L’adempimento collaborativo “apre” alle piccole e medie imprese | Parte il nuovo regime opzionale: ecco come aderire

Al via la possibilità di aderire alla cooperative compliance per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

Con un Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026 firmato dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L’esercizio dell’opzione (art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015) consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria.

 

Cos’è il regime opzionale (cd. TCF opzionale)

 

L’istituto, previsto dal nuovo articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 e attuato secondo le modalità definite dal decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, è rivolto ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per aderire all’adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’adesione comporta alcuni benefici: in particolare, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia con istanza di interpello, a patto che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello rappresentato nell’interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.

 

Come presentare la domanda

 

Il modello per esercitare l’opzione, approvato con il provvedimento di oggi insieme alle istruzioni e disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia, deve essere firmato e inviato via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione.

Alla domanda va allegata la documentazione prevista (art. 2, comma 3 del decreto del 9 luglio 2025), tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.

 

L’istruttoria

 

Ricevute l’istanza e la documentazione a corredo, l’unità competente alla gestione del regime di adempimento collaborativo, in seno alla stessa Direzione centrale, avvia le attività istruttorie e, entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello, ne comunica l’esito al contribuente. Gli uffici territoriali competenti per il controllo, invece, si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese.

 

La validità temporale dell’opzione

 

La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026)

 

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale TCF opzionale. Il Modello per l’opzione e ulteriori modalità applicative

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Approvazione del “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”», pubblicato il 03.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (TCF opzionale)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025, recante: «Modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025. Decreto coordinato con la Relazione illustrativa

 




Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni in materia in materia di adempimento collaborativo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023,, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

  • l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
  • l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  • la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
  • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
  • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
  • l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
  • il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.