Stretta finale sul Superbonus e cessioni dei crediti. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L n. 39/2024

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, la Legge 23 maggio 2024, n. 67 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024

Il decreto-legge, a seguito delle integrazioni introdotte nel corso della conversione, è composto di 17 articoli.

Si segnala, tra le tante novità, che con l’inserimento dell’articolo 7-bis (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo), prevista una norma volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti. In particolare, il comma 1, specifica che l’articolo 6-bis, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Il comma 2, inoltre, specifica che l’articolo 6-bis, comma 2, del suddetto Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

A tal riguardo di ricorda che, il menzionato articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, disciplina il principio del contraddittorio. In particolare, esso stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

 

Vedi anche:

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 




ZES unica: in Gazzetta le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – del 17 maggio 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli».

Il decreto disciplina le modalità di accesso al credito d’imposta ZES Unica. Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate “a breve” sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.




Procedura per compensare i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”. Si deve indicare l’anno di completamento dell’investimento e non l’anno di interconnessione

Con risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024 (di seguito riportata), l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’utilizzo dei crediti per investimenti “Transizione 4.0”. Nel documento di prassi precisato che fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la l’apposita comunicazione, di cui decreto Mimit del 24 aprile 2024 possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

 

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 15 maggio 2024, con oggetto: CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0” – Procedura per compensare i crediti d’imposta – Monitoraggio dei crediti di imposta – Articolo 6 del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39

 

Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.

Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

 

 




Investimenti del piano Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d’imposta

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

  • Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
  • Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all”indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Fonte: sito istituzionale (https://www.gse.it)

 




Crediti 4.0. I modelli previsti dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito Gse a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024

Con decreto Mimit del 24 aprile 2024 approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

Un primo modello (di cui all’Allegato 1), riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta. Il modello di comunicazione è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

 

Il secondo modello (di cui all’Allegato 2), riguarda il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d’imposta. Il modello di comunicazione è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

 

I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.

 

Link al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, del 24 aprile 2024 che approva i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

 




Emanato il decreto compensazione dei crediti di imposta per investimenti transizione 4.0. Da lunedì 29 sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione

È stato emanato il decreto direttoriale del Mimit riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Nello specifico si approvano due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti: gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024. (Link al portale www.gse.it)




Superbonus: Commercialisti, salvaguardare chi ha lavori in corso | Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni

La categoria in audizione al Senato: “Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni”

 

 “Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessario salvaguardare i contribuenti che hanno interventi in corso nonché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile”.

È la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione svoltasi oggi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia.

La delegazione dei commercialisti, composta dal Consigliere nazionale e tesoriere, Salvatore Regalbuto, e dal coordinatore dell’area fiscale della Fondazione nazionale della categoria, Pasquale Saggese, ha ribadito quanto già posto all’attenzione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Viceministro, Maurizio Leo, in una missiva inviata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

In particolare, è stato proposto che “per coloro che hanno già sottoscritto contratti o abbiano già iniziato i lavori sia possibile continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, subordinatamente al rilascio di attestazioni che certifichino la sussistenza di tali presupposti alla data di entrata in vigore del decreto, sottoposte a stringenti sanzioni in caso di falsità”. Ciò al fine, sottolineano i commercialisti, “di evitare che a coloro che hanno fatto legittimo affidamento nell’accesso a tali opzioni venga ingiustificatamente negata tale possibilità, con inevitabili conseguenze anche sotto il profilo dei contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese appaltatrici”.

È stato inoltre proposto il rispristino della possibilità di avvalersi della remissione in bonis estendendola a coloro che, non avendo ancora individuato il cessionario del credito d’imposta, vi riescano entro il prossimo 15 ottobre 2024, termine ultime per accedere alla remissione. “Se l’ampliamento del perimetro della remissione in bonis dovrà essere oggetto di valutazioni tecniche anche in termini di coperture, sicuramente l’accesso all’istituto deve essere garantito – ha sottolineato Regalbuto – a coloro che, avendo presentato tempestivamente la comunicazione entro il 4 aprile scorso, si trovino nella necessità di dover correggere errori commessi in buona fede”.

Tra le ulteriori proposte la possibilità per il fornitore o il cessionario di optare per la rateizzazione in dieci anni degli importi delle singole rate annuali che non vengono utilizzate, per “incapienza”, nell’anno di competenza finanziaria, norma peraltro già prevista per le comunicazioni inviate lo scorso anno, e introdurre una serie di norme di interpretazione autentica volte a risolvere dubbi interpretativi suscettibili di generare in futuro ingente contenzioso su questioni essenzialmente formali.

Infine, sono state poste all’attenzione della Commissione le criticità connesse alla preventiva comunicazione dell’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti che, in assenza dei provvedimenti attuativi, attualmente inibisce le compensazioni, e quelle relative all’entrata in vigore delle nuove norme in materia di contraddittorio preventivo. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 10 aprile 2024)

Link al documento presentato in audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili




Superbonus. Commercialisti: “risolvere criticità nel decreto”

Il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, scrive a Giorgetti e Leo: “Evitare penalizzazione per i contribuenti”

 

Superare “alcune rilevanti criticità” presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.

È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo.  Criticità che, secondo i commercialisti, “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

“Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di salvaguardia dei conti pubblici”, scrive nella missiva il presidente della categoria professionale Elbano de Nuccio, “non posso esimermi dal segnalare alcune rilevanti criticità contenute nel citato Decreto. In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il medesimo articolo impedisce, inoltre, la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024. Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all’esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, a cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”. “L’istituto della remissione in bonis”, sottolinea il numero uno dei commercialisti, “è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, all’articolo 1, comma 5, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. “Tale previsione – afferma – porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni. Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.

L’auspicio dei commercialisti è che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 2 aprile 2024)

 




In Gazzetta Ufficiale il D.L. con stop a sconto e cessione del credito e la norma salva decadenza degli atti con obbligo di contraddittorio

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, e in vigore dal 30 marzo 2024, il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». 

 

Si riporta la relazione illustrativa per una prima descrizione dei singoli articoli del provvedimento urgente.

Relazione illustrativa del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024

 

Il presente decreto-legge, al Capo I (articoli da 1 a 6), introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

L’obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

 

ART. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

 

La disposizione apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In detta norma erano, inoltre, previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3- quater).

Il comma 1, lettera a), fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto- legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.

Inoltre, con la lettera b) del comma 1 si introduce un nuovo comma 3-ter.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Si precisa che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 e che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1, lettera c), prevede la soppressione del comma 3-quater dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023.

Il comma 2 prevede un regime transitorio, prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Il comma 3, inoltre, estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il comma 5, infine, prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

ART. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

 

Il comma 1 interviene sulla disciplina della remissione in bonis. Con l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1, dunque, è volto a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica.

Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all’Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all’art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale previsione si applicherà sia alle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell’anno sia a quelle concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Il comma 2 prevede che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell’anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non può essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

 

ART. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili

 

La disposizione, al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto-legge, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere all’ENEA, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il comma 2 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

 

Il comma 4 prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, il comma 5 stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Prevede, inoltre, che, in luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge, l’omessa trasmissione dei dati comporti la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applichino le disposizioni in materia di remissione in bonis.

 

ART. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

 

Il comma 1 interviene sull’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l’introduzione del comma 3-bis. In particolare, viene prevista la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell’utilizzabilità dei menzionati crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La norma lascia, comunque, inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell’articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. È infine rimessa a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della decorrenza e delle modalità di attuazione del decreto-legge.

Il comma 2 interviene sull’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-quinquies, introdotto dall’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

In particolare, con le modifiche apportate alla disciplina di cui al comma 49-quinquies è precisato che il divieto di compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione – opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico si tratta di crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Per effetto del novellato comma 49-quinquies, inoltre, ai fini della sussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore a centomila euro (oltre il quale le compensazioni sono inibite), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di centomila euro.

