Estensione della ZES unica a Marche e Umbria. In Gazzetta la Legge 18 novembre 2025, n. 171

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2025, la Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», che estende a tali regioni il perimetro della ZES unica.

I progetti di investimento localizzati in Umbria e Marche potranno, quindi, beneficiare della semplificazione amministrativa costituita dall’autorizzazione unica, accedendo allo Sportello Unico Digitale SUD ZES.

La nuova legge, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, dispongono l’estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall’articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023, ai territori delle regioni Marche ed Umbria (comma 1, dell’art. 1).

Si rammenta che, in base all’Allegato II della Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021 (con la quale sono state individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027) le regioni in transizione dell’Italia, individuate dalla normativa europea come ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del TFUE, sono: Abruzzo, Umbria e Marche.

In proposito, la relazione illustrativa riferisce che l’inserimento delle regioni Marche e Umbria nell’area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni all’Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023, garantendo dunque anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle regioni Marche e Umbria – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.

 

Link al testo della Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria». In vigore dal 20 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025

 

Link alla Decisione di esecuzione (Ue) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l’elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 – [notificata con il numero C(2021) 4894] – In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – L 244/10 del 09.07.2021

 Con la Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021, sono state, infine, individuate le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

 

Aggiornamenti – 5 febbraio 2026

 

Zes Unica: incentivi alle assunzioni e accesso al credito, opportunità concrete per le Marche

 

Comunicati stampa – Regione Marche

 

“Il Governo ha dato il via libera a due importanti misure nell’ambito della Zes Unica, per sostenere investimenti, occupazione e competitività dei territori.

La prima riguarda il Bonus Zes Unica per le assunzioni, che prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per i datori di lavoro che assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. La seconda misura è la firma del Protocollo d’intesa tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), pensato per facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono nella Zes. Il protocollo introduce un tavolo permanente di confronto tra istituzioni e banche e mira a rendere più efficiente l’uso degli strumenti di incentivazione pubblica”.

A comunicarlo è l’assessore alla Zes della Regione Marche, Giacomo Bugaro, che sottolinea come “si tratti di strumenti concreti e immediatamente operativi, capaci di incidere in modo diretto sul tessuto produttivo e occupazionale dei territori coinvolti”.

 “Per le Marche – spiega Bugaro – queste misure rappresentano un’opportunità unica sul fronte del lavoro sia su quello degli investimenti. Il bonus assunzioni consente, a tutte le imprese marchigiane che intendano beneficiarne, di ridurre il costo del lavoro e di valorizzare competenze, favorendo l’inclusione lavorativa di persone rimaste a lungo fuori dal mercato”.

Dal lato finanziario, l’assessore evidenzia come il Protocollo Zes–ABI possa incidere positivamente sulla capacità delle imprese marchigiane di programmare e realizzare nuovi investimenti. “L’accesso al credito – aggiunge – resta un fattore decisivo per la crescita delle aziende. Il dialogo tra Struttura di missione Zes, banche e territori permette di rendere più efficaci gli strumenti pubblici già disponibili e di costruire percorsi finanziari più adeguati alle esigenze delle imprese”.

 “Il nostro impegno – conclude Bugaro – è accompagnare le aziende nell’utilizzo di queste misure, rafforzando la collaborazione con il Governo e con il sistema produttivo. La Zes Unica è una leva strategica per sostenere l’occupazione, attrarre nuovi investimenti e rafforzare la competitività del territorio”.

 

Aggiornamenti – 3 febbraio 2026

 

Con la circolare Inps n. 10 del 3 febbraio 2026 illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Relativamente alla ZES unica, si ricorda che da ultimo, l’articolo 1, comma 1, della legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che «[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria».

Al riguardo, precisato che la citata legge n. 171/2025 è entrata in vigore il 20 novembre 2025. Conseguentemente, solo a decorrere da tale data è possibile fruire del beneficio in trattazione per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.




Global Minimum Tax: approvato il modello della dichiarazione annuale “unificata” (imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’“imposizione integrativa” dovuta a titolo di imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale (art. 53 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), con istruzioni e regole di trasmissione telematica.

Il provvedimento si inserisce nell’architettura italiana di recepimento del Secondo Pilastro OCSE e della direttiva (UE) 2022/2523 del 15 dicembre 2022, richiamate espressamente nella parte motiva del provvedimento.

Un solo adempimento dichiarativo per tre imposte “GMT”

Il modello approvato riguarda la dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa istituita dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n.  209/2023, che si articola in:
a) imposta minima integrativa (in capo a controllanti localizzate in Italia, per le entità del gruppo soggette a bassa imposizione);
b) imposta minima suppletiva (in capo a imprese italiane del gruppo multinazionale, quando l’imposta minima integrativa equivalente non sia stata applicata all’estero in tutto o in parte);
c) imposta minima nazionale (relativa alle imprese/entità localizzate in Italia soggette a bassa imposizione).

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2026, prot. n. 46523/2026, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209», pubblicato il 06.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche:

Il Decreto, firmato dal Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che definisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

 

Lavori preparatori e schemi di decreti delegati

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Mef. Fino al 1° ottobre 2023 la consultazione pubblica su “Global minimum tax”

 




Inps: da marzo 2026 taglio della seconda aliquota IRPEF (da 35 a 33%) e aumento maggiorazioni sociali (con conguaglio a credito per agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026)

L’Inps, con comunicato stampa del 6 febbraio 2026 (di seguito riportato), informa di aver avviato le attività per applicare da marzo 2026 le misure previste dalla Legge di Bilancio 2026.

 

Riduzione IRPEF: seconda aliquota al 33% (dal 35%)

 

Da marzo 2026 l’Inps applicherà la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, con impatto sui titolari di pensioni.

 

Maggiorazioni sociali: incremento strutturale

 

Sempre da marzo 2026 è previsto un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute a:

  • pensionati di età pari o superiore a 70 anni;
  • invalidi civili totali maggiorenni.

Nel medesimo mese di marzo 2026 l’Istituto previdenziale procederà anche al pagamento dei conguagli a credito relativi agli importi spettanti per gennaio e febbraio 2026, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione sia per l’incremento della maggiorazione sociale.

 

In sintesi:

Aliquota Irpef: del 33% (in luogo del 35%) sulla quota imponibile 28.000-50.000 euro.

Beneficio massimo teorico: fino a 440 euro annui (22.000 × 2%).

Redditi complessivi > 200.000 euro: prevista una riduzione di 440 euro di alcune detrazioni per oneri (meccanismo di compensazione del beneficio).

Pensioni Inps: adeguamento operativo da marzo 2026 + arretrati (conguagli a credito) di gennaio-febbraio nel rateo di marzo.

 

 

Comunicato stampa Inps del 6 febbraio 2026

 

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 pubblicata il 30 dicembre scorso, l’Inps ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l’applicazione delle seguenti nuove misure:

  • la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);
  • l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni.

Nello stesso mese di marzo, sia per la riduzione IRPEF sul secondo scaglione di reddito che per l’incremento mensile della maggiorazione sociale, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.




INTRA 2-bis: nuova soglia per la periodicità mensile (da invii del 25 febbraio 2026)

Con Determinazione direttoriale prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, adottata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istat, cambia la soglia che fa scattare l’obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis).

La nuova soglia

A partire dagli invii in scadenza entro il 25 febbraio 2026, i soggetti obbligati presentano l’INTRA 2-bis con riferimento a periodi mensili quando l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

 

 

 

Decorrenza

 

La Determinazione ADM chiarisce che le nuove disposizioni si applicano «a partire dagli invii… entro il 25 febbraio 2026»

In pratica, il nuovo criterio rileva già dalla prima scadenza utile successiva alla pubblicazione. In sintesi operativa: dal 25 febbraio 2026, “mensile” per l’INTRA 2-bis solo se, in uno dei quattro trimestri precedenti, gli acquisti intra-UE di beni raggiungono almeno 2 milioni su base trimestrale.

 

Continuità con la disciplina esistente

Restano fermi modelli e specifiche tecniche già approvati con la Determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, richiamata espressamente dal provvedimento 2026.

 

La ratio: meno oneri statistici grazie a nuove fonti dati

Nella premesse, l’ADM evidenzia che l’innalzamento della soglia è reso possibile dalla disponibilità di nuove fonti informative in capo all’Istat (in particolare i micro-dati MDE e i flussi dei “dati fattura” ricevuti dall’Agenzia delle entrate), che consentono una sostituzione parziale dei dati raccolti tramite INTRA 2-bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari.

 

Link al testo della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 84415 del 3 febbraio 2026, pubblicata su www.adm.gov.it il 04/02/2026

 




Ravvedimento speciale CPB: l’Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali

Con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall’articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

 

Scadenze delle rate: riferimento al termine “legale”

 

Sul piano delle scadenze, l’Agenzia precisa che, nel nuovo ravvedimento 2019-2023, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, oppure mediante rateazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo.

Se la prima rata viene versata anticipatamente (ad esempio il 20 gennaio 2026), ciò non incide sulla scansione del piano: le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal 15 aprile 2026, poiché il 15 marzo 2026 resta il termine finale fissato dal legislatore per il primo versamento

Un’impostazione analoga viene confermata anche per il ravvedimento 2018-2022, per il quale era ammessa una rateazione più ampia (fino a 24 rate) con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso, l’Agenzia ribadisce che versamenti anticipati rispetto alla scadenza “ufficiale” della prima rata non compromettono la regolarità del piano, purché venga poi rispettata la cadenza mensile delle rate successive

 

Interessi: decorrenza e saggio applicabile

 

Rilevante il chiarimento in materia di interessi legali. Per il ravvedimento 2019-2023, gli interessi non maturano dalla data di effettivo pagamento della prima rata, ma decorrono dal 15 marzo 2026, applicandosi esclusivamente alle rate successive alla prima.

Quanto al saggio di interesse, l’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,6% e che tale misura va applicata a tutte le rate in scadenza nel corso del 2026, anche con riferimento al ravvedimento 2018-2022.

 

Coordinamento con prassi e provvedimenti

 

Le indicazioni contenute nella Faq si inseriscono nel quadro già tracciato dai provvedimenti attuativi e dalla Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, che ha istituito i codici tributo e disciplinato le modalità di compilazione del modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva e degli interessi in caso di rateazione.

 

 

Ravvedimento Cpb. Risposte alle domande più frequenti – Faq del 5 febbraio 2026

Domande:

Con riferimento alla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del ravvedimento speciale, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) e 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 84 del 2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023), è stato chiesto:

1) se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quale siano le scadenze delle successive 9 rate;

2) quale sia il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026;

3) in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 (esempio di cui al punto 1), da quando decorrono gli interessi legali.

 

Risposte:

L’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024 ha previsto per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 (ovvero entro il 12 dicembre 2024 a seguito della proroga dell’originaria scadenza disposta dall’articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155), al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, la possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023.

Tanto premesso, in relazione al quesito 1), si evidenzia che l’articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026».

Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20 gennaio 2026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è stato fissato dal legislatore al 15 marzo 2026, data a partire dalla quale iniziano, peraltro. a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive, si ritiene che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via. In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 dall’articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024, tenuto conto che il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, si ritiene che le rate mensili successive alla prima siano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via.

Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018/2022, appare opportuno precisare che il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 -e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) – debbano essere considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).

Con riferimento al quesito 2), si evidenzia che dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%. Pertanto, tenuto conto che, in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022, l’articolo 2-quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025», si ritiene che il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda il quesito 3), nel fare riferimento all’esempio del quesito 1), tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15 marzo 2026, si ritiene che gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81




L’adempimento collaborativo “apre” alle piccole e medie imprese | Parte il nuovo regime opzionale: ecco come aderire

Al via la possibilità di aderire alla cooperative compliance per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026 firmato dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L’esercizio dell’opzione (art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015) consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria.

 

Cos’è il regime opzionale (cd. TCF opzionale)

 

L’istituto, previsto dal nuovo articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 e attuato secondo le modalità definite dal decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, è rivolto ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per aderire all’adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’adesione comporta alcuni benefici: in particolare, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia con istanza di interpello, a patto che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello rappresentato nell’interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.

 

Come presentare la domanda

 

Il modello per esercitare l’opzione, approvato con il provvedimento di oggi insieme alle istruzioni e disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia, deve essere firmato e inviato via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione.

Alla domanda va allegata la documentazione prevista (art. 2, comma 3 del decreto del 9 luglio 2025), tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.

