Sanatoria della mancata emissione di scontrini e ricevute. Al via lo speciale ravvedimento del “Decreto energia”

Con la pubblicazione del “Decreto energia nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 settembre, diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. In particolare, in base a quanto disposto dal D.L. n. 131/2023 (art. 4), i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.

 

In cosa consiste la regolarizzazione

 

Il D.L. n. 131, in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria.

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).

 

Quali violazioni possono essere regolarizzate

 

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023)




In Gazzetta i decreti “Proroghe” e “Energia”

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 i Decreti Legge “Proroghe “e “Energia” con la sanatoria speciale per gli scontrini.

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

 

L’articolo 4 del D.L. “Energia“, rubricato: (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Precisato, infine, che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Regolarizzazione” quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 forfetari entro il 30 novembre 2024

 

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 132/2023 prorogato il termine entro il quale i contribuenti in regime forfetario potranno “regolarizzare” il RS  (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022.  In particolare, l’articolo 6 del D.L. “Proroghe“, dispone che gli obblighi informativi obbligatori richiesti, ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti in regime forfetario, che hanno compilato la sezione II del quadro LM relativo al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d’imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall’Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. 

 

 




Nelle misure contro il caro bollette e caro energia approvate dal Governo inserita la sanatoria sugli scontrini

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 25 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Di seguito alcune delle misure previste.

 

Sostegno al potere di acquisto delle famiglie e alle giovani coppie

 

Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

  • la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
  • l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.

 

Salvataggio di piccoli esercizi commerciali

 

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

 

Sostegno alle imprese

 

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

 

Tutela del risparmio assicurativo

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

 

Trasporto aereo

 

Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende.