Il CdM ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2026

Preleva la bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 17 ottobre 2025 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Il disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui. La manovra, che non comporta un aumento del disavanzo pubblico, è responsabile e sostenibile, conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato con la priorità verso i redditi più bassi, il lavoro dipendente, il ceto medio, la famiglia, le imprese attraverso misure mirate. Sostiene il potere d’acquisto delle famiglie, rafforza il sistema sanitario e favorisce la competitività delle imprese.

 

Misure fiscali e sostegno al reddito

 

Riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

Regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio.

Confermata per il 2026 la disciplina in merito al bonus ristrutturazione sulla prima casa al 50%.

Confermata la cosiddetta flat tax al 15 per cento per i redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 35mila euro.

 

Famiglie, lavoro e politiche sociali

 

Stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.

Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.

Finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

Rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

Previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.

 

Sanità

 

Ai rifinanziamenti previsti l’anno scorso dalla legge di bilancio, pari a oltre 5 miliardi per il 2026, a 5,7 miliardi per il 2027 e a quasi 7 miliardi per il 2028, si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi a decorrere dal 2027. Una parte di tali risorse sarà destinata a nuove assunzioni e al miglioramento dei trattamenti in favore del personale sanitario. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nel 2026 si autorizza quindi l’assunzione di personale sanitario.

 

Imprese

 

Ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti green si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.

Saranno presenti nel triennio il credito d’imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.

Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.

 

Banche

 

Confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni. Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA). Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata. Modificata aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.)

 

Pace fiscale

 

Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.




Approvata la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

L’articolo 7, comma 14, del citato decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024 è stata, come anticipato, approvata la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto- legge n. 60 del 2024.

Gli investimenti agevolati possono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1. del decreto

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

 

Zone logistiche semplificate: il decreto attuativo

 

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024) approvata la disciplina di dettaglio per la concessione del credito di imposta, previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024.

Le ZLS sono state istituite dall’articolo 1, comma 61 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l’anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni o all’acquisizione, realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato che, a sua volta, deve essere compreso tra 200 mila e 100 mln di euro.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea.

 

Link al testo del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS». In Gazzetta Ufficiale n.226 del 26 settembre 2024

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 12.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Software di compilazione Credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2024 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-imprese)




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Aggiornato il software CIM17 (versione 3.4.0)

Rilasciata la versione 3.4.0 del 08/09/2022 del software che consente la trasmissione telematica del modello di Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’“aggiunta” della ZES relativa alla regione Sardegna, per gli investimenti realizzati successivamente alla data 9 Dicembre 2021.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, ha aggiornato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).




Tax credit Sisma, Zes e Zls e bonus investimenti Mezzogiorno: il nuovo modello utilizzabile dal 14 luglio 2022

Il credito d’imposta Sisma nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Di conseguenza, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, sono state apportate ulteriori modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Sisma a decorrere dalla data a partire dal 14 luglio 2022.

Le modifiche nel modello e nelle relative istruzioni sono state apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022.

Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata è stato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 luglio 2022.

Si ricorda che l’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework). Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (PRO) del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022», pubblicato il 30.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2022

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Commenti

 

Il giudicato/“risultato” penale nel processo tributario può avere non pochi punti di contatto: spunti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

La sola iscrizione ad un Albo professionale non è una condizione sufficiente a qualificare la prestazione come abituale
di Dario Festa

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto, attestazione e utilizzo dei crediti

 

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

 

 

Legislazione

 

 

Riversamento “spontaneo” credito di imposta
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

 

Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022. Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di sanatoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022»

 

 

 

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