In Gazzetta Ufficiale il D.L. con stop a sconto e cessione del credito e la norma salva decadenza degli atti con obbligo di contraddittorio

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, e in vigore dal 30 marzo 2024, il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». 

 

Si riporta la relazione illustrativa per una prima descrizione dei singoli articoli del provvedimento urgente.

Relazione illustrativa del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024

 

Il presente decreto-legge, al Capo I (articoli da 1 a 6), introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

L’obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

 

ART. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

 

La disposizione apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In detta norma erano, inoltre, previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3- quater).

Il comma 1, lettera a), fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto- legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.

Inoltre, con la lettera b) del comma 1 si introduce un nuovo comma 3-ter.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Si precisa che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 e che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1, lettera c), prevede la soppressione del comma 3-quater dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023.

Il comma 2 prevede un regime transitorio, prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Il comma 3, inoltre, estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il comma 5, infine, prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

ART. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

 

Il comma 1 interviene sulla disciplina della remissione in bonis. Con l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1, dunque, è volto a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica.

Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all’Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all’art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale previsione si applicherà sia alle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell’anno sia a quelle concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Il comma 2 prevede che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell’anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non può essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

 

ART. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili

 

La disposizione, al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto-legge, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere all’ENEA, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il comma 2 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

 

Il comma 4 prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, il comma 5 stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Prevede, inoltre, che, in luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge, l’omessa trasmissione dei dati comporti la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applichino le disposizioni in materia di remissione in bonis.

 

ART. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

 

Il comma 1 interviene sull’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l’introduzione del comma 3-bis. In particolare, viene prevista la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell’utilizzabilità dei menzionati crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La norma lascia, comunque, inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell’articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. È infine rimessa a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione della decorrenza e delle modalità di attuazione del decreto-legge.

Il comma 2 interviene sull’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-quinquies, introdotto dall’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

In particolare, con le modifiche apportate alla disciplina di cui al comma 49-quinquies è precisato che il divieto di compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione – opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico si tratta di crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Per effetto del novellato comma 49-quinquies, inoltre, ai fini della sussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore a centomila euro (oltre il quale le compensazioni sono inibite), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di centomila euro.

Per finalità di coordinamento tra la disciplina recata dall’articolo 49-quinquies e l’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, risulta chiarito che in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall’altro, la consentono ma solo limitatamente all’ipotesi di “pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”. Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Il comma 3 fissa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

 

ART. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

 

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all’articolo 19, comma 6, ha previsto che il credito di cui al comma 3 (credito ACE) possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. La presente norma mira a contrastare, anche in un’ottica preventiva, le condotte fraudolente.

A tale scopo, le modifiche del citato comma 6 dell’articolo 19, apportate dal comma 1, consistono:

a) nell’inibizione delle cessioni successiva alla prima; il credito, pertanto, potrà essere oggetto di un’unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
b) nell’estensione della responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
c) nell’estensione dei controlli preventivi di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell’Amministrazione finanziaria. Si applica, altresì, il comma 4 del citato articolo 122-bis.

 

Il comma 2 prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, siano stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

 

ART. 6 –  Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

 

Al fine di contrastare la tempestiva e completa disponibilità dei dati inerenti all’andamento della spesa di Transizione 4.0, il comma 1 prevede che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e  ideazione  estetica  di  cui  all’articolo  1,  commi  200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il comma 2 prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1, è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il Capo II (articoli da 7 a 9) reca ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

 

ART. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

 

I commi 1, 2 e 3 hanno lo scopo di disciplinare i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore dell’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all’attuazione dell’articolo 17 della legge delega in materia fiscale.

L’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Occorre tener conto della presenza di altre disposizioni dell’ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l’obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all’accertamento con adesione.

Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall’Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Il termine introdotto con l’articolo 6-bis, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all’attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (accertamento delle fattispecie abusive), l’articolo 6 del decreto legislativo 24 ottobre 2015, n. 156 (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l’articolo 11 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (accertamento delle fattispecie ibride), l’articolo 167, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (accertamento in materia di società estere controllate).

Pertanto, la previsione recata dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell’ordinamento tributario.

Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall’articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che «Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l’elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-bis, inoltre, reca una sintetica disciplina d’ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l’esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l’assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-bis, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che il “diritto al contraddittorio” disciplinato dall’articolo 6-bis in precedenza richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

In particolare, il comma 1 dispone che quanto statuito dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all’adesione emesso prima della medesima data.

Il comma 2 prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il comma 3 statuisce che qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d’atto, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6-bis in precedenza richiamato. Al riguardo, atteso il tenore letterale della norma, gli atti interessati dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente l’entrata in vigore della disposizione.

Il comma 4 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. Occorre sottolineare che per quanto riguarda i dati IMU relativi all’annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l’apposito campo dedicato all’esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall’Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

Si sottolinea, infine, che allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione all’unica data del 31 dicembre 2024.

Il comma 5 prevede che la sanzione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (rubricato «Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari») – in misura da 2.000 a 20.000 euro – si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Il comma 6, con una modifica all’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del «ravvedimento speciale» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-undecies.

Il comma 7 consente ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il «ravvedimento speciale» di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, di procedere ugualmente alla citata regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell’intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un’unica soluzione, ai medesimi soggetti è consentito il versamento di una somma corrispondente a cinque rate delle otto previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro il 31 maggio 2024, e delle tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo ai sensi del citato comma 174, alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024). In caso di pagamento frazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalle citate disposizioni, al fine del perfezionamento della regolarizzazione di cui trattasi.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso sono iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Ai sensi dell’articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

 

ART. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

 

Il comma 1 modifica l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-quinquies, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all’Agenzia delle Entrate e previo parere dell’Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un’intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il comma 3 consente alle Agenzie fiscali, con risorse a carico del loro bilancio, di incrementare la componente variabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigenziale, tenuto conto dello sforzo organizzativo e professionale richiesto in conseguenza dell’attuazione della riforma dell’amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fiscale e della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in un contesto caratterizzato da forti carenze di organico. Tale problema viene già affrontato dalle Agenzie attraverso un piano di assunzioni che tuttavia richiede, comunque, nel medio periodo un onere per la formazione e l’effettivo inserimento dei neoassunti, con un impegno aggiuntivo da parte delle risorse già in servizio per il trasferimento delle necessarie conoscenze tecniche e operative e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti in base alla Convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

ART. 9 –Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

 

Il comma 1 destina alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Il comma 2, che si inquadra nell’ambito dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell’ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell’Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, estende tale abilitazione alle garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per sostenere l’accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il comma 3 al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali.

Il successivo comma 4 prevede che le assunzioni di cui al comma 3 siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comma 5 dispone che i concorsi previsti saranno curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Da ultimo, il comma 6, quantifica gli oneri e le relative coperture sulla base dell’inquadramento contrattuale delle unità previste nell’ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare, e della media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

Il comma 7 determina, in considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l’entità del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, prevedendo che sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

 

ART. 10 – Entrata in vigore 

La disposizione reca disposizioni concernenti l’entrata in vigore del provvedimento.

 

Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024




Cooperative, dai Commercialisti il “modello” per la relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative

Pubblicato un documento che offre una tipizzazione dei contenuti obbligatori per questo tipo di società

Fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del Collegio Sindacale nelle Società Cooperative.

È la finalità del documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, predisposto dalla sua Commissione “Società Cooperative”, presieduta da Paola Maria Rho.

“La normativa specifica che riguarda le Società Cooperative – afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – conferisce al Collegio Sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all’interno della relazione ai Soci delle Società Cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Con questo documento il Consiglio Nazionale consolida il proprio impegno anche rispetto a tale tipologia di organizzazioni, le cui finalità e caratteristiche richiedono un’attenzione e iniziative peculiari. Il documento vuole mantenere e rafforzare l’impegno del Consiglio nazionale al servizio dei nostri professionisti, fornendo una tipizzazione dei contenuti obbligatori, e di altri “consigliati”, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in merito al bilancio di esercizio”.

Il consigliere nazionale delegato all’area Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione), Gian Luca Galletti, sottolinea come “il lavoro contiene primariamente l’inquadramento normativo relativo agli obblighi in capo ai componenti del collegio sindacale di società cooperative e a seguire una proposta di integrazione dei contenuti specifici dei modelli di relazione – “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” – emanati dal nostro Consiglio nazionale, adeguandoli alle peculiarità del controllo nelle società cooperative”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 marzo 2024)

Link al documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti – Commissione “Società Cooperative”

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2024

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Speciale Modulistica 2024

Dichiarazione  che deve essere presentata nell’anno 2024
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

Istruzioni e Quadri IRAP

Società di persone – Società di capitali – Enti non commerciali – Amministrazioni ed enti pubblici

 

 

Dichiarazione IRAP 2024: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, approvato il nuovo modello di dichiarazione …

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2024”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2024 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2024”»

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 I quadri e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 26 marzo 2024.

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Dichiarazione IRAP 2024: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2024” con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2024 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

 

Devono presentare la dichiarazione IRAP:

 

  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare il modello IRAP al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

 

Modelli da utilizzare. Casi particolari

 

Nelle istruzioni edizione 2024, oltre ad evidenziare che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 non devono utilizzare il modello in esame ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione), precisato che “Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 da dichiarare nel modello IRAP 2024 relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676)”. Qualora il modello IRAP 2023 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2024, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

 

Termini di presentazione. Nuovo termine al 15 ottobre (ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. recante disposizioni in materia di procedimento accertativo) con modelli tardivi inviabili entro il 13 gennaio 2025 (entro 90 giorni dalla scadenza)

 

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 305).

 

Tuttavia, in base all’articolo 38, comma 1, del “successivo” Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:

 

  • per le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);

 

 

In caso di trasformazione, fusione o scissione totale

Ai fini IRAP, l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che:

«1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.».

 

  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nel quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

 

Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 15 ottobre 2024. Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2024 entro il 15 aprile 2025.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, § 4.5 – in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio da parte dei “soggetti solari” è il 13 gennaio 2025 (Lunedi), ovvero 90 giorni dal termine originario del 15 ottobre 2024. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. A tal riguardo, si ricorda che il termine di decadenza per la notifica degli atti di accertamento è l’ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Pertanto, nel caso in cui si optasse per l’invio delle dichiarazioni IRAP 2024 avvalendosi degli ulteriori 90 giorni (c.d. dichiarazione tardiva), sarebbe consigliabile, al fine di evitare il cd. “rigenerazione dei termini” per effetto del disposto dell’art. 1, comma 640, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, l’invio della dichiarazione entro il 31 dicembre 2024, così da non far scattare l’estensione del termine di accertamento.

 

Sanzioni per la dichiarazione tardiva entro 90 giorni

 

La tardiva presentazione della dichiarazione IRAP entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario è soggetta alla sanzione di 250 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, prevista nei casi di omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione per mezzo dell’istituto del ravvedimento può essere ridotta a 1/10 (dunque, pari a 25 euro), da versare con F24, utilizzando il codice tributo “8911”. (cfr. par. 2.2.3. Dichiarazione tardiva della circolare dell’Agenzia delle entrate 42 del 12 ottobre 2016 in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1514)

Naturalmente, se dalla dichiarazione dovessero risultare imposte a debito non versate, la regolarizzazione di tale violazione prevede il pagamento della sanzione per omesso versamento. Anche in questo caso, si può regolarizzare pagando la sanzione per omesso versamento ridotta in base dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

 

Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa

 

A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

 

La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzioni prevista per dall’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

 

In base della schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

(Il Decreto delegato è ancora in fase di schema in attesa dei pareri delle commissioni parlamentari e dell’approvazione definitiva (con eventuali modifiche) del Governo)

 

Le sanzione per dichiarazione omesse si riduce e si differenzia a seconda di quando avviene la regolarizzazione:

  • sanzione base del 120 per cento;
  • sanzione del 75 per cento in caso di definizione spontanea prima della formale conoscenza di verifica.

Resta ferma l’applicazione delle riduzioni per ravvedimento.

 

Testo a fronte delle modifiche apportate dall’articolo 2 dell’Atto del Governo A.G. 144 contenente lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario

 

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (D.Lgs. 471/1997)
Testo vigente Modificazioni apportate dall’art. 2 dell’A.G. 144
Art. 1
(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 1
(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.
3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250. Identico.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Identico.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2. Identico.
6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell’applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2. Identico.
7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. Identico.
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. Abrogato.

 

 

 

Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

 

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794).

È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”.

 

Dopo questi brevi cenni su termini e sanzioni, si elencano le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IRAP/2024.

 

Utili delle Federazioni Sportive Nazionali. Condizioni per la non concorrenza a formare il valore della produzione netta ai fini IRAP

 

QUADRI IP, IC O IE – Altre variazioni in diminuzione

 

Nei codici, per la compilazione dei righi “Altre variazioni in diminuzione” dei quadri IP, IC o IE evidenziato che nel codice 18, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, va indicato l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini dell’Irap a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali (art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 13/06/2023, n. 69).

Si ricorda che l’agevolazione decritta nel novellato codice 18 a seguito delle modiche introdotte dall’art. 19, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, mantiene sempre il suo carattere temporaneo per gli anni 2022, 2023 e 2024, tuttavia opera:

1) a condizione che gli utili siano destinati integralmente (al 100 per cento, anziché – come previsto a legislazione previgente – del 20 per cento) al finanziamento delle attività agevolate;

2) purché gli utili siano destinati, più generalmente, alle attività statutarie non commerciali anziché, come disposto più specificamente nella legislazione previgente, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Abrogato, altresì, il comma 187 che subordinava l’efficacia delle disposizioni alla preventiva autorizzazione dell’unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

QUADRO IK – Amministrazioni ed enti pubblici

 

La sopra illustrata modifica, di cui all’art. 19, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, rileva anche nella compilazione della Sezione II del quadro IK, che come è noto, va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e/o quelle di cui all’art. 9 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. Di conseguenza, chiarito che ai fini della determinazione della base imponibile nel rigo IK19, colonna 2, “per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali (art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)”.

 

Quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP

 

Nel modello trova ingresso la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85mila euro

 

Quadro IC – Società di capitali

 

Con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel QUADRO IC (utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione) è stata gestita l’esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo.

In particolare, chiarito che Sezione IV (Variazioni in aumento e in diminuzione), chiarito nel rigo IC43, vanno indicati i componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP, con esclusione dei singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile (in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023).

Dello stesso tenore le istruzioni alla compilazione della Sezione V riservata alle “Società in regime forfetario” ovvero società che abbiano optato per la determinazione forfetaria del reddito ai fini IRES e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446; trattasi, ad esempio, delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 o delle società che hanno applicato il regime previsto dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (cfr. Capitolo II, par. 3 della circolare n. 20 del 18 maggio 2016 in “Finanza & Fisco” n. 7/2016, pag. 432). In particolare, anche per tali soggetti, evidenziato che nel rigo IC60, dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi vanno esclusi i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro (che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023).

 

Quadro IE – Enti non commerciali

 

Anche nel QUADRO IE (utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati) per la determinazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella Sezione I (Attività non commerciale) nelle istruzioni alla compilazione del rigo IE2 chiarito che non concorrono a formare la base imponibile le somme di cui alla lett. c) dello stesso articolo 50 esenti dall’Irpef relative a borse di studio o assegni “nonché i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023”. Stessa specifica nella successiva Sezione II (Attività commerciale) in relazione alle variazioni in aumento. In particolare, stabilito che nel rigo IE20, che dai componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP vanno esclusi “i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023)”. Infine, nella Sezione III riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell’IRES di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 78 della legge n. 413 del 1991, i soggetti che esercitano “altre attività agricole” di cui all’articolo 56-bis del Tuir, ecc.) e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446. Tale previsione si rende applicabile anche agli enti che, ai fini dell’IRES, si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 145 del Tuir. Visto che per i sopra citati soggetti il valore della produzione è costituito dal reddito d’impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi, evidenziato che nel rigo IE35, dall’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi vanno esclusi i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile in base all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, come modificato dall’art. 1, comma 29, del D.Lgs. n. 120 del 2023).

 

Lavoratori stagionali. Modificate le istruzioni per la deduzione dei contributi assicurativi

 

Quadro IS – Prospetti vari

 

Modificate le istruzioni concernenti la deduzione del costo per il personale, in cui è stato specificato al rigo IS7 che per i lavoratori stagionali, la deduzione integrale dei contributi assicurativi va, invece, indicata nel rigo IS1. In particolare, per questi lavoratori le istruzioni chiariscono che “la deduzione … è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque integralmente deducibili), per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Nella colonna 1 del rigo IS7 va indicata la quota della deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 2 del medesimo rigo. Per i predetti lavoratori stagionali la deduzione integrale dei contributi assicurativi va, invece, indicata nel rigo IS1.

 

La Prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

 

Circolari

 

Nuova IRPEF e abolizione dell’IRAP per le persone fisiche

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

La circolare “Omnibus” sulla legge di Bilancio 2019

Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iper ammortamento e Cloud computing – Credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

 

Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Novità fiscali 2016 – Legge di stabilità 2016

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

 

Modifiche alla disciplina dell’IRAP – Legge di Stabilità 2015

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP e credito d’imposta per contribuenti senza dipendenti: le risposte ai quesiti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 9 giugno 2015: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione del valore della produzione netta – Modifiche alla disciplina ad opera dell’unico articolo 1 della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP (Commi 20, 24 e 25) – Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti (Comma 21) – Aliquote IRAP (Commi 22 e 23) – Risposte ai quesiti su deduzioni per le public utilities, per il personale somministrato o con contratto a termine, credito d’imposta per chi non ha dipendenti e rilevanza delle quote di Tfr maturate nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Perdite e svalutazioni su crediti. La nuova disciplina ai fini IRES e IRAP introdotta dall’articolo 1, commi 158 -161, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ulteriori chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo

Perdite e svalutazioni dei crediti: i chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina per banche, altri enti finanziari, e imprese di assicurazione e ulteriori chiarimenti sulle modalità operative a regime per la deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 4 giugno 2014: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Settore bancario, finanziario ed assicurativo – Rettifiche di valore – Perdite e svalutazioni dei crediti – Modifiche alla disciplina – Decorrenza e disciplina transitoria – Art. 1, commi da 158 a 161, della 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) – Perdite su crediti di modesto importo – Soggetti che operano svalutazioni per masse – Ulteriori chiarimenti – Modalità di operatività a regime della deducibilità delle perdite sui crediti di modesta entità – Art. 33, comma 5, del DL 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L 07/08/2012, n. 134 – Artt. 101, comma 5 e 106 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente

Deduzione ai fini Irpef e Ires dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni: determinazione in Unico 2013 e modalità di rimborso delle imposte per i periodi di imposta precedenti al 2012

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2013: «IMPOSTE SUI REDDITI – Oneri fiscali – Irap determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni – Deduzione dall’IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato – Rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF e IRES) versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato – Modalità – Art. 2, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012 – Art. 99, del DPR 22/12/1986, n. 917»

 

Determinazione della base imponibile IRAP – Ulteriori chiarimenti

Determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali: possibile la deduzione dell’accantonamento per il ripristino dei beni di azienda condotta in affitto e doppia penalizzazione per la capitalizzazione degli oneri finanziari e delle spese per il personale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 giugno 2012: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali – Determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS adopter) – Ulteriori chiarimenti – Art. 1, commi 50 e 51, della L 24/12/2007, n. 244 – Artt. 5 e 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

IRAP – Autonoma organizzazione – Tassazione dei professionisti e dell’attività ausiliarie del commercio

Autonoma organizzazione. Ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 28 maggio 2010: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Agenti di commercio – Promotori finanziari – Agenti di assicurazione – Mediatori – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento – Tassazione dei lavoratori autonomi (medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.) – Condizioni per l’assoggettamento – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Elementi che individuano l’autonoma organizzazione – Utilizzazione di beni e servizi di terzi – Compilazione del quadro IQ e omissione parziale o totale del versamento della relativa imposta – Applicazione della procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emenda da parte del contribuente in sede di opposizione alla cartella – Ammissibilità – Fondamento – Termine»

 

Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) – Risposte a quesiti

I nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 26 maggio 2009: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP – Determinazione del valore della produzione per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50 e 51, della L 24/12/2007, n. 244»

 

IRAP – Determinazione della base imponibile delle snc, sas e imprese individuali

Società di persone e imprenditori individuali: le nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 ottobre 2008: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Società di persone e gli imprenditori individuali – Determinazione del valore della produzione netta – Nuove modalità di determinazione della base imponibile – Art. 5-bis, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi 50, lett. b) e 51, della L 24/12/2007, n. 244» (Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società personali e gli imprenditori individuali – Articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)»

 

Deduzioni dalla base imponibile IRAP – Riduzione del cuneo fiscale

Riduzione del cuneo fiscale: le modalità di utilizzo delle nuove deduzioni IRAP anche ai fini del ricalcolo dell’acconto IRAP di novembre con il metodo storico

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61 E del 19 novembre 2007: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Agevolazioni fiscali – Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale – Introdotta dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80 – Nuove deduzione volta a ridurre la base imponibile in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato – Introdotta dal comma 266 dell’art. 1 della L 27/12/2006, n. 296 e modificata dall’art. 15-bis, DL 02/07/2007, n. 81, conv., con mod., dalla L 03/08/2007, n. 127»

 

Modifiche all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997- Deduzione per l’incremento occupazionale

La nuova deduzione IRAP per l’incremento occupazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 13 febbraio 2006: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Art. 11, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Agevolazioni fiscali – Deduzione dalla base imponibile per l’incremento della base occupazionale – Introdotta dai commi 347 e 348 dell’art. 1 della L 30/12/2004, n. 311 e modificata dall’art. 11-ter, del DL 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L 14/05/2005, n. 80»

 

Modifiche alla disciplina dell’IRAP

IRAP: i chiarimenti sulle ultime modifiche alla disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 5 aprile 2005: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 5, della L 27/12/2002, n. 289 – Art. 3, comma 1, del DL 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L 24/11/2003, n. 326 – Art. 1, commi 347 e 348, della L 30/12/2004, n. 311 – Modifiche alla disciplina»

 

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.506 – Modifiche dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Correttivo alla disciplina IRAP: i punti salienti delle istruzioni delle Finanze
di Antonio Iorio e Alberto Santi

Correttivo alla disciplina IRAP: i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina apportate dal D.Lgs. 506/99

Circolare del Ministero delle Finanze n. 148 E del 26 luglio 2000: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – D.Lgs. 23/12/1999, n. 506 – Modifiche alla disciplina»

 

Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive

Gli ultimi chiarimenti per l’applicazione dell’IRAP

Circolare del Ministero delle Finanze n. 263 E del 12 novembre 1998: «IRAP – Versamento dell’acconto – Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dal D.Lgs. 10/04/1998, n. 137»

 

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

IRAP: le istruzioni per la prima applicazione dell’imposta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 141 E del 4 giugno 1998: «IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», come modificato dal decreto legislativo 10/04/1998, n. 137»

Vedi anche il documento interpretativo del principio contabile n. 12, concernente “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese industriali, mercantili e di servizi” approvato dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili

Il principio contabile doc. n. 12 ed il doc. interpretativo I1 sono stati pubblicati in “Finanza & Fisco “Suppl. al n. 15/98).

Per il testo del principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, il 4 maggio 2022 e il 9 giugno 2022, vedi pagina del sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità (Oic): https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio1.pdf

Per il testo del Documento interpretativo 1 del Principio contabile 12 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi aggiornato al 13 luglio 2005, vedi pagina del sito Fondazione Organismo Italiano Contabilità (Oic): https://www.fondazioneoic.eu/?p=818

 

Risoluzioni

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP – Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni IRAP 2022

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 15 luglio 2022: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10, del D.L. 21/06/2022, n. 73 in corso di conversione in legge»

 

Adempimenti dichiarativi delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo)

Obblighi dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare: il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 20 settembre 2011: «DICHIARAZIONI FISCALI – SOCIETÀ – Di persone – Redditi prodotti in forma associata – Periodo di imposta – Determinazione del reddito d’impresa – UNICO SP – Obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, IRAP e IVA – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo) – Imputazione in capo ai soci dei redditi di partecipazione – Nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili – Art. 5, 7, 56 e 83 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del DPR 22/07/1998, n. 322»

 

Quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole

IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Ambito applicazione dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000

L’interpello non può essere utilizzato per dimostrare la sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione ai fini Irap

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 28 settembre 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di medico in regime di convenzione. – Verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP nell’ambito dell’istituto dell’interpello»

Nella risoluzione n. 82/2016 chiarito che per la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, non può ritenersi idonea la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello, essendo, invece, necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello.

 

Adempimenti dichiarativi delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo)

Obblighi dichiarativi delle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare: il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 E del 20 settembre 2011: «DICHIARAZIONI FISCALI – SOCIETÀ – Di persone – Redditi prodotti in forma associata – Periodo di imposta – Determinazione del reddito d’impresa – UNICO SP – Obblighi dichiarativi ai fini IRPEF, IRAP e IVA – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (cd. a cavallo) – Imputazione in capo ai soci dei redditi di partecipazione – Nei periodi di imposta dei partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili – Art. 5, 7, 56 e 83 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del DPR 22/07/1998, n. 322»

 

Risposte alle istanze di interpello

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 73 del 21 marzo 2024

Errori contabili – correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale – derivazione art. 83 del Tuir – Componente negativo – Limiti alla deducibilità – IRES – Rilevanza ai fini IRAP – Effetti ai fini ACE

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 36 dell’8 febbraio 2024

Imputazione temporale delle somme incassate a seguito del recesso anticipato da un Commodity Swap, contabilizzato in conformità all’OIC 32, nell’ambito di una “operazione programmata altamente probabile”. Derivati di copertura CFH – Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Art. 7 del D.M. 8 giugno 2011 – Art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 31 gennaio 2024

IRAP – Concordato preventivo – Marchio – Cessione – Plusvalenza -Rilevanza.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 29 gennaio 2024

Piani di stock option – First time adoption dei principi contabili internazionali – Rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n.  487 del 29 dicembre 2023

Competenza delle somme corrisposte in forza di un accordo transattivo – Rilevanza ai fini IRAP – Fattispecie

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 368 del 4 luglio 2023

Scissione parziale – Ripartizione credito IRAP – Art. 173, comma 4, del TUIR.

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 338 del 5 giugno 2023

IRAP – Base imponibile – associazioni professionali – Incarichi di sindaco e amministratore svolti dagli associati – Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 2 e 3

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 318 dell’8 maggio 2023

Finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato – Effetti sull’IRAP e per le holding di partecipazione non finanziaria in conseguenza della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento – Articolo 5, comma 4–bis, del decreto Ministeriale dell’8 giugno 2011

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 301 del 21 aprile 2023

Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP – Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 430 del 2022 – Ulteriori chiarimenti

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 242 del 6 marzo 2023

Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 264 del 21 marzo 2023

Imputazione temporale ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP della sopravvenienza attiva derivante da una sentenza – Assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di rilevazione contabile

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 242 del 6 marzo 2023

Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 19 gennaio 2023

Soggetto Ias Adopter – Sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito – Trattamento IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 46 del 17 gennaio 2023

Art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 – Determinazione della base imponibile IRAP – Finanziamenti a tasso zero

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 43 del 17 gennaio 2023

Riorganizzazione gruppo di imprese di assicurazione, operazioni di recesso e di conferimento con trasferimento di lavoratori dipendenti – Disciplina IRES ed IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 412 del 4 agosto 2022

Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell’art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall’INPS per annualità precedenti. Deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 395 del 29 luglio 2022

Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un’operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 249 del 10 maggio 2022

Strumenti finanziari derivati (OIC 32) – Trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 139 del 21 marzo 2022

Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un provento ricevuto a titolo di provvista di pagamento

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 138 del 21 marzo 2022

Interpello ordinario – Concordato preventivo in continuità aziendale – Patrimonio destinato – Vincolo destinazione – Imposizione – Soggettività passiva IRES/IRAP – IAS/IFRS – Stabili organizzazioni all’esterno in branch exemption – Differenze su cambi – Attività “separata” ai fini IVA

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 132 del 21 marzo 2022

Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un importo ricevuto ed erogato a titolo di indennizzo e provvista di pagamento

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 116 del 15 marzo 2022

Strumenti finanziari derivati – Trattamento ai fini IRES ed IRAP di opzioni put e call non di copertura – articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR; articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 14 marzo 2022

Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione – Trattamento fiscale ai fini dell’IRES e dell’IRAP – Articolo 83, comma 1, e articolo 88, comma 3, del TUIR e articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 882 del 30 dicembre 2021

Costo relativo alla chiusura anticipata di un punto vendita di una società estera controllata – Inerenza – IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 716 del 15 ottobre 2021

Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d’azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19 – Qualificazione come “diminuzione di ricavi” ai fini IRES e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 543 del 11 agosto 2021

Articolo 24 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Acconto IRAP 2020

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 538 del 6 agosto 2021

Corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IRES ed IRAP alle componenti patrimoniali ed economiche emerse in sede di acquisto di alcuni rami d’azienda realizzato da un soggetto IAS adopter

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 425 del 22 giugno 2021

Società neocostituita con esercizio sociale “a cavallo” – Esenzione dai versamenti IRAP ex articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 132 del 2 marzo 2021

Legge n. 130 del 1999 – Società di cartolarizzazione dei proventi da gestione immobiliare – IVA – IRES –IRAP – Imposte ipotecaria e catastale

