Dichiarazione 2026, periodo d’imposta 2025. Online il vademecum dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, il vademecum dedicato alla stagione dichiarativa 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Il documento raccoglie, in un unico compendio suddiviso per fascicoli, le disposizioni normative e le indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti d’imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali per interventi edilizi. L’obiettivo è fornire uno strumento operativo uniforme per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e uffici dell’Amministrazione finanziaria, anche ai fini dell’apposizione del visto di conformità e del controllo documentale.

La Guida, frutto del tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei CAF, conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti edizioni: ogni capitolo è dedicato a una specifica area agevolativa e contiene chiarimenti, esempi, riferimenti normativi e di prassi, nonché l’elenco della documentazione che il contribuente deve esibire e che CAF e professionisti devono verificare e conservare.

I fascicoli riguardano, tra l’altro, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Rispetto alla guida 2025, una delle novità di maggiore impatto riguarda il nuovo art. 16-ter del TUIR, applicabile dall’anno d’imposta 2025. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione entro un limite complessivo determinato in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico.

Il meccanismo prevede un importo base di 14.000 euro per i redditi superiori a 75.000 euro e fino a 100.000 euro, e di 8.000 euro per i redditi oltre 100.000 euro. Tale importo viene moltiplicato per un coefficiente collegato alla composizione familiare: 0,5 in assenza di figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli e 1 con tre o più figli a carico o almeno un figlio con disabilità.

 

 

 

Dal computo del nuovo massimale restano escluse alcune spese, tra cui le spese sanitarie, le detrazioni forfetarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, gli oneri per mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino alla stessa data e le rate di spese detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per i redditi oltre 120.000 euro continua inoltre a operare anche il meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall’art. 15, comma 3-bis, del TUIR.

La Guida 2026 aggiorna anche la disciplina dei familiari rilevanti ai fini fiscali. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’art. 12 del TUIR viene richiamato nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo n. 192 del 2025. Tra i soggetti considerati rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto. La guida richiama inoltre la nuova regola secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, UE o SEE in relazione ai familiari residenti.

Il vademecum interviene anche sui nuovi controlli dei dati della Certificazione Unica. In particolare, viene inserito il riferimento ai compensi percepiti come addetto alle corse ippiche, da verificare con il punto 480 della CU 2026, e vengono aggiornate le verifiche sul rigo C14, con nuove colonne collegate a specifiche informazioni della CU, tra cui redditi di lavoro dipendente, redditi dei lavoratori sportivi del dilettantismo e somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte delle spese di istruzione, la Guida registra l’aumento del limite di detraibilità per le spese di frequenza scolastica: per il 2025 la detrazione è calcolata su un importo massimo di 1.000 euro per alunno o studente, rispetto agli 800 euro previsti per il 2024. Resta ferma l’incumulabilità, riferita al singolo alunno, con la detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Ampio spazio è dedicato ai bonus edilizi. Per il recupero del patrimonio edilizio, la guida 2026 recepisce la nuova articolazione delle aliquote: per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36 per cento su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, elevata al 50 per cento quando gli interventi sono realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La nuova disciplina è richiamata anche per gli interventi di riqualificazione energetica e per il Sisma bonus, con analogo rilievo della destinazione dell’immobile ad abitazione principale e della titolarità del diritto sull’unità immobiliare.

Un’altra novità riguarda l’esclusione, dal 2025, delle spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione opera per le caldaie a condensazione e per i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a combustibili fossili e si estende anche alle spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Restano invece agevolabili, nei limiti chiariti dall’Agenzia, microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Per il Superbonus, la guida conferma il quadro transitorio: la detrazione al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente, tra cui la presentazione della CILA, la delibera assembleare nei condomìni o l’istanza per il titolo abilitativo nei casi di demolizione e ricostruzione entro i termini previsti. Anche per il Superbonus viene richiamata l’esclusione delle spese 2025 relative alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, pur con la precisazione che, in presenza di CILA o titolo abilitativo presentati prima del 1° gennaio 2025, l’intervento può continuare a rilevare ai fini del miglioramento energetico richiesto.

Confermata anche la disciplina del bonus mobili ed elettrodomestici, prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, il limite di spesa agevolabile resta pari a 5.000 euro. Per gli acquisti effettuati nel 2025, il beneficio spetta se collegato a lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024. La Guida segnala inoltre la non cumulabilità, per i medesimi costi, con il contributo elettrodomestici previsto dalla legge di bilancio 2025.

 

 

La guida recepisce le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025.

 

 


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ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. (Calendario invio spese sanitarie 2025)

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

Per i dati 2025, il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026 poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022, che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia va tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

 

 

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: 16 marzo 2026.




Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è intervenuto sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, il citato art. 5 del D.Lgs. “Correttivo-bis ora dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto. La nuova data, pertanto, sarà fissata da un decreto del Mef. A tal riguardo si evidenza che nel portale del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “25/09/2025 – La Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, è in corso di pubblicazione sulla base del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in emanazione”.

Peraltro, la relazione illustrativa del citato art. 5 D.Lgs. 81/2025 precisa che “La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.”

Di seguito il testo della risposta:

Risposte alle domande più frequenti

Faq dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2025

Qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025?

A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Aggiornamenti: (Link esterni verso: https://sistemats1.sanita.finanze.it)

Anno 2025

– 29/10/2025 – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), inerente alle funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rese disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate e alla scadenza annuale per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

– 29/10/2025 – Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, alla luce del Decreto RGS del 29/10/2025.

Si veda anche: Spese sanitarie

Anno 2026

–  07/01/2026 – Nota esplicativa del Calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2026.

 

 




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2025 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Pronti i vademecum dell’Agenzia per orientare i cittadini sui bonus fiscali previsti per la stagione dichiarativa 2025. Dalle spese sanitarie al mutuo prima casa, passando per i bonus per interventi edilizi, le guide forniscono informazioni complete e aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

 

Le guide tematiche

 

Per rendere più semplice la consultazione, ad ogni tema della raccolta Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 è dedicato un vademecum: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide sui bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate

 

Le guide, aggiornate con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 giugno 2025)

 

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (573 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2025, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  1. Aspetti generali
  2. Spese sanitarie
  3. Interessi passivi mutui
  4. Spese istruzione
  5. Erogazioni liberali
  6. Premi assicurazione
  7. Contributi previdenziali e assistenziali
  8. Altre detrazioni e deduzioni
  9. Crediti d’imposta
  10. Recupero patrimonio edilizio
  11. Riqualificazione energetica
  12. Bonus mobili ed elettrodomestici
  13. Superbonus

 

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), del 31 maggio 2024, n. 12/E e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2024.

 

 

 




La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi.  Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall’Agenzia delle entrate riguardanti:

  • Aspetti generali
  • Spese sanitarie
  • Interessi passivi mutui
  • Spese istruzione
  • Erogazioni liberali
  • Premi assicurazione
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Altre detrazioni e deduzioni
  • Crediti d’imposta
  • Recupero patrimonio edilizio
  • Riqualificazione energetica
  • Bonus mobili ed elettrodomestici
  • Superbonus

Nel documento riportato l’elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

 




Agevolazioni della dichiarazione 2024. Online le guide del Fisco sui bonus fiscali per i contribuenti

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, da oggi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo i cittadini possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

 

Le guide recepiscono le indicazioni fornite con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/Edel 27 aprile 2018, n. 7/Edel 31 maggio 2019, n. 13/Edell’8 luglio 2020, n. 19/Edel 25 giugno 2021, n. 7/Edel 7 luglio 2022, n. 24/E del 25 luglio 2022, n. 28/E, del 19 giugno e del 26 giugno 2023 (nn. 14/E, 15/E e 17/E), e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

 

Una “guida” per ogni argomento

 

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus.