Per finalità di coordinamento tra la disciplina recata dall’articolo 49-quinquies e l’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, risulta chiarito che in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall’altro, la consentono ma solo limitatamente all’ipotesi di “pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”. Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Il comma 3 fissa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

 

ART. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all’articolo 19, comma 6, ha previsto che il credito di cui al comma 3 (credito ACE) possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. La presente norma mira a contrastare, anche in un’ottica preventiva, le condotte fraudolente.

A tale scopo, le modifiche del citato comma 6 dell’articolo 19, apportate dal comma 1, consistono:

a) nell’inibizione delle cessioni successiva alla prima; il credito, pertanto, potrà essere oggetto di un’unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
b) nell’estensione della responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
c) nell’estensione dei controlli preventivi di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell’Amministrazione finanziaria. Si applica, altresì, il comma 4 del citato articolo 122-bis.

 

Il comma 2 prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, siano stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

 

ART. 6 –  Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

 

Al fine di contrastare la tempestiva e completa disponibilità dei dati inerenti all’andamento della spesa di Transizione 4.0, il comma 1 prevede che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e  ideazione  estetica  di  cui  all’articolo  1,  commi  200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il comma 2 prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1, è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il Capo II (articoli da 7 a 9) reca ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

 

ART. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

 

I commi 1, 2 e 3 hanno lo scopo di disciplinare i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore dell’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all’attuazione dell’articolo 17 della legge delega in materia fiscale.

L’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Occorre tener conto della presenza di altre disposizioni dell’ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all’accertamento con adesione.

Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall’Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Il termine introdotto con l’articolo 6-bis, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all’attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (accertamento delle fattispecie abusive), l’articolo 6 del decreto legislativo 24 ottobre 2015, n. 156 (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l’articolo 11 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (accertamento delle fattispecie ibride), l’articolo 167, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (accertamento in materia di società estere controllate).

Pertanto, la previsione recata dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell’ordinamento tributario.

Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall’articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che «Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l’elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-bis, inoltre, reca una sintetica disciplina d’ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l’esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l’assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-bis, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che il “diritto al contraddittorio” disciplinato dall’articolo 6-bis in precedenza richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

In particolare, il comma 1 dispone che quanto statuito dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all’adesione emesso prima della medesima data.

Il comma 2 prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il comma 3 statuisce che qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d’atto, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6-bis in precedenza richiamato. Al riguardo, atteso il tenore letterale della norma, gli atti interessati dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente l’entrata in vigore della disposizione.

Il comma 4 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. Occorre sottolineare che per quanto riguarda i dati IMU relativi all’annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l’apposito campo dedicato all’esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall’Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

Si sottolinea, infine, che allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione all’unica data del 31 dicembre 2024.

Il comma 5 prevede che la sanzione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (rubricato «Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari») – in misura da 2.000 a 20.000 euro – si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Il comma 6, con una modifica all’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del «ravvedimento speciale» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-undecies.

Il comma 7 consente ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il «ravvedimento speciale» di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, di procedere ugualmente alla citata regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell’intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un’unica soluzione, ai medesimi soggetti è consentito il versamento di una somma corrispondente a cinque rate delle otto previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro il 31 maggio 2024, e delle tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo ai sensi del citato comma 174, alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024). In caso di pagamento frazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalle citate disposizioni, al fine del perfezionamento della regolarizzazione di cui trattasi.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso sono iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Ai sensi dell’articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

 

ART. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

 

Il comma 1 modifica l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-quinquies, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all’Agenzia delle Entrate e previo parere dell’Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un’intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il comma 3 consente alle Agenzie fiscali, con risorse a carico del loro bilancio, di incrementare la componente variabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigenziale, tenuto conto dello sforzo organizzativo e professionale richiesto in conseguenza dell’attuazione della riforma dell’amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fiscale e della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in un contesto caratterizzato da forti carenze di organico. Tale problema viene già affrontato dalle Agenzie attraverso un piano di assunzioni che tuttavia richiede, comunque, nel medio periodo un onere per la formazione e l’effettivo inserimento dei neoassunti, con un impegno aggiuntivo da parte delle risorse già in servizio per il trasferimento delle necessarie conoscenze tecniche e operative e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti in base alla Convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

ART. 9 –Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

 

Il comma 1 destina alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Il comma 2, che si inquadra nell’ambito dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell’ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell’Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, estende tale abilitazione alle garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per sostenere l’accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il comma 3 al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali.

Il successivo comma 4 prevede che le assunzioni di cui al comma 3 siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comma 5 dispone che i concorsi previsti saranno curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Da ultimo, il comma 6, quantifica gli oneri e le relative coperture sulla base dell’inquadramento contrattuale delle unità previste nell’ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare, e della media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

Il comma 7 determina, in considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l’entità del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, prevedendo che sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

 

ART. 10 – Entrata in vigore 

La disposizione reca disposizioni concernenti l’entrata in vigore del provvedimento.

 

Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024




Comunicazione cessioni crediti bonus edilizi. Aggiornato il software

Sono stati pubblicati gli aggiornamenti del software e delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica all’Agenzia delle opzioni per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi (spese anno 2024)

 

Nuova versione del modulo di controllo Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Agevolazioni la versione 1.5.0 del 29/02/2024 relativa al modulo Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus (codice fornitura: CIR20).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

i controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche per consentire l’invio delle comunicazioni riguardanti agli interventi relativi all’anno 2024.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico“.

 

 




Il decreto-legge n. 212/2023 “convertito” in legge con la stretta al Bonus barriere architettoniche e la misura “Salva-Sal”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». Il disegno di legge di conversione è stato approvato dal Parlamento, senza alcuna modifica.

Il decreto-legge, composto di quattro articoli, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione (pre)vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto “Superbonus” comporti la revoca dei benefici già erogati (cd. misura “Salva Sal” articolo 1, comma 1), a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell’entità del beneficio fiscale nell’anno 2024 (articolo 1, comma 2), a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Stretta al Bonus barriere architettoniche).

 

Sintesi delle disposizioni contenute nel Decreto-legge convertito in legge

 

L’articolo 1 (Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia), al comma 1, introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus e per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta (di cui all’articoli 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La norma introdotta prevede che, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi medesimi, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Come evidenziato dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge. l’intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 riconosce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il comma 3 disciplina gli effetti finanziari.

L’articolo 2 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici), al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell’agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. La relazione illustrativa allegata al decreto-legge chiarisce le finalità dell’intervento precisando che con tale norma “si intende limitare l’ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’edificio per cui si intenda procedere al recupero.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L’articolo 3 (Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche) novella la disciplina delle detrazioni IRPEF per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le norme in esame, intervenendo al comma 1 sull’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla detrazione deve risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Come precisato dal comma 4 del medesimo articolo 3, tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 2 dell’articolo 3, modificando l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, limita al 31 dicembre 2023 la possibilità di continuare ad avvalersi, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, in deroga al più generale divieto posto dall’articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.

Ai sensi del comma 3, tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. In particolare, la misura si applica alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L’articolo 4 (Entrata in vigore) infine disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge n. 212/2023. In particolare si prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero il 30 dicembre 2023.

 

Link al testo del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

 




I nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832

La Commissione Europea ha adottato i nuovi regolamenti de minimis, Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832.

I due regolamenti modificano le norme generali per gli aiuti di piccola entità (regolamento de minimis) e per gli aiuti di piccola entità per i servizi di interesse economico generale, quali i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento de minimis SIEG).

La nuova normativa, che esenta gli aiuti di piccola entità dal controllo sugli aiuti di Stato dell’UE poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030.

Le principali novità riguardano l’aumento dei concedibili e la modifica del triennio di riferimento per il calcolo del cumulo che passano da tre esercizi finanziari a tre anni solari.

Le modifiche al regolamento de minimis:

  • aumento del massimale per azienda da 200.000 euro (applicabile dal 2008) a 300.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione;
  • introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese;
  • introduzione di “safe harbours” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

Le modifiche al regolamento de minimis sui SIEG:

L’ aumento del massimale per azienda da 500.000 euro (applicabile dal 2012) a 750.000 euro in tre anni, per far fronte all’inflazione.

L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.

Link al testo del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza.

Come chiarito nel terzo considerando “alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, è opportuno aumentare a 300.000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale tiene conto dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza”.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. (Così, undicesimo considerando). Pertanto, il periodo di riferimento si calcola a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto ed è identico per tutte le imprese che costituiscono l’impresa unica, a prescindere dagli eventuali esercizi finanziari diversi tra le imprese.

Link al testo Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – Pubblicato il 15 dicembre 2023

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, è opportuno adeguare le norme «de minimis» per gli aiuti a favore dei servizi di interesse economico generale in modo da tener conto di alcune modifiche apportate al regolamento «de minimis» generale (UE) 2023/2831, al fine di garantire la coerenza, tenendo conto allo stesso tempo delle peculiarità dei servizi di interesse economico generale. (Così, quarto considerando).

È opportuno inoltre aumentare a 750 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» per i servizi di interesse economico generale che un’impresa unica può ricevere nell’arco di un triennio da uno Stato membro. Tale massimale riflette l’inflazione osservata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 360/2012 e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al presente regolamento siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (Così, quarto considerando).

Pertanto per i servizi di interesse economico generale (SIEG) il limite sale da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.




Piattaforma cessione crediti. On-line la Guida 2024 dell’Agenzia delle entrate

Lo scopo del nuovo vademecum è quello di illustrare il funzionamento la procedura.  Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

Nell’aggiornamento il punto sulle cessioni che possono essere comunicate tramite la piattaforma.

Dalla guida eliminati i crediti, che in base alle relative disposizioni, non possono più essere movimentati:

  • crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Diventano poi tre, dopo il primo trasferimento, le cessioni possibili nei confronti dei soggetti qualificati (banche, assicurazioni, eccetera).

 

 

 

Tra le funzioni della piattaforma spazio a quella riservata alla “Riduzione del credito”. 

In quest’area l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, che consentono di comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
La riduzione deve riferirsi all’intero importo di una o più rate annuali dei crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi. L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni di riduzione già effettuate.

 

 

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento gennaio 2024).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento gennaio 2024

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 detraibili al 90% realizzati da contribuenti con basso “reddito di riferimento”. Contributo utilizzabile al 100% del richiesto

L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90% (art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art.119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi.

In particolare, è stato previsto che:

  • l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023;
  • l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate;

 

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento.

 

  • la percentuale di riparto sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2023 (cfr. punto 4 del citato provvedimento del 22 settembre 2023).

Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è stata inferiore alle risorse finanziarie stanziate stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2023, prot. n. 411179/2023 la suddetta percentuale di riparto è stata determinata nella misura del cento per cento.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2023, prot. n. 411179/2023, recante: «Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 24.11.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento che ha fissato i termini e le modalità per l’invio della domanda (che andava presentata dal 2 al 31 ottobre) tramite una procedura web  presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332648/2023, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 22.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Interventi legati al Superbonus nella misura del 90%. Il D.M. Mef con i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Aiuti-quater

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198, del 25 agosto 2023.

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 13 giugno 2023 che ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito ai requisiti di accesso al contributo in questione.

 




Tax credit R&S. In Gazzetta il D.P.C.M. sulle certificazioni per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 e in vigore dal 19 novembre, il D.P.C.M. con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203–quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.

Il D.P.C.M. istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Potranno iscriversi all’Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca. La citata Direzione generale competente, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2024), le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso.

Il D.P.C.M. definisce gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Previsto, infine, che MIMIT dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

Link al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, recante: «Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023




Sisma Italia Centrale: online la guida aggiornata sugli incentivi per la ricostruzione

Arriva il vademecum aggiornato sul contributo per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. La pubblicazione, dal titolo Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%, contiene le indicazioni operative utili alla luce delle ultime modifiche normative.

 

La guida aggiornata

 

La nuova edizione, da oggi online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, aggiorna quella già realizzata dall’Agenzia in sinergia con il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici informazioni complete e puntuali sulle opportunità offerte dalle norme con particolare riguardo all’uso combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati.

 

Le agevolazioni

 

A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina della detrazione (articolo 119 del D.L. n. 34/2020), infatti, le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al “contributo sisma, anche del Superbonus nella misura del 110 per cento, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Il Commissario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con particolare scrupolo insieme all’Agenzia delle Entrate per semplificare e rendere più razionale la combinazione tra contributo sisma e 110%. Una combinazione decisiva per il buon esito della ricostruzione che dopo l’esplosione della bolla inflattiva ha aumentato notevolmente gli accolli a carico dei terremotati. Ringrazio l’Agenzia delle Entrate e il Direttore generale Ruffini per la collaborazione e l’attenzione dimostrata. La pubblicazione di questo aggiornamento delle linee guida e dei relativi chiarimenti per cittadini, professionisti e imprese, contribuisce a garantite un quadro di trasparenza e migliore accessibilità a questa misura. Ora – prosegue Castelli – l’azione torna a concentrarsi sulla ricerca di ulteriori plafond per alimentare la cessione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura; misure che possono ridare ossigeno agli interventi di ricostruzione che rischiano di essere rallentati e, in qualche caso, compromessi dalle difficoltà ad attivare il meccanismo del credito di imposta”.

“Il nostro contributo – ha affermato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – deve essere innanzitutto in termini di chiarezza a beneficio di quei cittadini che hanno visto le loro proprietà, frutto di investimenti personali e di sacrifici, danneggiate dagli effetti del terremoto. Regole chiare e aggiornate, come quelle contenute in questa guida, possono fare la differenza nelle opportunità di accesso alle agevolazioni”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2023)




Il “Ddl Incentivi” è Legge

Approvata in via definitiva la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (già approvato dal Senato) (AC 1406).




Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato Piattaforma cessione crediti, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della Piattaforma cessione crediti, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% realizzati da contribuenti con basso “reddito di riferimento”. Domande dal 2 al 31 ottobre 2023

Pronte le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito (di riferimento) non superiore a 15mila euro, introdotto dal D.L. Aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono fissati i termini e le modalità per l’invio della domanda che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

 

I beneficiari

 

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente. Il provvedimento annovera fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Come presentare domanda

 

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

Il modello di domanda, pubblicato oggi, prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

 

L’ammontare del contributo

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 settembre 2023)

 

Si ricorda che l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd.“Decreto Aiuti-quater”), convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche che si trovano nelle condizioni reddituali indicate all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) e che hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90%.

Lo stesso articolo 9 ha affidato all’Agenzia delle entrate l’attività di erogazione del contributo a fondo perduto nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate, ammontanti a 20 milioni di euro. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 ha fissato i requisiti che i beneficiari devono possedere, incaricando l’Agenzia delle Entrate della gestione delle istanze per la richiesta del contributo, da presentarsi con modalità telematica.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/e del 13 giugno 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito ai requisiti di accesso al contributo in questione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332648/2023 è stato approvato il modello di istanza e le presenti istruzioni e sono state regolamentate le procedure legate alla trasmissione delle istanze, alla loro elaborazione e all’erogazione dei contributi spettanti mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziate.

Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede tutti i seguenti requisiti:

  • ha un reddito di riferimento (per la “non facile” determinazione del redito di riferimenti, vedi istruzioni all’istanza e la citata circolare dell’Agenzia delle entrate 13/e del 13 giugno 2023) e per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;
  • ha sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto Rilancio, detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90%;
  • gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati:
    • sull’unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;
    • sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.

Il contributo non spetta se le spese in oggetto sono state sostenute nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Qualora il soggetto in possesso dei requisiti sia deceduto prima della presentazione dell’istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare l’istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332648/2023, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 22.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Interventi legati al Superbonus nella misura del 90%. Il D.M. Mef con i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Aiuti-quater

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198, del 25 agosto 2023

 




Agenzie di viaggio e tour operator. Prorogato il termine per la presentazione delle richieste per i contributo. Presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2023

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 dell’Avviso pubblico prot. n. 14406 del 31 luglio 2023 – come modificato dall’Avviso pubblico del 14 settembre 2023, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406, che stabilisce le modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331» – si comunica la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 2 ottobre 2023

Si ricorda che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di acquisizione delle stesse.

 

Documenti necessari per la presentazione della domanda:

  • Eventuale Delega (scarica QUI)
  • Modulo finalizzato a certificare i dati economico-contabili firmato digitalmente da un professionista abilitato (scarica QUI)

Formati accettati: PDF e formati utili alla gestione della firma digitale (es. p7m)

Le domande di accesso al contributo sono presentate utilizzando la Ppiattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
https://istanze.ministeroturismo.gov.it/

 

Link utili e normativa

I link esterni sono diretti al portale istituzionale del Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it




Il Cdm approva il “D.L. Sud” che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 7 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l’obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

 

 

Aggiornamento al 25/09/2023

Nuovo D.L. su Mezzogiorno e immigrazione. Le relazioni sull’istituzione della Zona economica speciale (Zes) Unica

Le Relazioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione».

Link al testo delle «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/DL124-23.pdf

 

 

Programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

 

Si conferma che il complesso delle risorse FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. La ripartizione delle risorse FSC avviene ad opera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per gli affari europei e sentita la Cabina di regia FSC, in favore solo di amministrazioni centrali e regioni e province autonome (e non anche di città metropolitane e altri enti pubblici, come invece previsto dalla disciplina vigente); si introduce la possibilità che gli interventi previsti dagli Accordi per la coesione siano finanziati con le risorse destinate ad interventi complementari dei Programmi 2014-2020 che risultano ancora non impegnate, con i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna regione e con le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente cofinanziamento nazionale.

Si disciplinano le modalità per l’attribuzione alle amministrazioni delle risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione.

Si implementa uno specifico sistema di monitoraggio con riguardo all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (Sistema nazionale di monitoraggio) e si dispone la pubblicazione sul portale web www.opencoesione.gov.it, gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione, sia dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione sia dei dati anagrafici e di avanzamento dei progetti.

 

Zona economica speciale per il Mezzogiorno

 

Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR della “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

 

Link al testo delle «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»

Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/DL124-23.pdf

 

 




Blocco parziale della cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi. Le novità in una circolare dell’Agenzia delle entrate

Con circolare del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”), nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C (decreto “Rilancio”) finalizzate all’introduzione, salvo alcune deroghe, del divieto generalizzato all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dai cd. bonus edilizi.

Con la  circolare  forniti chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, fermo restando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 7 settembre 2023, con oggetto: BONUS EDILIZI – Disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi – Modifiche apportate dal D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L 11/04/2023, n. 38, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L .17/07/2020, n. 77 e altre disposizioni in tema di bonus edilizi




Decreto Asset (D.L. n. 104/2023). Le disposizioni in tema di Superbonus 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) e titolari di crediti non ancora utilizzati derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, reca numerosi interventi: si va dalle misure per trasporto aereo a quelle licenze per l’esercizio dei taxi su gomma, dal contrasto alle delocalizzazioni, all’ introduzione di un’imposta straordinaria sui c.d. extraprofitti bancari realizzati a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse. Nel decreto prevista la proroga del Superbonus per le “villette” e una comunicazioni alle Entrate per i crediti non ancora fruiti.

Di seguito si riporta il testo della relazione illustrativa per le citate misure fiscali.

 

Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)

La norma estende dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche di cui alla lettera b) dell’articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono beneficiare del 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

 

Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

In tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 1 della presente disposizione introduce un obbligo di comunicazione in capo all’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La predetta disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024. In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, è comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al presente articolo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.




Credito d’imposta per chi “aggiorna” i registratori di cassa telematici. Approvato il provvedimento con le regole per accedere al bonus

Via libera al credito d’imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. Un provvedimento, (prot. n. 231943/2023 del 23 giugno 2023) firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, detta le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dall’articolo 18, comma 4-bis, del D.L. n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. L’importo dell’agevolazione è pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo. Tra i mezzi di pagamento tracciabili rientrano le carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018.

 

Le regole sui registratori telematici

 

A partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni sui registratori telematici e la trasmissione dei corrispettivi è possibile consultare l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2023, prot. n. 231943/2023: «Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176», pubblicato il 23.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2023. Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2023)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato stampa n. 103 del Mef del 16 giugno 2023)

 




Superbonus 2023: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate alla luce le modifiche del Decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023)

Con la circolare n. 13/E di oggi l’Agenzia delle Entrate spiega le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”) che hanno interessato l’agevolazione fiscale. Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il documento di prassi contiene inoltre chiarimenti sulla possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022. Spazio, infine, allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.

 

Proroga al 30 settembre per le unifamiliari

 

Il Decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023) ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 

Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10

Il documento di prassi ricorda che, sempre in base a quanto previsto dal D.L. n. 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023.

 

Fotovoltaico e sistemi di accumulo, nuovi chiarimenti

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2023)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 13 giugno 2023, con oggetto: SUPERBONUS – Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6L. 29/12/ 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 119 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Al via la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

Da oggi (08/06/2023) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nelle zone economiche speciali(ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS) istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 Art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Vedi anche: Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, per le Zone economiche speciali (Zes) e logistiche semplificate (Zls). Al via dall’8 giugno per le spese 2023

 

 




Nuove funzionalità per la “Piattaforma cessione crediti”. Operativo il meccanismo spalma-crediti

Aggiornata la “Piattaforma Cessione Crediti insieme alla relativa guida.

 

Per il manuale aggiornato (ottobre 2023) che illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti

 

In particolare, la “Piattaforma”, creata per consentire ai soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili di comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, è stata aggiornata alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), che consente di spalmarne i crediti da bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) in dieci anni derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, le cui modalità attuative sono state approvate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023. (Vedi anche: Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le opzioni dal 1° aprile 2023 e per le nuove rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni.

Per accedere al servizio web, occorre seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni”, voce “Piattaforma Cessione Crediti”. Da qui selezionare la nuova funzione “Ulteriori rateazione”.

 

Ulteriore rateazione – Novità

Attraverso questa funzione il contribuente può comunicare all’Agenzia delle entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi. Lo stesso, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate.

Si evidenzia che nella guida all’utilizzo della nuova funzione è stato precisato che la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre  formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 




Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura: pronte le regole per utilizzarli in 10 anni con la rateizzazione lunga | Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (D.L. n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

 

Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni

 

La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento di oggi (del 18 aprile 2023) specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

 

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga

 

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

 

Un esempio di calcolo

 

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)

 

Per una migliore comprensione del contenuto delle nuove disposizioni, si riporta la parte motiva del provvedimento:

 

Motivazioni

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:

  • agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus),

in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:

  • la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
  • la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




D.L. n. 11/2023 – Cessione dei crediti: approvato definitivamente in Aula al Senato

Mercoledì 5 Aprile 2023  – Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, mercoledì 5 aprile, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la questione di fiducia posta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sen. Luca Ciriani sull’articolo unico del ddl n. 636 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 11/2023, in materia di cessione dei crediti, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.