Art. 2394-bis c.c. e procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull’attuazione della Legge Capitali

La Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino, con circolare del 22 maggio 2026, ha offerto una prima lettura del novellato art. 2394-bis c.c., come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47.

Il documento assume particolare rilievo pratico perché trasforma la gestione delle azioni di responsabilità in un’attività da avviare subito, non più rinviabile alle fasi avanzate della procedura: curatori, liquidatori giudiziali, commissari liquidatori e professionisti incaricati dovranno impostare tempestivamente l’istruttoria, acquisire la documentazione necessaria, individuare i possibili responsabili e valutare l’avvio dell’azione prima che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.. La riforma, infatti, introduce un termine di decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, ma lo fa senza un compiuto coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La circolare torinese si muove proprio dentro questo spazio problematico: descrive la novità normativa, individua i principali dubbi interpretativi e, soprattutto, fornisce indicazioni prudenziali destinate a orientare la prassi.

 

 Il nuovo art. 2394-bis c.c.: il termine di due anni

 

La novità  è rappresentata dalla riformulazione dell’art. 2394-bis c.c., che attribuisce agli organi delle procedure concorsuali le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti e introduce, per il loro esercizio, un termine decadenziale di due anni.

Il testo dell’art. 2394-bis codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 – (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)

«In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.»

La circolare qualifica questa modifica come una disposizione di forte impatto sulle procedure concorsuali, perché trasforma radicalmente il tempo dell’azione: non più soltanto il limite della prescrizione, ma un termine decadenziale rigido, idoneo a determinare la perdita definitiva della legittimazione all’azione.

Conseguenze operative. Gli organi della procedura devono valutare sin dall’apertura della liquidazione giudiziale la possibilità di promuovere azioni di responsabilità. L’attività istruttoria non può essere rinviata alla fase avanzata della procedura, perché il decorso del biennio può precludere definitivamente la tutela risarcitoria della massa.

 

Decadenza e non prescrizione: non basta la messa in mora

 

Il primo chiarimento della circolare riguarda la natura del termine.

Poiché si tratta di decadenza, non è sufficiente inviare agli amministratori o ai sindaci una lettera di costituzione in mora. Occorre invece proporre effettivamente l’azione di responsabilità, cioè introdurre il giudizio.

Il documento afferma:

“Trattandosi di decadenza e non di prescrizione, non è sufficiente una semplice lettera di costituzione in mora, ma è necessario l’esercizio dell’azione e cioè la proposizione dell’azione di responsabilità”.

La circolare aggiunge che può assumere rilievo anche il riconoscimento di responsabilità da parte dell’amministratore e che la domanda di mediazione comunicata alla controparte entro il termine può interrompere, per una sola volta, il decorso del termine.

Conseguenze operative. Il curatore non può più limitarsi ad atti stragiudiziali conservativi. Deve predisporre tempestivamente la domanda giudiziale oppure valutare strumenti idonei a impedire la decadenza, come la domanda di mediazione nei casi in cui sia utilizzabile.

 

I soggetti coinvolti: amministratori, direttori generali e sindaci

 

La circolare chiarisce che il nuovo termine biennale non riguarda soltanto l’azione contro gli amministratori.

Il termine deve ritenersi applicabile anche ai direttori generali, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2396 c.c., e ai sindaci, per effetto del rinvio dell’art. 2407 c.c. alle norme sulla responsabilità degli amministratori.

Il passaggio interpretativo è rilevante perché amplia il perimetro soggettivo della decadenza.

Conseguenze operative. Nell’istruttoria iniziale il curatore dovrà verificare non solo le condotte degli amministratori, ma anche eventuali profili di responsabilità dei direttori generali e dell’organo di controllo. La strategia processuale dovrà essere costruita in modo unitario, evitando che alcune posizioni vengano esaminate tardivamente.

 

L’applicazione alle S.r.l.: la lettura prudenziale del Tribunale

 

Uno dei punti più delicati riguarda l’estensione del nuovo art. 2394-bis c.c. alle società a responsabilità limitata.

La circolare riconosce che la questione è problematica. Il nuovo art. 2394-bis è collocato nella disciplina delle società per azioni, mentre il Codice della crisi distingue le azioni relative alla S.p.A. da quelle relative alla S.r.l.

Tuttavia, secondo il documento interpretativo, l’applicazione anche alle S.r.l. appare l’opzione interpretativa più probabile, in ragione della sostanziale identità delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore dopo l’apertura della procedura.

La circolare precisa:

“L’estensione dell’art. 2394-bis alla disciplina dell’azione di responsabilità nelle società a responsabilità limitata è più problematica, ma si presenta allo stato come l’opzione interpretativa col più elevato grado di probabilità”.

Ancora più significativa è l’indicazione rivolta ai curatori:

“Pertanto, i sig.ri Curatori sono invitati a considerare prudenzialmente applicabile la riforma anche alle società a responsabilità limitata ed equiparate (cfr. art. 2519 comma 2), almeno finché non si stabilizzi nella giurisprudenza un indirizzo consolidato contrario”.

Conseguenze operative. Nelle liquidazioni giudiziali di S.r.l., il curatore dovrà comportarsi come se il termine biennale fosse già pienamente applicabile. In assenza di un orientamento giurisprudenziale contrario, attendere potrebbe esporre la procedura al rischio di decadenza.

 

Le azioni non coperte dalla decadenza: una frattura con il Codice della crisi

 

La circolare evidenzia poi una grave difficoltà sistematica: il nuovo art. 2394-bis c.c. non è stato coordinato con l’art. 255 CCII, che attribuisce al curatore una pluralità di azioni di responsabilità.

Secondo la circolare, alcune azioni potrebbero restare fuori dal termine decadenziale, tra cui l’azione contro i soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, l’azione per abuso di direzione e coordinamento e l’azione collegata alla concessione abusiva di credito.

Il documento afferma:

“La sconnessione tra riforma dell’art. 2394-bis e Codice della crisi fa sì che tali azioni non siano coperte dalla decadenza e possano continuare a essere proposte nel termine di prescrizione anche quando il curatore sia decaduto dall’azione contro gli amministratori”.

Il documento interpretativo segnala però che questo risultato è poco coerente con gli obiettivi della riforma e può creare problemi in tema di responsabilità solidale tra amministratori e altri coobbligati.

Conseguenze operative. Il curatore dovrà distinguere attentamente tra azioni soggette alla decadenza biennale e azioni che potrebbero restare soggette al solo termine prescrizionale. Tuttavia, per ragioni prudenziali, anche queste ultime dovranno essere valutate tempestivamente, soprattutto quando siano connesse alla responsabilità degli amministratori.

 

Costituzione di parte civile nel processo penale

 

La circolare affronta un tema di immediata rilevanza pratica: la decadenza biennale incide anche sulla costituzione di parte civile del curatore nei procedimenti per bancarotta?

Secondo il documento interpretativo la risposta deve essere prudenzialmente positiva quando la domanda risarcitoria proposta nel processo penale ha ad oggetto lo stesso danno patrimoniale di massa che potrebbe essere fatto valere con l’azione civile di responsabilità.

Il passaggio centrale è il seguente:

“Se il contenuto sostanziale della pretesa azionata dalla procedura in sede penale coincide con il danno di massa che potrebbe essere fatto valere in sede civile, appare coerente ritenere che il nuovo termine di decadenza biennale dell’art. 2394-bis c.c. deve essere considerato, in via prudenziale, rilevante anche rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale”.

La circolare spiega che una soluzione opposta potrebbe consentire di eludere il limite decadenziale mediante il semplice mutamento del veicolo processuale.

Conseguenze operative. Il curatore non dovrebbe attendere l’evoluzione del procedimento penale per costituirsi parte civile oltre il biennio. Quando il danno azionato è il danno patrimoniale della massa, è opportuno promuovere tempestivamente l’azione civile o comunque assumere iniziative idonee a evitare eccezioni di decadenza.