 

Informazioni complete e aggiornate a portata di click

 

Le guide, al passo con le novità normative e i documenti di prassi dell’Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Previsto anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 30 maggio 2024)

 




Semestralizzati i termini di invio dei dati delle spese sanitarie. Le nuove scadenze 2024

In attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il quale prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, la Ragioneria Generale dello Stato, con il Decreto 8 febbraio 2024, ha sancito d’ora in avanti la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito, il link al calendario nel quale sono comunicate le nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria per l’anno 2024.

Nel documento, l’elenco degli adempimenti legati alla raccolta delle spese sanitarie e veterinarie che il sistema TS effettua ai fini della predisposizione annuale della Dichiarazione Precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Calendario invio spese sanitarie 2024 (Ver.2.0)
Aggiornamento: 20/02/2024 

(Link esterno al sito: “Portale Sistema Tessera Sanitaria”  https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/49301/Spese_+2024_Nota_Calendario_2024.pdf/667091ff-ae15-16d5-e1a3-fe9b3d5f2291)

Link al Decreto del Mef-Rgs del 8 febbraio che ha previsto la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

Aggiornamento del 19 febbraio 2024

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, recante: «Determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 41 del 19 febbraio 2024

 

 

 

 




Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Online la Guida aggiornata che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa “medica” che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf.

Nella Guida evidenziato che dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato).
Gli elenchi delle strutture sanitarie private accreditate sono pubblicati (e annualmente aggiornati) sui siti delle Regioni.

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento maggio 2021

 

Per maggiori dettagli sulle spese sanitarie e i mezzi di ausilio delle persone con disabilità si consiglia la consultazione della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” :

 

L’Agenzia delle entrate aggiorna la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

 

 

 




Infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici. Il Sistema TS adeguato alla modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, il Decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il provvedimento ha lo scopo di adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore.

In particolare il nuovo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dispone:

– la modifica del D.M. 1° settembre 2016, al fine di prevedere la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici (art. 1); al riguardo, viene altresì specificato che tali soggetti trasmettono i predetti dati entro le scadenze previste dall’art. 7 (lettera h)) del D.M. 19 ottobre 2020, con l’eccezione delle spese sostenute nel 2023, la cui trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024 (cfr. art. 7 (lettera g));

– la modifica al richiamato D.M. 22 novembre 2019, al fine di individuare (art. 2):

  • la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista (subentrando, per tale funzionalità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione);
  • la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, subentrata all’Ordine nazionale dei biologi, quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo dei biologi.

Si riporta il testo aggiornato degli articoli 1 e 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 recante: «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, D.M. 28 novembre 2022 – Vedi, anche, l’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.M. 28 novembre 2022);

h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70 (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 22 maggio 2023).

Art. 3.
Modalità di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni (Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 28 novembre 2022)

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) e, fino alla data del 30 novembre 2022, gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto (Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 28 novembre 2022);

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all’art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) (Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 22 maggio 2023);

c) a partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l’attività di ottico, delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 28 novembre 2022).

3-bis. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere f) e g), limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023. Per gli anni successivi la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, così come modificato dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2022  (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 28 novembre 2022).

3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 22 maggio 2023).

 

Link al testo del decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023

 




Spese sanitarie. Aggiornata la Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

 

 

Diffusa on-line la Guida aggiornata che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa “medica” che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf.

Nella Guida evidenziato che dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 680 legge n. 160/2019, la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento maggio 2021
Link alla Guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per le spese sanitarie – Aggiornamento ottobre 2023




Invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini della precompilazione del 730/2016: risposte alle domande più frequenti

Si riportano le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi. (FAQ prelevate dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/ il giorno 29/01/2016)

Chi è tenuto all’invio dei dati?

Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato). Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

 Quali dati inviare?

 L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati. Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

I soggetti delegati devono inviare comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’abilitazione alla trasmissione?

I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato, in quanto tale comunicazione è gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici?

Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015.

Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?

L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)?

Rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015?

Gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015. Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

 Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Normativa di riferimento

Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2015

Istruzioni operative per i medici e odontoiatri (link al sito: http://sistemats1.sanita.finanze.it/

730 Spese Sanitarie – Istruzioni operative medici e odontoiatri (pdf – 853 kb)