Bonus Pubblicità 2020: dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020

 

 

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni) sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ stata, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dove sono disponibili le faq e l’elenco – pdf dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2019.

 

Modello e istruzioni   (link scheda sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
(Data di aggiornamento: 28 agosto 2020)

Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali

Istruzioni per la compilazione




Misure di sostegno alle imprese, norme fiscali e interventi in materia di lavoro del Decreto “Rilancio”: diffuso un nuovo quesitario

Misure di sostegno alle imprese e all’economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria. Sono questi i temi affrontati dalla circolare n. 25/E di oggi (“multiquesito”), firmata dal Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fa seguito agli altri documenti di prassi e chiarimento già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del D.L. Rilancio. Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel D.L. Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) convertito in legge con modifiche.

 

I chiarimenti della circolare

 

Dalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla circolare n. 25. Il documento di prassi interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

 

Bed and breakfast e credito di imposta per locazione

 

Il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

 

Il credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari

 

La circolare di oggi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

 

Il “pacchetto” di chiarimenti delle Entrate sul D.L. Rilancio

 

Con la circolare “multiquesito” di oggi (20 agosto 2020), viene offerto un insieme integrato di documenti interpretativi utili a orientare i contribuenti e gli operatori nell’attuazione delle misure del D.L. Rilancio a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

La circolare fa seguito ai seguenti documenti di prassi fino a questo momento emanati:

Circolare n. 14 del 6/06/2020. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Circolare n. 15 del 13/06/2020. Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Circolare n. 18 del 3/07/2020 Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

Circolare n. 20 del 10/07/2020. Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:

Circolare n. 22 del 21/07/2020. Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19»;

Circolare n. 24 del 8/8/2020. Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 agosto 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 E del 20 agosto 2020, con oggetto: «DL “RILANCIO” – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24) – Contributo a fondo perduto (art. 25) – Credito d’imposta (Bonus affitti) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28) – Nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84) – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121) – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158) – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (art. 127) – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144) – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145) – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149) – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151) – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154) – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157) – Credito d’imposta (Tax credit pubblicità) per gli investimenti pubblicitari (art. 186) – Ulteriori chiarimenti – Risposte ai quesiti – D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»




In Gazzetta il Decreto “agosto”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, Suppl. Ordinario n. 30/L, il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». In vigore dal 15/08/2020

Nel nuovo decreto legge, vengono adottate diverse misure in campo fiscale. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi, nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale da corrispondere potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

Il restante 50% può venire corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Viene disposto il rinvio dei versamenti per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: per questi il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Inoltre, saranno ulteriormente differiti i termini per la ripresa della riscossione: viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Viene disposta la proroga dell’esonero di TOSAP e COSAP dal 31 ottobre fino al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Per l’anno 2020 raddoppia, fino ad un massimo di 516 euro, il limite del valore dei bene ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

 

 




Superbonus del 110%. Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

 

 

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Inoltre, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 è stato approvato il modello denominato «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio. 

La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 110 per cento, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni, ai fini dell’esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse. Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate l’08/08/2020

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto 2020, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti

 

Firmati i decreti ministeriali per il Superbonus e Sismabonus al 110% e per le asseverazioni

 

 

Firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.

 

(Link al sito: https://www.mise.gov.it/)

Decreto (pdf)

Allegato 1 (docx)

Allegato 2 (docx)

 

(Link sito: https://www.mise.gov.it/)




Superbonus del 110%, la circolare delle Entrate. Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull’incentivo introdotto con il D.L. Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, (dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020) il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

 

Ok alla detrazione per i familiari e i conviventi e anche ai futuri proprietari

 

Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. La circolare specifica che tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

 

Le regole per le partite IVA e i condomini

 

Ok al Superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini. Se i lavori invece interessano singole unità immobiliari, allora il bonus è riconosciuto limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti.

 

Le altre spese agevolabili

 

La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

 

Come fruire dello sconto o della cessione

 

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

 

Le istruzioni per cessionari e fornitori

 

In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto 2020, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti




Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA in vigore per i bilanci 2020

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 153936 del 3 agosto 2020, sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, n. 700, n. 701 e n. 705, preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

 

Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)
(Link al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/index.html)

 

Elenco dei nuovi Principi di revisione ISA Italia in vigore per i bilanci 2020

 

ISA Italia n. 200, “OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)”;

ISA Italia n. 210, “ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE”;

ISA Italia n. 220, “CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 230, “LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE”;

ISA Italia n. 240, “LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 250, “LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 260, “COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI GOVERNANCE”;

ISA Italia n. 265, “COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE”;

ISA Italia n. 300, “PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;

ISA Italia n. 315, “L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE DELL’IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA”;

ISA Italia n. 320, “SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE”;

ISA Italia n. 330, “LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI”;

ISA Italia n. 402, “CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN’IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI”;

ISA Italia n. 450, “VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE”;

ISA Italia n. 500, “ELEMENTI PROBATIVI”;

ISA Italia n. 540, “REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA”;

ISA Italia n. 550, “PARTI CORRELATE”;

ISA Italia n. 580, “ATTESTAZIONI SCRITTE”;

ISA Italia n. 610, “UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI”;

ISA Italia n. 700, “FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO”;

ISA Italia n. 701, “COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE;

ISA Italia n. 705, “MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE”.




Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura produttiva all’interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell’agevolazione

 

 

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all’interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato Bonus investimenti. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all’agevolazione). Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020, con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all’interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

 

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Italia-Giamaica. In Gazzetta la legge di ratifica dell’Accordo per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.».

L’Accordo in esame s’inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, volti a realizzare un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall’amministrazione finanziaria italiana. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura dell’Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall’OCSE, pur accettando l’inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall’ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell’Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall’Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto. L’Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1767 (A.C.) di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni




Italia-Colombia. In Gazzetta la legge di ratifica della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018».

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all’eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un’equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

La Convenzione si compone di 31 articoli e un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Attraverso questa Convenzione, peraltro, l’Italia si pone in un piano di parità rispetto ad altri Stati europei che già si sono dotati di tale strumento giuridico. La Convenzione recepisce già nel titolo e nel preambolo, oltre che in alcuni articoli, gli elementi obbligatori (cosiddetti «minimum standard») e le più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento di profitti (Base Erosion and Profits Shifting – BEPS), volte a contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle disposizioni delle convenzioni.

Segnatamente in materia di abuso, la Convenzione contiene, all’articolo 29, una disposizione che disciplina l’accesso ai benefìci convenzionali. Inoltre, la Convenzione contiene, all’articolo 25, la base giuridica per lo scambio di informazioni, strumento necessario per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Stati, per finalità di lotta all’evasione e all’elusione fiscali, in conformità ai più recenti parametri dell’OCSE in materia. Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

 

Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale ha reso nota l’entrata in vigore della Convenzione Italia-Colombia contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. In conformità al suo articolo 30, la Convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.

 

 

Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 1796 (A.C.) di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2020

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Commenti

 

La motivazione ad abundantiam nelle sentenze dei giudici tributari
di Antonino Russo

La classificazione reddituale dei proventi erogati dalle ASL in favore dei medici di continuità assistenziale (guardie mediche) con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. sostituti)
di Dario Festa

Il diniego della pace fiscale sull’asserito presupposto che l’atto non sarebbe impositivo: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Primato del diritto comunitario
Coordinamento con il principio dell’autorità di cosa giudicata applicabile nei procedimenti nazionali

 

Primato del diritto comunitario in IVA. Limiti del principio dell’autorità di cosa giudicata in giudizi riguardanti la sussistenza dei presupposti impositivi in diverse annualità

Corte di Giustizia CE – Sezione VI – Sentenza del 16 luglio 2020, Causa C-424/19: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Primato del diritto comunitario – Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata – GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata – Effetti del giudicato (preclusioni) – Decisione giurisdizionale definitiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Portata di tale principio nell’ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell’Unione – Rapporto relativo a più periodi di imposta – Preclusione di un’ulteriore disamina dello stesso rapporto con riferimento agli altri periodi di imposta – Limiti – Normativa interna di riferimento – Art. 2909 c.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Artt. 2, paragrafo 1 e 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE – Nozione di «soggetto passivo» – Persona che esercita l’attività di avvocato libero professionista – Normativa interna di riferimento – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Notificazione presso ufficio dell’Agenzia delle Entrate non territorialmente competente e motivi ad abundantiam della sentenza

 

Notifica all’ufficio locale non competente e ricorso contro le argomentazioni rese ad abundantiam sul merito. Confermato l’orientamento prevalente della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14847 del 13 luglio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Competenza territoriale degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate – Atto d’impugnazione del contribuente – Notificazione presso ufficio dell’Agenzia delle Entrate non territorialmente competente – Invalidità od inammissibilità dell’impugnazione – Esclusione – Artt. 10, 11, 20 e 53, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Pluralità di argomentazioni – Inammissibilità di una domanda, o di un capo di essa o di un motivo di gravame – Motivazione anche sul merito – “Potestas iudicandi” – Insussistenza – Motivo di ricorso per cassazione solo sotto tale secondo profilo – Inammissibilità – Onere ed interesse all’impugnazione – Insussistenza – Art. 100 c.p.c. – Art. 132 c.p.c.»

 

Responsabilità verso l’ex amministratore – Obblighi probatori e motivazionali

 

S.r.l. cancellata dal registro delle imprese: l’ex amministratore risponde dei debiti solo dopo un “motivato” avviso di accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15377 del 20 luglio 2020: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ – Di capitali – Società a responsabilità limitata (SRL) – Riscossione mediante ruoli -Iscrizione a ruolo – Imposte non pagate – Responsabilità ed obblighi degli amministratori – Natura giuridica – Obbligazione propria “ex lege” – Successione o coobbligazione nel debito tributario – Insussistenza – Conseguenze – Cancellazione della società – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Successione o coobbligazione nei debiti tributari – Esclusione – Responsabilità verso l’ex amministratore – Obblighi probatori e motivazionali – Autonomia del titolo rispetto all’obbligazione fiscale – Sussistenza – Obblighi probatori e motivazionali dell’atto impositivo – Accertamento con atto motivato – Necessità – Conseguenze – Nullità delle cartella esattoriale avente ad oggetto debiti tributari della società estinta notificata all’ex amministratore ritenuto “coobbligato in solido” – Artt. 1176, 1218 e 2495 c.c. – Artt. 36 e 60, del D.P.R. 26/09/1972, n. 602»

 

Verifica della tempestività della notifica dell’atto impositivo
Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto

 

Applicazione del principio “generale” della scissione degli effetti della notificazione degli atti impositivi. Questione rimessa alle Sezioni Unite

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 15545 del 21 luglio 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Termine per l’accertamento tributario – Tempestività della notifica dell’atto impositivo – Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto – Notifica effettuata dal messo notificatore speciale – Applicabilità solo ove l’Amministrazione finanziaria si avvalga di soggetti terzi – Rimessione della risoluzione della questione alle Sezioni Unite – Applicabilità – Art. 60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e art. 16, comma 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

 

Prassi

 

 

Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato
Qualificazione reddito

 

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l’accesso al regime forfettario

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato – Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale – Esclusione – In via generale – Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Affermazione – Assoggettamento ad IVA – Sussistenza – Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

RIENTRO  DEI  PENSIONATI
FLAT TAX  SUI  REDDITI  PRODOTTI  ALL’ESTERO

 

Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud o nelle zone del terremoto del 2016 e del 2017. Le regole per l’utilizzo del regime sostitutivo (al 7%) sui redditi prodotti all’estero

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 17 luglio 2020: «FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI -Rientro dei titolari di pensioni estere – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in comuni rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione -Modalità di esercizio dell’opzione – Esclusione di uno o più stati esteri – Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime – Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE – Ipotesi di decesso del neo residente – Art. 24-ter del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 e successivamente dall’art. 9-ter, comma 1, D.L. 24/10/2019, n. 123, conv., con mod., dalla L. 12/12/2019, n. 156 – Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, conv. con mod. dalla L. 15/12/2016, n. 229 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019»

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  (ART. 25 D.L. “RILANCIO”)

 

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto  “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 21 luglio 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Modalità di restituzione – Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto – Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza – Risposte ai quesiti – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Cessione onerosa di fabbricati da demolire effettuata dopo cinque anni dall’acquisto. Sussiste una differenza tra destinazione edificatoria originariamente conferita all’area (che può essere plusvalente) e destinazione ripristinata (non plusvalente) conseguente alla demolizione di un edificio

 

 

 

Se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione resi nell’ambito di contenziosi vertenti su diverse fattispecie, tra cui anche l’ipotesi della cessione di fabbricati ricadenti in un piano di recupero (cfr. sentenza n. 9606 del 5 aprile 2019).

Pertanto, in considerazione dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri  dell’Avvocatura generale dello Stato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008. Queste le istruzioni impartite nella circolare n. 23 del 29 luglio 2020, con il quale l’Agenzia delle entrate prende finalmente atto, che se la cessione ha ad oggetto un fabbricato, a prescindere se sia destinato alla demolizione, occorrerà rifarsi sempre al regime fiscale proprio di tale bene e non a quello relativo ai terreni.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 29 luglio 2020, con oggetto «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Cessione onerosa di fabbricati effettuata dopo cinque anni dall’acquisto – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire” –Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008) in conseguenza di orientamento sfavorevole della giurisprudenza di legittimità – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917»




Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

 

È aperta sul sito dell’Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”. Fino a lunedì 14 settembre gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

L’Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura della circolare definitiva. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nella circolare.

 

I punti della circolare

 

Viene chiarito che per “mercato regolamentato estero” si deve intendere – oltre che quello riconosciuto dalla CONSOB e quello indicato nell’elenco dell’ESMA – anche ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30.

Per quanto riguarda i “sistemi multilaterali di negoziazione”, viene evidenziato che c’è un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un “regolamento”, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità pubblica. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l’esistenza di regole di formazione dei prezzi.

L’esistenza, quindi, di “prezzi ufficiali” è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 luglio 2020)

 

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle entrate evidenzia che in diverse disposizioni in materia di imposte sui redditi è presente il riferimento ai «mercati regolamentati», sia nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sia in diverse disposizioni speciali è contenuto il riferimento ai “mercati regolamentati”. 

La nozione di mercato regolamentato rileva ai fini dell’articolo 9 (valore normale), dell’articolo 23 (redditi prodotti nel territorio dello Stato), dell’articolo 51 (stock option), dell’articolo 67 (redditi diversi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni), dell’articolo 87, comma 4 (PEX), dell’articolo 94 (valutazione dei titoli), dell’articolo 101 (deducibilità delle minusvalenze), dell’articolo 112 (strumenti finanziari derivati), dell’articolo 130 (esercizio dell’opzione per il consolidato mondiale), dell’articolo 152 (reddito della stabile organizzazione) del TUIR.

La nozione di mercato regolamentato rileva anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari su interessi da titolo obbligazionario (articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) o della ritenuta sulle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione (articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); ai fini dell’applicazione dell’articolo 26-quater, comma 8-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 che ha introdotto una speciale ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a società conduit che collochino prestiti obbligazionari sui mercati internazionali garantiti da società del gruppo; della disciplina dei redditi di capitale dei redditi diversi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’articolo 1 comma 1, secondo periodo, stabilisce che le soglie per configurare la società come non operativa non si applicano, tra l’altro, «alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»; ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge n. 296 del 2006; ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Link al testo della Bozza circolare con oggetto: «Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi»




Attività di produzione e commercializzazione di marmellata di agrumi. Non applicabile, in ogni caso, il regime speciale IVA per l’agricoltura

All’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo le confetture incluse tra i prodotti elencati nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA non è possibile applicare il regime speciale di cui al citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell’Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai fini IRPEF, le attività di produzione e commercializzazione di marmellata, ottenuta esclusivamente con frutti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo deve, invece, essere tassata su base catastale, rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, ai sensi del quale sono considerate attività agricole «le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ». Al riguardo, si evidenzia che il decreto ministeriale 13 febbraio 2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), cui rinvia la predetta disposizione, tra le attività tassativamente elencate ricomprende la manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di agrumi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 TUIR. Questa è una della risposte contenute nel documento n. 228 del 28 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate, concernente l’applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 228 del 28 luglio 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agricoltura – Attività agricole connesse – Trasformazione della frutta (agrumi) in marmellata – Applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva – Esclusione – Beni soggetti all’aliquota del 10 per cento – Affermazione – Attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR – Inclusione – Art. 34 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

 




Diffusa la guida al Superbonus del 110%. Gli interventi agevolati, a chi spetta, come si può utilizzare

Superbonus al 110% in chiaro con la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal D.L. “Rilancio”. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. “Rilancio” di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

 

Per quali immobili si può ottenere

 

Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

 

Gli interventi ammessi

 

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

I beneficiari

 

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

 

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto

 

Il D.L. Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 luglio 2020)




Pensionati che dall’estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud o nelle zone del terremoto del 2016 e del 2017. Le regole per l’utilizzo del regime sostitutivo (al 7%) sui redditi prodotti all’estero

 

Diffuse le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti nella zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi ai redditi prodotti all’estero. L’opzione per l’imposta sostitutiva si applica fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. I contribuenti che intendono accedere al regime opzionale in esame, a partire dal 2019, dovranno esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.

Il nuovo regime agevolato, introdotto con la Legge di bilancio 2019, è finalizzato a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in taluni comuni del Mezzogiorno o rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Ora, in vista dell’approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con circolare n. 21 del 17 luglio 2020 , l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul perimetro applicativo del regime fiscale sostitutivo, le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

 

Ambito soggettivo di applicazione

 

Possono optare per il regime fiscale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che si trasferiscono nei comuni appartenenti ai territorio sopra indicati. A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Nella circolare chiarito che si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati “esclusivamente da soggetti esteri”. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). L’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

 

Ambito oggettivo di applicazione

 

Il regime sostitutivo in esame consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR. Quest’ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Restano, dunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

 

Opzione per l’imposta sostitutiva

 

Nel documento di prassi precisato che l’opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Inoltre ammessa, qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi, la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Pertanto, qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24-ter del TUIR ed abbia versato l’imposta sostitutiva dovuta, può “sanare” l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

 

Durata del regime opzionale e revoca

 

Il periodo di validità massima del regime è pari a dieci anni e si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori nove periodi di imposta. Di conseguenza, il contribuente che ha già trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2019, potrà beneficiare dell’imposizione sostitutiva a partire da tale annualità e fino al 2028 (incluso), senza possibilità di rinnovare l’opzione alla scadenza. A tal proposito, l’Agenzia ricorda che “trattandosi di una scelta facoltativa del contribuente, l’opzione per l’imposta sostitutiva in esame è liberamente revocabile anche prima della scadenza del regime prevista dalla norma”. La revoca è effettuata dal contribuente con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione, ovvero mediante presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. Ad esempio, spiega la circolare “se a febbraio 2019 una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni aventi le caratteristiche per beneficiare del regime in esame e, sempre nel 2019, decide di revocare l’opzione già a partire dal 2020, in tale ipotesi, nella medesima dichiarazione relativa al 2019 (da presentare nel 2020), egli potrà esercitare l’opzione per il solo periodo di imposta 2019 e, contestualmente, indicare nell’apposito quadro la revoca della stessa a partire dal periodo di imposta 2020”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 17 luglio 2020, con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Rientro dei titolari di pensioni estere – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in comuni rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Modalità di esercizio dell’opzione – Esclusione di uno o più stati esteri – Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime – Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE – Ipotesi di decesso del neo residente – Art. 24-ter del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5–bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 e successivamente e dall’art. 9-ter, comma 1, D.L. 24/10/2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/12/2019, n. 156 – Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15/12/2016, n. 229 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 21 aprile 2020, con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Riscossione – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

 

Modalità applicative dell’imposta sostitutiva al 7% sui redditi prodotti all’estero

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2020

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Commenti

 

La sistematicità che può legare gli artt. 10 e 11 L. 212/2000: aspetti di riflessione (in particolare sul legittimo affidamento)
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Le misure fiscali a favore delle imprese editoriali del Decreto “ Rilancio”
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Autotutela cd. sostitutiva

 

Il principio dell’affidamento del contribuente nell’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 10981 del 9 giugno 2020: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Autotutela cd. sostitutiva – Emanazione dell’atto durante il giudizio di impugnazione di quello annullato – Ammissibilità – Fondamento – Limiti – Giudicato di merito sull’atto ritirato, decorso del termine di decadenza e lesione del diritto di difesa del contribuente – Art. 68, del D.P.R. 27/03/1992, n. 287 – Art. 2-quater, del D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L. 30/11/1994, n. 656 – D.M. 11/02/1997, n. 37 • AGENZIA DELLE ENTRATE – Atti dell’Amministrazione finanziaria – Parere favorevole – Affidamento del contribuente – Coordinamento con il principio di inderogabilità della normativa tributaria – Necessità – Fondamento – Fattispecie • AGENZIA DELLE ENTRATE – Atti dell’Amministrazione finanziaria – Tutela del legittimo affidamento del contribuente – Interpretazione eurocomunitaria – Rilevanza del lasso di tempo trascorso tra provvedimento ampliativo della sfera giuridica del contribuente ed annullamento d’ufficio di tale provvedimento – Necessità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario – Verbale di conciliazione giudiziale – Natura di atto negoziale e carattere novativo – Conseguenze – Estinzione della originaria pretesa e sua sostituzione con l’obbligazione concordata – Accertamento in fatto – Sussistenza – Art. 1362 c.c. – Art. 48, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 185 c.p.c. – Art. 1, comma 419, della Legge 30/12/2004, n. 311 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Contributi erogati a norma di legge – Esclusione dalla base imponibile – Condizioni – Espressa correlazione con componenti negativi non deducibili – Necessità – Fattispecie relativa a contributi a favore delle imprese esercenti il servizio di trasporto locale»

 

Notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica

 

Cartella di pagamento notificata nelle mani del figlio del legale rappresentante della società destinataria dell’atto: necessaria la spedizione della raccomandata informativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8700 dell’11 maggio 2020: «NOTIFICA – Cartella di pagamento – Notifica della cartella ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 -Raccomandata con avviso di ricevimento – Consegna all’ufficio postale direttamente da parte del concessionario – Ammissibilità – Fondamento – Art. 26, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Eseguita ex art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica – Consegna dell’atto (a persona di famiglia) – Nella specie, figlio del socio accomandatario della società contribuente – Raccomandata informativa – Necessità – Mancanza Nullità della notificazione»

 

 

Prassi

 

 

Detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Cooperativa edilizia a proprietà indivisa

 

 

Soci di cooperativa a proprietà indivisa. Le risposte per la corretta fruizione/attribuzione della detrazione per recupero edilizio e dell’eventuale bonus mobili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 215 del 14 luglio 2020: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione d’imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Cooperativa edilizia a proprietà indivisa – Utilizzo della detrazione dall’IRPEF prevista dall’articolo 16-bis del TUIR da parte dei soci – Possibilità di utilizzare le detrazioni anche per i soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori) – Affermazione – Modalità e condizioni – Risposta ai quesiti – Trasferimento della detrazione – Requisiti soggettivi – Modalità di pagamento – Familiare convivente – Realizzazione di nuovi appartamenti – Suddivisione tipologica dei lavori – Box auto – Bonus mobili – Acquisto di beni – Art. 16-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Acconti assoggettati per intero ad aliquota IVA ordinaria – Negazione della possibilità della variazione in presenza di prestazioni soggette a differenti aliquote IVA

 

Anticipo generico. Esclusa la nota di variazione per “correggere” a posteriori l’aliquota IVA applicata in misura ordinaria a più prestazioni agevolate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 216 del 14 luglio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura, presupposti e termini per l’emissione della nota di variazione – Anticipo generico – Nota di variazione in presenza di un acconto riferito a più prestazioni soggette a differenti aliquote IVA assoggettato per intero corrispettivo all’aliquota ordinaria – Non configurabilità di un errore riconducibile tra le «inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7» – Conseguenze -Impossibilità dell’emissione di una nota di variazione IVA – In caso di errore ammissibile alla correzione – Variazione IVA ammessa solo se eseguita entro un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Legislazione e Prassi

 

 

Emergenza Coronavirus – Adeguamento e sanificazione

 

Crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Approvata la Comunicazione delle spese e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

La Comunicazione delle spese e modalità per la fruizione dei bonus

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

Beneficiari, termini e spese ammesse

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 10 luglio 2020: «CREDITI D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO COVID E SANIFICAZIONE – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Modalità e termini di utilizzo – Opzioni di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza fiscale dei crediti d’imposta – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Articoli 120 e 125, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020»

 

 

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Contributo a fondo perduto. Dall’Agenzia delle entrate un nuovo set di risposte

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella circolare n. 22/E pubblicata oggi (21 luglio 2020), che aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari

La circolare chiarisce le modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.

Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia

La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Ok al contributo per le società in liquidazione – Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid- 19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid

La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Quadro temporaneo UE

La circolare inoltre aggiorna la nozione in “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Una carrellata dei casi particolari più diffusi

La circolare fornisce chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole. La circolare inoltre chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.

Ultime settimane per richiedere il contributo

I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 luglio 2020)




Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

In linea di principio, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione della società, anche volontaria, sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”. Il bonus può essere concesso alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Inoltre, gli agenti e rappresentati di commercio iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 22 del 21 luglio 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sul contributo a fondo perduto.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 21 luglio 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto – Ambito soggettivo – Requisiti di accesso – Verifica della riduzione del fatturato – Modalità di restituzione – Istanza presentata dagli eredi che proseguono l’attività per conto del soggetto deceduto – Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza – Risposte ai quesiti – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

Per saperne di più: 

 

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Nella circolare i primi chiarimenti delle Entrate sui limiti comunitari all’utilizzo dei bonus Covid-19 per le imprese in “difficoltà”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – Primi chiarimenti – Requisiti – Determinazione contributo spettante – Antimafia – Controlli e sanzioni – Restituzione del contributi – Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – Esclusione dall’aiuto delle imprese che si trovavano già in “difficoltà” al 31 dicembre 2019 – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. I codici tributo per regolarizzare l’indebita percezione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (DL Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»

 




Decreto “Rilancio” convertito in legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 25/L, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Link al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 




Autoveicoli, motoveicoli, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso senza IVA. Le modalità di controllo preventivo da parte del Fisco per l’immatricolazione o la voltura

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 luglio 2020, prot. n. 265336 stabilite le modalità e i termini delle verifiche che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare in talune ipotesi in cui non è previsto versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

In particolare, le ipotesi di esclusione dal versamento dell’IVA con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:

  1. gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime IVA dei beni usati di cui all’art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;
  2. gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;
  3. gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni.

Nella prima ipotesi la verifica dell’Agenzia è volta ad appurare l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all’art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ed in particolare:

  • che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’art. 38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • la presenza, fra i precedenti proprietari del veicolo, di un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall’Imposta sul valore aggiunto.

Nella seconda ipotesi la verifica è diretta ad appurare l’effettiva destinazione del mezzo all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa.

Infine, nella terza ipotesi, la verifica si concentra sull’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente, non soggetto passivo d’imposta, in altro Stato membro dell’Unione Europea e sulle caratteristiche del veicolo per controllare sussistenza dei requisiti per essere considerato usato ai sensi dell’art. 38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In tutte e tre le ipotesi esaminate, in caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate comunica gli elementi identificativi dell’autoveicolo o del motoveicolo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i Trasporti, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’IVA mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

 

Termini della verifica

 

L’Agenzia delle entrate ha 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, per poter verificare sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’IVA. Solo nell’ipotesi in cui sorgano gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA e siano necessarie ricerche più approfondite, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 luglio 2020, prot. n. 265336, recante: «Definizione di termini e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in attuazione dell’art. 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», pubblicato il 17.07.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Decreto “Semplificazione” 2020 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 24, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

 




Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2020 la “Comunicazione della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (2020/C 218/03)

Nella comunicazione di modifica del “Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato” evidenziato che: «6. La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie (1) al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

7. Tali aiuti sono inoltre destinati a potenziare le possibilità di sostegno a favore delle start-up innovative che, trovandosi nella loro fase di crescita rapida, svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell’Unione. Sebbene non esista una definizione di start-up a livello di UE, risulta che la grande maggioranza delle imprese start-up rientri nel gruppo «microimprese e piccole imprese» della definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui all’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione ricorda inoltre che, anche prima della presente modifica, tutte le PMI che al 31 dicembre 2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo, in quanto alla data del 31 dicembre 2019 non potevano essere considerate imprese in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, tranne in casi eccezionali di procedura di insolvenza o di concessione di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione (2).

8. Gli Stati membri possono prevedere di modificare i regimi esistenti approvati dalla Commissione ai sensi del quadro temporaneo al fine di includervi come beneficiari le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché rientrino nelle situazioni descritte ai punti 6 e 7. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutti i regimi esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all’allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutti i regimi elencati.».


Nota (1) – In base alla definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria, ovverosia all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

 Nota (2) – A norma dell’articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria, le PMI costituitesi da meno di tre anni non sono considerate imprese in difficoltà, a meno che: i) siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori, ii) abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure iii) abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione.

 

(link al sito: https://eur-lex.europa.eu/)




OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

La comunicazione trae origine da una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le previsioni dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”. In particolare, è stato chiesto se per effetto del lock-down, che ha limitato l’uso delle immobilizzazioni, una società possa modificare il metodo di ammortamento passando dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto.

Link alla bozza per la consultazione della Comunicazione sulla modifica del metodo ammortamento

(Link al sito web dell’OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ: www.fondazioneoic.it)

 




Decreto Rilancio: il Senato approva in via definitiva

Il Senato, ha approvato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.

Link al testo approvato in via definitiva dal Senato il 16 luglio




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2020

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Commenti

 

Società non operative. Problematiche. Cause di non applicazione ed esclusione. Interpello probatorio
di Fabio Carrirolo

 

L’esegesi del contenuto della sentenza: operazione non semplice tra giudicati impliciti/assorbiti e/o omesse pronunce
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

La rivalutazione gratuita dei beni d’impresa per le società che operano nel settore alberghiero e termale
di Marco Orlandi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Accertamento fondato sugli studi di settore – Scostamento dagli “standard”

 

 

Studi di settore: le predeterminazioni da Gerico vanno “contestualizzate”. Illegittimo l’accertamento per grave incongruità se le giustificazioni sono monocommittenza, concorrenza cinese e riduzione del personale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 4774 del 24 febbraio 2020: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento fondato sui parametri e studi di settore – Natura – Sistema di presunzioni semplici -Formazione – Scostamento dagli “standard” in sé considerati – Sufficienza – Esclusione – Contraddittorio con il contribuente – Necessità – Scostamento dagli standard superiore al 20% – Predeterminazioni standardizzate da contestualizzare – Giustificazioni da parte del contribuente del mancato adeguamento – Indici rilevatori dello stato di crisi – Circostanza che la società abbia un unico cliente anch’esso in difficoltà per la diminuzione dei prezzi dovuta all’ingresso nel mercato di aziende cinesi – Riduzione del 50% degli orari di lavoro nell’anno successivo all’anno soggetto ad accertamento – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146»

 

 

Spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza

 

 

Un intervento tra vizi motivazionali della sentenza della C.T.R. e criteri discretivi tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 13100 del 30 giugno 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Componenti negativi di reddito – Spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza – Criteri discretivi – Qualificazione come spese di pubblicità – Obiettivi perseguiti -Diretta aspettativa di ritorno commerciale – Art. 108 (già 74), comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Componenti negativi di reddito – Cessione gratuita a V.I.P. di capi d’abbigliamento griffati da parte di casa di moda – Rilevanza della presenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra la casa di moda e il VIP – Mancanza di alcun obbligo giuridico d’indossarli – Spese di pubblicità – Esclusione – Spese di rappresentanza – Configurabilità – Fondamento – Art. 108 (già 74), comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Credito dichiarato ai fini compensativi in misura superiore a quella spettante – Natura violazione

 

 

Indicazione in dichiarazione di un credito IVA per importo superiore a quello spettante, se non utilizzato, è irregolarità formale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 13101 del 30 giugno 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – SOCIETÀ – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese – Estinzione – Conseguenze – Legittimazione processuale dei soci – Limiti nella responsabilità – Conseguenze – Art. 2495, comma 2, cod. civ. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Pagamento dell’imposta – Rimborsi – Credito dichiarato ai fini compensativi in misura superiore a quella spettante – Violazione sostanziale – Esclusione – Mero errore formale – Condizioni – Conseguenze – Assenza di danno all’erario – Riflessi sulle sanzioni applicabili • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Appello – Domande nuove -Inammissibilità – Introduzione di ulteriori elementi di prova al fine di sostenere la tesi già proposta in primo grado – Ammissibilità – Fattispecie – Art. 57, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

 

Indennità di trasferta – Verifica della funzione retributiva o risarcitoria

 

 

Le indennità per trasferte ai “cantieristi” hanno natura mista, risarcitoria (non imponibile) e retributiva (tassabile). Rigettata la tesi della totale esclusione da IRPEF

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14047 del 7 luglio 2020: «LAVORO – Lavoro subordinato – Redditi da lavoro dipendente – Indennità di trasferta – Componente risarcitoria e retributiva – Sussistenza – Individuazione e quantificazione di esse – Caso di specie – Indennità di trasferta dei lavoratori impiegati nei cantieri, cd. dipendenti “cantieristi” che svolgono attività di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate in varie località – Conseguenze nella determinazione del reddito di lavoro dipendente – Assoggettamento ad imposta – Verifica della funzione retributiva o risarcitoria – Necessità – Attribuzione del giudice di merito – Art. 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

 

Notificazioni a mezzo posta – Comunicazione di avvenuto deposito (CAD)

 

 

Iter notificatorio in caso di assenza temporanea del destinatario ex art. 140 c.p.c. della cartella. La “raccomandata informativa” (CAD) è imprescindibile

Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia – Sezione I – Sentenza n. 44 del 15 giugno 2020: «NOTIFICAZIONE – Notifica dell’atto tributario per irreperibilità relativa – Relata di notifica – Prova sino a querela di falso – Limiti operativi della fede privilegiata riconosciuta alla relata di notificazione – Conseguenze – Art. 140 c.p.c. – Art. 148 c.p.c. – Art. 48 disp. att. c.p.c. • NOTIFICAZIONE – Notifica dell’atto tributario per irreperibilità relativa – Perfezionamento – Necessità del compimento di tutti gli atti indicati nell’art. 140 cod. proc. civ. – Notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento – Elementi indispensabili ad integrarla – Consegna del piego presso l’ufficio postale di partenza – Insufficienza – Spedizione – Necessità – Mancata spedizione dopo la consegna – Conseguenze – Nullità della notificazione»

 

 

Prassi

 

Contributo a fondo perduto (art. 25 D.L. “rilancio”)

 

 

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. I codici tributo per regolarizzare l’indebita percezione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020: «CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (DL Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020»

 

 

Incremento dell’aliquota dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF

 

 

Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise. Le istruzioni delle Entrate su come applicarle

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020

 

 

Credito d’imposta Vacanze

 

 

Tax credit vacanze: le regole di utilizzo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 3 luglio 2020: «BONUS VACANZE – Misure di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19 – Modalità di applicazione – Primi chiarimenti – Art. 176, del D.L. 19/06/2020, n. 34, cd. Decreto “Rilancio” – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020»

 

 

Contributi Inps – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata autonomi di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/95

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi PF. Confermato che la mini proroga per i soggetti ISA si applica anche ai contributi

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 79 del 1° luglio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Redditi 2020-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

 

Legislazione

 

Bonus affitti – Cessione dei crediti d’imposta

 

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, prot. n. 250739/2020: «Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19»

 

 

Proroghe dei termini

 

Contribuenti ISA. Il D.P.C.M. con la mini proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IVA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020: «Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Cessione dei bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Istituti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario

L’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal D.L. Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal D.L Rilancio) possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

A tal fine con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, prot. n. 250739/2020 sono state definite le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei suddetti crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari. In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il citato provvedimento prevede che:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 1° luglio 2020.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Bonus affitti – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 19/05/2020, n. 34, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34




Reddito di lavoro autonomo. La cessione del contratto di leasing attratta a tassazione. Il Fisco la equipara alla cessione di «elementi immateriali»

 

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, configura una cessione di «elementi immateriali», attratta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR. Il corrispettivo sopracitato, per effetto dell’articolo 17, comma 1, del TUIR, la lettera g-ter), secondo cui «i corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione», può essere assoggettato a tassazione separata (cfr. circolare 4 agosto 2006, n. 28/E). È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020.

Anche se la lettera della norma da ultimo richiamata fa riferimento al pagamento in «un’unica soluzione» si ritiene che il regime di tassazione separata sia applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta. Anche in tale ipotesi, infatti, risulta rispettata la ratio ispiratrice della norma, diretta ad evitare che un corrispettivo (presumibilmente molto elevato), si cumuli con gli altri redditi percepiti nell’anno, determinando l’applicazione in capo al contribuente di scaglioni e aliquote più elevate. Nella diversa ipotesi in cui il corrispettivo sia percepito in più periodi d’imposta, la modalità di tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria (cfr. Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E).

Va evidenziato, che “la cessione di contratto non sembra assimilabile ad una cessione di elementi immateriali, costituendo piuttosto una vicenda modificativa soggettiva del rapporto contrattuale originario”. Così, circolare IRDCEC n. 1/IR del 12 maggio 2008 (§ 7 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2008, pag. 1629).

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 209 del 13 luglio 2020, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività – Corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività – Cessione del contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione riconducibile ad una cessione di «elementi immateriali, di cui al comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR – Affermazione – Applicazione della tassazione separata – Art. 54, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 17, comma 1, la lettera g-ter), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

 

 

La comunicazione delle spese per:

  • l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 30 novembre 2021;
  • la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 7 settembre 2020.

 

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

 

Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

  • del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.

Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti

 

Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020)

 

 

Link al testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10 luglio 2020

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 10 luglio 2020, con oggetto: «CREDITI D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO COVID E SANIFICAZIONE – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Articoli 120 e 125 del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020»

 

 




Il Decreto Rilancio con le modifiche introdotte dalla Camera

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2020 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 luglio 2020.

Link al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.




La Camera ha approvato il Decreto Rilancio. L’esame passa al Senato

Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera dei deputati ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.(A.C. 2500-A/R)

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.