Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

 

Le novità del modello, spazio al credito d’imposta investimenti Zone logistiche semplificate

La prima novità introdotta con il provvedimento di oggi, riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Conseguentemente, il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

 

Come inviare le comunicazioni per fruire del credito d’imposta ZLS

 

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Un ulteriore aggiornamento

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre

dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022», pubblicato il 06.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Normativa e prassi 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno e Zone economiche speciali, pronto il nuovo modello da utilizzare dal 7 giugno per fruire dei benefici 2022

Dal prossimo 7 giugno è possibile presentare le comunicazioni per fruire dei crediti d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (Zes) per l’anno 2022. Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato infatti il nuovo modello, che sostituirà la precedente versione a partire dal prossimo 7 giugno.

Con lo stesso modello sarà possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d’imposta richiesti con precedenti versioni del modello.

 

Le novità del modello

 

A partire dal 7 giugno 2022, utilizzando il nuovo modello sarà possibile accedere al credito d’imposta agli investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes) realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha esteso l’agevolazione ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento all’anno 2022, la proroga è divenuta operativa con l’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Via alle spese sostenute nel 2022 anche per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per il quale il nuovo modello recepisce gli aggiornamenti intervenuti con la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022). In particolare, il perimetro geografico di applicazione del credito è stato adeguato, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Come inviare le comunicazioni

 

La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del software sarà resa disponibile dal 7 giugno 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022)




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

L’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformulato il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone “c“).

La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a), dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. Le zone della regione Abruzzo, rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c), del citato articolo 107, paragrafo 3.

L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta dal citato comma 316 è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” (Temporary Framework). L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione del citato articolo 18-quater era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018. Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal  1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021.

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.1.0)

 

 

 

 

Rilasciata la versione 3.1.0 del 28/10/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

La pubblicazione della nuova release è motivata dalla necessità di prevedere l’aumento del limite di importo per progetto da 50 a 100 milioni di euro ed estensione all’acquisto dei beni immobili strumentali relativamente al credito ZES per il periodo a partire dall’ 01/06/2021.

A tal proposito si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, è stato modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l’aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali. In particolare, spiega l’Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

 




Comunicazione per la fruizione del Bonus investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia e ZES. Rinnovato il modello 2021 per dar spazio ai nuovi ambiti applicativi nelle zone speciali

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, disposte modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l’aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali. In particolare, spiega l’Agenzia, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, consentendo ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Proroga per il 2021 dei crediti d’imposta Mezzogiorno e ZES e estensione del credito d’imposta alle ZES Abruzzo e Sicilia. Aggiornato il software CIM17 (versione 3.0)

 

Rilasciata la versione 3.0.0 del 31/03/2021 del software che consente la trasmissione telematica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021, è stato aggiornato il  modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Il nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021




Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Approvato il modello 2021

 

 

Dal 31 marzo 2021 disponibile la nuova versione di “Creditoinvestimentisud” (CIM17)

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021, disposte le attese modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Il nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dall’art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d’imposta. Il modello è stato modificato, prevedendo nel “Quadro B – Dati della struttura produttiva” i campi riservati agli investimenti e al credito d’imposta relativi all’anno 2021.

 

 

La trasmissione telematica del modello di comunicazione potrà essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile dal 31 marzo 2021 sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Come chiarito nella parte motiva provvedimento, l’aggiornamento del modello di comunicazione deriva dalla necessità di dare seguito alle disposizioni contenute:

In altri termini, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate e consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES relativi anche all’anno 2021, si reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione di tali crediti d’imposta.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

 




Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17

 

 

 

Il software CIM17 (Versione: 2.0.7 del 08/07/2020) consente la compilazione dei seguenti crediti d’imposta: credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017) e credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E’ inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

Nella nuova versione (2.0.7) prevista l’abilitazione delle richieste dei crediti anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (codici Ateco 52).

Si ricorda che l’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. “Decreto Rilancio”, al comma 5 ha estenso l’agevolazione del credito d’imposta di cui alll’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – fermo quanto previsto dal comma 107 del medesimo articolo – anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 sia concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, l’articolo 14 del regolamento disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Tale articolo precisa che le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché vengano soddisfatte le condizioni, sia generali che specifiche, stabilite dal regolamento stesso.

La relazione illustrativa, con riferimento al citato comma 5, afferma che tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d’imposta le sole classi di Codice Ateco 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio, al fine di chiarire che il codice Ateco 52 rientra invece nell’agevolazione prevista. La relazione evidenzia la necessità di chiarire che, tra le attività incentivabili all’interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all’innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.

 

Normativa e prassi 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione

 

Nuovo aggiornamento per il software CIM17

Rilasciata una nuova versione del software software CIM17 (la 2.0.4 del 09.03.2020) al fine di prevede:

  • Possibilità di indicare quale data fine investimento (colonna 7 del rigo A2 del quadro A) una data non superiore al 31/12/2020 per il credito d’imposta Mezzogiorno
  • Possibilità di compilare la sezione dedicata al 2020 del quadro B (righi da B19A a B22A) anche per il credito d’imposta Mezzogiorno.

Modello e istruzioni

Le istruzioni sono state modificate a seguito della legge di bilancio 2020 e sono state aggiornate il 9 marzo 2020

Modello di comunicazione – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

Istruzioni per la compilazione

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017);
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).  

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019) ha disposto le seguenti proroghe:

  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito dell’avvenuto assolvimento degli obblighi europei in materia di aiuti di Stato, è disponibile la versione aggiornata del software CIM17, per consentire ai destinatari della misura di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i crediti d’imposta sisma e ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l’Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per queste due misure agevolative, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione: per credito sisma si possono comunicare gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2019; per il credito ZES si possono comunicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017»pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17 

Vedi anche: “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione” (aggiornamento al 09.03.2020)

 

Rilasciata una nuova versione del software software CIM17 (la 2.0.1 del 30.10.2019) al fine di prevede l’aggiunta dei comuni rientranti nella Zes Adriatica per gli investimenti a decorrere dal 3 settembre 2019.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017);
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).  

Nel dettaglio il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
  • dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
  • dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nelle ZES.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘Ricerca ricevute’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

 

Nuovo modello e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei bonus

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

 

Normativa e prassi disciplina previgente:

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»