 

Decadenza del curatore e riacquisto dell’azione da parte dei creditori

 

Altro profilo problematico riguarda gli effetti della decadenza del curatore sulla legittimazione dei creditori.

La circolare rileva che il Codice della crisi prevede il riacquisto del libero esercizio delle azioni da parte dei creditori soltanto con la chiusura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, se il curatore decade prima della chiusura, si apre un vuoto di tutela.

Il documento osserva:

“La mancanza di coordinamento tra la novella e il Codice della crisi comporta oggi una lacuna: tra la maturazione della decadenza e la chiusura della procedura concorsuale si verifica forzatamente l’inerzia stigmatizzata dalla giurisprudenza, non essendovi un soggetto abilitato a esercitare l’azione di responsabilità e a interrompere la prescrizione”.

Il Tribunale ipotizza, con uno sforzo interpretativo, che i creditori possano riacquistare l’azione già per effetto della decadenza del curatore oppure che il curatore possa rinunciare all’azione per non convenienza ai sensi dell’art. 213 CCII.

Conseguenze operative. Il curatore dovrà evitare che la procedura cada in una zona di inerzia non governata. Se ritiene non conveniente l’azione, dovrà valutare tempestivamente gli strumenti per consentire ai creditori di riacquistare l’iniziativa, evitando che la decadenza pregiudichi definitivamente anche le loro pretese.

 

Il diritto transitorio: le procedure già aperte

 

La circolare dedica ampio spazio alla questione intertemporale.

Il Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026 non contiene una disciplina transitoria specifica per le azioni di responsabilità relative a procedure già aperte alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel 29 aprile 2026.

Il Tribunale indica tre possibili letture:

a) applicazione della decadenza anche alle procedure già aperte, con decorrenza dalla sentenza di apertura;

b) applicazione anche alle procedure già aperte, ma con decorrenza dal 29 aprile 2026;

c) applicazione soltanto alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore della riforma.

La prima tesi viene considerata incompatibile con il principio di irretroattività, perché finirebbe per consumare immediatamente azioni relative a procedure aperte da oltre due anni.

La circolare reputa difendibile la tesi dell’applicazione soltanto alle procedure future, ma invita comunque i curatori a seguire una linea prudenziale.

Il passaggio operativo più importante è il seguente:

“Pertanto, i sig.ri curatori, nelle procedure già aperte, sono invitati prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028)“.

Conseguenze operative. Anche nelle procedure pendenti prima del 29 aprile 2026, i curatori dovranno organizzare l’istruttoria in modo da essere pronti ad agire entro il 29 aprile 2028. Questa data diventa, nella prospettiva prudenziale del Tribunale, uno snodo essenziale per la gestione delle azioni di responsabilità.

 

I dubbi sulla copertura costituzionale della novella

 

La circolare non si limita all’analisi operativa, ma solleva anche un problema di possibile eccesso di delega.

Secondo i giudici torinesi, i principi della legge delega riguardano prevalentemente la governance societaria, la semplificazione dei controlli e il coordinamento delle regole delle società di capitali. Non emerge invece un chiaro principio che autorizzi il Governo a comprimere le azioni di responsabilità attribuite alla massa dei creditori.

Il documento afferma:

“In prima analisi, non c’è un solo principio nell’art. 19 della Legge Capitali che abbia autorizzato il Governo a intervenire in modo innovativo sulle azioni di responsabilità previste dal Codice della crisi, restringendo i diritti della massa creditoria”.

Secondo la circolare, la frammentazione dell’azione di massa in azioni individuali dei creditori non neutralizza gli effetti della riforma, perché aumenta i costi di accesso alla tutela, riduce l’efficienza del sistema e può determinare risultati meno coerenti rispetto alla distribuzione concorsuale.

Conseguenze operative. Il profilo di possibile illegittimità costituzionale potrà essere valorizzato nei giudizi futuri, ma non consente agli organi della procedura di ignorare il termine decadenziale. Sul piano pratico, resta necessario agire secondo la lettura più prudente.

 

Liquidazione coatta amministrativa

 

La circolare segnala ulteriori criticità con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa.

Il nuovo art. 2394-bis collega il termine decadenziale, per la L.C.A., alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Tuttavia, tale sentenza non è sempre un presupposto necessario dell’azione del commissario liquidatore.

La circolare osserva:

“Pertanto, la sentenza dichiarativa da cui viene fatto decorrere il termine di decadenza non è un antecedente necessario dell’azione”.

Ne deriva un effetto disarmonico: se lo stato di insolvenza viene dichiarato, l’azione è soggetta a decadenza; se invece la L.C.A. è aperta per altra causa e non viene richiesto l’accertamento dello stato di insolvenza, la medesima azione potrebbe restare soggetta all’ordinario termine di prescrizione.

Conseguenze operative. Il commissario liquidatore dovrà verificare con attenzione se vi sia stata una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e da quale data decorra il termine. Particolare cautela è necessaria quando l’insolvenza sia accertata prima della nomina del commissario.

 

Concordato liquidatorio

 

Infine, la circolare affronta il concordato liquidatorio.

Il nuovo art. 2394-bis attribuisce al liquidatore giudiziale, in caso di concordato liquidatorio, le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti. Anche qui, tuttavia, emerge una forte sconnessione con il Codice della crisi.

L’art. 115 CCII attribuisce infatti al liquidatore giudiziale la sola azione sociale, mentre lascia ai creditori la possibilità di esercitare o proseguire l’azione dei creditori sociali anche durante la procedura.

La circolare conclude che la nuova formulazione appare frutto di un coordinamento imperfetto più che di una precisa scelta sistematica.

Conseguenze operative. Nei concordati liquidatori sarà necessario verificare caso per caso il rapporto tra legittimazione del liquidatore e persistente facoltà dei creditori di agire. La riforma potrebbe generare conflitti interpretativi sulla titolarità dell’azione e sul relativo termine di esercizio.

 

Considerazioni conclusive

 

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 costituisce un primo fondamentale intervento interpretativo sul nuovo art. 2394-bis c.c.

Il documento descrive una riforma potenzialmente destabilizzante per la prassi concorsuale, perché introduce un termine decadenziale breve e rigoroso in un settore nel quale l’accertamento delle responsabilità richiede spesso attività complesse, analisi contabili, ricostruzione delle condotte gestorie e coordinamento con eventuali procedimenti penali.

La conseguenza operativa principale è una sola: le azioni di responsabilità devono essere istruite tempestivamente, sin dalle prime fasi della procedura.

Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non potranno più attendere il consolidamento del passivo o la piena ricostruzione di tutte le vicende societarie prima di valutare l’avvio dell’azione.

La riforma impone un cambio di metodo: programmazione anticipata, immediata acquisizione documentale, rapida individuazione dei possibili responsabili, valutazione tempestiva delle azioni civili e coordinamento con il processo penale.

In questo senso, la circolare torinese non è soltanto un documento interpretativo, ma una vera guida operativa per evitare che la nuova decadenza biennale si traduca nella perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.




PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Dal 4 giugno 2026 sono disponibili nuovi aggiornamenti evolutivi dei servizi di deposito degli atti e documenti nel PTT.

Nello specifico, gli aggiornamenti del sistema riguardano:

La dimensione dei file depositabili telematicamente

La dimensione massima consentita per ogni singolo documento informatico è stata aumentata da 10 a 50 MB, mentre la dimensione totale dei documenti trasmessi in un singolo deposito telematico è stata incrementata da 50 a 100 MB. Rimane invariato il numero massimo di 50 file consentiti per ogni deposito telematico.

Per maggiori approfondimenti in merito ai requisiti tecnici dei file depositabili e ai relativi controlli di validità effettuati dal sistema, si rimanda alla pagina web dedicata Formato degli atti e codifica delle anomalie.

L’autonoma classificazione della “procura-nomina del difensore” tra le diverse tipologie degli altri atti processuali depositato successivamente alla costituzione in giudizio

E’ stato tipicizzato l’atto processuale “procura-nomina del difensore”, da utilizzare nel caso di autonomo deposito della procura – con obbligo di firma digitale – in un momento successivo all’atto di costituzione in giudizio. La nuova tipologia di atto è disponibile selezionando la voce “ALTRI ATTI PROCESSUALI” nella funzionalità “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”. Si precisa che non è stato apportato alcun cambiamento nel caso di procura presentata contestualmente all’atto di costituzione in giudizio.

Vedi anche: “Formato degli atti e codifica delle anomalie”
Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/formato-degli-atti-e-codifica-delle-anomalie

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it




Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull’APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.

Si ricorda che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.

Il servizio, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico Sogei Spa, consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione del deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.

L’ampliamento del servizio App IO rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

La presentazione il nuovo servizio App IO

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Servizi su App IO.  (Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/servizi-su-app-io)

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2026

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Speciale Modulistica 2026
Redditi PF 2026 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello …

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Il modello “Redditi 2026-PF” fascicoli 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2026 per il periodo d’imposta 2025

 

Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026)
Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2026-PF” sono stati pubblicati nel numero 4/5 del 2026.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2026-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 25 maggio 2026 e sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dai Comunicati (errata-corrige) del 13 maggio 2026 e del 28 maggio 2026.

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




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Speciale Modulistica 2026
Redditi PF 2026 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

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Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello …

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Il modello “Redditi 2026-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2026 per il periodo d’imposta 2025

 

 

 

Il provvedimento di approvazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF»

 

Fascicolo 1 (aggiornato al 28 maggio 2026)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 13 maggio 2026)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 6 del 2026).

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2026-PF” intero con le relative istruzioni

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 25 maggio 2026 e sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dai Comunicati (errata-corrige) del 13 maggio 2026 e del 28 maggio 2026.

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il Fascicolo 2, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il Fascicolo 3, destinato principalmente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

 

Modello REDDITI PF 2026. Chi deve utilizzarlo

 

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando non ricorrono ipotesi di esonero, i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da trust, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

 

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 5)

 

“I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2026, ovvero il quadro W e K del modello 730 devono essere presentati con le modalità e i termini previsti rispettivamente per la presentazione dei predetti modelli.

I contribuenti che presentano il Modello 730/2026 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche il Quadro RM – Sezione IV -, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai rispettivi quadri”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 3)

 

Come chiarito nell’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”,

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2026 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI/2026:

  • il quadro RM del Mod. REDDITI/2026 Persone fisiche:
  • se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • se hanno percepito nel 2025 redditi non presenti in dichiarazione derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.

I produttori agricoli in regime di esonero possono presentare anche il Quadro RU e il Quadro RS qualora i crediti dichiarati costituiscano Aiuti di Stato.

 

 

Termini e modalità 

 

La trasmissione telematica della dichiarazione, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, deve avvenire dal 15 aprile al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

“ … dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 7)

 

REDDITI PF precompilato: consultazione dal 20 maggio, invio dal 27 maggio

 

La campagna dichiarativa REDDITI PF 2026 presenta una scansione operativa distinta dalla dichiarazione precompilata 730. Per il modello REDDITI Persone fisiche, dal 20 maggio 2026 è possibile accedere alla dichiarazione precompilata, consultarla e modificarla; dal 27 maggio 2026 è aperta la trasmissione telematica. Il termine finale di presentazione resta fissato al 2 novembre 2026.

 

Il Modello REDDITI Persone fisiche precompilato

 

I contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato.  L’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi. Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Le agevolazioni e la disciplina sui controlli, nei casi di accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, si applicano anche se si presenta il modello Redditi precompilato. Anche in questo caso, non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati: i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto al modello Redditi precompilato.

L’Agenzia elabora il modello redditi precompilato per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario, utilizzando le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, le informazioni reddituali tratte dalle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno, che si presumono incassati nell’anno, e i dati dei contributi previdenziali per l’impresa artigianale o commerciale, comunicati da INPS.

Pertanto, i titolari di una partita IVA possono consultare i dati riferiti ai redditi da dichiarare nei quadri LM, RL, RU, RR del modello Redditi Persone fisiche.

I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.

 

Adempimento Data
Consultazione e modifica del modello REDDITI PF precompilato Dal 20 maggio 2026
Invio del modello REDDITI PF precompilato Dal 27 maggio 2026
Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2026 Entro il 2 novembre 2026
Presentazione tardiva entro novanta giorni Entro il 1° febbraio 2027

 

Istruzioni aggiornate al 28 maggio 2026

 

La lettura del modello e delle istruzioni non può arrestarsi alla versione delle istruzioni inizialmente pubblicata con il provvedimento di approvazione. Con aggiornamento del 28 maggio 2026, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul Fascicolo 1 per chiarire la compilazione del prospetto dei familiari a carico, correggere il riferimento temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e integrare i richiami di prassi in materia di Art bonus. Il medesimo documento di aggiornamento riepiloga anche le correzioni del 13 maggio ai Fascicoli 1, 2 e 3 e ai modelli.

 

Data aggiornamento Ambito Incidenza operativa
28 maggio 2026 Familiari a carico Ascendenti non conviventi: non compilare la colonna 7 «Percentuale» nei casi indicati dalle istruzioni
28 maggio 2026 Quadro RP – recupero patrimonio edilizio Riferimento temporale corretto: dal 31 marzo 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024
28 maggio 2026 Art bonus Inserito il richiamo alla circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023

 

La comunicazione CPB 2026-2027 nel frontespizio

 

Il modello, pur essendo riferito al periodo d’imposta 2025, contiene un adempimento funzionalmente riferito al biennio successivo: la comunicazione di adesione o revoca al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027.

Tale comunicazione interessa i contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ai quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Comunicazione CPB.
Comunicazione di adesione

La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (“CPB”) per il periodo 2026 e 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;
b) in via autonoma avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio).

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la presente casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “1 – Adesione”.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate. Contestualmente alla comunicazione della revoca, può anche essere inviata una nuova comunicazione di adesione al CPB allegando alla dichiarazione anche la Comunicazione CPB;
b) in via autonoma, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “2 – Revoca”. In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pagg. 16 e 17)

 

La comunicazione non incide sulla determinazione del reddito 2025, ma consente di esercitare nel modello 2026 una scelta destinata a produrre effetti sui periodi d’imposta 2026 e 2027. Va pertanto distinta dagli effetti del CPB 2025-2026 dichiarati nel quadro CP del Fascicolo 3.

 

Frontespizio modello REDDITI PF 2026: la casella «Comunicazione CPB» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

 

Le novità del Fascicolo 1 applicabili al periodo d’imposta 2025

 

Irpef a tre scaglioni e detrazione da lavoro dipendente elevata a 1.955 euro

 

Il modello recepisce a regime, dal 2025, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e la conferma dell’innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assegni equiparati, da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

 

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 12)

 

CALCOLO DELL’IRPEF

 

Detrazioni per familiari a carico

 

Per il periodo d’imposta 2025 le detrazioni per figli a carico spettano, in via ordinaria, per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni; oltre tale limite anagrafico la detrazione resta riconoscibile in presenza della condizione di disabilità prevista dalla legge. Per gli altri familiari, la detrazione viene circoscritta agli ascendenti conviventi con il contribuente.

 

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, in assenza di disabilità. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero”;

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Il comma 11 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato le lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR e inserito, dopo il comma 2, il nuovo comma 2-bis.

Di seguito si riporta un estratto delle parti delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR come modificate dalla suddetta legge di bilancio 2025 ed il nuovo comma 2-bis:

«c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (…)

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente (…).

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.»

 

L’aggiornamento del 28 maggio 2026 ha precisato, con riferimento agli ascendenti non conviventi, che:

“Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 ‘Percentuale’”.

(Cfr. aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026 del 28 maggio 2026, Fascicolo 1, istruzioni relative a pag. 26)

 

 

Modello REDDITI PF 2026: prospetto «Familiari a carico»: righi da 3 a 5 e colonna 7 «Percentuale», interessata dall’aggiornamento del 28 maggio 2026. 

 

Lavoratori dipendenti: somma non imponibile, ulteriore detrazione, mance e neoassunti

 

Le istruzioni raccolgono più modifiche riferite al lavoro dipendente. Per l’anno 2025, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro spetta, invece, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Vengono inoltre rimodulati il trattamento delle mance nel settore turistico-alberghiero e il regime delle somme erogate ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 per canoni di locazione e manutenzione di fabbricati locati, escluse da imposizione nei limiti previsti dalle istruzioni.

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Sezione V del Quadro RC del modello REDDITI PF 2026: area interessata dalle nuove misure per il lavoro dipendente e dal successivo aggiornamento delle istruzioni del rigo RC14. 

 

Detrazioni per oneri: nuovo limite per redditi superiori a 75.000 euro

 

Dal periodo d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione entro il limite determinato dalla nuova disciplina. L’intervento impone una verifica d’insieme delle spese: il controllo non può più esaurirsi nell’esame atomistico del singolo documento detraibile.

“Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Bonus edilizi: aliquote 2025 

 

Per le spese documentate sostenute nel 2025 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, le istruzioni indicano, in via generale, la detrazione del 36 per cento, elevata al 50 per cento qualora gli interventi siano realizzati dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, la percentuale indicata è il 65 per cento.

“Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Aggiornamento del 28 maggio. Per la Sezione III-A del quadro RP, le parole «A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024)» sono state sostituite dal riferimento «A partire dal 31 marzo 2024 (successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39 del 2024)». Tale rettifica deve essere recepita nei richiami alla disciplina della comunicazione dell’opzione e delle limitazioni collegate agli interventi agevolati.

 

 

Sezione III A del Quadro RP del modello REDDITI PF 2026 – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 22, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto che, per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36% (ovvero del 50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per le spese sostenute nel 2027, la detrazione è del 30% (ovvero del 36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

Crediti d’imposta per la montagna: abitazione di servizio e acquisto della prima casa

 

Il modello introduce la gestione dei crediti d’imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie e delle scuole di montagna che prendano in locazione o acquistino, mediante finanziamento, un immobile ad uso abitativo per finalità di servizio nel comune interessato o in comune limitrofo.

Un ulteriore credito riguarda le persone fisiche under 41 che acquistino o ristrutturino l’abitazione principale sita in un comune di montagna, in presenza di un finanziamento stipulato dopo il 20 settembre 2025.

La compilazione, pertanto, richiede la verifica congiunta della qualifica del beneficiario, dell’ubicazione dell’immobile, della destinazione ad abitazione o a esigenze di servizio, del requisito anagrafico e della data di accensione del finanziamento. A tal fine nel quadro CR è stato inserito un nuovo rigo CR16. In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni previste dagli art. 6, 7 e 27 della Legge 12 settembre 2025, n. 131, il rigo CR16 al momento non può essere compilato (scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma).

 

Sezione VIII del Quadro CR del modello REDDITI PF 2026 Crediti d’imposta Zone Montane

 

Cripto-attività e rideterminazione del valore: le innovazioni che incidono sui redditi 2025

 

 

Nel Fascicolo 2 assumono rilievo, per l’anno 2025, la soppressione della soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività e la facoltà di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, il valore esistente a tale data in luogo del costo o valore di acquisto.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Sezione XI  del Quadro RT del modello REDDITI PF 2026 – Cripto-attività: valutazione al valore normale

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: sostitutiva al 18 per cento per il 2025

 

La dichiarazione recepisce la stabilizzazione dell’agevolazione in materia di rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni. Per le fattispecie rilevanti nel 2025, l’imposta sostitutiva è indicata nella misura del 18 per cento. La valutazione professionale dovrà raffrontare l’onere dell’affrancamento con l’imposizione potenziale della plusvalenza in caso di successiva cessione.

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito […] rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

 

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Fascicolo 3: le novità per professionisti e imprenditori individuali

Concordato preventivo biennale: imposta sostitutiva 2025-2026 e uscita dei forfetari

 

Il quadro CP viene aggiornato per il concordato preventivo biennale 2025-2026. Le nuove caselle «comma 1-bis» dei righi CP1 e CP2 consentono la gestione dell’imposta sostitutiva; i righi CP3, CP4 e CP5 accolgono l’eventuale imponibile concordato ricevuto per trasparenza. Le istruzioni segnalano inoltre che, a seguito dell’abrogazione delle disposizioni relative al CPB dei forfetari, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato ai contribuenti in regime forfetario.

“Nella sezione I del quadro CP, nei righi CP1 e CP2, dedicati, rispettivamente, al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, sono state inserite le nuove caselle “comma 1-bis” per gestire le novità previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordata, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nei righi CP6 e CP8, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP11 e CP12, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); a seguito dell’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Aggiornamento del 13 maggio. Nelle istruzioni della Sezione V del quadro CP, la causa di cessazione in precedenza abbinata al codice «6» è associata al nuovo codice «9». Il dato è particolarmente rilevante nei controlli di coerenza sulle cause di cessazione o decadenza indicate nei righi CP11 e CP12.

 

Quadro CP del Modello REDDITI PF 2026 – Imposta sostitutiva, imponibile ricevuto per trasparenza e Sezione V «Cessazione o decadenza».

 

Liquidazione ordinaria dell’impresa individuale: utilizzo delle perdite residue

 

Il frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS sono adeguati alla nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR, modificato dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) . A determinate condizioni, la nuova disciplina consente l’utilizzo delle perdite d’impresa residue alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella liquidazione e, progressivamente, dei precedenti esercizi.

Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […].

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

La disposizione deve essere verificata per le liquidazioni interessate dalla nuova disciplina, potendo incidere già sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025. Per l’imprenditore individuale la corretta compilazione richiede una ricostruzione analitica dei risultati dei periodi coinvolti e delle perdite ancora disponibili alla chiusura.

 

Lavoro autonomo: rimborsi, tracciabilità e rigo RE15

 

Il quadro RE è interessato da due modifiche di impatto immediato per il periodo d’imposta 2025. Da un lato, nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande addebitate analiticamente al committente. Dall’altro, le somme percepite a rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono al reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non risultano tracciabili.

“Nel quadro RE nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84)” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). 

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Effetti operativi. Per il professionista il fascicolo documentale deve contenere non solo i giustificativi delle spese e la prova del riaddebito, ma anche l’evidenza del mezzo di pagamento. L’assenza della tracciabilità può mutare il trattamento fiscale del rimborso e della spesa.

 

Quadro RE del Modello REDDITI PF 2026: il rigo RE15 e l’area delle spese del professionista interessate dalla nuova disciplina.

 

Affrancamento delle riserve ed estromissione degli immobili strumentali: le nuove scelte nel quadro RQ

 

Nel quadro RQ sono concentrate due opzioni di particolare rilievo per l’imprenditore individuale. La Sezione VII gestisce l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. La Sezione XXII, righi RQ81 e RQ82, consente invece l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento.

È stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXII (righi RQ81 e RQ82), riservata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP in misura dell’8% […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

L’affrancamento richiede la verifica delle poste in sospensione e della loro permanenza al termine del 2025; l’estromissione esige la ricostruzione del valore normale e del costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile, nonché la verifica della sua strumentalità ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR.

 

Sezione VII «Affrancamento straordinario delle riserve» e Sezione XXII «Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa» del Quadro RQ del Modello REDDITI PF 2026.