Dogane: pubblicata la circolare ADM n. 16/2026 su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all’adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l’applicazione del ravvedimento operoso dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l’altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell’accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l’indicazione della modalità di pagamento “contanti” e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

 

Adempimento spontaneo doganale: istruzioni ADM su ravvedimento operoso, revisione su istanza, effetti penali dell’articolo 112 DNC, cumulo giuridico, ravvedimento parziale e pagamento con bonifico

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 16/2026 del 19 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Adempimento spontaneo – Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso – Estinzione del reato e causa di non punibilità ex articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Cumulo giuridico, ravvedimento parziale, interessi e modalità di pagamento.

La circolare n. 16/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni organiche sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, coordinando revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento chiarisce gli effetti del ravvedimento ai fini dell’estinzione del reato o della causa di non punibilità ex articolo 112 DNC, distingue le ipotesi di accertamento in linea, revisione post-svincolo, controlli a posteriori e regolarizzazione a posteriori, e detta criteri operativi su cumulo giuridico, ravvedimento parziale, errori di imputazione, differenze minime, interessi e modalità di pagamento. A rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, l’ADM prevede il pagamento mediante unico bonifico bancario e successiva presentazione della dichiarazione di rettifica o regolarizzazione con modalità di pagamento “contanti”.

La circolare integra e rettifica la circolare ADM n. 38/2025, con rilevante impatto operativo sulle modalità di pagamento, sul perfezionamento del ravvedimento e sugli effetti penali dell’adempimento spontaneo.

Riferimenti normativi e documentali

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 78, 79, 96, 104, 112 e 114 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 173, 188 e 124 del codice doganale dell’Unione; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 12 e 13; Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; Circolare ADM n. 38/2025; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2015, n. 42/E del 2016 e risoluzione n. 67/E del 2011.

 

Ravvedimento operoso in materia doganale: dal 1° gennaio 2026 pagamento della sanzione ridotta anche in dichiarazione con codici 430 e 432 e comunicazione PEC all’ufficio competente

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 38/2025 del 30 dicembre 2025 – Oggetto: DOGANE – Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso – Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 – Codici tributo 430 e 432 – Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le modalità operative per l’utilizzo del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, in raccordo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato anche direttamente nella dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione, utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50 per cento dell’importo. La circolare chiarisce inoltre la possibilità del ravvedimento frazionato, la rilevanza del pagamento integrale del tributo e degli interessi, il perfezionamento alla data di pagamento della sanzione e l’obbligo di comunicare via PEC all’ufficio doganale competente l’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; dal 1° gennaio 2026 sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto richiamato dalla circolare; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articolo 114 del codice doganale dell’Unione; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016; Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.




Risposte a quesiti precompilata 2024. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento dell’invio della CU oltre i termini

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024 con le risposte alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”) e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Vengono fornite istruzioni sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive.

La circolare, tra l’altro, scioglie i dubbi sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36” e sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.

Nel documento di prassi evidenziato che il legislatore, ha “ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015.

Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024, con oggetto: DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 2024 (730/2024 e Pf 2024), p.i. 2023 – Istruzioni relative alla compilazione e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti  – Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato – Compilazione del QUADRO W – Redditi di capitale di fonte estera – Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti – Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario – Individuazione del valore delle cripto-attività – Versamenti minimi imposte sostitutive – Rilascio del visto di conformità – QUADRO L (Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni) – QUADRO L (Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva) – QUADRO W (Redditi di capitale di fonte estera) – Documentazione spese Superbonus al 90% – Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” – Ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti




Errori nella compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” dichiarazioni 2021 (p.i. 2020). In arrivo le lettere di compliance

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

A tal proposito, si ricorda, che:

  • l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
  • l’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Sul punto, si evidenzia che nella parte motiva del provvedimento, chiarito che gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario e che per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto. gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Ciò premesso, con il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2024, prot. n. 221010/2024 si comunica, quindi, la messa a disposizione di elementi e le informazioni (di cui al punto 1.2) che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate detta la modalità per comunicare le seguenti informazioni (di cui al punto 1.2):

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA,

al fine di consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, del medesimo Provvedimento, prot. n. 221010/2024, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020.

Le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

 

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti (cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 15 aprile 2021). A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Con riferimento alle citate violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2023

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Commenti 

 

Il leveraged cash out: profili fiscali
di Marco Orlandi

Le memorie illustrative, in entrambi i gradi di merito, sono di siderale importanza (e, troppo spesso, sottovalutate). Aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Comunicazione di presa in carico – Condizioni per l’impugnabilità

 

La comunicazione di presa in carico può essere oggetto di ricorso solo se è il primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria.

L’interesse a ricorrere (ad agire ex art. 100 c.p.c.) rilevante ai fini dell’individuazione degli atti impugnabili nel processo tributario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21254 del 19 luglio 2023: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Elenco ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Atti amministrativi di tipo provvedimentale non inseriti in tale elenco – Integrazione elenco – Avviso di presa in carico di un accertamento esecutivo – Impugnabilità – Sussistenza – Condizioni – Primo atto con cui il contribuente viene messo al corrente della pretesa tributaria e dell’emissione di un accertamento esecutivo nei suoi confronti – Assenza di natura provvedimentale – Non impugnabilità – Eccezioni – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Esenzione Tari di cui all’art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013
Limitazione dell’esenzione alla parte variabile della tariffa

 

