Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 449 del 30 ottobre 2019 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale – Articolo 73, comma 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 54-bis DPR 26/10/1972, n. 633.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

L’Agenzia respinge, quindi, tutte le soluzioni prospettate dall’istante, compresa l’indicazione nella dichiarazione annuale dell’intero importo contestato pur in presenza del pagamento di sole due rate, nonché l’utilizzo del credito nelle comunicazioni periodiche del 2019 in assenza di effettivo emergere del medesimo in dichiarazione.

Punto centrale della risposta:

“In buona sostanza, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta conferma una lettura rigorosa del rapporto tra omesso versamento periodico e formazione del credito annuale: il contribuente non può anticipare, in sede dichiarativa o nelle liquidazioni successive, l’utilizzo di un credito che presuppone versamenti ancora non effettuati. Il credito emergerà soltanto progressivamente, negli anni corrispondenti al piano di rateazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale di ciascun periodo di riferimento. Il chiarimento assume rilievo sistematico perché esclude che il diritto alla detrazione possa tradursi, in simili fattispecie, in una immediata compensazione interna svincolata dall’effettivo assolvimento dell’imposta periodica omessa.




Crediti per imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP). Necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione di importi annui superiori a 5 mila euro. Sanzione di euro 1000 per ogni tentativo di compensazione di crediti non utilizzabili

L’articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette.

Nel dettaglio, i commi da 1 a 3 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA.

In particolare, il comma 1 sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al fine di limitare la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, “aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa”.

Il comma 2 estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. A tal fine è modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA di cui al comma 49 del medesimo articolo (lettera a)). Per effetto della modifica, la norma si applica quindi a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione. Tale obbligo è esteso anche alle “compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)”. (Così, relazione illustrativa).

Il comma 3 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Quindi, per i cd. “solari” con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli “Redditi”2020, relativi al 2019. Pertanto, nel migliore dei casi lo slittamento sarà di 4 mesi e 10 giorni.

Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

I commi 5 e 6, introducono infine, a decorrere dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato un tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

A tal fine, il comma 5 introduce un nuovo comma, il 49-quater, al citato articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Ai sensi del nuovo comma, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal successivo comma 6).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il richiamato comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 49-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1275), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

Come anticipato, il successivo comma 6 introduce un nuovo comma 2-ter all’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. E’ esplicitamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Naturalmente, rimangono sempre dovute le sanzioni previste per gli omessi versamenti o per le violazioni in materia di compensazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97.

Il comma 7 reca la norma di invarianza finanziaria, mentre il comma 8 prevede la decorrenza delle nuove procedure ex nuovo comma 49-quater e delle nuove sanzioni a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

 

Il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

 

Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni

 

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 , dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 


Nota (1)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 15
Incompletezza dei documenti di versamento (1)

 

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore.

2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, del DL 26/10/2019, n. 124. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DL n. 124/2019, tale aggiunta si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020)

(1) Articolo così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497).

 




Cessazione d’ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

 

L’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, inserendo tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione, “intende contrastare l’abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta” (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef).

In particolare, l’articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione,  per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della compensazione dei crediti (comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita IVA o dell’iscrizione al VIES.  Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che “i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (cancellazione dal Vies) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA. Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Si ricorda che in base al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) che fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Il comma 2-sexies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

 

Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

 

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

 


Nota (1)

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

 

Art. 35, comma 15-bis

Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

 

15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

 




Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) interviene sulla disciplina l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dell’art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, le novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento. La disposizione, “intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l’accollo del debito tributario da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti precostituiti in capo a società cartiere”. (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef)

L’accollo d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

L’accollo del debito tributario è un istituto, previsto dallo Statuto del Contribuente all’articolo 8 L. 212/2000, rubricato: «Tutela dell’integrità patrimoniale», che ammette l’estinzione delle obbligazioni tributarie «anche per compensazione» (comma 1) e «l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario» (comma 2). La disciplina dell’accollo del debito d’imposta rimanda, per le disposizioni attuative, ad un decreto del Ministro delle finanze, ad oggi mai emanato.

Rispetto l’accollo civilistico (cfr. l’articolo 1273 c.c.), le disposizioni sull’accollo tributario non consentono l’adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull’accordo sotteso. Con la risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E (in “Finanza & Fisco” n. 37/2017, pag. 2677), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell’accollo del debito di imposta di cui all’art. 8, della legge 212/2000, per il quale «… è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Fornendo un’interpretazione anticipatoria, l’Agenzia fiscale, nel citato documento di prassi, ha precisato che l’istituto dell’accollo, seppur praticabile in ambito tributario, non è esperibile attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a tali presupposti l’Agenzia ha negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo. Infine, nella risoluzione citata, l’Agenzia ha ritenuto opportuno distinguere, ai fini sanzionatori, la posizione dell’accollato da quella dell’accollante:

  • nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • in capo all’accollante, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie) o la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La nuova disciplina

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, mantiene la possibilità di accollo ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 2 esplicita il divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione.

Nel caso di violazione del divieto di compensazione dell’accollante (comma 3), i pagamenti effettuati in compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.

Il comma 4 dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Si dispone che l’accollante sia coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Le sanzioni irrogate, in adesione alla “profetica” interpretazione dell’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 140 del 2017 sono le seguenti:

a) all’accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

b) all’accollato è comminata la sanzione pari al trenta per cento del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido.

 

I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(Omissis)

4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

 

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

Art. 1
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (1), si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

 


Nota (1)

 

L. 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 Art. 8
Tutela dell’integrità patrimoniale

 

  1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
  2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
  4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

 

 




Assegnato alla Camera il Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (A.C. 2220) è stato assegnato in sede referente alla commissione Finanze della Camera dei deputati.

ATTO CAMERA 2220
“Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” 

Link al testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019




Soggetti ISA. Suddivisione fifty fifty degli acconti Irpef, Ires e Irap

Arriva la rideterminazione al 50% degli  acconti (Irpef, Ires e Irap) per le soggetti che applicano gli Isa. In pratica, per dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro cambia la ripartizione degli acconti: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità già operativa per l’anno in corso (dal 27/10/2019), fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. La nuova suddivisione degli acconti si applica anche ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti e a i collaboratori di imprese familiari se le società/associazioni partecipate sono soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.


Nota (1) – Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 944), l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

 

Il testo dell’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019

Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

 

Art. 58
Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.




Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità e termini di presentazione delle nuove domande di iscrizione nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 e adempimenti per i soggetti già iscritti

Comunicato – Ministero dell’interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale – del 24 ottobre 2019

 

Con decreto ministeriale del 24 ottobre 2019, è stato approvato l’avviso relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2020.

La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dalle ore 12.00 del 4 novembre 2019 alle ore 18.00 del 16 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.

Per la presentazione delle domande è necessario accedere alla pagina internet https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali e seguire le istruzioni a video, ulteriormente esplicitate nel MANUALE UTENTE e nelle F.A.Q.

Al fine di garantire la massima semplificazione nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche nella presente fase di iscrizione, l’Ufficio preposto indicato nella sezione “Contatti”, garantirà assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica.

Infine, i soggetti che risultano iscritti all’elenco in vigore dal 1° gennaio 2019, qualora confermino tutti i dati già dichiarati, per dimostrare il permanere dei requisiti relativi alla propria iscrizione nell’elenco devono semplicemente inserire i crediti formativi conseguiti nel corrente anno e chiudere la domanda, seguendo la procedura indicata a video, senza doverla firmare digitalmente e trasmettere via pec.

Analoga comunicazione sarà data, tramite pec, a tutti gli iscritti e a coloro che nei precedenti periodi si sono registrati nel sistema.

Documentazione
Link sito web: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale

Decreto 24 ottobre 2019

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2020

 




In Gazzetta il recepimento della V direttiva antiriciclaggio e il Decreto fiscale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». Nella stessa Gazzetta trova posto anche il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.».

Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Link al testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

Decreto legislativo attuativo della V direttiva antiriciclaggio

Link al testo del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019. Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2019




Phishing. Attenzione alle email truffa con avviso di “raccomandata digitale” dall’Agenzia Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via email che, dietro la comunicazione dell’arrivo di una “raccomandata digitale”, invitano a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici.

Si tratta di un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.

Le email truffa che stanno circolando in questi giorni hanno come oggetto “Agenzia delle entrate-Riscossione” e sono relative a presunti documenti esattoriali, di cui è indicato un falso numero di riferimento, da visionare o estrarre collegandosi al link “ACCEDI DOCUMENTO”.

Cliccando sul link compare anche il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione cosa che rende più credibile la truffa.

Agenzia delle entrate-Riscossione è completamente estranea all’invio di tali comunicazioni e raccomanda di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nella email, eliminandola in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 ottobre 2019)

 




Modello 770/2019. Le scadenze

31 Ottobre 2019

Trasmissione telematica 

I sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi, devono presentare entro il 31 ottobre 2019 la dichiarazione relativa al 2018 modello 770/2019 Redditi 2018, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati

 

29 Gennaio 2020

Presentazione tardiva – Ravvedimento

Ultimo giorno utile per i sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato), che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che non hanno presentato il modello 770/2019 entro il termine del 31 ottobre 2019, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento. Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

 

Link ai software per la compilazione e di controllo

Software di compilazione modello 770/2019

Software di controllo modello 770 2019




“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc. Nuovo aggiornamento dei software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate

RedditiOnLine Pf 2019

Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.3)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche (Pf): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.3)

Nella nuova versione (1.1.3 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • il formato dei campi LM35, col. 1 e LM35, col. 2 è stato adeguato in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

RedditiOnLine Sp 2019

Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Società di persone (Sp): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Società di persone 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

RedditiOnLine Sc 2019

Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Società di capitali (Sc): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Società di capitali 2019:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • i controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • i controlli relativi al codice credito G1 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.

Redditi Enc 2019

Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)
Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (Enc): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Nella nuova versione (1.1.2 del 24/10/2019) del software di compilazione del modello Redditi Enti non commerciali:

  • è stato aggiornato il software per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa;
  • I valori ammessi relativi al campo RF1, col. 2 e RG1, col. 2 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi alla sezione Aiuti di Stato del quadro RS sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi alla sezione I del quadro RU sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche;
  • I controlli relativi al codice credito G1 sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche.



Applicazione maggiore aliquota e rinuncia detrazioni d’imposta sui redditi da pensione Inps. Pronta la procedura on line per la richiesta

In merito alle condizioni di spettanza e variazione delle detrazioni circolare n. 15 del 5 marzo 2008 (par. 1.1 – in “Finanza & Fisco” n. 8/2008, pag. 735) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si ritiene che le detrazioni di cui all’art. 13 (del TUIR), anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”. Per questo motivo l’Inps con messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019 (di seguito riportato), rende noto che è stata attivata l’apposita dichiarazione on line, con la quale è possibile inviare le suddette comunicazioni anche per il periodo d’imposta 2020.

 

Il testo del messaggio Inps  n. 3853 del 24 ottobre 2019

 

OGGETTO: IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Dichiarazioni di detrazioni di imposta per pensionati residenti in Italia – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative

Come già chiarito con i messaggi n. 5089 del 20/12/2017 e n. 3806 del 15/10/2018, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del TUIR, sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2019, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2020.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.

 

Il documento dell’Agenzia delle entrate richiamato

Detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilato: i nuovi obblighi per sostituti e dipendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 5 marzo 2008: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Adempimenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi – Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei dipendenti e dei sostituti d’imposta – Art. 23, del DPR 29/09/1973, n. 600»




Decreto Sisma. In Gazzetta i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti terremoti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici». Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2019

Link al testo del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 24 ottobre 2019

 

 




Indici Sintetici di Affidabilità. Aggiornato il software di controllo

Rilasciata una nuova versione (la 1.0.2 del 24/10/2019) del software che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo che le percentuali di lavoro prestato dai “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale”, devono essere maggiori o uguali a 50%;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo dei campi con formato NUC18/VAL18 che in particolari casistiche chiedevano la conferma dei dati da inviare dando un esito al controllo come ***C;
  • per tutti gli ISA adeguato il controllo in presenza di ISA allegati a Redditi con causa di esclusione dall’applicazione “7”;
  • per AM43U risolta un’anomalia nel controllo telematico degli Indicatori di Non Inerenza;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo che se compilato RG13 allora deve essere barrata la casella F35 col.2. che erroneamente, in presenza di due ISA allegati, dava un esito ***C.

Si ricorda che l’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

 




La ricostruzione di un fabbricato e la successiva vendita delle unità immobiliari con aumento volumetrico realizzate a seguito dei lavori è da considerare come attività imprenditoriale. Il reddito generato rientra nei redditi d’impresa ex art. 55 del TUIR

 

 

Deve considerarsi “imprenditoriale”, l’intervento, protrattasi nel tempo, su un complesso immobiliare finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un’organizzazione produttiva. In tal caso il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa di cui all’articolo 55 e successivi del Tuir. Queste, in sintesi le conclusioni contenute nella risposta n. 426 ad interpello del 24 ottobre 2019.

L’Agenzia delle entrate giunge alla conclusione ricordando tra l’altro propri precedenti (Risoluzione AE n. 204 del 20/06/2002 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ed alcune sentenze della Cassazione (Cass. n. 8193 del 29/08/1997 — riportata di seguito in massima; Cass. n. 3690 del 31/05/1986 — riportata di seguito in massima; Cass. n. 267 del 20/01/1973 — riportata di seguito in massima)

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 426 del 24 ottobre 2019, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Esatta applicazione degli articoli 55 ed 67 del Tuir, concernenti, rispettivamente, “redditi di impresa” e “redditi diversi” – Realizzazione e successiva rivendita di unità immobiliari – Reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari – Attività svolta caratterizzata dalla professionalità “abituale” – Conseguenze – Qualificazione come attività imprenditoriale – Applicazione dell’art. 55, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Caso di specie –  Realizzazione di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto da un fabbricato posseduto da parte di persone fisiche

   

 

Le massime della Suprema Corte di Cassazione

 

 

CASS. – Sez. I – Sentenza n. 267 del 29/01/1973
Presidente: Caporaso, Estensore: Lipari

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Imprese soggette – Imprenditore – Compimento di un solo affare – Sufficienza – Condizioni – Art. 1, della L. 16/03/1942, n. 267

IMPRESA – Imprenditore – In genere – Art. 2082 c.c.

IMPRESA – Imprenditore – In genere – Organizzazione aziendale – Estremi – Art. 2082 c.c.

La qualifica di imprenditore può determinarsi anche da un solo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. (Fattispecie riguardante dichiarazione di fallimento).

Vedi: Cass. 1791/54, 870/64, 907/65

Per integrare gli estremi dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio, richiesta dall’art. 2082 per la qualifica di imprenditore, non è necessario che l’attività imprenditoriale si svolga con un apparato esteriore aziendale, ma è sufficiente la direzione specifica impressa, con mezzi anche rudimentali, alla propria attività economica.

Conf.: 2410/69

 

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CASS. – Sez. I – Sentenza n. 3690 del 31/05/1986
Presidente: Santosuosso F., Estensore: Finocchiaro A.

IMPRESA – Imprenditore – Acquisti della relativa qualità – Professionalità – Accertamento – Criteri – Art. 2082 c.c.

IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) – Oggetto dell’imposta – Presupposto – Plusvalenza e sopravvenienza – Plusvalenza realizzata dall’imprenditore commerciale mediante il realizzo di bene immobile – Inclusione nell’imponibile di ricchezza mobile – Condizioni – Artt. 81 e 100, del D.P.R. 29/01/1958, n. 645

L’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica, assunte come indice della professionalità necessaria, ex art. 2082 cod. civ., per l’acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso non assoluto ma relativo, poiché anche lo svolgimento di un unico affare può comportare la qualifica imprenditoriale, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola.

Conf.: Cass. 907/65, 267/73

Vedi: Cass. 5589/83, 6395/81

La plusvalenza conseguita dall’imprenditore commerciale, mediante il realizzo di bene immobile, concorre a formare l’imponibile di ricchezza mobile, ai sensi e nel vigore dell’art. 100 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, quando detto bene sia “relativo all’impresa”, cioè costituisca oggetto, risultato o strumento dell’attività imprenditoriale, mentre resta in proposito irrilevante accertare che la suddetta operazione sia stata preordinata al conseguimento della plusvalenza medesima, trattandosi di requisito richiesto solo nel diverso caso della sua tassazione a carico di soggetto non imprenditore (art. 81 del citato decreto).

Vedi: Cass. 139/81, 5960/83, 2871/85

 

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CASS. – Sez. I – Sentenza n. 8193 del 29/08/1997
Presidente: Sensale, Relatore: Catalano

IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Oggetto – Esercizio di imprese – In genere – Edifici da destinare ad abitazione – Costruzione con un’unica operazione economica – Esercizio d’impresa – Configurabilità – Art. 4, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Perché ricorra la figura dell’imprenditore commerciale, non è necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. È, poi, del tutto irrilevante che l’esercizio della impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione sia pure con un’unica operazione economica.

Vedi: Cass. 5589/83




Decreto Sisma. Il Cdm approva ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti terremoti

Tra le principali disposizioni previste, il decreto legge dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Inoltre, accogliendo le richieste manifestate dai territori interessati, il decreto prevede:

  • la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. “busta paga pesante”, ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%;
  • per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100% dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20 %. Restano fermi i controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge;
  • misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia;
  • per la ricostruzione degli edifici pubblici, l’attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà essere modificata;
  • per favorire lo smaltimento delle macerie, l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.

Sono previste, inoltre, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e interventi finanziari a favore delle imprese agricole del territorio.




Dichiarazione di successione. Aggiornato modello e istruzioni

Con provvedimento del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, aggiornato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche al fine di tener conto delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi, recate dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nonché quelle previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Terzo settore. Inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dalla fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato ai sensi del sopra citato provvedimento è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data del 21.10.2019 (20.12.2019).

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

Link al provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2019, prot. n. 728796/2019, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, pubblicato il 21.10.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2019

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Commenti

 

Sull’identificazione del dies a quo per l’emissione di note di variazioni IVA in presenza di procedure concorsuali o esecutive
di Eugenio Grimaldi

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Soggettività passiva IMU. – Equiparazione in caso di separazione delle c.d. coppie di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio

 

Illegittima l’applicazione dell’IMU a carico dell’ex convivente “more uxorio” non assegnatario dell’alloggio familiare, ma proprietario dello stesso

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11416 del 30 aprile 2019: «IMU (Imposta municipale propria) – Famiglia di fatto o convivenza more uxorio – Convivente “more uxorio” assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro convivente in caso di cessazione del rapporto – Parificazione tra coniugi e conviventi more uxorio – Equiparazione in caso di separazione, delle c.d. coppie di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio – Conseguenze – Soggezione passiva – Fondamento – Artt. 337-bis e 337-sexies c.c. – Art. 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 – Art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Art. 2 Cost.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Note di variazione IVA – Applicazione del principio di proporzionalità

 

L’art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA e va disapplicato. Legare la riduzione dell’IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o esecutiva, che può durare anni, viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – Sezione II – Sentenza n. 145 del 17 aprile 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Art. 90 della Direttiva 2006/112/CE – Contrasto tra diritto comunitario e diritto interno – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore/professionista – Non conformità della normativa italiana rispetto alla Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all’esito infruttuoso di una procedura concorsuale o di procedura esecutiva (Corte di Giustizia CE, Sentenza del 23/11/2017, causa C-246/16, Di Maura) – Conseguenze – Possibilità di emissione della nota di variazione in caso concordato preventivo già alla relativa domanda – Possibilità di emissione della nota di variazione in caso fallimento – Condizioni – Presenza di relazione del curatore che attesta con sufficiente oggettività l’esistenza della ragionevole probabilità che il debito non venga saldato – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Pratiche dilatorie volte a ritardare la percezione dei rimborsi – Tutele del contribuente

 

Silenzio-rifiuto e sospensione del rimborso in corso di causa fuori dello schema legale. Fisco condannato al risarcimento di 10.000 euro per responsabilità aggravata ex art. 96, c. 3 c.p.c.

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sezione IV – Sentenza n. 297 dell’8 maggio 2019: «IMPOSTA DI REGISTRO – Rimborsi – Sospensione del pagamento ex art. 69 del RD n. 2440 del 1923 – Rapporti con l’art. 23 del D.P.R. n. 472 del 1997 – Carattere di norma speciale della disposizione del D.Lgs. n. 472/97 – Conseguenze – Inapplicabilità per la sospensione del rimborso dell’imposta di registro versata in eccesso in sede di registrazione – Art. 69, del R.D. 18/11/1923, n. 2440 – Art. 23, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 35 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 • RIMBORSI – Richiesta – Silenzio-rifiuto – Impugnazione – Sospensione del pagamento ex art. 23, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Rilevabilità nel corso del giudizio avente ad oggetto impugnazione del silenzio-rifiuto – Presupposti – Adozione di un formale provvedimento di fermo amministrativo – Necessità – Art. 23, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione del rimborso – Ricorso avverso il silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso – Palese infondatezza del provvedimento con il quale l’Amministrazione sospende il rimborso di un credito – Conseguenze – Applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c.»

 

Scomputo delle ritenute ma non versate e non certificate

 

Il sostituito può scomputare la somma corrispondente alla ritenuta subita ma non versata e non certificata dal sostituto

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – Sezione IV – Sentenza n. 1740 del 14 giugno 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenuta d’acconto – Rapporti tra “sostituto” d’imposta e “sostituito” – Omesso versamento – Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco – Sussistenza -Esclusione – Fondamento – Fatto omissivo addebitabile al sostituto – Detrazione ritenute subite – Compete – Condizioni – Fatto omissivo addebitabile al sostituto – Prova della ritenuta subìta con idonea documentazione – Allegazione delle parcelle/fatture ove risulta esposta la ritenuta d’acconto subita e decurtata dagli incassi, nonché dell’estratto conto – Art. 1294 c.c. – Art. 64, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 35, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Accertamento dell’utile extracontabile sociale – Difesa del socio

La ristretta base azionaria non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili al socio estraneo alla gestione: bocciato il teorema “pochi soci sono sempre complici”

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – Sezione III – Sentenza n. 2000 del 1° luglio 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale o familiare – Formazione di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione extra-contabile di dividendi in capo ai soci di società di capitali, a ristretta base sociale per presenza di fatture fittizie – Legittimità -Distribuzione dell’onere della prova – Onere probatorio in merito alla distribuzione degli utili, complicità fra i membri della compagine sociale e svolgimento di una qualche attività gestoria (interna o esterna alla società) – Rilevanza della mancata confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso del socio/contribuente in merito alla estraneità alla gestione dell’impresa e alla mancata distribuzione di utili in suo favore – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 -Artt. 2697, 2729 c.c.»

Prassi

Deduzione delle perdite su crediti prescritti – Contestazione per l’inattività del creditore

Per il Fisco la perdita su crediti da prescrizione può nascondere una effettiva volontà liberale. L’inattività del creditore mette a rischio la deducibilità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 18 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità delle perdite su crediti prescritti – Nella specie, crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti – Potere dell’A.F. di contestare che l’inattività del creditore sia frutto di una effettiva volontà liberale – Affermazione – Artt. 101, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali ISA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell’11 ottobre 2019: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro -Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d’imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall’articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 3, del D.L.24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Bilancio d’esercizio – Passività potenziali

Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 ottobre 2019

Società di persone – Revoca dello stato di liquidazione

La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone

Studio n. 111-2019/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 21 maggio 2019

Legislazione

Titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell’impresa

Oic adopter. Estesa all’esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019: «Estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all’articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»

Assistenza tecnica nelle controversie tributarie

Il nuovo regolamento in materia di assistenza tecnica e difesa del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 106 del 5 agosto 2019: «Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie»

 

 

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Bonus Pubblicità 2019: entro il 31 ottobre le domande per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali

Dal 1° al 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2019 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Per maggiori informazioni consultare:

il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione;

il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria; 

le specifiche F.A.Q. sull’argomento.

 




Decreto fiscale: nella bozza previsto lo “slittamento” delle compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro per le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP)

Il tanto temuto prestito forzoso a carico del settore privato dell’economia sta diventando realtà, infatti, nella bozza del Decreto fiscale si stanno materializzando le disposizioni per il differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente i 5.000 euro, come già avviene per i crediti IVA. In pratica, il blocco delle compensazioni fino alla presentazione delle dichiarazioni. In questo modo i legittimi crediti di imposta dei contribuenti resteranno bloccati fino all’autunno dell’anno successivo la formazione.

Analisi normativa

I primi tre commi dell’art. 3, rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» della proposta modifica normativa contenuta nella bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La proposta novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli novellati alla bozza di decreto

 

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Di seguito il testo dell’art. 3, della bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010.

Art. 3
(Contrasto alle indebite compensazioni)

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49,» e le parole «ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 

 




Il sostituito può scomputare la somma corrispondente alla ritenuta subita ma non versata

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Questo il principio statuito dalle Sezione Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019 (di seguito riportata).

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza (CAS) n. 10378 del 12 aprile 2019

Presidente: Curzio, Relatore: Bruschetta

 

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Ritenuta d’acconto – Omesso versamento – Solidarietà del sostituito con il sostituto nei confronti del Fisco – Sussistenza – Esclusione – Fondamento – Art. 1294 c.c. – Art. 64, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 35, del DPR 29/09/1973, n. 602

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pietro Curzio (Primo Presidente f.f.), Felice Manna (Presidente Sezione), Ernestino Luigi Bruschetta (Relatore/Consigliere), Francesco Antonio Genovese, Umberto Berrino, Raffaele Frasca, Adriana Doronzo, Alberto Giusti, Antonello Cosentino (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso —/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

(ricorrente)

contro

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato G.M.R., rappresentato e difeso dall’avvocato V. A.

(controricorrente)

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata l’11/06/2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.03.2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati G.A. per l’Avvocatura Generale dello Stato e V. A.

FATTI DI CAUSA

1. Con l’impugnata sentenza la Regionale della Puglia, rigettato l’appello dell’Agenzia, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da A.I. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme che il suo sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d’acconto.

2. La Regionale, dopo aver rilevato che l’art. 22 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 riconosceva al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto effettuate dal sostituto, spiegava che nel caso pervenuto all’esame non poteva trovare applicazione l’art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché quest’ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di “omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo”.

3. L’ufficio ricorreva per un unico motivo, mentre il contribuente resisteva con controricorso.

4. La sezione semplice, reputato che al suo interno fosse insorto contrasto sulla questione della esistenza della solidarietà in parola, rimetteva la controversia al Primo Presidente, il quale disponeva che sul ricorso la Corte pronunciasse a sezioni unite.

5. Il contribuente depositava memoria; la Procura Generale depositava note scritte.

6. All’esito della pubblica discussione, la difesa erariale dichiarava di voler rinunciare la ricorso; il difensore del contribuente, che a sua volta dichiarava di aderire, chiedeva che fossero comunque riconosciute le spese di lite; il pubblico ministero domandava alla Corte di enunciare, nell’interesse della legge, il principio di diritto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ai sensi dell’art. 390, comma 1, c.p.c. la rinuncia erariale al ricorso non ha efficacia, perché la stessa è intervenuta dopo la relazione del giudice incaricato.

1.1. Il ricorso deve essere però dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, quest’ultima chiaramente manifestata dalla difesa dell’amministrazione attraverso la rinuncia (Cass. Sez. VI n. 5698 del 2013).

1.2. Ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., valutando la questione di particolare importanza, la Corte intende tuttavia avvalersi del potere di pronunciare il principio di diritto.

2. Con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’ufficio addebitava alla Regionale di essere caduta in errore laddove aveva ritenuto che il contribuente, avendo ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d’acconto, dovesse considerarsi “liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento della stessa”; secondo l’ufficio, infatti, “permanendo la responsabilità solidale con il sostituto”, la C.T.R. era incorsa nella violazione dell’art. 35 D.P.R. n. 602 cit.

3. Come anticipato, la sezione semplice ha ravvisato un contrasto tra talune anteriori decisioni, che avrebbero escluso l’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (segnatamente, Cass., Sez. I, n. 13664 del 1999; Cass., Sez. I, n. 12991 del 1999); e la successiva giurisprudenza, che avrebbe invece costantemente affermato un principio opposto (Cass., Sez. VI-T, n. 12076 del 2016; Cass., Sez. VI-T, n. 9933 del 2015; Cass., Sez. Trib., n. 19580 del 2014; Cass., Sez. Trib., n. 23121 del 2013; Cass., Sez. Trib., n. 8653 del 2011; Cass., Sez. Trib., n. 14033 del 2006 — in “Finanza & Fisco” n. 34/2006, pag. 2956).

3.1. Deve essere tuttavia precisato che le sentenze del 1999 ­come del resto anche Cass., Sez. Trib., n. 19580 cit., Cass., Sez. Trib., 23121 cit. e Cass., Sez. Trib., n. 8653 cit. – hanno pronunciato sulla diversa fattispecie in cui il sostituto aveva integralmente pagato il corrispettivo senza operare le ritenute, sulla diversa fattispecie in cui il reddito percepito non era stato dichiarato per essere stato corrisposto “in nero” e sull’ulteriore diversa fattispecie in cui la solidarietà era stata affermata con riguardo all’accertamento dell’imposta.

3.2. Le Sezioni Unite sono invece qui chiamate a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell’art. 35 D.P.R. n. 602 cit.

3.3. A riguardo deve essere evidenziato che la concreta fattispecie, come appena identificata, è sempre stata risolta dalla Corte nel senso della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass., Sez. VI-T, n. 12076 cit.; Cass., Sez. VI-T, n. 9933 cit.; Cass. Sez. Trib. n. 14033 cit. — in “Finanza & Fisco” n. 34/2006, pag. 2956); per l’essenziale, la soluzione è stata tradizionalmente fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito; e che, alla stessa, fosse perciò “in origine” tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art. 1294 c.c.; ma, questo orientamento, non può essere condiviso.

4. È utile premettere che la sostituzione – e la solidarietà nell’imposta – sono istituti distinti.

4.1. L’art. 64, comma 2, D.P.R. 600 cit., che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. D.P.R. n. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, D.P.R. 600 cit.

4.2. La lettura appare coerente con l’art. 35 D.P.R. n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. D.P.R. 600 cit., posta unicamente a carico del sostituto.

4.3. Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.

4.4. L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 917 cit. che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo; in effetti, sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate.

4.5. Da tutto quanto, è pertanto facilmente ricavabile il seguente principio: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

5. Il precedente contrario orientamento, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019




Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi

L’INPS con messaggio n. 3721/2019 (di seguito riportato) rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3721 del 15 ottobre 2019

 

Oggetto: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge n. 111/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (art. 23), alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).

L’Istituto, con il messaggio n. 3247/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 15 ottobre 2019 e, con il messaggio n. 3646/2019, ha fornito le indicazioni concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.




Manovra 2020, il Governo approva con la formula “salvo intese” il decreto fiscale e la legge di Bilancio

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2019, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022.

I due provvedimenti compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

La manovra che ne risulta non si limita all’eliminazione della clausola di salvaguardia sull’IVA per il 2020, ma contiene importanti provvedimenti per il lavoro, l’ambiente, gli investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l’attivazione delle politiche contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Di seguito i punti principali dei provvedimenti.

Cancellazione clausola IVA 2020

Al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei consumatori, con ripercussioni sulla distribuzione e il commercio, gli incrementi dell’IVA pari a 23,1 miliardi di euro previsti a legislazione vigente per il 2020 sono stati completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.

Cuneo fiscale

Si riduce già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori, avviando un percorso di diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i lavoratori dipendenti.

Lotta all’evasione

Vengono messe in campo politiche di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali in più settori. Si prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori. Si introducono misure per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e l’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di cooperative o imprese fittizie, che in tal modo evadono l’IVA e non procedono al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori. Si rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti. Si implementa il contrasto all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione, anche attraverso l’istituzione dell’agente sotto copertura.

Piano cashless

Con l’obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede, tra l’altro, l’introduzione di un super bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante, nonché l’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.

Famiglie

Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un piano di razionalizzazione e semplificazione.

Salute

Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.

Previdenza e welfare

Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta ‘Opzione Donna’). Viene confermata anche l’esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.

Persone diversamente abili

Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili vengono stanziate le risorse necessarie all’attuazione della delega in materia. Allo stesso tempo, nuove risorse sono previste in tre distinti fondi per la tutela del diritto al lavoro, per l’assistenza e per le esigenze di mobilità.

Investimenti pubblici e privati e ambiente

Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.

Mezzogiorno

Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.

Imprese e innovazione

Si stanziano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma “Industria 4.0” per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo centrale per le piccole e medie imprese; il super e l’iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la “Formazione 4.0”.

Detrazioni

Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ‘bonus facciate’) per dare un nuovo volto alle nostre città.

Rinnovo dei contratti pubblici

Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.




In Gazzetta il Decreto Clima

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». Vigente dal 15 ottobre 2019 dovrà essere convertito in legge entro il 13 dicembre 2019.

DDL e relazioni (illustrativa e tecnica) – Disegno di legge 1547 

«Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»

Relazione
Relazione tecnica
Disegno di legge
Testo del decreto-legge

(Link atti)

 

Buoni per la rottamazione di auto/moto e contributi per la riduzione dei rifiuti

Il provvedimento urgente contiene, tra l’altro, le misure che introducono il cd “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato, da utilizzare entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (articolo 2). Nel decreto previsto, inoltre, un contributo economico a fondo perduto per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti. Nel dettaglio, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo (articolo 7).




Phishing. Attenzione alle false mail via Pec sulla fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Nel mirino ci sono soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a ordini professionali.

Si tratta di mail che hanno come oggetto la dicitura “Invio File <XXXXXXXXXX>” e che hanno come obiettivo la raccolta di informazioni da utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario. Il testo del messaggio appare plausibile in quanto è ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI).

A tal proposito, si ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:

– il mittente è solo del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it dove NN è un progressivo numerico a due cifre;

– il messaggio deve contenere necessariamente due allegati composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 ottobre 2019)




Il Cdm approva il Decreto “Clima”

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 10 ottobre 2019 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»

Il provvedimento urgente mira a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili.

Tra le altre misure, il decreto legge prevede:

  • un “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo di 500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o un’auto fino alla classe euro 3 entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette anche a pedalata assistita;
  • un fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale;
  • uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019;
  • risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione;
  • un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

Il decreto legge, inoltre, proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’avvio della restituzione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto della cosiddetta “busta paga pesante”, nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.




Manovra: Commercialisti, smentita Gualtieri chiude surreale vicenda Daspo

 

La categoria apprezza le parole del Ministro. Pronti a collaborare sugli Isa, ma le associazioni sindacali non escludono nuove iniziative di protesta

“La smentita del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla strampalata e volutamente offensiva idea del “Daspo” per i commercialisti mette la parola fine  alle voci surreali che sono state alimentate negli ultimi giorni. Ringraziamo il Ministro, così come i numerosi esponenti politici di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno preso una posizione netta contro questa sciocchezza”.  È  quanto  affermano  in  una  nota  congiunta  il  presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e le  associazioni  sindacali della categoria (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) a margine di una riunione svoltasi oggi a Roma.

Al centro dell’incontro tra Consiglio nazionale e associazioni c’è la volontà di affrontare in maniera unitaria e con incontri periodici i prossimi passaggi relativi alla  situazione  di  difficoltà  che  ha  indotto la categoria alla prima astensione collettiva, che proprio oggi si conclude,  proclamata  in seguito alle molteplici difficoltà legate all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non solo.

“Intento comune di Consiglio nazionale e sindacati – si legge nella nota congiunta – è quello di lavorare a proposte comuni con spirito unitario. Con questo spirito affronteremo il dialogo con il ministero dell’Economia. Prendiamo atto favorevolmente di quanto ancora oggi affermato dal ministro Gualtieri, che ha parlato di un rapporto proficuo con i commercialisti sulla questione Isa. Dopo il rifiuto della politica di renderli facoltativi per quest’anno, ci auguriamo vivamente che ci sia spazio per ridurre al minimo gli enormi disagi che la loro applicazione sta determinando. A questo obiettivo Consiglio nazionale e sindacati lavoreranno assieme con proposte concrete e praticabili, come quelle già illustrate nei giorni scorsi negli incontri avuti al MEF”. “La categoria – prosegue la nota – è del resto da tempo impegnata sul fronte delle semplificazioni fiscali. A tal proposito, i sindacati approvano e condividono il pacchetto di semplificazioni messo a punto dallo stesso Consiglio nazionale con Confindustria, che domani sarà ufficialmente presentato alla Camera”.

Dal canto loro, i sindacati sottolineano come l’astensione da loro indetta, “la prima messa in atto dalla categoria con questa modalità, ha rappresentato un successo sia sul piano dell’adesione dei colleghi, che è stata ampia e partecipata, sia in termini di attenzione da parte degli organi di informazione. Le associazioni promotrici pensano già alle future iniziative da mettere in campo, senza escludere la programmazione di una nuova astensione, considerate le tante criticità che continuano a sussistere. Abbiamo dimostrato di non accettare più di subire passivamente decisioni che sono lesive del ruolo e della professionalità della categoria, che è capace di agire con compattezza per rivendicare il rispetto dei propri diritti e di quelli dei cittadini contribuenti”. (Così, comunicato stampa congiunto dell’8 ottobre 2019 del Consiglio nazionale dei commercialisti e delle associazioni sindacali della categoria)




Semplificato l’accesso alla DIS-COLL. Le nuove regole

L’articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (di seguito riportato), in corso di conversione in legge, ha modificato il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevedendo che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “DIS-COLL” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa previgente) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino all’evento di disoccupazione. La modifica dei requisiti di contribuzione per l’indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa interessa anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. In attesa della conversione in legge del decreto legge, l’Inps con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019 ha fornito i primi chiarimenti.

 

Il testo del messaggio Inps – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – (MSG) n. 3606 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 22 del 2015

 

L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.

L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine – attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015», (di seguito riportato) ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);

b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate (vedi link sotto riportati) in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

 

Il testo dell’articolo 2 del  Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»
(In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019).
In vigore dal 5 settembre 2019

 

Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

 

 

Si ricorda che la legge n. 208 del 2015, all’art. 1, comma 310 e successivamente il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’art. 3 comma 3-octies hanno esteso la tutela della indennità DIS-COLL rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Le richiamate disposizioni normative riguardanti la prestazione DIS-COLL per gli anni 2015, 2016 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 sono state oggetto delle seguenti circolari INPS:

n. 83 del 27 aprile 2015;

n. 74 del 5 maggio 2016;

n. 89 del 23 maggio 2017.

Successivamente in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. L’inps con la circolare n. 115 del 19 luglio 2017 ha impartito nuove istruzioni applicative.

 

Per saperne di più:

Link al testo della Circolare Inps – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Direzione Centrale Entrate – n. 115 del 19 luglio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Stabilizzazione ed estensione – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – (Art. 7, comma 1, della L 22/05/2017, n. 81

Link al testo della Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 3, comma 3-octies del DL 30/12/2016, n. 244, conv., con mod., dalla L 27/02/2017, n. 19

Link al testo della Circolare Inps n. 74 del 5 maggio 2016, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

Link al testo della Circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, con oggetto: LAVORO – (DIS-COLL) Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata – Istruzioni applicative – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22

 

 

 




Agenzia Riscossione. PagoPA sostituirà il bollettino RAV

Nelle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione sbarca pagoPA, il sistema dei pagamenti realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società pagoPA Spa nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana. Il nuovo modulo di pagamento pagoPA sostituirà gradualmente il bollettino RAV che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti di cartelle e avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni.

L’adozione del modulo di pagamento pagoPA rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ambito del percorso di innovazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione per offrire servizi sempre più accessibili, tempestivi e facili da utilizzare. Il nuovo modulo permette di trovare rapidamente le informazioni di cui il contribuente ha bisogno, di aggiornare l’importo dovuto alla data del versamento e include il QR code per pagare facilmente anche attraverso lo smartphone. Come con il bollettino Rav, si può pagare online oppure presso Poste, banche, tabaccherie e tutti gli altri canali aderenti al nodo pagoPa, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella. I bollettini RAV collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la “rottamazione-ter” delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a pagoPA.

I numeri: agenzia riscossione già sul podio

Vediamo i numeri nel dettaglio. Negli ultimi tre anni sono stati 4,7 milioni i pagamenti tramite il sistema pagoPA ricevuti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che già oggi si posiziona al secondo posto, per numero di transazioni, tra gli enti aderenti alla piattaforma. Le operazioni di pagamento con pagoPA verso Agenzia delle entrate-Riscossione hanno registrato un sensibile e progressivo incremento. Da poco più di 256 mila transazioni del 2017, quando l’Agenzia ha cominciato ad attivare il nuovo sistema per i propri canali web (sito internet e app Equiclick), si è passati a 2,2 milioni di operazioni effettuate nei primi otto mesi del 2019 a seguito dell’estensione di pagoPA anche agli altri operatori aderenti al nuovo sistema di pagamento elettronico. Sono dati destinati a crescere in modo esponenziale, grazie al piano avviato in questi giorni da Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede l’inserimento direttamente in cartella del modulo di pagamento pagoPA che sostituirà gradualmente il vecchio bollettino RAV.

Già oggi sempre più contribuenti scelgono di pagare cartelle e avvisi utilizzando canali di pagamento alternativi allo sportello: nel 2018 sono state registrate circa 15,8 milioni di transazioni (oltre il 90% del totale), mentre sono stati 1,4 milioni i versamenti effettuati agli sportelli della riscossione, ormai più orientati alla funzione di assistenza dei contribuenti. Un trend che risulta confermato anche nei primi otto mesi del 2019 con oltre 10 milioni di transazioni effettuate nei canali di pagamento alternativi, a fronte di 750 mila versamenti registrati alla rete di sportelli.

Cosa cambia

Il modulo di pagamento pagoPA che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle è facilmente riconoscibile dal logo “pagoPA” e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per “Banche e altri canali”, con un QR code e un codice CBILL, e una per i pagamenti presso “Poste Italiane” caratterizzato dal riquadro Data Matrix. L’elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all’atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). Nulla invece cambia per i contribuenti che possono continuare ad utilizzare i canali di pagamento fisici e telematici attualmente abilitati (sito, app, banche, poste, tabaccai, ricevitorie, bancomat, sportelli) versando l’importo dovuto con carta di credito o di debito, addebito in conto corrente o con le altre modalità previste. Chi si reca agli sportelli fisici, come posta, banca o agli sportelli dell’Agenzia di Riscossione, può consegnare il modulo pagoPA all’operatore, che utilizzerà la sezione con i dati riferiti al canale di pagamento scelto. Chi paga tramite i servizi telematici, come il portale dell’Ente di Riscossione o l’home banking, deve inserire il “Codice modulo di pagamento” di 18 cifre e l’importo da pagare riportati nel modulo pagoPA. Ancora più semplice il pagamento con smartphone e tablet tramite app: basta inquadrare il QR Code o il Data Matrix (sul modulo sono i codici rappresentati da un codice a barre quadrato) e il sistema identifica subito il relativo versamento da effettuare.

Cos’è pagoPA

PagoPA è una piattaforma che mette in collegamento cittadini, Pubbliche Amministrazione e Prestatori Servizi di Pagamento per consentire il pagamento dei tributi in modo semplice e sicuro. PagoPA non è un sito dove pagare, ma proprio una piattaforma che consente al cittadino di scegliere quale strumento di pagamento utilizzare in base alle sue preferenze e alle sue abitudini. Grazie a pagoPA il cittadino ha la possibilità di ricevere in tempo reale l’attestazione dell’avvenuto pagamento e la Pubblica Amministrazione di chiudere automaticamente la posizione debitoria aperta. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 ottobre 2019)




Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione del Software di compilazione della Fattura Elettronica (Versione: 2.0.4 del 07/10/2019).

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l’installazione sono presenti nella sezione “software” dell’area “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In particolare il  software consente di predisporre le diverse tipologie di fattura elettronica (Ordinaria, Semplificata e PA) e permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio computer, l’utente potrà collegarsi alla rete e trasmettere il file della fattura elettronica effettuando l’upload del file con l’apposita funzionalità “Trasmissione” della sezione “Fatturazione elettronica” presente nel Portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero utilizzando uno dei canali tradizionali previsti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (PEC o canale telematico Web Service o FTP).

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

Le modifiche introdotte nella nuova versione (2.0.4 del 07/10/2019);

  • se il “Codice Destinatario” risulta valorizzato con codice di default ‘0000000’, la PEC inserita non potrà essere una delle caselle PEC di funzionamento del SdI;
  • aggiunta la possibilità di inserimento di un “Codice Destinatario” con valore “XXXXXXX” per la comunicazione dei dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti;
  • aggiunta del codice “OO” alla lista dei codici nazione previsti nel campo “IdPaese” e possibilità di aggiunta del codice univoco del contratto nel campo “IdCodice”, al fine di gestire i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con mancanza del codice fiscale del cliente;
  • in presenza di un formato trasmissione FPA12 non è più consentito l’utilizzo di un codice destinatario valorizzato a “999999”;
  • innalzamento (da 50 a 100) del numero massimo di linee di dettaglio ammesse dall’ applicazione.

Link per scaricare la relativa Guida

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf