Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 3 luglio 2026, riguardano, in particolare, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi all’applicazione dell’imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all’esclusione dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, al ricorrere delle condizioni indicate dall’Agenzia.
In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull’esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell’ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026

 

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Contratti pubblici esclusi nei settori ordinari: l’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice si applica anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo ex articolo 56

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Contratti pubblici – Contratti di servizi esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Applicazione dell’imposta di bollo una tantum di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

 

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa: contributi sanitari versati dal datore in costanza di rapporto esclusi dal reddito anche se la copertura decorre quando il rapporto può non essere più in essere

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Assistenza sanitaria integrativa – Contributi versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti  –  Non rilevanza della possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza – Articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Consulenza giuridica n. 3 del 27/02/2026

Fondi pensione negoziali: il risconto dei contributi per oneri amministrativi resta fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva se coerente con budget, nota integrativa e informativa agli aderenti

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 27 febbraio 2026 – Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Fondi pensione – Trattamento fiscale e dichiarativo della voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” – Esclusione della voce dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Condizioni

 

Consulenza giuridica n. 4 del 03/03/2026

RSA: servizio opzionale di lavanderia per indumenti personali soggetto a IVA ordinaria se non rientra nella gestione globale, anche quando reso da cooperative sociali

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 3 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – – Aliquote IVA – Residenze Sanitarie Assistenziali – Servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti – Aliquota IVA ordinaria se il servizio non rientra nella gestione globale della RSA – Caso di specie – Servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, consistente in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa.

 

Consulenza giuridica n. 5 del 09/03/2026

Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: esclusi da IVA gli importi riversati a copertura dei costi di analisi, prove e diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali in veste pubblicistico-autoritativa

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 9 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Importi relativi ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali – Esclusione dal campo IVA per attività rese in veste di pubblica autorità.

 

Consulenza giuridica n. 6 del 17/03/2026

Rifiuti: il trasporto è autonoma prestazione di gestione soggetta a IVA al 10 per cento anche se finalizzato a discarica o recupero; l’esclusione riguarda solo conferimento e incenerimento senza recupero efficiente

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 17 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Aliquote IVA – Rifiuti – Aliquota IVA del trasporto di rifiuti anche se finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

 

Consulenza giuridica n. 7 del 31/03/2026

Payback dispositivi medici: IVA detraibile con calcolo analitico per aliquote e nota di variazione interna, da registrare nella liquidazione e dichiarazione del periodo di emissione

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto)  – Meccanismo del ‘payback per i dispositivi medici’- Esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA compresa nei versamenti – Modalità di calcolo, documento contabile e indicazione in liquidazione e dichiarazione – Articolo 9-­ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Consulenza giuridica n. 8 del 03/07/2026

Crediti d’imposta da trasformazione di DTA: esclusa la libera cessione civilistica ex articolo 1260 c.c.; la cessione a terzi resta ammessa solo secondo la disciplina tributaria speciale degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 3 luglio 2026 – Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA – Trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d’imposta – Cessione a terzi e utilizzo in compensazione – Inapplicabilità della cessione ordinaria ex articolo 1260 del codice civile – Applicazione degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Consulenza giuridica n. 9 del 01/09/2026

Acquisto d’azienda nell’accordo di ristrutturazione: il cessionario non risponde dei debiti fiscali del venditore anche se la transazione fiscale viene risolta per inadempimento

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 1° settembre 2026 – Oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

In caso di cessione d’azienda effettuata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale del cessionario prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in via definitiva e permane anche se la transazione fiscale stipulata dal cedente con l’Amministrazione finanziaria viene successivamente risolta per inadempimento. La risoluzione della transazione fiscale produce effetti tra debitore ed Erario e non può pregiudicare il cessionario terzo in buona fede, salvo il caso in cui la cessione sia stata attuata in frode ai crediti tributari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 14.

 

Riferimenti normativi e documentali

 

Articolo 14, commi 1, 4 e 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Articolo 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 63 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dall’articolo 166, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 182-quater del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sostituito dagli articoli 57, comma 4-bis, e 101 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Articolo 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Articolo 2560, comma 2, del codice civile.
Articolo 1372 del codice civile.
Articolo 1458 del codice civile.
Risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112.
Risposta ad istanza di consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 21 del 6 dicembre 2019.

Corte di cassazione, Sez. v, sentenza 14 marzo 2014, n. 5979 – Presidente: Cirillo  Ettore, Relatore: Olivieri Stefano 

In tema di riscossione dei tributi, l’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell’assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con “beneficium excussionis”, ed è limitata nel “quantum” (entro il valore della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta “iuris tantum” “quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”, senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma.

Si ricorda che secondo la Corte Suprema di Cassazione, l’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ha introdotto misure antielusive di natura speciale rispetto all’ordinaria disciplina dettata dall’art. 2560, secondo comma, c.c., le quali, tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, sono dirette ad evitare che attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda, o anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie (cfr., ex multis, Cass. n. 14759/2021, Cass. n. 10647/2022, Cass. n. 3953/2024, 15948/2024).

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).



“Nuova” definizione agevolata dei PVC. Pronti i codici tributo e causali

L’articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l’inserimento dell’articolo 5-quater nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione (PVC) di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 del nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della predetta adesione ai verbali di constatazione.

Questi i codici tributo istituiti:

  • “9976” denominato “IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9977” denominato “IRES e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9978” denominato “IVA e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9979” denominato “RITENUTE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9982” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9983” denominato “IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI MINORI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9984” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9985” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLATIVI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9986” denominato “SANZIONE RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9987” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9988” denominato “IRAP e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9989” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9990” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9991” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9992” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di definizione;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
    • per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet agenziaentrate.gov.it;
    • per i codici tributo 9991 e 9992, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella ““Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet agenziaentrate.gov.it.

  

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Per il pagamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono le seguenti causali:

  • “APM1” denominato “Contributi artigiani – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “CPM1” denominato “Contributi commercianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “LPM1” denominato “Contributi gestione separata liberi professionisti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • nel campo ““matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 44 del 2 agosto 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione- Art. 5-quater del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

Vedi anche:

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

Si ricorda che la comunicazione, per la quale è disponibile un modello fac-simile va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
  • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
  • nel caso di comunicazione di adesione condizionata l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, la predetta comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

 

 




In Gazzetta l’ultimo pacchetto di provvedimenti attuativi della riforma fiscale

Pubblicati nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, cinque decreti legislativi attuativi della legge n. 23 del 11 marzo 2014, che ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Si tratta degli ultimi decreti approvati entro la cd “proroga automatica” di novanta giornidel termine per esercitare la citata delega in scadenza il 25 settembre 2015. I decreti, in vigore in dal 22 ottobre 2015, sono quelli che sono stati deliberati nel Consiglio dei ministri del 22 settembre 2015. Restano, tuttavia, inattuate o parzialmente attuate le deleghe di grande rilevanza, quali quelle per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2) e per la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

Gli interventi attuativi della legge delega fiscale definitivamente approvati e pubblicati in Gazzetta sono i seguenti:

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante: «Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

 Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa);

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, recante: «Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23» – (Link alla relazione illustrativa).