Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, interviene sulla fiscalità regionale e locale, affiancando alla revisione dei singoli tributi una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione con il contribuente, l’adempimento spontaneo e l’efficacia dell’attività di accertamento e riscossione.

Tra gli interventi rivestono particolare importanza: l’introduzione della disciplina degli sconti collegati all’addebito diretto dei pagamenti, l’inserimento anche nella fiscalità locale, di strumenti di interlocuzione preventiva, l’estensione del ravvedimento operoso ai tributi regionali e locali anche dopo l’avvio di determinate attività di controllo, l’accertamento esecutivo per i tributi regionali e la revisione delle sanzioni dichiarative, in particolare per l’IMU. Un autonomo e articolato pacchetto di misure riguarda inoltre la tassa automobilistica regionale.

Di seguito una breve rassegna delle novità.

 

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Addebito diretto: resta lo sconto fino al 20%, ma l’ente può fissare un tetto o un importo fisso

 

Sul versante premiale, il decreto legislativo interviene sull’articolo 118-ter del D.L. n. 34/2020 (Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale – Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a)), che già consentiva di incentivare la domiciliazione delle entrate mediante una riduzione fino al 20 per cento quando il contribuente autorizza in via permanente l’addebito del pagamento sul conto corrente bancario o postale. I lavori preparatori qualificano espressamente la misura come uno strumento diretto a favorire la riscossione spontanea.

Il D.Lgs. n. 147/2026 non rende automatico lo sconto del 20 per cento, ma interviene sulle modalità con le quali Regioni ed enti locali possono esercitare tale facoltà. In particolare, la riduzione dovrà essere prevista con legge o regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in luogo del precedente riferimento alla mera deliberazione (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), n. 1).

L’ente potrà inoltre stabilire un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione oppure, in alternativa alla riduzione percentuale, riconoscere direttamente un importo fisso (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), n. 2).

È prevista, tuttavia, un’esclusione di ampia portata: il beneficio non può essere applicato alle entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. art. 2, comma 1, lett. c)). Rientra in questa esclusione, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, l’IMU, il cui gettito transita obbligatoriamente attraverso il modello F24.

 

Compliance prima dell’accertamento: arrivano comunicazioni e avvisi bonari

 

Prevista l’introduzione di strumenti di interlocuzione preventiva analoghi a quelli utilizzati nell’ambito dei tributi erariali.

Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, Regioni ed enti locali possono trasmettere al contribuente comunicazioni contenenti dati ed elementi, acquisiti direttamente o provenienti da terzi, rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria, consentendogli di correggere la propria posizione mediante ravvedimento (cfr. art. 3, comma 1).

Gli enti possono inoltre inviare avvisi bonari per la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali od omessi, con applicazione di una sanzione ridotta (cfr. art. 3, comma 1). Il contribuente dispone di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire, anche telematicamente, chiarimenti, ricevute di pagamento e documenti utili a segnalare dati non considerati o erroneamente valutati dall’ente (cfr. art. 3, comma 2).

La relazione illustrativa relativa all’atto del Governo n. 276, sul punto rimasta coerente con il testo definitivo, evidenzia la funzione preventiva e deflativa dello strumento: consentire la correzione dell’errore prima della notifica dell’accertamento, ridurre il ricorso agli atti impositivi e contenere il contenzioso.

Va però osservato che il decreto legislativo non stabilisce direttamente una percentuale uniforme di riduzione per gli avvisi bonari: l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, rinvia all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, all’articolo 14, comma 8, del testo unico delle sanzioni, che come è noto costituiscono le disposizioni “generali” per la mitigazione delle sanzioni tributarie. In sostanza, l’adempimento spontaneo del contribuente, potrà essere accompagnato da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al richiamato comma 5, dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che «Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione». Resta pertanto da chiarire, sul piano applicativo, la concreta determinazione della misura ridotta.

Ravvedimento più ampio: l’avvio del controllo non chiude automaticamente la regolarizzazione

 

Di particolare importanza è l’intervento sul ravvedimento operoso. Il decreto delegato stabilisce che la disciplina dell’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997 trovi applicazione anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali; dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà all’articolo 14, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie (cfr. art. 12, comma 3).

In pratica, con l’entrata in vigore della novella anche per i tributi locali, l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza non determina, di per sé, la preclusione al ravvedimento.

In altri termini, il comma 3 dell’articolo 12, in analogia a quanto già previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle Dogane, estende ai tributi delle regioni e degli enti locali l’applicazione del comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024 con la possibilità di ravvedimento anche in caso siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta fermo che l’applicazione della sanzione ridotta è inibita quando risultano già notificati avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Si supera così, per la fiscalità locale, una concezione del ravvedimento limitata alla fase precedente all’attività di controllo: l’istituto può continuare a operare durante una fase più avanzata dell’interlocuzione con l’ente locale, fino alla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento.

 

Dal 2027 accertamento esecutivo anche per i tributi regionali

 

Un’altra modifica strutturale di estrema importanza riguarda la riscossione. Per gli atti relativi ai tributi regionali emessi dal 1° gennaio 2027, oppure dalla precedente data eventualmente stabilita con legge regionale, viene introdotto il modello dell’accertamento esecutivo (cfr. art. 8, comma 1).

L’estensione dell’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo ai tributi delle regioni, dà attuazione al principio racchiuso nell’art. 13, comma 1, lettera b), n 2 (Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale) della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell’istituto in questione espressamente richiamato.

L’atto di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere e l’indicazione della loro natura di titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (cfr. art. 8, comma 1, lett. a)).

Decorso il termine utile per proporre ricorso, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale (cfr. art. 8, comma 1, lett. b)).

La natura esecutiva dell’avviso di accertamento comporta che per attivare la fase della riscossione coattiva non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, o dell’ingiunzione fiscale nell’ipotesi in cui detta attività sia svolta direttamente dalla regione o da altri soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle entrate. Va evidenziato che il comma 3 del art. 8, dispone che l’atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e può essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti esecutivi che superano cumulativamente l’importo sopracitato. La novella recepisce nella disciplina dei tributi locali quanto stabilito dall’art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall’art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, il quale prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.».

Il comma 4 disciplina le attività che le regioni o i soggetti affidatari sono tenuti a compiere, per il recupero di importi non superiori a 10 mila euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva e cautelare. Nel dettaglio, si prevede l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento recante l’avviso al debitore della scadenza del termine indicato nell’atto e l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a mille euro, le azioni cautelari ed esecutive sono ammesse esclusivamente una volta decorso il termine di centoventi giorni dall’invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, si segnala che il citato articolo 1, comma 544, prevede che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il decreto legislativo introduce anche una disciplina della dilazione: in assenza di una diversa normativa regionale e in presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debitore può ottenere una rateizzazione fino a 72 rate mensili, secondo gli scaglioni previsti dalla norma (cfr. art. 8, comma 5).

 

Importo (in euro) Rate mensili
fino a 100 0
100,01 – 500 max 4
500,01 – 3.000 min 5 – max 12
3.000,01 – 6.000 min 13 – max 24
6.000,01 – 20.000 min 25 – max 36
oltre 20.000 min 37 – max 72

 

Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 (cfr. art. 8, comma 6).

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la facoltà di prorogare, per una sola volta, la dilazione concessa, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto con propria legge dalle regioni, a condizione che il debitore non sia decaduto dal beneficio della rateazione (cfr. art. 8, comma 7).

Alle regioni o ai soggetti affidatari, una volta ricevuta la richiesta di rateazione e solo in caso di mancato accoglimento della stessa ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, è consentita l’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo. Inoltre, chiarito che restano comunque ferme le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione (cfr. art. 8, comma 8).

Prevista l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, il debito non è più rateizzabile e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione (cfr. art. 8, comma 9).

La scadenza delle rate mensili è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione (cfr. art. 8, comma 10).

 

Sanzioni IMU: omessa dichiarazione al 100%, infedele al 40% dal 2027

 

Il decreto legislativo interviene anche sulle sanzioni per le violazioni dichiarative IMU, modificando l’articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

Per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU, la precedente sanzione variabile dal 100 al 200 per cento del tributo non versato viene sostituita da una sanzione pari al 100 per cento, restando fermo il minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 5, lett. a)).

Per la dichiarazione infedele, la precedente forbice dal 50 al 100 per cento viene sostituita dalla misura del 40 per cento del tributo non versato, sempre con il minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 5, lett. b)).

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. art. 12, comma 9).

 

Modificate le sanzioni TARI

 

Novelle anche all’articolo 1, commi da 695 a 698, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in materia di tassa sui rifiuti

Le modifiche stabiliscono rispettivamente che:

  • in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento (in luogo della sanzione dal 100 per cento al 200 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • in caso  di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione amministrativa del 40 per cento (in luogo della sanzione dal 50 per cento al 100 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 6).

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. art. 12, comma 9).

 

Modificate le misure delle sanzioni in materia di imposta di soggiorno e contributo di sbarco

 

Si prevede che per l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell’importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 40 per cento dell’importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro (per tali violazioni il testo previgente prevedeva che si applicasse una sanzione pari alla somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Si applicano le medesime sanzioni per i casi di omessa (100 per cento dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 50 euro) o infedele (40 per cento dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 50 euro) dichiarazione relativa al contributo di sbarco (cfr. art. 12, comma 7).

In materia di regime fiscale delle locazioni brevi si prevede che per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Nel testo vigente si prevedeva che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applicasse la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

 

Bollo auto: maggiore autonomia regionale e nuove regole di territorialità

 

La tassa automobilistica viene espressamente qualificata come «tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva», attraverso l’integrazione dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2011 (cfr. art. 13, comma 1).

Dal 1° gennaio 2027, inoltre, le eventuali esenzioni dal bollo stabilite con leggi regionali o delle Province autonome non si estenderanno automaticamente all’addizionale erariale alla tassa automobilistica: per quest’ultima saranno rilevanti esclusivamente le esenzioni stabilite dalla legge statale (cfr. art. 13, comma 2).

Sul piano della territorialità, la competenza e il gettito sono collegati al luogo di residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche assume rilevanza la sede legale; se, tuttavia, questa differisce dal luogo nel quale viene esercitata in via principale la gestione ordinaria, sarà quest’ultimo a determinare la destinazione del gettito. Per le persone giuridiche estere con più sedi secondarie in Italia rileva la sede nella quale viene svolta in via principale la gestione ordinaria (cfr. art. 14, comma 1).

Le comunicazioni alla Camera di commercio riguardanti la sede acquistano valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I soggetti già iscritti devono aggiornare le informazioni presenti nel REA, indicando la sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione (cfr. art. 14, comma 1).

 

Pagamento del bollo: la vera riforma delle scadenze parte dal 1° gennaio 2028

 

A decorrere dal 1° gennaio 2028, il soggetto passivo viene individuato con riferimento al primo giorno del periodo di tassazione, superando il precedente collegamento alla scadenza del termine utile per il pagamento (cfr. art. 15, comma 1, lett. a)).

La tassa sarà ordinariamente corrisposta ogni anno in un’unica soluzione, per un’obbligazione riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione; per le annualità successive, il termine cadrà nell’ultimo giorno del mese nel quale il veicolo è stato immatricolato (cfr. art. 15, comma 1, lett. b)). Le Regioni potranno comunque individuare con propria legge categorie di veicoli per le quali consentire il pagamento quadrimestrale.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continueranno a operare, in linea generale, le scadenze esistenti a tale data, salvo diversa disciplina regionale. Dalla medesima decorrenza viene abrogato il D.M. 18 novembre 1998, n. 462 (cfr. art. 15, commi 1 e 2).

 

Noleggio a lungo termine, rivendita e pagamento alla Regione sbagliata

 

Dal 1° gennaio 2027 viene inoltre uniformato il regime dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, assumendo rilievo il contratto annotato al PRA. La nuova disciplina riguarda i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e quelli già stipulati la cui esecuzione abbia inizio dal 2027 (cfr. art. 16, commi 1-3).

Per i veicoli ceduti a soggetti che esercitano professionalmente il commercio di auto usate, l’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo si produce soltanto se la cessione viene trascritta al PRA (cfr. art. 17, comma 1, lett. a)). Non sono sufficienti né la procura speciale alla vendita né la semplice fattura al concessionario priva della trascrizione del titolo di proprietà (cfr. art. 17, comma 1, lett. c)). La trascrizione effettuata oltre sessanta giorni dalla cessione non consente di beneficiare dell’interruzione per i periodi anteriori alla trascrizione effettiva (cfr. art. 17, comma 1, lett. f)).

Viene inoltre disciplinato il caso del versamento effettuato all’ente impositore incompetente: la Regione o l’ente che abbia incassato somme spettanti a un altro soggetto deve attivare tempestivamente il riversamento all’ente competente, senza imporre al contribuente di ripetere il pagamento (cfr. art. 18, commi 1 e 2).

 

Fermo fiscale: il bollo resta dovuto

 

Il decreto legislativo risolve espressamente anche la questione del rapporto tra tassa automobilistica e fermo amministrativo fiscale.

La tassa automobilistica continua a essere dovuta quando sul veicolo è disposto il fermo ai sensi dell’articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973 – e, dal 1° gennaio 2027, dell’articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione – dall’agente della riscossione o dal soggetto cui l’ente abbia affidato il servizio (cfr. art. 19, comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che il fermo fiscale non è assimilabile alle ipotesi di perdita del possesso o indisponibilità del mezzo che fanno venir meno l’obbligazione tributaria: si tratta di una misura cautelare posta a garanzia del credito pubblico e, pertanto, non determina l’esenzione dal bollo.

 

Tariffe: aggiornamento per Euro 6 e classi successive, senza aumento dell’imposta

 

Completa il “pacchetto di misure” sul bollo l’aggiornamento delle tabelle tariffarie. Per le autovetture il riferimento a «Euro 4 e Euro 5» viene sostituito da «Euro 4, Euro 5 e superiori»; per i motocicli, al riferimento «Euro 3» vengono aggiunte le classi «superiori» (cfr. art. 20, commi 1 e 2).

L’intervento ha natura di aggiornamento classificatorio e non comporta, secondo la relazione illustrativa, una modifica degli importi tariffari né un aumento della pressione fiscale: serve essenzialmente ad adeguare le tabelle alle classi ambientali più recenti senza rendere necessario un nuovo intervento normativo per ogni successiva classe Euro.

 

Noleggio con conducente: confermata la riduzione del 50% del bollo auto

 

Il decreto legislativo interviene anche sulla disciplina agevolativa prevista per le autovetture da noleggio di rimessa, chiarendone espressamente l’ambito applicativo. L’articolo 21 stabilisce, infatti, con norma di interpretazione autentica, che per «autovetture da noleggio di rimessa», di cui all’allegato 1, tariffa C), n. 1), del D.P.R. n. 39/1953, devono intendersi le «autovetture adibite a noleggio con conducente» – NCC (cfr. art. 21, comma 1).

La precisazione assume rilievo perché alla predetta categoria è riconosciuta una riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica. I lavori preparatori chiariscono che l’intervento si è reso necessario per delimitare l’agevolazione al noleggio con conducente, escludendone l’estensione ai veicoli concessi in noleggio senza conducente, per i quali continua ad applicarsi la tariffa ordinaria.

La disposizione interviene quindi su un contrasto interpretativo formatosi nel tempo sulla nozione di «noleggio di rimessa», ricondotta dal legislatore alla sua originaria configurazione riferita al servizio con conducente. La relazione illustrativa relativa all’atto del Governo n. 276 evidenzia, infatti, che al momento dell’introduzione dell’agevolazione il modello di noleggio da rimessa coincideva con quello con conducente, mentre solo successivamente si è diffuso il noleggio senza conducente.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2025

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Speciale – Decreti legislativi delega Riforma fiscale: correttivi-ter

 

Il D.Lgs. “Correttivo-ter”
della Riforma fiscale

D.Lgs. 18 Dicembre 2025, n. 192

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-ter”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Tra i punti trattati nella guida:

  • IRPEF: familiari; redditi di lavoro dipendente
  • Reddito d’impresa: avvicinamento valori fiscali/contabili; correzione errori contabili; interpretazione autentica art. 177, comma 2-ter TUIR; scissione mediante scorporo
  • Fiscalità internazionale: correttivi su D.Lgs. n. 209/2023; imposizione integrativa (Direttiva UE 2022/2523); sospensione convenzioni contro le doppie imposizioni
  • Successioni/donazioni e registro: interventi sulla determinazione della base imponibile di rendite e pensioni.
  • Statuto del contribuente e adempimento collaborativo: adeguamenti su interpello e modifiche allo Statuto; disposizioni su adempimento collaborativo.
  • Riscossione: accesso alle funzioni di ufficiali della riscossione
  • Dogane e accise: interventi di coordinamento sul comparto
  • Testi unici e coordinamenti: modifiche ai testi unici (sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione; registro e altri tributi indiretti)

Il testo del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192,
coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

La Relazione illustrativa

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto legislativo prevede interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali

 

La Relazione illustrativa

 

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

 

 

 

 

 




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

 

Aggiornamento del 19 dicembre 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

 

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento delegato “correttivo”) apporta ulteriori modifiche alle discipline in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Lo schema in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni.

 

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

 

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CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 

L’articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «familiari a carico» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all’articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni IRPEF per carichi di famiglia. La misura è volta a neutralizzare gli effetti negativi derivanti da disposizioni normative che hanno circoscritto l’ambito applicativo delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. L’intervento normativo consentirà a una platea più ampia di soggetti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che spettano in relazione ai familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L’articolo 2 apporta una modifica all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, allo scopo di confermare l’esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all’accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Si intende coprire una lacuna normativa rispetto al regime fiscale applicabile alle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore iscritto a una forma esclusiva dell’AGO, della facoltà di posticipo del pensionamento prevista dall’art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); in particolare, si chiarisce che dette quote di retribuzione sono escluse dalla tassazione. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l’agevolazione in norma primaria.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA

 

L’articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l’ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.

In particolare, il comma 1, è volto ad estendere il regime di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile. A tali soggetti, di conseguenza, si applicheranno anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR. Le modifiche apportate dal comma 2, all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sono volte ad includere nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

La novella contenuta nello schema, vuole risolvere una criticità presente nell’attuale ambito soggettivo del regime di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato del bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR. In particolare, per le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. derivazione rafforzata) è consentito solo ai soggetti che hanno optato per il bilancio ordinario (bilancio ex articolo 2435 c.c.). In base alla disciplina vigente non possono, dunque, fruire della derivazione rafforzata le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis), ancorché le società che naturalmente redigono il bilancio in forma abbreviata ricadano nell’ambito applicativo della derivazione rafforzata. Con l’articolo 3, comma 1, si interviene a estendere la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato di cui all’articolo 2435-bis eliminando tale trattamento difforme in ragione delle caratteristiche del bilancio in forma abbreviata il quale consente la rappresentazione delle informazioni in linea con quello ordinario.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto la disciplina del nuovo riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

  • riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono;
  • in alternativa, resta ferma la facoltà di riallineare:
    • le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
    • i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

Nell’ambito della disciplina attuale sono, tuttavia, emerse criticità interpretative circa la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento anche nelle ipotesi in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa. Con le modifiche previste dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le suddette fattispecie, risolvendo le relative criticità interpretative.

L’articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. In sostanza, la disposizione dell’articolo 4 si propone di circoscrivere l’ambito applicativo della disciplina del riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili riducendo, altresì, le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

L’articolo 4 interviene a restringere e semplificare l’ambito applicativo della disciplina della correzione degli errori contabili che permette, allo stato attuale, di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili (rilevanti e non rilevanti), seppur nel limite di quelle correzioni rilevate entro gli ordinari termini per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Sin dall’introduzione della disciplina, sono sorti dubbi interpretativi circa il suo ambito oggettivo di applicazione, ossia a quali tipologie di errori contabili fosse applicabile. Inoltre, l’ampiezza dei termini entro cui è possibile effettuare validamente la correzione potrebbe determinare incertezza in relazione all’individuazione delle corrette qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni aziendali, ai fini della determinazione della base imponibile.

Al fine di superare le suddette criticità l’articolo 4 interviene a:

  • limitare la possibilità di effettuare la correzione entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai soli errori non rilevanti (senza alcuna distinzione in relazione all’oggetto della correzione).

Ai sensi dell’articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all’articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

 

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

 

L’articolo 6 novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare, modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «incentivi» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali. Il comma 2, specifica che tali condizioni si applicano anche agli “incentivi fiscali” esistenti

L’articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite. La disposizione modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale). L’obiettivo perseguito consiste nel garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, assicurando, al contempo, la coerenza dell’ordinamento interno con l’approccio concordato in sede OCSE. In particolare, l’intervento normativo recato dall’articolo 7 si articola in: i) adeguamenti tecnici e definitori; ii) modifiche agli aspetti sanzionatori riguardanti gli obblighi di notifica. La prima categoria di interventi è caratterizzata dalle integrazioni all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 209/2023 che sono necessarie per l’adeguamento tecnico della normativa nazionale ai chiarimenti forniti dall’OCSE con la Guida Amministrativa pubblicata a gennaio 2025. Tali modifiche non introducono misure sostanziali ma chiariscono e limitano l’ambito applicativo di alcuni benefici previsti dalla vigente normativa, escludendo comportamenti arbitrari e preservando il gettito della Global minimum tax. La modifica dell’allegato A del d.lgs. n. 209 del 2023, con cui si introduce, al numero 33-bis), la definizione di “imposte rilevanti semplificate”, è meramente funzionale alla disposizione del citato articolo 34, comma 5. La seconda categoria di modifiche ha ad oggetto l’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023 ed è finalizzata a correggere un refuso e a rendere più proporzionali ed eque le sanzioni previste per l’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica prevista nel citato articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023. Si tratta di un obbligo informativo che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale impresa del gruppo che è stata designata a presentare la Comunicazione Rilevante per conto del soggetto italiano, tenuto a tale adempimento nel nostro Paese.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI IMPONIBILI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

 

L’articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell’economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

 

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull’interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all’interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia».

L’articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l’inammissibilità dell’istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in tema di contradditorio con l’amministrazione finanziaria. Si specifica che il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni allo schema d’atto e l’accesso al fascicolo è da intendersi «complessivamente». In altre parole, il contribuente non ha a disposizione sessanta giorni per l’accesso al fascicolo e l’estrazione di copia e altri sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. Il termine si riferisce all’insieme delle due operazioni, introducendo anche una modifica di coordinamento.

L’articolo 6-bis comma 3, nella sua formulazione vigente dispone che, per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo [tale termine, a seguito della modifica introdotta, è da considerarsi complessivamente inteso, nei termini sopra descritti]. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

 

L’articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell’agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l’abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell’ufficiale da parte del concessionario. Quanto all’articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l’attuale competenza territoriale dell’agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell’agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

 

L’articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l’importo.

 

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE

 

Articolo 14, comma 1 (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento), comma 2 (Deroga relativa all’imposta sulle assicurazioni obbligatorie RC auto per la regione Sicilia), comma 3 (Modifiche al codice di giustizia tributaria), comma 4 (Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione)

L’articolo 14 ripropone, nell’ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l’imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L’articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l’articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

 

L’articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Link al testo dell’atto trasmesso (Atto n. 292) alle commissioni parlamentari, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)




Attività per la promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il software “Compliance“ (Versione 1.1.0 del 20/06/2023) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta  2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.1.0 del 20/06/2023

Aggiornamento Lista degli anni disponibili
Adeguamento dei Codici Tributo utilizzati con quanto previsto dalla normativa in vigore

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini”.

 




Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.0.7 del 18/06/2021
Aggiornamento lista degli anni disponibili

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini”.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2020

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Commenti

 

Più ampia la sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione  di Enrico Molteni

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Errori dichiarativi – Applicazione del ravvedimento operoso

 

Le regole del ravvedimento operoso delle dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82 E del 24 dicembre 2020:

  • «SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Ravvedimento operoso – Applicazione – Sanzioni per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario – Riduzione alla metà ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/97 e successiva applicazione della riduzioni da ravvedimento – Possibilità – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
  • SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Utilizzo in compensazione di un credito inesistente emergente da infedele dichiarazione sanata per mezzo del ravvedimento operoso – Pagamento della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 ridotta in applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
  • SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Possibilità di qualificare come una dichiarazione integrativa “a favore” quella nella quale, oltre ad essere esposto un maggior costo deducibile, viene indicato contestualmente anche un maggior reddito originariamente non dichiarato, dove comunque il risultato finale della stessa è rappresentato da un maggior credito – Esclusione – Solo la dichiarazione integrativa totalmente a favore non è soggetta ad alcuna sanzione – Conseguenze – Applicazione della sanzione da a euro 250 a euro 2.000 di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione integrativa, per assoggettare al regime della cedolare secca canoni di locazione originariamente tassati, erroneamente, in via ordinaria – Qualificazione come dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98 – Affermazione – Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322
  • SANZIONI TRIBUTARIE – Dichiarazione omessa – Dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) – Riporto, nella prima dichiarazione utile, l’eccedenza d’imposta risultante – Irregolarità sanabile – Condizioni -Riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa – Presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Necessità
  • ACCERTAMENTO – Liquidazione e controllo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni – Omessa dichiarazione con eccedenze a credito – Impossibilità della compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa
  • MONITORAGGIO FISCALE – Compilazione del modulo RW – Violazione -Sanzioni applicabili – Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria»

 

Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione

 

Recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA per i soggetti in ambito split payment. Se il fornitore non emettere la nota di variazione, la P.A. può presentare un’istanza di rimborso “atipico” ex art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazione e note di variazione – Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/72 -Possibilità di presentare istanza di rimborso “residuale” o “atipico” di cui all’art. 21, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Cessioni di fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge

 

Cessioni di fabbricati strumentali. La regolarizzazione ex post di un intervento edilizio realizzato, oltre i cinque anni, in difformità dal titolo abilitativo non basta per l’imponibilità IVA ex lege

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 611 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale delle cessioni di fabbricati – Fabbricati strumentali – Imponibilità ad IVA per obbligo di legge – Condizioni – Costruiti o rispristinati dall’impresa cedente – Cessione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori – Materiale esecuzione degli interventi edilizi previsti dall’art. 10, comma 1, n. 8-ter) del D.P.R. n. 633/72 – Necessità – Art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale

 

Servizi. Rilevanza della cd. “prima utilizzazione” per l’inclusione nella rettifica della detrazione IVA

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 612 del 21 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Rettifica della detrazione IVA – Mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività – «Servizi … non ancora utilizzati» di cui all’art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Rilevanza della cd. “prima utilizzazione”– Fattispecie – Rettifica della detrazione IVA in sede di dichiarazione IVA relativa al 2019, con riferimento all’acquisto di beni ammortizzabili ed alcuni servizi effettuati da società antecedentemente all’ingresso in Gruppo IVA – Art. 19-bis2, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. da 70-bis a 70-duodecies, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Il quesitario sul Superbonus 110%. Novità e raccolta delle risposte del Fisco

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Risposte a quesiti – Controlli ai fini del visto di conformità -Elenco di documenti e dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

 

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Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l’Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo di altri istituti mitigatori delle sanzioni.

Risposta n. 141/2019

Le somme versate a seguito del ravvedimento operoso possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia tributari

La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia cui si applicano eventualmente le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell’articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 in relazione allo stato e al grado del giudizio. Dall’importo lordo dovuto per la definizione possono essere detratti, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6, del citato D.L. 119/2018 «quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio». In ogni caso, secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 9, «la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione». Pertanto, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l’importo versato in sede di ravvedimento operoso, ancorché ritenuto inefficace dall’Agenzia delle Entrate, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata. Mentre, le somme versate, a qualsiasi titolo, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono quindi rimborsabili. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 141/2019 ad una richiesta di interpello.

Risposta n. 154/2019

Rottamazione-bis e definizione delle liti pendenti. Stop al versamento le somme residue del ruolo. Restano assorbite dagli importi dovuti nell’ambito della sanatoria del contenzioso

Possibile definire in via agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le controversie pendenti relative ad avvisi di accertamento le cui somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono state oggetto di definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), nel caso in cui il contribuente abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. In tal caso, le somme residue delle rottamazione non dovranno essere più versate, in quanto confluiscono nella definizione delle liti pendenti. Inoltre, dall’importo lordo dovuto per la definizione della controversia vanno scomputati, ai sensi del comma 9 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, le somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Queste le conclusioni contenute nella risposta 154/2019 sulla scia di quanto già affermato nel paragrafo 6 (Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione) della circolare n. 6 del 2019 con i chiarimenti di dettaglio sulla chiusura delle liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. n. 119/2018.

I documenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 141 del 14 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Importo in sede di ravvedimento operoso, ritenuto inefficace dall’Ufficio – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria – Possibilità – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 22 maggio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Rapporti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio ex articolo 68, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 oggetto della cd. Rottamazione-bis con procedimento avviato ma non ancora concluso – Accesso alla definizione agevolata della controversia – Possibilità – Condizioni – Aver correttamente rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 – Determinazione degli importi dovuti – Scomputo dall’importo lordo da pagare per la definizione agevolata degli importi pagati al 7 dicembre 2018 – Ammissibilità – Art. 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019




“Inviti” a regolarizzare “Redditi 2013”. C’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013.

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze

Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale.

Se il Fisco si è sbagliato

Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini

I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2017)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 17 del 2017

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Commenti

Avviso di accertamento o atto impoesattivo sottoscritto da funzionario delegato. Il vizio di delega in “bianco” si consolida in Cassazione

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati fattura: in scadenza le comunicazioni

di Maria Fiaschi

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo
Modalità di conferimento

La cd. delega “in bianco” è nulla. Di riflesso nullo l’atto di accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017: «ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento – Delega ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 – Necessaria indicazione del nominativo del delegato – Omissione – Nullità della delega “impersonale” conferita tramite ordine di servizio “in bianco”, privo del nome specifico del funzionario delegato – Conseguenze – Nullità riflessa dell’atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Contenuto – Sottoscrizione – Sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di un funzionario validamente delegato – Mancanza – Nullità – Contestazione del contribuente – Prova – Onere dell’Amministrazione finanziaria – Sussistenza – Fondamento – Valido esercizio del potere di delega di firma alla sottoscrizione/emissione di atti impositivi – Circostanza che coinvolge direttamente l’Agenzia delle entrate che detiene la relativa documentazione – Mancata produzione da parte dell’ufficio della delega oggetto del contenzioso – Potere officioso del giudice tributario di acquisizione della delega – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 57 e 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2697 c.c. – Art. 24 Cost.»

 

Prassi

Operazioni esenti dall’IVA
Prestazioni sanitarie mediche o paramediche

Le prestazioni sanitarie rese nelle farmacie esenti da IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 12 maggio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall’imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Applicabilità dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 – Prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie – Prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari – Applicabilità dell’esenzione IVA – Condizioni – Presenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo – Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo – Non applicabilità dell’esenzione IVA – Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello – In presenza del duplice requisito oggettivo e soggettivo, applicabilità dell’esenzione IVA – Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti – Non applicabilità dell’esenzione IVA – Certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario – Possibilità – Art. 10, punto 18, del D.P.R. 26/10/19972, n. 633 – Art. 22, del D.P.R. 26/10/19972, n. 633»

 

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta (Mod. 770 E CU)

L’attribuzione della valenza dichiarativa alle CU esonerano dal 770 le Amministrazioni dello Stato che versano tramite tesoreria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95 E del 20 luglio 2017: «DICHIARAZIONI FISCALI – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta (Mod. 770) – Modalità di presentazione del modello 770/2017, relativo al periodo d’imposta 2016, da parte delle Amministrazioni dello Stato – Esoneri – Condizioni – Art. 4, commi 1 e 6-quinquies, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e delle relative variazioni e
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017- Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Comunicazione dei dati delle fatture per i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72: esonero solo se l’attività viene svolta in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 105 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Esonero dall’obbligo previsto per i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane – Requisiti per poter beneficiare dell’esonero – Art. 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 9 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601»

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie
in cui è parte l’Agenzia delle entrate

Chiusura delle liti fiscali pendenti: nei chiarimenti delle Entrate definiti i rapporti con la rottamazione delle cartelle

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 E del 28 luglio 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017»

 

Chiusura delle liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate: i codici tributo per il versamento delle somme relative alla definizione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 E del 1° agosto 2017: «RISCOSSIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate – Istituzione del codici tributo per il versamento, tramite modello F24 – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Assegnazione/cessione e trasformazioni agevolate

Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione

Studio n. 73-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 6 luglio 2017

 

Legislazione

Proroghe dei termini

Imprese e lavoratori autonomi. Maggiorazione dello 0,40% fino al 21 agosto per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2017: «Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2016

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Sospensione del rimborso ex art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997. L’annullamento della pretesa tributaria ancorché con sentenza solo esecutiva rende disponibile la somma del rimborso IVA
di Isabella Buscema

 

L’onere di Equitalia di chiamata in causa dell’ufficio nelle liti contro il ruolo e i vizi della cartella
di Antonino Russo

 

Prassi

 

Compensazione “orizzontale”  –  Omessa o tardiva Modello F24 a saldo zero  –  Regolarizzazione

 

Omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a zero: le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per chi dimentica di presentare la delega

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 20 marzo 2017: «SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa) continua – Sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione del Modello F24 a saldo zero – Regolarizzazione delle violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento – Possibilità – Comma 2-bis, dell’art. 15, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. q), n. 2), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Artt. 17 e 19 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Investimenti in beni materiali strumentali nuovi
Super e iper ammortamento

 

Super e iper ammortamento per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0. Diffusi i chiarimenti sui bonus, con maggiorazioni del 40% e del 150%

Comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2017

 

Nuove regole contabili
Linee guida sulla prima applicazione

 

Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai principi contabili nazionali

Documento congiunto a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area principi contabili e di valutazione e di Confindustria – Marzo 2017

 

 

Legislazione

 

Rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati agli Adr

 

Rottamazione: il decreto legge che proroga al 21 aprile 2017 i termini per la presentazione della dichiarazione di adesione

Il testo del Decreto-Legge n. 36 del 27 marzo 2017: «Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione»

 

Imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero

 

Neo residenti: le regole attuative per il forfait di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017: «Modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis»

 

Depositi IVA
Estrazione di beni di origine Extra-UE

 

Estrazione di beni da depositi IVA introdotti in regime di libera pratica: il modello di dichiarazione per l’attestazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017: «Approvazione del modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, delle relative istruzioni e delle modalità per la trasmissione dei dati»

 

Estrazione di beni da depositi IVA: approvati i modelli per prestare le garanzie

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017: «Approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto»

 

Incroci tra spesometro e dichiarazioni IVA
Alert persuasivi

 

Incroci tra spesometro e dichiarazioni IVA per il 2014: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2017, prot. n. 57490/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78»

 

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e delle relative variazioni e dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA

 

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

 

Rimborso o compensazione di crediti IVA trimestrale
Modello IVA TR

 

Rimborso o compensazione del credito IVA maturato nel trimestre. Aggiornate le istruzioni di compilazione del modello IVA TR e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di febbraio 2017

 

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