SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2025

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Speciale – Decreti legislativi delega Riforma fiscale: correttivi-ter

 

Il D.Lgs. “Correttivo-ter
della Riforma fiscale

D.Lgs. 18 Dicembre 2025, n. 192

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-ter”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Tra i punti trattati nella guida:

  • IRPEF: familiari; redditi di lavoro dipendente
  • Reddito d’impresa: avvicinamento valori fiscali/contabili; correzione errori contabili; interpretazione autentica art. 177, comma 2-ter TUIR; scissione mediante scorporo
  • Fiscalità internazionale: correttivi su D.Lgs. n. 209/2023; imposizione integrativa (Direttiva UE 2022/2523); sospensione convenzioni contro le doppie imposizioni
  • Successioni/donazioni e registro: interventi sulla determinazione della base imponibile di rendite e pensioni.
  • Statuto del contribuente e adempimento collaborativo: adeguamenti su interpello e modifiche allo Statuto; disposizioni su adempimento collaborativo.
  • Riscossione: accesso alle funzioni di ufficiali della riscossione
  • Dogane e accise: interventi di coordinamento sul comparto
  • Testi unici e coordinamenti: modifiche ai testi unici (sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione; registro e altri tributi indiretti)

Il testo del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192,
coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

La Relazione illustrativa

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto legislativo prevede interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali

 

La Relazione illustrativa

 

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

 

Aggiornamento del 19 dicembre 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

 

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento delegato “correttivo”) apporta ulteriori modifiche alle discipline in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Lo schema in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni.

 

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

 

Ci sono punti dello schema di provvedimento su cui desideri chiarimenti? Siamo a tua disposizione

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È il primo assistente virtuale AI progettato specificamente per il diritto tributario italiano, con un impianto fondato sui principi costituzionali e sul diritto dell’Unione Europea.

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 

L’articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «familiari a carico» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all’articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni IRPEF per carichi di famiglia. La misura è volta a neutralizzare gli effetti negativi derivanti da disposizioni normative che hanno circoscritto l’ambito applicativo delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. L’intervento normativo consentirà a una platea più ampia di soggetti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che spettano in relazione ai familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L’articolo 2 apporta una modifica all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, allo scopo di confermare l’esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all’accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Si intende coprire una lacuna normativa rispetto al regime fiscale applicabile alle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore iscritto a una forma esclusiva dell’AGO, della facoltà di posticipo del pensionamento prevista dall’art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); in particolare, si chiarisce che dette quote di retribuzione sono escluse dalla tassazione. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l’agevolazione in norma primaria.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA

 

L’articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l’ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.

In particolare, il comma 1, è volto ad estendere il regime di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile. A tali soggetti, di conseguenza, si applicheranno anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR. Le modifiche apportate dal comma 2, all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sono volte ad includere nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

La novella contenuta nello schema, vuole risolvere una criticità presente nell’attuale ambito soggettivo del regime di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato del bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR. In particolare, per le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. derivazione rafforzata) è consentito solo ai soggetti che hanno optato per il bilancio ordinario (bilancio ex articolo 2435 c.c.). In base alla disciplina vigente non possono, dunque, fruire della derivazione rafforzata le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis), ancorché le società che naturalmente redigono il bilancio in forma abbreviata ricadano nell’ambito applicativo della derivazione rafforzata. Con l’articolo 3, comma 1, si interviene a estendere la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato di cui all’articolo 2435-bis eliminando tale trattamento difforme in ragione delle caratteristiche del bilancio in forma abbreviata il quale consente la rappresentazione delle informazioni in linea con quello ordinario.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto la disciplina del nuovo riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

  • riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono;
  • in alternativa, resta ferma la facoltà di riallineare:
    • le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
    • i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

Nell’ambito della disciplina attuale sono, tuttavia, emerse criticità interpretative circa la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento anche nelle ipotesi in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa. Con le modifiche previste dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le suddette fattispecie, risolvendo le relative criticità interpretative.

L’articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. In sostanza, la disposizione dell’articolo 4 si propone di circoscrivere l’ambito applicativo della disciplina del riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili riducendo, altresì, le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

L’articolo 4 interviene a restringere e semplificare l’ambito applicativo della disciplina della correzione degli errori contabili che permette, allo stato attuale, di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili (rilevanti e non rilevanti), seppur nel limite di quelle correzioni rilevate entro gli ordinari termini per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Sin dall’introduzione della disciplina, sono sorti dubbi interpretativi circa il suo ambito oggettivo di applicazione, ossia a quali tipologie di errori contabili fosse applicabile. Inoltre, l’ampiezza dei termini entro cui è possibile effettuare validamente la correzione potrebbe determinare incertezza in relazione all’individuazione delle corrette qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni aziendali, ai fini della determinazione della base imponibile.

Al fine di superare le suddette criticità l’articolo 4 interviene a:

  • limitare la possibilità di effettuare la correzione entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai soli errori non rilevanti (senza alcuna distinzione in relazione all’oggetto della correzione).

Ai sensi dell’articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all’articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

 

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

 

L’articolo 6 novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare, modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «incentivi» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali. Il comma 2, specifica che tali condizioni si applicano anche agli “incentivi fiscali” esistenti

L’articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite. La disposizione modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale). L’obiettivo perseguito consiste nel garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, assicurando, al contempo, la coerenza dell’ordinamento interno con l’approccio concordato in sede OCSE. In particolare, l’intervento normativo recato dall’articolo 7 si articola in: i) adeguamenti tecnici e definitori; ii) modifiche agli aspetti sanzionatori riguardanti gli obblighi di notifica. La prima categoria di interventi è caratterizzata dalle integrazioni all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 209/2023 che sono necessarie per l’adeguamento tecnico della normativa nazionale ai chiarimenti forniti dall’OCSE con la Guida Amministrativa pubblicata a gennaio 2025. Tali modifiche non introducono misure sostanziali ma chiariscono e limitano l’ambito applicativo di alcuni benefici previsti dalla vigente normativa, escludendo comportamenti arbitrari e preservando il gettito della Global minimum tax. La modifica dell’allegato A del d.lgs. n. 209 del 2023, con cui si introduce, al numero 33-bis), la definizione di “imposte rilevanti semplificate”, è meramente funzionale alla disposizione del citato articolo 34, comma 5. La seconda categoria di modifiche ha ad oggetto l’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023 ed è finalizzata a correggere un refuso e a rendere più proporzionali ed eque le sanzioni previste per l’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica prevista nel citato articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023. Si tratta di un obbligo informativo che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale impresa del gruppo che è stata designata a presentare la Comunicazione Rilevante per conto del soggetto italiano, tenuto a tale adempimento nel nostro Paese.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI IMPONIBILI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

 

L’articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell’economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

 

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull’interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all’interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia».

L’articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l’inammissibilità dell’istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in tema di contradditorio con l’amministrazione finanziaria. Si specifica che il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni allo schema d’atto e l’accesso al fascicolo è da intendersi «complessivamente». In altre parole, il contribuente non ha a disposizione sessanta giorni per l’accesso al fascicolo e l’estrazione di copia e altri sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. Il termine si riferisce all’insieme delle due operazioni, introducendo anche una modifica di coordinamento.

L’articolo 6-bis comma 3, nella sua formulazione vigente dispone che, per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo [tale termine, a seguito della modifica introdotta, è da considerarsi complessivamente inteso, nei termini sopra descritti]. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

 

L’articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell’agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l’abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell’ufficiale da parte del concessionario. Quanto all’articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l’attuale competenza territoriale dell’agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell’agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

 

L’articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l’importo.

 

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE

 

Articolo 14, comma 1 (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento), comma 2 (Deroga relativa all’imposta sulle assicurazioni obbligatorie RC auto per la regione Sicilia), comma 3 (Modifiche al codice di giustizia tributaria), comma 4 (Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione)

L’articolo 14 ripropone, nell’ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l’imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L’articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l’articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

 

L’articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Link al testo dell’atto trasmesso (Atto n. 292) alle commissioni parlamentari, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)




Testo e Relazione Illustrativa del Decreto Correttivo Ter Luglio 2025 alla Riforma Fiscale

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione».

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni, donazioni, imposta di registro, diritti del contribuente, sanzioni tributarie e riscossione.

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Link al testo della bozza di relazione illustrativa del decreto legislativo Correttivo-Ter

 

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Le Disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale) pubblicate in Gazzetta | Pubblicata la Relazione illustrativa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025

 

Relazione illustrativa sulla conversione in legge del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 – Aggiornamento 19.06.2025

Si pubblicano le Relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».

Il documenti chiarificatori, depositati presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2025, illustrano nel dettaglio le motivazioni e gli effetti delle numerose misure fiscali contenute nel decreto, tra cui:

  • modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi;

  • interventi in materia di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di specifiche spese;

  • ridefinizione della tassazione delle plusvalenze per i professionisti;

  • nuove regole sul riporto delle perdite fiscali;

  • disposizioni in tema di IMU, biodiesel, split payment e regime fiscale del Terzo Settore.

La Relazione illustrativa chiarisce, inoltre, il coordinamento delle nuove norme con la recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi n. 192 e n. 209 del 2024.

 

Si riporta l’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti che partecipano i predetti soggetti ISA “trasparenti), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

La disposizione che riscrive il calendario dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024

 

Art. 13
Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

L’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, fissato al 21 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con riferimento al versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l’applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.
Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

Link al testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025

 




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. con le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di:

  • Adempimenti tributari
  • Concordato preventivo biennale (CPB)
Principali interventi previsti dal Capo II (articoli 6-10) dello schema di D.Lgs.AG 262

  • Esclusione dei forfetari (art. 6) – A decorrere dal 2025, viene abrogata la possibilità di accesso al concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario.
  • Soglia per l’imposta sostitutiva (art. 7) – Le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a ottantacinquemila euro.
  • Professionisti in forma associataRedditi prodotti in forma associata ed individuale – (art. 8) – Il CPB è ammesso solo se tutti i soci o associati aderiscono in modo unanime. In caso di perdita di tale condizione, l’adesione al CPB cessa automaticamente.
  • Chiarimenti in materia di conferimenti (art. 9) – Ai fini dell’esclusione o della cessazione dal concordato si considera rilevante esclusivamente il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In pratica, i conferimenti bloccano il CPB solo se hanno ad oggetto aziende o rami d’azienda. Restano irrilevanti i conferimenti in denaro.
  • Proroga del termine di adesione al CPB (art. 10) – Il termine per l’adesione viene posticipato al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

 

  • Contenzioso tributario
  • Sanzioni tributarie

Del provvedimento si segnala l’abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 11 è finalizzato a confermare l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. In particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo n. 220/2023. 

 

Link al testo dell’atto del Governo n. 262, recante: «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie» – Atto del Governo n. 262

La ratio del provvedimento e la relazione tecnica

Link al testo della relazione illustrativa e della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie – Atto del Governo n. 262

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN) allegate allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, trasmesso il 7 aprile 2025 alla Presidenza del Senato della Repubblica – Atto del Governo n. 262

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”

 

Revisione del regime impositivo
dei redditi (IRPEF-IRES)

 

La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

L’analisi normativa
Articolo per articolo, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del TUIR (testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) Artt. 54, 84, 172 e 182

 

 

 

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). La relazione illustrativa

 

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Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2025 | Testo e relazioni

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del Ddl bilancio 2025

Il testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio disegno di legge A.C. 2112) – (Relazione tecnica: Parte I – Sezione I del disegno di legge).

Il disegno di legge di bilancio 2025

Il testo del disegno di legge A.C. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – Disegno di legge A.C. 2112 – Articoli da 1 a 144




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Trasmesso l’11 ottobre 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (218)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato l’urgenza dell’approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l’introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d’impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell’articolo 13, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Revisione del regime impositivo del reddito da lavoro autonomo

Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali

 

Per quanto il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, si segnala l’introduzione di disposizioni, ad opera degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, con le quali si intende allineare, ove compatibile, la disciplina degli autonomi a quella prevista in materia di tassazione del reddito d’impresa.