Capannoni di produzione e depositi connessi alle aree di lavorazione produttivi dei rifiuti speciali: dovuta la quota fissa della Tari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23137 del 31 luglio 2023: «TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – Depositi funzionalmente collegati all’attività di produzione dei rifiuti speciali – Esenzione di cui all’art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013 – Presupposto applicativo – Condizioni per l’ottenimento dell’esenzione sulla parte dell’area in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (imballaggi terziari o secondari non destinati alla raccolta differenziata) – Prova a carico del contribuente – Distinzione tra parte fissa e variabile della tassa – Computo – Limitazione dell’esenzione alla parte variabile della tariffa – La superficie dei depositi funzionalmente collegati all’attività di produzione dei rifiuti speciali è in ogni caso soggetta alla quota fissa della TARI – Affermazione – Art. 1, comma 649, della L. 27/12/2013, n. 147»

 

Fondo patrimoniale – Prova che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia

 

Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debito (fideiussioni in favore di società) contratto per l’attività professionale o imprenditoriale. Negato ogni automatismo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Civile – Ordinanza n. 27562 del 28 settembre 2023: «ESECUZIONE FORZATA – Esecuzione sui beni e frutti – Opposizioni – Debiti relativi ai bisogni della famiglia – Fondo patrimoniale – Funzione -Schermo contro le “aggressioni” dei beni conferiti dai coniugi nel fondo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia – Opponibilità del fondo a danno dei creditori – Nozione di obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia – Debito sorto per l’attività professionale o d’impresa di uno o di entrambi i coniugi – Prova che il debito sia stato contratto per esigenze estranee ai bisogni della famiglia – Riparto dell’onere della prova circa l’estraneità delle obbligazioni alle esigenze familiari per sottrarre un bene costituito in fondo patrimoniale – Onere a carico del debitore – Debiti derivanti da fideiussioni prestate in favore di società di capitali – Valutazione caso per caso, per stabilire se l’obbligazione contratta sia o meno funzionale al mantenimento e allo sviluppo della famiglia – Necessità – Caso di specie – Fideiussori omnibus di società in relazione allo scoperto del conto corrente intrattenuto dalla società garantita – Iscrizione ipotecaria eseguita dall’istituto di credito sulla base del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti sul bene immobile di loro proprietà in quanto costituito in fondo patrimoniale – Fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci) – Art. 170 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c.»

 

Fondo patrimoniale, debiti sorti nell’esercizio dell’impresa e bisogni della famiglia. La posizione della giurisprudenza di legittimità

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Comunicazione di presa in carico

 

Mancata notifica dell’atto impoesattivo. Impugnabile l’avviso di presa in carico per mancato rispetto della sequenza fra atti presupposti ed atti conseguenziali

Ammessa l’azione solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como – Sezione II – Sentenza n. 264 del 4 ottobre 2023: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO – Avviso di presa in carico di un accertamento esecutivo – Vizi deducibili – Mancanza dell’atto presupposto – Legittimazione passiva – Ente impositore e agente riscossione – Azione svolta solo nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) – Possibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 -CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO – Comunicazione dell’Agente della riscossione della presa in carico al debitore – Avviso di presa in carico di un accertamento esecutivo ex art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 – Impugnabilità – Condizioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA e applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso

 

Omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione IVA. Come ravvedersi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 450 del 20 ottobre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Omessa fatturazione – Omessa registrazione di operazioni imponibili – Omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – Omessa dichiarazione di inizio attività – Omessa presentazione della dichiarazione IVA – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso – Inapplicabilità del cumulo giuridico in sede di ravvedimento – Inapplicabilità del comma 4, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in sede di ravvedimento per mitigare l’applicazione di sanzioni eccessive – Artt. 5, 6, 9, 11, 13, 18 e 35, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

CU – Indicazione dei familiari a carico

 

“Alleggerito” l’onere di indicazione nella Cu dei dati dei figli con assegno unico. Ulteriori precisazioni in una nota di risposta alle osservazioni dei Consulenti del Lavoro

Nota dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 386245 del 27 ottobre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Reddito di lavoro dipendente – Compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica – Indicazione nelle CU dei codici fiscali dei figli per i quali è stato riconosciuto l’assegno unico (AUU) – Integrazione contenuto della Risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55 – Informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), del DPR 22/12/1986, n. 917 – Oneri sostenuti per i figli a carico (fino a 21 anni) – Incremento patrimonio informativo per consentire all’Agenzia delle entrate di predisporre la dichiarazione precompilata»

La sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica deve essere compilata anche nell’ipotesi in cui non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55 E del 3 ottobre 2023: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Reddito di lavoro dipendente – Compilazione della sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024, anche nell’ipotesi in cui il dipendente sostituito percepisca, al posto della detrazione, l’Assegno unico e universale (AUU)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Contratto di lavoro a tempo determinato

 

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine. I chiarimenti di MinLavoro

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023: «LAVORO – Contratti – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato – Apposizione del termine e durata massima – Proroghe e rinnovi – Decadenza e tutele – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro – Periodo transitorio -Art. 24, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85 – Artt. 19, 21 e 31, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81»

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Inl

 

Riforma dello Sport – Lavoratori sportivi

 

Riforma della disciplina del Lavoro sportivo. Prime indicazioni Inl e Inail

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 ottobre 2023: «RIFORMA DELLO SPORT – Riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo – Lavoratori sportivi – Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», recentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 – Prime indicazioni per il personale ispettivo Inl»

Vedi anche:

  • la circolare Inps n. 88 del 31 ottobre 2023. Nel documento di prassi illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici;
  • la circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023, con cui l’istituto assicurativo ha fornito le istruzioni per l’assicurazione dei lavoratori indicati nel D.Lgs. 36/2021

 

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Sanatoria della mancata emissione di scontrini e ricevute. Al via lo speciale ravvedimento del “Decreto energia”

Con la pubblicazione del “Decreto energia nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 settembre, diventa operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti con partita Iva. In particolare, in base a quanto disposto dal D.L. n. 131/2023 (art. 4), i contribuenti che dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni possono mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso anche se le stesse violazioni sono state già constatate con un processo verbale.

 

In cosa consiste la regolarizzazione

 

Il D.L. n. 131, in vigore dal 30 settembre, ha introdotto la possibilità di regolarizzare una o più mancate certificazioni di corrispettivi (articolo 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997) tramite l’istituto del ravvedimento operoso, quindi con sanzioni ridotte, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione finanziaria.

È il caso, per esempio, del commerciante che ha ricevuto il pagamento ma non ha poi certificato i corrispettivi (emettendo i relativi “scontrini”).

 

Quali violazioni possono essere regolarizzate

 

Rientrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Inoltre, le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2023)




In Gazzetta i decreti “Proroghe” e “Energia”

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 i Decreti Legge “Proroghe “e “Energia” con la sanatoria speciale per gli scontrini.

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

 

L’articolo 4 del D.L. “Energia“, rubricato: (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Precisato, infine, che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Regolarizzazione” quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 forfetari entro il 30 novembre 2024

 

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 132/2023 prorogato il termine entro il quale i contribuenti in regime forfetario potranno “regolarizzare” il RS  (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022.  In particolare, l’articolo 6 del D.L. “Proroghe“, dispone che gli obblighi informativi obbligatori richiesti, ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti in regime forfetario, che hanno compilato la sezione II del quadro LM relativo al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d’imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall’Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. 

 

 




Regime forfetario nel periodo d’imposta 2021. In arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Come spiegano le istruzioni del modello Redditi 2022, il “predetto comma 73 della Legge n. 190/2014, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

 

 

A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

  • Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
  • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

 

Esercenti attività d’impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    • i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    • i canoni di noleggio;
    • i canoni d’affitto d’azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

  • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

 

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.

 

In sostanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM, per il periodo d’imposta 2021, omettendo le sopra citate l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022.

Nelle cd. “lettere di compliance” il contribuente è invitato a:

  • non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a indicare le sopra citate informazioni;
  • eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022 (il cui invio è previsto entro il prossimo 30 novembre 2023).
  • richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, atti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Una volta ricevuta la predetta “lettera”, il contribuente è chiamato a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come chiarisce la parte motiva del provvedimento, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, per rimediare alle violazioni segnalate attraverso le comunicazioni di compliance e integrare la dichiarazione presentata, potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma», pubblicato il 19.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Attività per la promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi (versione 1.1.0)

Rilasciato il softwareCompliance (Versione 1.1.0 del 20/06/2023) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta  2017, 2018, 2019 e 2020 con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

Il software è predisposto per il calcolo del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 472/97 e non tiene conto delle agevolazioni del cd ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.1.0 del 20/06/2023

Aggiornamento Lista degli anni disponibili
Adeguamento dei Codici Tributo utilizzati con quanto previsto dalla normativa in vigore

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

Si ricorda che l’accesso alla sanatoria delle irregolarità formali permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023)

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell’IVA la violazione diviene sostanziale. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione cd. “speciale” (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. (Vedi speciale: Speciale “Tregua fiscale).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 




Consiglio nazionale Commercialisti: ravvedimento operoso, ridurre il tasso degli interessi 

Il Consiglio nazionale scrive a Giorgetti e Leo. De Nuccio: “L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno renderà più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo e comporterà rilevanti effetti distorsivi”

 

Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi.

È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.

Come ricorda nella missiva il presidente della categoria Elbano de Nuccio,

“il ravvedimento operoso è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021. Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

“L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno – afferma de Nuccio – oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).

Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti”.

Nella lettera, i commercialisti aggiungono che

“la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario”.

Infine, la categoria evidenzia che

“la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti del 19 dicembre 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2022

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Commenti

 

La proroga della rivalutazione dei beni d’impresa al 31 dicembre 2021 (ex D.L. n. 23/2020)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

Divieto sanzioni sproporzionate

 

Giudici nazionali e legislazione armonizzata UE: interpretazione “eurounitariamente orientata” o disapplicazione delle norme di legge che prevedono sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione

Corte di Giustizia UE – Grande Sezione – Sentenza dell’8 marzo 2022, Causa C-205/20: «SANZIONI – Principio di proporzionalità – Libera prestazione dei servizi – Direttiva UE sul distacco dei lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 della direttiva 2014/67 che impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Riconosciuto effetto diretto del requisito di proporzionalità – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene – Settori di attuazione di atti legislativi europei (settori armonizzati da direttive) -Richiamo dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Redditi di impresa – Imputazione temporale delle spese di acquisizione dei servizi

 

Costi per servizi nel reddito di impresa. Onere della prova e determinazione del periodo di imposta di deduzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12127 del 14 aprile 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento – Reddito d’impresa – Detrazioni – Onere della prova -Distribuzione – Art. 2697 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Costi per prestazioni di servizio – Momento dell’imputazione – Ultimazione della prestazione – Diverso momento di pagamento -Irrilevanza – Prova dell’ultimazione della prestazione per l’individuazione del periodo di imposta di competenza – Spetta al contribuente – Affermazione – Conseguenti obblighi del giudice – Art. 2697 cod. civ. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese di acquisizione dei servizi – Imputazione temporale – Nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “è ultimata” – Affermazione – Deroga – Ipotesi di incertezza e indeterminabilità dell’elemento reddituale, in quanto contrattualmente condizionato al buon fine – Provvigioni subordinate al buon fine delle prestazioni – Imputabilità all’esercizio di competenza – Criteri – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

  • Sezioni Civili

 

Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Priorità nell’utilizzo

 

La Cassazione interviene su vincoli e priorità di utilizzo delle riserve del patrimonio netto

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Sentenza n. 14210 del 5 maggio 2022: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Bilancio – Contenuto – Criteri di Valutazione – Azioni di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori – Redazione del bilancio – Partecipazioni in imprese controllate o collegate – Omessa rivalutazione – Illiceità della condotta – Esclusione – Fondamento – Art. 2426, comma 1, n. 4), c.c. • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Modi di formazione del capitale – Riduzione del capitale – Reintegrazione del capitale sociale assunta calcolando le perdite al lordo delle riserve – Esclusione – Rilevanza della “perdita netta”, ossia al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di operare sul capitale – Nullità della deliberazione – Ragioni e fondamento – Caso di specie – Nullità della deliberazione assembleare di approvazione e della conseguente deliberazione di distribuzione dei dividendi per insussistenza di adeguate riserve disponibili • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Priorità nell’utilizzo delle riserve • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società per azioni – Disponibilità e distribuibilità delle riserve del patrimonio – Riserva formata contabilizzando, con il metodo del patrimonio netto, le plusvalenze inerenti alle immobilizzazioni consistenti nella partecipazione a società controllate o collegate (analogamente alla riserva formata con le plusvalenze da fair value) -Riserva formata con utili solo attesi e non realizzati – Conseguenza – Riserve utilizzabili a copertura perdite, solo dopo che le riserve facoltative, le riserve statuarie e la riserva legale siano state a loro volta utilizzate – Art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. – Caso di specie – Nullità della deliberazione assembleare di approvazione e della conseguente deliberazione di distribuzione dei dividendi per insussistenza di adeguate riserve disponibili»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Ravvedimento operoso
Violazioni derivanti da condotte connotate da “frode

 

Ammesso il ravvedimento in presenza di condotte dichiarative fraudolente

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 12 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Delitti previsti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Possibilità di procedere al cosiddetto “ravvedimento operoso”, in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente” – Possibilità -Affermazione – Ragioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 39, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Art. 13-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, inserito dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

Registro unico nazionale (RUNTS)
Verifica dei requisiti per l’iscrizione

 

RUNTS. Nuovi chiarimenti del Ministero del Lavoro sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione -Caratteristiche dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione – Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome – Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 15 settembre 2020 – DD 26/10/2021, n. 561»

 

 

Legislazione

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il p.i. 2021

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2021. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350/2022: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

 

Avvertenze  Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2016-2018

 

 

 

Con provvedimento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno accedere agli elementi e alle informazioni d consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) sarà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui sarà data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

In alternativa, contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Si ricorda, che lo scorso luglio 2021 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021 sono state individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 15.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




L’esonero dal versamento del Saldo IRAP 2019 andava indicato nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP 2020: in caso di omissione la sanzione (da 250 a 2mila euro) può essere ridotta con il ravvedimento

 

 

I contribuenti che hanno fruito dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020), erano tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, come peraltro indicato nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (Par. 1.1.4, quesito n. 4 in “Finanza & Fisco” n. 22/2020, pag. 1318). Tuttavia, laddove i contribuenti siano incorsi nell’omissione della compilazione della citata sezione XVIII, questi possono regolarizzare l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (da euro 250 a euro 2.000) definibile, peraltro, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (riduzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 E del 29 settembre 2021,con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – SANZIONI TRIBUTARIE – Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Abrogazione del versamento del saldo 2019 – Obbligo di compilazione nel modello IRAP 2020 (sezione XVIII del quadro IS) – Conferma – Violazione dell’obbligo – Applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Affermazione – Ravvedimento operoso – Applicabilità – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77  (cd. Decreto “Rilancio”)




Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2017-2019

 

 

Con  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021  individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019, che saranno a breve comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”. I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

 

Link al Software di compilazione anomalie 2021

Il software è destinato ai soggetti destinatari nel 2021 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2017, 2018 e 2019.
Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più  avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Promozione della compliance. L’Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software “Compliance” (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Si precisa che tale software non consente, invece, il calcolo delle sanzioni dovute e degli interessi qualora dalle comunicazioni di promozione della compliance risulti una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini IVA e IRAP.

 

Motivi dell’aggiornamento:

Versione 1.0.7 del 18/06/2021
Aggiornamento lista degli anni disponibili

 

Per saperne di più in merito alla possibilità di regolarizzare gli errori segnalati ai contribuenti con le lettere di compliance, vedi la sezione del sito dell’Agenzia delle entrate riservato alle “Attività per la promozione della compliance per i cittadini.

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2019

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Commenti

Bonus operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti). Profili fiscali e contabili
di Marco Orlandi

 

Regime forfetario. Le modifiche in via di introduzione dal D.d.L. Bilancio 2020 e nuovi chiarimenti dalle Entrate
di Enrico Molteni

In nota il testo dell’art. 88, del Disegno di Legge A.S. n. 1586, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo

 

Diritto di accesso agli atti e rilevanza della “buona fede” del cessionario nelle frodi IVA commesse da terzi. La Corte di Giustizia Ue fissa i principi cardine per l’esercizio del diritto alla difesa

Corte di Giustizia CE – Sezione V – Sentenza del 16 ottobre 2019, Causa C-189/18: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Assunzione delle prove – Prove ottenute in procedimenti nei confronti di terzi – Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Accesso al fascicolo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Sindacato giurisdizionale effettivo – Principio della parità delle armi – Principio del contraddittorio – Normativa o prassi nazionale secondo la quale, nel verificare il diritto fatto valere da un soggetto passivo alla detrazione dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche da essa effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi in cui tale soggetto passivo non era parte – Articoli 167 e 168, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Esportatori abituali – Effetti delle note di variazione sul plafond

 

Note di variazione e utilizzo plafond IVA esportatori abituali. Non rileva la data di registrazione della nota. Si deve far riferimento solo al periodo di realizzo della operazione originaria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25485 del 10 ottobre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di beni – Regime del “plafond” – Meccanismo – Esportatori abituali – Integrazione di prezzo dell’operazione originaria intervenuta nel periodo di imposta successivo – Effetti delle note di variazione sul plafond – Emissione di note di debito relative a operazioni dell’anno precedente – Effetti sulla capienza del plafond necessario a fruire della non applicazione dell’IVA – Computo con riferimento all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione originaria – Riferimento all’anno in cui è emessa una nota di debito “rettificativa” – Esclusione – Art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Commissioni Tributarie:

 

Accertamenti analitico-induttivi – Redditi di lavoro autonomo

 

Commercialista. Costa caro al Fisco tentare di provare la sottofatturazione con il solo richiamo ad onorari minimi “consigliati” da un’associazione sindacale di categoria

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara – Sezione II – Sentenza n. 504 del 14 ottobre 2019: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Professioni intellettuali – Redditi di lavoro autonomo – Accertamento analitico-induttivo – Compensi (onorari) – Determinazione – Scritture contabili regolarmente tenute – Difformità degli onorari applicati dal professionista rispetto ad onorari “consigliati” da parte di una delle associazioni sindacali a carattere nazionale dei Commercialisti – Sufficienza ai fini dell’accertamento del maggior reddito – Esclusione – Sussistenza di ulteriori elementi incidenti sull’attendibilità complessiva della dichiarazione – Indicazione di elementi presuntivi assistiti dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. – Necessità – Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2729 c.c.»

 

Prassi

 

 

Regime forfetario – Requisiti di permanenza

 

Cause ostative al regime forfetario: i nuovi chiarimenti dalle Entrate

 4 risposte ad interpello riguardanti le cause ostative all’accesso e alla permanenza

Testo e sintesi dei pareri forniti dall’Agenzia delle entrate n. 398, n. 399, n. 401 e n. 484

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) -Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato –  Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico

 

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 novembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni sostanziali – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia di fatturazione – Omessa (o tardiva) fatturazione o registrazione di operazioni imponibili – Caso di specie – Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Vincolo della progressione delle violazioni – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico – Alternatività dei due istituti – Affermazione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Violazioni in materia fatturazione – Tardiva fatturazione per lo scarto dallo SdI di lotto di fatture elettroniche – Caso di specie – Violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA -Configurabilità di un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Possibilità – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50%

 

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

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Modello 770/2019. Le scadenze

31 Ottobre 2019

Trasmissione telematica 

sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi, devono presentare entro il 31 ottobre 2019 la dichiarazione relativa al 2018 modello 770/2019 Redditi 2018, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati

 

29 Gennaio 2020

Presentazione tardiva – Ravvedimento

Ultimo giorno utile per i sostituti d’imposta (comprese le Amministrazioni dello Stato), che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che non hanno presentato il modello 770/2019 entro il termine del 31 ottobre 2019, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento. Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

 

Link ai software per la compilazione e di controllo

Software di compilazione modello 770/2019

Software di controllo modello 770 2019




Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. In arrivo oltre 1 mln di “inviti” al ravvedimento

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Ai nastri di partenza oltre un milione di avvisi bonari

I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.

Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione

I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra euro 1.032 e euro 8.264 ad un importo di euro 172 (pari ad 1/6 del minimo).

In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Come segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze

Nel caso in cui l’avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia:

compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;

utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 24 maggio 2017)




Dichiarazione IVA/2016 per l’anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell’adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l’hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all’interno del Cassetto fiscale, presente all’interno dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Pochi passi per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle seguenti sanzioni:

  • 250 euro che si riducono a un nono (27,78 euro) se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016. Rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l’eventuale violazione di omesso versamento;
  • per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il versamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

I canali dell’Agenzia per dare chiarimenti o ricevere informazioni

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”. La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2016

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Commenti

Le spese di rappresentanza: nuovi criteri di deducibilità
di Marco Orlandi

 

Mancato perfezionamento della notifica processuale per causa non imputabile al notificante: riattivazione dell’iter notificatorio in tempi stretti
di Isabella Buscema

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civile

Notificazione di atti processuali – Rimedi in caso di mancato perfezionamento non imputabile al notificante

Mancato perfezionamento notificazione non imputabile al notificante: Fissato un termine “ragionevole” per la ripresa del procedimento. Nuova notifica entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Dell’atto di impugnazione – Esercizio di attività defensionale “extra districtum” – Elezione di domicilio presso un difensore del distretto – Notificazione presso il domicilio eletto – Condizioni – Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale – Necessità – Esclusione • PROCEDIMENTO CIVILE – IMPUGNAZIONI CIVILI – Notificazione – Notificazione di atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – Condizioni – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Tempo massimo per riattivare e completare il processo notificatorio – Termine ragionevole per la ripresa del procedimento, fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c. – Caso di specie – Mancata notifica, in prima battuta, di un ricorso per cassazione a causa del cambio di indirizzo dello studio dell’avvocato di controparte del primo grado – Artt. 137, 153, 325, 326, 330 e 360 c.p.c.»

 

Sezioni Civili Tributarie

Indagini bancarie al professionista

Accesso ai conti bancari del contribuente professionista: presunzioni e prove contrarie ammesse dopo la sentenza n. 228/2014 della Consulta

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16697 del 9 agosto 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali – Ammissibilità – Esclusione – Art. 32, comma 1°, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accesso ai conti bancari del contribuente professionista – Dati emergenti dai conti correnti bancari – Presunzioni basate sui versamenti – Riferibilità alle operazioni imponibili Operatività – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Contenuto»

 

Iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72
Tassatività delle ipotesi previste

Recupero bonus assunzioni per superamento del limite massimo di aiuti “de minimis”: inutilizzabile la liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 19860 del 5 ottobre 2016: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi per l’incremento dell’occupazione – Incentivi (credito d’imposta) alle assunzioni previsti dall’art. 7, della L. 23/12/2000, n. 388 – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Caso di specie – Cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico/2007 – Recupero per indebita utilizzazione di un credito di imposta per aver superato il limite quantitativo del c.d. “de minimis” – Disconoscimento del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate (cd. bonus assunzioni per le aree depresse del Mezzogiorno) – Questione di interpretazione e valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito d’imposta – Necessità di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione (avviso di recupero, con motivata revoca, ex art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000) – Fondamento – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Estratto di ruolo
Innesco per l’impugnazione
della cartella non notificata

Ammessa l’impugnazione della cartella conosciuta tramite l’estratto di ruolo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20611 del 12 ottobre 2016: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost.»

 

Tribunali

Cartella o AVA INPS per fatti accertati dal Fisco – Rideterminazione di un maggior reddito – Riflessi contributivi

La pendenza della lite fiscale salva il commerciante dagli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al giudice tributario

Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 144 del 13 aprile 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa”) – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo per l’impugnazione dell’accertamento tributario fondante il recupero – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Emissione avviso di addebito contributivo in presenza di accertamento fiscale impugnato presso le commissioni tributarie: INPS condannato alle spese di lite anche in caso di successivo sgravio in esito al processo tributario

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 700 del 15 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Avviso di addebito INPS di contributi omessi alla gestione commercianti relativi derivanti da un accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – Formazione e notificazione dell’avviso contributivo in pendenza di ricorso dinanzi alla C.T.P. – Accoglimento del ricorso presso il giudice tributario – Sgravio nel corso del processo dell’avviso di addebito opposto – Conseguenze – Cessazione della materia del contendere e condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite – Ragioni – In pendenza di lite fiscale gli avvisi di addebito INPS emessi sulla base di un avviso di accertamento fiscale opposto dinanzi al Giudice tributario sono illegittimi a prescindere dall’esito del ricorso tributario»

 

Avviso di addebito dell’INPS fondato su accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione dell’atto di recupero dell’Ente previdenziale

Tribunale di Venezia – Sezione per le controversie di lavoro – Sentenza n. 548 del 23 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi (Cd. “senza cassa” – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata – Determinazione dei contributi in relazione al maggior reddito accertato – Nella specie – Gestione commercianti – Formazione ed emissione dell’avviso di addebito per credito contributivo INPS per fatti accertati dall’Agenzia delle entrate per cui pende giudizio dinanzi la Commissione tributaria – Illegittimità per violazione dell’art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/99 – Fondamento – Conseguenze – Nullità dell’avviso di addebito INPS (Gestione Commercianti) – Art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122»

 

Prassi

Errori dichiarativi
Ravvedimento operoso

Per regolarizzare l’infedele dichiarazione basta la sanzione proporzionale (oltre al tributo dovuto e agli interessi). Esclusa quella prevista per l’omesso versamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Restituzione dell’azienda
Esercizio della riserva di proprietà

Cessione d’azienda con riserva di proprietà:conseguenze fiscali della risoluzione del contratto per inadempimento del compratore

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 E del 13 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Responsabilità solidale – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di azienda a rate con riserva di proprietà – Pagamento rateale del prezzo e riserva di proprietà ex art. 1523 e ss., c.c. a favore della parte venditrice – Risoluzione del contratto di vendita di azienda per inadempimento del compratore – Conseguenze fiscali dell’eventuale azione di restituzione dell’azienda esperibile in caso di esercizio della riserva di proprietà – Responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti dall’acquirente – Disciplina IRES ed IRAP, da riservare in capo al cedente all’eventuale credito residuo non incassato – Disciplina IRES ed IRAP dell’indennità che il Giudice potrebbe eventualmente disporre a carico del venditore quale “reductio ad equitatem” prevista dall’articolo 1526, comma 2, del c.c. – Obblighi ai fini dell’imposta di registro in merito all’esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del c.p.c. – Art. 14 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 101 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1523 c.c.»

 

Correlazione e consequenzialità tra assegnazione agevolata dei beni ai soci e vendita – Legittimo risparmio d’imposta

Messa in liquidazione della società, assegnazione agevolata e successiva cessione a terzi di immobili ex strumentali per destinazione non è abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 17 ottobre 2016: «IMPOSTE SOSTITUTIVE – ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI – Commi da 115 a 121 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione – Immobili strumentali per destinazione appartenenti a società – Messa in liquidazione della società – Mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni – Conseguenze – Fuoriuscita dei beni dal ciclo produttivo dell’impresa e applicabilità della disciplina agevolata per l’assegnazione – Successiva cessione degli immobili effettuata dai soci assegnatari – Configurazione di un’ipotesi di abuso del diritto – Esclusione – Legittimo risparmio d’imposta – Fondamento – Art. 10-bis, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Cartella o AVA INPS
Annullamento totale o parziale in via di autotutela

Le condizioni per l’annullamento in autotutela di avvisi di addebito INPS divenuti inoppugnabili

Messaggio INPS n. 3913 del 29 settembre 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – AUTOTUTELA – RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale o avviso di addebito (AVA) INPS – Annullamento totale o parziale di atti inoppugnabili illegittimi in via di autotutela – Condizioni – Art. 24, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Art. 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122»

 

Novità del Decreto correttivo del Jobs Act

Tracciabilità via e-mail dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – n. 1 del 17 ottobre 2016: «LAVORO – Disciplina del lavoro accessorio ex art. 49 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Buoni lavoro (Voucher) – Decreto correttivo del Jobs Act – Art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24/09/2016, n. 185 – Tracciabilità dei Voucher – Comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher – Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni – Sanzioni per la violazione dell’obbligo della preventiva di comunicazione»

 

Legislazione

Trasmissione e utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Le regole operative del Mef

Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016: «Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate»

 

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di agosto 2016

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2016

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Commenti

Ancora una conferma da parte della Corte di Cassazione. In IRAP niente automatismi  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

Paradisi fiscali
Disposizioni antielusive

Modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati e ampliamento della disciplina del credito d’imposta estero. Il vademecum delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 agosto 2016: «IMPOSTE SUI REDDITI – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Società controllate estere (Controlled Foreign Companies – CFC) – Criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata – Società estere collegate – Trattamento degli utili provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) – Esimenti per disapplicare la normativa CFC – Istanze di interpello da presentare per la disapplicazione della disciplina CFC, di cui all’art. 167 TUIR – Adempimenti dichiarativi UNICO 2016 – Nuovo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi – Integrazione della istruzioni Mod. FC e RM – Disciplina del credito d’imposta estero – Fruizione del credito d’imposta estero per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito/investimento effettuato all’estero – Artt. 3, 8, 10 e 15, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Art. 1, commi 142-144, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 165 e 167, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenziadelle Entrate
Effetti sulla contribuzione previdenziale

Effetti sulla contribuzione previdenziale dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria. Il ravvedimento anche per la definizione di PVC non riduce le sanzioni INPS

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 140 del 2 agosto 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Rilevanza – Adempimento spontaneo (Ravvedimento) per la correzione di violazioni riguardanti la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomi – Definizione precontenziosa (Reclamo/Mediazione, Accertamento con adesione, Acquiescenza) di accertamenti di maggiore reddito – Definizione in sede contenziosa (Conciliazione giudiziale, Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti) di controversie riguardanti accertamenti di maggiore reddito – Diversa rilevanza ai fini sanzionatori INPS – Art. 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462»

 

Legislazione

D.L. “Enti Locali
Riammissione alla rateizzazione

Gli interventi per il ripristino delle rateizzazioni scadute con Equitalia e Agenzia delle Entrate, sul bollo per le auto in leasing e per la proroga delle concessioni demaniali

Le misure fiscali urgenti del decreto-legge “Enti Locali

Il testo del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» coordinato con le norme richiamate o modificate»

 

Scambio di informazioni
Nuova white list

Il nuovo elenco degli Stati c.d. white list. Fra i Paesi aggiunti Svizzera, Arabia Saudita, Liechtenstein, Hong Kong, Taiwan, Libano e Isole Vergini Britanniche

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016: «Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.”.»

 

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Studi di settore, al via 160mila comunicazioni “inviti” a regolarizzare

Più trasparenza, maggiore condivisione e un dialogo nuovo tra Entrate e Contribuenti sulle anomalie da studi di settore per facilitare l’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016, infatti, prende il via la nuova stagione contrassegnata da 160.693 inviti a mettersi in regola diretti ai contribuenti. In particolare, il Provvedimento definisce le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore, relativi al triennio 2012-2014, da pubblicare nel “Cassetto fiscale” dei contribuenti interessati. Anche quest’anno, quindi, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità a coloro che riceveranno le comunicazioni di anomalia di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione, nonché di tenerne conto in vista della presentazione del modello Unico 2016.

L’Alert del Fisco arriva via web o sul cellulare

L’Agenzia inviterà i contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2012-2014. L’invito del Fisco arriva direttamente agli interessati senza passare dalla buca delle lettere, in modo da permettere ai cittadini di verificare tempestivamente la propria situazione e scegliere se giustificarsi o ravvedersi. Le comunicazioni di anomalia saranno inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà, nei due prossimi fine settimana, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il software gratuito Comunicazioni 2016, già disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Software).

Il dialogo apre la strada al ravvedimento

Ricordiamo come grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione, beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Un “rimedio” agevolato che resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973). .

Sono 8 le nuove tipologie di anomalia per il 2016

In particolare, il Provvedimento definisce 62 diverse tipologie di casi per il 2016. Di questi, 54 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa, 3 esclusivamente ad attività professionali e 5 ad entrambe le tipologie di reddito. In pratica, rispetto alla campagna informativa dello scorso anno, sono state individuate 8 ulteriori tipologie di anomalia. I nuovi casi riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

In allegato al Provvedimento vi è un’apposita specifica tecnica la cui finalità è l’individuazione dei criteri in base ai quali sono state elaborate le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014.

Pubblicati i template delle comunicazioni

I fac-simile delle 62 tipologie di comunicazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Comunicazioni anomalie 2016). In tale sezione sono altresì disponibili i fac-simile di comunicazioni agli intermediari e di sms, mail e PEC ai contribuenti, oltre agli indirizzi PEC da cui partiranno i messaggi e ad un documento contenente le risposte alle domande più frequenti pervenute lo scorso anno in relazione alla precedente campagna di comunicazione delle anomalie.

Affinati i criteri di valutazione dei livelli di rischio

Sulla scorta degli esiti delle precedenti campagne informative sono stati previsti due nuovi criteri di esclusione di soggetti dalla selezione, in modo da evitare l’invio di comunicazioni di anomalia a contribuenti presumibilmente non a rischio in base ai criteri elaborati o che hanno già fornito in precedenza elementi informativi in merito ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. In particolare, si tratta di contribuenti che hanno barrato la voce V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente” del “Quadro V – Ulteriori dati specifici” del modello studi di settore e dei contribuenti che hanno compilato la scheda Annotazioni in GERICO per tutte le annualità oggetto di segnalazione o che, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l’apposito software Segnalazioni. Come per gli anni passati, è stato inoltre confermato che nel caso in cui un contribuente rientri in più di una tipologia di anomalia, venga segnalata unicamente quella ritenuta più grave in termini di rischio. In pratica, seguendo l’ordine numerale assegnato in specifica tecnica, individuato anche con l’ausilio di SOSE. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016)




Dichiarazioni IVA/2015 per il 2014 omesse: nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli

L’Agenzia avvisa in anticipo i contribuenti che non hanno ancora presentato, o non hanno compilato correttamente, la dichiarazione IVA per il 2014. I 65mila destinatari possono rimediare da soli e pagare le sanzioni ridotte, senza ricevere controlli. Proprio per comunicare questa chance a coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato, l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di questi contribuenti, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione. Queste comunicazioni fanno parte del percorso di cambiamento che l’Agenzia ha intrapreso nei rapporti con i contribuenti, con l’obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 137937 del 2015 RU del 29 ottobre 2015, recante: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»infatti, vengono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. L’Agenzia delle entrate trasmetterà le comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)-

Obiettivo compliance, work in progress

Le comunicazioni previste dal provvedimento Prot. 137937 del 2015 seguono a breve distanza i 220mila alert preventivi inviati dal Fisco ai contribuenti che, pur essendo obbligati (avendo più redditi e più datori di lavoro), non hanno presentato la dichiarazione. Anche in quel caso, lo scopo delle comunicazioni è permettere il ravvedimento spontaneo del contribuente prima dei controlli.

Cosa fare per mettersi in regola

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.

Come contattare l’Agenzia per fornire chiarimenti

Se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente alle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento”.

I numeri delle comunicazioni già inviate

Nel quadro della recente strategia, negli ultimi mesi l’Agenzia ha già inviato:

220mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) e non ha effettuato il conguaglio delle imposte;

190mila comunicazioni di anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore;

20mila comunicazioni complessivamente inviate a cittadini che non hanno dichiarato tutte le plusvalenze, professionisti che non hanno denunciato tutti i compensi certificati dai sostituti d’imposta, soggetti IVA con vendite dichiarate inferiori alle fatture comunicate al fisco dai clienti. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2015)




Dichiarazioni dei redditi per il 2014: 220mila inviti al ravvedimento per chi ha “dimenticato” di presentarle

Grazie alla dichiarazione precompilata e ai dati trasmessi dai datori di lavoro e dagli enti previdenziali, l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad avvisare circa 220mila contribuenti di possibili anomalie che riguardano la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed eventualmente a porvi rimedio senza incorrere in controlli. I destinatari di questa tornata di lettere bonarie sono i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte. Chi riceve la lettera può presentare il modello Unico Persone Fisiche entro il 29 dicembre 2015 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti.

La lettera salva dai controlli – In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere invitando i contribuenti, che in presenza di più redditi (senza conguaglio) non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2014, a verificare autonomamente la propria posizione prima che l’Agenzia effettui dei controlli. Queste anomalie vengono normalmente riscontrate a distanza di anni dalla presentazione della dichiarazione, con l’applicazione di sanzioni e interessi in misura piena. Ora, grazie alla precompilata, è possibile individuarle in tempo reale e, ricevendo l’avviso preventivo, il cittadino può rimediare da solo tramite l’istituto del ravvedimento operoso, senza imbattersi mai nei controlli.

I numeri dell’assistenza – I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono rivolgersi ai nostri uffici territoriali (sul sito internet dell’Agenzia – nella sezione Contatta l’Agenzia > Assistenza fiscale > Uffici Entrate) o chiamare il Call center al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13, al costo della tariffa urbana a tempo. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19/10/2015)

Precisazione sui 220mila avvisi bonari

In merito ad alcune errate notizie di stampa relative a 220mila comunicazioni inviate ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che non si tratta affatto di errori nei 730 precompilati o di controlli. Al contrario, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi (senza conguaglio), non hanno ancora provveduto a inviarla per il periodo d’imposta 2014. È, quindi, una nuova possibilità offerta dall’Agenzia delle Entrate che, proprio grazie alla precompilata, consente ai contribuenti di poter rimediare in tempo, pagando così sanzioni ridotte ed evitando di incorrere in controlli futuri.

L’Agenzia delle Entrate ha cambiato, infatti, la strategia nel contrasto all’evasione fiscale, inaugurando un nuovo corso nei rapporti con i contribuenti, improntato su trasparenza e collaborazione. Il nuovo approccio si basa sulla condivisione delle informazioni “a monte” per semplificare gli adempimenti e promuovere la compliance. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20/10/2015)