Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle cripto-valute e al diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi fiscali nell’ambito dell’adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall’OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati  possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

  • il trattamento contabile delle cripto-valute;
  • il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell’ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e dell’Organismo italiano di contabilità: l’OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne definisce l’inquadramento fiscale.

 

Le linee guida possono orientare anche le imprese esterne alla cooperative compliance

 

La portata operativa delle linee guida non deve essere circoscritta alle sole imprese già ammesse all’adempimento collaborativo.

Il Tax Control Framework costituisce, infatti, un modello strutturato di governo del rischio fiscale utilizzabile anche dalle imprese che non possiedono ancora i requisiti per l’accesso al regime. Sotto il profilo organizzativo, le linee guida rappresentano quindi un riferimento per la definizione della strategia fiscale, l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la costruzione delle procedure di controllo, il monitoraggio e la mappatura dei rischi connessi ai processi aziendali e ai principi contabili.

Questa possibile estensione non deriva soltanto da una valutazione di buona governance. L’articolo 7-bis del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, prevede espressamente che i contribuenti privi dei requisiti per aderire all’adempimento collaborativo possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme all’articolo 4, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

La destinazione delle linee guida anche a tali soggetti è espressamente confermata nelle istruzioni relative alla Mappa dei rischi del settore assicurativo, nelle quali si precisa che il documento si rivolge anche ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti per accedere alla cooperative compliance, intendono optare per un TCF ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Occorre, tuttavia, distinguere due piani:

  • qualsiasi impresa può utilizzare le linee guida come benchmark volontario di governance e controllo interno;
  • gli effetti giuridici e sanzionatori del regime opzionale richiedono, invece, l’esercizio formale dell’opzione e il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

Il regime opzionale non determina l’ingresso nella cooperative compliance e non attribuisce integralmente i benefici propri dell’adempimento collaborativo. Riconosce, però, specifiche tutele per i rischi fiscali comunicati preventivamente mediante interpello, alle condizioni previste dall’articolo 7-bis, comprese la protezione sul piano delle sanzioni amministrative e, nei casi indicati dalla norma, la non punibilità per il delitto di dichiarazione infedele. Più nel dettaglio, all’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente.Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo 7-bis

 

Il nuovo sistema di aggiornamento continuo

 

Il provvedimento del 6 luglio 2026 non si limita ad aggiungere due casistiche.

Viene previsto che le istruzioni possano essere periodicamente integrate con ulteriori fattispecie relative ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili. I futuri aggiornamenti potranno inoltre essere adottati anche mediante la pubblicazione della versione integrata nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata all’adempimento collaborativo.

Si consolida così un sistema documentale dinamico: il TCF non deve essere costruito come un assetto immutabile, ma deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei principi contabili, delle operazioni aziendali e dei relativi riflessi tributari (cfr. provvedimento prot. n. 200904/2026, punti 1.4 e 1.5).

 

Cripto-valute: classificazione contabile legata alla destinazione

 

La prima nuova scheda prende in esame una società che redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e detiene Bitcoin, Ethereum e Solana.

Le linee guida precisano che la fattispecie riguarda cripto-valute:

  • prive di consistenza fisica;
  • non emesse da un’autorità;
  • non rappresentative di un diritto contrattuale nei confronti di un’altra parte;
  • separatamente trasferibili.

L’assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali impone di applicare il percorso previsto dall’OIC 11 per le fattispecie non espressamente regolate.

 

Detenzione durevole

 

Quando le cripto-valute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, devono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali e inizialmente iscritte al costo di acquisto.

Secondo le linee guida, tali attività non devono essere assoggettate ad ammortamento, poiché la loro utilità non si esaurisce secondo un periodo predeterminato. Restano invece applicabili le regole dell’OIC 9 sulle perdite durevoli di valore; il valore recuperabile è individuato nel fair value, al netto dei costi di vendita.

 

Detenzione per la vendita

 

Quando, invece, le cripto-valute sono destinate alla vendita nell’ambito dell’ordinaria attività della società, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino.

In tal caso, l’iscrizione iniziale avviene al costo di acquisto e la valutazione successiva al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, rappresentato dal fair value al netto dei costi di vendita.

 

Cripto-attività: neutralità fiscale delle valutazioni

 

Sul piano tributario, la scheda richiama l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, secondo il quale i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.

La neutralità opera sia ai fini IRES sia ai fini IRAP e prescinde dalla classificazione contabile adottata.

Ne consegue che:

  • se le cripto-valute sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, le eventuali svalutazioni per perdite durevoli rilevate a conto economico non assumono rilevanza fiscale;
  • se sono iscritte tra le rimanenze, le variazioni contabili derivanti dalla valutazione del magazzino devono essere neutralizzate nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento o in diminuzione.

L’irrilevanza riguarda i soli fenomeni valutativi. Restano fiscalmente rilevanti gli eventi realizzativi, quali la cessione contro valuta avente corso legale o la permuta con altri beni o con altre cripto-attività, secondo quanto precisato nella scheda (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile delle cripto-valute»).

 

Diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura: prevale la natura obbligatoria

 

La seconda scheda prende in esame un contratto decennale con il quale una società acquisisce l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata, quale una determinata tratta di fibra ottica, versando anticipatamente l’intero corrispettivo.

La proprietà dell’infrastruttura e gli obblighi di manutenzione restano in capo al fornitore.

Secondo le istruzioni, la qualificazione dell’operazione dipende dall’analisi concreta del contratto. Nella fattispecie esaminata, il diritto attribuito all’utilizzatore ha natura obbligatoria, e non reale, perché:

  • il fornitore mantiene la proprietà del bene;
  • il cessionario non può intervenire autonomamente sull’infrastruttura;
  • la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del fornitore;
  • sono necessarie attività del concedente affinché il diritto possa essere esercitato.

Il contratto risulta pertanto assimilabile a una locazione. La corresponsione anticipata e in unica soluzione del prezzo non è sufficiente, da sola, a trasformare il rapporto in un trasferimento di diritto reale.

 

Corrispettivo anticipato da ripartire lungo la durata del contratto

 

Sul piano contabile, la società deve iscrivere il corrispettivo anticipato tra i risconti attivi e imputare annualmente la quota di competenza alla voce B8 del conto economico, relativa ai costi per godimento di beni di terzi.

Sul piano fiscale, occorre distinguere:

  • se il contratto è qualificabile come locazione operativa, la ripartizione contabile del costo lungo la durata del contratto assume rilevanza fiscale in base al principio di derivazione dell’articolo 83 del TUIR;
  • se il contratto presenta i caratteri della locazione finanziaria, la deduzione deve rispettare il periodo minimo previsto dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.

In nessuno dei due casi il corrispettivo iniziale può essere integralmente dedotto nel periodo in cui viene pagato: il costo deve essere ripartito secondo competenza, lungo la durata contrattuale o, se più lungo, lungo il periodo fiscale minimo previsto per il leasing (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura»).

 

 

Il percorso delle linee guida

 

Provvedimento 10 gennaio 2025, prot. n. 5320

 

Il provvedimento costituisce l’atto di base del nuovo sistema standardizzato. Ha approvato:

  • le linee guida per la redazione del documento che disciplina il Tax Compliance Model;
  • le indicazioni per la certificazione del TCF;
  • la Mappa standardizzata dei rischi e dei controlli fiscali per il settore industriale.

Lo stesso provvedimento ha previsto che il sistema possa essere periodicamente aggiornato mediante ulteriori istruzioni dedicate ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321934

 

Il primo aggiornamento ha approvato tre schede operative:

  • Recesso anticipato da un commodity swap – Il provento derivante dall’estinzione anticipata dello strumento di copertura assume rilevanza contabile e fiscale secondo il progressivo riversamento della riserva di cash flow hedge, anziché integralmente nell’esercizio dell’incasso.
  • Concessione a tempo determinato del diritto di superficie – Il canone periodico è qualificato contabilmente e fiscalmente come ricavo, e non come plusvalenza, e concorre al reddito secondo la maturazione contrattuale.
  • Prestito obbligazionario convertibile a tasso zero – La scheda disciplina la separazione contabile tra componente di debito e componente di patrimonio netto, la rilevanza fiscale degli interessi passivi sostanziali determinati con il costo ammortizzato e gli effetti della conversione o del mancato esercizio del diritto.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321940

 

Con un distinto provvedimento adottato nella stessa data sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali delle imprese assicurative.

Il documento individua i processi, le attività e i rischi fiscali minimi del settore, le modalità di valutazione del rischio inerente e residuo, i controlli di primo e secondo livello e gli adempimenti del certificatore.

La Mappa standardizzata costituisce un minimum standard: deve essere integrata da ciascuna impresa in funzione delle proprie caratteristiche organizzative, operative e contabili. Le stesse linee guida dichiarano espressamente di rivolgersi anche alle imprese che adottano volontariamente un TCF certificato ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Provvedimento 28 gennaio 2026, prot. n. 33973

 

Il successivo aggiornamento ha approvato due ulteriori schede.

La prima riguarda la retrodatazione di una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS. In assenza di una disciplina specifica nell’IFRS 3, la società può adottare, nel rispetto dello IAS 8, una policy basata sulla continuità dei valori e sulla retrodatazione contabile. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 172, comma 9, del TUIR, la retrodatazione contabile consente anche la retrodatazione fiscale della fusione.

La seconda scheda disciplina i piani di stock option e stock grant dei soggetti OIC adopter. L’OIC 11 consente, in assenza di una disciplina nazionale specifica, di assumere come riferimento l’IFRS 2, purché compatibile con i postulati del bilancio. Per i piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o successivi, la deduzione fiscale è rinviata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti; in caso di mancato esercizio, gli oneri restano indeducibili e la riserva assume, ai fini fiscali, natura di riserva di utili.

 

Un modello di compliance progressivamente esteso

 

Il nuovo provvedimento conferma, dunque, la progressiva trasformazione del TCF da modello organizzativo costruito liberamente dal contribuente a sistema maggiormente standardizzato, certificabile e soggetto ad aggiornamento continuo.

Le nuove schede non costituiscono principi contabili generali né interpretazioni applicabili automaticamente a ogni operazione. Ogni documento precisa che le conclusioni valgono per la specifica fattispecie descritta e possono essere riconsiderate qualora, in sede di controllo, emerga un quadro informativo diverso o più completo.

La loro rilevanza operativa resta comunque ampia: oltre a guidare le imprese ammesse o interessate alla cooperative compliance, esse forniscono un catalogo di rischi e di soluzioni organizzative utilizzabile anche dalle imprese di minori dimensioni per costruire un presidio fiscale coerente, documentabile e, quando ricorrono le condizioni, certificabile.




Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti  | Si chiude a Milano il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate. In Lombardia più di 4.300 aziende potenzialmente interessate

Si è tenuto oggi a Milano, presso l’auditorium Assolombarda, l’evento finale di “Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l’istituto dell’adempimento collaborativo alle imprese italiane. In Lombardia dal prossimo anno saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d’affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni. Il ciclo di eventi si è chiuso oggi a Milano dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi in 6 grandi città italiane (Bologna e Venezia a maggio; Napoli, Roma e Firenze a giugno; Torino lo scorso 23 settembre) con l’obiettivo di offrire una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni.

La giornata di oggi è stata aperta dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, dal Vicepresidente di Confindustria, Angelo Camilli e dal Presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini. Hanno partecipato anche Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza; Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Vittorio Minervini, Coordinatore della Commissione Diritto Tributario del Consiglio Nazionale Forense.

 

Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti

 

Il titolo dell’iniziativa esprime il principio fondante dell’adempimento collaborativo: promuovere una relazione trasparente e strutturata tra imprese e Amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto. Il format degli incontri prevede una prima sessione di presentazione dell’istituto, seguita da una tavola rotonda sugli aspetti più operativi.

Al panel di oggi, moderato dalla caporedattrice di “Norme e Tributi” del Sole 24 Ore, Maria Carla De Cesari, hanno preso parte, tra gli altri, Paola Monica Giachetto, Tax Director Finecobank; Giuseppe Nicosia, Tax Director Snam; Massimo Ferrari, Group Tax Director Pirelli e Sergio Dompé President & CEO di Dompé farmaceutici.

 

L’adempimento collaborativo in breve

 

L’istituto dell’adempimento collaborativo, noto anche come cooperative compliance, è stato introdotto in Italia (D.Lgs n. 128/2015) con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti. Rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo costante finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, contribuendo così a rafforzare la certezza del diritto e l’affidabilità del sistema tributario. La soglia dimensionale per l’accesso è stata negli anni progressivamente ridotta fino a includere, dal 2024, i soggetti con volume d’affari di almeno 750 milioni di euro, 500 milioni dal 2026 e di almeno 100 milioni di euro a partire dal 2028, quando la platea potenziale sarà di oltre 11mila aziende a livello nazionale.

 

Tutte le tappe del roadshow

 

Il ciclo di eventi, organizzato in collaborazione con le Associazioni territoriali di Confindustria, ha toccato Bologna (9 maggio), Venezia (20 maggio), Napoli (9 giugno), Roma (12 giugno), Firenze (27 giugno) e Torino (23 settembre), prima di chiudersi oggi a Milano.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 settembre 2025)




Cooperative compliance. La posizione nell’ambito dell’istituto si gestisce online | Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo servizio dedicato

I contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto. Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio

 

L’applicativo “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 D.Lgs. n. 128/2015);
  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2025)

 




Cooperative compliance, l’Agenzia delle entrate approva le linee guida sul rischio fiscale | Una “bussola” per le nuove adesioni al regime

Pronte le indicazioni in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Con un provvedimento, (del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025) firmato oggi dal direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sono approvate le “Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema” a supporto delle nuove richieste.

Con il documento di oggi, inoltre, vengono fornite indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio e approvate le “Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale”.

 

A chi sono destinate le linee guida

 

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. I soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o perché hanno presentato istanza prima della data di entrata in vigore del decreto delegato (D.Lgs. n. 221/2023), devono, invece, attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro.

Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

 

La Cooperative compliance

 

Il regime di adempimento collaborativo o Cooperative compliance, istituito con il D.Lgs. n. 128/2015, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. L’istituto si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Questo obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025, recante: «Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 10.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il documento pubblicato contiene:

Il Provvedimento prot. n. 5320/2025
Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema
Allegato 1 – Linee Guida TCF
Allegato 2 – Linee Guida TCF
Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale

Link alla Mappa dei rischi

 

Documentazione richiamata dal provvedimento:

 

Rischio fiscale cooperative compliance: i requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2024 n. 212, recante: «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025. Il decreto, in vigore dal 18 gennaio 2025, stabilisce i requisiti, i compiti e gli adempimenti per i professionisti abilitati a svolgere tali certificazioni.

 

Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024, recante: «Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 (Link alla relazione illustrativa del D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo). L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Regime di adempimento collaborativo. Modificate le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Con Decreto Mef del 3 ottobre 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) apportate modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo».

Come spiega la relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Il  decreto si compone di un solo articolo, rubricato: «Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2024», il quale sostituisce gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce l’articolo 1 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Approvazione del codice di condotta». Il comma 1, riproduce la disposizione, già contenuta nel decreto del 29 aprile 2024, secondo cui è approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il comma 2 specifica che l’osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il comma 3 specifica che gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.

L’articolo 1, comma 1, lettera b) sostituisce l’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato: «Disposizioni transitorie», prevedendo che per i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all’articolo 1 impegna l’Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

 

Le modifiche al DM Mef 29 aprile 2024 per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2024, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica).

 

Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024, concernente: «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo» – Testo Integrale

 

Vedi anche:

Il Decreto Mef 31 luglio 2024 n. 126, che approva la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni. Il provvedimento disciplina le modalità di ravvedimento “guidato” per sanare situazioni d’irregolarità. 

 

 

 

 




Riforma fiscale. Fiscalità internazionale, attuazione primo modulo Irpef, Statuto contribuente, Processo tributario e Adempimento collaborativo, Decreti Legislativi in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i seguenti Decreti Legislativi di attuazione della riforma fiscale in materia:

 

  • Fiscalità internazionale

Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023

  • Riforma (primo modulo) delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

  •  Statuto dei diritti del contribuente

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante: «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

  • Processo tributario di attuazione alla delega della riforma fiscale

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: «Disposizioni in materia di contenzioso tributario». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

  • Adempimento collaborativo di attuazione alla delega della riforma fiscale

Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante: «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024

 

Link al testo delle relazioni illustrative

 

 




Il Cdm ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la riforma fiscale e un decreto-legge con il nuovo intervento sul Superbonus

Il Consiglio dei ministri di giovedì 28 dicembre 2023 ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la Riforma fiscale.

Via libera anche a un decreto-legge con il nuovo intervento in materia di Superbonus.

  • decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Presidenza);
  • decreto-legge: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
  • Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Varie ed eventuali.

Di seguito, la sintesi dei provvedimenti adottati.

 

PROROGA DI TERMINI NORMATIVI

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Le principali disposizioni fiscali:

  • proroga, per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA);
  • proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

 

BONUS EDILIZI

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

 

RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

 

1. Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame definitivo)

Per garantire il massimo sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e agli enti del terzo settore, anche in considerazione delle osservazioni in merito formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di modificare il testo approvato in esame preliminare nella parte relativa alle disposizioni di revisione della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, per le erogazioni liberali a favore di tali soggetti. Anche nel 2024, quindi, le donazioni effettuate verso questi soggetti non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro, che rimane invece ferma per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

 

2. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame definitivo)

In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

3. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. Sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.

Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

 

4. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame definitivo)

In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche al testo approvato in esame preliminare.

Tra l’altro, si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inoltre, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.

Si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.

Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

 

 

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  si pubblicano le bozze dei 4 decreti legislativi. Questi i link:

 

Riforma Irpef, lo schema di decreto legislativo coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs.  per l’ attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Irpef.pdf

 

Lo schema di decreto delegato sull’adempimento collaborativo, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. con le disposizioni in materia di adempimento collaborativo, coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Col.pdf

 

Lo schema di decreto legislativo che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. di riforma dello Statuto del contribuente coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_StC.pdf

 

Lo schema di decreto legislativo che modifica le disposizioni sul processo tributario, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. di modifica le disposizioni sul processo tributario
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Pt.pdf

 

 




Commercialisti: con la delega fiscale arriva una rivoluzione nei controlli

De Nuccio: “Con concordato preventivo e adempimento collaborativo svolta culturale nella lotta all’evasione. Commercialisti centrali come “certificatori”, ma serve linguaggio comune con l’Amministrazione finanziaria”.

Regalbuto: “Stop a sistema vessatorio, semplificare e razionalizzare il prelievo”

 

“Il cambio di paradigma nei controlli fiscali rappresenta senza dubbio il passaggio più strategico della delega fiscale. L’introduzione del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l’ampliamento della platea ammessa al regime di adempimento collaborativo comporteranno una vera e propria rivoluzione nei controlli. Si passerà infatti da una logica di controlli ex-post a una di collaborazione preventiva con l’amministrazione fiscale. Una vera svolta nella lotta all’evasione, che necessariamente  affiderà ai commercialisti un ruolo da protagonisti in quanto unico corpo intermedio che, per caratteristiche intrinseche alla professione, dispone, di tutte le competenze fiscali, giuridiche ed aziendalistiche indispensabili per giungere al processo di certificazione qualificata previsto dalla Legge Delega che, soprattutto in materia di cooperative compliance, sarà decisivo per poter ampliare la platea dei soggetti interessati all’istituto. Tutto ciò richiederà anche l’implementazione di percorsi formativi che portino ad affinare un linguaggio comune con gli organi dell’Amministrazione Finanziaria”.

È quanto affermato dal presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso del Congresso nazionale della categoria, in corso di svolgimento a Torino. 

Il numero uno dei commercialisti ha sottolineato come

“si passerà dalla lotta all’evasione di tipo repressivo-punitivo a una di tipo preventivo-collaborativo. L’approccio tradizionale, nonostante il miglioramento negli ultimi anni della tax compliance e dei risultati delle azioni di contrasto all’evasione condotte dall’Amministrazione finanziaria, fa registrare – secondo i dati più aggiornati del Rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato alla NADEF 2023 – valori del tax gap complessivo ancora troppo elevati, pari a circa 99,6 miliardi nell’anno 2019, 86,9 miliardi riferiti alle entrate tributarie e 12,7 miliardi alle entrate contributive. Con la delega fiscale siamo di fronte ad una svolta culturale: l’approccio collaborativo significa limitare le attività di controllo ex post, laddove contribuente e fisco concordino preventivamente il reddito da dichiarare nel biennio successivo ovvero sia attivata, sulle posizioni fiscali incerte e controverse, un’interlocuzione preventiva ex ante con l’autorità fiscale, al fine di ottenere certezza tramite una comune valutazione che anticipa i controlli”.

“Un cambio di prospettiva che non potrà che attribuire un ruolo centrale ai commercialisti, una rete di oltre 120.000 professionisti qualificati diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. In questo nuovo contesto, sarà fondamentale che commercialisti e funzionari del fisco parlino la stessa lingua, una sorta di esperanto ispirato a principi di reciproca trasparenza e collaborazione, perché solo attraverso questo percorso virtuoso gli obiettivi della Legge Delega potranno essere efficacemente raggiunti”, ha aggiunto il presidente de Nuccio.

“Siamo di fronte alla prospettiva di un cambiamento culturale – ha affermato il tesoriere nazionale Salvatore Regalbuto – e i Commercialisti sono pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazione degli anni ’90 alla recente introduzione della fattura elettronica. Ma dovrà essere un cambiamento epocale anche e soprattutto per l’Amministrazione finanziaria e per le sue capacità di gestire un simile cambiamento su larga scala, che impone un potenziamento della macchina pubblica per un fisco al quale, nel rispetto dei ruoli, non si chiede di essere amico, ma di essere efficiente nel dipanare incertezze e nel rapporto quotidiano con i contribuenti e i professionisti che li assistono”.

Regalbuto ha poi sottolineato

“l’importanza di ridurre al minimo quelle asimmetrie di tipo informativo e interpretativo tra imprese, professionisti e amministrazione finanziaria, che sono spesso la causa principale, nel nostro Paese, dell’elevato tasso di conflittualità del rapporto tributario e dell’eccessivo ricorso al contenzioso, ma che, a ben guardare, costituiscono anche l’humus che alimenta la maggior parte delle pratiche elusive. E non deve essere trascurato che, sovente, le incertezze del sistema tributario sono una delle principali cause che scoraggiano gli investimenti da parte di soggetti esteri”.

“In un momento storico come quello attuale, il sistema fiscale non può continuare ad essere percepito come vessatorio. Pagare i tributi è un dovere civico prima che giuridico, ma tale dovere deve essere bilanciato dal diritto a vedere efficacemente utilizzate le risorse pubbliche e dall’esigenza di poter adempiere in un contesto di certezza del diritto. Se il sistema tributario saprà evolversi in questa direzione sarà l’intero sistema Paese a beneficiarne. E in questo contesto bisognerà operare per semplificare e razionalizzare il sistema e, contestualmente, per disegnare regole certe che consentano di raggiungere il corretto equilibrio tra le indispensabili esigenze di gettito e la necessità di utilizzare la leva fiscale per il sostegno a famiglie e imprese soprattutto attraverso azioni che premino la creazione di lavoro, che rappresenta il pilastro fondamentale che regge un’economia moderna, e sostengano l’aumento della produttività e competitività di imprese e professionisti premiando coloro che assumono, investono e innovano. Siamo fiduciosi – ha concluso Regalbuto – che, anche grazie all’ausilio qualificato dei Commercialisti, molti di questi obiettivi, delineati dalla Legge Delega, potranno essere raggiunti”.

Così, comunicato stampa Cndcec del 19 ottobre 2023




Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In attuazione del regime di adempimento collaborativo, il Mef con decreto del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto Mef del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Ciò premesso, con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell’Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato “Gestione del regime di adempimento collaborativo – integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali”.

Il nuovo provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, consolida le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge (in coerenza con le previsioni dell’art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto Direttoriale, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di risk- analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte. L’assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell’istituto in un’ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 9.03.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto Mef del 31 gennaio 2022 che ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022, recante: «Estensione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022

 

Il decreto del Mef del 30 marzo 2020, nel quale è stato consentito l’ingresso al regime dell’adempimento collaborativo, per il biennio 2020/2021, a soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020, recante: «Modifica dell’ambito di operatività del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 11 maggio 2020

 

Il decreto Mef del 30 dicembre 2016 nel quale è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, recante: «Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017

 

Sulle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, sugli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e sulla riduzione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 E del 22 luglio 2021.