Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.
Come spiegano le istruzioni del modello Redditi 2022, il “predetto comma 73 della Legge n. 190/2014, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:
- “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
- “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
Esercenti attività d’impresa
In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda.
Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Esercenti attività di lavoro autonomo
In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.
In sostanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM, per il periodo d’imposta 2021, omettendo le sopra citate l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022.
Nelle cd. “lettere di compliance” il contribuente è invitato a:
- non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a indicare le sopra citate informazioni;
- eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022 (il cui invio è previsto entro il prossimo 30 novembre 2023).
- richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, atti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Una volta ricevuta la predetta “lettera”, il contribuente è chiamato a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come chiarisce la parte motiva del provvedimento, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, per rimediare alle violazioni segnalate attraverso le comunicazioni di compliance e integrare la dichiarazione presentata, potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma», pubblicato il 19.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244