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 634 del 31 dicembre 2020

Rilevanza ai fini IRAP della riclassificazione degli strumenti finanziari prevista dall’IFRS 9 – Articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 622 del 24 dicembre 2020

Trasformazione regressiva – Versamenti IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 504 del 28 ottobre 2020

Amministrazioni dello Stato – Obbligo di presentazione del modello 770 e IRAP

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 19 febbraio 2020

Articolo 5 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Rilevanza IRAP svalutazione compendio immobiliare

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 331 del 7 agosto 2019

Cessione di beni oggetto di truffa –Rettifiche IVA – Trattamento IRES e IRAP dei relativi componenti negativi

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 188 del 12 giugno 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, terzo comma, ultimo periodo – Trattamento, ai fini Iva, IRES e IRAP del ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da un Consorzio per l’esecuzione di Lavori e Servizi – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 15 febbraio 2019

Trattamento fiscale ai fini Ires, IRAP, imposte di registro e ipo-catastali delle società costituite ai sensi dell’articolo7.1, comma 4, Legge 30 aprile 1999, n. 130

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 53 del 13 febbraio 2019

Interpello antiabuso (IRES e IRAP) – Scissione parziale proporzionale di due società a favore di beneficiaria neocostituita con assegnazione di partecipazioni – Interpello ordinario – Presupposti per la continuazione del consolidato facente capo ad una delle società scisse

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 39 del 12 febbraio 2019

Credito d’imposta IRAP per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività agricola ed attività di agriturismo e che si avvalgono di lavoratori dipendenti – art. 1, comma 21 legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 151 del 28 dicembre 2018

IRAP – Trattamento fiscale dei compensi erogati al personale in comando

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 13 dicembre 2018

Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP e dell’aliquota addizionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 4 ottobre 2018

IRAP – Attività di sgombero neve connesse all’agricoltura ed attività di agriturismo. Presupposto d’imposta, ex art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; deduzione ex art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 17 del 28 settembre 2018

IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 28 settembre 2018

Regime fiscale (IRES, IRAP ed IVA) relativo alla offerta di token digitali. 




Online la Guida aggiornata per l’acquisto della casa (le imposte e le agevolazioni fiscali)

La Guida aggiornata (marzo 2024) fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore).

Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”.

Particolare attenzione è dedicata alla disciplina del “prezzo-valore”. Con il citato sistema agevolativo:

  • la tassazione dell’atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell’immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell’Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari.

Nella prima parte della Guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all’acquisto.

Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento marzo 2024) – Le imposte e le agevolazioni

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento gennaio 2023) – Le imposte e le agevolazioni

 




In Gazzetta le nuove misure per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024.

Le finalità principali legge sono:

  • la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
  • il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che disciplina il reddito agrario. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

  • i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
  • l’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

L’articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 stabilisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l‘acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L’articolo 6 istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all’80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

 

Link al testo della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo».

 




Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore per 24.557 società cooperative non più attive

Disposto per 24.557 società cooperative lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l’assenza di valori patrimoniali immobiliari.

A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 marzo 2024 (di seguito riportato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024 – Suppl. Ordinario 13, che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.

Tutelate posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il testo del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 marzo 2024, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13, alla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26/03/2024

 

 

Decreto 8 marzo 2024

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ventiquattromilacinquecentocinquantasette società cooperative.

 

IL DIRETTORE GENERALE
servizi di vigilanza

 

Visto L’art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Visto l’art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell’incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Tenuto conto dell’elenco di cooperative elaborato in collaborazione con Unioncamere, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;

Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le n. 24.557 società cooperative riportate nell’elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall’art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Preso atto che per tutte le cooperative inserite nell’elenco allegato al presente decreto è stata verificata, con la collaborazione dell’Agenzia delle entrate, l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva, così come dispone l’art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;

Tenuto conto delle risultanze delle ulteriori verifiche effettuate sui dati forniti da InfoCamere;

 

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 223-septiesdecies. disp. att. del codice civile, è disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 24.557 società cooperative, riportate nell’elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 3

I creditori o gli altri interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale – Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Elenco n. 1 – Cooperative da sciogliere per atto d’autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell’art. 223-septiesdecies Disp. Att. c.c.

(Link al sito www.gazzettaufficiale.it)




Dal Governo via libera (preliminare) alla revisione della disciplina doganale e al sistema sanzionatorio in materia di accise

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

 

Revisione della disciplina doganale vigente

 

Per armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste.

In particolare:

  • in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO);
  • si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi;
  • si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

 

Spedizioniere doganale

 

Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l’esercizio delle funzioni proprie della categoria.

 

Revisione del sistema sanzionatorio in materia di dogane, accise e tabacchi

 

Si interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo:

  • l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
  • l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise;
  • la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

 

Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

 

Si estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 anche ai reati di cui al testo unico delle accise; si prevede, in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; si aggiorna il riferimento normativo inerente alla competenza della Procura distrettuale allo svolgimento delle indagini preliminari relative al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

 

Disciplina IVA delle operazioni di importazione in uno Stato UE di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato UE

 

Si prevedono specifiche norme sulla documentazione idonea a provare l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la costituzione di determinate cauzioni.

 

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»

 

 




Nuova stretta su agevolazioni fiscali in materia edilizia, efficienza energetica e Ace | Atti con obbligo di contraddittorio, la norma salva decadenza

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (decreto-legge)

Aggiornamento del 30/03/2024

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, e in vigore dal 30 marzo 2024, il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria». 

 

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

 

Nel provvedimento urgente (per ora in bozza) una disposizione sugli atti con obbligo del contraddittorio, che salva dalla decadenza per gli atti già inviati e notificati ai contribuenti a febbraio. La bozza del decreto legge contiene anche una nuova proroga per il ravvedimento speciale.

Si riporta la bozza dell’articolo  7 – (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. Le disposizioni dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
  2.  Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
  3. Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.
  4. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all’articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.
  5. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
  6. All’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».
  7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Il decreto legge prevede, tra l’altro:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Link al testo della Bozza di decreto-legge, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’Amministrazione Finanziaria»

AVVERTENZA – Il documento è ancora in fase di bozza e il testo definitivo sarà quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo di Riforma della fiscalità internazionale

 

 

Riforma
della fiscalità internazionale

 

Criteri di residenza, impatriati, regime CFC, reshoring e penalty protection

Articolo per articolo, l’analisi normativa delle disposizioni sulla fiscalità internazionale (articoli 1-7) e compliance in materia di disallineamenti da ibridi (articolo 61)

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 alla disciplina della fiscalità internazionale

Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.P.R. n. 917/86 — Artt. 2, 5, 73 e 167

 

Commenti

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024
di Marco Orlandi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: gli interventi di maggior rilievo
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti

 

Le modalità per effettuare il rifiuto delle cessioni di crediti fiscali (di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020) successive alla prima che siano state già accettate dal cessionario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E dell’8 marzo 2024: «BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Eventi verificatisi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Modello di richiesta di rifiuto della cessione dei crediti -Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Agenti e mediatori assicurativi – Ritenute sulle provvigioni

 

Ritenute sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi. Le regole per l’applicazione dal 1° aprile 2024

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 21 marzo 2024: «IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – Determinazione aliquota della ritenuta – Obblighi di consegna della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate – Art. 1, commi 89 e 90, della L. 30/12/2023, n. 213 – Art. 25-bis, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 16/04/1983, n. 2446»

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Controlli e verifiche – Contraddittorio (diritto di essere sentiti) e relativa tempistica

 

Contraddittorio generalizzato. Fino alla data del 30 aprile 2024 nulla cambia in ordine alle modalità procedurali

Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – del 29 febbraio 2024: «Atto di indirizzo del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione all’istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente»

 

 

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Novità sul modello LIPE 2024. Un provvedimento modifica il modello e istruzioni | Tra i motivi l’aumento della soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica da 25,82 a 100 euro

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024 apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, sostituisce quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

 

Le scadenze  delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo
giorno del mese di febbraio.

Riepilogando:

  • 31 maggio 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del primo trimestre 2024;
  • 30 settembre 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del secondo trimestre 2024;
  • 2 dicembre 2024 è il termine ultimo per l’invio della LIPE del terzo trimestre 2024;
  • 28 febbraio 2025 è il termine ultimo per l’invio della LIPE dell’ultimo trimestre 2024.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

 

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 11806 del 19 gennaio 2024, ha esteso all’anno 2024 il periodo sperimentale nell’ambito del quale i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione IVA annuale. 

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024, recante: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni», pubblicato il 14.03.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nuova versione del modulo di controllo per le Comunicazioni delle Liquidazioni Trimestrali IVA (IVP18)

Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze, la versione 2.0.4 del 20/03/2024 relativa al modulo Controlli Comunicazioni Liquidazioni Trimestrali IVA (codice fornitura: IVP18).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l’avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del “Desktop Telematico“




Consumatore finale. Soppresso l’obbligo di inoltrare un’espressa richiesta di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

L’articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato l’articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che prevede(va) che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Con l’eliminazione del riferimento su richiesta, l’Agenzia rende disponibili le fatture anche se non richieste.

Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-bis, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 (introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024 disposta la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

Infine, con il citato provvedimento prot. n. 105669/2024, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 20 marzo 2024.

 

Utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche

In sintesi – A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l’adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione.

Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”»

 




Commercialisti, pubblicati i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Aggiornati alla normativa vigente, rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico quando nominato nelle s.r.l.

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali.

Si tratta, più nello specifico, del modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., e del modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

I contenuti dei modelli delle due relazioni non si discostano dalle precedenti versioni. Nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.

“Questi modelli di relazione, aggiornati alla normativa vigente – commenta il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio – rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall’organo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.

Con la loro pubblicazione il Consiglio nazionale prosegue nella sua attività costantemente volta a supportare l’attività dei colleghi”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 25 marzo 2024)

Link ai documenti:

Link esterno verso: https://press-magazine.it/pubblicati-i-modelli-di-relazione-del-collegio-sindacale-di-societa-di-capitali/

 

 

 




Esame revisore legale 2023. Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 22 del 15 marzo 2024 è stato pubblicato il diario (di seguito riportato) delle prove scritte dell’esame di abilitazione per l’esercizio della revisione legale – sessione 2023.

Le prove di svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 2024 presso la sede della Pontificia facoltà teologica San Bonaventura – Seraphicum in via del Serafico 1, Roma.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIARIO

Diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Sessione 2023. (GU n. 22 del 15-3-2024)

Si avvisano i candidati all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 65 del 29 agosto 2023, che le prove d’esame si terranno presso la Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura -Seraphicum in via del Serafico 1, 00142, Roma.

L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento delle prove è stabilita a partire dalle ore otto e fino alle ore nove di ciascun giorno di esame come di seguito indicato:

27 maggio 2024: prima e seconda prova scritta;
28 maggio 2024: terza prova scritta.

I candidati per essere ammessi allo svolgimento delle prove devono essere in possesso di idoneo documento d’identità personale in corso di validità e della ricevuta di iscrizione all’esame di cui all’art. 2, comma 2 del bando.

Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora delle prove d’esame potrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –n. 32 del 19 aprile 2024 nel caso in cui non sia pubblicata alcuna ulteriore comunicazione, il diario delle prove d’esame di cui al presente avviso si intende confermato.

La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati.

L’elenco dei candidati ammessi è depositato almeno venti giorni prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it

 

Per saperne di più:
vedi nel sito revisionelegale.mef.gov.it la pagina dedicata:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/esameDiIdoneitaProfessionalePerRevisoreLegale/Esame-2023/




Approvato il nuovo codice deontologico dei Commercialisti

Sarà in vigore dal 1° aprile. Principali novità su equo compenso, social media, pubblicità

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice deontologico della categoria.

Il nuovo testo entrerà in vigore il prossimo 1° aprile. Il via libera è arrivato al termine di una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 10 marzo. Oltre 120 le osservazioni giunte alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.

Successivamente, il Consiglio nazionale pubblicherà una relazione di accompagnamento al testo per illustrare agli iscritti le novità nel modo più compiuto.

Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso – utile anche in vista dell’ormai prossima campagna di rinnovo delle cariche nei collegi sindacali – e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione, in particolar modo sui social media.

Per il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, “l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria. Abbiamo ricevuto decine e decine di osservazioni, con una partecipazione avvenuta correttamente attraverso il canale ufficiale aperto del Consiglio nazionale, per la quale ringrazio i colleghi. Anche grazie a loro, abbiamo adesso un Codice più rispondente al contesto sociale nel quale operiamo, fisiologicamente mutato nel corso degli anni. Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti sui quali ci siamo concentrati. Il comma 5 dell’articolo 44, che aveva suscitato qualche polemica, è stato riformulato, restando però chiarissimo relativamente alle modalità per un corretto utilizzo del titolo professionale, affinché esso sia pienamente rispondente a quanto previsto dal nostro Ordinamento professionale. Mi piace anche sottolineare il recepimento dell’osservazione di alcuni giovani colleghi che hanno giustamente chiesto che il nuovo Codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco”.

Il consigliere nazionale delegato alla deontologia, Pasquale Mazza, sottolinea come “le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono, nella nuova formulazione, a renderli più chiari e intellegibili per i nostri colleghi. In tema di comunicazione e uso dei social, ad esempio, chiariamo che, fermo restando ovviamente il diritto di critica, bisogna attenersi a comportamenti deontologicamente corretti sia verso l’esterno, a cominciare dall’approccio da avere verso le Istituzioni, sia verso l’interno, con comportamenti che devono essere rispettosi anche tra colleghi”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 21 marzo 2024) 

 

Link al nuovo Codice deontologico della categoria




L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) pubblica le modifiche a principi contabili nazionali e aggiorna il documento interpretativo 11

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ad esito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell’OIC nell’ultimo anno.

I principali cambiamenti, in gran parte confermati nel corso della consultazione, sono intervenuti:

  • sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico da applicare in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
  • sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile.

A seguito del processo di consultazione è stato precisato che la società deve indicare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo;

  • sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

L’OIC ha pubblicato inoltre il Documento Interpretativo 11 – “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” aggiornato per i bilanci 2023. L’aggiornamento del documento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto il 2023 l’applicazione della norma salva titoli e a seguito della conversione in legge del decreto-legge 131/2023 che non introduce novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC, ma interviene sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali.

 (Così, comunicato stampa Organismo Italiano di Contabilità del 18 marzo 2024)

Link esterni verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/

 – Emendamenti ai principi contabili nazionali, che contiene modifiche all’OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio, OIC 15 Crediti, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali, OIC 19 Debiti, OIC 25 Imposte sul reddito, OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR

–  Documento Interpretativo n. 11 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”, aggiornato per tener conto per tenere conto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 e del DL 131/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 169 novembre 2023.

 

 

 




Legge di bilancio 2024. Dall’Inps i chiarimenti su pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

Con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, l’Inps fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.

 

Pensione di vecchiaia

 

Dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro. Si ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un’anzianità contributiva minima di venti anni, a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo soglia.

I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 (incluso l’importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla precedente disciplina.

Pensione anticipata

 

Il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del  64° anno di età (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della prima rata di pensione (importo soglia) risulti almeno pari a 3 volte l’importo dell’assegno sociale in vigore (1.603,23 euro): tale importo si riduce a 2,8 volte (1.496,35 euro) per le donne con un figlio e a 2,6 volte (1.389,46 euro) per le donne con due o più figli.

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un importo lordo massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore (2.993,05 euro) per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti di accesso previsti dalla normativa in vigore: al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni per i bienni 2023/2024 e 2025/2026) sarà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. La pensione anticipata decorre trascorsi  tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, compreso quello dell’importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa.

Anche per tali soggetti, se conseguono la pensione con decorrenza dal 2 gennaio 2024, l’importo massimo erogabile non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore. (Così, comunicato stampa Inps del 18 marzo 2024)

Link al testo della circolare n. 46 del 13 marzo 2024, con oggetto le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.




INL riassume le misure del decreto PNRR in materia di sicurezza e violazioni in ambito contributivo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha pubblicato la nota 521 del 13 marzo 2024, con la quale illustra le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024), in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo, in vigore dal 2 marzo 2024.

 

Link al testo della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 521 del 13 marzo 2024, con oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO – D.L. 02/03/2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) – DURC e dalla regolarità contributiva (art. 29, comma 1) – Appalto e distacco (art. 29, comma 2) – Disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5) – Maxi-sanzione per lavoro nero (art. 29, comma 3) – Lista di conformità INL (art. 29, commi 7-9) – Patente a crediti (art. 29, comma 19) – Sanzioni civili per omissione o evasione contributiva (art. 30)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2024

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Speciale – Decreto Legislativo “Adempimenti e semplificazioni”

 

 

Revisione dei termini
e degli adempimenti tributari

 

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Tutte le misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari

Il testo del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Welfare aziendale e premi di risultato

 

Le novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e la detassazione dei premi di risultato

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 7 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Novità fiscali – Misure fiscali per il welfare aziendale – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori – Erogazione prestiti agevolati ai dipendenti – Determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Detassazione dei premi di risultato – Trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali – Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Copertura dell’onere dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore – Articolo 1, commi da 16 a 18, commi da 21 a 25 e commi da 126 a 130, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 18/10/2023, n. 145 (Decreto Anticipi) convertito, con modificazioni, dalla L. 15/12/2023, n. 191 – Art. 51 del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

Lo schema di decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».

Si evidenzia come alcune disposizioni dello schema di decreto recepiscono alcune indicazioni della giurisprudenza di cassazione.

Nello specifico:

– L’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto, introduce all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000 la lettera g-quater), la quale fornisce la definizione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti, recependo, in tal modo, la distinzione effettuata in giurisprudenza tra le due tipologie di crediti (Cass. nn. 34443/2021; 34444/2021; 34445/2021).

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471/1997, – il quale prevede l’applicazione di una sanzione attenuata in misura fissa per le ipotesi di detrazione esercitata dal cessionario/committente con riferimento alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad Iva, laddove il cedente/prestatore abbia comunque assolto l’Iva addebitata in rivalsa – recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione – sentenza n. 8589 del 16 marzo 2022 che, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ammette il diritto alla detrazione dell’IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata, e non anche di quella semplicemente indicata in fattura.

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 – che sanzione il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente – recepisce la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2016, 26183/2014), secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

– L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto, introducendo all’art. 2 del decreto legislativo n. 471/1997 il comma 2-bis, – il quale prevede che la sanzione relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, sia esclusivamente a carico della società o ente – recepisce la giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (Cass. n. 3343/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto, introducendo all’art. 3, del decreto legislativo n. 472/1997 il comma 3-bis – il quale statuisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità e offensività – recepisce la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 4806/2021, 18367/2021, 14795/2022, 35585/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 3 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede l’aumento della sanzione- fino al doppio in caso di recidiva – recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in tema id recidiva e di violazioni della stessa indole (Cass. nn. 1181/2020; 19875/2020; 13742/2019; 13330/2019; 13329/2019).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede una riduzione fino ad un quarto della sanzione applicabile, ovvero l’aumento fino alla metà nei casi di particolare gravità della violazione – recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 46/2023 in tema di proporzionalità.

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 144 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

All’atto è coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica), dall’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dall’analisi tecnico-normativa (ATN)




Servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Novità a partire dal 20 marzo 2024 | Più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche

A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l’adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 105669/2024 del 8 marzo 2024 si è disposta, infatti, la possibilità per tutti i contribuenti, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario. Infine, con lo stesso provvedimento, previsto che il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, venga esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.




Il Decreto-Legge PNRR n. 19/2024: le misure in materia di lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il Disegno di legge è stato trasmesso in prima lettura alla Camera dei Deputati per l’avvio dell’iter approvativo (A.C. 1752).

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro, contenute nel CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO del decreto legge.

  • Articolo 29, commi 1, 3-9 e 14 (Modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale);
  • Articolo 29, commi 2, 10-14 (Disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare);
  • Articolo 29, commi 15-18 (Esonero contributivo per lavoro domestico);
  • Articolo 29, commi 19 e 20 (Introduzione della patente nel settore edile);
  • Articolo 30 (Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS);
  • Articolo 31 (Disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive nella medesima materia).

 

Rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare

 

In tale ambito, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

 

Esonero dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico

 

Previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025,l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento

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Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili

 

È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

 

Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato

 

Sono introdotte le seguenti misure:

 

  • “Lista di conformità INL”

 

Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

 

  • Verifica di congruità del costo della manodopera

 

Viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

 

  • Compliance aziendale

 

Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

 

La sintesi del contenuto della norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS

 

Il comma 1 dell’articolo 30 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

La novella di cui alla lettera a) esclude l’applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente;

la novella di cui alla lettera c) riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

La novella di cui alla lettera b), in combinato disposto con la novella di cui alla lettera c), modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione, secondo i termini posti dalle lettere b) e c), anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi).

Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l’esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto.

Il comma 4 reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell’INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6.

In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all’interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l’inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.

I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti.

I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.

 

Per saperne di più:

Il Decreto Legge PNRR n. 19/2024

Link al testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»




L’Agenzia delle entrate avvia la consultazione pubblica delle bozze dei Testi unici “compilativi” previsti dalla Riforma Fiscale

L’Agenzia delle entrate ha avviato la consultazione pubblica delle Bozze dei Testi unici “compilativi” previsti dalla Riforma Fiscale. Lo scopo della consultazione è permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 13 maggio 2024. 

Come spiega l’Agenzia delle entrate con la nota Prot. n. 120602/2024 , le proposte dei diversi Testi Unici hanno carattere compilativo e sono state elaborate, in conformità all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

  • ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
  • coordinamento, sotto il profilo sostanziale e formale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate da precedenti interventi legislativi.

La raccolta delle disposizioni oggetto di ciascuna delle proposte di testo unico persegue, in via principale, l’obiettivo di fornire una ricognizione puntuale delle disposizioni tributarie attualmente vigenti, organizzandole per specifico settore.

In particolare, le disposizioni normative sono state così sistematizzate:

  • per i presupposti per l’applicazione dei singoli tributi, nelle seguenti proposte di testo unico: Imposte sui redditi; Imposta sul valore aggiunto; Imposta di registro e altri tributi indiretti; Tributi erariali minori;
  • per le agevolazioni tributarie nella proposta di testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. In tale proposta sono stati raccolti anche i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (ad esempio: terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; agriturismo; );
  • per gli adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento, mantenendone la distinzione per imposta;
  • per le sanzioni, amministrative e penali, nella proposta di testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali;
  • per l’ordinamento della giurisdizione tributaria e il processo tributario nella proposta di testo unico della giustizia tributaria;
  • per la riscossione spontanea (versamenti, ritenute dirette e ritenute d’acconto) e coattiva nella proposta di testo unico versamenti e riscossione, mantenendone la distinzione per imposta.

Di seguito, si riporta quanto illustrato dalla citata nota Prot. n. 120602/2024 dell’Agenzia delle entrate in relazione alle singole proposte di testo unico.

 

Testo unico imposte sui redditi

 

La proposta di testo unico si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

Il Titolo I “Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.

Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.

Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.

Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);

Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).

Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.

Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Compongono il testo unico i seguenti allegati:

  • Allegato A previsto dall’articolo 8 del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; l’allegato riporta le definizioni che si applicano nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale;
  • Allegato B previsto dall’articolo 55, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, 209; che riporta l’aliquota applicabile ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale;
  • Allegato C previsto dal comma 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 190, che stabilisce il coefficiente di redditività per i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

Testo unico IVA

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Titoli.

La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd. Direttiva IVA).

In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel D.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

  • la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
  • le dichiarazioni e le comunicazioni;
  • la liquidazione e l’accertamento.

Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

  • la riscossione dell’IVA;
  • i rimborsi.

La proposta del testo unico IVA si compone di 4 Titoli e non contiene le disposizioni che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione.

Il Titolo I “Disposizioni generali” trae origine dal medesimo titolo I del D.P.R. n. 633 del 1972 e raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni riconducibili nel campo di applicazione dell’IVA, sistematizzando le previsioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni. Il Titolo è suddiviso nei seguenti 11 capi:

  • il capo I “Oggetto e ambito di applicazione” concerne la disciplina dei presupposti dell’imposta. In tale ambito, è stata ricondotta la definizione delle operazioni intraunionali e delle importazioni;
  • il capo II “Esigibilità dell’imposta” contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali e intraunionali;
  • il capo III “Territorialità” concerne le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni;
  • il capo IV “Operazioni non imponibili” raccoglie le disposizioni relative alle cessioni intraunionali, cessioni all’esportazioni ed operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, nonché relative ad altre operazioni non imponibili;
  • il capo V “Esenzioni” contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa che si sono succedute nel tempo;
  • il capo VI “Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette” contiene le disposizioni relative a particolari operazioni (cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea; acquisti intraunionali non imponibili o esenti; importazioni non soggette);
  • il capo VII “Base imponibile” raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
  • il capo VIII “Aliquote” contiene e riordina le disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo;
  • il capo IX “Debitori dell’imposta” raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
  • il capo X “Rivalsa e detrazione” concerne le disposizioni relative all’addebito e all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta;
  • il capo XI “Volume d’affari ed esercizio di più attività” contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

Il Titolo II “Gruppo IVA” recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Il Titolo III “Regimi speciali” raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini di determinazione dell’IVA è suddiviso in 7 capi:

  • il capo I “Regimi speciali per i produttori agricoli e ittici” contiene le disposizioni recate dagli articoli da 34 a 34-ter del P.R. n. 633 del 1972, per il settore agricolo;
  • il capo II “Regimi speciali relativi a determinati settori” contiene le disposizioni recate dall’articolo 74 del P.R. n. 633 del 1972 per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.);
  • il capo III “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’art. 1 del medesimo D.P.R. per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile;
  • il capo IV “Regimi speciali oss e ioss” raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS);
  • il capo V “Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (D.L. 41 del 1995);
  • il capo VI “Depositi IVA” raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato;
  • il capo VII “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi” contiene le relative disposizioni;
  • il capo VIII “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti” contiene le disposizioni di cui all’articolo 73-bis del P.R. n. 633 del 1972;

Il Titolo IV, infine, rubricato “Disposizioni di coordinamento finale” sostituisce il Titolo VII del D.P.R. n. 633 del 1972 e contiene, in ultimo, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

In allegato alla proposta di testo unico sono annesse le disposizioni relative alle tabelle A, B, e C annesse al D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti

 

La proposta di testo unico si compone di 8 Titoli e raccoglie la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione:

  • dell’imposta di registro contenuta nel P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Titolo I).
  • delle imposte ipotecarie e catastali contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, 347 (Titolo II).
  • dell’imposta sulle        successioni           e    donazioni             contenuta nel   decreto legislativo 31 ottobre 1990, 346 (Titolo III).
  • dell’imposta di bollo contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, 642 (Titolo IV);
  • dell’imposta di bollo per le attività finanziarie oggetto di emersione contenuta nell’articolo 19, commi da 6 a 12, del L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo V);
  • dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere, disciplinata dall’articolo 19, commi da 18 a 22, del L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo VI).

Il Titolo VII raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali.

Il Titolo VIII – disposizioni finali – riporta l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di testo unico: a) adempimenti e accertamento; b) versamenti e riscossione; c) sanzioni tributarie amministrative e penali.

In allegato alla proposta di testo unico sono raccolte le disposizioni delle tariffe e delle tabelle aventi ad oggetto l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di bollo, rispetto alle quali si è lasciata intatta la numerazione esistente nelle tariffe e tabelle allegate ai precedenti testi unici. Si propone di implementare la tariffa dell’imposta di registro con la disciplina in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Testo unico tributi erariali minori

 

La proposta di testo unico si compone di 10 Titoli e raccoglie la disciplina concernente:

  • le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (Titolo I);
  • l’imposta sugli intrattenimenti (Titolo II);
  • l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati (Titolo III);
  • l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE (Titolo IV);
  • l’imposta sulle transazioni finanziarie – c.d. Tobin Tax (Titolo V);
  • canone rai (Titolo VI);
  • imposta sui servizi digitali (Titolo VII);
  • tasse sulle concessioni governative (Titolo VIII).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione, sanzioni tributarie amministrative e penali .

Il Titolo IX “Tributi e diritti speciali” raccoglie la relativa disciplina vigente.

Il Titolo X “Disposizioni finali” contiene l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Alla proposta di testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

  • Allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
  • Allegato 2, riguardante la tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • Allegato 3, concernente la tabella dell’imposta sulle transazioni finanziarie;
  • Allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
  • Allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E ed F.

 

Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Parti e raccoglie le disposizioni concernenti le agevolazioni tributarie e i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Con particolare riguardo alle agevolazioni tributarie la proposta persegue la finalità di riordinare la materia contenuta originariamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 che è stata, nel tempo, oggetto di numerosi interventi normativi con conseguente frammentazione e disorganicità della disciplina delle agevolazioni tributarie.

A tal fine, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni tributarie e di una sistematizzazione delle stesse in categorie omogenee. A tal fine, la proposta si ispira alla classificazione delle spese fiscali del rapporto annuale elaborato dall’apposita commissione di esperti istituita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Tale rapporto, come noto, elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, e classifica le varie “misure fiscali” con riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.

La proposta di testo unico non contempla le disposizioni agevolative previste dalle discipline sostanziali dei singoli tributi (ricondotte nei testi unici c.d. d’imposta) e strettamente correlate alla struttura del tributo cui si riferiscono. Si tratta in particolare di:

  • detrazioni e deduzioni ai fini delle imposte sui redditi che influenzano la determinazione della base imponibile;
  • aliquote IVA ridotte;
  • riduzioni e detrazioni ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni;
  • misure previste dalle tabelle e tariffe allegate alla disciplina dei singoli tributi (imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo; imposta sulle assicurazioni; tasse sulle concessioni governative).

Come anticipato, la proposta di testo unico riordina le agevolazioni tributarie di competenza dell’Agenzia delle entrate in 4 Parti.

La Parte I “Disposizioni generali” contiene la disciplina quadro per gli incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

La Parte II riguarda le agevolazioni tributarie permanenti ed è suddivisa in 16 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Cultura
VI. Energia
VII. Istruzione
VIII. Lavoro
IX. Politiche Economiche finanziarie
X. Politiche sociali
XI. Ricerca
XII. Salute
XIII. Sport
XIV. Sviluppo territoriale

Nella Parte II sono altresì ricondotte, nel Titolo XV, le disposizioni relative ai regimi applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA e delle altre imposte indirette (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Il Titolo XVI “Disposizioni finali” contiene, infine, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte I e II della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La Parte III riguarda le agevolazioni tributarie temporanee ed è suddivisa in 13 Titoli , nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Lavoro
VI. Politiche sociali
VII. Ricerca
VIII. Salute
IX. Sport
X. Sviluppo territoriale
XI. Trasporto
XII. Turismo

Il Titolo XIII “Disposizioni finali” contiene, infine, l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte III della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La Parte IV riguarda le agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione ed è suddivisa in 15 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Cultura
VI. Istruzione
VII. Lavoro
VIII. Politiche economico finanziarie
IX. Politiche sociali
X. Ricerca
XI. Sport
XII. Sviluppo territoriale
XIII. Trasporto
XIV. Turismo

Il Titolo XV “Disposizioni finali” contiene l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte IV della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico adempimenti e accertamento

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Titoli e raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

Il Titolo I “Adempimenti”, suddiviso in 8 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

  • anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti (capo I);
  • anagrafe dei rapporti (capo II);
  • imposte sui redditi con riguardo alle scritture contabili (capo III);
  • imposta sul valore aggiunto con riguardo alla fatturazione e registrazioni delle operazioni; in apposita sezione è contenuta la normativa concernente obblighi di conservazione e trasmissione dei prestatori di servizi di pagamento (capo IV); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate le disposizioni che disciplinano la ricevuta e lo scontrino fiscale che si sono sovrapposte nel tempo, senza mai essere state espressamente abrogate, contemplando una progressiva semplificazione dell’obbligo. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni, senza apportare alcuna modifica sostanziale.
  • opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA (capo V);
  • imposta di registro ed altri tributi indiretti con riguardo alla registrazione degli atti; le trascrizioni, annotazioni e formalità ai fini ipotecari e catastali; la registrazione degli atti di donazione (capo VI);
  • tributi erariali minori: imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti; imposta sui servizi digitali (capo VII).
  • semplificazione “digitale” degli adempimenti, introdotte dal decreto delegato 8 gennaio 2024, 1, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti (capo VIII).

Il Titolo II “Dichiarazioni”, suddiviso in 5 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

  • imposte sui redditi (capo I);
  • imposta sul valore aggiunto (capo II);
  • comunicazioni connesse alle dichiarazioni (capo III), con riguardo rispettivamente alle comunicazioni dati IVA (sezione I) e le comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (sezione II);
  • imposta sulle successioni (IV);

Il capo V “Disposizioni varie” raccoglie, infine, le disposizioni in materia di assistenza fiscale dei contribuenti.

Il Titolo III “Collaborazione, controlli e accertamento” raccoglie le disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento, proponendo anche la riconduzione a unitarietà di alcune disposizioni relative ai poteri dell’amministrazione finanziaria il cui contenuto, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, è sostanzialmente coincidente. Tale titolo è suddiviso in 10 capi concernenti:

  • il concordato preventivo biennale (capo I);
  • la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria con riguardo agli istituti che si ispirano a forme di collaborazione quali: la promozione per l’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, la collaborazione e la cooperazione rafforzata, il regime di adempimento collaborativo (capo II);
  • i poteri dell’Amministrazione finanziaria e la cooperazione amministrativa (capo III); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà delle disposizioni – di contenuto sostanzialmente coincidente – sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA relative alle attribuzioni e poteri degli uffici, agli accessi, ispezioni e verifiche, alla collaborazione tra organi di Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.
  • le imposte sui redditi (capo IV);
  • l’imposta sul valore aggiunto (capo V);
  • le disposizioni comuni ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (capo VI); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate e unificate le disposizioni – di contenuto sostanzialmente coincidente – che disciplinano i termini per l’accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica
  • l’imposta di registro ed altri tributi indiretti (capo VII);
  • i tributi erariali minori: imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); canone rai; imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative (VIII); Il capo IX raccoglie altre disposizioni che attengono a specifiche fattispecie di controllo e di accertamento non riconducibili ad un particolare settore Il capo X raccoglie le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Il Titolo IV “Disposizioni finali” reca l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico, come anticipato, raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

È annesso alla proposta di testo unico l’allegato previsto dall’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relativo agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

 

La proposta di testo unico si compone di 8 Titoli e raccoglie i principi generali contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni sanzionatorie contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Nella proposta di testo unico in esame sono state ricondotte anche le sanzioni penali di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La proposta raccoglie le disposizioni sanzionatorie previste dalle singole leggi d’imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai.

La proposta di testo raccoglie, altresì, le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il Titolo I reca “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”.

Il Titolo II comprende le “Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto”.

Il Titolo III riguarda le “Sanzioni in materia di riscossione”.

Il Titolo IV concerne le “Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative”.

Il Titolo V riguarda le “Sanzioni in materia di tributi erariali minori”.

Il Titolo VI reca “Altre sanzioni”. Questo Titolo ha carattere residuale e raccoglie anche le sanzioni in materia di: anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti; documento di accompagnamento dei beni viaggianti; rilevazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori; trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il Titolo VII raccoglie le “Sanzioni penali”.

Il Titolo VIII, “Disposizioni finali”, contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico giustizia tributaria

 

 

La proposta di testo unico si compone di 2 Parti e raccoglie le disposizioni oggi contenute nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e nella legge 31 agosto 2022, n. 130 nonché le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 in attuazione della riforma fiscale.

In un’ottica di coerenza sistematica è stata inserita anche la previsione di cui all’articolo 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e alle limitazioni dell’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per vizi di notificazione. Sono state inserite anche le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 concernenti, rispettivamente, l’esecuzione delle sanzioni e le misure cautelari dell’ipoteca giudiziale e del sequestro conservativo a favore dell’ente impositore.

La proposta si compone di 2 Parti:

  • la Parte I riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria;
  • la Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I è composta dal Titolo I “Gli Organi” che ripropone il Titolo I del D.Lgs. n. 545 del 1992 concernete la disciplina dell’organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, a eccezione del capo VI trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali. Tale Titolo raccoglie, infine, le disposizioni dettate dagli articoli 3 e 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 riguardanti, rispettivamente, la sezione civile della Corte di cassazione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria e la cessazione dall’incarico di giudice tributario.

La Parte II è suddivisa in 3 Titoli.

Il Titolo I “Disposizioni generali” recepisce integralmente il Titolo I del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il Titolo II “Il processo” recepisce il Titolo II del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad eccezione del capo VI, trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali.

Il Titolo III “Disposizioni finali” contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico versamenti e riscossione

 

La proposta di testo unico si compone di 13 Titoli e intende razionalizzare le disposizioni in materia di «versamenti e riscossione» delle imposte, con riguardo ai soggetti tenuti ai versamenti (contribuente, sostituto e responsabile d’imposta), e delle modalità di riscossione volontaria, a mezzo ruolo e coattiva.

Nel Titolo I “Disposizioni in materia di riscossione spontanea”, che si compone di tre capi, sono confluite le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari mediante delega di pagamento modello F24 con facoltà di compensazione. Al riguardo, benché l’utilizzo del modello F24 sia stato progressivamente esteso alla quasi totalità dei tributi erariali, considerato che permane – sia pur in misura residuale e in via di superamento – un ambito circoscritto di gestione dei versamenti (tributi speciali e ipo-catastali) per i quali opera ancora la delega di pagamento modello F23, si è ritenuto opportuno recepire in un apposito Capo anche la disciplina relativa ai predetti versamenti che, attualmente, ha ad oggetto principalmente entrate diverse da quelle tributarie.

Nei successivi titoli: Titolo II “Riscossione delle imposte sul reddito”, Titolo III “Riscossione dell’IVA”, Titolo IV “Riscossione dell’imposta di registro”, Titolo V “Riscossione dell’imposta ipotecaria e catastale” e VI “Riscossione dell’imposta sulle successioni” sono state ricondotte le disposizioni in materia di versamenti e riscossione spontanea relative alle rispettive imposte. Nell’ambito del titolo II dedicato alle imposte sui redditi in cui è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti, è stata proposta una sistematizzazione della normativa relativa, in particolare, ai redditi di capitali.

Il Titolo VII “Rimborsi”, attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con autonomi capi dedicati alle diverse tipologie di imposte. In tale contesto è stata inserita anche la disciplina del conto fiscale la cui operatività – alla luce dell’evoluzione normativa – è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi.

Il Titolo VIII “Riscossione mediante ruoli”, riporta la normativa attinente alla modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento. Al riguardo, si evidenzia che non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 confluita nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento. L’esecutività dell’atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell’atto stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione.

Il Titolo IX “Riscossione coattiva”, riporta la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso del credito dell’amministrazione finanziaria contenuta nell’attuale Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il Titolo X “Funzionamento del servizio nazionale della riscossione” è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nella proposta di testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio e non anche le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione.

Il Titolo XI “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo” contempla la normativa, attualmente contenuta nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.

Il Titolo XII “Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE” è dedicato all’attività di riscossione internazionale sulla base della direttiva 2010/24/UE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali.

Il Titolo XIII “Disposizioni transitorie e finali” contiene la disciplina di coordinamento e l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Al testo unico sono annessi i seguenti due allegati:

  • Allegato A che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D. P.R. n. 600 del 1973;
  • Allegato B che individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell’Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.




Riforma del Fisco. In consultazione le bozze dei 9 Testi unici per semplificare il sistema tributario.

Disponibili in consultazione da oggi e fino al prossimo 13 maggio le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali. Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema.

Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive.

 

I Testi da oggi in consultazione

 

Le proposte di Testi unici riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario (fatta eccezione per quelle relative all’Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare), nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori. Nei restanti 5 sono invece state raccolte le norme sull’accertamento; sulle sanzioni tributarie amministrative e penali; sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali. Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.

Ecco, nel dettaglio, i 9 Testi unici da oggi in consultazione:

  • Imposte sui redditi;
  • Iva;
  • Imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • Tributi erariali minori;
  • Adempimenti e accertamento;
  • Sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • Giustizia tributaria;
  • Versamenti e riscossione;
  • Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

 

Come e quando inviare i contributi

 

C’è tempo fino al 13 maggio 2024 per comunicare le proprie osservazioni o proposte di modifica/integrazione, che saranno valutate ai fini di un eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi devono essere inviati (seguendo lo schema: argomento, norme di riferimento, osservazioni, contributo, finalità) ai seguenti indirizzi di posta elettronica, distinti in base al volume:

 

Terminata la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2024)




Rottamazione-quater, prime tre rate entro il 15 marzo (“tolleranza” al 20 marzo 2024)

Ancora qualche giorno per pagare le prime tre rate della Rottamazione-quater. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024), infatti, ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). La Legge prevede comunque una tolleranza di cinque giorni e pertanto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

La proroga dei termini riguarda anche le prime due rate della Definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).

Per pagare devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

Pagamenti via web, in banca, poste e tabaccai

 

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate- Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Come richiedere la copia dei moduli di pagamento

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento, possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

 

Il servizio Conti-Tu

 

Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 12 marzo 2024)




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare al decreto per il riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 11 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa.

Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di «nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore», riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito.

L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Link al testo delle «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione» (Decreto legislativo – Esame preliminare)

 




Cessioni dei crediti successive alla prima. Le soluzioni in caso di rifiuto delle cessioni già accettate

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2022, pag. 1829) sono state illustrate, tra l’altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, sono state fornite istruzioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. Nel documento interpretativo del 2022 chiarito che se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Ora, considerato che sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, con circolare n. 6 del 8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 8 marzo 2024, con oggetto: BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n.34/2020 – Eventi verificatisi prima nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)

 

Per il rifiuto della comunicazione relativa alla cessione del credito si dovrà compilare il modello allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate.

 

Il modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire se questi non sono stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti).

In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa rata annuale, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
In entrambi i casi, i crediti saranno ripristinati in capo al cedente.
La richiesta di rifiuto della cessione dei crediti deve essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI”, nonché i codici fiscali di cedente e cessionario.
Il modello può essere presentato da un soggetto delegato. L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

ALLEGATO 
Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).

 




Commercialisti, pubblicato documento su sostenibilità, governance e finanza | Analizzato l’impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI

Evidenziare e approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i sustainability issue e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale –, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con gli stakeholder, e soprattutto col sistema bancario e creditizio.

È l’obiettivo del documento “Sostenibilità, governance e finanza. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e realizzato dalla sua Commissione “Governance e finanza”, istituita nell’area di delega Sviluppo sostenibile.

Il documento è articolato in tre parti: la prima è dedicata alla descrizione del contesto economico e normativo di riferimento; la seconda approfondisce le implicazioni dei fattori ESG e le conseguenze degli impatti dei fenomeni della sostenibilità sulla governance aziendale e sugli adeguati assetti societari; la terza si focalizza sul rapporto tra sostenibilità e finanza d’impresa nell’attuale scenario del sistema bancario e creditizio, in cui l’environmental, social, governance (ESG) assessment svolge ormai una funzione imprescindibile ai fini della comprensione della solidità economico-patrimoniale e delle prospettive di lungo periodo delle organizzazioni. Il ragionamento muove dalla considerazione della centralità della “sostenibilità” nel consolidamento della continuità aziendale e nella valutazione dell’impresa e si sposta poi sullo stretto legame tra i principi di corretta amministrazione, di cui gli assetti OAC rappresentano la principale esplicitazione, e i fattori ESG nel contesto dei processi di sviluppo normativo europeo e nazionale nella sustainability economics e di digitalizzazione dell’operatività aziendale, con particolare riferimento alle realtà aziendali di medie e piccole dimensioni.

L’interpretazione dei fenomeni ESG risulta oggi essenziale per legislatori, governi, autorità di regolamentazione e fornitori di capitale, per ragioni sia politico-istituzionali sia economico-sociali. La coerenza degli assetti OAC con i recenti sviluppi nel settore della finanza – anche in ragione di una serie di meccanismi di pressione indiretti, calati nell’ordinamento giuridico e nel sistema economico da molteplici fonti (tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Sustainable Finance Disclosure Regulation e la Corporate Sustainability Reporting Directive) – è cruciale per l’incontro tra la domanda e l’offerta di capitale, che si caratterizza per una crescente richiesta di requisiti idonei a uno sviluppo sostenibile dell’azienda e di forme innovative di gestione, volte a un aumento dell’affidabilità dell’organizzazione.

Peraltro, secondo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e il Consigliere nazionale delegato allo Sviluppo sostenibile, Gianluca Galletti, “dovremmo tutti – professionisti, imprese, legislatore – sentirci obbligati non solo al rispetto della norma, bensì alla riflessione sui suoi valori, sul valore della sostenibilità. L’iniziativa dei commercialisti su questi temi, in quanto dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali quali consulenti dell’impresa, deve essere robusta e diffusa. Deve essere sempre più informata, consapevole e volta alla “pubblica opinione”, tale da spingere ciascuno (il legislatore in primis) ad assumersi responsabilità di scelte scientificamente inderogabili, anche quando politicamente scomode o incerte”. “Pur comprendendo i dubbi di alcuni nel seguire percorsi innovativi – aggiungono – è necessario anticipare ciò che riteniamo sia l’esito naturale o prevedibile dei processi che abbiamo sotto gli occhi”.

Il Presidente della Commissione di studio “Governance e finanza”, Paolo Vernero, sottolinea come con il documento “si è mirato a fornire alcuni spunti per il salto concettuale e culturale che viene richiesto ai commercialisti e ai loro clienti, cercando di fornire alcuni driver che devono guidare il mutamento e la transizione verso la sostenibilità, comprendendone a fondo le origini, lo sviluppo, il contesto normativo e di self-regulation, nonché le relative best practice che stanno prepotentemente emergendo. In un ideale percorso dell’impresa verso la sostenibilità, ci si è soffermati, da un lato, sull’evoluzione della governance, dei principi di corretta amministrazione e dei relativi assetti organizzativi, secondo le loro diverse declinazioni, senza tralasciare quegli elementi, come la digitalizzazione, che rappresentano strumenti strettamente connessi all’evoluzione dell’impresa moderna ed ai fattori ESG in particolare; dall’altro, sono state prese in esame le relazioni fra il mondo della finanza ed i temi posti dalla sostenibilità e dalla relativa compliance in materia”. (Così, comunicato stampa del CNDCEC dell’ 8 marzo 2024)

Link al documento “Sostenibilità, governance e finanza. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e realizzato dalla sua Commissione “Governance e finanza”, istituita nell’area di delega Sviluppo sostenibile.

(Link esterno verso il sito web ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC):
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1547236&plid=1510800)




Fatturazione elettronica e esterometro. Aggiornata la guida (versione 1.9) alla compilazione

Le modifiche della versione 1.9 del 5 marzo 2024, consistono nell’introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Fornite, inoltre, indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

 

Nel dettaglio, la descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI riguardano i seguenti tipi documento:

 

  • TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno;
  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997 o art. 46, comma 5, D.L. n. 331 del 1993);
  • TD21 – Autofattura per splafonamento;
  • TD22 – Estrazione beni da deposito IVA;
  • TD23 – Estrazione beni da deposito iva con versamento dell’IVA;
  • TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • TD28 – Acquisti da San marino con IVA (fattura cartacea).

Link alla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (Versione 1.9 del 5 marzo 2024)

 




La Corte di Giustizia Ue su società di comodo e perdita della qualità di soggetto IVA e, conseguentemente, del diritto di detrazione dell’IVA per tre esercizi con ricavi sotto i minimi

La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022 (Presidente: Virgilio Biagio, Relatore: Catallozzi Paolo), ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell’IVA di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l’art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell’IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’ IVA ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, quarto comma, L. n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative»;

«3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell’Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l’art. 30, quarto comma, L .n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell’ IVA di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’ IVA in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative».

La causa rubricata con il numero C-341/22 ha avuto il seguente esito:

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”.

 

(Così, dispositivo della Sentenza del 7 marzo 2024 – Corte di Giustizia Ue – Sezione III – Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen)

 

 

Link al testo della Sentenza del 7 marzo 2024, Causa C-341/22 – Presidente: K. Jürimäe, Relatore: N. Jääskinen) della Corte di Giustizia Ue – Sezione III – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – ACCERTAMENTO – Società di comodo – Disciplina delle società non operative – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Nozione di soggetto passivo – Principio di neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Società non operativa – Normativa nazionale che nega il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA a monte – Penalizzazioni previste per le società di comodo – Contrasto principi Direttiva 2006/112/CE – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724 – Artt. 4, 19, 30 e 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva 2006/112/CE