biennale ed altri aggiornamenti di natura grafica.
Integrato il software per consentire il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta.

Per saperne di più:

Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15 giugno 2024)

Guida Il tuo ISA 2024 – pdf

Assistenza all’utilizzo dell’applicazione  

L’ Agenzia dell’entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, al numero verde 800-279107. Il servizio prevede assistenza all’utilizzo operativo del software, dalla fase di installazione a quella di gestione del prodotto stesso.

 

 




Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563) approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)




Commercialisti, su concordato preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell’emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

“Veicoleremo le nostre proposte nelle competenti sedi istituzionali – afferma il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio – nell’ambito del modello di dialogo e confronto preventivo ormai consolidato. In particolare, relativamente al concordato preventivo biennale proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale che dovrà essere dichiarato per effetto dell’adesione al nuovo istituto. In materia di adempimento collaborativo abbiamo formulato un ventaglio di proposte per rendere maggiormente attrattivo il regime nel presupposto che i soggetti aderenti, effettuando una totale disclosure della loro posizione fiscale, debbano essere per quanto più possibile preservati da conseguenze accertative e, soprattutto, sanzionatore. Ciò anche per i soggetti di minori dimensioni che volontariamente si doteranno del tax control framework che, ricordo, dovrà essere sempre certificato da un commercialista o da un avvocato”.

 

“Tra le numerose e articolate proposte presentate – aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega alla fiscalità – chiediamo, sempre in materia di concordato preventivo biennale, maggiori premialità, in particolare estendendo ai forfettari lo scudo totale dagli accertamenti basati su presunzioni semplici analogamente a quanto già previsto per i soggetti ISA e che tra gli elementi che andranno a ridurre il reddito concordato rientrino anche le perdite su crediti, così come avviene per minusvalenze e  sopravvenienze passive”.

 

“Per quanto attiene agli adempimenti – aggiunge Regalbuto – proponiamo che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga fissato per il 2024 e a regime al 31 ottobre, termine che per quest’anno dovrebbe coincidere anche con quello per aderire al concordato preventivo”.

 

“Per fugare ogni dubbio – conclude – abbiamo chiesto che venga precisato che per l’anno 2024 tutti i soggetti ISA e forfettari, indipendentemente dall’adesione al concordato, possano versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento e che, per coloro che aderiranno, quanto dovuto a conguaglio in sede di secondo acconto sul maggior reddito concordato sia calcolato con modalità semplificate”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)

Link al documento con le proposte dei Commercialisti

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale

 

 

D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale
D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

 

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Le disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Dal vecchio al nuovo 

 Il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» Artt. 1, 5, 6, 7, 8, 11 e 12

 

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D.Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale”. Sintesi delle novità introdotte | La modulistica per il Concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2023, pag. 1561) è stato adottato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è entrato in vigore in data 22 febbraio 2024. Per effetto dell’articolo 41, il decreto delegato in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In linea generale, in attuazione dei principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo contenuti nell’articolo 17, in particolare al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2), e h), numero 2), della citata legge n. 111/2023, il decreto delegato si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di controllo già esistenti, sia tramite l’introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale. Inoltre, in coerenza con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 , che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. “DAC7”, la disposizione in esame introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all’evasione transnazionale.

Di seguito la sintesi dei contenuti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Le disposizioni in materia di accertamento tributario

 

Gli articoli da 1 a 5, raccolti nel Titolo I (Disposizioni in materia di accertamento tributario), contengono le disposizioni, concernenti i procedimenti di accertamento e notifica, che modificano diverse norme del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’articolo 1 reca una serie di disposizioni volte a rafforzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento tributario, ampliando i casi di definizione tramite adesione del contribuente, razionalizzando le forme di intervento nel medesimo. L’articolo 2 individua un elenco di definizioni da ritenersi valido per tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria e indica le finalità per le quali possono essere utilizzati i risultati dell’analisi del rischio, in conformità con le norme vigenti in materia di privacy. L’articolo 3 introduce specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere ed il riordino delle forme di cooperazione esistenti. Con l’articolo 4 vengono introdotte nuove misure volte al contrasto di fenomeni fraudolenti in ambito IVA. In particolare, viene richiesto il possesso di specifici requisiti soggettivi di integrità morale ai rappresentanti fiscali dei soggetti per i quali sono previsti obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di IVA ma non residenti nel territorio dello Stato. All’articolo 5 introdotte modifiche ai termini per la presentazione di dichiarazioni tardive da parte dei contribuenti e ai termini di prescrizione per il conseguimento, da parte dello Stato, delle imposte, degli interessi e delle sanzioni sui premi di assicurazione.

 

Le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

Gli articoli da 6 a 39 contenuti nel Titolo II introducono nell’ordinamento la disciplina del Concordato preventivo biennale.

Il Capo I (articoli 6-9) contiene le disposizioni generali.

L’articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. L’articolo 7 definisce l’ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell’istituto a fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’articolo 8 prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. L’articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato.

Il Capo II (articoli 10-22) contiene le norme applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA. L’articolo 11 indica le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato in presenza dell’obbligo o la condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. L’articolo 12 individua gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Anzitutto, l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato. L’articolo 13 individua gli adempimenti del contribuente nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati rilevanti ISA L’articolo 14 individua le modalità per il rinnovo del concordato. Il concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell’Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l’introduzione del concordato. L’articolo 15 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. L’articolo 16 stabilisce le modalità per l’individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione. L’articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse. L’articolo 17 individua le modalità per il valore della produzione netta a fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d’impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro. L’articolo 18 fissa il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA, disponendo che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. L’articolo 19 stabilisce l’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Infine, si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici premiali previsti per i soggetti ISA.

L’articolo 20 dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del CPB, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 21 individua le condizioni alle quali il concordato – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l’attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie. L’articolo 22 individua le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla i seguenti casi:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2. Anche in caso di decadenza restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 22, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il Capo III (articoli 23-33) concerne il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

L’articolo 23 riconosce ai contribuenti rientranti nel regime forfettario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 2. L’articolo 24 individua le cause di esclusione, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall’accesso al concordato preventivo biennale. Viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. L’articolo 25 descrive alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato. L’articolo 26 stabilisce che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario. L’articolo 27 indica le modalità attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfetario può aderire a una nuova proposta di concordato biennale. L’articolo 28 indica le modalità di determinazione del reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto del concordato. L’articolo 29 precisa che l’adesione al concordato non ha effetti sul regime dell’imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario. L’articolo 30 precisa l’irrilevanza dei maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. L’articolo 31 precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la modalità di calcolo degli acconti delle imposte. Per l’anno 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. L’articolo 32 indica le condizioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia (analoghi a quelli indicati all’articolo 21 per i contribuenti cui si applicano gli ISA). L’articolo 33 indica come causa di decadenza del concordato il verificarsi di uno dei casi previsti dall’articolo 22 sopra descritte.

Il Capo IV (articoli 34-39) contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive.

L’articolo 34 esclude gli accertamenti di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 e prescrive che le autorità di controllo intensifichino l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo. L’articolo 35 esclude che il regime previsto dal concordato fiscale possa essere fruito nelle ipotesi di tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione. Prevede, altresì, che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L’articolo 36 prevede che la Commissione di esperti prevista per l’elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale è sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell’approvazione della relativa metodologia. L’articolo 37 disciplina il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP per il primo anno di applicazione del concordato. Viene disposto un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno 2024 per i soggetti che adottato il regime concordatario (31 luglio 2024). L’articolo 38, modifica, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e la disponibilità dei programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Per  l’analisi, articolo per articolo, delle misure del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, vedi “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024)

https://www.finanzaefisco.com/riviste_2024-9-10/

 

 

 

La modulistica per il Concordato preventivo biennale

 

Per i soggetti ISA è stato approvato uno specifico modello, mentre per i soggetti forfettari, la proposta e relativa accettazione è contenuta nel quadro LM, Sezione VI del modello “Redditi PF” 2024.

 

Soggetti ISA

 

Il modello costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale modelli (ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato

 Accettazione proposta CPB

Barrando la casella nel Rigo P10, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 e periodo d’imposta 2025.

 

Soggetti forfettari

 

Quadro LM del Modello “Redditi PF” 2024
Sezione VI – Concordato preventivo regime forfetario (art. 23 D.Lgs. n. 13 del 2024)

La sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all’art. 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Per effettuare il calcolo della proposta di CPB, i soggetti che applicano il regime forfetario devono compilare i campi della sezione VI.

In particolare, i righi da LM60 a LM64 vanno compilati come segue.

Nel rigo LM60, barrando la casella, va indicato di non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al Concordato preventivo, di aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Nel rigo LM61, barrando la casella, va indicata l’assenza delle seguenti cause di esclusione:

  1. inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  3. condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del con- cordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

Nel rigo LM62, va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale;

Nel rigo LM63, è riportato il reddito proposto al contribuente ai fini del CPB per il periodo d’imposta 2024.

Barrando la casella nel rigo LM64, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024.

Si precisa che l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

 

 

 




ISA, le nuove regole per acquisire nuovi dati anche ai fini della proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel nuovo provvedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

Nel medesimo provvedimento sono individuate, altresì, le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati ed è disciplinata la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, recante: «Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche», pubblicato il 12.04.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Approvate (in via preliminare) le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

 

Disposizioni in materia di procedimento accertativo

 

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”; si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento; si introduce la disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

 

Disciplina del Concordato preventivo biennale

 

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti). Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

Link al testo dello schema di decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale