5 per mille Irpef 2023. Online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi | Dalle preferenze dei contribuenti oltre 520 milioni di euro per quasi 81mila enti

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

I numeri 2023

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 80.838 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.909 Comuni.

 

Gli importi assegnati

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2023 distribuirà oltre 520 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 332 milioni (64%), alla ricerca sanitaria oltre 83 milioni (16%) mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso quasi 70 milioni (13%). Seguono i Comuni (oltre 15 milioni di euro), le Associazioni sportive dilettantistiche (17,8 milioni), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (2,8 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (716mila euro).

 

I beneficiari

 

Il 5 per mille della propria Irpef può essere destinato a sostegno degli Enti del Terzo settore e delle Onlus, al finanziamento della Ricerca scientifica e sanitaria e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Inoltre, può essere destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti gestori delle aree protette. Nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 giugno 2024)




Arriva il “pre-Durc”. Al via le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A. sulla regolarità contributiva

Le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A di INPS, rilasciate il 24 giugno, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.

Il Durc, come forma di controllo finalizzato alla repressione di fenomeni di evasione ed elusione, ha determinato, finora, una gestione connotata da procedimenti di tipo sanzionatorio.

Con queste nuove funzionalità garantite dal servizio ma soprattutto grazie alle relazioni tra Istituto, aziende e intermediari attraverso più puntuali dinamiche di collaborazione proattiva, si potrà incidere in modo sostanziale su tale procedimento, all’insegna di una maggiore trasparenza e condivisione delle responsabilità. Ciò consentirà di fornire un più elevato livello di servizio in grado di dare adeguate risposte agli attori del sistema, in particolare nell’ambito della contrattualistica pubblica e privata nonché per le erogazioni di contributi, benefici e agevolazioni.

Per il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, l’introduzione di queste nuove funzionalità “Segna una svolta nel rapporto con le imprese e gli intermediari, nel rispetto dei ruoli ma all’insegna della piena collaborazione. Grazie alle nuove funzionalità della piattaforma puntiamo ad una maggiore semplificazione, ma soprattutto a prevenire eventuali criticità. Questo per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività”.  In questo gli intermediari sono, per Fava, di grande aiuto per garantire servizi più efficienti ai cittadini. 

La piattaforma Ve.R.A. e il suo funzionamento sono simili a “Un grande armadio proattivo con tanti cassetti che corrispondono a gestioni diverse”, spiega Antonio Pone, Direttore centrale Entrate e vicedirettore generale INPS.  “Lo strumento, proprio perché proattivo, permette in buona sostanza di aprire i cassetti in cui si annida l’irregolarità e di sanarla tempestivamente attraverso l’intervento di un soggetto delegato. Altra funzionalità, che fa parte della piattaforma, è il Simula Durc, che mostra alcuni aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie per il Documento unico di regolarità contributiva”.

Ricordiamo che questa Piattaforma è un progetto che consente appunto la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In questo senso la parola chiave è interazione: tra le aziende, i loro intermediari e l’Istituto che, attraverso dinamiche di collaborazione proattiva, potranno assicurare al contribuente il possesso del Durc senza soluzione di continuità.

L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-Durc”, prevede, l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.   

Tutto ciò realizzerà un significativo cambiamento nei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, ridefiniti secondo logiche spiccatamente consulenziali, per orientare il contribuente nel processo di regolarizzazione che favorirà l’operatività delle imprese e lo sblocco delle erogazioni subordinate al possesso del Durc.

(Così, comunicato stampa Inps del 28 giugno 2024)




Approvate le disposizioni di attuazione per beneficiare della maggiorazione del costo ammesso in deduzione del lavoro per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

Con Decreto del emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/), approvate le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197) ha introdotto una forma di agevolazione per le imprese e autonomi che assumono nuovi dipendenti. In particolare, l’articolo 4 prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (l’anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. In virtù della novella, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile «all’incremento occupazionale». L’agevolazione in parola spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (comma 1). Come precisa la relazione illustrativa al D.Lgs., “l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa e, quindi, ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR, alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Per gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito“.

Sono nello specifico introdotte norme volte a definire come calcolare il costo riferibile all’incremento occupazionale (comma 3) e per garantire il riconoscimento del beneficio solo nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale (commi 2 e 4). Il comma 5 prevede una maggiorazione di tale valore nel caso in cui siano assunti i soggetti svantaggiati di cui all’allegato 1. Il comma 6 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, le disposizioni attuative dell’articolo in esame, fissando anche uno specifico principio in merito al calcolo dei coefficienti di incremento per i soggetti di cui al comma 5, mentre il comma 7 disciplina le modalità di calcolo dell’acconto sull’imposta sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevedendo nella specie che non si tenga conto delle previsioni dell’ articolo in esame.

 

Al via le maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato
Pubblicato il decreto che rende operative le agevolazioni alle assunzioni stabili previste dalla riforma dell’Irpef

Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. È quanto prevede il decreto attuativo della riforma dell’Irpef firmato dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno quindi beneficiare, per l’anno di imposta 2024, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

Così, comunicato stampa Mef del 27 giugno 2024

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Link al testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni




ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Con circolare n. 15 del 25 giugno 2024 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulle novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA 2024) per il periodo di imposta 2023. Il documento di prassi contiene una rassegna delle novità normative che hanno modificato la disciplina. In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità introdotte dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (cd. “Decreto Adempimenti” in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 250). Vengono, poi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Va segnalato, infine, lo specifico paragrafo che illustra le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2024, pag. 595) con cui sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, al fine del riconoscimento dei benefici premiali a seguito della applicazione degli ISA. Regime premiale modificato dall’articolo 14 del citato decreto Adempimenti al fine di prevedere un l’incremento:

  • da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei dei crediti II.DD. e IRAP.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 25 giugno 2024, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14 del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – DM del 18 marzo 2024 – DM del 29 aprile 2024




Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino. Il Mef approva i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/ ) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione (indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4), da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479).

I soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

  • per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  • quelli che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
  • per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3;
  • I coefficienti di maggiorazione indicati nei citato allegati da 1 a 3, sono stai determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4.

 

Per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 17 giugno 2024 che ha istituito con i codici tributo necessari.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (https://www.finanze.gov.it/it/) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

Vedi anche:

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

 

In relazione alla “vecchia” Rottamazione del magazzino

Circolare del Ministero delle Finanze n. 115 E del 1° giugno 2000: «SANATORIE E CONDONI – Rottamazione del magazzino – Parametri – Studi di settore – Articolo 7, commi da 9 a 14, della L. 23/12/1999, n. 488 – Adeguamento, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.1999, delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 59 del DPR 22/12/1986, n. 917»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

L’operazione di scissione mediante scorporo
di Marco Orlandi

 

Gran parte della riforma del contenzioso tributario risiede nella “valorizzazione” dell’art. 24 Cost. e ciò lo conferma anche la recente sentenza del TAR Veneto n. 837 del 02/05/2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Giustizia Amministrativa:

  • Tribunali Amministrativi Regionali

 

Diritto di accesso ai documenti – Procedimenti tributari

 

Accertamento con adesione. Illegittimo il diniego all’istanza per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all’invito a comparire. Non ammessa l’adesione, anche solo parzialmente, “al buio”

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Sezione III – Sentenza n. 837 del 2 maggio 2024: «TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – Accesso ai documenti amministrativi – Diritto di accesso ai documenti – Limitazioni del diritto di accesso (L. n. 241/90) – Procedimenti tributari – Adesione del contribuente all’accertamento – Definizione della posizione tributaria con il c.d. “accertamento per adesione” ex D.Lgs. n. 218/1997 – Diniego all’istanza presentata ai sensi della L. n. 241 del 1990, per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all’invito a comparire ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218 del 1997, comunicato dall’Agenzia delle Entrate – Accesso degli atti del procedimento tributario nella fase endoprocedimentale – Limitazione dell’accesso documentale prevista dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. n. 241/90 – Non applicazione – Ragioni – Lesione del diritto fondamentale di difesa della non solo ai fini di tutela giurisdizionale, ma ancora prima nell’ambito del procedimento di accertamento tributario innanzi all’Amministrazione finanziaria -Applicazione del comma 7 dello stesso art. 24, L. n. 241 del 1990, posto che la conoscenza degli atti per i quali la società ha richiesto l’accesso è essenziale per la difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti – Art. 24, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 5 e 5-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Legge di Bilancio 2024 – Plusvalenze immobiliari

 

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2024 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 72 del 14 giugno 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2023 e in acconto 2024 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

 

Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 30 maggio 2024

 

Legislazione

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Metodologia per la proposta e condizioni straordinarie

 

In Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Ruoli “scaduti” oltre 100.000 euro. La preclusione della possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è in corso una regolare rateazione

Il comma 2 dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ha recentemente modificato l’articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali modifiche – in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) che stabilisce il principio generale per cui l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi  dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione testé commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione ovvero vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Resta ferma, l’applicazione dell’articolo 37, dei commi 49-ter e 49-quater della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione. Il comma 49-ter consente all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ai sensi del successivo comma 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e applica le sanzioni di legge al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 chiarisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 4, comma 2: si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Ebbene, in procinto dell’entrata in vigore della sopra illustrata, ulteriore modifica alla disciplina delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). In altri termini, alla luce di tale volontà del legislatore, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, i tecnici di Via Giorgione, concordano sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all’articolo 37, comma 49-­quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Nella risposta, inoltre, confermato l’orientamento secondo cui il divieto generalizzato alla «facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», qualora l‘importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000 ­euro con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione ­ si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. Per completezza, infine, viene rammentato, che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. ”bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 121, comma 3-­bis, del D.L. n. 34 del 2020.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 136 del 20 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/200) – Inefficacia in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione – Articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 introdotto dall’art. 1, comma 94, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e sostituito dall’articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Bonus “prima casa under 36”. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per gli atti stipulati nel 2024  

Pronte le istruzioni dell’Agenzia sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, l’agevolazione finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, alla luce dell’ultima proroga al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. Con una circolare n. 14 del 18 giugno 2024, l’Agenzia ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sul credito d’imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e “apre”, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, all’Isee ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare.

 

Il perimetro della proroga

 

Via libera, dunque, al bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti. Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Le istruzioni sull’Isee

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui. A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto. La circolare fornisce infine istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.

 

In cosa consiste il bonus “prima casa under 36”

 

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 18 giugno 2024)

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 18 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 . Art. 64, commi da 6 a 10, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26/04/1986, n. 131 – Articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies del DL 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L 23/02/2024, n. 18

Vedi anche:

Agevolazioni prima casa under 36. Requisiti e vantaggi

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 14 ottobre 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36” – Art. 64, commi da 6 a 10, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

 




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva,  in via preliminare, le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l’altro, a:

  • una revisione del calendario fiscale;

 

 Viene fissato:

    • al 30 agosto il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per i soggetti ISA e forfettari con la maggiorazione dello 0,4%;
    • al 31 ottobre il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuale dei redditi e IRAP, (che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al Concordato preventivo)

 

  • integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
  • introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
  • modificare le sanzioni in merito all’adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

 




Al 24 giugno 2024 il termine per annullare il 730/2024

Le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. L’Agenzia delle entrate conferma il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 pubblicato con una Faq  del 22 maggio 2024.

Si ricorda che una volta annullato il 730, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione.

È possibile inviare un nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

Nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento del 730 (e dell’F24 predisposto). Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.

 

Link al testo del cronoprogramma delle attività relative all’anno 2024

 

 




Concordato preventivo biennale soggetti che applicano gli ISA: aggiornato il modello CPB per la proposta

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68629/2024 è stato approvato, congiuntamente ai 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale.

Il modello denominato CPB costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il CPB è disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

In particolare il modello per il concordato preventivo biennale è presentato dai contribuenti che:

  • nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa;
  • sono tenuti all’applicazione degli Isa per il medesimo periodo d’imposta;
  • intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Link al modello CPB  con le relative istruzioni 

 

Aggiornamento al 15 giugno 2024 – Modello e istruzioni

La modulistica CPB relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025, approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, tenuto conto di quanto previsto al punto 2.3 del medesimo provvedimento, è stata da ultimo aggiornata in data 15 giugno 2024 anche in considerazione dei contenuti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale».

Modello CPB 2024/2025:

  • righi P02 e P03: integrata la descrizione dei righi;
  • rigo P10: integrata la descrizione del rigo e inserito il relativo campo per la firma.

Istruzioni per la compilazione:

  • integrate le istruzioni dei righi P02, P03 e P10 per allineamento alle integrazioni apportate ai campi del modello ed in considerazione dei contenuti del DM 14 giugno 2024.

 

 Le versioni precedenti

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

 

 

 




Rilasciata una nuova versione dei moduli di controllo delle dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 (73024,CNM24,IRA24,RPF24,RSP24,RSC24,RNC24)

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” sono disponibili, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 i seguenti aggiornamenti:

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • aggiornamento per recepire le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • aggiornato controllo multi-modulo quadro IR;
    • aggiornato controllo valori “Eventi eccezionali” frontespizio;
    • aggiornato valori “Codice regione” in “Deduzioni/Detrazioni/Credito d’imposta” quadro IS;
    • aggiornato controllo codici ZFU quadro IS;
    • aggiornato il controllo relativo al “Totale componenti negativi” quadro IK;
    • aggiornato il controllo relativo al “Valore della produzione netta” quadro IP.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB;
    • aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB;
    • aggiornato il controllo relativo al reddito delle attività agricole ed allevamento animali del quadro RD;
    • aggiornata la descrizione della segnalazione di errore con riferimento al controllo previsto per il campo IVAFE del quadro RW;
    • aggiornato il controllo relativo all’ “Imposta sostitutiva” del quadro RT;
    • eliminati controlli nel quadro RQ righe 94, 95 e 97;
    • aggiornato controllo importo-codice rigo 17 colonne 33, 34, 35 del quadro RN.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB.

 

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

    • nuova versione 2.0.0 dei Controlli telematici ISA/Redditi per integrazioni ISA CPB.

 

Qualora i moduli di controllo risultino già installati all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto tali moduli di controllo si aggiorneranno automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico”.




Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell’entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB” integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).  Si ricorda che i forfettari dovranno ancora attendere per la pubblicazione del loro programma di calcolo.

 

Vedi anche la brochure realizzata dall’Agenzia delle entrate che illustra le modalità per aderire all’istituto del CPB e relativi vantaggi

Brochure

 

La versione 2.0.0 del 15/6/2024 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Integrato il software con l’inserimento del quadro P – Concordato Preventivo Biennale ed altri aggiornamenti di natura grafica.
Integrato il software per consentire il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta.

Per saperne di più:

Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15 giugno 2024)

Guida Il tuo ISA 2024 – pdf

Assistenza all’utilizzo dell’applicazione  

L’ Agenzia dell’entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, al numero verde 800-279107. Il servizio prevede assistenza all’utilizzo operativo del software, dalla fase di installazione a quella di gestione del prodotto stesso.

 

 




Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563) approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024

 

Vedi anche:

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)




Banca dati strutture ricettive: dal 13 giugno anche nella regione Veneto è possibile richiedere il cin

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

 

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

 

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Fonte: Ministero del Turismo – Portale istituzionale https://www.ministeroturismo.gov.it/ 

 

Vedi anche:

Comunicato del Ministero del turismo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 138 del 14 giugno 2024

Interoperabilità tra la banca dati nazionale e le banche dati regionali e delle province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità  turistiche.

In attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024 disciplina le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all’art. 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle province autonome, al fine di definire a livello nazionale una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale e di contrastare forme irregolari di ospitalità.

Nella sezione Atti generali di Amministrazione trasparente e nella sezione Banca dati strutture ricettive (BDSR), è disponibile il decreto del Ministero del turismo del 6 giugno 2024 (prot. 16726/24)

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf




Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al modello “Redditi persone fisiche 2024”.

Di seguito il testo:

 

Risposte alle domande più frequenti – Faq del 14 giugno 2024 – Versamenti flat tax incrementale

 

Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

 

Risposta:

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

 

Vedi anche:

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 18 aprile 2024: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. Flat tax incrementale) – Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»

L’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

·  “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

 

 

 Flat tax incrementale 2023

 

Flat tax sostitutiva dell’Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 28 giugno 2023: «FLAT TAX INCREMENTALE – Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale” limitatamente all’anno d’imposta 2023 – Applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Determinazione della base imponibile – Esempi di calcolo – Art. 1, commi 55 e 57, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 




Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell’immobile adibito ad abitazione principale

L’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus; plusvalenza configurabile come reddito diverso solo se non realizzata nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Possono essere titolari del predetto reddito diverso:

  • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
  • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

 

 

Quindi, con le novelle introdotte dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.

Il successivo comma 65 del citato articolo 1 ha previsto che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 hanno novellato:

  • l’articolo 67 del TUIR al fine di prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;
  • l’articolo 68 del TUIR, per definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, prevedendo l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Più nel dettaglio, il comma 64, modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale ora include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; la plusvalenza disciplinata dalla nuova lettera b-bis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.

Sono, quindi,  imponibili le plusvalenze risultanti dalla cessione d’immobili oggetto d’interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto (o di costruzione) del bene. Diversamente, nell’ipotesi in cui tra la conclusione dei suddetti interventi e la cessione dell’immobile trascorrano più di dieci anni, la plusvalenza non rientrerà nell’ambito di applicazione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e, quindi, non risulterà imponibile ai sensi della nuova disciplina.

Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Modificato inoltre, l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegat

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) Il comma 66 stabilisce che le disposizioni (commi 64 e 65) sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ciò premesso, con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

  • niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

 Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall’ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

  •  a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Modifiche agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, al fine di adeguare la rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)

 




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  • Aspetti generali
  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi mutui
  • Spese istruzione
  • Erogazioni liberali
  • Premi assicurazione
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Altre detrazioni e deduzioni
  • Crediti d’imposta
  • Recupero patrimonio edilizio
  • Riqualificazione energetica
  • Bonus mobili ed elettrodomestici
  • Superbonus

Nel documento riportato l’elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

 




Disponibile online il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

Pubblicato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).

Pertanto, da oggi 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati possono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Soggetti beneficiari

 

Il Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», evidenzia che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all’art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod.civ.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Procedura di accesso al credito di imposta

 

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

 

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

L’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta.

 

Fonte: Struttura di Missione ZES UNICA – Presidenza del Consiglio dei Ministri – sito web: https://strutturazes.gov.it/it/credito-di-imposta/

 

 

Vedi anche:

Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

 

 

 




Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» ha modificato il decreto-legge Sud, introducendo l’art. 16-bis, rubricato «Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura», al fine di concedere  un contributo, sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica.

 

Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Le modalità di accesso al beneficio saranno definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

 

 

 




Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024

Le imprese che investono o che, in corso d’anno, hanno già investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica del Sud Italia hanno un mese di tempo per richiedere alle Entrate il bonus speciale per il Mezzogiorno, istituito dal decreto-legge n. 124/2023. Da domani mercoledì 12 giugno fino a venerdì 12 luglio sarà possibile richiedere il bonus, istituito per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende già operanti in tali aree e per stimolare l’insediamento di nuove. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, infatti, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.

 

Zes unica per il mezzogiorno, al via le domande

 

La comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia a partire da mercoledì 12 giugno. Da questa stessa data, e fino al 12 luglio, le aziende interessate invieranno le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione.

 

Fruizione del credito d’imposta

 

Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni è emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Spazio alla comunicazione integrativa

 

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione. In caso di molteplici invii, si ricorda che l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.

 

In cosa consistono le agevolazioni e le 8 regioni che ne beneficiano

 

Destinatarie del bonus per il Mezzogiorno sono le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno della Zes unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. (Così, comunicato stampa dell’11 giugno 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 11.06.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1,comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

ZES unica: le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale Modulistica 2024
Modelli dichiarativi dei redditi 2023

Modello “Redditi-Sp 2024”
per le società di persone ed equiparate

 

Modello “Redditi-Sp” 2024 per società di persone ed equiparate. Le novità
Le novità del modello di dichiarazione “Redditi-Sp” 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 da parte delle società …

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP”.»

ALLEGATO 1 — Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

Istruzioni e Modello Redditi 2024 – Società di persone

 

Il modello e le istruzioni sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024. Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 29.05.2024.

 

 

Modelli “Redditi 2024” delle Società e degli Enti
Redditi Sc • Redditi Sp • Redditi Enc

 

Istruzioni generali comuni ai modelli 2024 degli enti e delle società

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello “REDDITI SP” 2024 per società di persone ed equiparate. Le novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024, approvato il nuovo modello dichiarativo “Redditi 2024-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello 2024 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 va presentato entro il 15 ottobre 2024 (cfr. l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

Come stabilito dal comma 1 del citato articolo 38 del D.Lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “Redditi 2024”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto “Adempimenti” al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2023, il modello Redditi 2024.

Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2023.

Come spiegano la istruzioni, “Istruzioni parte generale Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc” in “Finanza & Fisco” n. 4-5/2024) si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 2014), anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi Sp 2023 approvato nel corso del 2023.

 

In tema di imputazione dei redditi nelle società di persone in caso di mutamento della compagine sociale nel corso del periodo d’imposta, vedi:

Cessione di quote e modifica delle percentuali di partecipazione agli utili nelle società “trasparenti”. Criteri di imputazione temporale ai soci del reddito

L’applicazione del c.d. principio di trasparenza nell’attribuzione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone
di Enrico Molteni

 

Contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi  Sp

Sono obbligati alla presentazione del modello Redditi Sp 2024 – Società di persone ed equiparate – le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

  • società semplici;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovve- ro coniugi entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico GEIE.

Non devono presentare il modello Redditi-Sp:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi-Sc o il modello Redditi-Enc);
  • i condomini; questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.

Il modello Redditi-Sp deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

 

Le principali novità contenute nel modello Redditi-SP 2024 sono le seguenti:

 

Immobili sequestrati

 

Nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.

Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF e tra i componenti negativi del quadro RG, è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR. A tal riguardo, vedi: il rigo RF55 (variazioni in diminuzione), codice 97 (nel quale va inserito, il reddito dei beni immobili – già indicato nel rigo RF10 – oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), e RG22, (altri componenti negativi deducibili), codice 51, (nel quale va inserito, il reddito dei beni immobili – già indicato nel rigo RG10 con il codice 2 – oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I («Redditi fondiari»), dell’art. 70 («Redditi di natura fondiaria») e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo («Proventi immobiliari») del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali ipotesi, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella “Immobili sequestrati” e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.

 

Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato

 

Nei quadri RF, RG e RE (righi RF50, RG23 e RE18A) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arte e professioni esercitate in forma associata trasferite nel territorio dello Stato (cd. Reshoring in Italia di imprese) da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (cfr. art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024. L’efficacia della disposizione del citato articolo 6 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea).

 

Plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus.

 

Nella sezione II del quadro RL è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore fattispecie di reddito diverso da assoggettare ad imposizione costituita dalle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi da 64 a 66, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023). Si ricorda che l’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 66 dispone che la predetta disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

 

I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023).

 

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).

 

Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479)

 

Superbonus

 

I quadri RP e RN sono stati aggiornati per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104).

 

Imposta sul valore delle cripto-attività

 

Nel quadro RW è stata prevista la nuova disciplina fiscale relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina dell’Imposta sul valore delle cripto-attività, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2023, pag. 1979).

 

Soggetti controllati non residenti (CFC)

 

Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).

 

Le novità del Modello conseguenti alle modifiche introdotte nel sistema tributario dal Decreto legislativo n. 1/2024

 

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 e 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 309), nel modello “Redditi Sp 2024” sono state apportate diverse semplificazioni.

In particolare, nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU e sono state, inoltre, eliminate le Sezioni II (credito “Caro Petrolio”) e V (“Altri crediti d’imposta”), i cui crediti sono adesso gestiti nella Sezione I.

Oltre a ciò, nel quadro RS è stato soppresso il prospetto dedicato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Pertanto, a partire dall’annualità in corso al 31 dicembre 2023, i contribuenti – in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’IVA, di violazioni relative ai rimborsi e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA – pur se esonerati dal suddetto onere dichiarativo, continuano a usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A tal riguardo si ricorda che comma 36-vicies-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011 stabilisce, a seguito della modifica introdotte dall’articolo 15, comma 2, del decreto Adempimenti,  che «per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».




Approvato lo schema di Decreto legislativo per il recepimento della direttiva in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale – Esame preliminare (schema di Decreto legislativo)

 

Link al testo dell’atto del Governo n. 160  –  Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (In corso di esame ).

 

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede:

  • estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
  • sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).



Approvate (in prima lettura) le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.

Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019.

Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato oggi in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.

Link al testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

 




Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d’imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per compilazione della dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (di seguito riportato), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2023.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 giugno 2024)

 

 

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2024 (p.i. 2023)

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. (Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Commenti

 

La certificazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. n. 546/92 e la sentenza in forma semplificata: aspetti di criticità e spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Dalle SS.UU. della Cassazione il concetto di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA. Per i lavori di ristrutturazione ammesso il rimborso dell’IVA anche se l’immobile è di proprietà di terzi
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Rimborsi IVA – Nozione di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA

 

Diritto alla detrazione e diritto al rimborso IVA pari sono. Riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta per la realizzazione di opere di ristrutturazione su beni di proprietà di terzi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Operazioni concernenti beni non di proprietà del soggetto passivo – Rimborso – Opere edilizie su bene altrui – Lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti – Terreno di proprietà di terzi – Acquisto o importazione di beni ammortizzabili – Concetto di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA – Presupposti per il riconoscimento del diritto alla detrazione e del diritto al rimborso IVA – Principio di equivalenza e di effettività – Alternatività tra il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso IVA – Affermazione – Risoluzione contrasto interpretativo sull’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in tema di ristrutturazione beni di terzi, evidenziato dall’ordinanza interlocutoria n. 14975 del 29 maggio 2023 – Ammissibilità del rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma secondo, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 in relazione a lavori di ristrutturazione di fabbricati e impianti esistenti su un terreno detenuto in locazione – Condizioni – Strumentalità degli immobili all’attività d’impresa o professionale – Nozione – Artt. 19, 19-bis e 30, terzo comma (ora secondo a seguito dell’abrogazione del primo comma), lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 183, Direttiva 2006/112/CEE, c.d. direttiva IVA rifusa»

 

  • Sezioni tributarie

 

Ravvedimento operoso – Tardiva registrazione del contratto di locazione

 

Per il ravvedimento in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione la sanzione base è quella della singola annualità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10504 del 18 aprile 2024: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti soggetti a registrazione – Locazioni o affitti e contratti assimilati – Contratto di locazione immobili urbani di durata pluriennale (uso diverso da quello abitativo) – Ritardata registrazione – Sanzione – Ravvedimento operoso – Determinazione – Pagamento annuale dell’imposta ex art. 17 D.P.R. n. 131 del 1986 – Rilevanza – Conseguenze – L’importo base della sanzione su cui applicare le mitigazioni da ravvedimento va ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità del contratto di locazione – Art. 17, 43 e 69, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente

 

Fatture soggettivamente inesistenti. Per la detrazione IVA il Fisco non può chiedere al contribuente cessionario approfondite indagini proprie dell’A.F.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14102 del 21 maggio 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione – Esclusione – Elemento soggettivo – Rilevanza – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Diligenza esigibile – Contenuto – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. – Artt. 19, 21 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 168, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Modello 730/2024 – Risposte ai quesiti dei Caf

 

Risposte a quesiti sull’apposizione del visto di conformità e Quadro W. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento della CU

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 31 maggio 2024: «DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2024 (730/2024 e Pf 2024), p.i. 2023 – Istruzioni relative alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposte ai quesiti  – Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato – Monitoraggio fiscale – Compilazione del QUADRO W – Redditi di capitale di fonte estera -Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti – Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario – Individuazione del valore delle cripto-attività – Versamenti minimi imposte sostitutive – Rilascio del visto di conformità – QUADRO L (Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni) – QUADRO L (Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva) – QUADRO W (Redditi di capitale di fonte estera) – Documentazione spese – Superbonus al 90 per cento – Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” – Non cumulabilità – Ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche (CU) oltre i termini ordinariamente previsti – Affermazione»

 

Variazioni IVA in diminuzione per mancato pagamento

 

Nota di credito IVA secondo le regole ante riforma se il fallimento post 26 maggio 2021 segue, però, il concordato avviato ante 26 maggio 2021

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 3 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Note di variazione – Domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) – Consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento – Conseguenze – L’eventuale fallimento del debitore non può considerarsi nuova procedura rispetto al concordato preventivo – Nella specie – Tenuto conto che il concordato preventivo, era stato avviato prima del 26 maggio 2021, tornano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 26 del Decreto IVA ante riforma, sicché, ai fini dell’emissione della nota di variazione il contribuente dovrà attendere l’“infruttuosità” della procedura concorsuale – Inapplicabilità del comma 3-bis, lett. a), dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, con conseguente impossibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione sin dall’apertura della procedura concorsuale – Recuperabilità della quota di IVA falcidiata sulla base di transazione post decreto di omologa del piano concordatario – Affermazione -Ammissibilità di una variazione in diminuzione effettuata sia per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa del piano concordatario sia per l’ulteriore quota oggetto di successivo accordo sottoscritto nella fase esecutiva del concordato – Affermazione che l’ulteriore accordo non è configurabile come «sopravvenuto accordo tra le parti» ex comma 3, articolo 26, D.P.R. n. 633/1972, ma è come atto della procedura del concorsuale»

 

Esigibilità IVA operazioni ante e post fallimento

 

Ai fini IVA l’operazione ante fallimento partecipa alla ripartizione dell’attivo anche nel caso in cui l’imposta diventi esigibile nel corso della procedura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 3 giugno 2024: «DICHIARAZIONE IVA – Esigibilità IVA operazioni ante e post fallimento – Esigibilità IVA delle operazioni ante fallimento – IVA divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento – Natura – Passività concorsuale – Affermazione – Distinzione delle operazioni ante e post fallimento in dichiarazione – Necessità – Presentazione di due intercalari di cui il primo riferito alle operazioni effettuate ante apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili/detraibili dopo tale evento, e il secondo riferito alle operazioni eseguite nell’anno di riferimento della dichiarazione – Caso di specie – Distribuzione di energia elettrica, operazioni ante fallimento – Soluzione percorribile, al fine di scindere i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli successivi – Utilizzo del criterio del pro rata temporis su base giornaliera – Art. 8, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Variazioni IVA in diminuzione per mancato pagamento

 

Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 22 maggio 2024

 

 

Legislazione

 

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

 

ZES unica: le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Certificazione del credito d’imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design. Approvati i modelli

Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) pubblica di certificazione per la corretta applicazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Più nel dettaglio, con il Decreto Mimit del 5 giugno 2024 sono stati approvati dei modelli di certificazione di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del Decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. I modelli di certificazione sono contenuti nell’allegato 1 al decreto.

Accedendo come certificatori alla piattaforma dedicata è quindi ora possibile scaricare e consultare i sopraccitati modelli riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

A breve, subito dopo l’approvazione delle “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta, sarà possibile per i certificatori provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

 

Link al Decreto Mimit del 5 giugno 2024 – Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione
Il decreto approva i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

 

Vedi anche:

Servizio on-line di consultazione e presentazione delle candidature all’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023. (Link al sito: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/)

 

 




Commercialisti, su concordato preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell’emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

“Veicoleremo le nostre proposte nelle competenti sedi istituzionali – afferma il Presidente della categoria, Elbano de Nuccio – nell’ambito del modello di dialogo e confronto preventivo ormai consolidato. In particolare, relativamente al concordato preventivo biennale proponiamo una tassazione flat sul reddito incrementale che dovrà essere dichiarato per effetto dell’adesione al nuovo istituto. In materia di adempimento collaborativo abbiamo formulato un ventaglio di proposte per rendere maggiormente attrattivo il regime nel presupposto che i soggetti aderenti, effettuando una totale disclosure della loro posizione fiscale, debbano essere per quanto più possibile preservati da conseguenze accertative e, soprattutto, sanzionatore. Ciò anche per i soggetti di minori dimensioni che volontariamente si doteranno del tax control framework che, ricordo, dovrà essere sempre certificato da un commercialista o da un avvocato”.

 

“Tra le numerose e articolate proposte presentate – aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio Nazionale con delega alla fiscalità – chiediamo, sempre in materia di concordato preventivo biennale, maggiori premialità, in particolare estendendo ai forfettari lo scudo totale dagli accertamenti basati su presunzioni semplici analogamente a quanto già previsto per i soggetti ISA e che tra gli elementi che andranno a ridurre il reddito concordato rientrino anche le perdite su crediti, così come avviene per minusvalenze e  sopravvenienze passive”.

 

“Per quanto attiene agli adempimenti – aggiunge Regalbuto – proponiamo che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi venga fissato per il 2024 e a regime al 31 ottobre, termine che per quest’anno dovrebbe coincidere anche con quello per aderire al concordato preventivo”.

 

“Per fugare ogni dubbio – conclude – abbiamo chiesto che venga precisato che per l’anno 2024 tutti i soggetti ISA e forfettari, indipendentemente dall’adesione al concordato, possano versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento e che, per coloro che aderiranno, quanto dovuto a conguaglio in sede di secondo acconto sul maggior reddito concordato sia calcolato con modalità semplificate”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)

Link al documento con le proposte dei Commercialisti

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 giugno 2024)




Pubblicato un documento dei Commercialisti sulle problematiche relative ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare n. 34/E del 2022

“I trust istituiti prima della circolare n. 34/e del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazionale nazionali dei commercialisti, che si  si propone di esaminare, con taglio operativo, le principali tematiche inerenti ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate.

La Circolare, aderendo ad un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale è rilevante, ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, il solo trasferimento stabile e definitivo dei beni in trust a favore dei beneficiari, ha rovesciato la precedente impostazione dell’Amministrazione finanziaria che prevedeva l’applicazione delle imposte di successione e donazione all’atto della destinazione dei beni in trust, aderendo al diverso schema di tassazione al momento del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari del medesimo.

“Il passaggio dalla regola di tassazione “in entrata” a quella “in uscita” – scrivono i commercialisti nella prefazione – pone la necessità di risolvere una serie di problemi di coordinamento intertemporale con riferimento ai trust le cui dotazioni patrimoniali si sono (almeno in parte) perfezionate in costanza del precedente orientamento manifestato dalla prassi amministrativa. Ciò in quanto le vicende che riguardano i trust si sviluppano nel corso del tempo e non esauriscono i loro effetti istantaneamente”.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee”, presieduta da Roberto D’Imperio e operante nell’area fiscalità alla quale è delegato il Consigliere nazionale tesoriere Salvatore Regalbuto, prende in considerazione le fattispecie che potrebbero presentarsi con maggiore frequenza e propone delle linee interpretative da impiegare per altre casistiche che potrebbero sorgere nella pratica. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 6 giugno 2024)

Link al Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 6 giugno 2024 – I trust istituiti prima della circolare n. 34/E del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente – Link al sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1770