ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022, che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia va tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

 

 

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.




Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è intervenuto sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, il citato art. 5 del D.Lgs. “Correttivo-bis ora dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto. La nuova data, pertanto, sarà fissata da un decreto del Mef. A tal riguardo si evidenza che nel portale del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “25/09/2025 – La Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, è in corso di pubblicazione sulla base del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in emanazione”.

Peraltro, la relazione illustrativa del citato art. 5 D.Lgs. 81/2025 precisa che “La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.”

Di seguito il testo della risposta:

Risposte alle domande più frequenti

Faq dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2025

Qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025?

A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Aggiornamenti: (Link esterni verso: https://sistemats1.sanita.finanze.it)

Anno 2025

– 29/10/2025 – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), inerente alle funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rese disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate e alla scadenza annuale per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

– 29/10/2025 – Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, alla luce del Decreto RGS del 29/10/2025.

Si veda anche: Spese sanitarie

Anno 2026

–  07/01/2026 – Nota esplicativa del Calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2026.

 

 




Semestralizzati i termini di invio dei dati delle spese sanitarie. Le nuove scadenze 2024

In attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, la Ragioneria Generale dello Stato, con il Decreto 8 febbraio 2024, ha sancito d’ora in avanti la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito, il link al calendario nel quale sono comunicate le nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria per l’anno 2024.

Nel documento, l’elenco degli adempimenti legati alla raccolta delle spese sanitarie e veterinarie che il sistema TS effettua ai fini della predisposizione annuale della Dichiarazione Precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Calendario invio spese sanitarie 2024 (Ver.2.0)
Aggiornamento: 20/02/2024 

(Link esterno al sito: “Portale Sistema Tessera Sanitaria”  https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/49301/Spese_+2024_Nota_Calendario_2024.pdf/667091ff-ae15-16d5-e1a3-fe9b3d5f2291)

Link al Decreto del Mef-Rgs del 8 febbraio che ha previsto la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

Aggiornamento del 19 febbraio 2024

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, recante: «Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 41 del 19 febbraio 2024

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2016

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Commenti

Le spese di rappresentanza: nuovi criteri di deducibilità
di Marco Orlandi

 

Mancato perfezionamento della notifica processuale per causa non imputabile al notificante: riattivazione dell’iter notificatorio in tempi stretti
di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Notificazione di atti processuali – Rimedi in caso di mancato perfezionamento non imputabile al notificante

Mancato perfezionamento notificazione non imputabile al notificante: Fissato un termine “ragionevole” per la ripresa del procedimento. Nuova notifica entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Dell’atto di impugnazione – Esercizio di attività defensionale “extra districtum” – Elezione di domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione presso il domicilio eletto – Condizioni – Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE – IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Condizioni – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Tempo massimo per riattivare e completare il processo notificatorio – Termine ragionevole per la ripresa del procedimento, fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c. – Caso di specie – Mancata notifica, in prima battuta, di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio dell’avvocato di controparte del primo grado – Artt. 137, 153, 325, 326, 330 e 360 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

Accesso ai conti bancari del contribuente professionista: presunzioni e prove contrarie ammesse dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzioni basate sui versamenti – Riferibilità alle operazioni imponibili Operatività – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Contenuto»

 

Iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72
Tassatività delle ipotesi previste

Recupero bonus assunzioni per superamento del limite massimo di aiuti “de minimis”: inutilizzabile la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi per l’incremento dell’occupazione – Incentivi (credito d’imposta) alle assunzioni previsti dall’art. 7, della L. 23/12/2000, n. 388 – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2007 – Recupero per indebita utilizzazione di un credito di imposta per aver superato il limite quantitativo del c.d. “de minimis” – Disconoscimento del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno) – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d’imposta – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso di recupero, con motivata revoca, ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Estratto di ruolo
Innesco per l’impugnazione
della cartella non notificata

Ammessa l’impugnazione della cartella conosciuta tramite l’estratto di ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

 

Tribunali

Cartella o AVA INPS per fatti accertati dal Fisco – Rideterminazione di un maggior reddito – Riflessi contributivi

La pendenza della lite fiscale salva il commerciante dagli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al giudice tributario

Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 144 del 13 aprile 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo per l’impugnazione dell’accertamento tributario fondante il recupero – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Emissione avviso di addebito contributivo in presenza di accertamento fiscale impugnato presso le commissioni tributarie: INPS condannato alle spese di lite anche in caso di successivo sgravio in esito al processo tributario

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 700 del 15 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Avviso di addebito INPS di contributi omessi alla gestione commercianti relativi derivanti da un accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – Formazione e notificazione dell’avviso contributivo in pendenza di ricorso dinanzi alla C.T.P. – Accoglimento del ricorso presso il giudice tributario – Sgravio nel corso del processo dell’avviso di addebito opposto – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere e condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite – Ragioni – In pendenza di lite fiscale gli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al Giudice tributario sono illegittimi a prescindere dall’esito del ricorso tributario»

 

Avviso di addebito dell’INPS fondato su accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione dell’atto di recupero dell’Ente previdenziale

Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – Sentenza n. 548 del 23 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa” – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell’art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS (Gestione Commercianti) – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Prassi

Errori dichiarativi
Ravvedimento operoso

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Restituzione dell’azienda
Esercizio della riserva di proprietà

Cessione d’azienda con riserva di proprietà:conseguenze fiscali della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 E del 13 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Responsabilità solidale – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di azienda a rate con riserva di proprietà – Pagamento rateale del prezzo e riserva di proprietà ex art. 1523 e ss., c.c. a favore della parte venditrice – Risoluzione del contratto di vendita di azienda per inadempimento del compratore – Conseguenze fiscali dell’eventuale azione di restituzione dell’azienda esperibile in caso di esercizio della riserva di proprietà – Responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall’acquirente – Disciplina IRES ed IRAP, da riservare in capo al cedente all’eventuale credito residuo non incassato – Disciplina IRES ed IRAP dell’indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale “reductio ad equitatem” prevista dall’articolo 1526, comma 2, del c.c. – Obblighi ai fini dell’imposta di registro in merito all’esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del c.p.c. – Art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 101 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1523 c.c.»

 

Correlazione e consequenzialità tra assegnazione agevolata dei beni ai soci e vendita – Legittimo risparmio d’imposta

Messa in liquidazione della società, assegnazione agevolata e successiva cessione a terzi di immobili ex strumentali per destinazione non è abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 17 ottobre 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione – Immobili strumentali per destinazione appartenenti a società – Messa in liquidazione della società – Mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni – Conseguenze – Fuoriuscita dei beni dal ciclo produttivo dell’impresa e applicabilità della disciplina agevolata per l’assegnazione – Successiva cessione degli immobili effettuata dai soci assegnatari – Configurazione di un’ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Legittimo risparmio d’imposta – Fondamento – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Cartella o AVA INPS
Annullamento totale o parziale in via di autotutela

Le condizioni per l’annullamento in autotutela di avvisi di addebito INPS divenuti inoppugnabili

Messaggio INPS n. 3913 del 29 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – AUTOTUTELA – RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale o avviso di addebito (AVA) INPS – Annullamento totale o parziale di atti inoppugnabili illegittimi in via di autotutela – Condizioni – Art. 24, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122»

 

Novità del Decreto correttivo del Jobs Act

Tracciabilità via e-mail dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – n. 1 del 17 ottobre 2016: «LAVORO – Disciplina del lavoro accessorio ex art. 49 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Buoni lavoro (Voucher) – Decreto correttivo del Jobs Act – Art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24/09/2016, n. 185 – Tracciabilità dei Voucher – Comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher – Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni – Sanzioni per la violazione dell’obbligo della preventiva di comunicazione»

 

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole operative del Mef

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016: «Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di agosto 2016

 

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