Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 90 recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 7 novembre 2023 alla Camera dei Deputati

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il testo introduce norme volte:

  • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
  • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
  • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
  • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

 

Residenza fiscale

 

In particolare, per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

 

Lavoratori impatriati e reshoring di aziende

 

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

Inoltre, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

 

Global minimum tax

 

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

  • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
  • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa. È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.

 

Aiuti di Stato

 

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.

 

Gli altri provvedimenti approvati:

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge);

In esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

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Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sull’imposizione del lavoro prestato attraverso il ricorso alla forma organizzativa da remoto o agile (smart working) e in materia di lavoro frontaliero, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge 13 giugno 2023, n. 83. Con la citata circolare, si forniscono, in particolare, chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»). Nel corposo documento di prassi, spazio anche alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri – Novità introdotte dalla legge n. 83 del 2023 (Accordi tra Italia-Svizzera) – Art. 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L. 13/06/2023, n. 83

 

Le risposte agli interpelli richiamate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023 sui profili fiscali del lavoro da remoto (smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 gennaio 2023
Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all’estero ed emergenza Covid

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 55 del 17 gennaio 2023
Trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana – Applicazione della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 99 del 19 gennaio 2023
Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia da soggetto italiano residente all’estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 127 del 20 gennaio 2023
Imponibilità nel territorio dello Stato di redditi da lavoro dipendente corrisposti a fronte di attività svolta nel territorio dello Stato in modalità smart working a favore di datore di lavoro non residente ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 173 del 27 gennaio 2023
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell’abitazione permanente

 

 

 

 

 




Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta

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Disponibile la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all’estero da cittadini italiani ed eventualmente ravvedersi per i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia. La guida, curata dall’ufficio Comunicazione delle Entrate illustra i punti chiave utili a chiarire a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all’estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Come può rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti: la Voluntary

Un capitolo della pubblicazione online, inoltre, è rivolto a chi, per vari motivi, non si è iscritto all’Aire e non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti ma vuole rimediare. Infatti, in base al D.L. n. 50/2017, fino al 30 settembre 2017 questi contribuenti potranno evitare di perdere il diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, presentando domanda di accesso alla procedura di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo in precedenza non dichiarati in Italia.

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sul come tassare i redditi percepiti all’estero da cittadini italiani




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9 del 2016

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Commenti

La rivalutazione dei beni d’impresa: aspetti fiscali e contabili  di Marco Orlandi

 

Gratuità dell’opera svolta dal consulente fiscale: amicizia, parentela e anche semplice convenienza vs mere supposizioni di onerosità del Fisco  di Isabella Buscema

Allegato – Metodologia di controllo – COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E CONSULENTI TRIBUTARI

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Commercialisti e tributaristi
Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici

Invio telematico gratuito delle dichiarazioni da parte di consulente fiscale abilitato (a favore di amici e parenti): bocciata la presunzione di occultamento del corrispettivo fondata su mere supposizioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21972 del 28 ottobre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Atto di appello – Contenuto – Motivi dell’impugnazione – Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado – Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Assolvimento • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO AUTONOMO – Professioni intellettuali – Compenso (onorario) – Redditi di lavoro autonomo – Determinazione – Invio telematico di dichiarazioni dei redditi da parte di consulente fiscale abilitato senza corrispettivo – Contabilità formalmente corretta – Accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 – Presunzione di occultamento dei compensi per gli invii telematici – Mere supposizioni – Presunzioni semplici, non corroborate quindi dai requisiti di gravità precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. – Giustificazioni del contribuente – Gratuità dell’opera svolta dal professionista con finalità di incremento della clientela – Sufficienza per annullare l’accertamento – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Spese di pubblicità e di rappresentanza
Costi di ospitalità

Costi per l’organizzazione di rassegne fieristiche: i costi di ospitalità e per la partecipazione ad “eventi” di giornalisti e di “personaggi” sono spese di pubblicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8851 del 4 maggio 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IVA – Detrazioni d’imposta – Società organizzatrice di manifestazioni fieristiche – Determinazione del reddito – Qualificazione di spese nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche – Spese di pubblicità e di rappresentanza – Costi di ospitalità (vitto e alloggio) e per la partecipazione ad eventi di giornalisti e personalità nell’ambito di fiera – Qualificazione come spese di pubblicità – Art. 108 (già 74), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Sussistenza – Detraibilità IVA – Legittimità  – Art. 19-bis1, lett. h) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia

Residenza fiscale: relazioni personali, affari e interessi economici determinanti. Riconosciuta la preminenza dei legami personali sui legami professionali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Soggetti passivi – Residenza fiscale – Presupposti per la sussistenza della residenza fiscale in Italia – Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza in presenza del domicilio in Italia – Prevalenza del domicilio come centro delle relazioni economiche ed affettive sulla residenza anagrafica (Aire) – Conseguenze sugli obblighi motivazionali della sentenza di merito di accoglimento delle doglianze del contribuente – Fattispecie relativa a contribuente (Pilota automobilistico) iscritto all’AIRE emigrato a Montecarlo nel Principato di Monaco intestatario di conti correnti e polizze assicurative in Italia, contraente di numerosi contratti di sponsorizzazione che prevedono come foro competente quello italiano, legato al figlio italiano avuto dall’ex compagna – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 43 c.c. – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360 c.p.c.»

 

Prassi

Servizi digitali e Mini One Stop Shop (Moss)

Territorialità dei servizi digitali e Mini One Stop Shop (Moss): la guida delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 26 maggio 2016: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta (Servizi TTE a committenti B2C) – Semplificazione degli adempimenti – Applicazione del regime IVA opzionale Mini one stop shop (MOSS) – D.Lgs. 31/12/2015, n. 42»

 

Catasto
Fiscalità immobiliare

Fiscalità immobiliare. Dal Catasto alle agevolazioni fiscali per l’abitazione, le risposte ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 13 giugno 2016: «CATASTO – FISCALITÀ IMMOBILIARE – Accatastamento immobili a uso produttivo – Commi da 21 a 24, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Art. 10, del R.D.L. 13/04/1939, n. 652 (cd. legge catastale) – Contratti di locazione – Registrazione e ravvedimento operoso – Compravendite – Agevolazioni fiscali – Decadenza dai benefici tributari e sanzioni – Leasing abitativo – Detrazioni su ristrutturazioni e bonus mobili – Risposte ai quesiti della stampa specializzata»

 

Contributi Inps  –  Gestioni speciali artigiani e commercianti
e Gestione separata autonomi di
cui all’art. 2 comma 26, Legge n. 335/95

Contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e da professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2016

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 97 dell’8 giugno 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2016 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Legislazione

Assistenza fiscale: proroga dei termini

Assistenza fiscale: per Caf e professionisti abilitati prorogati al 22 luglio 2016 i termini per la comunicazione del risultato e per la trasmissione dei modelli 730. La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 da soli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 2016»

 

Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti da Unico 2016

Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga al 6 luglio 2016 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016: «Differimento, per l’anno 2016, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore»

 

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