Al fine di realizzare tale obiettivo, con delle modifche all’articolo 54 e ss del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività – e, dall’altro lato, prevedendo l’irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell’articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell’esercizio dell’arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l’analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d’impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.

Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue l’obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. La neutralità dell’operazione si realizza con l’iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall’articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda. Nello stesso articolo si realizza l’obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di trasferimenti dell’attività professionale per causa di morte o per atto gratuito, analogamente a quanto previsto, per le attività d’impresa, dall’articolo 58, comma 1, del TUIR.

 

Atto del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 218 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi»

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso l’11 ottobre 2024 alla Presidenza del Senato della Repubblica

 

La ratio del provvedimento 

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Le disposizioni correttive | Il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari coordinato dalle relazioni, ATN e l’AIR

Trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».
Atto del Governo: 170

Lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

 In particolare:

  • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
  • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;
  • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Link al testo dell’atto del Governo n. 170, contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

La relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

Lo schema di decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».

Si evidenzia come alcune disposizioni dello schema di decreto recepiscono alcune indicazioni della giurisprudenza di cassazione.

Nello specifico:

– L’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto, introduce all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000 la lettera g-quater), la quale fornisce la definizione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti, recependo, in tal modo, la distinzione effettuata in giurisprudenza tra le due tipologie di crediti (Cass. nn. 34443/2021; 34444/2021; 34445/2021).

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471/1997, – il quale prevede l’applicazione di una sanzione attenuata in misura fissa per le ipotesi di detrazione esercitata dal cessionario/committente con riferimento alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad Iva, laddove il cedente/prestatore abbia comunque assolto l’Iva addebitata in rivalsa – recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione – sentenza n. 8589 del 16 marzo 2022 che, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ammette il diritto alla detrazione dell’IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata, e non anche di quella semplicemente indicata in fattura.

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 – che sanzione il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente – recepisce la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2016, 26183/2014), secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

– L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto, introducendo all’art. 2 del decreto legislativo n. 471/1997 il comma 2-bis, – il quale prevede che la sanzione relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, sia esclusivamente a carico della società o ente – recepisce la giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (Cass. n. 3343/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto, introducendo all’art. 3, del decreto legislativo n. 472/1997 il comma 3-bis – il quale statuisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità e offensività – recepisce la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 4806/2021, 18367/2021, 14795/2022, 35585/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 3 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede l’aumento della sanzione- fino al doppio in caso di recidiva – recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in tema id recidiva e di violazioni della stessa indole (Cass. nn. 1181/2020; 19875/2020; 13742/2019; 13330/2019; 13329/2019).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede una riduzione fino ad un quarto della sanzione applicabile, ovvero l’aumento fino alla metà nei casi di particolare gravità della violazione – recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 46/2023 in tema di proporzionalità.

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 144 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

All’atto è coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica), dall’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dall’analisi tecnico-normativa (ATN)




Decreti delegati della Riforma fiscale: in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 13/2024 su accertamento e concordato preventivo biennale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Entrata in vigore e decorrenza

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 22 febbraio 2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 
L’articolo 1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione) si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II (Disciplina del concordato preventivo biennale) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (testo in formato .pdf,  scaricabile nell’area riservata agli abbonati)

Link al testo della relazione illustrativa al Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (testo in formato .pdf, liberamente scaricabile )




Schema “preliminare” di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari». (Atto del Governo n. 93).

 

Aggiornamento al 13 gennaio 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.». 

 

 

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 93, recante: «Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 14 novembre 2023 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

 

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

 

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

 

Stato iter:

In corso di esame

Trasmissione: Trasmesso ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Annuncio all’Assemblea: 14 novembre 2023

Assegnazione ed esito:

VI Finanze (Assegnato il 14 novembre 2023 – Termine il 14 dicembre 2023);
V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 14 novembre 2023 – Termine il 14 dicembre 2023).

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 7 novembre 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (90)».

