Superbonus 2023: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate alla luce le modifiche del Decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023)

Con la circolare n. 13/E di oggi l’Agenzia delle Entrate spiega le ultime modifiche normative (Decreto “Aiuti-quater, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”) che hanno interessato l’agevolazione fiscale. Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il documento di prassi contiene inoltre chiarimenti sulla possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022. Spazio, infine, allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.

 

Proroga al 30 settembre per le unifamiliari

 

Il Decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023) ha previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 

Le rate per le spese del 2022 passano da 4 a 10

Il documento di prassi ricorda che, sempre in base a quanto previsto dal D.L. n. 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023.

 

Fotovoltaico e sistemi di accumulo, nuovi chiarimenti

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2023)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 13 giugno 2023, con oggetto: SUPERBONUS – Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6L. 29/12/ 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 119 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2023

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale – Misure “blocca”, con deroghe, cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi, contro il “Caro-bollette” e per la proroga dei termini della “Tregua fiscale

 

Il decreto-legge

Blocca cessione del credito e conto in fattura da bonus edilizi,

convertito in legge

D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, conv., con mod., dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il nuovo decreto

Bollette

 con la proroga dei termini per la “tregua fiscale”

 D.L. 30/03/2023, n. 34

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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D.L. n. 11/2023 – Cessione dei crediti: approvato definitivamente in Aula al Senato

Mercoledì 5 Aprile 2023  – Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, mercoledì 5 aprile, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la questione di fiducia posta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sen. Luca Ciriani sull’articolo unico del ddl n. 636 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 11/2023, in materia di cessione dei crediti, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.




Superbonus 110% sulle unità unifamiliari, c’è tempo fino al 30 settembre per completare i lavori | Ampliato l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito

Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa, infatti, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Lo prevede un emendamento al decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

 

 

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023. (Così, comunicato Stampa Mef del 30 marzo 2023)

 

Decreto cessione crediti, votata la fiducia alla Camera

Nella seduta odierna (del 30 marzo 2023)  la Camera con 185 voti favorevoli e 121 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889-A).

 

 




Decreto cessione crediti: accolte tutte le proposte emendative presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti

De Nuccio e Regalbuto: “Soddisfazione per via libere a proposte di natura tecniche che risolvono numerosi dubbi applicativi”

  

Tutte le proposte emendative al Decreto-legge n. 11/2023 sulla cessione dei crediti presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono state accolte nel percorso parlamentare di conversione in Legge. Si tratta di norme di interpretazione autentica, quindi di particolare portata anche retroattiva, che chiariscono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus. Accolta anche la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni

“Esprimo grande apprezzamento – commenta il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,  Elbano de Nuccio – per la disponibilità dimostrata dal Governo e dalle forze parlamentari nel recepire le nostre proposte e ringrazio, in particolare, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro Maurzio Leo, l’On.le Andrea de Bertoldi, relatore del provvedimento alla Camera, l’On.le Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze alla Camera e gli On.li firmatari degli emendamenti Saverio Congedo, Francesco Filini, Mariangela Matera, Nicole Matteoni, Stefano Giovanni Maullu e Guerino Testa”.

Per Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità, “il Consiglio Nazionale ha avanzato delle proposte di natura tecnica che hanno risolto, peraltro con la formula rafforzativa dell’interpretazione autentica, numerosi dubbi applicativi, e ciò è motivo di particolare soddisfazione e rafforza la convinzione che il dialogo istituzionale non può che portare all’individuazione di soluzioni condivise che rendano le norme più chiare e quindi limitino il sorgere di contenziosi che non possono che nuocere sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione”. (Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 23 marzo 2023)

 

Per saperne di più:

 

Sede referente – Commissione VI Finanze – Camera dei Deputati

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/03/23/leg.19.bol0082.data20230323.com06.pdf

Giovedì 23 marzo 2023
Allegato contenente i documenti di seduta

Scarica Pdf

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Seguito dell’esame e rinvio);

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi (D.L. 16/02/2023, n. 11)

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa




De Nuccio (Commercialisti), serve soluzione per esodati Superbonus

Il presidente della categoria: “Stop alla norma inevitabile, ma non va chiusa la porta a chi è rimasto in mezzo al guado”

 

La disciplina dei bonus edilizi “è stata cruciale per il rilancio dell’economia nazionale nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma è stata anche, probabilmente, la più “truffata” della storia della nostra Repubblica, e questo non certo per la sua intrinseca tecnicalità, ma per la mancata iniziale previsione delle opzioni relative ai bonus edilizi ordinari di controlli preventivi da parte dei professionisti, che si sono invece mostrati decisivi per evitare le frodi in materia di superbonus. Il suo blocco è stato indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, ma ora va trovata una soluzione-ponte per la lunga lista dei cosiddetti “esodati” dalle opzioni, cioè coloro che, alla data del 16 febbraio, sono rimasti a metà del guado”.

È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel suo intervento al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, in corso di svolgimento a Roma.

“Occorre evitare di chiudere la porta in faccia a coloro che hanno operato nell’ambito di una sostanziale correttezza nonché di punire eccessivamente chi i lavori li ha fatti davvero, pur commettendo qualche errore meramente formale o documentale”, ha aggiunto.

 

Secondo il presidente dei commercialisti,

“tra i correttivi allo studio per le spese sostenute nel 2022, la soluzione da preferire sembra essere quella di dare la possibilità di comunicare, entro il prossimo 31 marzo, la cessione anche prima della conclusione dell’accordo, purché risulti avviata l’istruttoria. Per gli interventi di edilizia libera occorre invece tutelare quanto meno i lavori con acconti pagati prima del 16 febbraio scorso o, ancora, chi ha ordinato i materiali, ma non aveva ancora eseguito alcuna opera a tale data”.

Ma il tema decisamente più impellente, ha sottolineato Salvatore Regalbuto, consigliere nazionale e tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti,

“è individuare con la massima solerzia una soluzione per sbloccare l’enorme massa di crediti, che si stima in circa 19,5 miliardi, che attualmente imprese e cittadini non riescono a monetizzare. In quest’ambito, il Consiglio nazionale sostiene la proposta di ABI-ANCE sulla compensabilità dei crediti all’interno dei modelli F24 intermediati dalle banche, nei limiti naturalmente di predeterminate quote percentuali. Si potrebbero poi coinvolgere nel processo di acquisizione dei crediti le principali imprese a partecipazione pubblica”.

Per Regalbuto, il processo di conversione del decreto-legge 11/2023 rappresenta

“l’occasione per fare chiarezza sui numerosi dubbi applicativi che a tre anni dall’entrata in vigore delle norme ancora persistono. Per tale ragione, il Consiglio nazionale ha presentato alcune proposte emendative al fine di chiarire, attraverso norme di interpretazione autentica, il perimetro applicativo della norma, al fine di evitare che in futuro si radichino copiosi contenziosi. Tra queste proposte, ci sono la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito Soa per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus e una ridefinizione più chiara delle attestazioni necessarie ai fine del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio”.

(Così, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 marzo 2023)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2023

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Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Quater” e “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater” convertito in legge
D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6

 

 

Guida alle principali misure

Il testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, conv., con mod., dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi
D.L. 16/02/2023, n. 11

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2022

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 Speciale – Decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Terconvertito in legge
D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175

 

Le principali misure

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, conv., con mod., dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Quater
D.L. 18/11/2022, n. 176

 

Il testo del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

Prassi

Agenzia delle Entrate

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Ulteriori chiarimenti – Codici tributo

 

Bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022. Chiarimenti e risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 29 novembre 2022: «CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Disciplina e proroga dei crediti d’imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia, per gli acquisti relativi al 3° e 4° trimestre 2022 – Chiarimenti e risposte ai quesiti – D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 (D.L Aiuti-bis)D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (D.L. Aiuti-ter) D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater)»

 

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 30 settembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (D.L. Aiuti-ter)»

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2022

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Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti)

 

Il decreto-legge “Aiuti
convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali o in tema di crediti di imposta

Il testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conv., con mod., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Operazioni transfrontaliere – Esterometro 2022

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

PP.AA. escluse dall’obbligo dell’esterometro. Per gli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale resta l’obbligo di integrare i documenti passivi liquidando l’imposta col modello F24EP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 379 del 14 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Pubbliche amministrazioni escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”) – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2022

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Commenti

 

Confermata la fattura elettronica per i soggetti forfettari e le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Contenzioso tributario – Divieto di “nova” in appello

 

Violazione o falsa applicazione di legge e divieto di nova in appello (valido anche per il Fisco) nelle statuizioni della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17189 del 26 maggio 2022: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Motivo di ricorso tendente alla rivalutazione di questioni in fatto – Deduzione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Sindacabilità in sede di legittimità – Esclusione – Fattispecie • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Elementi dedotti in secondo grado dall’Amministrazione – Domanda nuova – Parametri di riferimento – Deduzione da parte dell’Amministrazione di motivi giustificativi diversi da quelle contenuti nell’atto impositivo – Divieto di “nova” in appello – Configurabilità – Fattispecie – Art. 57, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Brevi note a margine sulla motivazione dell’atto impositivo quale “confine” del processo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Tutto sul Superbonus. La circolare dell’Agenzia delle entrate che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 23 giugno 2022: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Applicazione in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Ulteriori chiarimenti»

 

 

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2022

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Commenti

 

Il giudicato/“risultato” penale nel processo tributario può avere non pochi punti di contatto: spunti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

La sola iscrizione ad un Albo professionale non è una condizione sufficiente a qualificare la prestazione come abituale
di Dario Festa

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Agevolazioni nel settore dell’edilizia – Visto, attestazione e utilizzo dei crediti

 

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

 

 

Legislazione

 

 

Riversamento “spontaneo” credito di imposta
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo

 

Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022. Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di sanatoria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022»

 

 

 

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Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità | Meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni-ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, Aiuti, Ucraina). Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

 

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

 

La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro

 

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

 

Posti auto e box

 

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

 

Le norme in materia di cessioni di crediti

 

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni-ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 maggio 2022)

 

Tutte le regole aggiornate nella circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022, con oggetto: SUPERBONUSBONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2021

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Prassi

 

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

 

 

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali. Tutto pronto per la richiesta

 

I criteri e le modalità per la concessione

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 124 del 6 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

Le domande a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021

Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 2909 del 20 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 30/12/2020, n. 178 – Presentazione della domanda di esonero – D.M. Lavoro del 17/05/2021»

 

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni

 

Gli effetti della sospensione COVID-19 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Generale Legale – n. 126 del 10 agosto 2021: «CONTRIBUTI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria – Art. 37, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 – Art. 11, comma 9, del D.L. 31/12/2020, n. 183, conv., con mod., dalla L. 26/02/2021, n. 21 – Art. 3, commi 9 e 10, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

 

Legislazione

 

 

Decreto-legge “Semplificazioni/Governance PNRR” Convertito in legge

 

D.L. 31/05/2021, N. 77, CONV., CON MOD., DALLA L. 29/07/2021, N. 108
Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Numerose le modifiche alla disciplina del Superbonus 110%. Eliminati alcuni vincoli per taluni enti del Terzo settore

 

Il testo “definitivo” degli interventi urgenti su Superbonus 110% e taluni enti del Terzo Settore

Il testo del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv., con mod., dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» — Artt. 33, 33-bis e 66

 

CILA-SUPERBONUS

 

Il nuovo modulo Cila-Superbonus

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata – Accordo del 4 agosto 2021: «Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Repertorio n. 88/CU)»

 

Esercizio delle attività diverse da parte degli enti del Terzo settore

 

Enti del Terzo Settore. Definite le “attività diverse” secondarie e strumentali

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107: «Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse»

 

Cfp perequativo

 

Per il contributo a fondo perduto “perequativo” individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021: «Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»

 

 

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Nuove procedure di accesso ai portali ENEA SuperEcobonus 110%, Ecobonus e Bonus Casa

 

 

A partire dal 1°  settembre 2021 sono operative le nuove procedure di accesso ai Portali ENEA SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa, con autenticazione mediante SPID. Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico dedicato.

In particolare, per il Portale SuperEcobonus 110% dal 01/09/2021 sono operative le nuove procedure di accesso con SPID. Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie procedure. A partire dal 01/10/2021, l’accesso avverrà soltanto tramite SPID. Si vedano istruzioni Portale SuperEcobonus 110%.

Anche per i Portali Ecobonus e Bonus Casa dal 01/09/2021 sono operative le nuove procedure di accesso con SPID. Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie procedure. A partire dal 01/10/2021, l’inserimento di nuove pratiche potrà avvenire solo tramite SPID. Gli account intestati ad aziende potranno continuare ad operare con le credenziali e-mail e password (utenza ENEA).

Si vedano istruzioni Portali Ecobonus e Bonus Casa.

 

Fonte: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/




Il Decreto semplificazioni-bis, Governo pone la fiducia

 

Il Governo ha posto la questione di fiducia (la settima) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (A.C. 3146-A).

Il particolare, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’incà, a nome del Governo, e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, ha posto la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge n. 3146-A: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cd. “D.L. Semplificazioni-bis” approvato il 22 luglio 2021 dalle Commissioni permanenti, I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta dello stesso giorno. Le modifiche apportate dalla Commissione sono riportate in grassetto corsivo e in carattere barrato le soppressioni.




Conversione D.L. “Semplificazioni/Governance PNRR”. Gli interventi sul Superbonus 110% all’esame dell’assemblea della Camera

All’esame dell’Aula della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»(A.C. 3146-A). Il provvedimento, pur intervenendo in modo preponderante sul quadro normativo nazionale al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e da altri Piani, non esaurisce i suoi contenuti nell’ambito di tale aspetto, recando anche altre disposizioni di diverso tenore, quantomeno non direttamente riferibili a tale principale finalità.

In ambito fiscale gli articoli 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana) e 33-bis (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) modificano la disciplina del cd. Superbonus 110%

Di seguito si analizzano tutte le correzioni alle normativa del Superbonus 110%.

 

Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana

 

La detrazione del 110% si applica anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici

 

L’articolo 33 come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera al comma 1, lettere a), modifica il comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di riconosce l’agevolazione fiscale maggiorata anche agli interventi volti «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» (così, art. 16-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus) e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Maxi detrazione anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4

 

La lettera b) inserisce un nuovo comma 10-bis all’articolo 119 allo scopo di estendere la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come ad esempio: caserme, ospedali, case di cura e conventi) e determinare il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari. La norma stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi  di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, indicati nel comma 9, lett. d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore (1° giugno 2021) della disposizione in esame.

Si ricorda che le categorie catastali richiamate si riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).

Nella relazione illustrativa (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1331) che accompagna il decreto si sottolinea che “nel contesto dell’applicazione dei benefici fiscali derivanti dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020), le Fondazioni ONLUS, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, sono fortemente penalizzate in quanto comparate ad una singola unità residenziale, con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento”.

 

Semplificata la disciplina per avvalersi della detrazione con comunicazione di inizio lavori asseverata

 

La lettera c) semplifica la disciplina per avvalersi della detrazione, stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967) non essendo più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile. A tale proposito si ricorda che tra le previsioni di riforma previste dal PNRR sono espressamente indicati interventi di semplificazione per l’edilizia e l’urbanistica nonché per la rigenerazione urbana volti ad accelerare l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In particolare, tali interventi devono essere volti a rimuovere gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus 110%, la cui attuazione, si sottolinea nel testo, ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti.

 

Presentazione della CILA anche per gli interventi ammissibili al Superbonus che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti.

 

La lettera c) sostituisce interamente il comma 13-ter dell’articolo 119. La nuova versione stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Per tali interventi, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

 

Il richiamato articolo 49 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 prevede che, fatte salve le sanzioni sull’agibilità degli edifici, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

 

La norma chiarisce, inoltre, che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento (nuovo comma 13-quater dell’articolo 119).

Il comma 2 precisa che restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.

 

Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

 

L’articolo 33-bis, inserito da un emendamento approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera introduce ulteriori modifiche disciplina Superbonus. Nello specifico, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.

 

Il cappotto termico e il cordolo antisismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza in deroga alle norme sulle distanze minime ex art. 873 c.c.

 

L’articolo in esame, introdotto, come anticipato, in sede referente alla lettera a), del comma 1, modifica il comma 3 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, ai fini dell’accesso al Superbonus, stabilisce che gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dalla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. A tale proposito, la norma introdotta chiarisce che gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile  (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Tuir) e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.

 

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni

 

La lettera b) introduce il nuovo comma 5-bis nell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delimitare il regime della decadenza dall’applicazione della detrazione in presenza di violazioni della disciplina. La norma stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

 

Acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus e di case antisismiche (Sismabonus acquisti). Più tempo per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici

 

La lettera c) introduce due nuovi commi nell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il nuovo comma 10-bis prevede che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita. Il nuovo comma 10-ter modifica il sopra citato comma 1-septies dell’articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, stabilendo che il Sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

Per gli interventi classificati come “edilizia libera” basta una Cila con la semplice descrizione dell’intervento

 

La lettera d), che introduce il nuovo comma 13-quinquies nell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di disporre che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

 

In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata

 

In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

 

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cd. “Semplificazioni” aggiornato con gli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera al disegno di legge di conversione del decreto “Semplificazioni” nella seduta fiume del 19 luglio terminata alle ore 2 del 20 luglio. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono riportate in grassetto.

 

 




Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017 in Centro Italia: arriva la Guida che spiega come usufruire dei bonus in modo semplice

 

L’utilizzo del Superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia diventa da oggi molto più semplice. L’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno messo a punto e pubblicato una Guida operativa per l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato che snellisce le procedure di rendicontazione e fatturazione degli interventi e semplifica le possibilità di accesso alle detrazioni fiscali, ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

 

Perché una Guida

 

La Guida, introdotta da una prefazione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è frutto di un approfondito confronto tra le due strutture, che ha coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e risponde a diverse esigenze: coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi; semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese; massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente; ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.

 

80 mila gli edifici inagibili

 

A tal proposito si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80 mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. La platea dei possibili beneficiari, è dunque molto elevata. “La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.

 

Un unico progetto di ricostruzione

 

Il progetto di ricostruzione finanziato dal contributo e che si avvale del Superbonus per le quote in accollo ai proprietari può essere presentato come un unico progetto, corredato da un unico computo metrico. In questo caso la detrazione fiscale può essere riconosciuta anche sulle spese complementari e non necessariamente per quelle relative agli interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”, previsti nella disciplina generale sul Superbonus, purché gli stessi siano realizzati con il contributo di ricostruzione

 

Superbonus anche “in corso d’opera

 

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

 

Ok al Superbonus rafforzato

 

La Guida, infine, si sofferma sul Superbonus rafforzato, che può essere utilizzato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione, sia nel cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009. Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%. A titolo di esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dal 30 aprile 2021)

 

Link alla guida all’utilizzo del superbonus edilizio per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia (aggiornamento aprile 2021)




L’Agenzia delle entrate pubblica una guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata Piattaforma Cessione Crediti, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

 

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

Aggiornamento del 10 novembre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023




Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario: nuova risposta dell’Agenzia delle entrate

 

Risposte alle domande più frequenti sulla compilazione della comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito

Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario

“In caso di interventi antisismici o di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, come va compilata la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito?

Nel caso descritto, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali.

In particolare:

  • nel frontespizio devono essere indicati:
    • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
    • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (‘4’ nell’esempio);
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B”.

 

Si ricorda che con il provvedimento del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è stato ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

I destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, recante: «Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, recante: «Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2021

Finanza & Fisco n. 8 del 2021ATTENZIONE:

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Commenti

 

 

La rivalutazione dei beni materiali ed immateriali: aspetti contabili-fiscali e profili critici
di Marco Orlandi

 

La condanna per lite temeraria nelle liti fiscali in relazione alla giurisprudenza civile
di Antonino Russo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Costi a deducibilità frazionata – Decadenza azione accertativa

 

Componente di reddito ad efficacia pluriennale: la decadenza del potere accertativo va verificata rispetto ad ogni singola annualità di imposta

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni -Componenti di reddito a efficacia pluriennale (nella specie, svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio) – In genere -Componente di reddito ad efficacia pluriennale – Contestazione – Accertamento – Decadenza – Decorrenza – In relazione al singolo rateo – Dalla dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso -Decorrenza del termine di decadenza non dalla prima dichiarazione ma dalle singole successive annualità in contestazione – Conseguenze – Obbligo di conservazione di atti e documenti ai soli effetti tributari fino allo spirare del termine di rettifica dell’ultima dichiarazione accertabile – Artt. 22 e 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Reddito d’impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni – Filiale italiana di banca estera – “Branch” bancaria sottocapitalizzata – Deducibilità dei componenti negativi – Limiti di deducibilità per le svalutazioni dei crediti alla clientela della succursale – Condizioni – Par. 18.3 del Commentario Ocse»

 

  • Sezioni tributarie

 

Società di persone – Morte del socio

 

Continuazione della società di persone con gli eredi. Le perdite di competenza del de cuius derivanti dalla partecipazione nella S.n.c. inutilizzabili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – SOCIETÀ – Di persone – Società in nome collettivo (S.n.c.) – Base imponibile – Determinazione dei redditi e delle perdite – Società in nome collettivo – Morte del socio – Perdite della società di competenza del “de cuius” – Sottrazione dal reddito di ciascun erede “pro quota” – Esclusione – Fondamento – Stipula accordi di continuazione – Irrilevanza – L’erede del socio di società di persone non può, in ogni caso, dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del de cuius – Ragioni – L’efficacia dell’adesione al contratto sociale decorre soltanto dal momento in cui l’accordo stesso viene stipulato – La morte del socio anche in ipotesi di continuazione non determina il trapasso mortis causa della partecipazione agli eredi – Artt. 2284, 2289 c.c. – Artt. 8 e 187, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Imposte sui redditi – Plusvalenze immobiliari

 

Plusvalenze immobiliari. Le spese per riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico e per la sostituzione dei serramenti tra i costi inerenti. Irrilevante che danno diritto a bonus (anche per mezzo del cd. Sconto in fattura)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 204 del 24 marzo 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni – Determinazione – Costi inerenti che vanno ad aumentare il prezzo di acquisto – Spese per interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico – Spese per la sostituzione dei serramenti – Spese incrementative rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza dell’immobile – Irrilevanza che le spese diano diritto al cd. Superbonus di cui articolo 119 del decreto Rilancio, altresì, irrilevante, che per le predette spese si sia beneficiato del cd. sconto in fattura – Artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della “prima casa

 

La donazione agevolata del 50% della abitazione ex art. 69, legge n. 342/2000 non esclude l’utilizzo delle agevolazioni “prima casa” in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Le condizioni dettate dal comma 4-bis, della Nota II-bis, soddisfatte anche con alienazioni a titolo gratuito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 228 del 2 aprile 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 69, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ai trasferimenti derivanti da successione o donazione – Reiterazione delle agevolazioni – Applicazione dell’agevolazione “prima casa” nell’acquisto a titolo oneroso di altra abitazione – Possibilità – Ragioni – Principio applicabile anche nell’ipotesi di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato sia avvenuto parzialmente per donazione – Condizioni per evitare la decadenza – Impegno nell’atto di acquisto ad alienare (anche con atto a titolo gratuito) la quota acquistata a titolo oneroso preposseduta entro il termine di un anno dall’acquisto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO APPROFONDIMENTO DEL NOTARIATO

 

I Superbonus del 110 per cento

Studio n. 27-2021/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 5 febbraio 2021

 

 

Legislazione

 

 

Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti impositivi

 

Accertamenti e altri atti impositivi. I criteri per la notifica/invio degli atti emessi entro fine 2020 e sospesi dalle moratorie Covid

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2021, prot. n. 88314/2021: «Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Disposizioni di attuazione del comma 6 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»

 

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Superbonus 110% e detrazioni per interventi edilizi. C’è tempo fino al 15 aprile per l’invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

 

Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive. Con il provvedimento del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

 

Più tempo per l’invio delle comunicazioni

 

In sostanza, tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”, con il provvedimento in oggetto l’Agenzia concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari e oggetto della proroga

 

In particolare, i destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 marzo 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot.n. 83933, recante: «Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, recante: «Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».




Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, prorogato, al 31 marzo 2021, il termine per l’invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. La suddetta Comunicazione doveva essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Si ricorda, che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo (ora 31 marzo) dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. A tale provvedimento ha fatto seguito il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, con cui sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono state apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In conseguenza di tale modifiche, il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” con le relative istruzioni.

Tornando al provvedimento novellato, in particolare al punto 4.1, con il citato provvedimento del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374 si dispone che le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino al 31 marzo 2021.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, recante: «Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020», pubblicato il 23.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».




Superbonus del 110%. Aggiornata la guida agli interventi agevolati con la maxi detrazione

Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate al Superbonus al 110% al fine di tener conto delle modifiche e proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2021. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. “Rilancio” di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» in “Finanza & Fisco” n. 39-40/2020, pag. 2481) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 66 a 75, della citata legge di bilancio 2021 modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. Superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici. Il comma 66 introduce tra l’altro, la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023). La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il comma 67 proroga l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

 

Link alla Guida al Superbonus del 110% – Aggiornamento febbraio 2021

 

 

 




Bonus fiscali. L’OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulle modalità di contabilizzazione

 

 

L’OIC pubblica in consultazione la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.

I bonus fiscali oggetto comunicazione sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77 cd. Decreto Rilancio, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall’articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio.

Nello specifico, l’intervento della Fondazione OIC riguarda:

  • la contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale [quesito 1 diritto alla detrazione fiscale];
  • la contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente [quesito 2sconto in fattura];
  • la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto [quesito 3cessione del credito (cedente)];
  • la contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione [quesito 4ricezione del credito (cessionario)].

 

La bozza di comunicazione, consultabile nel sito web della Fondazione Oic, fornisce  indicazioni sulle modalità di contabilizzazione adottabili dai soggetti OIC e presenta esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento un riconoscimento fiscale del 110% (Superbonus).

Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-consultazione-della-Comunicazione-sulle-modalit%C3%A0-di-contabilizzazione-dei-bonus-fiscali.pdf




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2020

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Commenti

 

 

La rivalutazione dei beni d’impresa con il decreto “Agosto” (il D.L. n. 104/2020)
di Marco Orlandi

 

IRAP professionisti: questioni ancora “aperte” e/o non del tutto condivisibili
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Notificazione a mezzo posta Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD

 

