Revisione enti locali, dai Commercialisti un aggiornamento delle carte di lavoro

Un documento del Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria sulle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti”

 

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”.

Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla recente prassi. Il lavoro rientra nell’attività dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.

Questo lavoro rientra in un più ampio intervento di aggiornamento degli strumenti operativi allegati al documento “La revisione negli enti locali: Quaderno II” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di luglio 2020 al fine di fornire a quanti svolgono il ruolo di organo di controllo negli enti locali un supporto operativo adeguato e allineato alle recenti modifiche normative e di prassi.

Questo documento, in particolare, è il frutto della revisione dei precedenti modelli (check-list e verbale) a seguito dell’abrogazione dal 1° luglio 2023 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31.3.2023, Suppl. Ordinario n. 12.

Il D.Lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma il Codice ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023 prevedendo per alcune disposizioni un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano ancora le disposizioni del vecchio codice D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.

Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore. (Così, comunicato stampa Cndcec del 31 gennaio 2024)

 

Link ai documenti (link esterni verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2023

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Speciale Modulistica 2024

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

Le novità del modello di dichiarazione annuale IVA 2024 (anno d’imposta 2023)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Continua a leggere →

 

La dichiarazione annuale IVA 2024

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2023

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Speciale – Manovra 2024

 

La Legge di Bilancio 2024

La mappa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

 

Il testo della L. n. 213/2023

Il testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Primi chiarimenti

 

La sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l’Inps ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024.

Questi i temi affrontati dalla circolare:

  • Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)
  • Modifica della misura dell’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare
  • Misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
  • Congedo parentale
  • Misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico

Link al testo della circolare Inps n. 4 del 5 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – Legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. Legge di Bilancio 2024 – Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

 

Le indicazioni Inps sull’esonero dei contributi a carico dei lavoratori per il 2024

Con circolare 16 gennaio 2024, N. 11, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Descrive, in particolare, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

Link al testo della circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024, con oggetto: LAVORO – LEGGE DI BILANCIO 2024 – Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 1, comma 15, della L. 30/12/2023, n. 213

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2023

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Commenti 

 

Accordi transattivi: effetti ai fini IVA ed IRES
di Marco Orlandi

Documentazione:

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 254 del 7 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Somma percepita in esecuzione di una transazione con i debitori, in pendenza di giudizio volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle azioni – Accordo transattivo concluso tra le parti processuali non di natura risarcitoria vera e propria, rappresentando delle reciproche concessioni per definire una lite …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2020/Ri254_20.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 356 del 19 maggio 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Rilevanza della “funzione economica” della dazione collegata all’elemento transattivo – Trattamento, ai fini IVA, delle somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti …www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri356_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 401 del 10 giugno 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo transattivo – Aliquote IVA applicabili – Rilevanza IVA che la dazione viene collegata all’elemento transattivo per cui la somma viene corrisposta “a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto di appalto” – Conseguenze – Integrazione del presupposto – Trattamento fiscale di somma erogata in attuazione di un accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2021/Ri401_21.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 212 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) e la rinuncia dell’altra parte (nella specie, di un accordo transattivo volto alla definizione di una serie di controversie instaurate al fine di contestare i comportamenti illeciti …
 www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri212_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 5 ottobre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Risarcimento a seguito di accordo transattivo – Qualificazione come sopravvenienze passive, di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e … bilancio dalla società istante per effetto dell’Accordo transattivo, sottoscritto in data 24 maggio 2017 …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2022/Ri491_22.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 232 del 1° marzo 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i.e. rinuncia alle liti) – Rilevanza della mancata restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di affitto in attuazione di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ri232_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris28_23.pdf

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 33 del 13 gennaio 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme definite nell’ambito di accordi transattivi – Assoggettabilità all’IVA – Condizioni – Esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (i e rinuncia alle liti) – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell’ambito di accordo transattivo …
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2023/Ris33_23.pdf

 

L’Atto di recupero: termine lungo per crediti non spettanti o inesistenti. Prima e dopo la delega fiscale
di Giovanni Santaniello

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Termini decadenziali – Crediti inesistenti e crediti non spettanti

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono la vexata quaestio della distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 34419 dell’11 dicembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AVVISO DI RECUPERO – Termini di decadenza – Credito d’imposta – Compensazione – Credito inesistente – Criteri per la determinazione dei termini di accertamento – Accertamento del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti non spettanti – Distinzione – Rilevanza – Risoluzione di contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Responsabilità ed obblighi dei liquidatori

 

Per la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario

In sede di ricorso ammessa una difesa “a tutto campo” avverso i presupposti dell’azione, ivi compresa la misura delle imposte che sarebbero state pagate e incassate dal Fisco se avesse agito con diligenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese -Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi dei liquidatori – Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del DPR n. 602 del 1973 – Presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore – Identificazione della natura della relazione che lega la responsabilità del liquidatore e l’obbligazione tributaria societaria rimasta inadempiuta – Accertamento d’ufficio nei confronti del liquidatore ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti del liquidatore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602»

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento con adesione – Esclusione rilevanza per altri periodi di imposta

 

L’accertamento con adesione esaurisce il proprio effetto nell’anno di imposta per cui è stato stipulato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 3854 dell’8 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Contenuto – Natura – Accordo di diritto pubblico – Conseguenze – Applicabilità delle norme del codice civile in tema di transazione – Esclusione – Soggezione alla disciplina ex D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Limite oggettivo – Ulteriore attività accertatrice per il periodo di imposta interessato dall’accordo – Preclusione – Vincolo per gli altri periodi di imposta – Esclusione – D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria – Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Obiettiva incertezza normativa – Nozione – Indici rilevanti – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Occultamento di attività sociali. La responsabilità dell’amministratore ex art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973 si estende fino a due anni antecedenti alla messa in liquidazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9236 del 4 aprile 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Iscrizione a ruolo – Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci -Imposte non pagate – Estinzione della società contribuente – Responsabilità degli amministratori ex art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 – Occultamento attività sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione – Sussistenza – Condizioni – Art. 2495 c.c. – Art. 36, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Imposta di registro – Atti che contengono più disposizioni

 

Clausola penale contenuta in un contratto di locazione. Non è tassabile ai fini del Registro in via distinta. Si applica il regime della tassazione unica, da applicare avendo riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 30983 del 7 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Atti che contengono più disposizioni – Unicità o pluralità di atti tassabili – Rapporto tra il primo ed il secondo comma dell’art. 21 del DPR n. 131 del 1986 – Negozi complessi o collegati – Distinzione – Criteri – Tassazione – Fattispecie – Contratto di locazione di beni immobili – Clausola penale contenuta in un contratto di locazione per il caso di ritardo nella restituzioni del bene locato – Distinta ed autonoma tassazione – Esclusione – Imposizione della disposizione più onerosa – Affermazione – Art. 21, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo ai termini di accertamento in scadenza nel 2020 si applica la “proroga” di 85 giorni

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta – Sezione VI – Sentenza n. 4908 del 12 dicembre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. DL “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA, le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie: avviso di accertamento per l’anno 2016 con decadenza il 31.12.2022 – notificato il 23.03.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Applicazione con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali (nella specie: il 2020) – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Competenza temporale delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo

 

Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo. Rileva la data di sottoscrizione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 487 del 29 dicembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Regole di determinazione del reddito dei soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ITA GAAP) – Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Imputazione temporale alla sottoscrizione dell’accordo transattivo – Giudizio di inerenza – Criteri – Art. 83, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2423 c.c.»

Legislazione

 

 

Nuovo Decreto-legge “Bonus edilizi”

 

La stretta al Bonus barriere architettoniche e nuove regole per la “transizione” dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65%) del Superbonus

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

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Decreto Milleproroghe. Anche per il 2024, previsto l’esonero/divieto delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie | Più tempo per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito, le proroghe in materia fiscale contenute nell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 215/2023

 

Proroga, per il 2024, dell’esonero/divieto delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie

 

3. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

 

L’articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il comma in esame estende anche al periodo d’imposta 2024 la vigenza della disciplina introdotta dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 secondo la quale per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Considerato quindi l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Secondo quanto evidenziato nel risposte ad interpello nn. 78 e 103 dell’Agenzia delle entrate, pubblicate rispettivamente il 19 marzo ed il 10 aprile 2019, il divieto, di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.

 

Proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

 

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

 

L’articolo 3, comma 6, dispone la proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234). Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni (pre)vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. La disposizione, di non facile comprensione, dovrebbe far riferimento a quelle agevolazioni sotto forma di crediti previste dagli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (ed esempio: opzione per sconto in fattura e cessione dei crediti in alternativa alla detrazione e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19).




Buone Feste da Finanza & Fisco

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco, con i nostri migliori auguri di un felice anno nuovo.

Grazie per averci scelto anche per il 2024.




La Camera ha approvato definitivamente il Ddl di Bilancio 2024

Nella seduta di venerdì 29 dicembre l’Assemblea della Camera con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Vedi anche: Legge di Bilancio 2024. La sintesi degli interventi sulla fiscalità
Vedi anche: Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e famiglie pubblicate in Gazzetta Ufficiale



Il Cdm ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la riforma fiscale e un decreto-legge con il nuovo intervento sul Superbonus

Il Consiglio dei ministri di giovedì 28 dicembre 2023 ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la Riforma fiscale.

Via libera anche a un decreto-legge con il nuovo intervento in materia di Superbonus.

  • decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Presidenza);
  • decreto-legge: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
  • Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 – esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente – esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Varie ed eventuali.

Di seguito, la sintesi dei provvedimenti adottati.

 

PROROGA DI TERMINI NORMATIVI

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Le principali disposizioni fiscali:

  • proroga, per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA);
  • proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. 

 

BONUS EDILIZI

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

 

RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

 

1. Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame definitivo)

Per garantire il massimo sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e agli enti del terzo settore, anche in considerazione delle osservazioni in merito formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di modificare il testo approvato in esame preliminare nella parte relativa alle disposizioni di revisione della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, per le erogazioni liberali a favore di tali soggetti. Anche nel 2024, quindi, le donazioni effettuate verso questi soggetti non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro, che rimane invece ferma per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

 

2. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame definitivo)

In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

3. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. Sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.

Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

 

4. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame definitivo)

In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche al testo approvato in esame preliminare.

Tra l’altro, si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inoltre, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.

Si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.

Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

 

 

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  si pubblicano le bozze dei 4 decreti legislativi. Questi i link:

 

Riforma Irpef, lo schema di decreto legislativo coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs.  per l’ attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Irpef.pdf

 

Lo schema di decreto delegato sull’adempimento collaborativo, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. con le disposizioni in materia di adempimento collaborativo, coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Col.pdf

 

Lo schema di decreto legislativo che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. di riforma dello Statuto del contribuente coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_StC.pdf

 

Lo schema di decreto legislativo che modifica le disposizioni sul processo tributario, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. di modifica le disposizioni sul processo tributario
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Pt.pdf

 

 




Online 730, Redditi, Certificazione unica, IVA, IRAP e 770. Diffuse le bozze dei modelli 2024

Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa.

 

Modelli 730 e Redditi Persone fisiche

 

Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario, la disciplina del concordato preventivo biennale e il nuovo regime della tassa piatta incrementale (cd. flat tax incrementale).

 

Modelli Imprese, Enti e Società

 

I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società. Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Certificazione Unica

 

Tra le novità più importanti che hanno interessato la CU si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Modello IVA

 

Il modello è stato aggiornato per accogliere le novità normative del 2023. Rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

IRAP e 770

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85mila euro. Aggiornato anche il 770: tra le novità la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2023)




Legge di bilancio 2024: Via libera dal Senato. Passa all’esame della Camera

Con 109 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, venerdì 22 dicembre, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio plurienale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926), che passa all’esame della Camera.

Nella seduta odierna, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione, ha approvato la Nota di variazione.

Giovedì 28 esame della Legge di bilancio alla Camera dei deputati 

I lavori in Aula riprendono giovedì 28 dicembre alle ore 9 con la discussione generale e, a seguire, l’esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (approvato dal Senato).

Link al testo del disegno di legge A.C. 1627, recante:  «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (approvato dal Senato) 

 

Link al testo del disegno di legge A.S. 926, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» approvato dal  Senato della Repubblica il 22 dicembre 2023

 

A.S. 926 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Approvato dal Senato

Link all’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione (articoli da 1 a 89 del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»)

 




Collegio sindacale. Il Consiglio nazionale dei commercialisti adotta nuove norme di comportamento per le società non quotate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le nuove norme di comportamento per le società non quotate. Il documento, che recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto, aggiorna il precedente pubblicato nel 2021.

Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Si tratta di regole tecniche a valenza deontologica che vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto. Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai componenti del collegio sindacale di tutte le s.p.a e s.r.l. non quotate, nonché al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.

Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l’ordinamento affida all’organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Queste nuove Norme sostituiscono la precedente versione pubblicata nel 2021 per tener conto delle intervenute novità normative e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.

“Quella di componente di sindaco di società – afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio – è una delle attività di maggior rilevanza per i professionisti iscritti al nostro Albo. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. –, continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle nostre società. Questa nuova versione delle norme dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società”.

 

I due consiglieri nazionali delegati ai Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial), Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini sottolineano “l’importanza che il documento riveste per orientare l’attività dei sindaci” e precisano che “queste Norme possono essere integrate con eventuali disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e possono trovare applicazione, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società”. “Il testo – concludono – recepisce anche alcuni dei contributi pervenutici nel corso della pubblica consultazione”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 20 dicembre 2023)

 

Link alla nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”

Link esterno verso:Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/12/2023_12_20_norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-di-societa-non-quotate_-2.pdf




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2023

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Commenti 

 

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Cosa dicono i giudici di merito e di legittimità in attesa di un nuovo (auspicato) intervento della Consulta
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Tassative le ipotesi per l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Escluso l’utilizzo in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative

L’adesione tardiva al contenuto della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non costituisce acquiescenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione XII – Sentenza n. 4714 del 27 ottobre 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Risultati test di operatività – Cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata sul c.d. test di operatività – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Emissione di cartella – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Art. 30, della L. 23/12/1994, n.724 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione – Avviso bonario emesso a seguito del controllo automatizzato – Pagamento in ritardo – Successiva impugnazione – Effetti del pagamento – Preclusione del diritto di impugnazione – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento finalizzato ed evitare il sorgere di problematiche relative ad incassi di crediti verso la P.A. che potrebbero essere esposti a rischio pignoramento – Artt. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione. Non ammessa l’adozione della liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 6368 del 28 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Credito riportato da dichiarazione IVA omessa (o considerata tale) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione che necessità la valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) – Ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – Esclusione – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 non consente “valutazioni”. In ogni caso l’integrazione dell’atto impositivo lacunoso è inammissibile in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione VII – Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento detrazione nell’anno di verifica del credito implicante valutazioni giuridiche – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato avviso di rettifica – Sussiste – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impositivi – In genere – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Errato utilizzo di regime IVA – Rimedi

 

Rettifica acquisto intraUe. Punto per punto, come correggere l’errore di aver applicato il regime IVA ordinario in luogo della sospensione di imposta. Le condizioni per ricorrere al rimborso “anomalo” laddove il contribuente non possa più emettere una nota di variazione in diminuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 469 del 28 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale – Erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d’imposta di cui all’art. 1, commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) – Inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili IVA – Rimedi esperibili – Presentazione della dichiarazione integrativa – Rettifiche delle annotazioni effettuate – Versamento delle relative sanzioni – Necessità – Possibilità di recuperare l’IVA con nota di variazione – In caso di impossibilità dell’emissione di una nota di credito, in quanto decorsi i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione – In presenza di “incolpevole” inerzia del soggetto passivo ammissibilità della richiesta di rimborso “anomalo” ex art. 30-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Variazioni IVA in diminuzione – Procedure concorsuali

 

Recupero veloce dell’IVA in caso di fallimento del debitore. Spartiacque le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Nel vecchio regime, in caso di chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi», necessario attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 471 del 29 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021 – Conseguenze – Applicazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ante 26 maggio 2021 – Inapplicabilità dell’attuale formulazione dell’articolo 26 del D.P.R. IVA come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – Caso di specie – Chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi» – “Dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione – Necessità di attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto – Affermazione – Articolo 118 del RD 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall. vigente ratione temporis) – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

In appendice

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 485 del 3 ottobre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata dal 26 maggio 2021 – Necessità di attendere l’esito della procedura – Esclusione – Tempistiche per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta oggetto di variazioni – Rilascio di note di credito – Riduzione dell’imposta ex art. 26 D.P.R. n. 633/72 – Condizioni di ammissibilità – Identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originarie e l’oggetto della registrazione della variazione – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 18, del D.L.25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis), con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021»

 

Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato)

 

Associazione professionale (e professionisti). Confermata l’assenza da imposizione del provento “differenziale” generatosi in sede di acquisto dei crediti fiscali al di sotto del valore nominale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 472 del 30 novembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI -PROFESSIONISTI – Associazione professionale (di commercialisti) – Ecobonus, Superbonus e altri bonus fiscali “edilizi” – Acquisto di crediti d’imposta da bonus fiscali ex articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte di studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale – Cessione del credito a valore più basso del nominale – Differenziale tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto – Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato) – Differenziale positivo tra l’importo nominale del credito d’imposta corrispondente alla detrazione edilizia e il prezzo di acquisto del medesimo – Non tassabilità – Condizioni – Che i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti – Che i crediti non sono stati originati da prestazioni professionali (né dello studio né dei singoli associati), ma dal mero acquisto degli stessi – Artt. 6, 44, 53, 54 e 67, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

 

Nuovo regime forfetario

 

Regime forfetario. I chiarimenti e risposte a quesiti concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione. Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 5 dicembre 2023: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime (da regime ordinario a forfettario e viceversa) – Chiarimenti e risposte a quesiti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall’art. 1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)»

 

Ravvedimento speciale – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione
di crediti non spettanti o
inesistenti

 

Interpretazione autentica sulla applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 6 dicembre 2023: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (mediante rimozione della violazione e versamento), di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997 – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – Rilevanza del momento di “commissione” della violazione sostanziale – Affermazione – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L.30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs.18/12/1997, n. 471»

 

Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo
Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023

 

Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 474 dell’11 dicembre 2023: «IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del TUIR – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi -Art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36»

 

 

 

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Le ultime risposte agli interpelli – Pubblicazione al 18 dicembre 2023

Le ultime risposte agli interpelli

Si va dalla possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui – per mero errore – il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione IVA, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà, fino utilizzabilità del ravvedimento speciale in caso di tardiva presentazione della garanzia rimborso/compensazione crediti IVA; una attenzione particolare è riservata alla possibilità di utilizzare i crediti d’imposta cd. da Superbonus in compensazione con debiti previdenziali e contributivi relativi al personale dipendente.

Di seguito i link alle ultime risposte dell’Agenzia delle entrate:

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 479 del 18 dicembre 2023, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA – Dichiarazione integrativa – Articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 478 del 18 dicembre 2023, con oggetto: COMPENSAZIONE – Compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 477 del 15 dicembre 2023, con oggetto: AGENTI DI COMMERCIO – PROMOTORI FINANZIARI – AGENTI DI ASSICURAZIONE – Trattamento ai fini IVA e imposte dirette da applicare alle ‘‘ricariche’’ dell’autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 476 del 15 dicembre 2023, con oggetto: INDENNITÀ DI ESPROPRIO – Ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. n. 475 del 11 dicembre 2023, con oggetto: TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Liquidazione IVA di gruppo – Tardiva presentazione garanzia rimborso/compensazione crediti IVA – Articolo 1, commi da 174 a 178, legge 29 dicembre 2022, n. 197




Decreto-legge Anticipi “collegato” alla Legge di Bilancio 2024 convertito in legge. Definitive le regole e sanzioni per il CIN (codice identificativo) per affitti brevi e turistiche

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191/2023, di conversione del decreto-legge “Anticipi”.

Il provvedimento  “convertito” contiene, al suo interno, il nuovo articolo 13-ter, recante la «Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale». Tale novella, introdotta dalla legge di conversione, prevede che il ministero del Turismo, che detiene e gestisce la relativa banca dati, assegni, tramite procedura automatizzata, un Codice identificativo nazionale (Cin) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Inoltre, si prevede che le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti e che, in ogni caso, tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, comunque, da installare a una distanza di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella norma, un regime sanzionatorio il cui ricavato rimarrà nella disponibilità dei Comuni per far fronte alle necessità legate al turismo.

Più nel dettaglio, l’articolo 13-ter, in esame, reca un’articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica, delle locazioni brevi. La disposizione prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. Sono altresì previste disposizioni di coordinamento con le discipline adottate a livello comunale relativa all’attribuzione di codici identificativi a immobili destinanti a locazioni turistiche, locazioni brevi o a strutture turistico-ricettive. Previsto, altresì, che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Alle attività di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicato l’immobile. L’esercizio dell’attività di locazione è soggetto a obbligo di SCIA presso lo sportello unico per le attività produttive. Sono previste, inoltre, specifiche attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza orientate, in particolare, a eseguire controlli sulle locazioni di immobili privi di CIN.

Le disposizioni dell’articolo troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

 

Link al testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, conv., con mod., dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

Sul decreto-legge Anticipi “collegato” alla Legge di Bilancio 2024, vedi anche:

“Prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle entro il 18 dicembre. Non sono previsti i 5 giorni di flessibilità”

Le disposizioni fiscali contenute nel cd. D.L. “Anticipi” collegato alla Manovra 2024

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31 del 9 novembre 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – Acconti di imposta – Acconti di imposta 2023 – Secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA persone fisiche – Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Art. 4 del D.L. 18/10/2023, n. 145, cd. D.L. “Anticipi”




In vigore la nuova disciplina della professione di guida turistica

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, entrata in vigore (dal 17 dicembre 2023), la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica».

Di seguito, in estrema sintesi, il contenuto:

L’articolo 1 chiarisce che la legge in esame è volta a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L’articolo 2 definisce “guida turistica” il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 della legge in esame. Qualifica come attività propria della guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell’evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.

L’articolo 3 subordina l’esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero. Per esercitare la professione richiede inoltre il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica.

L’articolo 4 disciplina l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l’accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2.

L’articolo 5 dispone l’istituzione, presso il Ministero del turismo, dell’elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l’aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l’anno 2024 per la costituzione di un’apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall’anno 2025 per le spese di tenuta dell’elenco. Agli iscritti all’elenco è consentito l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.

L’articolo 6 disciplina l’esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero. I cittadini dell’UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l’autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.

L’articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l’iscrizione in apposite sezioni dell’elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l’individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell’obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

L’articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell’ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica. Con riferimento all’articolo in esame, si evidenzia che è già esistente il codice ATECO 79.90.20 per le Attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

L’articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell’esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione.

L’articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L’articolo 11 prevede l’obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L’articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

Il comma 1 vieta a chiunque di svolgere o offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione delle norme della legge in esame e senza la relativa iscrizione nell’elenco nazionale. La disposizione fa comunque salve le eccezioni contemplate dal comma 2 dell’articolo 3 per le quali non sono richiesti né il superamento dell’esame di abilitazione né il riconoscimento della qualifica straniera e pertanto nemmeno l’iscrizione nell’elenco nazionale per l’esercizio della professione su base temporanea e occasionale ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei istituti o luoghi di cultura nei soli casi di apertura e straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione.

Il comma 2 reca il divieto di utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell’identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante.

Il comma 3, prevede altresì il divieto per agenzie di viaggio, tour operator e altri intermediari di avvalersi, anche attraverso piattaforme digitali, di persone non iscritte nell’elenco nazionale.

Ai sensi del comma 4 è vietato a chiunque di interdire od ostacolare l’ingresso e l’esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura, anche appartenenti a privati, aperti al pubblico. A tal riguarda si ricorda che ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono “istituti e luoghi della cultura”: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

I commi 5 e 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti sopra illustrati salvo che il fatto non costituisca reato.

Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati (comma 5). La violazione degli obblighi di comportamento imposti dall’articolo 11 è invece punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro (comma 6).

Ai sensi del comma 7 in caso di violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai sensi del comma 8 le funzioni di controllo sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del Ministro del turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 9, prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

Il comma 10 richiama, per quanto non previsto dalla presente legge, l’applicazione alle procedure sanzionatorie delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

 

L’articolo 13 dispone l’abrogazione dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l’individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell’elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 3 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell’elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico.

L’articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all’organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all’organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento.

L’articolo 15 dispone l’entrata in vigore della legge, nel giorno 17 dicembre 2023, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge in esame.

 

Link al testo della Legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante: «Disciplina della professione di guida turistica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023




Al via le richieste dell’Assegno di Inclusione (ADI)

Da oggi (18 dicembre 2023) è possibile presentare domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura prevista dal decreto-legge n. 48/2023, che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e soprattutto un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

La domanda di ADI si può presentare nella sezione dedicata del sito Inps (www.inps.it) utilizzando SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un Patronato.

A partire dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

Direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

La natura di misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con persone fragili comporta infatti la necessità di iscriversi alla piattaforma SIISL e di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

In presenza di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico dell’ADI decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente.

In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

I requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, la descrizione del percorso di attivazione e gli ulteriori dettagli sulla prestazione sono riportati nella Circolare Inps n. 105 del 16.12.2023 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. (Così, comunicato stampa Inps del 18 dicembre 2023)

 

Link al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, recante: «Assegno di inclusione», adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, cono il quale, sono state definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), del patto di inclusione (PaIS) e del patto di servizio personalizzato (PSP), nonché le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.




Dal giorno 19 dicembre 2023 per l’accesso ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) necessario utilizzare una identità digitale (SPID, CIE o CNS)

A partire dal giorno 19 dicembre 2023, per accedere ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) sarà necessario utilizzare una identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Al fine di assicurare la massima accessibilità possibile agli strumenti propri del processo tributario telematico e per garantire l’esercizio del diritto di difesa, sia i nuovi utenti sia quelli già registrati, qualora non dispongano di un’identità digitale, potranno continuare a utilizzare le credenziali di accesso (user id e password) inviando una dichiarazione firmata digitalmente che attesti tale indisponibilità. Il sistema, attraverso una procedura guidata, produrrà un apposito modulo che l’utente dovrà scaricare sul proprio dispositivo, firmare digitalmente e infine trasmettere. Al termine di detta procedura, l’utente potrà accedere al sistema con le credenziali rilasciate. È fatto obbligo, comunque, per gli utenti di accedere al PTT mediante identità digitale qualora ne vengano in possesso successivamente al rilascio delle credenziali.

Per ulteriori approfondimenti sulle nuove modalità di accesso ai servizi, si invita a consultare il sito web di assistenza online (Link sito esterno: https://giustiziatributaria.assistenzasif.gov.it/GiustiziaTributaria/s/).

Fonte: Portale della Giustizia tributaria realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento delle finanze, sito web: “https://www.giustiziatributaria.gov.it”




Prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle entro il 18 dicembre. Non sono previsti i 5 giorni di flessibilità

A seguito di un emendamento al cosiddetto decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), approvato oggi in via definitiva dal Parlamento, entro lunedì 18 dicembre sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle.

L’emendamento, infatti, stabilisce che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023 (per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di flessibilità).

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

Pagamenti via web, in banca, poste e tabaccai

 

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nella sezione “Sportello territoriale” del sito oppure tramite il contact center al numero 060101.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 saranno quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, che andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 14 dicembre 2023)

Link alla “Guida ai Servizi informativi e dispositivi in Area Riservata” del Agenzia delle entrate-Riscossione – Aggiornamento 08 novembre 2023

 

 




Sport, dai Commercialisti un documento sui bilanci delle associazioni dilettantistiche

I modelli forniti possono già essere applicati volontariamente per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare

 

Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche”.

Nell’introduzione al documento il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele De Tavonatti, il Consigliere nazionale David Moro (entrambi delegati agli Enti del Terzo settore), e il Presidente della Fondazione Antonio Tuccillo, ricordano come la riforma dello Sport stia divenendo progressivamente operativa nei suoi diversi ambiti di applicazione e che “a differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una “modulistica” degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi”.

 

In questo contesto “il Consiglio nazionale e la Fondazione hanno inteso suggerire, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento “di base”, per gli iscritti all’Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico. Gli schemi, pur avendo evidentemente una matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore”.

 

Il documento prevede due modelli alternativi:

  • un primo modello articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione;
  • un secondo modello articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative. I modelli forniti risultano già volontariamente applicabili per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023 e per gli enti che presentano un periodo amministrativo non coincidente con l’anno solare.

 

Il documento è scaricabile dal sito della Fondazione nazionale di ricerca (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/)

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 13 dicembre 2023)




Lavoratori dello spettacolo. Le tempistiche per presentare la domanda per l’indennità di discontinuità per i periodi di competenza del 2022 e del 2023

Con il messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito all’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il messaggio 6 dicembre 2023, n. 4382, l’Istituto ha precisato che i potenziali beneficiari possono presentare la domanda per accedere all’indennità di discontinuità:

  • per i periodi di competenza del 2022: entro il 15 dicembre 2023;
  • per i periodi di competenza del 2023: dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

Fonte: Portale Inps – https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie.html




Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 decreto legislativo n. 36 del 2021, «sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1­-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 474/2023. In pratica, per l’Agenzia la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda l’intero anno d’imposta 2023.

Link alla risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023, con oggetto: IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del Tuir – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi – Art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36

 

 




Titolari effettivi. Il Tar del Lazio sospende l’operatività del registro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV) con ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante: «Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva», pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza è fissata al 27 marzo 2024.

Primo effetto dell’accoglimento, dell’istanza cautelare di sospensione dell’operatività del registro prevista dal decreto citato, deciso dal Tar del Lazio è la non applicabilità della sanzione amministrativa (da 103 euro a 1.032 euro) per le trasmissione dei dati dopo l’11 dicembre 2023.

Link al testo dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV) n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, con oggetto: REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – Sospensione l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni – Sospensione dell’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante «Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva»

 

 




Registro dei revisori. Disposta la sospensione di 2.243 persone fisiche e 15 società

Con decreto prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023 (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_15pg_2243pf.pdf) è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 15 società di revisione legale di cui all’allegato A del decreto Mef-Rgs e di complessivi n. 2.243 revisori persone fisiche iscritti al Registro di cui agli allegati B, C, D, E e F al citato decreto, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In particolare, nel decreto Mef-Rgs, evidenziato che, decorso il termine assegnato, risulta la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva per:

  • 15 società di revisione legale di cui all’allegato A, morose per l’annualità 2023;
  • 16 revisori persone fisiche di cui all’allegato B, morosi per le annualità 2022 e 2023;
  • 2 revisori persone fisiche di cui all’allegato C, morosi per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
  • 1 revisore persona fisica di cui all’allegato D, moroso per l’annualità 2021;
  • 3 revisori persone fisiche di cui all’allegato E, morosi per l’annualità 2022;
  • 2.221 revisori persone fisiche di cui all’allegato F, morosi per l’annualità 2023.

Peraltro, lo stesso decreto avverte, che «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023

Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Del decreto è dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. L’Inps rettifica, per l’anno 2022, domande non oltre la data del 15/12/2023

L’Inps con messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023 (di seguito riportato) rettifica le istruzioni per la richiesta della nuova prestazione in relazione sia all’anno 2022 sia all’anno 2023. Nel messaggio precisato che i potenziali beneficiari devono presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

 

Il testo del messaggio Inps n. 4382 del 6 dicembre 2023, con oggetto. Precisazioni al messaggio Hermes n.4332/2023 – Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il messaggio Hermes n.4332 del 04/12/2023 sono state fornite le prime indicazioni in merito all’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 (rubricato «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo»).

L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Si precisa che, in via transitoria, l’art.8 del decreto legislativo n.175/2023 prevede la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Quanto al regime ordinario, a far data dal 01/01/2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.




Interpretazione autentica sull’applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Ammessa la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale, – che consente il pagamento delle relative sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale – dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni. Ciò a condizione che la compensazione dei predetti crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento. È questo l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, diffuso in vista della scadenza del termine del 20 dicembre 2023. Al riguardo, per verificare se la violazione rientri o meno nell’ambito temporale indicato, da ultimo, nell’interpretazione autentica di cui all’art. 21, comma 1, del. D.L. “Bollette”, secondo la quale sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni «commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti», i tecnici dell’Agenzia delle entrale sottolineano che ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale – consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente – e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale. Restano, in altre parole, sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 6 dicembre 2023, con oggetto: OGGETTO: TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, (mediante rimozione della violazione e versamento) – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “D.L. Bollette”

 

I principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 




Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti clou della circolare 32/E di oggi. Nel documento di prassi, che nell’ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, l’Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l’intero triennio nello stesso regime.

 

Le novità in sintesi

 

Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

 

Come funzionano le nuove soglie

 

In base alle novità, se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza IVA prima del suddetto incasso.

 

Le risposte ai quesiti

 

Nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. Ad esempio, il documento di prassi precisa che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 32 del 5 dicembre 2023, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall’art. 1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)

 

La prassi recente in tema di applicazione del cd. regime forfettario

 

Regime forfetario. L’Imposta di bollo addebitata in fattura assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022 – OGGETTO: Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura…

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari e enti non commerciali (sopra soglia dei 25.000, fino al 31 dicembre 2023), compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, che rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 66 del 9 giugno 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari in merito al regime contributivo agevolato.

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario: la soglia dei 30.000 euro si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Fuori i residenti extra UE. Possibile lo svolgimento di attività verso committenti esteri

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 257 del 16 aprile 2021: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto – Lettera b), comma 57, dell’articolo 1, della legge n. 190/2014 – Esclusione dal regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro – Causa di esclusione applicabile anche in caso di rapporti di lavoro all’estero – Lettera d-ter), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l’attività nei confronti dei committenti esteri – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

 

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di cassa. Compensi riscossi ad attività cessata

 

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l’accesso al regime forfettario

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato – Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale – Esclusione – In via generale – Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Affermazione – Assoggettamento ad IVA – Sussistenza – Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Risposta ad interpello n. 161 del 29 maggio 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del ...

Per l‘aliquota agevolata ridotta (al cinque per cento) per le nuove iniziative produttive nel regime forfetario va verificato se l’attività si rivolge alla medesima clientela e necessita per lo svolgimento delle stesse competenze lavorative.

 

Risposta ad interpello n. 103 del 14 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Cause ..

Riguardo al requisito della non “prevalenza” del lavoro esercitato nei confronti dell’ex titolare, un contribuente che nel 2019 ha percepito dal precedente ex datore di lavoro un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021, Naturalmente in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge potrà rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

 

Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del …

Ribadito che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

 

Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – Applicazione del .

Il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non può essere applicato a un contribuente extra UE (non residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, SEE).

 

Ammesso al forfetario il “compro oro” che non ha mai utilizzato i regime del margine

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 dell’11 febbraio 2020: «REGIME FORFETARIO – Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività».

Nella risposta affermato che il titolare di una gioielleria al primo anno di attività può applicare il forfetario senza effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime speciale, condizione che, prevista dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 10 aprile 2019, non riguarda, infatti, le nuove partite IVA, ma i soggetti passivi preesistenti che esercitano un’attività già sottoposta al regime del margine. Pertanto, spiega la risposta n. 48/2020 non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che il contribuente, “in relazione all’ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine.
L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunica lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B. L’adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21). L’Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9 del 10 aprile 2019, sopra riportato, deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

 

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Ai soggetti che iniziano una nuova attività e già hanno la certezza di percepire nell’anno somme superiori alla soglia il regime forfetario è precluso, non potendo effettuare la comunicazione di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 195 del 17 giugno 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Soglia di accesso al regime – Dichiarazione ex art. 1, comma 56, della L. 23/12/2014, n. 190 di presumere il non raggiungimento della soglia, in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il regime – Certezza del superamento del limite di 65.000 euro (ora 85.000) – Conseguenze -Inapplicabilità del regime forfetario

 

 

 

 

Regime forfetario: le nuove regole dal 2019

 

Le modifiche al regime forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Applicazione e disapplicazione – Modalità di determinazione del reddito imponibile – Utilizzo delle perdite fiscali pregresse – Applicazione dell’imposta sostitutiva – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) – Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»

 




Spettacolo: dall’Inps le prime istruzioni sulla disciplina dell’indennità di discontinuità. Per l’anno 2023, domande a partire dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023

 

Aggiornamento del 6 dicembre 2023

L’Inps con messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023 ha rettificato le istruzioni per la richiesta della nuova prestazione in relazione sia all’anno 2022 sia all’anno 2023. Nel messaggio precisato che i potenziali beneficiari devono presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023 stato è pubblicato il Decreto Legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante: «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo».

L’Inps con  messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 (di seguito riportato) anticipa i chiarimenti sulla nuova prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024.

 

Il testo del messaggio Inps n. 4332 del 4 dicembre 2023

Oggetto: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni

 

Premessa

 

Con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) è introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 175/2023.

La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Per la illustrazione della prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024 verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

Nelle more della pubblicazione della circolare, al fine di agevolare la presentazione della domanda, si forniscono di seguito prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso alla misura.

 

1. Destinatari

 

L’articolo 1 del richiamato D.Lgs. n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005 (1), lett. a);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

2. Requisiti

 

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2023:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Il presente messaggio è pubblicato d’intesa con il Ministero della Cultura e del Merito.