 

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 90 recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 7 novembre 2023 alla Camera dei Deputati

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la riforma della fiscalità internazionale

ATN e AIR

Link al testo dell’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell’Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atti del Governo
Link al testo dell’atto del Governo 88 – «Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi». In allegato, le relazioni illustrativa, tecnica, sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e sull’analisi tecnico-normativa (ATN).

 

 




Parte dal Senato la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2024

Presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 964, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

La ratio del Ddl bilancio 2024

Il testo della relazione illustrativa al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» – (Sezioni I del disegno di legge A.S. 964)

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2024

Il testo della relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» – (Sezione I del disegno di legge A.S. 964)

Il disegno di legge di bilancio 2024

Il testo del disegno di legge n. 926, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» – Disegno di legge A.S. 964 – Articoli, Parte I




In G.U. le disposizioni di attuazione dell’imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri (testo e relazioni) | Versamento con F24 ELIDE dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri black list: pronti i codici tributi

 

Aggiornamento al 29 giugno 2023 Si segnala che nel decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativo.» – in vigore dal 29 giugno 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023 – non è stato inserito “l’annunciato” rinvio del termine per versare le imposte sostitutive che consentono di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti derivanti da partecipazioni in Paesi black list.

Aggiornamento al 28/06/2023 – Affrancamento e utili black list, prorogato il versamento al 30 settembre 2023

Nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, il Governo ha  previsto il differimento, al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 il Decreto 26 giugno 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri».

Il Decreto Mef reca le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri. Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere. La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 giugno 2023, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023

Link al testo delle Relazioni (illustrativa e tecnica) del D.M. del 26 giugno 2023, recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.»

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 26 giugno 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva sulle riserve di utili di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 




Decreto Alluvioni. I termini tributari sospesi a sostegno di imprese e autonomi

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto “Alluvioni”, che introduce le prime misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in talune zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana. Il decreto-legge è entrato in vigore il 2 giugno 2023.

 

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge del 1° giugno 2023, n. 61

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» – Atto Camera n. 1194

Link al testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023

 

 

Tra le misure fiscali contenute nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, assumono particolare rilevanza quelle che sospendono i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Di seguito, una sintesi delle misure contenute nel D.L. che assumono particolare rilievo:

 

 

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Articolo 1

 

L’articolo 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», intende sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023.

Il comma 1 chiarisce l’ambito applicativo della disposizione, la quale operana nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame.

Il comma 2, nei confronti dei predetti soggetti, sospende i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Nel medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi del comma 3 la sospensione opera con riferimento ai termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.

Il comma 4 sospende dal 1° maggio al 31 agosto 2023 anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivo in materia tributaria e previdenziale previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di accertamento esecutivo doganale di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 nonché dalle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari delle entrate degli enti territoriali di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dagli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi del comma 5, per i casi disciplinati dai commi precedenti (da 2 a 4) non si provvede al rimborso di quanto già versato.

Il comma 6 sospende, per il medesimo periodo (1° maggio-31 agosto 2023), nei confronti dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione:

  • i termini degli adempimenti tributari;
  • i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza nel periodo di sospensione non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse a tali obblighi.

Ai sensi del comma 7, i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 (versamenti tributari) e 3 (ritenute e trattenute) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Con riferimento invece agli atti esecutivi, ovvero alle cartelle di pagamento, agli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall’Agenzia delle entrate, agli accertamenti esecutivi doganali non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo, sospesi ai sensi del comma 2, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023. Anche i termini di versamento relativi a somme contenute nelle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Ai sensi del comma 8 si applica, anche in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, la speciale disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali recata dall’articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Tale disciplina si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari della riscossione di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Il richiamato articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, al comma 1 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportino altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle citate disposizioni dello Statuto del contribuente. Il comma 1 prevede che, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Il successivo comma 3 dispone che nel periodo di sospensione l’Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento.

 

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti – più precisamente, le norme contenute nei commi da 1 a 8 – si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di definizione agevolata della cosiddetta «tregua fiscale» disciplinati dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Si tratta, in particolare dei seguenti istituti:
  • la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 della legge di bilancio 2023;
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cd. ravvedimento speciale, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, cioè gli istituti disciplinati dai commi da166 a 226 della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cosiddetta «Rottamazione-quater»), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di tre mesi.

