SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 3 del 2023

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Speciale Modulistica 2023

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

Le novità al modello di dichiarazione annuale IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d’imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Continua a leggere →

 

 

La dichiarazione annuale IVA 2023

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2022

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

 

01/02/2023Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2023

Da oggi è possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2023.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2023 la versione 1.0.0 del 01/02/2023 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2023 (codice fornitura: IVA23).

Modello Iva 2023: software di compilazione (versione 1.0.0)

Modello Iva 2023: software di controllo (versione 1.0.0)

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2023

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Speciale – Manovra 2023- Legge di Bilancio 2023 

 

La mappa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

La guida alla normativa

 

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

 

Primi chiarimenti:

 

Definizione avvisi bonari estensione dei piani di rateazione

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

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Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2023 relativa all’anno 2022

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023 sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2023 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2023, concernenti l’anno 2022. Nel punto 4.1 del citato provvedimento è stato previsto il rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica.

Per questo motivo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023, prot. n. 25934/2023 sono state approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione (allegato A).

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023, prot. n. 25934/2023, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2023 relativa all’anno 2022», pubblicato il 27.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

01/02/2023Presentazione dei modelli di dichiarazione IVA 2023

Da oggi è possibile trasmettere i file contenenti le dichiarazioni IVA 2023.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2023 la versione 1.0.0 del 01/02/2023 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni IVA 2023 (codice fornitura: IVA23).

Modello Iva 2023: software di compilazione (versione 1.0.0)

Modello Iva 2023: software di controllo (versione 1.0.0)

 

 

 

 




I chiarimenti sulle misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Con la circolare del 13 gennaio 2023, n. 1/E, sono stati forniti i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Con circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione impartite, altresì, indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

 

 

Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023

 

Tregua fiscale, arriva la circolare con i chiarimenti

Fari accesi sulle definizioni agevolate della Legge di Bilancio 2023

 

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Con una circolare “omnibus, le Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. La circolare di oggi segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

 

Come regolarizzare le irregolarità formali

 

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:

  • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  • gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

 

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

 

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E di oggi dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023)

 

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»




On line le faq del Ministero della Giustizia sull’introduzione del nuovo albo dei gestori della crisi di impresa

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito all’istituzione dell’ “albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” nel quale si iscrivono i soggetti che intendono svolgere, su incarico del tribunale, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal medesimo D.Lgs. n. 14/2019. All’Albo, devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire incarichi in qualità di “professionista indipendente” ai sensi dell’art. 2, lett. o) del D.Lgs. n. 14/2019.

Questo il sommario degli argomenti:

  1. albo e le modalità di presentazione della domanda
  2. requisiti di iscrizione all’albo
  3. requisito della formazione iniziale
  4. il tirocinio
  5. l’aggiornamento biennale
  6. il requisito alternativo ai fini del primo popolamento
  7. modalità di documentazione
  8. il contributo di iscrizione
  9. società tra professionisti e studi professionali associati

 

Link alle risposte alle domande più frequenti aggiornate al 26 gennaio 2023

 

Per ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento, vedi anche la circolare Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023, con oggetto: «Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione» nella quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

(Link diretti sul sito del Ministero della Giustizia)

Link al portale Albo dei gestori della crisi di impresa: https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home




Bonus energia per le spese di dicembre 2022. Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni per la cessione e alla tracciabilità dei crediti

L’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui alle sopra riportate lettere a), b), c) e d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 e prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Inoltre, il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24252/2023 del 26 gennaio 2023,  recepisce le nuove scadenze per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta, previste:

  • dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, per i crediti riconosciuti per le spese relative all’energia elettrica e al gas, per il terzo trimestre 2022 e per il periodo ottobre/novembre 2022;
  • dall’articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 115 del 2022, per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022;
  • dall’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 144 del 2022, per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel quarto trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), con il citato provvedimento prot. n. 24252/2023 sono approvate le nuove versioni del Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

Infine, si evidenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento.

 

Le disposizione del nuovo provvedimento

 

«1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;

c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

1.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

(Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d’imposta)

 

2. Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

2.1. Per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.

2.2. La cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:

a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);

b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);

c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022).

 

3. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

a) 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1. Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – ottobre e novembre 2022).

b) 31 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca terzo trimestre 2022);

c) 30 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022).

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui al punto 1 da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

4. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

4.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al punto 2 del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2. »

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», pubblicato il 26.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Nuova versione dei software

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione (versione 1.3.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo (versione 1.3.0)

 

 

 

 




Le novità al modello di dichiarazione annuale IVA 2023 (anno d’imposta 2022)

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d’imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA.

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis del P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 del P.R. n. 633/72, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, parte 4);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del P.R. n. 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del P.R. n. 633/72).

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 943).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Il saldo IVA va versato tramite F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si identificano con il codice “1668”. Inoltre, nella delega è necessario riportare:

il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “0107” se a marzo si paga la prima di 7 rate; per il versamento in unica soluzione, va scritto “0101”) come “anno di riferimento”, il 2022.

 

 

Compensazione del credito IVA

 

Come spiegano le istruzioni al Rigo VX5 ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, (come modificato, dall’art. 3, comma 2, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1023) subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative, (Cfr. art. 4, comma 11-novies, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 e, dall’art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 185430 del 21 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4065) e prot. 40186 del 16 marzo 2012 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e le circolari n. 57/E del 23 dicembre 2009, (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4050) e n. 1/E del 15 gennaio 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 48/2009, pag. 4320). Come precisato nella circolare n. 10/E del 2014 (§ 9 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 781), il limite, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti a seguito del richiamo all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e, quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (in tal senso la circolare n. 29/E del 2010, quesito 1.1 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2010, pag. 1596)

Il credito indicato nel cita rigo Rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2007, pag. 1270), l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2020 e nel 2021;
  • società che nel triennio 2020 – 2022 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

Va inoltre ricordato a tal proposito che l’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…». Lo stesso articolo 31 in caso di inosservanza del divieto ha previsto una «sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d’imposta. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro»

Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 (par. 12 in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 124) e n. 13/E dell’11 marzo 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 403), è stato chiarito che i tributi ricompresi nella locuzione «imposte erariali», sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

 

Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2023

 

Tra le novità, per la verità poche, presenti nella versione 2023, al quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Inoltre, nel modello è stato previsto un quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Infine, nel quadro VA, nella sezione 2 (Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate) al rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 espunto il riferimento alle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La modifica è conseguente all’abrogazione della relativa disciplina – ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – che prevedeva pesanti penalizzazioni legate al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo). Come evidenzia la relazione illustrativa al citato D.L. n. 73/2022, la ricordata normativa, nel corso degli anni, “ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l’attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall’impresa, seppure ripetuti nel tempo, determina inevitabilmente l’applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore. Non vi è ragione dunque per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica …”.

 

 

Prime scadenze. Confermato il Quadro “VP” per evitare l’invio della Comunicazione trimestrale IVA riferita al IV trimestre 2022

 

Come evidenziato delle istruzioni il quadro “VP è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 896), di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

 

La disposizione dell’articolo 12-quater citato, mediante sostituzione del comma 1, dell’articolo 21-bis, dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

 

In tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo

Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

 

 

 




Precompilati IVA. Estensione del periodo sperimentale e della platea dei soggetti passivi IVA interessati

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (il n. 183994 dell’8 luglio 2021) sono state stabilite le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. Il citato provvedimento disciplina, inoltre, le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, viene esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e viene ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia.

In particolare, viene stabilito che a partire dalle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre 2022, le bozze dei documenti IVA (ossia i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche), sono messe a disposizione, oltre che ai soggetti già individuati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021, (soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542) anche ai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA, nonché ai soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (ad esempio, i produttori agricoli o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo) e a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, disposto che l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento. Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento. Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA disciplinate con il provvedimento dell’8 luglio 2021.

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate:

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Redazione dei bilanci societari. Pubblicata lista di controllo Assirevi

Assirevi, Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, ha reso noto di aver pubblicato nel proprio sito web (http://www.assirevi.it/checklist/) la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile e la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127).

Le liste sono state aggiornate da Assirevi, in particolar modo, per tenere conto dell’informativa prevista dal Documento Interpretativo n. 10 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità che tratta degli aspetti contabili conseguenti alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di rivalutazione delle attività immateriali e di riallineamento fiscale.

Le liste di controllo si modificano, inoltre, per il recepimento degli emendamenti ai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità per il recepimento della Legge Europea 2019-2020 e per l’inserimento dei riferimenti al Documento Interpretativo n. 11, per altro ancora in bozza, che recepirà la facoltà introdotta dal Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122, di derogare ai criteri di valutazione previsti dall’art 2426 per i titoli iscritti nell’attivo circolante.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2022

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Speciale – Manovra 2023

 

La Legge di Bilancio 2023

Tutte le novità per imprese, professionisti e contribuenti

Il testo della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Vedi anche:

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle più rilevanti misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per imprese, professionisti e contribuenti

 

Primi chiarimenti

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

 

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PENSione A MIsura 2.0. Rilasciata la nuova versione del simulatore pensionistico “PENSAMI”

Inps ha recentemente reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del simulatore “Pensami – Pensione a misura, che consente ai cittadini di calcolare le proprie prospettive pensionistiche senza la necessità di effettuare alcuna registrazione.

Il simulatore, che può essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni riguardanti le pensioni cui è possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni.

La nuova versione di “Pensami presenta un percorso semplificato per l’inserimento dei dati anagrafici e contributivi, la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione (riscatto titoli di studio universitari, periodi di lavoro all’estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.) e la visualizzazione dei possibili scenari pensionistici.

La grafica innovativa è adeguata al Design System Sirio dell’Istituto, per garantire un’esperienza utente più gradevole

Sono stati inoltre realizzati video-tutorial per guidare l’utente durante il percorso, e una nuova funzione consulenziale per orientare le scelte dell’utente. Inoltre, il simulatore sarà presto aggiornato rispetto alle ultime novità legislative previste dalla legge di Bilancio per il 2023. È stato inoltre previsto il rilascio prossimo di una versione App per dispositivi mobili.

La nuova versione del servizio “PENSAMI è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla homepage: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “PensAMI – Simulatore scenari pensionistici”.

Al seguente link, https://youtu.be/nKqlSkupFNI , è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.

Per maggiori informazioni, inoltre, è possibile consultare il Messaggio Inps n. 298 del 18 gennaio 2023.

(Così, comunicato stampa Inps del 20 gennaio 2023)




Agenzia delle entrate-Riscossione. Online il servizio per richiedere la definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione-quater) | Pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate- Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata.

 

Come presentare la domanda

 

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

 

Cosa prevede la nuova definizione agevolata

 

La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 20 gennaio 2023)




Prime istruzioni Inps sulle novità in materia di prestazioni occasionali

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica. Con l’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di Bilancio 2023) in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato articolo 54-bis. In merito all’applicazione delle nuove norme, l’Inps con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 ha fornito le prime indicazioni.

Link al testo della Circolare INPS n. 6 del 19 gennaio 2023, con oggetto: LAVORO – Lavoro occasionale – Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale – Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale – Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale – Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo – Limiti utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura – Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – Prime istruzioni applicative




Online il foglio di calcolo per determinare gli importi residui da versare per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato per il 2019, 2020 e 2021 e per quelle che al 1° gennaio 2023 hanno in corso pagamento rateale

L’articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito foglio di calcolo – xlsx (versione 1.3).

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 13 gennaio 2023 e l’apposita sezione del sito internet della stessa Agenzia.




Approvata la Certificazione unica 2023

 

 

07/02/2023 – Presentazione Certificazione Unica 2023 (CUR23)

 

Da oggi è possibile trasmettere i file contenenti le Certificazioni Uniche 2023 relative alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi da locazioni Brevi per il periodo d’imposta 2022 (CUR23).

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2023 la versione 1.0.0 del 07/02/2023 relativa al modulo Controlli Certificazione Unica 2023 (codice fornitura: CUR23).

Certificazione Unica 2023: software di compilazione (versione 1.0.0)

Certificazione Unica 2023: software di controllo (versione 1.0.0)

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2023, prot. n. 14392/2023, approvate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, che i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Entro la stessa data devono, inoltre, essere rilasciate percipiente. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.

Certificazione Unica 2023. Le principali innovazioni del modello 2023

Tra le novità presenti nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnalano:

  • la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati;

A tal proposito, le istruzioni ricordano che il D.L 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto per il periodo d’imposta 2022 la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti. Si precisa che dette somme non concorrono alla formazione del reddito nel limite di euro 200. Qualora l’importo del bonus carburante sia superiore al predetto limite, l’intero importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto all’art. 51, comma 3 del Tuir. Dette somme relative ai buoni carburante vanno indicate nel punto 475. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un’erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del buono deve essere riportato nel presente punto. Il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, verifica l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

  • i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

Anche in questo caso, le istruzioni ricordano che l’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico» , ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio del- l’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

      • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
      • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.
  • le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

Come evidenziato dalle istruzioni “l’art. 1, comma 3, lett. a) della Legge n. 234 del 2021 ha modificato l’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 prevedendo il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La Legge n. 234 del 2021 ha comunque previsto il riconoscimento del trattamento integrativo anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Tale trattamento integrativo viene riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.




Legge di bilancio 2023. Le misure che investono INPS

La XIX Legislatura si è aperta il 13 ottobre e il primo punto in agenda, conclusi gli adempimenti istituzionali, è stato l’approvazione della legge di bilancio. Il testo definitivo, licenziato con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, consta di 21 articoli, alcuni dei quali investono l’attività realizzata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Con un dossier, l’Inps illustra le novità previste dal Legislatore nelle materie di sua competenza.

 Link al Dossier sulla Legge di Bilancio 2023

 

Ammortizzatori sociali: riepilogo delle principali disposizioni 2023

A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) e del decreto Milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), con la circolare 16 gennaio 2023, n. 4, l’INPS riepiloga il quadro normativo e dettaglia le principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso dell’anno, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Link al testo della circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023, con oggetto: «Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie»




Aiuti di stato – Requisiti Temporary framework: possibilità di annullare eventuali autodichiarazioni precedentemente inviate per errore

Aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione

della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19

(ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)

 

 

16 gennaio 2023

  

a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;

b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l’apposita casella “Annullamento” nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:

    • Dichiarante;
    • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
    • Sottoscrizione;
    • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.”.

 

29 novembre 2022

  

a) alla pagina 2 delle istruzioni, le parole “30 novembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2023”.

 

 

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

Infine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

 

 




Approvati i nuovi modelli IVA 2023 con le relative istruzioni

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni. Tra le novità presenti nella versione approvata, al quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Inoltre, nel modello è stato previsto un quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Infine, nel quadro VA, nella sezione 2 (Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate) al rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 espunto il riferimento alle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La modifica è conseguente all’abrogazione della relativa disciplina – ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – che prevedeva pesanti penalizzazioni legate al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo). Come evidenzia la relazione illustrativa al citato D.L. n. 73/2022, la ricordata normativa, nel corso degli anni, “ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l’attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall’impresa, seppure ripetuti nel tempo, determina inevitabilmente l’applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore. Non vi è ragione dunque per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica …”

 

 




Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) con sanzioni ridotte al 3%. Diffuse le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 – introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

 

Sanzioni ridotte dal 10 al 3%

 

Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

 

L’ambito applicativo

 

Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

 

Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 rate

 

La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 13 gennaio 2023, con oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONIPrime istruzioniArticolo 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

 

 




Attenzione nuovi attacchi di phishing. Segnalazione dell’Agenzia delle entrate di ulteriore campagna di malspam Gozi/Ursnif | La finta email dell’Agenzia delle entrate

 

 

Avviso dell’Agenzia delle Entrate del 5 gennaio 2023 – Ulteriore campagna di malspam Gozi/Ursnif

 

Con l’inizio del nuovo anno, non poteva mancare l’ennesima campagna di diffusione del malware Ursnif che utilizza indebitamente il nome dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima variante, in particolare, fa riferimento alle disposizioni in materia di efficientamento energetico e ripropone con poche modifiche gli stessi contenuti già segnalati in passato, come ad esempio nella news del 18 febbraio 2022.

La mail ha oggetto “Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria” ed è inviata dalla casella ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it.

Nel corpo del messaggio si chiede di prendere immediatamente visione delle “disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici” presenti nell’immancabile allegato con contenuto malevolo. Saltano subito all’occhio alcune grossolane imprecisioni tipiche dei messaggi di questo tipo.

È appena il caso di citarne alcuni, quali la spaziatura scostante (due o più spazi fra le parole, uno spazio prima della virgola) o le improprietà di linguaggio (“potersi regolamentare”).

