Sisma Italia Centrale: online la guida aggiornata sugli incentivi per la ricostruzione

Arriva il vademecum aggiornato sul contributo per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. La pubblicazione, dal titolo Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%, contiene le indicazioni operative utili alla luce delle ultime modifiche normative.

 

La guida aggiornata

 

La nuova edizione, da oggi online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, aggiorna quella già realizzata dall’Agenzia in sinergia con il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici informazioni complete e puntuali sulle opportunità offerte dalle norme con particolare riguardo all’uso combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati.

 

Le agevolazioni

 

A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina della detrazione (articolo 119 del D.L. n. 34/2020), infatti, le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al “contributo sisma, anche del Superbonus nella misura del 110 per cento, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Il Commissario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con particolare scrupolo insieme all’Agenzia delle Entrate per semplificare e rendere più razionale la combinazione tra contributo sisma e 110%. Una combinazione decisiva per il buon esito della ricostruzione che dopo l’esplosione della bolla inflattiva ha aumentato notevolmente gli accolli a carico dei terremotati. Ringrazio l’Agenzia delle Entrate e il Direttore generale Ruffini per la collaborazione e l’attenzione dimostrata. La pubblicazione di questo aggiornamento delle linee guida e dei relativi chiarimenti per cittadini, professionisti e imprese, contribuisce a garantite un quadro di trasparenza e migliore accessibilità a questa misura. Ora – prosegue Castelli – l’azione torna a concentrarsi sulla ricerca di ulteriori plafond per alimentare la cessione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura; misure che possono ridare ossigeno agli interventi di ricostruzione che rischiano di essere rallentati e, in qualche caso, compromessi dalle difficoltà ad attivare il meccanismo del credito di imposta”.

“Il nostro contributo – ha affermato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – deve essere innanzitutto in termini di chiarezza a beneficio di quei cittadini che hanno visto le loro proprietà, frutto di investimenti personali e di sacrifici, danneggiate dagli effetti del terremoto. Regole chiare e aggiornate, come quelle contenute in questa guida, possono fare la differenza nelle opportunità di accesso alle agevolazioni”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2023)




Il decreto-legge sisma “convertito” proroga l’esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

 

L’articolo 9-vicies quinquies, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (di seguito riportato), introdotto nel corso della conversione in legge, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

Nel dettaglio, il comma 1 proroga sino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012.

Si ricorda che lart. 1, comma 985, della legge n. 145 del 2018 ha differito l’esenzione IMU fino al 31 dicembre 2019 per i Comuni dell’Emilia Romagna. Con l’art. 26-bis del D.L. 18/04/2019, n. 32, conv., con mod., dalla L. 14/06/2019, n. 55 la medesima proroga è stata disposta per i Comuni della Lombardia e del Veneto

I comuni interessati dalla proroga dell’esenzione sono:

  • i comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, eventualmente ridotti nel perimetro dai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati (ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017), in considerazione dell’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione;
  • i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza al 2020 disposta dall’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta. Il citato D.M. 1° giugno 2012 elenca anche i comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato ridotto con l’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017 a far data dal 2 gennaio 2019. Per quanto riguarda il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna a far data dal 2 gennaio 2019, esso è stato delimitato ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda (articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 147 del 2018). L’articolo 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell’Emilia– Romagna colpiti dal sisma del 2012 ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Il testo dell’articolo 9-vicies quinquies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, approvato in via definitiva dal Senato

 Articolo 9-vicies quinquies
(Proroga dell’esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Decreto-legge clima. Approvato dal Senato passa all’esame della Camera

Il Senato della Repubblica, con 136 voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni, giovedì 21 novembre, ha approvato con modifiche il ddl n. 1547 di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. Il provvedimento che passa all’esame della Camera, prevede:

  • un “buono mobilità” pari a 1.500 euro per le autovetture ed a 500 euro per i motocicli, rottamati (emendamento 2.5entro il 31 dicembre 2021, purché si tratti di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi. Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (a seguito di una modifica intervenuta in sede referente con l’emendamento 2.16), nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni;
  • un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Con l’approvazione dell’emendamento si propone di estendere il contributo agli esercenti di grande struttura;
  • il differimento di termini per adempimenti fiscali e contributivi a seguito di eventi sismici.

 

Link all’atto Camera A.C. 2267
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (approvato dal Senato) (2267)
Stampato il 22-11-2019

 

 




Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi

L’INPS con messaggio n. 3721/2019 (di seguito riportato) rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3721 del 15 ottobre 2019

 

Oggetto: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge n. 111/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (art. 23), alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).

L’Istituto, con il messaggio n. 3247/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 15 ottobre 2019 e, con il messaggio n. 3646/2019, ha fornito le indicazioni concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.