Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

 

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Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

La liquidazione viene effettuata sulla base di quattro fonti informative: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo. I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche sono consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”, mentre i dati dei versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.

Sul piano del calcolo, l’imposta dovuta è determinata partendo dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle liquidazioni periodiche presentate. Da tale importo sono scomputati l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle LIPE, nonché i versamenti IVA effettuati. Non viene invece considerato, nella prima liquidazione, il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Questo profilo assume particolare rilievo operativo, perché l’eventuale credito pregresso potrà essere fatto valere dal contribuente nella fase di interlocuzione con l’ufficio, mediante la produzione degli elementi utili alla rideterminazione.

Quando dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’Agenzia comunica le risultanze al contribuente, consentendogli di fornire chiarimenti o di procedere al pagamento. La comunicazione è trasmessa tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, insieme al prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi considerati, viene inoltre resa disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Il contribuente dispone di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente e per fornire i chiarimenti necessari. L’assistenza è affidata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro resta ferma la competenza della Direzione regionale.

Quanto al versamento, se il contribuente paga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, o dalla comunicazione definitiva in caso di rideterminazione, evita l’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura prevista dal decreto ministeriale 21 maggio 2009.

Le motivazioni del provvedimento precisano che, oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo e la sanzione amministrativa del 120 per cento; in caso di pagamento tempestivo, la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5 per cento. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

In mancanza di pagamento nei termini, le somme dovute per imposta, sanzione e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del D. P.R. n. 602/1973. Anche per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

 

Dichiarazioni IVA omesse. Le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta ex articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse», pubblicato il 28.08.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, interviene sulla fiscalità regionale e locale, affiancando alla revisione dei singoli tributi una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione con il contribuente, l’adempimento spontaneo e l’efficacia dell’attività di accertamento e riscossione.

Tra gli interventi rivestono particolare importanza: l’introduzione della disciplina degli sconti collegati all’addebito diretto dei pagamenti, l’inserimento anche nella fiscalità locale, di strumenti di interlocuzione preventiva, l’estensione del ravvedimento operoso ai tributi regionali e locali anche dopo l’avvio di determinate attività di controllo, l’accertamento esecutivo per i tributi regionali e la revisione delle sanzioni dichiarative, in particolare per l’IMU. Un autonomo e articolato pacchetto di misure riguarda inoltre la tassa automobilistica regionale.

Di seguito una breve rassegna delle novità.

 

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Addebito diretto: resta lo sconto fino al 20%, ma l’ente può fissare un tetto o un importo fisso

 

Sul versante premiale, il decreto legislativo interviene sull’articolo 118-ter del D.L. n. 34/2020 (Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale – Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a)), che già consentiva di incentivare la domiciliazione delle entrate mediante una riduzione fino al 20 per cento quando il contribuente autorizza in via permanente l’addebito del pagamento sul conto corrente bancario o postale. I lavori preparatori qualificano espressamente la misura come uno strumento diretto a favorire la riscossione spontanea.

Il D.Lgs. n. 147/2026 non rende automatico lo sconto del 20 per cento, ma interviene sulle modalità con le quali Regioni ed enti locali possono esercitare tale facoltà. In particolare, la riduzione dovrà essere prevista con legge o regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in luogo del precedente riferimento alla mera deliberazione (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), n. 1).

L’ente potrà inoltre stabilire un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione oppure, in alternativa alla riduzione percentuale, riconoscere direttamente un importo fisso (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), n. 2).

È prevista, tuttavia, un’esclusione di ampia portata: il beneficio non può essere applicato alle entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. art. 2, comma 1, lett. c)). Rientra in questa esclusione, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, l’IMU, il cui gettito transita obbligatoriamente attraverso il modello F24.

 

Compliance prima dell’accertamento: arrivano comunicazioni e avvisi bonari

 

Prevista l’introduzione di strumenti di interlocuzione preventiva analoghi a quelli utilizzati nell’ambito dei tributi erariali.

Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, Regioni ed enti locali possono trasmettere al contribuente comunicazioni contenenti dati ed elementi, acquisiti direttamente o provenienti da terzi, rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria, consentendogli di correggere la propria posizione mediante ravvedimento (cfr. art. 3, comma 1).

Gli enti possono inoltre inviare avvisi bonari per la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali od omessi, con applicazione di una sanzione ridotta (cfr. art. 3, comma 1). Il contribuente dispone di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire, anche telematicamente, chiarimenti, ricevute di pagamento e documenti utili a segnalare dati non considerati o erroneamente valutati dall’ente (cfr. art. 3, comma 2).

La relazione illustrativa relativa all’atto del Governo n. 276, sul punto rimasta coerente con il testo definitivo, evidenzia la funzione preventiva e deflativa dello strumento: consentire la correzione dell’errore prima della notifica dell’accertamento, ridurre il ricorso agli atti impositivi e contenere il contenzioso.

Va però osservato che il decreto legislativo non stabilisce direttamente una percentuale uniforme di riduzione per gli avvisi bonari: l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, rinvia all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, all’articolo 14, comma 8, del testo unico delle sanzioni, che come è noto costituiscono le disposizioni “generali” per la mitigazione delle sanzioni tributarie. In sostanza, l’adempimento spontaneo del contribuente, potrà essere accompagnato da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al richiamato comma 5, dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che «Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione». Resta pertanto da chiarire, sul piano applicativo, la concreta determinazione della misura ridotta.

Ravvedimento più ampio: l’avvio del controllo non chiude automaticamente la regolarizzazione

 

Di particolare importanza è l’intervento sul ravvedimento operoso. Il decreto delegato stabilisce che la disciplina dell’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997 trovi applicazione anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali; dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà all’articolo 14, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie (cfr. art. 12, comma 3).

In pratica, con l’entrata in vigore della novella anche per i tributi locali, l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza non determina, di per sé, la preclusione al ravvedimento.

In altri termini, il comma 3 dell’articolo 12, in analogia a quanto già previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle Dogane, estende ai tributi delle regioni e degli enti locali l’applicazione del comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024 con la possibilità di ravvedimento anche in caso siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta fermo che l’applicazione della sanzione ridotta è inibita quando risultano già notificati avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Si supera così, per la fiscalità locale, una concezione del ravvedimento limitata alla fase precedente all’attività di controllo: l’istituto può continuare a operare durante una fase più avanzata dell’interlocuzione con l’ente locale, fino alla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento.

 

Dal 2027 accertamento esecutivo anche per i tributi regionali

 

Un’altra modifica strutturale di estrema importanza riguarda la riscossione. Per gli atti relativi ai tributi regionali emessi dal 1° gennaio 2027, oppure dalla precedente data eventualmente stabilita con legge regionale, viene introdotto il modello dell’accertamento esecutivo (cfr. art. 8, comma 1).

L’estensione dell’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo ai tributi delle regioni, dà attuazione al principio racchiuso nell’art. 13, comma 1, lettera b), n 2 (Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale) della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell’istituto in questione espressamente richiamato.

L’atto di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere e l’indicazione della loro natura di titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (cfr. art. 8, comma 1, lett. a)).

Decorso il termine utile per proporre ricorso, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale (cfr. art. 8, comma 1, lett. b)).

La natura esecutiva dell’avviso di accertamento comporta che per attivare la fase della riscossione coattiva non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, o dell’ingiunzione fiscale nell’ipotesi in cui detta attività sia svolta direttamente dalla regione o da altri soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle entrate. Va evidenziato che il comma 3 del art. 8, dispone che l’atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e può essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti esecutivi che superano cumulativamente l’importo sopracitato. La novella recepisce nella disciplina dei tributi locali quanto stabilito dall’art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall’art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, il quale prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.».

Il comma 4 disciplina le attività che le regioni o i soggetti affidatari sono tenuti a compiere, per il recupero di importi non superiori a 10 mila euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva e cautelare. Nel dettaglio, si prevede l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento recante l’avviso al debitore della scadenza del termine indicato nell’atto e l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a mille euro, le azioni cautelari ed esecutive sono ammesse esclusivamente una volta decorso il termine di centoventi giorni dall’invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, si segnala che il citato articolo 1, comma 544, prevede che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il decreto legislativo introduce anche una disciplina della dilazione: in assenza di una diversa normativa regionale e in presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debitore può ottenere una rateizzazione fino a 72 rate mensili, secondo gli scaglioni previsti dalla norma (cfr. art. 8, comma 5).

 

Importo (in euro) Rate mensili
fino a 100 0
100,01 – 500 max 4
500,01 – 3.000 min 5 – max 12
3.000,01 – 6.000 min 13 – max 24
6.000,01 – 20.000 min 25 – max 36
oltre 20.000 min 37 – max 72

 

Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 (cfr. art. 8, comma 6).

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la facoltà di prorogare, per una sola volta, la dilazione concessa, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto con propria legge dalle regioni, a condizione che il debitore non sia decaduto dal beneficio della rateazione (cfr. art. 8, comma 7).

Alle regioni o ai soggetti affidatari, una volta ricevuta la richiesta di rateazione e solo in caso di mancato accoglimento della stessa ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, è consentita l’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo. Inoltre, chiarito che restano comunque ferme le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione (cfr. art. 8, comma 8).

Prevista l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, il debito non è più rateizzabile e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione (cfr. art. 8, comma 9).

La scadenza delle rate mensili è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione (cfr. art. 8, comma 10).

 

Sanzioni IMU: omessa dichiarazione al 100%, infedele al 40% dal 2027

 

Il decreto legislativo interviene anche sulle sanzioni per le violazioni dichiarative IMU, modificando l’articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

Per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU, la precedente sanzione variabile dal 100 al 200 per cento del tributo non versato viene sostituita da una sanzione pari al 100 per cento, restando fermo il minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 5, lett. a)).

Per la dichiarazione infedele, la precedente forbice dal 50 al 100 per cento viene sostituita dalla misura del 40 per cento del tributo non versato, sempre con il minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 5, lett. b)).

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. art. 12, comma 9).

 

Modificate le sanzioni TARI

 

Novelle anche all’articolo 1, commi da 695 a 698, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in materia di tassa sui rifiuti

Le modifiche stabiliscono rispettivamente che:

  • in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento (in luogo della sanzione dal 100 per cento al 200 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • in caso  di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione amministrativa del 40 per cento (in luogo della sanzione dal 50 per cento al 100 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 6).

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. art. 12, comma 9).

 

Modificate le misure delle sanzioni in materia di imposta di soggiorno e contributo di sbarco

 

Si prevede che per l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell’importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 40 per cento dell’importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro (per tali violazioni il testo previgente prevedeva che si applicasse una sanzione pari alla somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Si applicano le medesime sanzioni per i casi di omessa (100 per cento dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 50 euro) o infedele (40 per cento dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 50 euro) dichiarazione relativa al contributo di sbarco (cfr. art. 12, comma 7).

In materia di regime fiscale delle locazioni brevi si prevede che per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Nel testo vigente si prevedeva che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applicasse la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

 

Bollo auto: maggiore autonomia regionale e nuove regole di territorialità

 

La tassa automobilistica viene espressamente qualificata come «tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva», attraverso l’integrazione dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2011 (cfr. art. 13, comma 1).

Dal 1° gennaio 2027, inoltre, le eventuali esenzioni dal bollo stabilite con leggi regionali o delle Province autonome non si estenderanno automaticamente all’addizionale erariale alla tassa automobilistica: per quest’ultima saranno rilevanti esclusivamente le esenzioni stabilite dalla legge statale (cfr. art. 13, comma 2).

Sul piano della territorialità, la competenza e il gettito sono collegati al luogo di residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche assume rilevanza la sede legale; se, tuttavia, questa differisce dal luogo nel quale viene esercitata in via principale la gestione ordinaria, sarà quest’ultimo a determinare la destinazione del gettito. Per le persone giuridiche estere con più sedi secondarie in Italia rileva la sede nella quale viene svolta in via principale la gestione ordinaria (cfr. art. 14, comma 1).

Le comunicazioni alla Camera di commercio riguardanti la sede acquistano valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I soggetti già iscritti devono aggiornare le informazioni presenti nel REA, indicando la sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione (cfr. art. 14, comma 1).

 

Pagamento del bollo: la vera riforma delle scadenze parte dal 1° gennaio 2028

 

A decorrere dal 1° gennaio 2028, il soggetto passivo viene individuato con riferimento al primo giorno del periodo di tassazione, superando il precedente collegamento alla scadenza del termine utile per il pagamento (cfr. art. 15, comma 1, lett. a)).

La tassa sarà ordinariamente corrisposta ogni anno in un’unica soluzione, per un’obbligazione riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione; per le annualità successive, il termine cadrà nell’ultimo giorno del mese nel quale il veicolo è stato immatricolato (cfr. art. 15, comma 1, lett. b)). Le Regioni potranno comunque individuare con propria legge categorie di veicoli per le quali consentire il pagamento quadrimestrale.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continueranno a operare, in linea generale, le scadenze esistenti a tale data, salvo diversa disciplina regionale. Dalla medesima decorrenza viene abrogato il D.M. 18 novembre 1998, n. 462 (cfr. art. 15, commi 1 e 2).

 

Noleggio a lungo termine, rivendita e pagamento alla Regione sbagliata

 

Dal 1° gennaio 2027 viene inoltre uniformato il regime dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, assumendo rilievo il contratto annotato al PRA. La nuova disciplina riguarda i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e quelli già stipulati la cui esecuzione abbia inizio dal 2027 (cfr. art. 16, commi 1-3).

Per i veicoli ceduti a soggetti che esercitano professionalmente il commercio di auto usate, l’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo si produce soltanto se la cessione viene trascritta al PRA (cfr. art. 17, comma 1, lett. a)). Non sono sufficienti né la procura speciale alla vendita né la semplice fattura al concessionario priva della trascrizione del titolo di proprietà (cfr. art. 17, comma 1, lett. c)). La trascrizione effettuata oltre sessanta giorni dalla cessione non consente di beneficiare dell’interruzione per i periodi anteriori alla trascrizione effettiva (cfr. art. 17, comma 1, lett. f)).