Contestazione della notifica di cartelle ex art. 140 c.p.c. a mezzo posta: necessario il vaglio del deposito della documentazione inerente l’invio e la ricezione della raccomandata di avviso dall’avvenuto deposito del plico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20647 del 29 settembre 2020: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del CAD – Necessità – Fondamento – Caso di specie – Difetto di regolare notificazione degli atti prodromici all’avviso di fermo – Artt. 8 e 14, della L. 20/11/1982, n. 890 – Art. 140 c.p.c. • NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Invio di raccomandata di avviso – Adempimento previsto dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982 – Applicabilità alle notifiche eseguite a far data dal 28 febbraio 2008 – Efficacia retroattiva della norma – Esclusione – Fattispecie in tema di notifica della cartella eseguita a mezzo posta consegnata a mani di familiare convivente del destinatario prima del 28 febbraio 2008 – Art. 7, comma 6, della L. 20/11/1982, n. 892»

 

Indagini bancarie nei confronti di professionisti – Differenze tra prelevamenti e versamenti sul conto corrente

 

La correlazione “prelievo in banca = costo = compenso” inapplicabile ai lavoratori autonomi per tutti i rapporti non ancora esauriti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 20841 del 30 settembre 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito da lavoro autonomo e professionale – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Sindacato di legittimità – Illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole «o compensi» – Effetti accoglimento (illegittimità costituzionale) – Rapporti non ancora esauriti – Applicabilità – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lett. a), n. 1, della L. 30/12/2004, n. 311»

 

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

 

Accertamenti analitico-induttivi – “Appiattimento” ai risultati di Gerico quale motivo legittimante l’accertamento – Esclusione

 

L’asserito appiattimento alla congruità degli studi di settore non legittima l’accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità regolare

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 146 del 17 giugno 2020: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento presuntivo del reddito d’impresa – Contabilità formalmente regolare – Ricorso all’art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Condizioni – Presenza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – Gravità, precisione, concordanza – Necessità – Fattispecie – Asserito appiattimento ai risultati di Gerico quale motivo legittimante l’accertamento – Idoneità a dar luogo a una presunzione valida – Esclusione – Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

 

 

Prassi 

 

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Superbonus per acquisto di immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito. Il costruttore può applicare uno sconto in fattura “parziale”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 325 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di cd. case antisismiche – Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – Richiesta all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, anche parziale, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante – Possibilità – Condizioni – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus anche nel caso dell’efficientamento energetico effettuato su un’unità collabente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 326 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su fabbricato censiti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) da accorpare all’abitazione principale – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Artt. 14 e 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus anche al detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 327 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su immobile agevolabile detenuto per mezzo di contratto comodato d’uso gratuito registrato -Fruibilità dell’agevolazione – Affermazione – Condizioni – Commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per lavori di efficientamento energetico sulla villetta a schiera «funzionalmente indipendente»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 328 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi efficientamento energetico realizzati su “villetta a schiera”, terra tetto, «funzionalmente indipendente» – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Interventi in edifici in comproprietà. In presenza di parti comuni, Superbonus riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 329 del 10 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi su parti comuni riferibili a più unità immobiliari non inserite in un condominio, in comproprietà, autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio – Impossibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Cappotto termico “parziale” autorizzato dal condominio. Le condizioni per fruire del Superbonus per il singolo appartamento sulle superfici di propria pertinenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 408 del 24 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Efficienza energetica – Interventi di isolamento termico sugli involucri – Intervento, anziché essere realizzato dal condominio, effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile di propria pertinenza – Intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella pertinenza del singolo condomino, previo nulla osta degli enti competenti e autorizzato dal condominio – Intervento agevolabile – Condizioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Le risposte del Mef in Commissione VI Finanze della Camera

 

Superbonus 110%. Può ritenersi autonomo l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Ammesso anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04686 Ungaro della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari»

 

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04688 Fragomeli della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari»

 

 

Legislazione

 

 

Edicole – Contributo una tantum fino a 500 euro

 

Bonus una tantum agli esercenti delle edicole. Le regole per la richiesta da inoltrare dal 1° al 30 ottobre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2020: «Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione»

 

 

Contributo per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici

 

Editori. Pubblicate le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»

 

 

 

 

 

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