 

L’istruttoria

 

Ricevute l’istanza e la documentazione a corredo, l’unità competente alla gestione del regime di adempimento collaborativo, in seno alla stessa Direzione centrale, avvia le attività istruttorie e, entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello, ne comunica l’esito al contribuente. Gli uffici territoriali competenti per il controllo, invece, si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese.

 

La validità temporale dell’opzione

 

La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026)

 

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale TCF opzionale. Il Modello per l’opzione e ulteriori modalità applicative

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”», pubblicato il 03.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF opzionale)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, recante: «Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025. Decreto coordinato con la Relazione illustrativa

 




Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 8, l’Istituto previdenziale comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 dagli iscritti alla Gestione Separata.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:

  • parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
  • liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Parasubordinati: quali aliquote si applicano nel 2026

 

Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per il 2026 è 33%, a cui si sommano le aliquote “aggiuntive” per le tutele minori: 0,50% (maternità, malattia, degenza e ANF), 0,22% (maternità ex D.M. 12/07/2007) e, per i soggetti interessati, 1,31% per la DIS-COLL.

 

In concreto, per la generalità delle co.co.co. e delle figure assimilate:

 

  • 33,72% (33%+0,50% + 0,22%) quando non si applica la DIS-COLL;
  • 35,03% (33% + 0,50%+0,22%+1,31%) quando è dovuta anche la DIS-COLL.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è 24%, ferma restando l’eventuale presenza delle aliquote aggiuntive ove previste per la specifica fattispecie.

 

 

Sport dilettantistico: franchigia 5.000 euro e “sconto” del 50% dell’imponibile fino al 2027

 

Per i lavoratori sportivi nel dilettantismo in Gestione Separata, la circolare ribadisce due aspetti di estrema rilevanza.

 

Franchigia: l’obbligo contributivo scatta solo sulla quota eccedente 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa (e, se ci sono più committenti, considerando la somma dei compensi percepiti).

Riduzione imponibile: fino al 31 dicembre 2027, i contributi si calcolano sul 50% dell’imponibile.

 

Quanto alle aliquote:

 

  • per co.co.co./figure assimilate sportive senza altra copertura: 25% IVS (sull’imponibile “ridotto” al 50% fino al 2027)+2,03% per prestazioni non pensionistiche (0,50%+0,22%+1,31%), calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro;
  • per sportivi pensionati o con altra previdenza: 24% IVS, con la medesima regola del 50% dell’imponibile IVS fino al 2027.

 

Liberi professionisti senza cassa (con Partita IVA): aliquota 26,07% e contributo ISCRO

 

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati ad altre gestioni, la circolare indica: 

  • 25% IVS;
  • 0,72% aggiuntivo per maternità/malattia/degenza/ANF;
  • 0,35% per il finanziamento dell’ISCRO.

 

Il totale, quindi, è 26,07%.

 

Per i professionisti pensionati o con altra previdenza obbligatoria, resta ferma l’aliquota 24%.

 

Professionisti sportivi del dilettantismo

 

Per le prestazioni autonome nell’area dilettantistica: IVS 25% (ma calcolata sul 50% dei compensi eccedenti 5.000 euro fino al 2027) e contribuzione aggiuntiva 1,07% (0,50%+0,22%+0,35 ISCRO) calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia. Totale: 26,07%, con basi di calcolo differenziate tra IVS e contribuzione aggiuntiva.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50%dei compensi percepiti.

 

Ripartizione dell’onere contributivo e versamenti

 

Parasubordinati

 

La ripartizione è confermata: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Tuttavia, l’obbligo di versamento è in capo al committente, che versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (modello F24 telematico; F24 EP per le PA).

 

 

Professionisti

 

Per i professionisti, l’onere è interamente a carico loro: il versamento avviene con F24 alle scadenze fiscali previste per il 2026 (saldo 2025 e acconti 2026) e l’acconto 2026 va determinato applicando le aliquote 2026.

 

 

Cassa “allargata”: compensi pagati entro il 12 gennaio 2026

 

La circolare richiama un passaggio che, operativamente, evita errori in Uniemens/F24: i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargata). Quindi, se riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2025, si applicano le aliquote 2025.

 

 

Massimale

 

Per il 2026 il massimale di reddito/compenso è pari a 122.295,00 euro: le aliquote si applicano fino a concorrenza di tale importo.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 8 del 3 febbraio 2026, oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2026 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120

 




Revisione legale. I Commercialisti aggiornano la metodologia

Nel documento del Consiglio nazionale, corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi, focus sull’approccio per i collegi sindacali nelle imprese di minori dimensioni

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la seconda edizione del Manuale Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale, entrambi elaborati nell’ambito dell’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” coordinata dai Consiglieri Nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto. Il Manuale e l’Audit Tool completano il set documentale, del quale fa parte anche il Toolkit per la gestione della qualità già pubblicato a dicembre (si veda l’Informativa n. 188/2025), che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un’impresa meno complessa.

Il set di strumenti operativi è disponibile nell’area riservata del sito del Consiglio Nazionale.

“Questo volume – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio – muove dall’assunto che la revisione legale venga svolta in conformità ad un unico set di principi di revisione internazionali ISA Italia confezionati per essere applicati, seppur in maniera scalabile e proporzionata, sia in contesti aziendali di medie e grandi dimensioni, società quotate e altri enti di interesse pubblico, sia in contesti di dimensioni e complessità minore. L’auspicio del Consiglio Nazionale è che presto si possa migrare verso un principio di revisione “ad hoc” per i bilanci delle imprese meno complesse che consenta di ottenere lo stesso livello qualitativo di una revisione dei bilanci più complessi ma con regole e linee guida più chiare, comprensibili e concise”.

 

“Il documento – spiegano Ancarani e Masini – fornisce un approccio metodologico comune orientato a perseguire la qualità nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Al tempo stesso, al fine di perseguire l’obiettivo complessivo della qualità, il Consiglio Nazionale ha realizzato un Toolkit per la gestione interna della qualità per il sindaco-revisore che fornisce un supporto operativo alla configurazione, all’implementazione e alla messa in atto di un sistema di gestione della qualità conforme ai principi di gestione della qualità in vigore dal 1° gennaio 2025. Auspichiamo che il presente documento, unitamente al Tool Excel ed al Toolkit per la gestione della qualità, opportunatamente declinati alle singole fattispecie, possano continuare a rappresentare una solida metodologia generalmente condivisa da tutti i colleghi”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2026)




Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

L’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Ai sensi del successivo comma 439, primo periodo, dell’articolo 1, della citata Legge n. 199/2025 gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo 1 prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della Legge n. 199/2025, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” eComunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni.

I predetti modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028.

Si ricorda che l’art. 1, commi 438-443, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Come anticipato il comma 438, ha esteso il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Il contributo sotto forma di credito d’imposta incentiva l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Procedura di accesso al credito d’imposta per il 2026

 

Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 439, ha previsto che «gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026».

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione «inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 … all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione» preventiva.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto/scarto della comunicazione stessa, indica inoltre, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

 

Soggetti beneficiari

 

Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea.

 

Investimenti ammissibili

 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, «dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028», relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi anche: Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 183 dell’8 luglio 2025).

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. La violazione del principio comporta decadenza dall’agevolazione, anche in presenza di investimenti materialmente ammissibili.

Ne consegue che non sono agevolabili investimenti integralmente realizzati prima della presentazione della Comunicazione; l’agevolazione non può riguardare investimenti “a posteriori”, già decisi e irreversibili.

 

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

 

In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:

Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese
Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2) Progetti di investimento (1) Grandi progetti di investimento (2)
Campania 60% 40% 50% 40% 40%
Puglia 60% 40% 50% 40% 40%
Basilicata 50% 30% 40% 30% 30%
Calabria 60% 40% 50% 40% 40%
Sicilia 60% 40% 50% 40% 40%
Sardegna 50% 30% 40% 30% 30%
Molise 50% 30% 40% 30% 30%
Puglia (3) 70% 50% 60% 50% 50%
Sardegna (3) 60% 40% 50% 40% 40%
Abruzzo (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Marche (4) 35% 15% 25% 15% 15%
Umbria (4) 35% 15% 25% 15% 15%

 

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle “Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE

 

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.

