SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2026

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

 

Il decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale ” 2026

Articolo per articolo, tutte le novità fiscali introdotte

Il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»

 

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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D.L. n. 38/2026, conversione per il decreto fiscale: nel testo confluisce il D.L. n. 42 e si allarga il perimetro delle misure tributarie

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (Approvato dal Senato) (A.C. 2935); in precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 37 articoli; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l’operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche.

Nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione.

Sul piano contenutistico, il Capo I concentra il nucleo fiscale del provvedimento: base imponibile IVA nelle operazioni permutative, lavoratori impatriati, redditi dei marittimi, rateizzazione dell’avviamento negativo, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, credito d’imposta per le imprese agricole, sostegno all’internazionalizzazione, riscossione, definizione agevolata, dividendi, PEX e imposta di bollo.

Più nel dettaglio, il capo I – articoli da 1 a 12-bis – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-bis); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-ter); la rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un’esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 4); il differimento dell’applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-bis); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l’introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della “America’s Cup – Napoli 2027” (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-bis); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-bis.1); un credito d’imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-ter); il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-quater); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-bis) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-ter); la proroga dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale (articolo 10-quater); l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-quinquies); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l’importo dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all’Automobile Club d’Italia (articolo 12-bis).

Il capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l’integrazione di alcune misure di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali, per il completamento del federalismo fiscale (articolo 14-bis); disposizioni finanziarie per l’attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-ter); la materia dell’educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-bis); l’interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-ter); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-bis); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-bis); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19).




Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Pubblicate le Relazioni delle Decreto fiscale

Nel procedimento di conversione del decreto-legge, la relazione illustrativa e la relazione tecnica non svolgono una funzione meramente descrittiva, ma costituiscono il principale strumento di ricostruzione della ratio legis. Esse esplicitano le finalità dell’intervento, chiariscono l’ambito applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono intellegibili le scelte sottese al dato normativo, che spesso, nella sua formulazione sintetica, non consente di coglierne integralmente portata ed effetti. Inoltre, la relazione tecnica assume un ruolo decisivo perché traduce le norme in termini di impatto finanziario, evidenziando il reale perimetro operativo delle misure.

Questo approccio risulta essenziale ad esempio nella lettura dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Il testo normativo, infatti, si limita a prevedere il riconoscimento di un contributo pari al 35% del credito d’imposta richiesto, ma è solo attraverso la relazione tecnica che emerge con chiarezza la logica della misura: non un incentivo pieno, bensì un riparto parziale di risorse limitate su un ammontare complessivo di investimenti ammissibili significativamente superiore al plafond disponibile.

 

La lettura “tecnica” dell’articolo 8 consente di chiarire con precisione portata e limiti della misura in favore dei cd.  “esodati” della Transizione 5.0 

 

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo, la disposizione non introduce un “taglio” del credito d’imposta, ma prevede il riconoscimento di un contributo pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto dalle imprese che, pur avendo presentato comunicazioni valide nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.

Da ciò deriva, sul piano sostanziale, un effetto equivalente a una riduzione del 65% del beneficio atteso, ma tale riduzione:

  • non incide su un credito già riconosciuto;
  • riguarda esclusivamente una platea di soggetti rimasti integralmente esclusi dal beneficio originario;
  • si configura come misura sostitutiva e compensativa, non come revisione in diminuzione di diritti acquisiti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica conferma questa impostazione: il plafond di 537 milioni è costruito come 35% del fabbisogno teorico (circa 1,5 miliardi di euro) relativo agli investimenti risultati tecnicamente ammissibili ma non finanziati.

Ne consegue che la misura ha natura selettiva e “pro quota”, fondata su un criterio di riparto parziale delle risorse disponibili.

Quanto al secondo profilo, relativo all’esclusione degli investimenti in fonti di energia rinnovabile (in particolare impianti fotovoltaici ad alta efficienza), il dato normativo e la relazione tecnica risultano coerenti nel delimitare l’ambito oggettivo della misura.

L’articolo 8 richiama infatti:

  • gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali “Industria 4.0”);
  • nonché le spese di certificazione.

La relazione tecnica, nel quantificare la platea, conferma che il perimetro è costruito sui dati relativi agli investimenti “Transizione 5.0” riconducibili a tali categorie.

Ne deriva, sotto il profilo tecnico:

  • che la misura non estende automaticamente il contributo a tutte le tipologie di investimenti agevolabili nel quadro “Transizione 5.0”, ma si limita a quelli riconducibili agli allegati A e B;
  • che eventuali investimenti in impianti energetici (ivi inclusi quelli fotovoltaici ad alta efficienza) restano esclusi se non rientrano nelle categorie tipizzate richiamate dalla norma.

Questo elemento è particolarmente rilevante, perché determina un disallineamento tra:

  • la platea degli investimenti originariamente incentivati (che, nel modello “Transizione 5.0”, include anche componenti energetiche e di efficientamento);
  • e la platea degli investimenti effettivamente “recuperabili” tramite il contributo sostitutivo.

In termini applicativi, ciò comporta che:

  • imprese con investimenti integralmente ammissibili in origine potrebbero ricevere il contributo solo parzialmente (35%) e su una base ridotta;
  • gli investimenti energetici, pur se effettuati in coerenza con la disciplina previgente e con requisiti tecnici (es. registri ENEA), possono risultare totalmente esclusi dal meccanismo compensativo.

In conclusione, sotto il profilo tecnico:

  • la misura realizza un riparto proporzionale (35%) di risorse limitate su crediti non finanziati, senza incidere su posizioni giuridiche consolidate;
  • ma presenta una selettività oggettiva restrittiva, che può determinare effetti disomogenei tra tipologie di investimento, in particolare penalizzando componenti non riconducibili agli allegati A e B, anche se originariamente incentivabili.



Decreto-legge “fiscale” approvato il 27 marzo 2026: correttivi alla legge di bilancio 2026 tra decorrenze IVA, ammortamenti, importazioni low value e ripristino del regime dividendi e PEX

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026.

È entrato in vigore il 28 marzo 2026.

Riepilogo
Decreto-legge: 27 marzo 2026, n. 38
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 72 del 27-3-2026
Entrata in vigore: 28-3-2026
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Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il provvedimento interviene con una pluralità di disposizioni di natura eterogenea, ma riconducibili a una funzione unitaria di correzione, coordinamento e differimento di alcune misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Tra le principali misure fiscali si segnalano: la posticipazione della decorrenza del novellato regime IVA delle operazioni permutative; il differimento dell’applicazione del contributo sulle importazioni di beni di modesto valore, con esclusione per le spedizioni effettuate fino al 1° luglio 2026; in materia di iper-ammortamenti, l’eliminazione del vincolo relativo alla produzione dei beni agevolati in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo SEE; l’introduzione, per i premi sportivi dilettantistici, di una soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro; nonché il sostanziale ripristino del previgente regime dei dividendi e della participation exemption (PEX).

 

 

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Di seguito l’elenco delle novelle contenute nel provvedimento urgente.

Credito d’imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.

Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d’imposta.

Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (banche, assicurazioni, intermediari finanziari vigilati e società quotate), si stabilisce che, in operazioni di cessione d’azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall’imposta sostitutiva.

Rinvio contributo spedizioni: l’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150 euro, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere: l’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Iper-ammortamento beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.

Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.

Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.

Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.

Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l’anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.

Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato.

 

Aggiornamento del 28 marzo 2026

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto-legge entra in vigore il 28 marzo 2026 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

 

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del testo definitivo si pubblica una prima bozza del provvedimento urgente:

Il Link al testo in bozza (soggetto quindi a revisione) delle decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

BOZZADL_Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica