Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 90 recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 7 novembre 2023 alla Camera dei Deputati

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il testo introduce norme volte:

  • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
  • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
  • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

 

Residenza fiscale

 

In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

 

Lavoratori impatriati e reshoring di aziende

 

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

 

Global minimum tax

 

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

 

Aiuti di Stato

 

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

I




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2022

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Commenti

 

 

I nuovi termini a seguito degli interventi emergenziali da Covid non sono di così semplice esegesi: spunti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

 

Termini per la notifica ed emissione di un avviso di accertamento 2015 – Effetti della normativa emergenziale ex art. 157 del D.L. n. 34/2020 e della proroga ex art. 4-octies, del D.L. “Crescita”

 

 

L’avviso di accertamento relativo all’anno 2015 emesso dopo il 31 dicembre 2020 è nullo. Le proroghe per le notifiche ex art. 4-octies, Decreto “Crescita” e ex art. 157, D.L. “Rilancio” non salvano dalla tardiva emissione

Commissione Tributaria Provinciale di Verona – Sezione I – Sentenza n. 269 del 3 dicembre 2021: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Accertamento con termine di decadenza al 31 dicembre 2020 – Accertamento emesso e notificato dopo il 31 dicembre 2020 – Non rilevanza dell’invito al contraddittorio con comparizione il 15 dicembre 2020 che consente la proroga automatica di 120 giorni dei termini di notificazione dell’atto impositivo – Ragioni – La proroga di 120 giorni del termine per la notificazione non rileva su quello previsto, nella specie, al 31 dicembre 2020 per l’emissione dell’atto – Conseguenze – Nullità, per decadenza del potere accertativo, dell’atto impositivo poiché emesso oltre il termine del 31 dicembre 2020 in violazione dell’articolo 157, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – Caso di specie – Avviso di accertamento relativo all’anno 2015 – Art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Art. 157, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Sospensione “pandemica” dell’attività di notificazione degli atti impositivi – Deroghe

 

 

Accertamento notificato nel periodo di sospensione ex art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Nullo senza i requisiti di indifferibilità e urgenza

Commissione Tributaria Provinciale di Firenze – Sezione I – Sentenza n. 569 del 6 dicembre 2021: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Notifica degli atti impositivi – Atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione – Emergenza pandemica da COVID-19 -Applicazione generalizzata della sospensione della notificazione degli atti impositivi scadenti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 stabilita dall’articolo 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – Eccezioni – Casi di indifferibilità e urgenza – Necessità -Mancanza – Conseguenze – Divieto dell’attività di notifica degli avvisi di accertamento – Nullità dell’accertamento notificato nel periodo di sospensione – Art. 157, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

DISCIPLINA
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

 

Novellata disciplina CFC applicabile a partire dal periodo d’imposta 2019. Pubblicati provvedimento delle Entrate e circolare definitiva

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2021

 

La circolare vademecum sulla nuova disciplina per le società controllate estere (Controlled Foreign Companies)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 27 dicembre 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali – Disciplina antielusione relativa alle controlled foreign companies (CFC) – Circolare ATAD n. 1 – Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC) – Modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano – Circostanza esimente per disapplicare la disciplina CFC – Determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato – Applicazione della disciplina in occasione di operazioni straordinarie – Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione – Art. 167, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 29/11/2018, n. 142 – D.M. 21/11/2001, n. 429 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021, prot. n. 376652/2021»

 

I criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021, prot. n. 376652/2021: «Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR»

 

Dichiarazioni on-line – Ampliamento dei soggetti incaricati alla trasmissione

 

Trasmissione dichiarazioni fiscali. Presupposti per ottenere l’abilitazione per gli altri incaricati che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 79 del 7 febbraio 2022: «TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI – Presupposti per ottenere l’abilitazione – “Altri incaricati individuati con decreto (D.M. 19/04/2001) che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale” – Condizioni per l’abilitazione al servizio ENTRATEL – Solo se l’attività di consulenza fiscale è effettivamente svolta con “abitualità” – Il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione deve essere in possesso della partita IVA – Esclusione dell’Amministratore rappresentante di società non in possesso di apposita autonoma partita IVA – Individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione»

 

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