 

Modalità di fruizione

 

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

In particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

 

 

Certificazione del prospetto ZES

 

Si ricorda che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno dalla lettera di incarico, alla check list con i principali controlli consigliati, alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

Link esterno al sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026, sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.

La richiesta dell’agevolazione si articola, anche per il nuovo triennio, in due distinti adempimenti comunicativi, entrambi a pena di decadenza.

La Comunicazione: finestre temporali annuali

Il primo adempimento consiste nella Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta con la quale l’impresa indica:

  • le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • le spese che prevede di sostenere entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le finestre di trasmissione sono fissate, per ciascun periodo d’imposta, come segue:

dal 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti 2026;
dal 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti 2027;
dal 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato, utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti riferite allo stesso anno.

 

La Comunicazione integrativa: adempimento essenziale a pena di decadenza

 

Il secondo passaggio, imprescindibile ai fini dell’agevolazione, è rappresentato dalla Comunicazione integrativa con la quale l’impresa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le relative scadenze sono concentrate nel mese di gennaio dell’anno successivo:

dal 3 – 17 gennaio 2027 per gli investimenti 2026;
dal 3 – 17 gennaio 2028 per gli investimenti 2027;
dal 3 – 17 gennaio 2029 per gli investimenti 2028.

La Comunicazione integrativa non può indicare importi superiori a quelli già dichiarati nella Comunicazione preventiva e deve essere corredata dalla certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alle scritture contabili, secondo quanto previsto dal decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024).

 

Utilizzo del credito: compensazione e controlli

 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La fruizione è subordinata:

  • al rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia delle entrate, che comunica il riconoscimento del credito;
  • all’eventuale verifica antimafia obbligatoria per crediti superiori a 150.000 euro (anche per cumulo con annualità precedenti);
  • alla verifica documentale, nei casi di investimenti non supportati da fattura elettronica o realizzati tramite leasing (cfr. punto 5.3. del Provvedimento del 30 gennaio 2026, prot. n. 3882/2026).

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia pena il rifiuto dell’operazione.

 

Indicazioni operative per i professionisti

Particolare attenzione va posta alla coerenza tra Comunicazione e Comunicazione integrativa, nonché alla tempestiva acquisizione della certificazione contabile, elemento ormai strutturale dell’agevolazione ZES unica.

 

 

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imposta di registro, l’IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all’accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull’attività dei gruppi di acquisto solidale, sull’imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l’apporto di partecipazioni, la continuità dell’agevolazione nell’ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d’autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull’esenzione dall’imposta sulle successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull’esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio  2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

La piattaforma è costantemente aggiornata con nuovi documenti di prassi, pronunce giurisprudenziali e provvedimenti legislativi, per trasformare l’aggiornamento normativo in uno strumento di lavoro concreto, rapido e affidabile per professionisti della consulenza fiscale e operatori del settore.

 

Offerta Benvenuto 2026

 


 

Risposta n. 1 del 12/01/2026

Indennità da conciliazione per licenziamento di dirigente residente in Finlandia: imponibile in Italia la quota riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego – Trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento – Individuazione del Paese avente la potestà impositiva – Articolo 15 della legge 25 gennaio 1983, n. 38 (Convenzione tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni)

 

Risposta n. 2 del 12/01/2026

Nuovo regime impatriati: beneficio ammesso dal 2026 per il lavoratore rientrato in Italia che opera in smart working per un datore estero, se ricorrono tutti i requisiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia –  Possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero – Articolo 5, Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 3 del 13/01/2026

Studio professionale e indennizzo al socio uscente: l’accordo perfezionato per corrispondenza è registrabile in caso d’uso, con imposta proporzionale del 3 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 13 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l’attività svolta – Articolo 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

 

Risposta n. 4 del 14/01/2026

Fonderia artistica: la realizzazione dell’opera su commissione resta prestazione di servizi soggetta a IVA ordinaria, non cessione di oggetti d’arte al 5 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 14 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II-bis, 1-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Risposta n. 5 del 15/01/2026

Retribuzioni convenzionali per lavoro all’estero: deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 15 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali – Articoli 51, comma 8-bis e 10, comma 1, lettera e) del  DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR).

 

Risposta n. 6 del 16/01/2026

Bonus edilizi acquistati da associazione professionale: dal 2024 il differenziale tra valore nominale e costo rileva ai fini IRPEF e IRAP; esclusi i crediti acquistati prima della riforma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – Associazioni professionali – Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – Articolo 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR) – Articolo 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 7 del 16/01/2026

Somma integrativa per lavoratori dipendenti: i giorni di lavoro rilevanti sono solo quelli retribuiti; nessun beneficio se nell’anno mancano giorni lavorati e sono erogati importi non riferiti al 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: Somma riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’importo spettante.

 

Risposta n. 8 del 16/01/2026

Piani di incentivazione transnazionali: azioni gratuite e premi in denaro sono tassati in Italia per intero se percepiti da residenti, mentre per i non residenti rileva solo la quota riferibile al lavoro svolto nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – Articolo 51 del TUIR e articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 9 del 20/01/2026

Apporto di partecipazione totalitaria a patrimonio netto: realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale se il socio unico trasforma il controllo diretto in controllo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR – Regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917.

 

Risposta n. 10 del 20/01/2026

Lavoratori marittimi su navi estere: esclusione da imposizione negata se nel periodo d’imposta il contratto di imbarco non supera 183 giorni nell’arco di dodici mesi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Articolo 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88.

 

Risposta n. 11 del 20/01/2026

Donazione di partecipazioni e passaggio generazionale: scissione proporzionale e conferimento in holding non determinano decadenza automatica dall’esenzione se il controllo resta mantenuto per cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 – Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell’agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria.

 

Risposta n. 12 del 20/01/2026

Nuovo regime impatriati e lavoratore frontaliero: accesso possibile anche se l’attività precedente era svolta in Italia per lo stesso datore, con verifica del requisito estero rafforzato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, dove aveva lavorato come “frontaliere” – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 13 del 20/01/2026

Diritti d’autore musicali: non imponibile la provvista se mera anticipazione di liquidità; imponibili per cassa i proventi futuri anche se incassati tramite società mandataria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere musicali – Articolo 53, comma 2, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 14 del 21/01/2026

Auto aziendali in uso promiscuo: la trattenuta pari al fringe benefit può azzerare il valore convenzionale, ma gli ulteriori oneri restano a carico del netto del dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 21 gennaio 2026 – Oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 15 del 22/01/2026

Misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c.: somme non tassabili se non sostituiscono redditi e non compensano mancati guadagni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 15 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: Condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l’esecuzione  – Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614-bis del Codice di procedura civile – Regime fiscale.

 

Risposta n. 16 del 22/01/2026

Successione a favore di ente pubblico svizzero: esclusa l’esenzione dall’imposta sulle successioni se non è dimostrata la reciprocità fiscale con il Canton Ticino

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 16 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento “mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità.

 

Risposta n. 17 del 23/01/2026

Trust svizzero e cessione infraquinquennale di quote: applicabile la disposizione antielusiva sulle liberalità, con tassazione della plusvalenza maturata fino all’attribuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 23 gennaio 2026 – Oggetto: TRUST – Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

Risposta n. 18 del 26/01/2026

Investimenti qualificati di Casse e Fondi pensione: regime agevolato ammesso anche tramite fondo di fondi se la politica d’investimento garantisce la prevalenza richiesta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: Investimento tramite “fondo di fondi” – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

 

Risposta n. 19 del 27/01/2026

Agevolazioni disabili per l’acquisto di veicoli: il decreto di omologa o la sentenza non bastano per l’IVA al 4 per cento se non attestano i requisiti fiscali richiesti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI DISABILI – Agevolazione IVA con aliquota al 4% per l’acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità – Valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali 

 

Risposta n. 20 del 27/01/2026

Gruppi di acquisto solidale e IVA: la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente resta fuori campo se ricorrono i requisiti di non commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci.

 

Risposta n. 21 del 28/01/2026

Scissione di associazione professionale in STP: i compensi fatturati prima dell’operazione e incassati dalla società concorrono al reddito d’impresa senza ritenuta d’acconto; scomputo ammesso se la ritenuta è comunque subita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 21 del 28 gennaio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI – Scissione totale di un’associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d’acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall’associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Vedi anche:
Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

 

 

 




ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022, che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia va tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

 

 

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.