Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026

La risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 interviene in via meramente ricognitiva e di coordinamento sul piano operativo del credito d’imposta per investimenti introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. La risoluzione si inserisce nel solco applicativo già delineato dalla precedente risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, senza incidere sui presupposti sostanziali dell’agevolazione né sulle modalità di fruizione.

Il documento si concentra esclusivamente sulla ridenominazione del codice tributo “7079”, già istituito per consentire l’utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24. La modifica riguarda la descrizione del codice, ora ricondotta direttamente al riferimento normativo dell’articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026, con finalità di maggiore coerenza sistematica e chiarezza operativa.

Restano integralmente confermate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E, sia con riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 sia con riguardo alle condizioni di utilizzo del credito, che può essere fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro i limiti e secondo le verifiche automatizzate previste dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

In tale contesto, la funzione della ridenominazione si esaurisce in un intervento di natura formale, volto ad allineare la descrizione del codice tributo al dato normativo vigente, senza alterare il perimetro applicativo dell’agevolazione né incidere sui controlli in fase di utilizzo del credito.

 

Punto centrale della risposta:

“Con la presente risoluzione il codice tributo ‘7079’ è ridenominato come segue: ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38’.”

 

Sul piano operativo, il coordinamento tra le due risoluzioni consente di ricostruire in modo unitario il regime del credito d’imposta: la risoluzione n. 14/E definisce il codice tributo e le modalità di utilizzo, mentre la risoluzione n. 16/E ne perfeziona la denominazione, assicurando coerenza tra prassi amministrativa e dato legislativo.

 

Punto centrale della risposta:

“Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 14/E del 2026.”

 

Ne deriva, in termini applicativi, un assetto stabile e pienamente operativo del credito d’imposta per investimenti 2026, nel quale la fase attuativa – basata sull’utilizzo in compensazione – è presidiata da controlli automatizzati che verificano la spettanza e i limiti del beneficio sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).




Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.