Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

In sostanza, per determinare quanto il beneficiario residente deve assoggettare a IRPEF non si guarda alla somma distribuita dal trust né si ricostruisce il reddito applicando le regole italiane: occorre determinare il reddito del trust secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui esso è residente o stabilito e imputarne al beneficiario la quota di competenza.

In altri termini, prima si effettua il calcolo estero del reddito netto del trust; solo dopo quel risultato viene “importato” nel sistema italiano e qualificato unitariamente come reddito di capitale del beneficiario ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies).

Resta distinta la questione delle imposte assolte all’estero. Già la circolare n. 48/E del 2007 (par. 4) ha chiarito che qualora, il trust sia “trasparente” ed il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito d’imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quando disposto dall’articolo 165, comma 9, per le società che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.”.

La risposta precisa inoltre che non trova applicazione l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che presume reddito l’intero ammontare attribuito quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale. Tale disposizione è infatti riferita, in linea di principio, alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non alla diversa fattispecie del trust trasparente con beneficiario individuato.

Nel caso esaminato, dopo il decesso della disponente superstite, l’istante risulta beneficiaria individuata in forza dell’atto istitutivo, che prevede la divisione del patrimonio fra i tre figli senza discrezionalità dei trustee. Da tale momento sorgono quindi in capo alla beneficiaria residente i conseguenti adempimenti fiscali, compresi quelli in materia di monitoraggio delle attività estere, IVIE e IVAFE.