SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”
Revisione del regime impositivo dei redditi

 

 

Reddito d’impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

 

Articolo per articolo, l’analisi normativa
degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

Art. 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie
Art. 16 – Scissione e scissione mediante scorporo
Art. 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Art. 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione
Art. 19 – Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
Art. 20 – Modifiche al regime delle società di comodo

 

Con questo numero, si conclude l’analisi, articolo per articolo, del Decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nell’ambito della Riforma Fiscale.

 

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi all’occupazione – Maggiorazione deduzione costi

 

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

 

Legislazione

 

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

 

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

 

 

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Società neocostituite, trasformazioni progressive e regressive o casi di interruzione o rinnovo della tassazione di gruppo: approvato un modello polivalente per consentire le opzioni fuori da Unico

Trovano spazio in un unico modello le comunicazioni per i quattro regimi di: tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP. Con il provvedimento del 17 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate, infatti, approva il modello di comunicazioni per questi quattro regimi, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, da utilizzare in determinate ipotesi come per esempio quella legata alle variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax. Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione in via telematica utilizzando il software “Regimi opzionali” disponibile sul sito delle Entrate.

Le novità del 2015 – In base alle norme contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, l’opzione per i quattro regimi va comunicata all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell’IRAP (quadro IS) relative al periodo di imposta dal quale si vuole esercitare o rinnovare l’opzione o confermare l’adesione ai regimi. Le società che non possono comunicare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale con il modello Unico, poiché sono nel primo anno di attività, oppure devono ricorrere a un diverso modello Unico (ad esempio, società di persone e società di capitali) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente, possono farlo ora con il nuovo modello approvato.

Quando si utilizza il modello – La predisposizione di un unico modello di comunicazione al posto di quattro modelli distinti rappresenta una rilevante semplificazione sia per i contribuenti che per l’Amministrazione. Con il nuovo modello potranno essere comunicate le variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax, l’interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo dell’opzione, la perdita di efficacia o la conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale e l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali.

La comunicazione può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato. Nel dettaglio, il provvedimento approva il modello di “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax(articolo 5 del D.M. Mef del 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del D.M. Mef del 9 giugno 2004
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del D.M. Mef 23 aprile 2004);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente;
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività).

Per saperne di più in merito all’opzione per la determinazione dell’IRAP dovuta da società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali, vedi:

Sulle modalità di determinazione del valore della produzione per le società di capitali e per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che hanno esercitato opzione, vedi: