D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

 

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all’ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull’intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull’app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis i in materia di riscossione.

 

Pagamenti entro il 2 agosto

 

Il decreto n. 73/2021 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.

 

Stop notifiche degli atti fino al 30 giugno

 

Il decreto “Sostegni-bis” proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

 

Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Dal 1° ottobre Agenzia Riscossione subentra a riscossione Sicilia

 

Il decreto “Sostegni-bis” dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio. (Così, comunicato Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 maggio 2021)

 

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Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69 in materia di sostegno alle imprese e all’economia.

 

Proroga del versamento dell’IRAP non versata e sospesa per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio

 

L’articolo 01, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni estesa al 2021, ma senza effetti fiscali

 

L’articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. In sostanza, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) senza “agevolazioni fiscali” nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio. In tale ultimo caso non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali (ad es.: deducibilità dei maggiori ammortamenti).

 

Contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale

 

L’articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

Esonero tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

 

L’articolo 6, commi 5-6, esonera per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. Il comma 5 esonera, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938. Il comma 6, riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge in esame.

 

Superbonus del 110%. L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rileva nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio

 

L’articolo 6-bis inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Confermato per 2021 l’innalzamento del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore

 

L’articolo 6-quinquies reca l’estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

 

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del decreto in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

Detassazione dei canoni non percepiti estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020

 

L’articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Proroga dei versamenti del PREU e del relativo canone sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot

 

L’articolo 6-octies, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

  • la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
  • la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
  • la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot.

 

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento, per euro 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l’importo di euro 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di impedimento dovuto al Covid-19

 

L’articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

–       non comporta decadenza;

–       non costituisce inadempimento;

–       non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:

–       nel ricovero in ospedale;

–       nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

–       nella quarantena con sorveglianza attiva.

 

Credito di imposta per le spese 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo

 

L’articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Si stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

 

Accordo di ristrutturazione in caso di eventi economici sopravvenuti all’omologazione che determinino la necessità di modifiche sostanziali. Modificato l’art. 182-bis della legge fallimentare

 

L’articolo 37-ter modifica l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. La disposizione nell’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che qualora dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

 

Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

 

L’articolo 40-ter, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame la citata disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

 

L’articolo 40-quater, proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Tale proroga ha effetto solo per:

  • i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
  • i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

 

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». In Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L.




Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

 

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

 




Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.




D.L. sostegni. Online le faq e vademecum di agenzia-Riscossione su notifiche cartelle e pagamenti

 

 

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche l’annullamento dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l’app Equiclick e rivolgersi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni.

 

Stop notifiche degli atti fino al 30 aprile

 

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

 

Pagamenti entro il 31 maggio

 

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

 

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

 

Il decreto Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione.

 

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

 

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

 

Il Decreto Sostegni prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2021)

  

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Rottamazioni e saldo e stralcio. Le novità del D.L. Semplificazioni convertito in legge

Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della “rottamazione bis”. È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge n. 12/2019 di conversione del Decreto semplificazioni (decreto legge n. 135/2018) che apre le porte della “rottamazione ter” anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre. Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul sito internet e agli sportelli dell’Ente (modello DA-2018 e modello SA-ST). Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

DL Semplificazioni, cosa cambia

Vediamo le principali novità introdotte dal “Decreto semplificazioni”. Innanzitutto da oggi è possibile, dietro presentazione del modello di adesione, l’accesso alla cosiddetta rottamazione ter anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della “rottamazione bis” (D.L. 148/2017) scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi debiti è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Il Decreto semplificazioni introduce delle novità anche per chi è interessato al “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Nel caso di inammissibilità della domanda per il “saldo e stralcio”, le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell’ambito della “rottamazione-ter” con ripartizione del debito in 9 rate.

Un’ulteriore novità riguarda l’allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione a quelle della “rottamazione ter” (18 rate in 5 anni).

Rottamazione-ter, domande in aumento

Dopo tre mesi dalla partenza, la “rottamazione-ter” delle cartelle ha già totalizzato oltre 260 mila domande di adesione, con un incremento di circa il 20% rispetto alle richieste di “rottamazione-bis” presentate l’anno scorso nel medesimo arco temporale di riferimento. Il dato, aggiornato al 7 febbraio 2019, si riferisce alle richieste di definizione agevolata presentate a partire dallo scorso 6 novembre quando Agenzia Riscossione ha pubblicato i modelli per fare domanda. La cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal decreto legge n. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018), consente ai contribuenti di pagare in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato dalla legge al 30 aprile 2019.

Cartelle rottamate con pochi clic

I contribuenti che intendono aderire alla “rottamazione ter” delle cartelle possono compilare e inviare le richieste direttamente online dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito per chi accede utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps.

Per utilizzare il servizio “Fai D.A. te” in area pubblica, bisogna accedere alla home page del portale ed entrare nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2018. In questa sezione, cliccando sull’apposito link, è innanzitutto possibile richiedere via email il “prospetto informativo”, cioè l’elenco delle cartelle e avvisi di pagamento che possono essere “rottamati” e l’importo dovuto “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Quando il contribuente è in possesso di tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione debitoria, può cliccare sul link che consente di compilare direttamente sullo schermo il modello DA-2018, cioè la domanda per “rottamare” cartelle e avvisi. È necessario inserire i dati anagrafici, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo e-mail di riferimento. Bisogna poi inserire i riferimenti delle cartelle o degli avvisi che si vogliono definire in forma agevolata e allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Infine, come ultimo passaggio, dopo aver verificato il riepilogo dei dati, il contribuente deve indicare se intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate e inviare la domanda. L’Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un link per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile visualizzare il prospetto informativo, compilare e inviare la domanda di adesione.

In alternativa, il modello di domanda DA-2018 può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 13 febbraio 2019)

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

 

Di seguito, una breve analisi dei citati interventi normativi.

Misure urgenti in materia di enti del terzo settore – (Art. 1, commi 8-bis e 8-ter)

I commi 8-bis e 8-ter dell’art. 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-bis posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame, l’abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale. Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento.

In dettaglio, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma 52-bis.

Viene così posticipata l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare ai sensi del nuovo comma 52-bis.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l’abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis. Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi siano individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi – (Art. 1-bis)

L’articolo 1-bis, reca modifiche agli istituti definitori della rottamazione e saldo e stralcio e alla disciplina del regime forfettario.

Nel dettaglio:

  • consente l’accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE;
  • dispone l’inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019;
  • modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 1-bis al comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Nel testo previgente, il comma 23 del richiamato articolo 3 precludeva l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non avevano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, l’accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
  • seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
  • rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La successiva lettera b), del comma 1,  modifica l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018. Con le modifiche in esame sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.

Come si ricorda che il novellato articolo 5 ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il comma 2 interviene sul comma 193 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

I commi da 184 a 199 della legge di bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

La modifica in commento specifica, innanzitutto, che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle persone fisiche. Vengono, inoltre, aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall’anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il comma 3 in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie – (Art. 9-bis, comma 2)

L’articolo 9-bis, al comma 2, amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici – (Art. 11-bis, commi 11-15)

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell’IVA è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi «l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi». Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l’istituto dell’inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente «ricevuto e ceduto detti beni».

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.




Entro 7 dicembre pagamenti salva-rottamazione cartelle. Ultima chiamata per 345 mila contribuenti

Ancora pochi giorni per pagare le rate scadute della cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. Circa 345 mila contribuenti, il 41% di coloro che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, hanno una nuova opportunità per mettersi in regola.

Secondo quanto stabilisce il decreto legge n. 119/2018, attualmente in fase di conversione da parte del Parlamento, chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della “rottamazione bis” in scadenza a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria situazione effettuando i pagamenti entro il 7 dicembre 2018 e usufruire direttamente dei benefici previsti dalla nuova definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione-ter. Il versamento delle rate dovute consente infatti l’automatico differimento degli eventuali successivi pagamenti delle somme residue “rottamate” (in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 luglio 2019.

Per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il vantaggio di pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

I numeri

La “rottamazione bis” ha visto un’ampia platea di contribuenti interessati. Complessivamente sono pervenute più di 950 mila domande di adesione da circa 840 mila contribuenti (ogni contribuente poteva presentare più domande). Ad oggi sono interessate dalla nuova opportunità di pagare le rate scadute più di 400 mila domande di adesione, corrispondenti a 345 mila contribuenti.  Il Lazio guida la classifica delle regioni con quasi 58 mila contribuenti chiamati alla cassa entro il 7 dicembre, seguito da Campania (45 mila) e Lombardia (40 mila).

Nuova opportunità per chi ha già rottamato

Il saldo delle tre rate costituisce il requisito indispensabile per accedere ai benefici della nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento entro il termine del 7 dicembre 2018 delle rate della “rottamazione-bis” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla “rottamazione ter” e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Campagna informativa

A partire dal mese di novembre, Agenzia delle entrate-Riscossione, grazie alla collaborazione di importanti partner istituzionali, ha avviato una capillare campagna informativa sulla nuova chance a favore dei contribuenti. Con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, sono stati realizzati spot radiofonici e televisivi in onda sulle emittenti della Rai, mentre Ferrovie dello Stato – Trenitalia SpA e Poste Italiane SpA hanno messo a disposizione la propria rete monitor, presente sui treni (Frecciarossa e Frecciargento) e negli uffici postali in tutto il territorio nazionale, per la diffusione di video informativi.

Come e dove pagare

Per effettuare il pagamento delle rate non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi, utilizzando i bollettini Rav con le scadenze di luglio, settembre e ottobre ricevuti insieme con la “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, la cui copia può essere richiesta direttamente online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa oppure direttamente agli sportelli. Infine è possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento tramite compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione)