Sport e Inps: aggiornamento codici qualifica del gruppo lavoratori sportivi

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.

L’Inps, con la circolare del 22 settembre 2025, n. 127, ha fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

Con il messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185, l’Inps comunica che ha proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare Inps 31 ottobre 2023, n. 88.

Il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dovranno fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per la corretta classificazione dei lavoratori sportivi.

Link al testo del Messaggio Inps n. 3185 del 24 ottobre 2025, con oggetto: Integrazione circolare n. 127 del 22 settembre 2025, con oggetto: Misure previdenziali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrate e modificate dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) – Decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare n. 127/2025 – Allineamento con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 – Aggiornamento/sostituzione Allegato n. 1 alla citata circolare n. 127/2025.

 




Riforma dello sport e fiscalità (D.Lgs. n. 36/2021): le risposte dell’Agenzia delle entrate contenute nella “consulenza giuridica” n. 14/2025

Con la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione di talune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al fine di fornire indicazioni al riguardo agli enti sportivi.

Di seguito, la sintesi delle risposte fornite.

 

1) Ritenuta ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo dei compensi fino a 15.000 euro

 

Nessuna ritenuta fino a 15.000 euro annui se, al momento del pagamento, l’atleta/tecnico rilascia l’autocertificazione ex art. 36, comma 6-bis D.Lgs. n. 36/2021; la ritenuta si applica solo sulla parte che fa superare la soglia.

Esempio operativo, in caso di pagamenti da più Asd, tratto dalla risposta:

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di lavoratore sportivo autonomo che presta la propria attività nei riguardi di due diverse Asd. Egli deve rilasciare a ciascuna di esse, in occasione di ogni singolo pagamento che riceve, un’autocertificazione sui compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento, nell’anno solare. L’Asd erogante può non applicare la ritenuta quando rileva, sulla base dell’autocertificazione ricevuta, che l’importo che deve erogare non supera l’importo complessivo di 15.000 euro fino a quel momento percepito dal lavoratore nell’anno solare. Qualora, di contro, l’importo erogato comporta il superamento dell’importo di 15.000 euro complessivi percepiti fino a quel momento dal lavoratore, l’Asd erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l’importo che eccede i 15.000 euro.

 

2) Soglia 15.000, in caso di lavoratori sportivi del dilettantismo che conseguono redditi di lavoro autonomo e per coloro che accedono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Autonomi: concorrono al reddito soltanto i compensi che eccedono 15.000 euro, cui si sommano gli altri componenti positivi e da cui si deducono i costi ammessi. Pertanto, ai fini del reddito di lavoro autonomo del lavoratore sportivo autonomo (che rientra tra i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, da determinarsi secondo le regole di cui agli articoli 54 e seguenti) viene assunto, tra gli elementi positivi di reddito, l’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro, al quale devono essere sommati gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito, procedendo, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili.

Forfetari: il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi che eccedono 15.000 euro; la soglia dei 15.000 euro rileva comunque per verificare il limite di accesso/ permanenza al regime (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Più nel dettaglio, riguardo ai lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, i componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, sono unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro. Il predetto importo concorre, invece, ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 che consente l’applicazione di detto regime.

 

3) Cause ostative al forfetario (decorrenze 2023–2024)

 

Ai fini dell’accesso al forfetario dal 2024, si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo sorti dal 1° luglio 2023 sotto la nuova riforma: i compensi 2023 inquadrati come “redditi diversiex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR non rilevano. Se invece nel 2023 vi era già un rapporto di lavoro sportivo, questo può integrare causa ostativa.

In particolare, chiarito che ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime forfetario nel periodo di imposta 2024, rilevino unicamente i rapporti di lavoro sportivo, così come disciplinato dal decreto legislativo, attivati nel 2023. Pertanto, a detti fini, non rilevano i compensi rientranti tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir anche qualora i citati compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. Resta inteso, di contro, che qualora i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, detto rapporto rileva quale causa ostativa ai medesimi fini.

 

4) Premi (art. 36, comma 6-quater) e ritenuta ex art. 30 D.P.R. n. 600/1973

 

i) I “premi di risultato” pattuiti nel contratto (parte variabile della retribuzione) non rientrano nella ritenuta-premi: si assoggettano ad imposizione secondo le regole della categoria reddituale del rapporto (subordinato/autonomo). In pratica, restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo).

ii) Premi corrisposti alla società/ente sportivo, non al singolo, non sono reddito per l’atleta/tecnico: sono, esclusi dall’ambito di applicazione della ritenuta di cui all’articolo 36, comma 6­quater i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno

iii) La ritenuta-premi si applica anche a somme pagate dalle Federazioni a sportivi professionisti convocati in nazionale, poiché in quel contesto operano nel settore dilettantistico federale. Questo perché, in base a quanto rappresentato nell’istanza di consulenza giuridica, l’attività delle squadre nazionali rientra in ogni caso nell’ambito del settore del dilettantismo delle varie Federazioni, anche di quelle che hanno istituito il settore del professionismo sportivo. Pertanto, la disciplina di cui all’articolo 36, comma 6­quater, risulta applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (eventualmente istituito dalle medesime Federazioni), i quali vengono convocati a far parte delle squadre nazionali. Ciò in quanto, l’attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell’ambito delle squadre nazionali si configura in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell’ambito del dilettantismo. Resta inteso che nella diversa ipotesi in cui le suddette somme siano individuabili come compensi (ancorché non certi e di importo variabile) di un’attività di lavoro prestata dallo sportivo del professionismo, nell’ambito di un eventuale rapporto contrattuale con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo.

iv) Tali premi non sono oggetto di CU; vanno indicati nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute nel quadro ST). Con maggiore precisione, le somme di cui all’articolo 36, comma 6­-quater, che fa esplicito rinvio all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non sono soggette all’obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore. Per i premi di cui al citato articolo 30, infatti, non sussiste l’obbligo di certificazione di cui al combinato disposto dell’articolo 4 commi 3­-bis e 6-­ter del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 322 (cfr. al riguardo anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 9454/2025, di approvazione della Certificazione Unica ”CU 2025, relativa all’anno 2024). Le somme di cui all’articolo 36, comma 6-­quater, devono essere riportate nel modello dichiarativo 770 (all’interno del Quadro SH, Prospetto G ­- cfr. istruzioni per la compilazione del modello 770/2025), avendo cura di indicare la ritenuta operata, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella terza sezione del quadro ST.

 

5) IRAP – CO.CO.CO. dilettantismo (soglia 85.000 euro per singolo compenso)

 

Non rilevano ai fini IRAP i singoli compensi inferiori a 85.000 euro; se il singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, rileva per intero. Non è una franchigia. Ancora più nello specifico, chiarito che la disposizione agevolativa in materia di IRAP, di cui al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che non concorrono alla determinazione della base imponibile i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo «inferiori all’importo annuo di 85.000 euro», non introduce una ”franchigia” da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000 euro. Di conseguenza qualora uno (o più) dei singoli compensi superi l’importo di 85.000 euro, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.




Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare 29 gennaio 2024, n. 24, l’Inps ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico) e liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Link al testo della circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120




Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

A decorrere dalla data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 decreto legislativo n. 36 del 2021, «sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000». Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1­-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 474/2023. In pratica, per l’Agenzia la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda l’intero anno d’imposta 2023.

Link alla risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 474 dell’11 dicembre 2023, con oggetto: IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del Tuir – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi – Art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36

 

 




Riforma del lavoro sportivo, dai Commercialisti un quaderno operativo

La pubblicazione fornisce un supporto di carattere operativo a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore

 

Il lavoratore sportivo alla luce della riforma del settore e dei decreti correttivi” è il titolo del nuovo quaderno operativo del commercialista del lavoro, curato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti. La pubblicazione nasce con l’intento di fornire un supporto concreto, di carattere operativo, a tutti i professionisti chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo. Il quaderno operativo è arricchito da schemi illustrativi e riepilogativi e passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistici.

“Il nostro auspicio – affermano i consiglieri nazionali delegati all’area Economia e fiscalità del lavoro, Marina Andreatta e Aldo Campo – è che questo lavoro possa aiutare i colleghi ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo”.

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti – aggiungono – a partire dall’approvazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e, conseguentemente, per tutti i professionisti impegnati in tale ambito. Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni”.

“A breve distanza dall’emanazione del decreto di attuazione – sottolineano – il Governo è intervenuto con una serie di ulteriori interventi modificativi che hanno reso molto travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo. A fronte della complessità del quadro regolativo, i primi chiarimenti amministrativi sono pervenuti soltanto alla fine del mese di ottobre, purtroppo, lasciando ancora zone d’ombra nell’interpretazione della disciplina”. (Così, comunicato stampa Cndcec del 1° dicembre 2023)

Link al quaderno operativo

Link  esterno verso: il sito web della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1743




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2023

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Commenti 

 

 

Valutazione delle rimanenze finali in bilancio: distinzione fiscale tra beni fungibili e beni infungibili e recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione  di Marco Orlandi

I recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione in tema di valutazione dei beni nel reddito d’impresa

 

La differenza tra prognostica e gli (eventuali) requisiti qualificativi nell’archiviazione in penal-tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Verbali assembleari – Imposta di registro sugli atti enunciati
Responsabilità solidale del notaio

 

Verbale di assemblea straordinaria con “enunciazione” del finanziamento. Il dato normativo letterale «parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione» deve essere interpretato nel senso, lato e non contrattualistico. Dall’ampliamento del campo di applicazione dell’art. 22 del Tur conseguenze sulla responsabilità del notaio rogante

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – NOTAI – Applicazione dell’imposta – Enunciazione di atti non registrati – Enunciazione in atto notarile di altri atti, scritti o verbali, non registrati – Atti “enunciati” nel verbale di assemblea straordinaria di S.p.A. rientranti nella fattispecie astratta di cui agli artt. 22, TUR, e 9, tariffa allegata al TUR – Deliberazione aumento del capitale sociale, anche mediante rinuncia di uno dei soci ad un proprio credito già contabilmente appostato quale “finanziamento” alla società, con contestuale estinzione per equivalente del più ampio debito per tale titolo della società – Enunciazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, D.P.R. n. 131/1986, del contratto di finanziamento alla società e della parziale rinuncia al credito di restituzione relativo – Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro – Condizioni – Recupero dell’imposta in rettifica dell’autoliquidazione – Modalità – Responsabilità solidale del notaio che roga l’atto enunciante – Sussistenza – Artt. 22, 42 e 57, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 3-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463»

 

  • Sezioni tributarie

 

Finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea
Applicazione dell’imposta di registro

 

Finanziamento dei soci a favore della società “perfezionato” con delibera assembleare. Va applicata l’imposta di registro nella misura del 3%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 31174 del 9 novembre 2023: «IMPOSTA DI REGISTRO – Deliberazioni assembleari – Finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea – Applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3 per cento – Fondamento – Idoneità di un verbale assembleare a fungere da supporto documentale di enunciazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 22, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Trasferimento della residenza

 

Trasferimento della residenza in Francia oltre la metà del periodo ex art. 2, secondo comma, TUIR. Non si applica il principio del cd. “frazionamento” del periodo d’imposta previsto dal Commentario OCSE. Split year concesso solo se previsto dagli accordi della singola Convenzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25690 del 4 settembre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Territorialità dell’imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Art. 4, paragrafo 1 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (ratificata dalla L. 07/01/1992, n. 20) – Residenza in uno stato – Riferimento alla legislazione propria di ciascuno Stato – Contribuente residente in Italia per l’intero periodo d’imposta in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tale periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile) – Applicabilità del criterio suppletivo di cui all’art. 4, paragrafo 2 – Esclusione – Commentario OCSE contro le doppie imposizioni – Principio del frazionamento del periodo d’imposta – Irrilevanza per assenza nella convenzione di clausole di frazionamento del periodo di imposta, cd. Split year – Art. 2, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro
Determinazione valore della produzione netta ai fini IRAP

 

Società e cooperative sportive dilettantistiche. L’articolo 90, comma 1, della L. n. 289/2002 riguarda esclusivamente le norme fiscali peculiarmente disciplinanti il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e non quelle previste per tutti gli enti non profit in generale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29254 del 20 ottobre 2023: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Valore della produzione netta – Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Estensione alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro delle disposizioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 1, L. n. 289/2002) – Limiti – Applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo agli enti non commerciali, anziché dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997, relativo alle società di capitali – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Diniego alla domanda di rimborso dell’IRAP sulla base dell’applicabilità dell’art. 10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo agli enti non commerciali – Art. 90, della L. 27/12/2002, n. 289 (Finanziaria 2003) – L. 16/12/1991, n. 398 – Art. 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova
Valutazione delle prove acquisite nel procedimento penale

 

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Doppia prova e rilevanza delle valutazioni svolte dal PM nella richiesta di archiviazione prodotta in atti

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione I – Sentenza n. 2 del 2 gennaio 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Fatturazione delle operazioni – Operazioni soggettivamente inesistenti – Diritto alla detrazione – Esclusione – Condizioni – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria -Elemento soggettivo – Rilevanza – Conoscenza o conoscibilità, da parte del soggetto passivo, della evasione di imposta sul valore aggiunto derivante dalla cessione – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Artt. 19 e 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2727 c.c. – Art. 2697 c.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Decisioni – Poteri (o obblighi) del giudice tributario – Valutazione delle prove – Prove acquisite nel procedimento penale – Valutazioni svolte dal PM in sede penale – Rilevanza – Sussiste – Utilizzazione nel giudizio tributario – Legittimità – Caso di specie – Richiesta di archiviazione prodotta in atti dal contribuente proposta dal PM nei confronti del legale rappresentante della società (poi accolta dal Gip) – Art. 116 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020
Limiti
 all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

Solo i termini di accertamento in scadenza nel 2020 sono prorogati di 85 giorni. Non si può alterare il principio di parità fondante il rapporto tra Fisco e i contribuenti

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato – Sezione II – Sentenza n. 87 del 31 ottobre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. D.L. “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020, ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie, avviso di accertamento IVA per l’anno 2017 con decadenza il 31.12.2022 – per applicazione della riduzione di un anno del regime premiale applicabile ai contribuenti “Congrui”, “Coerenti” e “Normali” soggetti agli studi di settore – notificato il 08.02.2023 dall’Agenzia delle entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Principi di parità nei rapporti tra contribuente e Fisco – Tutela – Rigetto di una interpretazione che alteri i principi di parità e certezza giuridici fondanti del rapporto tra l’amministrazione fiscali e i contribuenti – Art. 57, del DPR 26/10/1972, n. 633 -Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 – Art. 3 Cost.»

 

Prassi

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze

 

Non conformità di orientamenti seguiti dai Comuni con la normativa IMU

 

IMU su fabbricati collabenti, rurali strumentali e conduzione associata di terreni. Nuovi chiarimenti dal Mef

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 4 DF del 16 novembre 2023: «OGGETTO: IMU (Imposta municipale propria) – Classificazione catastale dei fabbricati e applicazione dell’IMU – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D/10) e alla conduzione associata di terreni (contratto di rete e contratto di compartecipazione agraria) – Risposte ai quesiti – Art. 1, commi 741, 750 e 758 della L. 27/12/2019, n. 160»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Enti sportivi
Migrazione” da un tipo ad un altro

 

La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta

Studio n. 23-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 20 novembre 2023

 

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Enti sportivi. Per i Co.co.co. dello sport disposta la proroga della trasmissione dei flussi Uniemens di competenza “ottobre 2023” (per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”)

Con il messaggio Inps n. 4268 del 29 novembre 2023, (di seguito riportato) disposta, con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens in relazione ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, la proroga al 7 dicembre 2023 del termine per i citati flussi Uniemens, riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche “autorizzati”.

 

Aggiornamento al 30.11.2023Sportivi: confermata la prorogata la scadenza per il versamento dei contributi

Prorogata al 7 dicembre 2023 la scadenza per il versamento contributivo di ottobre dei lavoratori sportivi.
(Si riporta quanto pubblicato nel sito: www.inps.gov.it – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Home / INPS Comunica / Notizie

Con la circolare INPS 31 ottobre 2023, n. 88, l’Istituto ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi degli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

L’INPS, con il messaggio 14 novembre 2023, n. 4012, ha stabilito al 30 novembre 2023 il termine per effettuare il versamento contributivo presso la Gestione Separata per i compensi erogati nel periodo di ottobre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi UNIEMENS.

Con il messaggio 29 novembre 2023, n. 4268 (di seguito riportato) si comunica che, con riferimento alla trasmissione dei flussi UNIEMENS relativi a ottobre 2023, la scadenza per il versamento dei contributi è prorogata al 7 dicembre 2023.

 

Il testo del Messaggio Inps n. 4268 del 29 novembre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Circolare n. 88/2023. Proroga adempimenti

Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi”, è stata illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Con il messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023 è stato comunicato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023.

Con il presente messaggio si comunica, con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.

 Si ricorda che l’esposizione dell’aliquota 2,03% deve essere indicata con il valore 0203 (4 cifre).




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2023

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Commenti 

 

Le operazioni di cessione di crediti di imposta: profili IVA e Registro
di Marco Orlandi

I termini decadenziali, forse, meritano qualche riflessione in più
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Debito fiscale di società di capitali estinta – Limiti all’azione del Fisco nei confronti dei soci

 

I debiti tributari della società di capitali estinta non possono essere posti “sic et simpliciter” a base di un’iscrizione a ruolo e di una cartella nei confronti dell’ex socio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 28817 del 17 ottobre 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta in data 25.10.2010 (nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014) – Debiti tributari della società estinta – Richiesta di pagamento dell’intero debito all’ex socio per mezzo di iscrizione a ruolo a suo nome e notifica di cartella di pagamento – Illegittimità – Solidarietà tra società di capitali ed i soci – Esclusione – Art. 2495, comma 2, c.c. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SOCIETÀ DI CAPITALI – Scioglimento – Estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta in data 25.10.2010 (nella disciplina previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 175 del 2014) – Effetti – Debiti tributari definitivamente accertati – Iscrizione a ruolo a nome dei soci – Ammissibilità – Emissione autonomo avviso di accertamento – Necessità – Esclusione – Cartella di pagamento – Impugnazione – Limiti – Art. 2495, comma 2, c.c.»

La recente giurisprudenza di legittimità in tema di effetti della cancellazione di società dal registro imprese in presenza di debiti tributari

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Sospensione Covid-19 ex art. 67 del D.L. n. 18/2020 – Limiti all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni

 

La “proroga” di 85 giorni dei termini di accertamento è limitata al solo anno d’imposta 2015: non può estendersi alle annualità successive

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sezione III – Sentenza n. 974 del 25 ottobre 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Termini di decadenza per l’accertamento – Sospensioni/proroghe Covid – Sospensione dei termini per eventi eccezionali – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori ex art. 67 del D.L. n. 18/2020, cd. DL “Cura Italia” – Termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l’IVA le imposte d’atto ed i tributi locali – Estensione della proroga di 85 giorni di decadenza non solo per l’anno d’imposta i cui termini scadevano nel 2020 (anno d’imposta 2015 ovvero anno d’imposta 2014 in caso di omessa dichiarazione), ma anche per i periodi d’imposta seguenti (nella specie, avviso di accertamento per l’anno 2016, notificato il 23.03.2023 dall’Agenzia delle Entrate) – Esclusione – Rilevanza dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 159/2015 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Erronea duplicazione fatture elettroniche nello SdI – Rimedi

 

Erronea duplicazione di e-fatture. Come procedere alla correzione per mezzo di note di variazione in diminuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 447 del 13 ottobre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 – Fatture elettroniche duplicate nel cassetto fiscale – Caso di specie fatture elettroniche emesse nel 2022 e 2023 – File duplicati a seguito dell’emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari – Rimedi – Registrazione di tutti i duplicati emessi dall’intermediario e contestuale storno mediante l’emissione di una nota di variazione – Possibilità – Modalità di emissione delle note di variazione – Cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI” – Possibilità – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Erroneo doppio invio della fattura elettronica: possibile emettere e registrare le note di variazione in diminuzione per lo storno

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 395 dell’8 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 – Errore di duplicazione delle fatture elettroniche (doppio invio) – Caso di specie – Invio erroneo di fatture elettroniche emesse già in precedenza (anni 2017 e 2018) in forma cartacea – Ipotesi riconducibile alle figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione – Rimedio – Registrazione dei duplicati ed emissione con registrazione delle note di variazione per lo storno – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Proroga del secondo acconto IRPEF 2023

 

Acconto di novembre 2023. Per autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro slitta al 16 gennaio 2024. Per i contributi il termine resta fermo al 30 novembre 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 9 novembre 2023: «RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – Acconti di imposta – Acconti di imposta 2023 – Secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA persone fisiche che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro -Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Art. 4, del D.L. 18/10/2023, n. 145, cd. DL “Anticipi”»

 

Abuso di diritto nell’ambito di trasformazione agevolata in società semplice ex legge n. 197 del 2022

 

La trasformazione agevolata in società semplice con successiva vendita degli immobili può configurare abuso del diritto ex art. 10-bis, della L. n. 212/2000

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 456 del 10 novembre 2023: «SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE – TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 – Cessione da parte della società semplice dell’immobile ricevuto per effetto della scissione – Liquidazione e cancellazione della società semplice – Valutazione antiabuso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette e indirette – Art. 67, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi da 100 a 105, della L. 29/12/2022, n. 197»

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

Enti sportivi – Atto costitutivo e statuto

 

Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport

Studio n. 29-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 1° novembre 2023

 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Alleanza delle Cooperative

 

Cooperative – Applicazione principi contabili

 

Specificità delle società cooperative negli emendamenti ai Principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità

Lineamenti professionali ed operativi

Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Alleanza delle Cooperative italiane del 9 novembre 2023

 

Documenti prassi in materia di ristorni:

Risposta dall’Agenzia delle entrate a una Consulenza giuridica n. 956-37/2022 del 28 settembre 2023, con oggetto: COOPERATIVE – Ristorno ai soci lavoratori – Redazione dei bilanci delle società mutualistiche – Diversa modalità di contabilizzazione del ristorno – Deducibilità ai fini IRAP dei ristorni – Art. 12, del DPR 29/09/1973, n. 601
Con la circolare n. 53/E del 2002 è stato di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni. in ogni caso per tutte le società cooperative è vincolata

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 284 del 5 aprile 2023, COOPERATIVE – Trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge n.208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 9 aprile 2008 – OGGETTO: COOPERATIVE – Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative – Art. 1, commi da 460 a 469, della L 30/12/2004, n. 311 – Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63
degli utili netti annuali delle altre cooperative escluse le espresse nella citata circolare n. 53/E del alle modalità di deduzione dei ristorni dal reddito

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 15 luglio 2005 – OGGETTO: COOPERATIVE – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 460 a 469, della L 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005) – Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63 …
non imponibilità in capo ai soci dei ristorni — somme attribuite pari al 60 per cento per le cooperative agricole e già forniti con le circolari n. 53/E del ..

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 9 luglio 2003 – OGGETTO: COOPERATIVE – Art. 6 del DL 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L 15/06/2002, n. 112 – Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei ristorni ...
Tali ristorni, se destinati ad aumento del capitale sociale Nella circolare 18 giugno 2002, n. 53/E, è somme attribu- ite dalle società cooperative e loro

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 18 giugno 2002 – OGGETTO: COOPERATIVE – Disposizioni riguardanti le cooperative – Art. 6, del D.L. 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L. 15/06/2002, n. 112 – Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 172 E del 5 giugno 2002 – OGGETTO: COOPERATIVE – Disposizioni riguardanti le cooperative – Art. 6, comma 2, del DL 15/04/2002, n. 63, conv., con mod., dalla L 15/06/2002, n. 112 – Ristorni ai soci

Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 90-2009/I – Approvato dalla Commissione studi d’impresa – 19 novembre 2009 – Le riduzioni di capitale nelle società cooperative
COOPERATIVE LE RIDUZIONI DI CAPITALE 1. Premessa Le riduzioni di capitale nelle società cooperative 1. Premessa  ..

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi Contabili e di Valutazione – del mese di maggio 2017 – Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015
2435-ter cc alle “micro-cooperative”, la classificazione delle poste di patrimonio netto, la determinazione dei ristorni alla luce dell’eliminazione

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma – Commissione Società Cooperative – Documento n. 1 – Ottobre 2005 – Mutualità nelle cooperative: la determinazione della prevalenza e definizione dei requisiti
ovvero in una fase successiva, attraverso la tecnica dei ristorni. Lo scopo mutualistico, così definito, differenzia le società cooperative dalle società

Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Cooperative – n. 1 del mese di Maggio 2003 – La copertura delle perdite nelle società cooperative
Un ultimo aspetto da trattare, non meno impor-tante dei precedenti, è quello legato all’attribuzione dei ristorni ai soci nelle cooperative .

Consiglio Nazionale del notariato – Abstracts dello studio n. 5306/I con la partecipazione di Legacoop e Confcooperative – Le cooperative nella riforma del diritto societario (Analisi di alcuni aspetti controversi – Sintesi)
Nelle cooperative che adottano le norme delle SpA, queste ultime disposizioni …mutualistica e di deliberare la ripartizione dei ristorni; approvazione degli

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Enti sportivi: contributi Inps Gestione Separata di ottobre entro il 30 novembre 2023

Comunicazioni sui contributi per i lavoratori sportivi: per i compensi di ottobre 2023, gli enti possono effettuare il versamento presso la Gestione Separata entro il 30 novembre

 

Con la circolare INPS 31 ottobre 2023, n. 88, l’Inps ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi in capo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

L’Inps, con il messaggio 14 novembre 2023, n. 4012 (di seguito riportato), comunica nuove informazioni che riguardano le seguenti categorie di lavoratori sportivi:

  • lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale;
  • lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per queste categorie, gli enti sportivi possono effettuare il versamento contributivo presso la Gestione Separata entro il 30 novembre 2023, per i compensi erogati nel periodo di competenza ottobre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi UNIEMENS.

 

Il testo del Messaggio Inps n. 4012 del 14 novembre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Circolare n. 88/2023. Adempimenti relativi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335

 

Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, avente a oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi”, è stata illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo e gli obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione (ndr.,vedi: articolo 10-quater del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 nel testo proposto dalla VI Commissione permanente – Finanze e Tesoro, Senato della Repubblica), acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.

 

Per saperne di più:

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi – Obblighi contributivi

Riforma dello sport. Istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo e sugli obblighi relativi alliscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 88 del 31 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Definizione – Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo – Le diverse forme (natura) di rapporto nel settore sportivo – Disciplina del lavoro subordinato sportivo -Regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – Regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata – Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale – Rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335»

Vedi anche:




Firmato il DM per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso

Via libera alla nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo, in attuazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 che ha integrato la cosiddetta Riforma dello Sport.

È stato firmato infatti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca, chiede in primo luogo, secondo i principi dell’ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane.

Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

Così, comunicato Ministero per la Pubblica Amministrazione del 14 novembre 2023, pubblicato nel sito web: https://lavoropubblico.gov.it/)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2023

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Commenti 

 

Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0: profili fiscali e contabili del credito di imposta
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Tassazione delle attività digitali
(Cripto-attività, cripto-valute, valute virtuali, token e bitcoin)

 

Cripto-attività. Qualificazione giuridica e disciplina tributaria (ante e post legge di bilancio 2023)

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 30 E del 27 ottobre 2023: «CRIPTO-ATTIVITÀ – Qualificazione giuridica delle cripto-attività – Disciplina delle imposte sui redditi (ante e post legge di bilancio 2023) – Regime IVA – Imposta di bollo – Imposta sul valore delle cripto-attività – Imposta sulle successioni e donazioni – Rideterminazione del valore delle cripto-attività – Regolarizzazione delle cripto-attività – Obblighi di monitoraggio fiscale – Art. 1, commi da 126 a 147, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)Provvedimento 07/08/2023, prot. n. 290480Regolamento (UE) 2023/1114»

 

Documenti normativi e di prassi richiamati dalla circolare:

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2023 alcuni orientamenti di prassi devono essere ritenuti superati.
Vedi i dettagli nella circolare n. 30/2023.

 Prassi:

Legislazione:

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Inps

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi – Obblighi contributivi

 

Riforma dello sport. Istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo e sugli obblighi relativi alliscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata

Circolare INPS – Direzioni Centrali Entrate, Pensioni, Ammortizzatori Sociali, Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, Tecnologia, Informatica e Innovazione – n. 88 del 31 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Definizione – Il lavoro sportivo nei settori del professionismo e del dilettantismo – Le diverse forme (natura) di rapporto nel settore sportivo – Disciplina del lavoro subordinato sportivo -Regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – Regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata – Lavoratori sportivi del settore dilettantistico e lavoratori con attività amministrativo-gestionale – Rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335»

 

Vedi anche:

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2023

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Commenti 

 

Il leveraged cash out: profili fiscali
di Marco Orlandi

Le memorie illustrative, in entrambi i gradi di merito, sono di siderale importanza (e, troppo spesso, sottovalutate). Aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Comunicazione di presa in carico – Condizioni per l’impugnabilità

 

La comunicazione di presa in carico può essere oggetto di ricorso solo se è il primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria.

L’interesse a ricorrere (ad agire ex art. 100 c.p.c.) rilevante ai fini dell’individuazione degli atti impugnabili nel processo tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21254 del 19 luglio 2023: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Elenco ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Atti amministrativi di tipo provvedimentale non inseriti in tale elenco – Integrazione elenco – Avviso di presa in carico di un accertamento esecutivo – Impugnabilità – Sussistenza – Condizioni – Primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria e dell’emissione di un accertamento esecutivo nei suoi confronti – Assenza di natura provvedimentale – Non impugnabilità – Eccezioni – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Esenzione Tari di cui all’art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013
Limitazione dell’esenzione alla parte variabile della tariffa

 

Capannoni di produzione e depositi connessi alle aree di lavorazione produttivi dei rifiuti speciali: dovuta la quota fissa della Tari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23137 del 31 luglio 2023: «TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – Depositi funzionalmente collegati all’attività di produzione dei rifiuti speciali – Esenzione di cui all’art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013 – Presupposto applicativo – Condizioni per l’ottenimento dell’esenzione sulla parte dell’area in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (imballaggi terziari o secondari non destinati alla raccolta differenziata) – Prova a carico del contribuente – Distinzione tra parte fissa e variabile della tassa – Computo – Limitazione dell’esenzione alla parte variabile della tariffa – La superficie dei depositi funzionalmente collegati all’attività di produzione dei rifiuti speciali è in ogni caso soggetta alla quota fissa della TARI – Affermazione – Art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147»

 

Fondo patrimoniale – Prova che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia

 

Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debito (fideiussioni in favore di società) contratto per l’attività professionale o imprenditoriale. Negato ogni automatismo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 27562 del 28 settembre 2023: «ESECUZIONE FORZATA – Esecuzione sui beni e frutti – Opposizioni – Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Fondo patrimoniale – Funzione -Schermo contro le “aggressioni” dei beni conferiti dai coniugi nel fondo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia – Opponibilità del fondo a danno dei creditori – Nozione di obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia – Debito sorto per l’attività professionale o d’impresa di uno o di entrambi i coniugi – Prova che il debito sia stato contratto per esigenze estranee ai bisogni della famiglia – Riparto dell’onere della prova circa l’estraneità delle obbligazioni alle esigenze familiari per sottrarre un bene costituito in fondo patrimoniale – Onere a carico del debitore – Debiti derivanti da fideiussioni prestate in favore di società di capitali – Valutazione caso per caso, per stabilire se l’obbligazione contratta sia o meno funzionale al mantenimento e allo sviluppo della famiglia – Necessità – Caso di specie – Fideiussori omnibus di società in relazione allo scoperto del conto corrente intrattenuto dalla società garantita – Iscrizione ipotecaria eseguita dall’istituto di credito sulla base del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti sul bene immobile di loro proprietà in quanto costituito in fondo patrimoniale – Fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci) – Art. 170 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c.»

 

Fondo patrimoniale, debiti sorti nell’esercizio dell’impresa e bisogni della famiglia. La posizione della giurisprudenza di legittimità

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Comunicazione di presa in carico

 

Mancata notifica dell’atto impoesattivo. Impugnabile l’avviso di presa in carico per mancato rispetto della sequenza fra atti presupposti ed atti conseguenziali

Ammessa l’azione solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como – Sezione II – Sentenza n. 264 del 4 ottobre 2023: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO – Avviso di presa in carico di un accertamento esecutivo – Vizi deducibili – Mancanza dell’atto presupposto – Legittimazione passiva – Ente impositore e agente riscossione – Azione svolta solo nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) – Possibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO – Comunicazione dell’Agente della riscossione della presa in carico al debitore – Avviso di presa in carico di un accertamento esecutivo ex art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 – Impugnabilità – Condizioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA e applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso

 

Omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione IVA. Come ravvedersi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 450 del 20 ottobre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Omessa fatturazione – Omessa registrazione di operazioni imponibili – Omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – Omessa dichiarazione di inizio attività – Omessa presentazione della dichiarazione IVA – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso – Inapplicabilità del cumulo giuridico in sede di ravvedimento – Inapplicabilità del comma 4, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in sede di ravvedimento per mitigare l’applicazione di sanzioni eccessive – Artt. 5, 6, 9, 11, 13, 18 e 35, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

CU – Indicazione dei familiari a carico

 

“Alleggerito” l’onere di indicazione nella Cu dei dati dei figli con assegno unico. Ulteriori precisazioni in una nota di risposta alle osservazioni dei Consulenti del Lavoro

Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 386245 del 27 ottobre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Reddito di lavoro dipendente – Compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica – Indicazione nelle CU dei codici fiscali dei figli per i quali è stato riconosciuto l’assegno unico (AUU) – Integrazione contenuto della Risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55 – Informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), del DPR 22/12/1986, n. 917 – Oneri sostenuti per i figli a carico (fino a 21 anni) – Incremento patrimonio informativo per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre la dichiarazione precompilata»

La sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica deve essere compilata anche nell’ipotesi in cui non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55 E del 3 ottobre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Reddito di lavoro dipendente – Compilazione della sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024, anche nell’ipotesi in cui il dipendente sostituito percepisca, al posto della detrazione, l’Assegno unico e universale (AUU)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Contratto di lavoro a tempo determinato

 

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine. I chiarimenti di MinLavoro

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023: «LAVORO – Contratti – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato – Apposizione del termine e durata massima – Proroghe e rinnovi – Decadenza e tutele – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro – Periodo transitorio -Art. 24, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85 – Artt. 19, 21 e 31, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81»

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Inl

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi

 

Riforma della disciplina del Lavoro sportivo. Prime indicazioni Inl e Inail

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», recentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 – Prime indicazioni per il personale ispettivo Inl»

Vedi anche:

  • la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023. Nel documento di prassi illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici;
  • la circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023, con cui l’istituto assicurativo ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021

 

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Riforma dello sport. I chiarimenti Inps sulla nuova disciplina del lavoro sportivo. In chiaro gli adempimenti contributivi

Con circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l’Inps illustra la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Link al testo della circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023, con oggetto: RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivo – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», recentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 – Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi

 

Vedi anche la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, con cui l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021.

 

 

 

 

 




Lavoratori subordinati sportivi e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale: assicurazione Inail dal 1° luglio 2023 e adeguamento entro il 30 novembre 2023

Con circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021.

Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale.
La circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 indica anche quali sono i soggetti non tutelati.

Sono, inoltre, riassunte le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed è precisato che, ai fini della determinazione dei premi assicurativi, si applicano le retribuzioni e i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2022.

Infine, sono fornite indicazioni per i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico.

Nella circolare evidenziato che le novità della riforma “riguardano i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000. I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023*.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi**.
I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa”.

 

 


* In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.
** In deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.

 

Link al testo della Circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023, con oggetto: «Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

Fonte: l’Inail – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – sito web: https://www.inail.it

Vedi anche la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023.  Nel documento di prassi illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

 

 




Riforma dello Sport. I correttivi in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40».

Con l’articolo 1 del Decreto correttivo si riconoscono le tutele e i diritti dei lavoratori sportivi, in linea con gli indirizzi comunitari, e, al tempo stesso, si rende sostenibile ed efficiente il modello per i datori di lavoro, a partire da associazioni e società sportive dilettantistiche, contribuendo a rendere maggiormente trasparente il rapporto di lavoro nel settore.

Tra novità, previsto dei contributi economici per le piccole ASD e SSD che hanno entrate annue al di sotto dei 100.000 euro; precisato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa resta la copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge n. 289 del 2002 e che il regime INAIL si applichi ai lavoratori dipendenti; stabilito che non concorrono a determinare la base imponibile IRAP i compensi inferiori agli 85 mila euro dei collaboratori coordinati e continuativi sportivi nell’area del dilettantismo. L’efficacia della riforma sarà a rilascio progressivo, gli adempimenti verranno distribuiti nell’arco dell’anno, le comunicazioni al libro unico del lavoro, eseguite anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive, consentiranno anche di far emergere un altro elemento qualificante: l’interoperabilità tra le banche dati che consentirà di non duplicare le informazioni inserite nel circuito da parte delle associazioni e società sportive.

Link all’infografica esplicativa (aggiornato il 2 agosto 2023)
Link esterno verso: https://www.sport.governo.it/media/4370/riforma-del-lavoro-sportivo-min-sport-e-giovani-min-lavoro.pdf

 

Link al testo Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 e in vigore da 5 settembre 2023.

 




Commercialista del lavoro: focus sul lavoratore sportivo

L’informativa periodica inaugura la rubrica “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto ai professionisti che dal 1° luglio si confronteranno con le nuove norme di settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha riattivato l’informativa periodica dei Commercialisti del lavoro per illustrare le principali attività istituzionali promosse dall’area di delega “Economia e fiscalità del lavoro” assegnata ai consiglieri nazionali Marina Andreatta e Aldo Campo.

Lo strumento raccoglierà i contributi dei commercialisti del lavoro dei diversi Ordini territoriali della categoria in relazione a tematiche di specifico interesse, fornirà una rassegna della normativa e delle prassi e offrirà approfondimenti di carattere scientifico, unitamente a pubblicazioni dal taglio più tecnico e pratico, con la collaborazione del ricercatore di area lavoro della Fondazione nazionale dei commercialisti, dei componenti del Dipartimento del Lavoro e delle apposite commissioni di studio istituite in seno al Consiglio nazionale.

L’informativa n. 1/2023, dedicata al “Lavoratore sportivo (link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/07/2023_07_03_informativa-area-lavoro-def.pdf) e incentrata sulla riforma dell’ordinamento sportivo, inaugura la rubrica dei “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto a tutti quei professionisti che dal 1° luglio dovranno confrontarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro del mondo sportivo.

Il Consiglio nazionale, a partire dall’approvazione della legge delega n. 86/2019, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e per tutti i professionisti impegnati in tale ambito.

Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

Il travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo, quindi, se per un verso è di imminente attuazione, per altro verso non può considerarsi definitivamente concluso, stante la recente approvazione da parte del Governo di un ulteriore decreto correttivo, c.d. “correttivo bis”, che interviene anche su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 e di cui è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione dei commercialisti, curata dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, si inserisce in tale contesto con l’intento di fornire un primo supporto concreto, di carattere operativo, a tutti quei professionisti che saranno chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo.

Un quaderno operativo, arricchito da utili schemi illustrativi e riepilogativi, che passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico – per coadiuvare i commercialisti interessati ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo.

Il documento, nella parte conclusiva, illustra le novità più significative del nuovo decreto “correttivo bis in corso di approvazione che, ancora una volta, andrà a modificare e integrare il D.Lgs. n. 36/2021. L’operatività delle relative disposizioni è subordinata al raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da pronunciarsi entro 45 giorni dalla trasmissione dell’atto.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 4 luglio 2023)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2022

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Commenti

 

Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti: deducibilità, inerenza e aspetti contabili
di Marco Orlandi

 

Buon” diritto nel processo tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione enuncia importanti principi meritevoli di approfondita meditazione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Qualificazione redditi conseguiti dall’agente sportivo

 

I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta. D’impresa se l’attività è svolta in forma societaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 21 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Attività di agente sportivo – Qualificazione – Esercizio di una libera professione compiutamente regolamentata – Redditi conseguiti dall’agente sportivo – Redditi di lavoro autonomo – Affermazione – Qualificazione dei redditi prodotti dalle Società di agenti sportivi costituite ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. n. 37/2021 – Reddito di impresa – Fondamento – D.M. 24/02/2020 – Artt. 8 e 9, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 37 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 25, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Bonus imprese energia, gas e carburante 2022

 

Bonus energetici dicembre 2022. Pronti i codici tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 12 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 -Art. 1, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 del D.L. 23/09/2022, n. 144, conv., con mod., dalla L. 17/11/2022, n. 175 (DL Aiuti-ter) – Art. 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (DL Aiuti-quater)»

Bonus energetici ottobre e novembre 2022 e carburante quarto trimestre 2022: pronti i codici tributo per l’utilizzo di crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 E del 13 dicembre 2022: «RISCOSSIONE – CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E CARBURANTE -Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai beneficiari relativi alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 – Artt. 1 e 2 del D.L. 23/09/2022, n. 144 (DL Aiuti-ter) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517/2022 del 6 dicembre 2022»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

STP – Società tra professionisti

 

La partecipazione dei soci professionisti di STP

Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 26 ottobre 2022

 

 

 

Legislazione

 

 

 

Fatture elettroniche
Utilizzo “No Limits” ai fini dei controlli fiscali

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Bonus imprese energia e gas 2022
Nuova comunicazione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”. La procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge “Aiuti-Ter” e “Quater”. Le nuove scadenze per l’utilizzo

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

 

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Riordino e riforma disposizioni enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo. In Gazzetta il correttivo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo».




Online il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd)

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è attivo dal 31 agosto 2022

Il D.Lgs. 39/2021 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a. 

Nel Registro – interamente gestito con modalità telematiche – sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

In pratica, il Registro assolve le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

La domanda di iscrizione è inviata attraverso la citata piattaforma informatica con le modalità descritte nel Regolamento adottato dal Dipartimento, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante. 

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu.

Fonte: Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri

 




Sport. In Gazzetta i decreti legislativi di riforma

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport.

Di seguito i link ai decreti legislativi

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante: «Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 67 del 18 marzo 2021 in vigore dal 02/04/2021)

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, recante: «Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 67 del 18 marzo 2021, in vigore dal 02/04/2021)

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: «Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 68 del 19 marzo 2021, in vigore dal 03/04/2021)

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, recante: «Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.68 del 19 marzo 2021, in vigore dal 03/04/2021)

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante: «Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.68 del 19 marzo 2021, in vigore dal 03/04/2021)

 

 




Sport. Approvati, in esame definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento 

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 26 febbraio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo è stato approvato anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

In particolare, il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta, si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Inoltre, il testo prevede l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico. Il decreto stabilisce che le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali.

 

  1. Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo)
  2. Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo – esame preliminare)
  3. Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (decreto legislativo)
  4. Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (decreto legislativo)
  5. Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo)

 

 

 

 




Riforma dello sport. Trasmessi alla Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti legislativi

 

 

 

 

Di seguito il link agli atti del Governo sottoposti a parere.

 

Lo schema di D.Lgs. sulla definizione del “lavoratore sportivo”

 

Atto del Governo 230 – Schema di decreto legislativo, recante: «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo»

Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.

Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.

Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.

È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.

 

Lo schema di D.Lgs. sulla sicurezza sport invernali

 

Atto del Governo 229 – Schema di decreto legislativo, recante: «Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»

Il decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.

 

 

Lo schema di D.Lgs. sulla semplificazione burocratica

 

Atto del Governo 228 – Schema di decreto legislativo, recante: «Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»

 

Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.

Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. 

 

Lo schema di D.Lgs. in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

 

Atto del Governo 227 – Schema di decreto legislativo, recante: «Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»

Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.

 

 

Lo schema di D.Lgs. sulla figura dell’agente sportivo

 

Atto del Governo 226 – Schema di decreto legislativo, recante: «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»

 

Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.

 




Con cinque decreti legislativi, in esame preliminare, parte la Riforma dello sport

Il Consiglio dei Ministri di martedì di 24 novembre 2020, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo è stato approvato, in esame preliminare, anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

 

  1. Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
  2. Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo – esame preliminare)
  3. Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)
  4. Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)
  5. Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Di seguito una sintesi delle principali norme introdotte.

 

Enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo

 

Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.

Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.

Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.

È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.

 

Agenti sportivi

 

Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.

 

Norme di sicurezza per gli impianti sportivi

 

Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.

 

Semplificazione burocratica e contrasto alla violenza di genere

 

Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.

Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. 

 

Sicurezza sport invernali

 

Il decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.