 

 


Nota (1) – Decreto Ministeriale 15/03/2005 recante: «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS»




Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi. Dal Mef, Banca d’Italia e Uif nuove Faq

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions – Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 e del D.M. dell’11 marzo 2022, n. 55.

Link al testo della FAQ – Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

Fonte: sito del Dipartimento del Tesoro – Mef: https://www.dt.mef.gov.it/

 

Vedi anche:

Comunicato stampa congiunto Unioncamere-InfoCamere del 10 ottobre 2023.

Link al manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese del Titolare Effettivo da parte delle società

 

Link al testo della circolare RGS Ragioneria Generale dello Stato – Mef – del 15 settembre 2023, n. 27, MEF – RGS – Prot. 227651 del 15/09/2023, recante: «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.Lgs. 231/2007» – Allegato alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27

La circolare della RGS adotta l‘Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, D.Lgs. n. 231/2007, la quale integra le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”, a suo tempo adottate con Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022.

 




L’Oic 34: ricavi per attività in conto terzi e mancata previsione dell’early adoption

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che si è riunito a Roma ha chiarito, rispondendo ad un quesito, che, sebbene l’OIC 34 Ricavi entri in vigore nel 2024 (link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-04-19-OIC-34-Ricavi-.pdf) e non sia prevista la possibilità di applicarlo ai bilanci del 2023, i criteri previsti dai paragrafi A.5-A.7 dell’OIC 34 per decidere se una società agisce in conto proprio (principal) o in conto terzi (agent) sono compatibili con l’attuale quadro normativo, disciplinato. Infatti, in base all’attuale principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene. In pratica, tale società, agisce da agent ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante.

Tale orientamento (link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2023/11/Bozza-in-consultazione-in-risposta-a-richiesta-di-chiarimento-OIC-34.pdf) è stato pubblicato in consultazione fino all’11 dicembre 2023 e conferma quanto espresso dall’OIC nel 2017 in risposta ad un altro quesito allora pervenuto sul tema dell’iscrizione del ricavo al netto oppure al lordo.

Nel corso della medesima riunione il Presidente ha informato il CdA della decisione presa dall’International Accounting Standard Board (Iasb) di abbondare il progetto sulle Business Combination under Common Control, cioè sulle operazioni infragruppo. In attesa di conoscere le motivazioni di questa scelta, l’OIC rileva come ancora una volta i temi relativi ai bilanci di esercizio, tra i quali si collocano appunto le operazioni infragruppo, continuano a non essere considerati prioritari nell’agenda dei lavori dell’organismo contabile internazionale e si riserva di valutare eventuali autonome iniziative.

Il CdA dell’OIC, nel corso della medesima riunione, ha poi preso in esame gli Annual Improvements proposti dallo Iasb, con i quali l’organismo contabile internazionale compie annualmente una “rilettura” dei suoi standard correggendo incoerenze ed errori marginali. In generale OIC ha condiviso le proposte dello IASB con l’eccezione di quella sull’IFRS 9 relativa all’eliminazione contabile delle passività del leasing. Ad avviso dell’OIC i cambiamenti proposti non riuscirebbero a risolvere il conflitto tra IFRS 9 e IFRS 16. E pertanto sarebbe preferibile che lo Iasb affidi ad un progetto separato l’obiettivo di chiarire l’interazione tra i due standard, a seguito dei risultati della prossima post- implementation review (PIR) dell’IFRS 16.

L’OIC ha infine esaminato il discussion paper dell’Efrag sui variable consideration, cioè su quella porzione dei prezzi d’acquisto che dipende da eventi futuri incerti. In generale l’OIC supporta il lavoro svolto dall’EFRAG tuttavia fa presente che una simile tematica attualmente non è compresa nel piano di lavoro dello Iasb: occorrerebbe invece che vi fosse inserita anche per far sì che le proposte europee abbiano maggiori chance di essere accolte.

(Così, comunicato stampa Oic del 27 novembre 2023)

Link alla bozza in consultazione di risposta ad un quesito in merito all’OIC 34 Ricavi in merito alla possibilità di applicare le disposizioni dell’OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi prima dell’adozione dell’intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. (Osservazioni sulla bozza di risposta al quesito entro l’11 dicembre 2023)
Link esterno diretto: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2023/11/Bozza-in-consultazione-in-risposta-a-richiesta-di-chiarimento-OIC-34.pdf)




Riforma del lavoro sportivo, dai Commercialisti un quaderno operativo

La pubblicazione fornisce un supporto di carattere operativo a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore

 

“Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi” è il titolo del nuovo quaderno operativo del commercialista del lavoro, curato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti. La pubblicazione nasce con l’intento di fornire un supporto concreto, di carattere operativo, a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo. Il quaderno operativo è arricchito da schemi illustrativi e riepilogativi e passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistici.

“Il nostro auspicio – affermano i consiglieri nazionali delegati all’area Economia e fiscalità del lavoro, Marina Andreatta e Aldo Campo – è che questo lavoro possa aiutare i colleghi ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo”.

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti – aggiungono – a partire dall’approvazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e, conseguentemente, per tutti i professionisti impegnati in tale ambito. Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni”.

“A breve distanza dall’emanazione del decreto di attuazione – sottolineano – il Governo è intervenuto con una serie di ulteriori interventi modificativi che hanno reso molto travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo. A fronte della complessità del quadro regolativo, i primi chiarimenti amministrativi sono pervenuti soltanto alla fine del mese di ottobre, purtroppo, lasciando ancora zone d’ombra nell’interpretazione della disciplina”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 1° dicembre 2023)

Link al quaderno operativo

Link  esterno verso: il sito web della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1743