Di seguito un esempio:

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara totalmente estranea e ricorda che, in caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, si può far riferimento ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’ufficio delle Entrate territorialmente competente.




Albo dei gestori della crisi d’impresa. Al via la presentazione delle domande di iscrizione

In attuazione dell’articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», con decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza».

Con disposizione del Capo di Gabinetto Ministro della giustizia del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U) è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00 i soggetti interessati all’iscrizione  all’Albo potranno inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Di seguito il link al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le specifiche sono efficaci a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00; a partire da tale momento i soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Vedi anche “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Modalità di versamento del contributo per l’iscrizione

(Link esterni verso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)

Ai fini della consultazione da parte dei Magistrati per la selezione dei gestori da nominare nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e da parte del pubblico in generale, l’Albo sarà disponibile dopo il primo popolamento straordinario, all’esito della procedura di verifica delle domande presentate.

Fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell’ufficio competente.

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà, pertanto, accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Dalla data del 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.

Fonte: Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia




Non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. Online le istruzioni per gli enti creditori “diversi”

L’Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

 

Cosa prevede la Legge di bilancio

 

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La Legge (art. 1, comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 5 gennaio 2023)




Contributo annuale 2023 per il registro dei revisori legali. In arrivo l’avviso di pagamento a mezzo PEC

Il 31 gennaio 2023 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2023, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 318 del 23/12/2020)è pari ad euro 35,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) e, in via residuale, tramite posta ordinaria.

In caso di mancata ricezione dell’avviso è possibile in ogni caso procedere al pagamento del contributo con le modalità indicate nella sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda infine che nell’area riservata, accessibile tramite SPID, sarà possibile per ciascun revisore consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo PEC.

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) si sollecita, per coloro che non avessero ancora provveduto, l’inserimento di tale dato, al fine di non incorrere nelle sanzioni espressamente previste dall’articolo 13 del Regolamento n. 135 del 2021 in caso di inosservanza di tale obbligo.

(Così, comunicazione pubblicata 4 gennaio 2023 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, recante: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 19 ottobre 2021

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale. Inps al lavoro per recepire le novità della legge di bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 342 a 354) introduce importanti novità per quanto riguarda il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

In particolare, dall’ 1° gennaio 2023, è previsto:

  • l’aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro;
  • l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato.

Il nuovo regime specifico prevede, tra l’altro, l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro per l’impiego.

“L’INPS sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative, con progressivi aggiornamenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese” ha annunciato Vincenzo Caridi – Direttore generale dell’INPS.

Così, comunicato stampa del 2 gennaio 2023




Contributo di 40 euro al mese per spese alimentari, sanitarie e contro caro bollette. Pronti i nuovi moduli per Carta Acquisti

Dal 1° gennaio sono disponibili sul sito del Mef i moduli per richiedere la Carta Acquisti che consente ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, di ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.

La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.

Coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

(Così, comunicato stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 2 gennaio 2023)

Qui per saperne di più e scaricare i moduli

(Link esterno al sito: https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/)

 

Informazioni introduttive

 

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all’INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione

Fonte: Mef, sito: https://www.mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

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Speciale – I nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Gli approfondimenti

 

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi dimpresa e dellinsolvenza

L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Giurisprudenza

Tribunali:

 

Crisi dimpresa, composizione negoziata e concordato semplificato: le ultime pronunce dei tribunali

Una breve raccolta di decisioni di merito a corredo della circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi

 

Oltre alle numerose pronunce richiamate dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, si propone di seguito una breve raccolta di recenti decisioni di merito. I provvedimenti selezionati offrono un quadro operativo delle principali questioni emerse nella prassi: transazione fiscale nella composizione negoziata, assenza di cram down nellaccordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, limiti delle misure protettive, presupposti del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale allesito negativo o infruttuoso del percorso di risanamento

 

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 174/2026 – 23/07/2026

Concordato semplificato inammissibile e debitrice insolvente: apertura della liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata

Tribunale di Vicenza – Sezione prima civile – Diritto della crisi e dellinsolvenza – Sentenza n. 174 del 23 luglio 2026 – R.G. n. 360/2024 – Concordato semplificato inammissibile – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Procedimento preliquidatorio pendente – Composizione negoziata con misure protettive – Successiva domanda di omologazione del concordato semplificato – Inammissibilità della proposta ex art. 25-sexies CCII – Adesione della debitrice alla domanda del creditore – Competenza del tribunale – Superamento delle soglie dimensionali – Debiti tributari scaduti e debiti complessivi superiori alle soglie – Decreto ingiuntivo non opposto, precetto e pignoramento presso terzi negativo – Incapacità di soddisfare integralmente i creditori nei termini contrattuali – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 1, 2, 27, 28, 49 e 121 CCII.

Dopo l’inammissibilità del concordato semplificato proposto all’esito della composizione negoziata, la pendenza di debiti scaduti rilevanti, l’esito negativo del pignoramento, l’esposizione tributaria e l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni integrano lo stato di insolvenza e giustificano l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Lanciano – Decreto – 09/07/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzazione giudiziale limitata alla regolarità dellaccordo, senza cram down

Tribunale di Lanciano – Decreto del 9 luglio 2026 – Proc. n. 528/2026 – Composizione negoziata della crisi – Transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione – Esclusione del cram down

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con le agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Pagamento parziale e dilazionato del debito erariale – Inclusione dellIVA – Esclusione dei tributi UE, dei tributi locali e dei crediti previdenziali e assicurativi – Attestazione di convenienza e relazione su completezza e veridicità dei dati – Deposito presso il tribunale competente – Controllo giudiziale di regolarità formale e sostanziale – Esclusione di valutazioni di merito e della ristrutturazione forzosa – Autorizzazione allesecuzione.

La transazione fiscale conclusa nell’ambito della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l’autorizzazione del tribunale; il controllo riguarda la regolarità dell’accordo e della documentazione, senza possibilità di sostituire il consenso dell’Erario in caso di mancata adesione.

 

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 58/2026 – 22/06/2026

Pagamenti non autorizzati e informazioni reticenti dopo la composizione negoziata: revoca del termine ex art. 44 CCII e apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Forlì – Procedure concorsuali – Sentenza n. 58 del 22 giugno 2026 – R.G. n. 22-2/2025 – Revoca del termine ex art. 44 CCII – Atti in frode – Apertura della liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Procedimento unitario – Domanda con riserva ex art. 44 CCII dopo esito negativo della composizione negoziata – Obblighi informativi del debitore – Pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione ex art. 100 CCII – Pagamento di consulenti, fornitori, Erario e dipendente – Violazione della par condicio creditorum – Omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti – Flussi finanziari anomali e ricariche di carte prepagate – Atti in frode e condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi – Revoca del termine per il deposito di proposta, piano o accordo – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 4, 44, 49, 100, 121 e 211 CCII.

Nel procedimento, la violazione del divieto di pagare crediti anteriori senza autorizzazione, l’omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti e la presenza di flussi finanziari anomali integrano atti in frode e condotte idonee a pregiudicare una soluzione efficace della crisi, giustificando la revoca del termine ex art. 44 CCII e l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Brescia – Decreto – 03/04/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzata lesecuzione dellaccordo con lAgenzia delle entrate

Tribunale di Brescia – Procedure Fallimentari – Decreto del 3 aprile 2026 – R.G. n. 6755/2026 – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Accordo sottoscritto – Regolarità della documentazione allegata – Autorizzazione giudiziale allesecuzione dellaccordo.

Nella composizione negoziata della crisi, il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione dell’accordo e della regolarità della documentazione allegata.

 

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6/2026 – 13/02/2026

Composizione negoziata chiusa positivamente ma travolta dal debito fiscale sopravvenuto: apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6 del 13 febbraio 2026 – P.U. n. 20-1/2025 – Composizione negoziata conclusa positivamente – Debito tributario sopravvenuto – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Composizione negoziata conclusa positivamente – Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII – Sopravvenuta conferma giudiziale di avvisi di accertamento tributari – Debito fiscale di importo rilevante – Inattuabilità del risanamento – Adesione della debitrice alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Superamento delle soglie dellimpresa minore – Stato di insolvenza – Debiti scaduti superiori a euro 30.000 – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 2, 27, 49 e 121 CCII.

L’esito positivo della composizione negoziata e la sottoscrizione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII non impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale quando un rilevante debito tributario sopravvenutamente accertato renda inattuale il percorso di risanamento e risulti lo stato di insolvenza della debitrice.

 

 

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