• 17/05/2024 19:08

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Aggiornamenti

Pronto il software di compilazione IVA 2024. Rilasciata la versione software: 1.0.0 del 01/02/2024

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2024 …

 

Nei nuovi modelli trovano spazio le novità relative alle modifiche alla disciplina IVA in vigore per l’anno di imposta 2023. Di seguito, per quadro, le principali novità.

 

Novità nei modelli

 

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all’attività

 

Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

 

 

Quadro VB – Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

 

Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato soppresso. Il quadro era riservato ai soggetti che si sono avvalsi di quanto previsto dal citato art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 nel periodo di imposta in dichiarazione. In particolare, nei righi da VB1 a VB7 andavano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La modifica recepisce quanto stabilito dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.», che all’articolo 15, comma 2, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, ha modificato il comma 36-vicies-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Disposizione che consente gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi, nonché per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) la riduzione alla metà delle sanzioni.

Con la citata disposizione, al comma 2, espunto dal predetto comma 36-vicies-ter il riferimento all’obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Di conseguenza, ferma restando la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative alle predette condizioni di legge, si elimina l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

 

 

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

 

 

Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento (per gli animali vivi della specie bovina e suina). Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. La maggiorazione (9,5 per cento) non è stata infatti confermata dal decreto “Milleproroghe 2023, di conseguenza la sua applicazione si è esaurita al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023 è scattata nuovamente la percentuale ordinaria del 7 per cento.

 

 

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.

 

 

 

Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.

 

Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale

 

 

Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

 

Il nuovo campo 3, è riservato all’ex rappresentante del Gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti del DPR N. 633/1972 e all’ex controllante della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’articolo 73 che devono indicare, rispettivamente:

  • il credito maturato nell’ultima dichiarazione presentata dal Gruppo IVA cessato, non richiesto a rimborso ma computato in detrazione dall’ex rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni periodiche o nella propria dichiarazione annuale (art. 70-decies, comma 4);
  • il credito risultante dall’ultimo prospetto riepilogativo IVA 26 PR presentato, non chiesto a rimborso dalla ex controllante ma dalla stessa computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive alla cessazione della procedura di liquidazione di Nel caso in cui il credito sia utilizzato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di interruzione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il campo va compilato nella dichiarazione relativa a tale anno successivo.

L’importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel campo 1.

 

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica di cui ai commi 513 e 514, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2156), è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

Si ricorda che nel Rigo VO36, la casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica di cui all’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

 

 

 

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2024

Quadro VS

 

Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Quadro CS

 

Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

 

Novità nelle istruzioni

 

Avvertenze generali – Versamenti e rateizzazione

 

Modificate le istruzioni di compilazione, paragrafo 2.1Avvertenze generali – Versamenti e rateizzazione” per dar conto delle modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 1, lettera a), decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, «a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», sull’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno esteso il termine per completare il pagamento rateale del saldo d’imposta: non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre.

 

 

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

 

Nell’elencazione dei contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale, paragrafo 2.2,  precisato che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, “i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2292)”; tale chiarimento è naturalmente collegato alla “nuova” speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

 

 

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche
Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542

In dichiarazione i nuovi limiti per la liquidazione IVA trimestrale

 

Modificate le istruzioni (pag. 53) per tener conto dell’innalzamento delle soglie per le liquidazioni trimestrali IVA, che si determinano, per effetto della disposizione di cui all’articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183 (in “Finanza & Fisco” n. 36/2011, pag. 3066), in base a quelle di accesso al regime di contabilità semplificata, come ampliate dal comma 276, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche se per esso si verifica l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente e non il volume d’affari (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15 E del 13 febbraio 2012). In altri termini, il richiamo ai «limiti fissati per il regime di contabilità semplificata» non implica che, per determinare la periodicità degli adempimenti IVA, rileva l’importo dei ricavi previsti ai fini delle imposte sui redditi; quello che rileva è il volume d’affari, costituito come specificato nella citata risoluzione 15/2012, dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del D.P.R. 633/1972.

Alla luce della novità apportata dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), spiegano le nuove istruzioni nel “Rigo VO2, la casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell’anno 2022 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro ovvero non superiore a 800.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno effettuato nel 2023 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. Si ricorda che nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell’opzione, il limite di 800.000 euro. L’opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti. Il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1%. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione”.

 

 

 

Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli in alcune ipotesi di trasformazioni soggettive

E) Rimborso della minore eccedenza del triennio in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

 

Nelle istruzioni, paragrafo 3.3.3, lett. E), viene chiarito che, in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, (quali fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione d’azienda, successione ereditaria), in cui vi è una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, ai fini della determinazione dell’importo che il soggetto avente causa può chiedere a rimborso ai sensi dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. n.633/72 (minore eccedenza del triennio), in ragione del principio di continuità tra i soggetti partecipanti rilevano anche le situazioni creditorie maturate dal soggetto dante causa anteriormente all’operazione straordinaria. Il credito rimborsabile, pertanto, sarà dato dal minor importo risultante dalla sommatoria, anno per anno, delle posizioni creditorie maturate dai predetti soggetti.