Precompilata 2021 da oggi consultabile online. Invii a partire dal 19 maggio per 730 e Redditi

 

Si apre la stagione della Precompilata 2021: da oggi i cittadini potranno visualizzare la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni già acquisite dall’Agenzia. Dal 19 maggio sarà poi possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando eventuali modifiche o integrazioni al modello precompilato proposto. In tutto, sfiorano il miliardo i dati messi a disposizione dei contribuenti, con l’aggiunta, da quest’anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali effettuate agli istituti scolastici. Al primo posto, come di consueto, si piazzano i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno si assestano sui 718 milioni. Seguono i numeri relativi ai premi assicurativi, pari a 93,6 milioni. In aumento le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 68,7 milioni. Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece sono 549mila, più del doppio delle 205mila registrate l’anno scorso.

Semplicità, ma anche trasparenza: all’interno dell’area autenticata della Precompilata, infatti, è disponibile una funzionalità che consente ai cittadini di conoscere voce per voce la destinazione delle imposte sui redditi che hanno versato: si scopre così che circa il 20% delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21% per la previdenza, l’11% per l’istruzione. Le voci di spesa sono elencate in una tabella e rappresentate in un apposito grafico.

All’interno della sezione tematica dedicata del sito internet delle Entrate il contribuente troverà anche la nuova guida e un video-tutorial, che introducono le principali novità della nuova stagione dichiarativa e spiegano passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere in autonomia all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

 

Precompilata 2021, le tappe

 

Da oggi è possibile visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 19 maggio sarà possibile accettare, integrare o modificare il proprio 730 (o Modello Redditi) già precompilato dall’Agenzia e trasmetterlo dal pc oppure da tablet e smartphone. Per l’invio del 730 c’è tempo fino al 30 settembre, mentre per il Modello Redditi Persone fisiche fino al 30 novembre. Alle informazioni precompilate si aggiungono quest’anno le spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici con relativi rimborsi – se comunicate in quanto l’invio è facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021 – e la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato nel 2020, per l’80% già fruito come sconto sul pagamento. Le novità si aggiungono alle informazioni rese disponibili già negli anni scorsi, che comprendono i redditi di lavoro dipendente e di pensione, i compensi di lavoro autonomo occasionale in Certificazione unica, informazioni sugli immobili, oltre che numerose spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni, tra cui quelle sanitarie, veterinarie, universitarie e funebri, gli interessi passivi sui mutui, le spese condominiali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico – compreso il Superbonus – bonus verde e spese per l’arredo degli immobili ristrutturati.

Da quest’anno la detrazione del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Nella dichiarazione precompilata sono utilizzati i dati delle spese detraibili che rispettano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (ad esempio università, asili nido, Onlus) e dal Sistema Tessera Sanitaria per quanto riguarda le spese sanitarie. È possibile anche visualizzare il dettaglio delle spese sanitarie e per ogni documento di spesa si può verificare la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile) comunicata dall’operatore sanitario (ad esempio, dal proprio medico).

 

Come si accede

 

Per accedere alla Precompilata occorre autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), Inps oppure con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo a questo proposito che dallo scorso 1° marzo 2021 l’Agenzia non rilascia nuove credenziali Fisconline per i cittadini, anche se quelle già in uso resteranno valide fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021).

 

Dove vanno a finire le mie tasse?

 

Anche quest’anno la percentuale e l’ammontare preciso del proprio contributo a ciascuna voce di spesa del bilancio dello Stato saranno a disposizione del contribuente all’interno dell’area riservata della Precompilata. Il cittadino potrà quindi avere contezza diretta sull’utilizzo delle proprie imposte. Un’operazione di trasparenza voluta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e realizzata in collaborazione con l’Ispettorato Generale del Bilancio del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nel dettaglio, il 19,16 % delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21,10% per la previdenza, l’11,16% per l’istruzione. A seguire, le altre voci di spesa elencate in ordine di ammontare e riportate in un grafico a torta.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 maggio 2021)




Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida”

 

Con la circolare del 6 maggio 2021, n. 75, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle predette Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi. La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).

 

Istruzioni alle sedi territoriali per il blocco dei rimborsi

 

Sul piano operativo l’Istituto previdenziale evidenzia la necessità che gli operatori di sede, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati. Peraltro, viene statuito che nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della circolare (6 maggio 2021), anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia di tipo 3.

 

Link al testo della circolare INPS n. 75 del 6 maggio 2021, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Art. 2033 c.c. – Art. 2946 del c.c.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16/17 del 2021

 

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Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi dei redditi p.i. 2020
Modelli e istruzioni

 

Modello “REDDITI SP” 2021 per società di persone ed equiparate. Le principali novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

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Redditi 2021-SP per le società di persone ed equiparate

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, prot. n. 28970/2021, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi».

 

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 06.05.2021 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 29 aprile 2021.

 

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.




Modello “REDDITI SP” 2021 per società di persone ed equiparate. Le principali novità

Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi delle società di persone ed equiparate, da presentare in via telematica entro il 30 novembre (cfr. art. 2, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020.

 

 Si ricorda che devono utilizzare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

 

 

 Non devono, invece, presentare il modello “Redditi Sp 2021”:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

In sintesi, le principali novità contenute nel modello “Redditi Sp 2021”, periodo d’imposta 2020:

 

Errori contabili

 

Nel frontespizio è stata prevista la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98). Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

 

Contributi a fondo perduto e indennità Covid

 

Nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito.

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

 

Quadro RF rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 83. Va indicato con il codice 83, l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:

  • art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Disposizioni attuative: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779) – Prassi: circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 847), n. 22/E del 21 luglio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2020, pag. 1229), n. 25/E del 20 agosto 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1310);
  • art. 59 del D.L. n. 104/2020 – Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici di comuni ad alta vocazione turistica previsto dall’art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv., con mod., dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, cd. “Decreto Agosto” – Disposizioni attuative: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2020, pag. 1862);
  • art. 1 del D.L. n. 137/2020 – Contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Ristori” (Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2409), a favore dei titolari di partita IVA che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge “Ristori” con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1;
  • art. 2 del D.L. n. 149/2020 (cd. D.L. “Ristori bis”) poi trasfuso nel articolo 1-bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2412) – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
  • art. 2 del D.L. n. 172/2020 (cd. D.L. “Natale”) – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione previsto dall’art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, conv., con mod., dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS).

 

Quadro RF rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione”, codice 84. Va indicato con il codice 84, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2020, pag. 2432, rubricato: Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19).

 

 

Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

 

Quadro RG rigo RG10 “altri componenti positivi”, codici 27 e 28. Va indicato con il codice 27, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra); al codice 28, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) (vedi sopra).

 

 

Naturalmente, la sopra citate variazioni in aumento indicate nel rigo RG10 con i codici 27 e 28 devono essere poi “sterilizzate” con le variazioni in diminuzione di cui al rigo RG22 con il codici 47 e 48.

In particolare, nel rigo RG22, va indicato con il codice:

47, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle con- dizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;

48, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

 

 

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

(Per le società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

 

Nella colonna 1 del rigo RE3, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172 (vedi sopra). I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

 

 

Commercializzazione di piante vive, floricoltura e oleoturismo

 

Nel quadro RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole) è stata modificata la sezione III per tenere conto dei redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile (art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019), nonché delle novità riguardanti i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda che il quadro RD va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e da quella diretta alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detti redditi siano determinati ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell’art. 56-bis (sez. II) del TUIR. La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

 

Nella colonna 4, va indicato l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR, (comma introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dall’art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019). Pertanto, sezione III vanno, dichiarati anche i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.

Nella colonna 6, va indicato l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Si ricorda che i commi 513 e 514, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2156), hanno esteso, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” – che vengono contestualmente definite – le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo. Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo – alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA. Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

 

 

Si evidenzia che l’impresa può scegliere di determinare il reddito in modo ordinario, anziché secondo il criterio forfetario, compilando il quadro RF o RG.

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme

 

Nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

Superbonus e bonus facciate

 

Il quadro RN (rigo RN17) è stato aggiornato al fine di consentire l’indicazione delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020), nonché per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (art. 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019).

 

Il Superbonus per le società

Si ricorda che con circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. La detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa. In tal caso in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E (in “Finanza & Fisco” n. 5/2017, pag. 577), sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente. In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR nel valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione». Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”, non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Il Bonus facciate

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia. Con riferimento all’ applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Come chiarito nella citata circolare, sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e, ai fini dell’imputazione delle spese stesse, per quanto di interesse, occorre fare riferimento per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Sotto il profilo oggettivo, la richiamata circolare n. 2/E del 2020, precisa che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate“, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“.

 

Versamenti sospesi COVID-19

 

Nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

Campione d’Italia

 

Nel quadro RS è stato previsto il rigo RS411 per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Crediti d’imposta

 

Nel quadro RU sono stati previsti:

nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui:

 

Rimborso IVA e versamenti periodici IVA omessi

 

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l’indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

 

La Sezione III (rimborso IVA) è riservato ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d’imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l’anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l’indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

La sezione IV (versamenti periodici omessi) è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.




Decreto sostegni 1: il Senato approva. Il testo passa ora all’esame della Camera

Con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni, il Senato, giovedì 6 maggio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Il testo passa ora all’esame della Camera.

Disegno di legge A.S. n. 2144 – Il testo dell’emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione,

Link al testo dell’emendamento 1.9000, approvato con voto di fiducia dal Senato




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2021

Finanza & Fisco n. 15 del 2021ATTENZIONE:

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Commenti

 

 

Bilancio 2020 e la deroga sulla continuità aziendale: effetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

La Corte di Cassazione conferma l’impugnabilità dell’avviso bonario
di Francesco Spinello

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/73 è immediatamente impugnabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3466 dell’11 febbraio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti – Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Comunicazioni emesse dopo un controllo automatico – Avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Reddito di impresa – Rapporto tra principio di competenza e principio di derivazione

 

I principi contabili possono derogare alle regole generali sancite dall’art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 10285 del 20 aprile 2021: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Vizi di motivazione – Motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 40 del 2006 – Vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Omessa considerazione di deduzioni difensive – Esclusione – Art. 2, del D.Lgs. 02/02/2006, n. 40 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Altri costi ed oneri – Imputazione temporale dei costi – Principio di competenza – Principio di derivazione – Rapporto – Caso di specie – Valutazione della correttezza dell’impiego del criterio contabile “costi-ricavi-rimanenze” per la contabilizzazione dell’acquisto dell’immobile come bene-merce – Artt. 83 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Commissioni Tributarie Regionali:

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

Fatture relative alla TARSU/TIA. Impugnabili dinnanzi al giudice tributario. Pretesa illegittima se manca la motivazione

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione III – Sentenza n. 607 del 2 febbraio 2021: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -Impugnabilità – Facoltà – Conseguenze – Fattispecie – TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – Tariffa di igiene ambientale – Richiesta di pagamento da parte del gestore mediante emissione di fattura commerciale -Impugnabilità dinanzi al giudice tributario – Ammissibilità – Fondamento – Obbligo motivazionale delle fatture relative alla TARSU/TIA – Necessità – Difetto di motivazione – Conseguenze – Illegittimità della pretesa – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 100 c.p.c.»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Giurisdizione tributaria – Atti impugnabili

 

La comunicazione di presa in carico può essere oggetto di ricorso se è il primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione XXXIII – Sentenza n. 10588 del 16 dicembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Riscossione – Comunicazione di presa in carico – Impugnabilità – Condizioni – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Studi associati – Attività di assistenza e consulenza fiscale

 

Associazione professionale e professionisti che ne fanno parte. Le regole per il rilascio del visto di conformità e l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 245 del 13 aprile 2021: «STUDI ASSOCIATI – Composti da avvocati e commercialisti – Attività di assistenza e consulenza fiscale – Invio telematico delle dichiarazioni e rilascio visto di conformità – Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti – Possibilità – Condizioni – Rilascio del visto di conformità – Esclusione – Utilizzo delle garanzie dell’associazione o della società di servizi da parte degli associati – Possibilità – Condizioni – Limiti – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Artt. 22 e 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Superbonus del 110 per cento

 

Superbonus 110% con sconto in fattura per il pacchetto “all inclusive” offerto dall’esco in qualità di general contractor. Tipologia contrattuale, condizioni e oneri documentali

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 261 del 19 aprile 2021: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale – Possibilità dell’utilizzo dell’agevolazione – Struttura dei rapporti contrattuali – Relativi obblighi documentali per l’identificazione delle spese agevolabili – Caso di specie – Lavori affidati ad una Energy Service Company (ESCo) che opera come General contractor – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della “prima casa”

 

Sostituzione della “prima casa”. Agevolata con l’obbligo di alienare l’immobile pre-posseduto entro l’anno dal nuovo acquisto. Anche se il precedente era stato trasferito a titolo gratuito mortis causa o inter vivos

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 21 aprile 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di nuova abitazione, prima della vendita di immobile sito nel medesimo comune ricevuto mortis causa, usufruendo delle agevolazioni ex art. 69, comma 3, L n. 342 del 2000 – Applicazione del nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, inserita dall’articolo 1, comma 55, della legge 28/12/2015, n. 208 – Impegno nell’atto di acquisto ad alienare l’immobile pre-posseduto entro il termine di un anno dall’acquisto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis – Possibilità – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

Transizione ai principi contabili internazionali

 

Transizione ai principi IAS/IFRS. “Rettifica” del riallineamento, trattamento del TFR e diritti frequenze (attività immateriali con vita utile indefinita)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 281 del 21 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP – Transizione ai principi contabili internazionali – Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS -Poste di bilancio contabilizzate alla data di prima applicazione dei principi contabili internazionali – Diritti di sfruttamento delle frequenze radiofoniche – Eliminazione degli ammortamenti (ripristino del maggior valore) delle frequenze radiofoniche – Possibilità di continuare, mediante deduzioni extracontabili ai sensi dell’art. 103, comma 3-bis, del TUIR e dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, a dedurre quote pari ad un ventesimo del costo delle frequenze, assunto (in continuità di valore fiscale) – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IRAP – Transizione ai principi contabili internazionali – Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS – Iscrizione in bilancio degli accantonamenti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Trattamento di fine rapporto, ricalcolato secondo le metodologie previste dallo IAS 19 – Trattamento tributario applicabile – Art. 105, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 13, comma 6, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38 – Art. 2, comma 4, del DM 01/04/2009, n. 48 – Art. 2120 c.c. • IMPOSTE DIRETTE – IMPOSTE SOSTITUTIVE – Soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci d’esercizio – Divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri fiscali – Possibilità di riallineare le differenze fra valori civili e fiscali – Riallineamento opzionale di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS – Modalità di esercizio dell’opzione per il riallineamento – Possibilità di integrare/rettificare i relativi dati – Art. 15, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – D.M. 30/07/2009»

 

Dichiarazione integrativa – Errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15

 

Errori contabili individuati in sede di FTA. I componenti reddituali nel periodo di competenza fiscale. Non ammessa la possibilità di attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui l’errore è corretto in bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 285 del 23 aprile 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Determinazione del reddito – Periodo d’imposta di competenza – Mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza – Mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza – Correzione di errori contabili in sede di applicazione dell’IFRS 15 – Impossibilità di attribuire rilevanza fiscale nel periodo in cui gli errori sono rettificati in bilancio – Presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza per rilevare errori consistenti nell’omessa imputazione di componenti reddituali – Necessità – Artt. 83 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

 

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 e rivalutazione gratuita dei beni e con efficacia immediata per alberghi e terme: istituiti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 30 aprile 2021: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110, del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 6-bis, del D.L. 08/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 05/06/2020, n. 40»

 

 

Legislazione

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il p.i. 2020

Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2021, prot. n. 103206/2021: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

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D.L. “Sostegni 1”. Gli emendamenti approvati in commissione al Senato della Repubblica

 

Emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

(Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19  – A.S. 2144)

Link agli emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

 




Iva al 4% sui sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Il decreto Mef che modifica gli obblighi di certificazione da produrre all’atto dell’acquisto

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap» (di seguito riportato).

L’aggiornamento del D.M. 14 marzo 1998 è frutto dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una revisione della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 14 marzo 1998, relativa alle condizioni per l’applicazione ai soggetti portatori di handicap dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione; In particolare, nel citato comma 2 dell’articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, si prevede che con la revisione sia riconosciuto il beneficio alla sola condizione della presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla suddetta commissione medica, sopprimendo la condizione della contestuale presentazione della specifica prescrizione autorizzativa, rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.

La disposizione, tuttavia, va coordinata con il comma 1 del citato articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, che ha previsto che i verbali delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali – commissioni competenti, con l’integrazione al loro interno di un medico dell’INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza dei soggetti portatori di handicap.

 

Di seguito il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021

 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, (Link al testo previgente) che ha stabilito le condizioni e le modalità per l’applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 (di seguito riportato);

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (di seguito riportato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: Franco

 

 

Si riporta il testo aggiornato del Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998

 

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998, recante: «Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998).

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’IVA;

Visto l’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, n. 669, conv., dalla L. 28/02/1997, n. 30 (in “Finanza & Fisco” n. 10/97, pag. 1195), nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

 

Decreta:

Art. 1

 

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 2

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Mef del 7 aprile 2021)




Cancellati dal registro dei revisori legali cinquemilacinquantanove revisori persone fisiche e quattordici società di revisione legale

 

Ministero dell’economia e delle finanze
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n.35 del 4 maggio 2021

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 aprile 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS n. 66352 del 09/04/2021 è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 

  A tal proposito si ricorda che con la  risposta n. 26 delle “Domande Frequenti”  pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Commercialisti, via libera a emendamento Covid

Miani: “Ha prevalso la difesa dei diritti, un successo anche dell’impegno dei commercialisti italiani”. Luchetta: “Ora lavoriamo uniti per ok a Ddl malattia”

 

“Un’ottima notizia. Dopo un iter travagliato hanno prevalso il buon senso e la difesa del fondamentale diritto alla salute. Si tratta di un successo del primo firmatario dell’emendamento, Andrea de Bertoldi, e di tutti gli altri firmatari, appartenenti ad uno fronte politico ampio e trasversale. Ma questo è un successo anche dei commercialisti italiani, che sin dal primo momento hanno sostenuto questa iniziativa con forza e determinazione”.

 

E’ il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, all’approvazione da parte delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato dell’emendamento al DL Sostegni che prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19.

 

 

“Il momentaneo stop all’emendamento, avvenuto nei giorni scorsi per mancanza di copertura, ci era sembrato paradossale perché si negava ai professionisti un diritto riconosciuto ad altri lavoratori e lo si faceva in un frangente drammatico come quello che stiamo vivendo con l’emergenza pandemica”.

“Da questo momento in poi – aggiunge il Vicepresidente del Consiglio nazionale della categoria, Giorgio Luchetta – la nostra battaglia prosegue per l’approvazione in tempi il più rapidi possibile del Disegno di Legge relativo alle garanzie da fornire ai professionisti in caso di malattia grave o infortunio, non solo quando contraggono il Covid. L’approvazione dell’emendamento de Bertoldi è importante anche perché può fare da apripista all’approvazione di un provvedimento di ben più ampia portata, promosso dallo stesso de Bertoldi con la consulta dei parlamentari commercialisti, che gode peraltro anch’esso di un sostegno trasversale e unitario”.

(Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 maggio 2021)




In arrivo la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

(Così, comunicato Stampa Mef del 30 aprile 2021)