Risposte a quesiti precompilata 2024. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento dell’invio della CU oltre i termini

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024 con le risposte alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Vengono fornite istruzioni sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive.

La circolare, tra l’altro, scioglie i dubbi sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36” e sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.

Nel documento di prassi evidenziato che il legislatore, ha “ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015.

Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024, con oggetto: DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2024 (730/2024 e Pf 2024), p.i. 2023 – Istruzioni relative alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti  – Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato – Compilazione del QUADRO W – Redditi di capitale di fonte estera – Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti – Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario – Individuazione del valore delle cripto-attività – Versamenti minimi imposte sostitutive – Rilascio del visto di conformità – QUADRO L (Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni) – QUADRO L (Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva) – QUADRO W (Redditi di capitale di fonte estera) – Documentazione spese Superbonus al 90% – Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” – Ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti




Precompilata 2024. Il call center dell’Agenzia delle entrate attivo anche domani 1°giugno e sabato 15 giugno

Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il call center dell’Agenzia delle Entrate sarà attivo, in aggiunta ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1° e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13. L’iniziativa mira a potenziare il servizio di assistenza telefonica dell’Agenzia in questa prima fase della stagione dichiarativa.

 

Assistenza extra per due sabati di giugno

 

Call center attivo, dunque, domani 1°giugno e sabato 15 giugno, nella fascia oraria 9-13. Per entrare in contatto con un esperto del Fisco basterà comporre il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Il servizio è curato dai consulenti telefonici delle Entrate che hanno aderito all’iniziativa ed è rivolto esclusivamente ai cittadini. Al termine della chiamata sarà anche possibile esprimere, in forma anonima, un giudizio sull’assistenza ricevuta.

 

Informazioni utili anche online

 

Sempre aggiornato il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre sul sito delle Entrate una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2024. Infine, un video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le principali date da ricordare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 maggio 2024)




In Gazzetta il Decreto “Salva casa”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica», cd. “Salva-Casa”.

Link al testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica». Entrata in vigore: 30 maggio 2024

 

Le slide del MIT sul decreto-legge “Salva casa”




Agevolazioni della dichiarazione 2024. Online le guide del Fisco sui bonus fiscali per i contribuenti

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, da oggi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 25 giugno 2021, n. 7/E, del 7 luglio 2022, n. 24/E e del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

Una “guida” per ogni argomento

 

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate a portata di click

 

Le guide, al passo con le novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 maggio 2024)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2024

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale Modulistica 2024
Redditi PF 2024 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Il modello “Redditi 2024-PF”, fascicolo 3 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024 per il periodo d’imposta 2023

 

Fascicolo 3 (aggiornato al 23 aprile 2024)
Riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2024 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68687/2024.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 13 maggio 2024 e sono stati aggiornati con le modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 23 aprile 2024.

 

I fascicoli 1 e 2 del modello “Redditi 2024-PF” sono stati pubblicati nel numero 15/16 del 2024.

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2024-PF” intero con le relative istruzioni

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15/16 del 2024

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Speciale Modulistica 2024
Redditi PF 2024 – Dichiarazione delle persone Fisiche

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Modello “Redditi PF” 2024 (periodo d’imposta 2023) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati del 22 maggio 2024, 23 aprile 2024 e il 19 aprile 2024 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2024 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2023, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

In sintesi, le principali novità contenute nel modello REDDITI-PF 2024, periodo d’imposta 2023 …

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Il modello “Redditi 2024-PF” fascicoli 1 e 2 con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024 per il periodo d’imposta 2023

 

Fascicolo 1 (aggiornato al 23 aprile 2024)
Modello base

Fascicolo 2 (aggiornato al 23 aprile 2024)
Riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Vedi anche le utili indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2024 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

I modelli e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68687/2024.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 13 maggio 2024 e sono stati aggiornati con le modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 23 aprile 2024.

 

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 23 aprile 2024), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 17 del 2024).

 

Clicca qui, per prelevare il modello “Redditi 2024-PF” intero con le relative istruzioni

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello “Redditi PF” 2024 (periodo d’imposta 2023) per le persone fisiche. Le principali novità

Dopo gli aggiornamenti comunicati il 22 maggio 2024, 23 aprile 2024 e il 19 aprile 2024 pubblichiamo il modello Redditi Persone fisiche 2024 (fascicoli 1, 2 e 3) relativo all’anno d’imposta 2023, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare in via telematica entro il 15 ottobre 2024.

 

I termini di presentazione della dichiarazione

 

Il modello Redditi Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo);
  • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene tra- smessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (cfr. l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche 2024 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

Termini di versamento

 

I versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2024, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica) ovvero entro il 31 luglio 2024.

 

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116, del TUIR (cfr. art. 37 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 562).

 

Dopo queste brevi note sui termini di presentazione e versamento, vediamo ora quali sono le novità del modello Redditi Persone fisiche 2024 per l’anno d’imposta 2023, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68687/2024.

 

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

 

Redditi persone fisiche 2024 – Fascicolo 1

 

Prospetto familiari a carico

 

A seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità.

Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto:

 

 

 

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.

L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.

 

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

 

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Il prospetto deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del dichiarante.

Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare è necessario compilare un rigo per ogni situazione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418).

 

Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.

 

È stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 ed estesa dal comma 80 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2553, all’anno 2023) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La disposizione richiamata stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. A tal fine è novellato l’articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l’esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022. La norma, come detto, introdotta dall’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 è stata prorogata da ultimo al 2022 dall’articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Si ricorda che l’Agenzia delle entrate con circolare n. 9 del 1° aprile 2022 (§ 1 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 729) ha specificato che l’esenzione dalla tassazione si applica anche ai terreni presi in affitto per curarne la conduzione. In questo caso, ovviamente, l’agevolazione riguarda il solo reddito agrario, visto che la tassazione del reddito dominicale avviene in capo al proprietario del terreno. Si ricorda, infine, che il beneficio spetta anche alle società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. (In tal senso, cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8, § 9 — in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2922)

 

Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)

 

La Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, ha stabilito l’istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e, a partire dal 1° gennaio 2023, questa imposta ha ivi sostituito l’IMU. Pertanto nelle istruzioni al modello Redditi Pf 2024 i riferimenti all’IMU si intendono effettuati anche all’IMI, all’IMIS ed all’ILIA. Si ricorda, inoltre, che la legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia di Bolzano e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia di Trento le disposizioni relative all’IMU riguardo la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

 

Tassazione agevolata mance

 

Per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. (Cfr. l’art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2545).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

L’importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

 

Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

 

Ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito ad esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00».

L’art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al «al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente».

Inoltre, l’art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che «Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.».” A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2023, pag. 2315).

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

 

Lo schema, tratto dalla circolare per la liquidazione del Modello 730/2024, riporta in estrema sintesi i principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024 che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

 

 

Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza

 

Per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro. L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2024). Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2024 è presente il codice BO. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l’anno d’imposta 2023 essa è pari a 571,00 euro (D.P.C.M. 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

 

 

Credito di imposta contributo unificato

 

È riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.

Il credito d’ imposta è commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00 (articolo 20 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo n. 149/2022).

Il Decreto del Ministero della giustizia del 1° agosto 2023 (pubblicato nella G.U. 7 agosto 2023, n. 183) prevede che a decorrere dal 7 agosto 2023, la domanda di attribuzione del credito di imposta contributo unificato deve essere presentata, a pena di inammissibilità tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive. Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’ imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

 

Superbonus

 

Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

 

Detrazione bonus mobili

 

Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro.

 

Detrazione acquisto abitazione principale

 

Per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

 

Redditi persone fisiche 2024 – Fascicolo 3

 

Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi

 

Nei quadri RF e RG, sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2556).

 

In estrema sintesi, il sopracitato comma 84 ha introdotto i commi da 9-bis a 9-quinquies nell’articolo 110, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), allo scopo di ripristinare una disciplina speciale e più limitata della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori non cooperativi a fini fiscali. Il comma 9-bis prevede la deducibilità di spese e altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, qualora tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. In sostanza tali componenti sfuggono al regime ordinario di deducibilità previsto dall’articolo 110 TUIR, per essere deducibili nel limite del valore normale. Viene, in pratica, ripresa la struttura normativa contenuta nel decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147 del 2015 – in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1348), che richiamava la deducibilità al cd. valore normale dei predetti componenti reddituali. Le disposizioni considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (vedi: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/), adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

Ai sensi del comma 9-ter la precedente disposizione (che prevede la deducibilità dei componenti negativi nei limiti normale delle stesse) non si applica in presenza contemporanea di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

  • che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico;
  • che le stesse operazioni hanno avuto concreta esecuzione.

Le norme dispongono che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, nei limiti del loro valore normale o in assenza dell’applicazione di tale limite, siano separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Valutazione delle cripto-attività

 

Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2587).

Per approfondimenti sulla disciplina dell’imposta sul valore delle cripto-attività, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2023, pag. 1979).

 

Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti

 

Nel Quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, nel caso di opzione per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, esercitata nel Quadro RQ sezione XXV del modello Redditi PF 2023 (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2562).

 

Tassa piatta incrementale

 

Nel quadro LM è inserita una nuova sezione, nella quale i soggetti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale, determinano il reddito incrementale, costituito dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare, sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, in misura del 15 per cento (art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2544).

Come anticipato, possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitata- mente al titolare. Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (D.L. n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni). Si ricorda che con la circolare n. 18 del 28 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 26/2023, pag. 1248) l’Agenzia delle Entrate ha illustrato, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva IRPEF.

 

Concordato preventivo biennale – Forfetari

 

Nel Quadro LM è inserita una nuova sezione nella quale gli imprenditori ed i lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono aderire al “concordato preventivo biennale”.

Nei confronti dei predetti soggetti, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità. (Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 527).

Barrando la casella nel rigo LM64, il contribuente accetta la proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024.

Si precisa che l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare l’importo concordato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di concordato e agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

 

Imposta sostitutiva per esclusione beni dal patrimonio dell’impresa

 

A seguito della reintroduzione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata inserita la sezione XXII (righi RQ81 e RQ82), riservata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un’imposta sostitutiva delle IRPEF e dell’IRAP in misura dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, comma 106, legge 29 dicembre 2022, n. 197 in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2572).

 

Più nel dettaglio, il citato comma 106 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. In pratica, prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva – possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Non è dato avvalersi dell’agevolazione nel caso in cui l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2023 atteso che per l’intera durata dell’affitto o della concessione viene a cessare l’attività d’impresa, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR. In tale ipotesi tutti i beni che fanno parte dell’azienda concessa in affitto restano beni relativi all’impresa e, in caso di successiva cessione dell’azienda stessa, concorreranno alla formazione dell’eventuale plusvalenza realizzata (cfr. circolare n. 26 del 1° giugno 2016 – in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 580).

Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all’ammontare delle rendite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge. Il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell’immobile e l’importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti. In base alla presente disposizione, l’imprenditore, entro il 31 maggio 2023 può escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.

La disposizione facilita l’estromissione dell’immobile utilizzato nell’attività dell’impresa. In mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull’autoconsumo dei beni che comportano l’ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi. L’esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2022. Per quanto riguarda gli immobili strumentali per destinazione, l’agevolazione troverà applicazione solo con riferimento a quelli utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa. Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2022.

Ai fini IVA, l’esclusione da parte dell’imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile non ancora distribuiti

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).

 

Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

 

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479).

Per ulteriori approfondimenti vedi: “Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024” di Marco Orlandi (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 334)

 




Stretta finale sul Superbonus e cessioni dei crediti. In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L n. 39/2024

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, la Legge 23 maggio 2024, n. 67 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024

Il decreto-legge, a seguito delle integrazioni introdotte nel corso della conversione, è composto di 17 articoli.

Si segnala, tra le tante novità, che con l’inserimento dell’articolo 7-bis (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo), prevista una norma volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti. In particolare, il comma 1, specifica che l’articolo 6-bis, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Il comma 2, inoltre, specifica che l’articolo 6-bis, comma 2, del suddetto Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

A tal riguardo di ricorda che, il menzionato articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, disciplina il principio del contraddittorio. In particolare, esso stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo. Ai sensi del comma 2, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

 

Vedi anche:

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 




Rottamazione-quater. Quarta rata entro il 31 maggio 2024 (tolleranza entro il 5 giugno 2024)

Nuova scadenza in arrivo per la Rottamazione-quater. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Per pagare vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La scadenza riguarda anche i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), che devono effettuare il versamento della terza rata, in base allo specifico calendario definito per le zone interessate.

Per ciascuna rata la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine previsto. Pertanto, il pagamento della rata in scadenza il 31 maggio sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 5 giugno 2024. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

 

Pagamenti via web, in banca, poste e tabaccai

 

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Come richiedere la copia dei moduli di pagamento

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento, possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

 

Il servizio ContiTu

 

Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In base alla legge, i contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 maggio 2024)




Sistema sanzionatorio tributario. Approvato via definitiva il decreto legislativo per la revisione

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024,  su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  preleva la bozza del decreto legislativo.

Questo il link: https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SCSanz.pdf

 




Il Cdm approva lo schema del D.L “Salva-casa”/Condono 2024

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo. 

Lo schema di D.L. reca misure volte a:

  • semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
  • rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili;
  • consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

Rispetto al quadro normativo vigente.

  • si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
  • si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
  • si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
  • si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
  • si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo:
    • la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari;
    • l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”; 
  • in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
  • si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
  • si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
  • si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal D.L. nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
  • si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

Vedi le slide illustrative del provvedimento

(Link sito: https://www.mit.gov.it/)




Online la nuova Guida del Fisco sulla rateizzazione delle cartelle

È online la nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La guida fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

 

Link alla Guida sulla rateizzazione delle cartelle (aggiornamento maggio 2024)




ZES unica: in Gazzetta le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – del 17 maggio 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli».

Il decreto disciplina le modalità di accesso al credito d’imposta ZES Unica. Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate “a breve” sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.




Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016

L’articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l’altro, il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell’art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

Si evidenzia che nell’articolo 4 del Decreto stabilito che in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

  • che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Link al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2024




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14 del 2024

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Commenti

 

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Società cancellata dal registro delle imprese – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi

 

L’ex liquidatore di società “zombie” cancellata dal Registro delle imprese conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7440 del 20 marzo 2024: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi ex art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 – Disposizione di natura sostanziale – Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci – Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175 – Art. 2495, comma 2, c.c.»

 

Ecobonus – Comunicazione dati all’Enea

 

Tardiva od omessa comunicazione all’ENEA. La violazione non implica la decadenza dell’Ecobonus

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – DETRAZIONE AMBIENTALE – Detrazioni, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica, cd. Ecobonus – Termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA – Violazione – Decadenza dal beneficio – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Il termine non è perentorio – La comunicazione all’ENEA ha finalità “essenzialmente statistiche” – Art. 1, commi 348 e 349, della L. 27/12/2006, n. 296 – Art. 4, del D.M. 19/02/2007 – Art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90»

 

Responsabilità ed obblighi degli amministratori

 

Per la responsabilità dell’ex amministratore di cui all’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario. Ma nel regime previgente non si estende all’IRAP (e all’IVA)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 9170 del 5 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014 – Responsabilità ed obblighi degli amministratori – Responsabilità dell’amministratore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Accertamento d’ufficio ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Condizioni – Preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario – Esclusione – Ricorso avverso l’accertamento nei confronti dell’amministratore – Contestazione della sussistenza dei presupposti dell’azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società – Possibilità – Inapplicabilità nel regime previgente, in virtù del combinato disposto degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 19 del D.Lgs. n. 46 del 1999, all’esazione dell’IRAP – Artt. 36, del D.P.R. 26/09/1973, n. 602»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

OIC adopter – Correzione di errori contabili

 

Primi chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione di errori contabili in base alla definizione fornita dai principi contabili nazionali (OIC 29)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 73 del 21 marzo 2024: «IRES (Imposta sui redditi delle società) – Determinazione del reddito complessivo – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Errori contabili – Correzione – OIC Adopter – Rilevanza fiscale – Derivazione art. 83 del TUIR – Componente negativo – Limiti alla deducibilità -Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE – Caso di specie – Non corretta imputazione temporale di canoni di leasing, di canoni di prefinanziamento e delle quote del maxi-canone relative a un contratto di leasing – Correzione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 di errori contabili afferenti agli esercizi 2019, 2020 e 2021 – Errori contabili, qualificati come “rilevanti” (ai sensi del principio contabile OIC 29) commessi nella rilevazione di Maxi-canone, di canoni di prefinanziamento e di canoni di leasing – Artt. 83, comma 1 (come modificato dall’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122 e dall’articolo 1, comma 273, della L 29/12/2022, n. 197) e 102, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Cooperative OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori

 

I ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 4 aprile 2024: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – COOPERATIVE OIC adopter – Ristorno ai soci lavoratori – Redazione dei bilanci delle società mutualistiche – Diversa modalità di contabilizzazione del ristorno -Insussistenza di obbligo di ripartizione – Rilevazione dei ristorni alla stregua dell’impiego degli “utili” – Conseguenze – Concorrenza alla formazione del valore della produzione netta IRAP – Affermazione – Art. 2, comma 2, del D.M. 08/06/2011 – Art. 2521 c.c. – Art. 2545-sexies c.c.»

 

Adempimenti tributari

 

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 2 maggio 2024: «ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi – Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie – Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti – Artt. 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo

 

Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 per cedolare secca e obblighi degli intermediari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 10 maggio 2024: «REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI – Cedolare secca sugli affitti – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Modifica dell’aliquota dell’imposta – Intermediari – Obbligo di sostituzione – Obbligo di operare una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario – Art. 1, comma 63, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 3, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395»

 

Ravvedimento speciale – Proroga e ampliamento

 

Riapertura e ampliamento al 2022 del ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 15 maggio 2024: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali (comprese la violazioni sostanziali “prodromiche”) – Estensione all’anno d’imposta 2022 – Riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla L. 23/02/2024, n. 18, “Decreto Milleproroghe”, come modificato dall’articolo 7, comma 6, del D.L. 29/03/2024, n. 39 – Art. 7, comma 7, del D.L. 29/03/2024, n. 39»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Dichiarazione precompilata 2024, si parte con l’invio

Dichiarazioni 2024, ok all’invio. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche.

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare click in autonomia. Un video sul canale YouTube dell’Agenzia illustra le novità, mentre una nuova guida spiega come accedere, eventualmente integrare i dati e procedere fino all’invio. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Ok all’invio, parte il nuovo 730 semplificato

 

È ora aperto il canale per l’invio. Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco. Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Info e scadenze, come orientarsi online

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare.

Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Anche quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare online nel suo interesse: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo click nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

 

I dati 2024

 

Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella top five dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest’anno a circa 1 miliardo e 300 milioni. Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 maggio 2024)




Procedura per compensare i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”. Si deve indicare l’anno di completamento dell’investimento e non l’anno di interconnessione

Con risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024 (di seguito riportata), l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’utilizzo dei crediti per investimenti “Transizione 4.0”. Nel documento di prassi precisato che fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la l’apposita comunicazione, di cui decreto Mimit del 24 aprile 2024 possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

 

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 15 maggio 2024, con oggetto: CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 4.0” – Procedura per compensare i crediti d’imposta – Monitoraggio dei crediti di imposta – Articolo 6 del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39

 

Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.

Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

 

 




Bilanci enti Terzo settore. Dai Commercialisti la versione aggiornata della relazione dell’organo di controllo

Pubblicato dal Consiglio nazionale della categoria il modello aggiornato che si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre. (link esterno verso: Press – Testata ufficiale del CNDCEC: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/05/20240520relazioneocets-1.pdf)

Il modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dallo stesso Consiglio nazionale nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.

La pubblicazione del documento rientra nell’attività delle aree Enti del Terzo Settore e Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non Financial) cui sono delegati rispettivamente il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele de Tavonatti e il consigliere nazionale David Moro e i consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 maggio 2024)

 

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Ravvedimento speciale. Le istruzioni per regolarizzare entro il 31 maggio con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo

C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022.

Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. Con la circolare n. 11/E di oggi l’Agenzia detta istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 215/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (D.L. n. 39/2024).

 

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

Il “Milleproroghe” ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022. L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate. Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare. Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (“36-ter”). Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.). In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Il decreto “Agevolazioni fiscali” ha invece previsto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con riguardo al periodo d’imposta 2021 e precedenti. A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti. La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate. La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 maggio 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2024

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Commenti

 

 

L’interpretazione della norma tributaria: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e da controllo “formale” che, ai sensi del nuovo art. 6-bis della L. n. 212/2000, sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo
di Enrico Molteni

 

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Interessi passivi – Determinazione quota deducibile

 

Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 aprile 2024

 

 

Legislazione

 

 

Contraddittorio preventivo – Atti esclusi

 

Il Mef ha emanato il decreto che stabilisce quali atti sono esclusi dall’obbligo del contraddittorio preventivo

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024: «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212»

 

 

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Locazioni brevi. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 per cedolare secca e intermediari

La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta l’aliquota al 21%.

Con la circolare n. 10 del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni agli uffici sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Nuove regole anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni che, all’atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. Il documento di prassi, inoltre, illustra nel dettaglio la disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 22 dicembre 2022.

 

Le novità su cedolare secca e affitti brevi

 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

 

Semplificazione per gli intermediari

 

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Linee guida per non residenti

 

Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2024)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 10 maggio 2024, con oggetto: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili – Articolo 1, comma 63, Legge 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Art. 4, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017




Errori nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” dichiarazioni 2021 (p.i. 2020). In arrivo le lettere di compliance

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

A tal proposito, si ricorda, che:

  • l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
  • l’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Sul punto, si evidenzia che nella parte motiva del provvedimento, chiarito che gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario e che per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto. gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Ciò premesso, con il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024 si comunica, quindi, la messa a disposizione di elementi e le informazioni (di cui al punto 1.2) che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate detta la modalità per comunicare le seguenti informazioni (di cui al punto 1.2):

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA,

al fine di consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, del medesimo Provvedimento, prot. n. 221010/2024, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

 

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti (cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 15 aprile 2021). A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Con riferimento alle citate violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.




Le modalità attraverso le quali l’Inps mette a disposizione la Certificazione Unica 2024

L’Inps rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024.

Nei tempi previsti sono state, infatti, predisposte la Certificazione Unica Sintetica (CUS – da rilasciare ai propri sostituti) e la Certificazione Unica ordinaria (CUO – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate).

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti.

Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito www.inps.it.

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, con la circolare n. 127/2021 l’Istituto ha disciplinato un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che permette di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli Inps.

In alternativa è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

E’ possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

Si evidenzia inoltre che è attivo un filo diretto per la spedizione postale

A tal fine si può utilizzare il numero verde dedicato 800-434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile, oppure richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) o al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante).

I pensionati residenti all’estero potranno richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante). Si tratta di un servizio con operatore, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.

Qualora la CU contenga errori o informazioni non corrette, il cittadino potrà rivolgersi alle strutture territoriali dell’Inps, chiedendo una rettifica per la rideterminazione del conguaglio fiscale.

Per ogni altra informazione è possibile consultare la Circolare 63 del 07/05/2024




Consiglio nazionale dei commercialisti. Online il nuovo sito

È online il nuovo sito istituzionale del Consiglio nazionale dei commercialisti, che cambia veste, adottando un design pulito e conforme alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) per i siti delle Pubbliche amministrazioni.

Il portale integrerà nel tempo nuovi servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la professione.

Nel menu principale, interamente dedicato proprio ai servizi, nel tema “Utilità per gli Iscritti” è possibile navigare attraverso la nuova sezione riservata, accessibile con SPID e CIE, nella quale saranno ospitate iniziative a favore dei soli iscritti all’Albo come, ad esempio, quella già presente relativa al tool per la gestione automatizzata degli incarichi di revisione legale.

Sul sito, oltre ai servizi di base rivolti agli Ordini locali e agli iscritti, sono presenti altre due tipologie specifiche di informazioni, le “Norme per la Professione” e “Albo Nazionale”. Quest’ultima sarà a breve integrata con una interfaccia per gli Ordini territoriali in modo da consentire la gestione integrata di tutti i dati a vantaggio della sincronizzazione delle informazioni e del loro aggiornamento in tempo reale.

Nel Top bar è collocato il menù istituzionale con i temi che più identificano l’organo di vertice della Categoria. Tra questi, la sezione “Il CNDCEC” è stata integrata con la composizione di tutti gli organismi consultivi del Consiglio Nazionale e un richiamo alla documentazione prodotta nel mandato di riferimento.

È stata poi creata un’apposita sezione denominata “International Area”, finalizzata a favorire la fruibilità da parte degli utenti stranieri, anche in una logica di cooperazione transnazionale tra i diversi istituti esteri dei commercialisti.

Il motore di ricerca interno sarà integrato con una chatbot basata su intelligenza artificiale che, attraverso l’Avatar di Fra Luca Pacioli – considerato il padre della ragioneria -, fornirà assistenza agli utenti su alcune aree tematiche.

Le innovazioni introdotte nel portale del Consiglio Nazionale potranno essere ritrovate in gran parte anche all’interno dei siti degli Ordini territoriali che hanno aderito al progetto del Consiglio Nazionale finalizzato a fornire agli utenti strutture omogenee a livello nazionale e territoriale.

Per i siti degli Ordini territoriali – che avranno caratteristiche grafiche e tecniche simili a quelle del sito nazionale e che saranno realizzati dal Consiglio nazionale – è stato creato un unico menù dedicato ai servizi e ai temi che più identificano l’Ordine. Tra le novità di maggiore rilievo, la sezione “CNDCEC comunica”, sempre al passo con le comunicazioni del Consiglio Nazionale. Navigando all’interno del sito dell’Ordine territoriale, gli utenti potranno così trovare notizie di carattere nazionale sempre aggiornate.

“Con la realizzazione del nuovo sito del Consiglio nazionale e l’avvio del progetto che ci porterà alla realizzazione di siti uniformi per tutti gli Ordini che aderiranno alla nostra iniziativa – commenta il presidente nazionale Elbano de Nuccio – realizziamo uno degli obiettivi che ci eravamo dati all’inizio di questa consiliatura. Un sito nazionale più performante, pienamente rispettoso delle linee guida Agid, e con una sezione riservata ai nostri iscritti è un grosso passo in avanti in una logica di servizio per i nostri colleghi. A ciò si aggiunge la realizzazione dei siti degli Ordini locali, di cui si farà carico il Consiglio nazionale e che ci porterà ad avere servizi e impostazioni grafiche analoghi a livello nazionale e locale. Un salto di qualità anche in termini di comunicazione omogena della categoria”

Fabrizio Escheri – il consigliere nazionale delegato all’innovazione e alla digitalizzazione degli studi professionali e delle imprese, che sta seguendo il progetto – sottolinea come si stia “già lavorando alla realizzazione dei due software dell’albo unico e della formazione professionale, che saranno i primi contenuti che forniremo gratuitamente agli Ordini e che costituiscono la prima parte del progetto complessivo. Ad essi si aggiungerà successivamente anche il software per la gestione delle procedure disciplinari. Il progetto relativo alla realizzazione degli Ordini locali sarà seguito da un pool di informatici appositamente creato dal Consiglio nazionale”. 112 Ordini territoriali su 132 hanno già manifestato il proprio interesse per il progetto.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 maggio 2024)




Commercialisti, pubblicata nuova versione dei principi di attestazione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato una nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento. Il precedente risaliva a quasi dieci anni fa.

Il nuovo testo era stato posto nelle scorse settimane in pubblica consultazione.

Considerati gli elementi di novità introdotti dal Codice della crisi, i Principi di attestazione sono stati arricchiti nei contenuti in più parti. Nella nuova versione viene esaminata l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi; si sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e ampiamente integrando il paragrafo 7; si sono corredati i Principi di quattro allegati tecnici, riservando l’allegato 3 alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi in tema di transazione contributiva e previdenziale.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 8 maggio 2024)

Link alla nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento

(Link esterno verso il sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1765)

 




Pronti i software di compilazione dei modelli dichiarativi 2024

Disponibili sul sito dell’Agenzia i software di compilazione e di controllo dei modelli 730, IRAP, 770,  Consolidato mondiale nazionale 2024, e di tutto il pacchetto “Redditi”.

Nel dettaglio i software riguardano:

Modello di dichiarazione 730/ 2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Modello di dichiarazione Redditi persone fisiche 2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello di dichiarazione Redditi persone fisiche 2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Modello di dichiarazione Redditi società di capitali  2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello di dichiarazione Redditi società di capitali  2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Modello di dichiarazione Redditi società di persone  2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello di dichiarazione Redditi società di persone  2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Modello di dichiarazione Redditi enti non commerciali  2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello di dichiarazione Redditi enti non commerciali  2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Modello IRAP 2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello IRAP 2024: software di controllo (versione 1.0.0)  

Modello di dichiarazione 770/2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello di dichiarazione 770/2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Modello di Consolidato nazionale e mondiale 2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Modello di Consolidato nazionale e mondiale 2024: software di controllo (versione 1.0.0)

Scelte 8, 5 e 2 per mille 2024: software di compilazione (versione 1.0.0)
Scelte 8, 5 e 2 per mille 2024: software di controllo (versione 1.0.0)

 




PVC emessi dal 30 aprile 2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il fac simile dell’Agenzia delle entrate per l’adesione ai verbali di constatazione, emessi dal 30 aprile 2024, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. In pratica, pari ad un sesto del minimo.

Di seguito, un breve guida all’utilizzo del “nuovo” istituto definitorio.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 con la lettera d) del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: Adesione ai verbali di constatazione) di aderire alle risultanze dei PVC, emessi dal 30 aprile 2024, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. In pratica, pari ad un sesto del minimo.

L’adesione del contribuente è strutturata con due distinti percorsi, differenziati a seconda che l’adesione stessa avvenga senza condizioni ovvero sia condizionata dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè entro 20 giorni dalla definizione prevista dal comma 1 del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni indicato nel richiamato comma 1 dell’art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

 

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

La comunicazione, (vedi, fac simile) va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
  • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
  • nel caso di comunicazione di adesione condizionata (vedi, infra) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

 

Il contribuente può optare per l’adesione al processo verbale di constatazione presentando via PEC, oppure in Ufficio, o per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la suddetta comunicazione senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti.

 

Nel caso di adesione “condizionata” ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 5-quater D.Lgs. n. 218 del 1997, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. In pratica, l’organo verificatore, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all’indirizzo PEC del competente ufficio dell’Agenzia una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.

Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

 

Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale. In pratica, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di aver provveduto all’aggiornamento del verbale oggetto di definizione.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il PVC, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

Come anticipato, entro ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l’accertamento con adesione, ovvero:

  • in unica soluzione;
  • in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica,

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all’atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-bis dell’articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l’adesione riguardi violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, non è possibile avvalersi della rateazione; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e senza possibilità di compensazione ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell’atto di definizione, il competente ufficio dell’Agenzia provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi. In pratica, opera una sospensione dei termini dell’accertamento per 30 giorni, per consentire l’adesione del contribuente.

Come detto, l’adesione deve riguardare il contenuto integrale del PVC, ma può essere “condizionata” alla rimozione da parte dell’Amministrazione finanziaria degli «errori manifesti», che l’organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l’adesione deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l’adesione deve riguardare il contenuto “integrale” del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC ex D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. b-quater) e l’attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitori. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera b-quater) prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un analogo istituto definitorio disposto dall’abrogato art. 5-bis del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall’art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall’art. 1, comma 637, lett. c), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell’ambito applicativo, che ora interessa i PVC di ogni genere, e non solo quelli che consentono «l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Inoltre, nel nuovo istituto è prevista l’adesione condizionata ed è applicabile ai comparti impositivi delle altre imposte indirette diverse dall’IVA: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (Cfr. il richiamo dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

  • IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
  • Imposte sostitutive
  • IVA
  • IRAP
  • IVIE
  • IVAFE
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria/catastale
  • Imposte sulle successioni e donazioni
  • Imposta sulle assicurazioni
  • Crediti di imposta e agevolativi
  • Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazione dei redditi.

In conformità, al disposto dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell’adesione, in analogia con la “vecchia” disciplina dell’adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell’atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall’Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E — in “Finanza & Fisco” n. 33/2008, pag. 2974).

Si evidenzia che l’introduzione dell’art. 5-quater nel D.Lgs. 218/97 concede solo con un intervallo di 30 giorni per l’adesione al PVC. Mentre, il nuovo art. 6-bis dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall’altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito in contrapposizione al preciso principio di delega che espressamente dispone l’«estensione del livello di maggior tutela previsto dall’articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000» (Così, art. 17, comma 1, lett. b), n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto ex comma 3, art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del contraddittorio anticipato, previsto dall’abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

 

Ipotesi particolari di definizione

 

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di legge, non hanno la qualità di soggetti d’imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l’Agenzia della entrate nella sezione del proprio sito dedicata all’adesione al processo verbale di constatazione, l’istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell’intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti “trasparenti” (società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc), l’eventuale definizione dei soci/beneficiari è successiva alla definizione della società/trust, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell’atto di definizione alla stessa, l’ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione (con versamento da effettuare entro ulteriori 20 giorni, in unica soluzione o a rate) o rinunciarvi attendendo l’accertamento parziale dell’ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all’organo verificatore, all’ufficio dell’Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

 

Istanza di scomputo delle perdite

 

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il Modello IPEC e/o Modello IPEA, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

 

Link al modello di “Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione” – Articolo 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218




Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali. Le istruzioni delle Entrate

Adempimenti più snelli e servizi digitali rafforzati. Con la circolare n. 9 del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal D.Lgs. n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.

Tra le novità, stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimenti fiscali è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. La circolare illustra le novità anche con alcuni esempi.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

 

L’Agenzia delle Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla novità rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

 

Nuovi termini di pagamento rateale

 

Nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.

L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

  • il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
  • l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Il decreto Adempimenti prevede infatti l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

 

Potenziati i servizi online

 

Il decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) prevede sia l’avvio di nuovi servizi digitali sia il potenziamento di quelli già attivi con l’obiettivo di semplificare ulteriormente l’interazione con i cittadini. In particolare, saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia. Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2024)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 2 maggio 2024: RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali – Artt. 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Art.20 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 




Schema del D.Lgs. per la revisione del regime impositivo IRPEF. Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito da lavoro autonomo

Nella bozza di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente, introdotto per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di omnicomprensività.

Di seguito, il nuovo articolo 54 del Tuir:

Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) – 1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Scarica la prima bozza dello schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)




Il decreto-legge PNRR è stato convertito in legge: le novità in materia di lavoro

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 100 del 30 aprile 2024, la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.L. n. 19/2024 (qui il dettaglio), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

  • in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge;
  • aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;
  • sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

Per tutti i dettagli:

link al testo del decreto-legge n. 19 del 02/03/2024, conv. con mod., dalla legge n. 56 del 29/04/2024, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».