Viene inoltre disciplinato il caso del versamento effettuato all’ente impositore incompetente: la Regione o l’ente che abbia incassato somme spettanti a un altro soggetto deve attivare tempestivamente il riversamento all’ente competente, senza imporre al contribuente di ripetere il pagamento (cfr. art. 18, commi 1 e 2).

 

Fermo fiscale: il bollo resta dovuto

 

Il decreto legislativo risolve espressamente anche la questione del rapporto tra tassa automobilistica e fermo amministrativo fiscale.

La tassa automobilistica continua a essere dovuta quando sul veicolo è disposto il fermo ai sensi dell’articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973 – e, dal 1° gennaio 2027, dell’articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione – dall’agente della riscossione o dal soggetto cui l’ente abbia affidato il servizio (cfr. art. 19, comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che il fermo fiscale non è assimilabile alle ipotesi di perdita del possesso o indisponibilità del mezzo che fanno venir meno l’obbligazione tributaria: si tratta di una misura cautelare posta a garanzia del credito pubblico e, pertanto, non determina l’esenzione dal bollo.

 

Tariffe: aggiornamento per Euro 6 e classi successive, senza aumento dell’imposta

 

Completa il “pacchetto di misure” sul bollo l’aggiornamento delle tabelle tariffarie. Per le autovetture il riferimento a «Euro 4 e Euro 5» viene sostituito da «Euro 4, Euro 5 e superiori»; per i motocicli, al riferimento «Euro 3» vengono aggiunte le classi «superiori» (cfr. art. 20, commi 1 e 2).

L’intervento ha natura di aggiornamento classificatorio e non comporta, secondo la relazione illustrativa, una modifica degli importi tariffari né un aumento della pressione fiscale: serve essenzialmente ad adeguare le tabelle alle classi ambientali più recenti senza rendere necessario un nuovo intervento normativo per ogni successiva classe Euro.

 

Noleggio con conducente: confermata la riduzione del 50% del bollo auto

 

Il decreto legislativo interviene anche sulla disciplina agevolativa prevista per le autovetture da noleggio di rimessa, chiarendone espressamente l’ambito applicativo. L’articolo 21 stabilisce, infatti, con norma di interpretazione autentica, che per «autovetture da noleggio di rimessa», di cui all’allegato 1, tariffa C), n. 1), del D.P.R. n. 39/1953, devono intendersi le «autovetture adibite a noleggio con conducente» – NCC (cfr. art. 21, comma 1).

La precisazione assume rilievo perché alla predetta categoria è riconosciuta una riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica. I lavori preparatori chiariscono che l’intervento si è reso necessario per delimitare l’agevolazione al noleggio con conducente, escludendone l’estensione ai veicoli concessi in noleggio senza conducente, per i quali continua ad applicarsi la tariffa ordinaria.

La disposizione interviene quindi su un contrasto interpretativo formatosi nel tempo sulla nozione di «noleggio di rimessa», ricondotta dal legislatore alla sua originaria configurazione riferita al servizio con conducente. La relazione illustrativa relativa all’atto del Governo n. 276 evidenzia, infatti, che al momento dell’introduzione dell’agevolazione il modello di noleggio da rimessa coincideva con quello con conducente, mentre solo successivamente si è diffuso il noleggio senza conducente.

 

 




Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 che fornisce indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

 

Trattamento fiscale dei lavoratori e dei volontari sportivi

 

In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare chiarisce la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui. L’Agenzia conferma che la misura opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, estendendosi pertanto anche ai rapporti di lavoro subordinato. Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro, si applicano invece le regole ordinarie del lavoro dipendente. In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d’acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).

 

Requisiti statutari e regime IRAP

 

Sul piano della qualificazione fiscale degli enti, viene precisato che le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che inseriscono nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall’art. 148, comma 8, del Tuir per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA. Inoltre, in materia di Irap, la circolare recepisce le indicazioni normative confermando che l’esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi

 

In materia di IVA, l’Agenzia precisa che le prestazioni esenti (36-bis, D.L. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all’Ufficio. Al contrario, non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. In tal caso, infatti, l’operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria. Infine, viene confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate 7 agosto 2026)




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell’articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell’articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L’Agenzia esclude tuttavia l’applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all’attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si sono aggiunte le risposte ad interpello n. 155-164/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta si completa con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, ultima risposta ad interpello pubblicata nel mese di agosto 2026, dedicata al trattamento fiscale dei redditi di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia. Il chiarimento precisa, in particolare, che il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato secondo le regole fiscali dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito, per essere poi assoggettato a imposizione in Italia come reddito di capitale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

 

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Risposta n. 154 del 06/08/2026 – Rettifica Risposta n. 132 del 2/07/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: escluso il regime dei frontalieri se manca lo spostamento quotidiano; imponibile in Italia la quota di retribuzione riferita ai giorni lavorati nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 6 agosto 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Redditi di lavoro dipendente – Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia – Esclusione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Regime dei lavoratori frontalieri ex articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia.- Tassazione concorrente della quota riferita ai giorni lavorati in Italia – Rettifica della risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

In tema di Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’articolo 19 della Convenzione, poiché la Banca d’Italia, pur essendo istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Gli emolumenti devono pertanto essere ricondotti all’articolo 15 della Convenzione. Il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo opera solo se il lavoratore si reca, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la prestazione. In mancanza di tale requisito, la quota di reddito maturata nei giorni di lavoro svolti in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione dell’eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferita al lavoro svolto da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

•  Articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
•  Articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
•  Paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia.
•  Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 9/E.
Circolare Agenzia delle Entrate 18 agosto 2023, n. 25/E. – Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 luglio 2026, rettificata.

 

Risposta n. 155 del 07/08/2026

Realizzo controllato anche senza aumento di capitale: ammesso l’apporto della partecipazione a patrimonio netto della conferitaria se il socio è già titolare dell’intero capitale; escluso l’abuso per dividendi e rimborso di finanziamenti se l’operazione ha funzione riorganizzativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Dividendi e restituzione di finanziamenti soci: verifica antiabuso sulla concreta destinazione della liquidità – Conferimento di partecipazioni imputato a riserva di patrimonio netto senza aumento di capitale – Socio unico della conferitaria – Restituzione di finanziamenti soci e valutazione antiabuso – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il conferimento della partecipazione di controllo in una società interamente partecipata dal conferente, con iscrizione a riserva di patrimonio netto e senza aumento di capitale, può beneficiare del regime a realizzo controllato se la conferitaria è già integralmente detenuta dal conferente; l’eventuale successiva restituzione di finanziamenti soci resta soggetta a verifica concreta per escludere un impiego meramente strumentale dei dividendi e profili abusivi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)..
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2467 del codice civile.
Articolo 47, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 89, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 10 del 28 luglio 2020.
Atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 7 del 27 febbraio 2025.