 

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Sono altresì sospesi i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata di cui agli artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

 

Notifica cartelle e procedure di riscossione

Sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.

 

Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame i termini e le scadenze della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i), sono prorogati di 3 mesi. Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.

Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.

 

Il comma 10 proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cd. superbonus, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, (edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti) del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione.

Il comma 11 dispone, a favore dei comuni elencati nell’allegato al decreto e delle province degli stessi comuni, la sospensione di un anno del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.

La sospensione riguarda le rate non ancora pagate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si prevede inoltre che il pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il comma 12 prevede che, nei territori individuati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, l’ARERA, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi a: energia elettrica, gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate), acqua, rifiuti urbani. Con i medesimi provvedimenti, l’ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, così da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali.

 

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
Articolo 3

 

L’articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 al fine di assicurare ai soggetti interessati i diritti di difesa e tutte le garanzie procedurali previste dall’ordinamento, dispone il rinvio, su istanza della parte o del difensore, delle udienze fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e la sospensione nel medesimo periodo – dunque dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 – dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto (ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni nonché per la proposizione di ricorsi amministrativi) dei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui una delle parti abbia la residenza, sia domiciliata o abbia la sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame ovvero uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge in esame, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

Più nel dettaglio il comma 1 prevede la sospensione fino al 31 luglio 2023 dei termini – inclusi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi – per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui:

  • una delle parti al 1° magio 2023 era residente o domiciliata o aveva sede nei comuni alluvionati (indicati nel citato allegato 1);
  • uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei suddetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, si dispone il differimento dell’udienza o dell’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 2 prevede il rinvio – su istanza di parte (su istanza proposta in qualsiasi forma dalla parte o dal difensore) – a data successiva al 31 luglio 2023, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali.

La disposizione fa salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

 

Sospensione di termini in favore delle imprese
Articolo 11

 L’articolo 11 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 prevede che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’ allegato 1 al decreto-legge in esame sono sospesi dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla camera di commercio;
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere.

In particolare, il comma 1 dispone la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, dei termini relativi a:

  • i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 202
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Ai sensi del comma 2, gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Il comma 3 sospende, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell’ allegato 1 al decreto-legge in esame, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio.

Il comma 4, infine, prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.




Il Decreto lavoro 2023 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 e in vigore dal 5 maggio 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.S. 685), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro».

 

Attraverso il decreto-legge, in vigore dal 5 maggio 2023, si istituisce dal primo gennaio 2024 “l’assegno di inclusione” riservato alle famiglie con minori o disabili oppure con un componente di oltre i 60 anni di età e il “supporto per la formazione e il lavoro” per le persone in età da lavoro (18-59 anni) mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, già dal primo settembre 2023.

Previsto un taglio del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati a basso reddito per il periodo di paga luglio–novembre 2023: fino a 6 punti per i redditi tra i 25mila e i 35 mila euro (tre volte di più di quanto previsto fino ad oggi) e 7 punti per i redditi sotto i 25mila euro (dagli attuali 3).

Il provvedimento fra le diverse misure racchiude poi norme per aumentare tutele e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il decreto-legge consente l’accesso alla maggiorazione dell’Assegno Unico Universale per i genitori vedovi, introduce semplificazioni amministrative e incrementa il Fondo Nuove Competenze a sostegno dei percorsi di aggiornamento dei lavoratori.

Per contrastare il fenomeno dei NEET è previsto un incentivo per la loro assunzione a tempo indeterminato con contratti siglati tra il primo giugno e la fine del 2023, cumulabile con altri incentivi. Parimenti si è disposta l’istituzione di un Fondo per riconoscere un contributo a enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus che assumano o abbiano assunto, con contratto a tempo indeterminato, under 35 con disabilità tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Tra le varie misure introdotte dal cd. Decreto Lavoro 2023, si segnala quanto disposto:

 

  • all’articolo 23 (Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali), che mitiga la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il (previgente) regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

– per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;
– per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

La questione è stata di recente portata all’attenzione della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Verbania che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha modificato l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge 638 del 1983, nella parte in cui punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

In particolare, al comma 1, si modifica l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1983, n. 638, in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

La natura punitiva della sanzione amministrativa permette l’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (articolo 2, comma 2, c.p.).

Per effetto dell’introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall’Istituto.

Nell’ipotesi di avvenuto pagamento, nella misura ridotta e con le modalità contemplate dall’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, antecedentemente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria amministrativa più favorevole, il rapporto deve ritenersi esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Inoltre, al comma 2, «per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023», si prevede che l’accertamento della violazione possa essere notificato al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689 (secondo il quale «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dal!’ accertamento»).

 

  • all’articolo 24 (Disciplina del contratto di lavoro a termine), che modifica l’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, mantenendo la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni in caso di durata non superiore a 12 mesi, inserendo tuttavia, modifiche alle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi. In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

In assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, e comunque entro il limite temporale massimo del 30 aprile 2024, la proroga potrà avvenire per sole ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Infine, si prevede quale ultima condizione che può giustificare l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e comunque non eccedente i 24 mesi, l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

La disposizione conferma, nell’eventualità di una durata ulteriore, nel limite massimo complessivo di 36 mesi, l’attuale previsione del passaggio innanzi ai competenti servizi ispettivi del lavoro o, in alternativa, ad una delle sedi delle commissioni di certificazione, per accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36.

Infine, si esclude l’applicazione delle norme del nuovo comma 1 dell’ articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 ai contratti stipulati dalle PP.AA, nonché ai contratti di lavoro stipulati dalle università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

 

  • all’articolo 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale), che dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l’innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Prevede, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l’applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro.

Inoltre, ai fini dell’applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli. Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l’applicazione dell’art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest’ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

 

 




Il Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale approda alla Camera

Presentato alla Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge delega (Atto Camera 1038).

Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli:

 

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

 

Capo I – PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

 Art. 1. – (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

 Art. 2. – (Princìpi generali del diritto tributario nazionale)

 Art. 3. – (Princìpi generali relativi al diritto tributario dell’Unione europea e internazionale)

 

Capo II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 Art. 4. – (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  

TITOLO II
I TRIBUTI

 

Capo I – LE IMPOSTE SUI REDDITI, L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

 Art. 6. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

 Art. 7. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto)

 Art. 8. – (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive)

 Art. 9.(Altre disposizioni)

 

Capo II – GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

 Art. 10. – (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA)

 Art. 11. – (Revisione della disciplina doganale)

 Art. 12. – (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

 

Capo III – I GIOCHI

 Art. 13. – (Giochi)

 

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

 

Capo I – I PROCEDIMENTI

 Art. 14. – (Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

 Art. 15. – (Procedimento accertativo)

 Art. 16. – (Procedimenti di riscossione e di rimborso)

 Art. 17. – (Procedimenti del contenzioso)

 

Capo II – LE SANZIONI

 Articolo 18. – (Sanzioni)

 

 

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

 

Art. 19. – (Testi unici e codificazione della materia tributaria)

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 20. – (Disposizioni finanziarie)

 

  

Link al testo del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038, presentato il 23 marzo 2023

 

La Ratio della Riforma fiscale

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

La Relazione tecnica della Riforma fiscale

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

 

 

 

 

 




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Bollette con la proroga dei termini per la Tregua fiscale | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali». In vigore dal 31 marzo 2023, il nuovo provvedimento urgente prevede importanti modifiche alle scadenze delle misure definitorie introdotte dalla Legge di bilancio 2023: posticipati a fine settembre il ravvedimento speciale, la chiusura delle liti fiscali pendenti, la conciliazione agevolata, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Per la sanatoria delle irregolarità formali si potrà pagare entro il 31 ottobre 2023.

Link al testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese perl’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia disalute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. 1060), recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – (Atto Camera n. 889).

 

La ratio delle misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Il testo della relazione illustrativa:

“Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-quinquies nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (riguardante il cosiddetto «superbonus»). La nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico.
  La lettera b) del medesimo comma 1, aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, interviene sul regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei suddetti crediti d’imposta, chiarendone il contenuto, al fine di offrire agli operatori un quadro di certezza che potrà significativamente incidere in positivo sulla propensione all’acquisto dei crediti d’imposta, nel rispetto di prassi di controllo della bontà dei crediti offerti in cessione, che vengono ad essere esse stesse meglio definite, con sicure conseguenze positive anche sui tempi che intercorrono tra l’offerta in cessione del credito e la sua liquidazione da parte dell’acquirente, una volta acquisita la documentazione che gli consente di avere certezza dell’insussistenza dei presupposti che possono esporlo a rischi futuri di sequestro o di responsabilità tributaria solidale.
  Il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave a carico del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso di quest’ultimo nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 121. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  L’articolo 2, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono più consentite le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

  Il comma 2 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per:

a) gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  Il comma 3 fa salvo l’esercizio delle predette opzioni in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

  Il comma 4 dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
  L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» – Atto Camera n. 889

Il testo delle nuove misure blocca cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus

Link al testo decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023




Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2023

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

La ratio del Ddl bilancio 2023

Il testo della relazione illustrativa al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Sezioni I e II del disegno di legge A.C. 643

 

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2023

Il testo della relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Parte I (Sezione I del disegno di legge A.C 643) – Parte II (Sezione II del disegno di legge A.C. 643)

 

Il disegno di legge di bilancio 2023

Il testo del disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Disegno di legge A.C. 643 – Articoli, Parte I




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-quater”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti) di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (Urso) con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Pichetto Fratin) con il Ministro della difesa (Crosetto) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Salvini) e con il Ministro per lo sport e i giovani (Abodi), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante: ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’» – (Atto Senato n. 345).

 

La ratio del decreto-legge “Aiuti-quater

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

La relazione tecnica del decreto-legge “Aiuti-quater

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

Il decreto-legge “Aiuti-quater

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 e in vigore dal 19 novembre 2022.




Riforma del processo civile e penale. Pubblicate le relazioni illustrative

Nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 sono state pubblicate:




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-ter”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Camera n. 3705).

 

La ratio del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

La relazione tecnica del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – (A.C. 3705).

Il testo del Decreto “Aiuti-ter

Link al testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 e in vigore dal 24 settembre 2022.




Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022): esame in Aula al Senato

La discussione del Ddl n. 2685, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. Decreto aiuti-bis), sarà avviata nella seduta di martedì 13 settembre, alle 12.

Il provvedimento è all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze che ne hanno avviato la discussione nella seduta del 31 agosto con la relazione dei senatori Pesco (per la 5a) e D’Alfonso (per la 6a). Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto giovedì 1° settembre.

Link al testo del disegno di legge A.S n. 2685, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

Il documento del Senato contiene:

  • relazione illustrativa;
  • relazione tecnica;
  • disegno di legge;
  • testo del decreto-legge;
  • allegati.




D.L. Semplificazioni 2022. Le relazioni

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco), trasmesso al Camera dei Deputati, recante: Conversione in legge decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» – (Atto Camera n. 3653).

 

La ratio del decreto-legge “Semplificazioni fiscali 2022

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». (A.C. 3653).

 

La relazione tecnica del decreto-legge “Semplificazioni fiscali 2022

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». (A.C. 3653).

 

Il decreto-legge “Semplificazioni fiscali 2022

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali». (A.C. 3653).




Il Ddl governativo sulla riforma della Giustizia tributaria approda al Senato

E’ stato presentato al Senato il Disegno di legge, di iniziativa governativa, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636).

Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR.

Nel merito il disegno di legge governativo, che consta di 4 articoli:

  • prevede la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento di un giudice tributario, selezionato per concorso. Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature;
  • interviene sulla disciplina del processo tributario, inserendo nel giudizio di merito di primo e secondo grado la prova testimoniale; l’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice; una specifica disciplina per l’appello di alcune sentenze del giudice monocratico;
  • introduce l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte delle Commissioni tributarie;
  • istituisce un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e un Ufficio del Massimario presso l’organo di autogoverno.

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro della giustizia (Cartabia), trasmesso al Senato, recante: recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

 

La ratio del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

La relazione tecnica del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

Il DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo del Disegno di legge, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)