Bonus nido. Incrementato il contributo 2020 

La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato, a decorrere dall’anno 2020, l’importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, portandolo fino ad un massimo di 3.000 € su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 €.

Per i nuclei familiari con un lSEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 €, l’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 €.

Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 € nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 €, ovvero in assenza dell’ISEE.

La domanda, come di consueto, deve essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Coloro che hanno già presentato domanda di bonus nido nel 2019, invece, stanno ricevendo un sms che permetterà loro, tramite accesso con PIN Inps, SPID, CNS o CIE, di confermare o modificare i dati nella domanda precompilata dall’Istituto, senza doverne riproporre una nuova per l’anno 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili nella circolare Inps n. 27 del 14 febbraio 2020.

 

Precisazioni

 

Con l’occasione, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sul bonus asili nido 2019, con riferimento agli articoli di stampa relativi al mancato pagamento dei bonus nido 2019 a causa dell’esaurimento dei fondi.

A tale proposito, l’Inps ribadisce che tutte le domande correttamente presentate per il 2019 sono coperte da budget e pertanto in corso di liquidazione, previa verifica delle fatture inviate dai cittadini.

L’esaurimento del budget per il 2019, infatti, ha come unico effetto l’impossibilità di presentare nuove domande per la predetta annualità 2019. Sono in corso accertamenti su eventuali anomalie riferite a singole posizioni. Si sottolinea che, ai fini della corretta liquidazione della prestazione, è necessario naturalmente aver inserito nella domanda tutte le mensilità per le quali si richiede il pagamento. Il sistema procede in tal modo a impegnare correttamente le relative somme.

Si ricorda infine agli utenti che ancora non avessero provveduto, che il termine ultimo per allegare la documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020. Tale tempistica viene estesa altresì alle strutture private autorizzate. (Così, comunicato stampa Inps del 17 febbraio 2020)




In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

Oggi (17/02/2020) in Aula della Camera dei deputati, la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Cfr. A.C. 2325-A)

Tra le novità inserite dalle Commissioni spicca il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese”.

Questo è quanto si legge nell’emendamento approvato dalle Commissioni della Camera:

 

Articolo 8, comma 6-sexies
Proroga termini in tema di revisione contabile

 

All’articolo 8:
(omissis)

6-sexies. All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

(omissis).

 

Il soprariportato comma 6-sexies, dell’articolo 8 del decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto milleproroghe) “proposto” nel corso dell’esame in sede referente, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Più in dettaglio il comma in esame interviene sull’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell’articolo 2543 c.c.), contenuta nell’articolo 2477 del codice civile.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

Il comma 3 dell’articolo 379, nella sua formulazione vigente, prescrive, invece, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall’articolo 389, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

• alla nomina di tali organi;
• se necessario, all’uniformazione dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le modifiche “proposte” dalle commissioni, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

L’articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

 




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in contesti c.d. labour intensive. Diffusa la circolare che spiega i nuovi obblighi per committenti e appaltatori

Pronti i chiarimenti per committenti e appaltatori. Con la prima circolare dell’anno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le prime indicazioni sulla stretta sulle ritenute negli appalti.

La circolare  fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

 

Il perimetro della nuova normativa

 

Le  nuove norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

I soggetti inclusi e quelli esclusi

 

La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti.

Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

 

Presupposti di applicabilità

 

Il comma 1 dell’articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede i seguenti presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina di cui al medesimo articolo, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero:

  • l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • i contratti devono essere caratterizzati da:
    • prevalente utilizzo di manodopera;
    • prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
    • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

Decorrenza nuovi obblighi

 

Nel documento chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”) non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis.

 

La stretta in sintesi

 

L’ articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per mezzo dell’introdotto art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha previsto l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

Nel dettaglio, comma 1 del citato articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria  e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 12 febbraio 2020, con oggetto: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) –Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)




Operazioni documentate con fatture. Esclusi gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri

Non sussiste l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che:

  • le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili;
  • l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente.

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

Questa è solo una delle precisazioni principale contenute nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127




Trasmissione telematica corrispettivi. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, ritardo non punibile. Sanzioni solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

È questa, l’importante statuizione contenuta nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 in tema sanzioni per la mancata trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

 




Regime opzionale del Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile. Parte la consultazione pubblica sulla bozza de circolare dell’Agenzia delle Entrate

Si apre da oggi e fino al 17 febbraio la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. “Patent box”, a seguito delle novità contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019)

 

I contenuti di maggiore rilevanza

 

Disponibile da oggi online sul sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del documento di prassi che illustra i meccanismi di funzionamento delle norme che disciplinano l’opzione per l’autoliquidazione dell’agevolazione del c.d. “Patent box”, in luogo della presentazione, nei casi previsti dalla legge, del ruling obbligatorio. In particolare, La “versione in consultazione pubblica” dello schema di Circolare ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili, introdotto con il Decreto Crescita, fornisce chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione”, oltre che soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi pregressi.

 

La platea degli interessati

 

In primo luogo, la platea di coloro che possono accedere al nuovo regime di calcolo “fai da te” e fruire quindi della modalità di autoliquidazione include sia i contribuenti potenzialmente beneficiari del regime opzionale del Patent box sia coloro che abbiano già attivato la procedura. In quest’ultimo caso, la sussistenza di una valida opzione già formalizzata costituisce un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile. Inoltre, tra i destinatari del nuovo regime sono da includere anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box ma non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In tali ipotesi il Contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, procedere in autoliquidazione. E comunque, la “versione in consultazione pubblica” della Circolare chiarisce in modo esplicito l’efficacia e la rilevanza della documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo).

 

Occhio alla documentazione

 

In particolare, qualora si riscontrasse la “totale assenza di documentazione”, ovvero, dei documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del beneficio, una tale evenienza comporterebbe il recupero integrale dell’agevolazione, oltre che l’irrogazione di sanzioni e interessi. La medesima conseguenza si verifica allorché i documenti giustificativi di cui sopra risultino totalmente non rispondenti al vero.

 

In caso di rinuncia

 

Il Contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1° maggio 2019 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale l’istanza è in corso di lavorazione, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.

 

Una settimana per raccogliere gli input degli operatori

 

Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 17 febbraio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo eventualmente il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2020)




Aggiornata la guida delle Entrate sulle detrazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

 

La guida descrive le modalità e condizioni per usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione, come si ricorderà, è stata prorogata dalla recente legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Per saperne di più:

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità 




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale “Collegato”

Disponibile online, il nuovo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (che ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis) in materia di ritenute negli appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, infatti, è stato approvato il modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia delle entrate potranno certificare la presenza dei requisiti, allegato B, indicati nel citato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Si ricorda che il citato articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, reca una serie di misure volte sia a tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell’omesso versamento dell’IVA. In particolare, per quel che interessa in questa sede, dispone, per mezzo dell’introdotto art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;

Nel dettaglio, comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria  e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

 

 

 

Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo gli «Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…». Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019

 

Nella VI Commissione Finanze della Camera, mercoledì 5 febbraio 2020, sono state svolte le interrogazioni n. 5-03471 Trano e n. 5-03472 Centemero sull’applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Di seguito, la risposta del Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA.

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione  a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

 

Carla RUOCCO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Raffaele TRANO (M5S), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver fatto chiarezza ed aver fugato le incertezze dei possessori di partita Iva. Rammenta che l’interrogazione presentata era in effetti volta unicamente a stabilire un quadro di garanzie a tutela dei contribuenti, rendendo chiara l’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina, e non certo ad un condizionamento dell’Esecutivo, che auspica possa mettere in campo – nel solco di quanto sinora già fatto – ulteriori misure agevolative e di sostegno per le piccole e medie imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per essersi fatto carico di chiarire le questioni poste dalla sua interrogazione, ma non può certamente dichiararsi soddisfatto. Evidenzia infatti come solo oggi, il

5 febbraio, senza che sinora sia stata diramata alcuna circolare, è stato reso noto che la nuova disciplina in materia di regime forfetario introdotta dall’ultima Legge di Bilancio si applicherà già a decorrere dall’anno di imposta 2020.

Si colpiscono quindi, con un aumento violento della tassazione, dipendenti e pensionati che svolgono in più un lavoro autonomo, con il solo risultato di far chiudere loro la partita Iva o di spingerli verso il sommerso. Il Governo, che ha impostato la manovra finanziaria nella prospettiva del recupero dell’evasione fiscale, rischia di determinare l’effetto opposto e di ottenere inoltre una sensibile perdita di gettito.

Rammenta che il regime forfetario, voluto dal Governo a guida Lega e M5S, ha determinato una notevole crescita del numero delle partite Iva, poiché ha introdotto un regime semplice e poco oneroso per le imprese. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, ritornare al regime precedente per alcune categorie – peraltro in contrasto con lo Statuto del Contribuente rappresenta una sconfitta, non solo per l’attuale Governo ma per tutto il Paese. Il Sottosegretario Villarosa aveva peraltro preannunciato la presentazione di possibili emendamenti sul tema, nell’ambito dell’esame, alla Camera, del decreto-legge cosiddetto 1000 proroghe, che tuttavia, anche alla luce della risposta fornita, dubita saranno presentati.

Invita quindi il Governo ad impegnarsi per una migliore soluzione, ed auspica almeno che possano essere prese in considerazione le proposte emendative depositate dal gruppo della Lega. Riterrebbe in ogni caso doveroso che si valutasse la possibilità di non applicare sanzioni a coloro che, preso atto delle decorrenze comunicate oggi, decideranno ad anno avviato di chiudere la propria partita Iva: si tratterà infatti di una decisione la cui tardività non potrà che essere imputata all’Esecutivo, che così tanto ha atteso prima di comunicare ai cittadini la decorrenza delle nuove disposizioni.

 

Allegato 4

 

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo ad hoc finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotto nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, ininfluente ai fini dell’applicazione del regime forfetario.

Ciò premesso, con l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui nel periodo d’imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all’accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

Ciò premesso, con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 di- cembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque appli- care nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”, le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l’adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempi- menti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d’imposta 2020.

Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.




In Gazzetta il decreto-legge per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 




Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

 

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232




Sono “amichevoli” le comunicazioni di anomalia per la mancata trasmissione dei corrispettivi

“L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l’apposita procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”. Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura”.

Questo il testo del comunicato pubblicato nella home page del sito dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alle sollecitazioni avanzate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Assistenza fiscale – CIVIS




Disponibili online i modelli Redditi 2020. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale

Sono pronti i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2019. Tra le novità presenti nei modelli di quest’anno, il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, il nuovo sport bonus e il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.

 

Pensionati esteri che spostano la residenza nei piccoli comuni del al Sud

 

Inserita nel quadro RM la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR” per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento.

 

Spese di istruzione e figli a carico

 

Le istruzioni del paragrafo relativo ai familiari a carico sono state aggiornate e riportano l’indicazione che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. Per facilitare la determinazione delle spese per previdenza complementare che possono essere detratte dai genitori perché non hanno trovato capienza nel reddito dei figli a carico, è stata inserita la casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” compilabile, con appositi codici, nel rigo RP27 “Previdenza complementare”. Il modello di dichiarazione per l’anno 2019, inoltre, è aggiornato per quanto riguarda l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione per spese di istruzione, adesso pari a 800 euro.

 

Cnm, Sc, Sp, Enc: spazio alle detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche

 

In questi modelli trova spazio la detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche. Previsto anche l’utilizzo della detrazione nel modello consolidato.

 

Irap, Sc, Sp, Enc: entra la quota deducibile del Patent Box

 

Entrano nei modelli Redditi e Irap i nuovi campi, denominati “documentazione”, per consentire l’indicazione della quota annuale deducibile relativa al Patent Box. Questo nel caso in cui il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo quanto indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

 

Nel modello Enc entrano i redditi della floricoltura

 

Cambia anche il modello riservato agli Enti non commerciali. Fra le novità, la modifica della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative all’enoturismo (quest’ultima trova spazio anche nel modello Sp) e all’oleoturismo. L’indicazione dei ricavi da enoturismo e oleoturismo entra invece nel quadro RG. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2020, Redditi (PF, SP, SC ENC), CNM e IRAP

 

Redditi 2020–PF

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27759, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2020–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2020, per il periodo d’imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Redditi 2020–SP

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27807, recante: «Approvazione del  devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Redditi 2020–SC

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27765, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Redditi 2020–ENC

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27979, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Consolidato nazionale e mondiale 2020

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27764, recante: «Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Irap 2020

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 28098, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2019», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Commercialisti alle Entrate, in assenza di anomalie no al canale Civis per le comunicazioni sui corrispettivi telematici

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT).

In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Tenuto conto che nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, il Consiglio nazionale dei commercialisti si è prontamente attivato nei confronti dell’Agenzia delle entrate al fine di evitare l’utilizzo del canale CIVIS per i contribuenti non tenuti all’adempimento.

Abbiamo pertanto chiesto all’Agenzia di emanare un comunicato che, nell’ottica della massima collaborazione reciproca, rassicuri i contribuenti e i Commercialisti che li assistono sulla non necessità di fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie, con il sensibile auspicio di un intervento tempestivo in tal senso

(Così, comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 gennaio 2020)




Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti 

 

Sono disponibili da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di oggi, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

 

Modelli e istruzioni online

 

I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi. Dovranno essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

 

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati”

 

Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

Cosa sono gli Isa

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, infatti, più “affidabili” e per questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020)

 

I Modelli ISA costituisco parte integrante del modello REDDITI 2020 e sono utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

 




Brexit: il Regno Unito lascia l’Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L’Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Era questo l’ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l’accordo, il cui testo era stato approvato il 17 ottobre 2019 dal Consiglio europeo (assieme alla Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni) e il 9 gennaio 2020 dalla Camera dei Comuni del Parlamento britannico, per poi essere ratificato il 22 gennaio 2020 dalla Camera Alta del Regno Unito e controfirmato il 24 gennaio 2020 dalla regina Elisabetta II.

Si ricorda che tale accordo regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese, prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione e del Regno Unito. Il 2020 sarà dunque l’anno dei negoziati tra il Regno Unito e l’Unione Europea (e i suoi Paesi).

Come sempre, informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo.




Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 8 del 2020,  ha evidenziato di aver sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la questione della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.00.

Di seguito uno stralcio del documento CNDCEC e gli allegati.

Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5-03395 (allegato 3) e la n. 5-03396 (allegato 4) presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l’immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

 

Allegato 2

Nota tecnica

Regime forfetario – Nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Il comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45) ha aggiunto la nuova lettera d-ter) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario: «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, senza una disciplina specifica relativa alla decorrenza della sua efficacia, che occorre dunque chiarire in via interpretativa.

Al riguardo, va osservato che tale causa di esclusione era stata già introdotta, una prima volta, dall’articolo 1, comma 111, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70), con l’aggiunta della lettera d-bis) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche in tale occasione, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, senza una disciplina specifica circa la sua decorrenza. Causa di esclusione che è stata successivamente abrogata per effetto della sostituzione della citata lettera d-bis) ad opera dell’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal regime forfetario per «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro» a cui sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» per effetto dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione avvenuta con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In occasione dell’originaria introduzione, con legge n. 208/2015, della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (par. 2.3), ebbe modo di precisare che tale causa di esclusione “preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro”.

Tale interpretazione non teneva tuttavia nella giusta considerazione i principi di attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 che contiene disposizioni che, ai sensi del suo stesso articolo 1, comma 1, «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In particolare, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, dispone che «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

Ne consegue che le modifiche introdotte con disposizione entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno n «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», ossia dall’anno n+1, e, in ogni caso, «non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore».

È per questo che in occasione delle più recenti modifiche alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 introdotte dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), l’Agenzia delle entrate ha avvertito la necessità di rispettare il principio statutario innanzi richiamato.

In particolare, con riferimento alla riformulata causa di esclusione prevista per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni», l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2), ha precisato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto in tal modo che, in assenza di una specifica norma di decorrenza, l’efficacia temporale immediata di una disposizione che, cambiando le “regole del gioco”, prevede una causa di esclusione che non può essere rimossa dal contribuente, in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione stessa tale causa già sussisteva, si pone in aperto contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. E tanto, si badi bene, con riferimento ad una modifica della causa ostativa di cui alla lettera d) del più volte citato comma 57 di tipo soltanto parziale, essendo già previsto, anche precedentemente alle modifiche recate dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non potessero avvalersi del regime forfetario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

A maggior ragione dunque l’immediata efficacia di una causa di esclusione non prevista nell’anno in cui la sua assenza deve essere verificata determina la medesima violazione dello Statuto del contribuente che la più recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha voluto giustamente evitare con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2).

Ed è proprio questa la fattispecie che si è venuta a determinare in relazione alla nuova causa di esclusione prevista per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale nuova causa di esclusione è stata infatti introdotta dal comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma che fa riferimento all’anno precedente (già trascorso) quale momento di verifica della sua sussistenza, con conseguente impossibilità di rimozione da parte di coloro che si siano trovati nel 2019 nelle condizioni previste dalla nuova disposizione.

Per cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Allegato 3

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03395

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l’imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l’anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l’avvio per quest’anno, dell’altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l’acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall’Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare – :

se intenda confermare l’intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03395)

 

Allegato 4

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03396

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è mistero sui requisiti più stringenti per l’accesso nel 2020 al regime forfettario, di cui ai commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019;

l’attuale Governo ha voluto operare una vera e propria stretta sul regime forfettario introdotto dalla LegaSp al Governo con il decreto fiscale 2018, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva che ricavano fra i 65 mila e i 100 mila euro e mantenendo la tassazione agevolata al 15 per cento con tetto di 65 mila euro condizionato ai «paletti» che le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20 mila euro lordi e che siano esclusi i soggetti, che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro;

secondo quanto pubblicato su La Stampa – Economia & Finanza – l’11 gennaio 2020, in base allo statuto del contribuente, che fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro applicazione, non dovrebbe trovare applicazione la stretta sulla flat tax per il 2020;

lo stesso articolo di stampa ricorda che anche l’Agenzia dell’entrate nel 2019, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, aveva fatto slittare di un anno l’esclusione dalla flat tax per chi possedeva quote di controllo in società a responsabilità limitata, in considerazione dell’approvazione della norma a ridosso della fine dell’anno;

appare, dunque, più che mai razionale e logico per gli interroganti che, applicando lo stesso principio, chi nel 2019 ha superato i nuovi limiti fissati dalla legge di bilancio 2020 resta per tutto l’anno in corso in regime di flat tax, dovendo tuttavia adeguarsi nell’anno in corso ai nuovi «paletti» per poter rimanere in tale regime anche nel 2021;

tuttavia, l’obiettivo dichiarato del Governo di far cassa con le nuove restrizioni, indicando risparmi per poco meno di 1,5 miliardi di euro, lascia presumere agli interroganti che l’attuale maggioranza intenda «forzare» sull’applicazione da subito delle nuove regole di accesso al regime della tassazione piatta – :

se il Governo intenda far chiarezza su quanto esposto in premessa.

(5-03396)

 




Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. La bozza del testo del D.L. in attesa della pubblicazione in Gazzetta

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 23 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Di seguito la bozza del provvedimento coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (link al sito www.gazzettaufficiale.it)

 

Lo schema di decreto legge recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1
(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

 

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Articolo 2
(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

 

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

2. L’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4.  I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

Articolo 3
(Disposizioni di coordinamento)

 

1. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non trova applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

2.Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Articolo 4
(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 5
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Relazione illustrativa

 

L’articolo 1 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che non rileva ai fini IRPEF, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo spetta nella misura di 600 euro se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

L’intervento normativo si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

Il comma 2 dispone che l’importo del trattamento integrativo spettante sia determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati nel predetto secondo semestre.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d’imposta riconoscano il trattamento integrativo eventualmente spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 eventualmente spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il trattamento integrativo erogato sia recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Il successivo articolo 2 disciplina, al di fuori del TUIR, il riconoscimento di una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In sostanza, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. In sostanza, per la predetta fascia reddituale, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.

L’intervento normativo, si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito.

I commi 3 e 4 disciplinano specifiche modalità operative afferenti la misura agevolativa.

Più in dettaglio è previsto che i sostituti d’imposta riconoscano l’ulteriore detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Il comma 4, infine, stabilisce che il credito erogato sia recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

L’articolo 3, al comma 1, prevede la sospensione dell’applicazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-bis, dell’articolo 13 del TUIR nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che il reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 deve essere assunto al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 nonché dei redditi agevolati degli “impatriati” di cui all’articolo 16, del decreto legislativo n.147/2015. A tali fini non rilevano, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

La disposizione di cui all’articolo 4 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019.

 

Relazione tecnica

 

La norma in esame dispone in via sperimentale, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed introduce, per lo stesso periodo, una ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 il comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR non trova applicazione.

L’importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

 

Reddito (euro) Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000 600

 

La legislazione vigente prevede, rapportata allo stesso periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, la seguente determinazione del credito di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR:

 

Reddito (euro) Importo del credito (euro)
Fino a 24.600 480
Oltre 24.600 fino a 26.600 480*[1-(rdt-24.600)/(26.600-24.600)]
Oltre 26.600 0

 

Il trattamento integrativo e il credito spettano ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

L’importo dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

 

Reddito (euro) Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000 0
Oltre 28.000 fino a 35.000 480+(600-480)*[1-(rdt-28.000)/(35.000-28.000)]
Oltre 35.000 fino a 40.000 480*[1-(rdt-35.000)/( 40.000-35.000)]
Oltre 40.000 0

 

L’analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all’anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni si stima un costo di competenza per l’anno 2020 pari -1.922,0 milioni di euro di trattamento integrativo e -1.614,8 milioni di euro di IRPEF. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari a -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente.

Di seguito l’andamento di cassa considerando il periodo di vigenza:

 

2020 2021 2022 2023
Credito/trattamento integrativo -1.601,7 -320,3 0,0 0,0
IRPEF -1.345,7 -269,1 0,0 0,0
Addizionale regionale 0,0 -4,6 0,0 0,0
Addizionale comunale 0,0 -2,3 +0,5 0,0
Totale -2.947,4 -596,3 +0,5 0,0

milioni di euro




Taglio del cuneo fiscale, ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società e territorialità nella fornitura intra-UE dei servizi nei confronti di committenti non soggetti Iva: i provvedimenti approvati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 23 gennaio 2020, ha approvato una serie provvedimenti in materia fiscale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti.

 

Taglio del cuneo fiscale
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (decreto-legge)

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

 

Lotta contro le frodi finanziarie nell’unione europea
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare, dà attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, (link: https://eur-lex.europa.eu/) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Tra le novità:

  • si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
  • si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio.

Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

 

Obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il decreto legislativo, approvato in esame preliminare, dà attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (link: https://eur-lex.europa.eu/) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.




Deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo. Le prime indicazioni dei Commercialisti

 

Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

In un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale (link al sito https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/) della categoria le possibili soluzioni alle complicazioni che potrebbero emergere.

La novità introdotta dal “Decreto Crescita” del 2019 (*) in merito alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, che ha esteso a tutti la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente introdotta solo con riferimento ad alcuni registri IVA, potrebbe generare problemi. Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato infatti accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

Alle possibili soluzioni con cui si dovrà adempiere all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo su detti registri definitivamente “dematerializzati” il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno dedicato il documento “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo”.

Lo studio prende le mosse dall’evoluzione normativa che ha caratterizzato le regole sottostanti la tenuta e conservazione delle scritture contabili su supporti analogici e digitali e svolge una breve ricognizione della disciplina generale inerente le modalità applicative dell’imposta di bollo alla contabilità.

Si parte con un’analisi delle modalità di tenuta e conservazione dei registri contabili le cui regole nascono in funzione della contabilità cartacea e solo successivamente sono state adeguate all’evoluzione in chiave tecnologica per poi approfondire il tema dell’obbligo di stampa degli stessi. Spazio infine al tema degli obblighi connessi all’assolvimento dell’imposta di bollo. Nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo in tal senso, secondo i commercialisti sembrerebbe preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. Si ipotizza, tuttavia, che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (“pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23. Resterebbe, viceversa, in ogni caso ovviamente preclusa la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 17 gennaio 2020)


Nota (*) – Per “Decreto Crescita” si intende il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 809).




730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, IVA e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello IVA/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

 

Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico

 

Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Fra l’altro, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l’aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

 

Modello IVA: nuova casella per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e risultino esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l’introduzione di due nuovi quadri, il VP e il VQ. Il primo, il VP, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Il secondo, VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010).

 

Certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs

 

Nella Certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

 

Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente

 

Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentate fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da menzionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK per semplificare l’esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020)

 

La modulistica dichiarativa 2020 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2020 concernente l’anno 2019 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8938, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli 730/2020 relativi all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8945, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La Certificazione Unica “CU 2020” relativa all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8932, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il modello 770/2020 relativo all’anno di imposta 2019 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8963, recante: «Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della categoria boccia l’ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L’annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler “mettere mano alla giustizia tributaria” con l’obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell’amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo i quali, vista l’impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall’art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell’eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

“Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – in cui l’esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un’importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all’Amministrazione Finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto stesso”.

“La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua Miani – si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l’auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini”.

“Il vero collo di bottiglia che costringe a “restare appesi dieci anni a una cartella”, per riprendere le parole del premier Conte – spiega Miani –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione”.

I Commercialisti, invece, ribadiscono che l’obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante.

“In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità –, la specializzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell’obbligo di formazione professionale continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D’altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell’attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge”.

“Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono Gelosa e Postal –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l’ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d’intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all’interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi “fuga in avanti” su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l’interesse dell’intero sistema Paese”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti 2 gennaio 2020)




La ricostruzione di un fabbricato e la successiva vendita delle unità immobiliari con aumento volumetrico realizzate a seguito dei lavori è da considerare come attività imprenditoriale. Il reddito generato rientra nei redditi d’impresa ex art. 55 del TUIR

 

 

Deve considerarsi “imprenditoriale”, l’intervento, protrattasi nel tempo, su un complesso immobiliare finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un’organizzazione produttiva. In tal caso il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa di cui all’articolo 55 e successivi del Tuir. Queste, in sintesi le conclusioni contenute nella risposta n. 426 ad interpello del 24 ottobre 2019.

L’Agenzia delle entrate giunge alla conclusione ricordando tra l’altro propri precedenti (Risoluzione AE n. 204 del 20/06/2002 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ed alcune sentenze della Cassazione (Cass. n. 8193 del 29/08/1997 — riportata di seguito in massima; Cass. n. 3690 del 31/05/1986 — riportata di seguito in massima; Cass. n. 267 del 20/01/1973 — riportata di seguito in massima)

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 426 del 24 ottobre 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Esatta applicazione degli articoli 55 ed 67 del Tuir, concernenti, rispettivamente, “redditi di impresa” e “redditi diversi” – Realizzazione e successiva rivendita di unità immobiliari – Reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari – Attività svolta caratterizzata dalla professionalità “abituale” – Conseguenze – Qualificazione come attività imprenditoriale – Applicazione dell’art. 55, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Caso di specie –  Realizzazione di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto da un fabbricato posseduto da parte di persone fisiche

   

 

Le massime della Suprema Corte di Cassazione

 

 

CASS. – Sez. I – Sentenza n. 267 del 29/01/1973
Presidente: Caporaso, Estensore: Lipari

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Imprese soggette – Imprenditore – Compimento di un solo affare – Sufficienza – Condizioni – Art. 1, della L. 16/03/1942, n. 267

IMPRESA – Imprenditore – In genere – Art. 2082 c.c.

IMPRESA – Imprenditore – In genere – Organizzazione aziendale – Estremi – Art. 2082 c.c.

La qualifica di imprenditore può determinarsi anche da un solo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. (Fattispecie riguardante dichiarazione di fallimento).

Vedi: Cass. 1791/54, 870/64, 907/65

Per integrare gli estremi dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio, richiesta dall’art. 2082 per la qualifica di imprenditore, non è necessario che l’attività imprenditoriale si svolga con un apparato esteriore aziendale, ma è sufficiente la direzione specifica impressa, con mezzi anche rudimentali, alla propria attività economica.

Conf.: 2410/69

 

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CASS. – Sez. I – Sentenza n. 3690 del 31/05/1986
Presidente: Santosuosso F., Estensore: Finocchiaro A.

IMPRESA – Imprenditore – Acquisti della relativa qualità – Professionalità – Accertamento – Criteri – Art. 2082 c.c.

IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) – Oggetto dell’imposta – Presupposto – Plusvalenza e sopravvenienza – Plusvalenza realizzata dall’imprenditore commerciale mediante il realizzo di bene immobile – Inclusione nell’imponibile di ricchezza mobile – Condizioni – Artt. 81 e 100, del D.P.R. 29/01/1958, n. 645

L’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica, assunte come indice della professionalità necessaria, ex art. 2082 cod. civ., per l’acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso non assoluto ma relativo, poiché anche lo svolgimento di un unico affare può comportare la qualifica imprenditoriale, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola.

Conf.: Cass. 907/65, 267/73

Vedi: Cass. 5589/83, 6395/81

La plusvalenza conseguita dall’imprenditore commerciale, mediante il realizzo di bene immobile, concorre a formare l’imponibile di ricchezza mobile, ai sensi e nel vigore dell’art. 100 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, quando detto bene sia “relativo all’impresa”, cioè costituisca oggetto, risultato o strumento dell’attività imprenditoriale, mentre resta in proposito irrilevante accertare che la suddetta operazione sia stata preordinata al conseguimento della plusvalenza medesima, trattandosi di requisito richiesto solo nel diverso caso della sua tassazione a carico di soggetto non imprenditore (art. 81 del citato decreto).

Vedi: Cass. 139/81, 5960/83, 2871/85

 

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CASS. – Sez. I – Sentenza n. 8193 del 29/08/1997
Presidente: Sensale, Relatore: Catalano

IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto – Esercizio di imprese – In genere – Edifici da destinare ad abitazione – Costruzione con un’unica operazione economica – Esercizio d’impresa – Configurabilità – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Perché ricorra la figura dell’imprenditore commerciale, non è necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. È, poi, del tutto irrilevante che l’esercizio della impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione sia pure con un’unica operazione economica.

Vedi: Cass. 5589/83




Trattamento Irpef della cessione di un immobile acquisito a seguito di transazione derivante da lite avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità

In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all’azione di riduzione in ordine all’eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile acquisito per effetto dell’atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il “valore economico” dell’immobile ricevuto in cambio della rinuncia all’esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 27 dicembre 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Immobile trasferito con atto di transazione e successiva cessione dello stesso – Accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile, che, prima del decorso del quinquennio, la parte rinunciante intende alienare – Art. 67, comma 1, lettera b) e lettera l), e art. 68, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1965 c.c.