 

Risposta n. 156 del 07/08/2026

Risarcimento per mancata pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto. Natura di danno emergente e non imponibilità delle somme, degli interessi e della rivalutazione monetaria | Somme, interessi e rivalutazione non imponibili se il pagamento ristora un danno emergente e non sostituisce redditi di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 156 del 7 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Risarcimento per mancata fruizione della pausa mensa e mancata attribuzione dei buoni pasto – Danno emergente non imponibile – Interessi e rivalutazione monetaria – Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme liquidate a titolo di risarcimento per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa integrano un danno emergente e non assumono rilevanza reddituale; non sono imponibili anche interessi e rivalutazione monetaria, in quanto accessori al credito principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 6, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 29 del CCNL richiamato nelle sentenze allegate all’istanza.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 22 aprile 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 356/E del 7 dicembre 2007.
Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, punto 1.4.
Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019, n. 31137.
Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2020, n. 22985.

 

Risposta n. 157 del 10/08/2026

Cessione di immobile e pertinenze. Irrilevanza del preliminare e della caparra ai fini del quinquennio| Il quinquennio va verificato separatamente per ciascun cespite; il preliminare stipulato prima dei cinque anni non realizza la plusvalenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 157 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione di immobile e pertinenze – Plusvalenza immobiliare infraquinquennale – Contratto preliminare stipulato prima del quinquennio e caparra confirmatoria – Verifica separata per ciascun cespite – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Ai fini della plusvalenza immobiliare il contratto preliminare non ha effetto traslativo e non rileva per il computo del quinquennio; il termine va verificato separatamente per ciascun cespite, con possibile imponibilità della quota di corrispettivo riferibile alla pertinenza acquistata da meno di cinque anni anche se ceduta unitamente all’immobile principale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
Articolo 68, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 10, comma 3-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 5, ultimo comma, del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 105/E del 21 maggio 2007.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E del 28 gennaio 2009.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 136/E dell’8 aprile 2008.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° marzo 2007.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 83 del 22 novembre 2018.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 560 del 18 novembre 2022.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 10 del 24 gennaio 2025.
Corte di cassazione, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1242.
Corte di cassazione, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2154.

 

Risposta n. 158 del 10/08/2026

Plusvalenza Superbonus tra comproprietari: escluse le quote acquisite per successione; per le altre quote ammessa la perizia, ma non rilevano le spese sostenute da altro comproprietario

Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 158 del 10 agosto 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 158 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenza da cessione di quote immobiliari dopo interventi Superbonus – Immobile in comproprietà e spese sostenute da altro comproprietario – Esclusione pro-quota per successione e determinazione del costo – Articoli 67, comma 1, lettera b-bis), e 68 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per la cessione di quote di immobile oggetto di interventi Superbonus, la plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR è esclusa solo per la quota acquisita per successione; le spese agevolate sostenute da altro comproprietario non incrementano il costo fiscalmente riconosciuto delle quote cedute dalle istanti, ferma la possibilità di utilizzare una perizia giurata in mancanza dei costi storici.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 68, comma 1, del TUIR.
Articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 208 del 23 ottobre 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 86 del 27 marzo 2026.

 

Risposta n. 159 del 10/08/2026

Welfare aziendale per spese di istruzione: rimborso non imponibile anche se il pagamento è effettuato dal coniuge del dipendente, purché la spesa sia documentata e non duplicata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 159 del 10 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI -LAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso di spese di istruzione per familiari pagate dal coniuge del dipendente – Non concorrenza al reddito e obblighi documentali – Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR non concorrono al reddito di lavoro dipendente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente, purché la documentazione attesti fruitore e finalità e sia escluso ogni doppio rimborso o beneficio fiscale.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022.
Articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Risposta n. 160 del 12/08/2026

MLBO “atipico” con acquisizione di minoranza: disapplicabili i limiti al riporto di perdite e interessi del veicolo se gli asset fiscali derivano dall’operazione e non vi è commercio di posizioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 160 del 12 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Operazione di MLBO atipica con acquisizione di partecipazione di minoranza – Disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nell’operazione di merger leveraged buy-out atipica, caratterizzata dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza e dalla successiva fusione inversa, le limitazioni al riporto delle posizioni fiscali della società veicolo possono essere disapplicate se perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi derivano dall’operazione e non emerge il rischio di commercio di bare fiscali.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

 

Risposta n. 161 del 14/08/2026

Apporto totalitario a patrimonio netto da più soci: realizzo controllato applicabile se le compagini sono speculari, le quote restano proporzionali e il controllo diretto diventa solo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 161 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Regime a realizzo controllato – Apporto totalitario di partecipazioni a patrimonio netto senza aumento di capitale in presenza di più soci conferenti – Applicabilità – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il regime a realizzo controllato può applicarsi all’apporto congiunto e totalitario delle partecipazioni a patrimonio netto della conferitaria, senza aumento di capitale, quando più soci persone fisiche detengono le stesse percentuali nelle società coinvolte e l’operazione si limita a trasformare il controllo diretto in controllo indiretto tramite holding.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Articolo 2465 del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2026

 

Risposta n. 162 del 14/08/2026

Fusione inversa post-OPA con indebitamento: limiti al riporto degli asset fiscali disapplicabili quando perdite e interessi del veicolo sono fisiologici all’acquisizione e alla fusione nella target

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 162 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target dopo OPA con indebitamento e delisting – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi – Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Nella fusione inversa del veicolo di acquisizione nella società target, realizzata dopo OPA, delisting e finanziamento bancario, non si applicano le limitazioni dell’articolo 172, comma 7, del TUIR alle perdite fiscali e agli interessi passivi indeducibili della società veicolo quando tali posizioni derivano dai costi e dal debito strumentali all’acquisizione, fermo l’utilizzo come asset pregressi al consolidato.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 172, comma 7-bis, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 177-ter del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 96 del TUIR.
Articoli da 117 a 129 del TUIR.
Articolo 2501-bis del codice civile.
Articolo 2501-ter del codice civile.
Articolo 2501-quater del codice civile.
Articolo 2501-quinquies del codice civile.
Articolo 2501-sexies del codice civile.
Articolo 2501-septies del codice civile.
Articolo 2504 del codice civile.
Articolo 2504-bis del codice civile.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 163 del 14/08/2026

Welfare aziendale e spese RSA per il genitore non convivente: rimborso non imponibile dal 2025 dopo il correttivo sul perimetro dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 163 del 14 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Welfare aziendale – Rimborso delle spese di ricovero in RSA della madre non convivente – Non concorrenza al reddito dal periodo d’imposta 2025 – Articoli 12, comma 4-ter, e 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Per effetto della modifica dell’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, applicabile dal periodo d’imposta 2025, il rimborso welfare delle spese di ricovero e assistenza in RSA sostenute per la madre non convivente non concorre al reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 51, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 51, comma 3, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 12, comma 4-ter, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 433 del codice civile.
Articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.
Articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

 

Risposta n. 164 del 24/08/2026

Pensione di sicurezza sociale tedesca al residente italiano: imponibile in Italia solo la quota che sarebbe tassata in Germania, se certificata dall’Ufficio delle imposte di tedesco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 164 del 24 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Fiscalità internazionale – Pensione di sicurezza sociale tedesca corrisposta a residente in Italia con cittadinanza italiana – Quota esente certificata dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg – Imponibilità in Italia limitata all’ammontare che sarebbe tassabile in Germania – Convenzione Italia-Germania e Protocollo aggiuntivo, paragrafo 14, lettera e) a).

La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca certificata come esente dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia, se il beneficiario è residente in Italia, possiede la cittadinanza italiana ed è stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento della residenza nel nostro Paese. In base al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania e all’accordo amichevole efficace dal 1° gennaio 2025, l’imposta italiana è applicabile solo sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 1, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 49, comma 2, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 169 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459.
Articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 18 della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 19, paragrafi 2 e 4, della Convenzione Italia-Germania.
Articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Germania, paragrafo 14, lettera e) a),  [indicata come lettera (e) (i), nel testo inglese della Convenzione].
Accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, con efficacia dal 1° gennaio 2025.
Articolo 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche, richiamato dall’accordo amichevole.

 

Risposta n. 165 del 31/08/2026

Trust estero trasparente con beneficiario residente: reddito imputato secondo le regole fiscali dello Stato del trust e non applicazione della presunzione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 165 del 31 agosto 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Trust estero trasparente – Beneficiario residente in Italia – Redditi imputati per trasparenza – Determinazione secondo la legislazione fiscale dello Stato estero di residenza o stabilimento del trust – Esclusione dell’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR – Obblighi di monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE – Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), e articolo 73, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Il beneficiario residente di un trust estero qualificato come trasparente, individuato a seguito del decesso del disponente, è tenuto a dichiarare i redditi imputati per trasparenza dal periodo d’imposta 2025, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. L’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione quando il beneficiario è individuato nell’atto di trust e la fattispecie non riguarda attribuzioni di trust opaco estero con impossibilità di distinguere reddito e patrimonio.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 73, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 45, comma 4-quater, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 47-bis del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Articolo 23 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei trust.

Legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione dell’Aja, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante modifiche all’articolo 73 del TUIR e inclusione del trust tra i soggetti passivi IRES.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012, in materia di IVIE e IVAFE.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, in materia di monitoraggio fiscale.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022, in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare n. 6 del 6 agosto 2026 che illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, offre un quadro organico delle novità introdotte dalla riforma fiscale e approfondisce le modifiche apportate dalla legge delega e dai successivi decreti attuativi. Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti operativi sui principali istituti interessati dalla riforma, con particolare riguardo all’ampliamento della platea dei soggetti ammessi, al rafforzamento del Tax Control Framework, al potenziamento degli effetti premiali e ai nuovi meccanismi applicativi del regime.

 

Il nuovo quadro

 

La circolare offre un inquadramento sistematico dell’istituto dell’adempimento collaborativo e ne ripercorre origini, finalità e principi ispiratori. Il documento inoltre descrive l’impatto dei principali interventi innovativi apportati dalla riforma, tra cui la progressiva estensione per quanto riguarda le possibilità di accesso, l’evoluzione del Tax Control Framework attraverso la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, la maggiore premialità del regime e l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo preventivo tra l’Agenzia e i contribuenti.

 

Le risposte ai quesiti applicativi

 

Attraverso il ricorso allo schema “domanda & risposta”, nel documento di prassi l’Agenzia affronta rilevanti questioni interpretative e operative relative ai singoli istituti interessati dalla riforma. I chiarimenti forniti, inoltre, danno indicazioni concrete sui requisiti di accesso e sulle nuove modalità procedurali, con l’obiettivo di agevolare gli operatori alle prese con la corretta applicazione della disciplina.

 

Il confronto con imprese e professionisti

 

Le delucidazioni confluite nella circolare odierna rappresentano la sintesi del lavoro svolto nell’ambito del Forum delle imprese aderenti al regime e del confronto sviluppato negli ultimi mesi con le principali associazioni di categoria e gli ordini professionali. Il documento di prassi recepisce, infatti, i più ricorrenti dubbi interpretativi e applicativi sottoposti all’Agenzia durante questo percorso di interlocuzione, con l’obiettivo di chiarire i punti più dibattuti e assicurare la massima certezza nell’applicazione delle nuove regole. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2026)




Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 completa, sul versante della razionalizzazione dell’offerta agevolativa, il percorso di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l’assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L’intervento muove da un’esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava che, nell’ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT.  Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

 

La mappa delle principali novità

 

Razionalizzazione dell’offerta degli incentivi

Il decreto delegato mira a concentrare l’intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 devono essere lette in raccordo con il D.Lgs. n. 184/2025, che disciplina il ciclo di vita dell’incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; start up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” e gli incentivi nel settore dell’aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l’attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L’operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all’entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall’articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

 

Di seguito una breve Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante: «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese».

 

Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1

 

L’articolo 1 del Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell’offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l’intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai princìpi e criteri direttivi della legge n. 160 del 2023, risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell’acquacoltura.

 

Definizioni
Articolo 2

 

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell’incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «disciplina quadro», intesa come l’insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l’attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l’incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «impresa» include qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. La previsione è coerente con l’impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.

 

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Articolo 3

 

L’articolo 3 individua gli strumenti nei quali viene concentrata l’offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

  • Fondo per la crescita sostenibile;
  • Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • Fondo di sostegno al venture capital, anche denominato Fondo nazionale per l’innovazione;
  • Beni strumentali – Nuova Sabatini;
  • Incentivi nel settore dell’aerospazio.

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il Fondo per la crescita sostenibile (vedi infra) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.

 

Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4

 

L’articolo 4 ridisegna l’architettura del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

  • ricerca, sviluppo e innovazione;
  • start up d’impresa;
  • investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
  • accesso al credito e al mercato dei capitali.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

 

Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Articolo 5

 

L’articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

  • consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
  • sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;
  • valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. a), comma 1).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai princìpi del Codice degli incentivi (lett. b), comma 1).

I bandi possono riguardare:

  • progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
  • sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
  • partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
  • valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell’FCS per le start up d’impresa
Articolo 6

 

L’articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e start up innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L’attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai princìpi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: start up innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del venture capital vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

 

Incentivi dell’FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Articolo 7

 

L’articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

  • al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • al riutilizzo degli impianti produttivi;
  • al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

  • i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
  • bandi tematici finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale.

Nell’ambito dei bandi tematici è riconosciuta particolare attenzione ai programmi proposti da PMI, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

 

Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali
Articolo 8

 

L’articolo 8 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all’accesso al credito e al mercato dei capitali.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

  • le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
  • bandi tematici finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

 

La disposizione colloca nell’ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l’accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell’attività produttiva.

 

Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS
Articolo 9

 

L’articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L’articolo 9 regola l’aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l’architettura degli incentivi, ma l’effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

 

Abrogazioni e ulteriori modifiche
Articolo 10

 

L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento alla disciplina previgente, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull’articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal D.Lgs. n. 138/2026.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo per ciascun ambito e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L’articolo 10 interviene anche sull’articolo 27 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l’articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all’apertura di bandi adottati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l’articolo 10 interviene sull’articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali
Articolo 11

 

L’articolo 11 riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

  • il credito di imposta in materiali di recupero di cui all’articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
  • il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui all’articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

 

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12

 

L’articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 11, resta ferma l’applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all’articolo 9.

L’articolo 12 tutela l’affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

 

Aggiornamenti
Articolo 13

 

L’articolo 13 contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

 


 

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Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

A seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha espresso soddisfazione per il recepimento di numerose proposte formulate nel corso del confronto istituzionale con il Ministero dell’Economia e delle finanze. (Cfr. Comunicato stampa Cndcec del 5 agosto 2026).

Sul piano tecnico, gli interventi accolti riguardano alcuni dei principali istituti della riforma fiscale, con modifiche destinate a incidere sull’operatività di imprese, professionisti e Amministrazione finanziaria.

Tra le misure di maggiore rilievo figura la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025.

Particolarmente significativo risulta inoltre il pacchetto di disposizioni dedicate al concordato preventivo biennale (CPB), finalizzato ad aumentarne l’attrattività mediante un rafforzamento del sistema premiale e una revisione delle cause di decadenza. Tra gli interventi segnalati figurano:

  • la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027;
  • l’eliminazione delle maggiorazioni degli acconti;
  • l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023;
  • la razionalizzazione delle cause di decadenza, con l’eliminazione della decadenza collegata alla presenza di debiti tributari e contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente l’adesione;
  • la possibilità di sanare errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.

Di particolare interesse sistematico risultano anche le disposizioni volte a rafforzare il principio della certezza del diritto nell’attività accertativa. Il decreto introduce infatti correttivi destinati a incidere su consolidati orientamenti interpretativi, prevedendo, tra l’altro:

  • la decorrenza del termine di accertamento dei componenti negativi a efficacia pluriennale dal primo esercizio di deduzione;
  • la limitazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa ai soli casi di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati ovvero di componenti negativi inesistenti;
  • la tipizzazione dei presupposti dell’accertamento fondato sull’antieconomicità dell’operazione, subordinandolo alla presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ovvero a una manifesta e rilevante difformità tra corrispettivo e valore normale del bene o del servizio.

L’attenzione si sposta ora sulla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorrerà l’efficacia delle nuove disposizioni secondo i rispettivi regimi transitori previsti dal provvedimento.




Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

L’intervento definisce i princìpi e criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i decreti legislativi delegati. Il termine ordinario per l’esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 16 febbraio 2027. Qundi, il nuovo ordinamento forense prenderà forma attraverso i decreti legislativi attuativi, sui quali sarà essenziale verificare il rispetto dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 (vedi infra)

La legge delega mira a ridisegnare l’architettura dell’ordinamento forense, intervenendo su profili identitari della professione, sulle attività riservate, sul segreto professionale, sul compenso, sulle forme collettive di esercizio dell’attività, sulla monocommittenza, sul tirocinio, sull’esame di Stato, sulla formazione continua, sugli ordini circondariali, sul Consiglio nazionale forense e sul sistema disciplinare. La nuova legge è volta a riformare la professione in una prospettiva di regolamentazione delle nuove forme di esercizio – società tra avvocati, reti di professionisti e monocommittenza – e di superamento dei dubbi interpretativi emersi nell’applicazione della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

 

La mappa delle principali novità

 

 

Ruolo costituzionale e ordinamentale dell’avvocato

La riforma rafforza la posizione dell’avvocato come soggetto essenziale per lo Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia. Libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e giuramento compongono il nuovo asse identitario della professione.

Attività riservate e consulenza legale

La delega definisce con maggiore precisione le attività esclusive dell’avvocato e attribuisce rilievo alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

Compenso, equo compenso e solidarietà

La disciplina del compenso resta fondata sulla libera pattuizione, ma viene rafforzata dalla normativa sull’equo compenso, dai parametri biennali e dalla solidarietà nel pagamento in caso di accordi definitori di procedimenti giudiziali o arbitrali.

Società, reti e nuove forme organizzative

La professione forense potrà essere esercitata in forma collettiva attraverso associazioni, reti e società tra avvocati, ma con garanzie stringenti sull’autonomia del professionista, sulla personalità dell’incarico e sul controllo professionale della struttura.

Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con l’obiettivo di tutelare il singolo avvocato, in particolare nella fase di ingresso nel mercato, salvaguardando indipendenza, autonomia e compenso congruo.

Formazione, specializzazioni e albi

La formazione continua diventa annuale e assistita da sospensione amministrativa in caso di inadempimento. Le specializzazioni sono attribuite dal CNF, mentre albi, registri e decisioni disciplinari saranno gestiti anche attraverso strumenti telematici centralizzati.

Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, ma si struttura su una formazione obbligatoria di dodici mesi presso scuole forensi o soggetti accreditati. L’esame di Stato viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con forte attenzione alla soluzione di casi pratici.

Governance e disciplina

La legge delega ridisegna ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare, con l’obiettivo di rendere più chiaro il sistema di autogoverno della professione.

 

Di seguito una breve Guida normativa alla Legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense»

 

Articolo 1 -Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense

 

L’articolo 1 della Legge 28 luglio 2026, n. 137 disciplina oggetto, termini e procedimento di esercizio della delega legislativa.

Il Governo è delegato ad adottare, «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi devono essere trasmessi alle Camere, corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria, per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il parere parlamentare deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Se il termine per il parere scade nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di trenta giorni.

Il Governo è inoltre delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine per l’esercizio della delega principale.

 

Articolo 2 – Princìpi e criteri direttivi della riforma

 

L’articolo 2 costituisce il nucleo sostanziale della legge delega. La disposizione elenca i princìpi e criteri direttivi che dovranno orientare il legislatore delegato nel riordino dell’ordinamento forense.

 

Principi generali, ruolo dell’avvocato e attività riservate

 

La lettera a) impone al Governo di prevedere una disciplina dei principi generali dell’ordinamento forense che garantisca la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e ne riconosca il ruolo fondamentale per il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e per la corretta amministrazione della giustizia.

La disposizione richiede inoltre che sia riconosciuta la dignità sociale della professione e che l’organizzazione e l’esercizio dell’attività siano regolati in modo da assicurare l’idoneità professionale degli avvocati e tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti.

Di particolare rilievo è la ridefinizione delle attività riservate agli iscritti nell’albo degli avvocati. Sono qualificate come attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

La legge delega interviene anche sulla consulenza legale e sull’assistenza legale stragiudiziale. Fuori dai casi in cui la legge attribuisca competenze specifiche ad altre professioni regolamentate, tali attività, quando sono connesse all’attività giurisdizionale e sono svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, sono di competenza degli avvocati.

È comunque consentita l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in favore del datore di lavoro o del soggetto committente, anche mediante rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni continuative e coordinate, nell’interesse esclusivo del destinatario dell’attività. Per società, associazioni ed enti esponenziali sono previste specifiche estensioni, nei limiti del gruppo societario o delle competenze istituzionali e dell’interesse degli associati o iscritti.

La delega prevede poi la nullità delle pattuizioni aventi a oggetto il pagamento di corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati per attività di consulenza e assistenza legale, ove connesse all’attività giurisdizionale, ferme restando le competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate.

La legge dovrà infine limitare l’uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato, vietandone l’uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti per l’iscrizione, e dovrà ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato.

 

Segreto professionale, codice deontologico, assicurazione e pubblicità

 

Le lettere b), c), d) ed e) riguardano i presìdi ordinamentali della professione.

I decreti delegati dovranno rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone inviolabilità e indisponibilità. Il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, dovrà emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico e curarne la diffusione.

È confermato l’obbligo per l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali saranno stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

La pubblicità sull’esercizio della professione dovrà essere disciplinata in modo idoneo a tutelare l’affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale.

 

Personalità dell’incarico e responsabilità dell’avvocato

 

La lettera f) stabilisce che l’incarico professionale deve restare personale anche quando sia conferito all’avvocato componente di un’associazione, di una rete professionale o di una società professionale.

Con l’accettazione dell’incarico, l’avvocato assume responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza.

La delega prevede anche la possibilità per l’avvocato di farsi sostituire da altro avvocato o da praticante abilitato, mediante conferimento di delega anche verbale.

Pertanto, anche nelle forme organizzative collettive, il rapporto fiduciario resta imputato personalmente all’avvocato incaricato. La struttura collettiva non assorbe né neutralizza la responsabilità professionale personale.

 

Compenso dell’avvocato, equo compenso e parametri

 

La lettera g) disciplina il compenso dell’avvocato.

La regola di base resta la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi regolati dalla normativa sull’equo compenso. Il compenso deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto di cui all’articolo 1261 del codice civile e la proporzionalità all’attività svolta secondo l’articolo 2233 del codice civile.

La delega prevede che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell’avvocato, applicabili in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale e nei casi di liquidazione giudiziale.

Di rilievo è anche la previsione di solidarietà nel pagamento del compenso: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura sono obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l’attività professionale e risultino creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.

La delega affronta anche i casi di rilascio del parere di congruità da parte dell’ordine degli avvocati sul compenso o sugli onorari richiesti, al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali. È infine previsto l’obbligo di rimborsare all’avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfetarie nell’importo determinato con decreto del Ministro della giustizia.

 

Associazioni, reti professionali e società tra avvocati

 

La lettera h) disciplina l’esercizio della professione in forma collettiva.

La professione potrà essere esercitata mediante partecipazione dell’avvocato ad associazioni professionali, reti professionali o società tra avvocati. L’incarico deve comunque essere sempre conferito personalmente all’avvocato e la partecipazione a strutture collettive deve avvenire con salvaguardia dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista. Ogni patto contrario è nullo.

Per le associazioni professionali è previsto che il mandato consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto dell’associazione. L’associazione ha natura forense solo se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati.

La delega disciplina anche le reti tra avvocati e le reti multidisciplinari. Le reti multidisciplinari possono avere a oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. Sono ammesse reti-contratto e reti-soggetto; per queste ultime sono richiesti atto pubblico o scrittura privata autenticata, organo comune e fondo patrimoniale.

L’esercizio della professione in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo. Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati iscritti all’albo, ovvero da avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento; la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati. La società non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati, collegati o sottoposti a comune controllo.

Il cliente deve sempre designare il socio professionista incaricato dell’esecuzione del mandato; in mancanza, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto.

Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 solo per l’esercizio dell’attività di consulenza.

 

Incarico conferito da un terzo

 

La lettera i) disciplina l’ipotesi in cui l’incarico professionale sia conferito da un terzo.

La delega prevede che l’incarico debba essere svolto nell’interesse esclusivo del soggetto patrocinato. L’incarico conferito dal terzo potrà essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza pregiudizio per l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato.

 

Monocommittenza e collaborazione continuativa

 

La lettera l) introduce uno dei profili più innovativi della delega: la disciplina organica dell’attività professionale resa da un avvocato in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso.

Il legislatore delegato dovrà disciplinare la professione resa in regime di monocommittenza o collaborazione continuativa, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista.

La disciplina dovrà salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio, nonché il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e qualità della prestazione professionale.

 

Formazione continua e aggiornamento professionale. L’aggiornamento professionale viene collegato a un presidio sanzionatorio immediato

 

La lettera m) riforma la disciplina della formazione continua.

L’obbligo di aggiornamento professionale dovrà essere assolto su base annuale. In caso di omesso assolvimento, è prevista la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Sono previste esenzioni temporanee per avvocati titolari di elevate cariche istituzionali, politiche o giurisdizionali, per il periodo di durata della carica. È inoltre prevista l’esenzione dall’obbligo di formazione continua per professori universitari e ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie di deontologia professionale e ordinamento forense.

Il Consiglio nazionale forense dovrà adottare un regolamento per stabilire modalità e condizioni di assolvimento dell’obbligo formativo, gestione e organizzazione della formazione, accreditamento dei soggetti terzi, misure premiali, ulteriori cause di esenzione e criteri per incentivare la formazione individuale.

La delega prevede anche la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche.

 

Specializzazioni forensi

 

La lettera n) dispone la definizione e razionalizzazione della disciplina delle specializzazioni forensi.

Il titolo di specialista sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi.

L’organizzazione dei corsi è affidata agli ordini territoriali, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università.

 

Albi, elenchi, registri e Cassa forense

 

La lettera o) riguarda l’istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri.

Presso ciascun consiglio dell’ordine territoriale dovrà essere istituito un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva e delle associazioni o società di appartenenza.

Sono previsti gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento saranno disciplinate da regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

È prevista l’istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, con accesso riservato a ordini, consigli distrettuali di disciplina, Consiglio nazionale forense e Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L’iscrizione all’albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa forense. La professione deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi espressamente previsti.

La delega prevede anche l’istituzione dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense.

 

Incompatibilità e attività compatibili

 

La lettera p) riformula il regime delle incompatibilità.

La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio dell’attività di notaio, con qualsiasi attività d’impresa svolta in nome proprio o per conto altrui e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, salvo che si tratti di società tra avvocati.

Sono invece compatibili, tra l’altro, l’attività scientifica, letteraria, artistica e culturale; l’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi; gli incarichi in procedure concorsuali o relative a crisi d’impresa; l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche; la carica di amministratore di condominio; l’attività di agente sportivo, l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi e l’attività di insegnamento dei professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

 

Avvocati degli uffici legali degli enti pubblici

 

La lettera q) disciplina gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, purché partecipati prevalentemente da enti pubblici.

La delega impone di assicurare piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

L’iscrizione nell’albo sarà obbligatoria per il compimento delle prestazioni riservate agli avvocati, che potranno essere rese esclusivamente in favore dell’ente pubblico presso cui l’avvocato è assunto con contratto di lavoro subordinato.

Il potere disciplinare sarà attribuito al consiglio distrettuale di disciplina competente.

 

Natura giuridica, funzioni e governance degli ordini forensi

 

Le lettere r), s), t) e u) riguardano natura giuridica, organizzazione e sistema elettorale degli ordini circondariali.

Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono configurati come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, cui spetta in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale. Agli ordini sono attribuite funzioni in materia di tenuta degli albi, vigilanza sul tirocinio e sulla condotta degli iscritti, formazione, tutela dell’indipendenza e del decoro professionale, pareri sui compensi, risoluzione delle contestazioni tra iscritti e clienti, rapporti con istituzioni e pubbliche amministrazioni.

La delega disciplina anche il finanziamento degli ordini, la possibilità di costituire o aderire a unioni regionali o interregionali, associazioni e fondazioni, l’istituzione dei comitati per le pari opportunità, camere arbitrali, organismi ADR e sportelli per il cittadino.

Per i consigli dell’ordine è prevista durata triennale, composizione da cinque a venticinque membri secondo il numero degli iscritti, e organi interni quali presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e organo di revisione.

Il sistema elettorale dovrà tutelare le minoranze, garantire l’equilibrio tra i sessi, consentire candidature individuali, regolare preferenze e voto anche con modalità informatiche, escludere l’elettorato attivo per gli avvocati sospesi e prevedere requisiti stringenti per l’elettorato passivo. È stabilito il limite di tre mandati consecutivi.

 

Consiglio nazionale forense

 

La lettera v) riguarda il Consiglio nazionale forense.

Il CNF resta disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ma la delega ne ridisegna composizione, durata, funzioni e sistema elettorale.

Il CNF dura in carica tre anni. I componenti devono essere avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo una limitata ipotesi di quarto mandato quando uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.

La composizione tiene conto dei distretti di corte d’appello e del numero degli iscritti. L’elezione avviene da parte dei consigli dell’ordine mediante voto ponderato.

Al CNF sono attribuite funzioni di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale, emanazione e aggiornamento del codice deontologico, tenuta dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, coordinamento e indirizzo dei consigli dell’ordine, formazione, specializzazione, previdenza forense, proposta dei parametri per il compenso, pareri su proposte normative e amministrazione della giurisdizione disciplinare e ordinistica.

È prevista anche la possibilità di costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l’avvocatura o la giurisdizione e di istituire l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione.

 

Congresso nazionale forense

 

La lettera z) prevede che il Consiglio nazionale forense convochi il Congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

Il Congresso elegge l’organismo congressuale forense, con mandato triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali. Anche per tale organismo è previsto il limite di tre mandati consecutivi, con disciplina delle eventuali ipotesi di rieleggibilità.

 

Tirocinio per l’accesso alla professione

 

La lettera aa) riforma il tirocinio forense.

Il tirocinio avrà durata continuativa di diciotto mesi e consisterà nella formazione teorico-pratica del praticante avvocato, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione dello studio legale, nonché all’apprendimento dei princìpi etici e delle regole deontologiche.

Il tirocinio si articolerà nella pratica presso lo studio professionale di un avvocato e nella frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine mediante scuole forensi, anche in collaborazione con le università, oppure da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate.

Le modalità di istituzione delle scuole forensi, i criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica, la gratuità per i praticanti con ISEE inferiore a soglia individuata dal CNF, i criteri di accreditamento, la selezione dei docenti, la formazione a distanza sincrona entro il limite del 40 per cento del monte orario e la prova finale saranno disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

La delega esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salve specifiche ipotesi: svolgimento integrale presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico; semestre in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali equivalenti; tirocinio anticipato, per non più di sei mesi, da parte degli studenti, anche fuori corso, che abbiano completato gli esami previsti per la laurea.

È ammesso lo svolgimento del tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché orari e modalità consentano l’effettivo svolgimento della pratica e non vi siano specifiche ragioni di conflitto di interessi.

Al praticante presso studio privato è riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio. Il superamento della prova finale dei corsi obbligatori diventa condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato.

 

Esame di Stato per l’accesso alla professione

 

La lettera bb) detta i criteri per la riforma dell’esame di Stato.

L’esame si svolgerà in un’unica sessione annuale e si articolerà in due prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consisteranno nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato e di un atto giudiziario.

Le materie saranno scelte dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, con quesiti che richiedano conoscenze di diritto sostanziale e processuale.

La prova orale consisterà in un colloquio avente a oggetto la soluzione di un caso pratico, un quesito di diritto processuale, un quesito di diritto sostanziale, un quesito in una materia ulteriore scelta tra diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’Unione europea, ecclesiastico, internazionale privato e processuale e tributario, e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

Le commissioni saranno composte da avvocati, magistrati, professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, con maggioranza di componenti avvocati.

I criteri di valutazione dovranno considerare chiarezza, logicità, rigore metodologico, capacità di soluzione di problemi giuridici, conoscenza teorica degli istituti, capacità interdisciplinare e tecniche di persuasione e argomentazione.

 

Sistema disciplinare forense

 

La lettera cc) riforma il potere disciplinare.

La potestà disciplinare è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina forense, con sede nel capoluogo distrettuale, composti da membri eletti dai consigli dell’ordine circondariali in numero parametrato alla composizione degli ordini e nel rispetto dell’equilibrio tra i sessi.

I consigli distrettuali operano in adunanza plenaria o mediante sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato.

È previsto un consigliere istruttore, responsabile della fase preliminare, che nei sei mesi successivi alla nomina propone l’archiviazione o formula il capo di incolpazione.

Il procedimento disciplinare resta autonomo rispetto al processo penale. La sospensione del procedimento disciplinare può essere disposta per esigenze istruttorie, ma non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado; è prevista la riapertura in caso di conflitto di giudicati.

La prescrizione dell’azione disciplinare è fissata in sei anni dal fatto e non può essere prolungata oltre un quarto, escluso il tempo di sospensione. La delega introduce un rito semplificato per condotte di minima entità, definibile con richiamo verbale, opponibile ma non impugnabile, nei confronti dell’iscritto che non abbia già subito due volte il medesimo provvedimento.

È prevista anche la riabilitazione dell’iscritto condannato in via definitiva a sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta.

 

Articolo 2, commi 2 e 3
Abrogazioni, coordinamento e potere regolamentare

 

Il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, prevedendo le opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Il comma 3 stabilisce che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

 

Articolo 3
Clausola di invarianza finanziaria

 

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica conferma che le disposizioni di delega non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per gli adempimenti del Ministero della giustizia relativi alla polizza assicurativa, ai parametri per il compenso, alla vigilanza su CNF e ordini circondariali e all’esame di Stato, l’attuazione è ricondotta alle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo alle scuole forensi, la relazione segnala che non si configurano adempimenti o finanziamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, essendo l’istituzione delle scuole rimessa ai consigli dell’ordine.




Credito d’imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

 

Per maggiori informazioni

 

Decreto direttoriale 31 luglio 2026 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Proroga dei termini

Il decreto 31 luglio 2026 proroga al 15 settembre 2026 i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

  • Decreto (Link al https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/DD-0058657-31-07-2026-nf.pdf)

 

Per maggiori informazioni vai sul portale Mimit (https://www.mimit.gov.it/) alla pagina Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali