Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione da parte di società o associazioni “trasparenti”

Pubblicata dall’Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

 

Il documento di prassi, “integra” il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

 

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

 

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareè valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

  • “73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.




La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




Il Senato approva le «Misure urgenti» che riaprono i termini del Cpb per i contribuenti ISA, ampliano la platea dei beneficiari del bonus Natale, rinviano il termine per il versamento del secondo acconto e modificano il regime del ravvedimento speciale

L’Assemblea del Senato, giovedì 28 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il Ddl di conversione del D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla V Commissione che passa all’esame della Camera. (vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)

Il decreto-legge prodromico alla Manovra di bilancio 2025 vera e propria (un collegato) contiene importanti interventi in materia fiscali. In particolare, Il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali.

 

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

 

L’articolo 7, come modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Il comma 1 aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-bis a 6-quater e modifica, alla lettera b), il comma 10.

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi (b-bis).

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 2-quater dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività), e b-bis) (causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 2-quater prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis).

La lettera a-bis) del nuovo comma 6-quater amplia la platea dei soggetti che possono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali prevedendo che, lo stesso, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci. Nel dettaglio, la lettera a-bis) modifica il comma 8 dell’articolo 2-quater prevedendo, relativamente ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati e, in riferimento ai redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR medesimo, che il versamento delle relative imposte sostitutive possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Inoltre, al comma 10 dell’articolo 2-quater si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento speciale.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-bis consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti

 

L’articolo 7-ter, inserito in sede referente, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l’abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell‘articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

L’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025. In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari. Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.

 

Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-quinqiues limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all’ipotesi in cui la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera b), modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La relazione tecnica precisa che la modifica legislativa interviene per esigenze di chiarezza e di certezza nei rapporti tra fisco e contribuente chiarendo l’ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale in ipotesi di modifica della compagine sociale.

 

Modifiche al credito d’imposta ZES

 

L’articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell’ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).




Soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Ai contribuenti affidabili ISA nell’annualità 2019 i termini per gli accertamenti sono prorogati al 31 dicembre 2025. Confermata per l’annualità del 2018 la decadenza al 31 dicembre 2023

Con risposta n. 5-03163 Governo del 27/11/2024 (di seguito riportata), fornita dal sottosegretario del Ministero dell’economia in risposta all’interrogazione parlamentare, di Mariangela Matera (FdI) in VI Commissione Finanze, chiariti gli effetti combinati del regime premiale ISA per i contribuenti che hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale  almeno pari a 8, con la proroga di un anno dei termini per l’accertamento prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb). Nella risposta confermato che ai contribuenti “affidabili” i termini di accertamento relativi all’annualità del 2018 sono scaduti  il 31 dicembre 2023.

 

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5/03163

Primo firmatario: Matera Mariangela
Data firma: 26/11/2024
VI Commissione (Finanze) – Camera
Risposta Governo del 27/11/2024

Interrogazione a Risposta immediata in commissione 5-03163 presentata da Matera Mariangela

Martedì 26 novembre 2024, seduta n. 387

 

Matera, Congedo, Filini, Giordano, Matteoni e Testa. — Al Ministro dell’economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:

  • il concordato preventivo biennale, introdotto con il decreto legislativo n. 13 del 2024, successivamente modificato dal decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, pone nuove questioni sotto il profilo accertativo, in relazione ai termini decadenziali previsti dall’ex articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 2-quater comma 14 del suesposto decreto-legge n. 113 del 2024, prevede che per gli aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
  • la medesima disposizione stabilisce inoltre che per i soggetti indici sintetici di affidabilità aderenti al Cpb, che hanno adottato per una o più annualità (tra i periodi d’imposta dal 2018 al 2021) il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater, i termini di decadenza relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027;
  • la misura suesposta (primo periodo del comma 14) è posta in deroga all’articolo 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, a norma del quale: «i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati»;

gli interroganti evidenziano in relazione a quanto suesposto, che i soggetti Isa che hanno avuto un livello di affidabilità pari almeno a 8, godono della riduzione di un anno dei termini accertativi per le imposte su redditi – IVA;

per una questione di affidamento del contribuente, dovrebbe essere confermata, a parere degli interroganti, la decadenza dei termini di accertamento per i soggetti ISA, che aderiscono al Cpb e al regime di ravvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater, i quali per effetto del regime premiale ISA di cui hanno beneficiato per il 2018, si sono avvalsi della riduzione dei termini di accertamento per il medesimo periodo (da 5 a 4 anni), e pertanto, trattandosi di termini già spirati a fine 2023 non dovrebbe operare alcuna proroga;

al riguardo, gli interroganti richiedono chiarimenti in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure in caso contrario se i termini di decadenza s’intendono riaperti –:

se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in relazione a quanto esposto in premessa.

(5-03163)

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 novembre 2024 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-03163

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni contenute nell’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Tale disposizione, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, prevede con riferimento ai soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quater, che i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Inoltre, per tutti i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono chiarimenti “in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure se in caso contrario i termini si intendono riaperti”.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Deve condividersi l’approccio ermeneutico prospettato dagli Onorevoli interroganti in relazione all’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Invero, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga.

Diversamente, in relazione al periodo d’imposta 2019, il cui termine di decadenza – per i medesimi contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l’ultimo periodo del richiamato comma 14 dell’articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d’imposta 2019.

 




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione

L’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che ha aderito, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB di adottare il regime di “ravvedimento speciale” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, il nuovo istituto si rivolge a coloro che, nelle “annualità” dal 2018 al 2022, per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

  • hanno applicato gli “ISA;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli “ISA”, alla data del 9 ottobre 2024 di entrata in vigore della legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

 

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater rinvia a un provvedimento la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, il Direttore dell’Agenzia delle entrate il 4 novembre 2024, ha approvato un provvedimento, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale».

 

Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell’articolo 2-quater citato prevede che il perfezionamento del “ravvedimento” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il nuovo provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024.

 

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “modelli F24” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

 

Viene quindi previsto che in caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

In pratica, l’efficacia dell’istituto deriverà solo dal pagamento integrale di tutte le imposte sostitutive. Di conseguenza, massima attenzione sui versamenti che dovranno essere effettuati da tutti i soggetti coinvolti, società e soci. A tal riguardo, si evidenzia che condizionare l’adesione e il successivo perfezionamento dell’istituto al versamento effettuato «delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati», sembra frutto di una estremizzazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (stesso discorso vale per le società di capitali “trasparenti”) e dei soci delle stesse ex art. 5 del TUIR. In base al provvedimento, la società trasparente dovrà determinare le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, tenendo anche conto che il «valore complessivo» per ciascuna annualità non può essere a inferiore a 1.000 euro, e comunicare l’importo da versare pro quota ai soci (titolari delle quote nel periodo oggetto del ravvedimento speciale); i soggetti tenuti al versamento.

 

Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione (PVC) o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Termini

 

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

 

Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

 

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1 al medesimo provvedimento.

 

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale», pubblicato il 4.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Concordato preventivo biennale e “ravvedimento speciale”. L’Agenzia delle entrate pubblica 15 nuove Faq

Diffusi nel sito dell’Agenzia delle Entrate 15 ulteriori chiarimenti relativi all’istituto del Concordato preventivo biennale e al “Ravvedimento speciale”.

Di seguito il testo delle nuove risposte.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq n. 1 del 25 ottobre – L’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiede se, ai fini dell’esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare nel quale è stato precisato che “La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale» chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

 

Faq n. 2 del 25 ottobre – L’inizio dell’attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Cosa si deve intendere per “inizio attività”?

Si osserva che per l’applicazione degli ISA il concetto di “inizio attività” è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA». Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

 

Faq n. 3 del 25 ottobre – Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.

Il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato». 

 

Faq n. 4 del 25 ottobre – Si chiede se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.

La risposta è negativa, in quanto l’ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto CPB.

 

Faq n. 5 del 25 ottobre – Nell’ipotesi di un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025?

L’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.

 

Faq n. 6 del 25 ottobre – Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d’esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».

Ciò posto, l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.

 

Faq n. 7 del 25 ottobreSoggetto con attività di albergo, bar ristorante: nell’anno 2023 l’attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi mentre le attività di bar e ristorante sono al 40%. L’ISA applicato nel 2023, attese le particolari regole di determinazione della “attività prevalente” e delle “attività complementari” previste in tale casistica, è il DG44U relativo all’attività alberghiera con assorbimento delle altre attività. Se nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante con compilazione del relativo ISA con prospetto multiattività per l’albergo non complementare e codice esclusione ISA 7 (Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA), cessa il CPB?

Il caso prospettato rientra tra le cause di cessazione individuate dall’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

 

Faq n. 8 del 25 ottobreSi chiede di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l’integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto prevede che il CPB cessa di avere efficacia nell’ipotesi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari». Ne consegue che nel caso prospettato la richiamata causa di cessazione si applica solo a condizione che le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.

 

Faq n. 9 del 25 ottobreI soggetti ISA che volontariamente non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire, in presenza dei requisiti, al CPB per il successivo biennio relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 o potranno farlo soltanto per il biennio 2026-2027?

Si ritiene che i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso.

 

Reddito oggetto di concordato (rif. artt.15,16,28 del decreto CPB)

 

Faq n. 10 del 25 ottobre – Si chiede se nell’ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, sia possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino.

Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell’articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d’impresa concordato, sono tassative. Nel caso prospettato non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d’impresa concordato.

 

Faq n. 12 del 25 ottobre – Si chiede conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno 2023, sono rilevanti ai fini del CPB e concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta da indicare nei righi P04 e P05 del modello CPB?

Si conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB.

 

Benefici premiali (rif. Art. 19 del decreto CPB)

 

Faq n. 11 del 25 ottobre – Si chiede di confermare che l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.

L’articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’ articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

 

Cause di decadenza (rif. articolo 22 e 33 del decreto cpb)

 

Faq n. 13 del 25 ottobre Si chiede conferma che la violazione di inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rilevante ai fini dell’eventuale superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, si riferisca al solo periodo d’imposta 2023 e non anche alle precedenti annualità.

Al riguardo, nella Circolare è stato già chiarito che “per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023”.

 

Faq n. 14 del 25 ottobre – Si chiede conferma che l’omessa dichiarazione IRAP riguardo agli anni 2021/2023 non precluda l’accesso al CPB, così come l’omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB.

Si conferma che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

 

Ravvedimento di cui all’art. 2-quater Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024

 

Faq n. 15 del 25 ottobre – Si chiede conferma che l’opzione per il ravvedimento non comporta alcun obbligo di versamento ai fini IVA relativamente ai maggiori imponibili soggetti a imposta sostitutiva.

L’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che «I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive». Il riferimento, nella richiamata disposizione, alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali nonché all’imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini IVA.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Le modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva ex lege 388/2000 a decorrere dal 1° settembre 2024  di Enrico Molteni

 

Legislazione

 

Decreto-legge “Omnibus” convertito in legge

 

Decreto “Omnibus coordinato con le modifiche del Decreto “Anticipi 2025. La sintesi

Le misure fiscali del Decreto “Omnibus” convertito in Legge

Da quelle per il “Ravvedimento speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al Cpb a quelle transitorie relative al regime di esenzione dall’IVA riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica.

Il testo del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» — Artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5, 6, 7, 7-quinquies, 7-sexies e 22

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Notifica gli atti di natura tributaria a mezzo Pec nei confronti di contribuenti dotati di domicilio digitale

 

Domicilio digitale “specialeex art. 60-ter del D.P.R. n. 600/73. Approvato il provvedimento che regola il processo di elezione, conferma, variazione e revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379575/2024: «Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

 

Prassi 

 

Regime sanzionatorio per l’omissione o l’evasione contributiva

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

 

Ravvedimento operoso per omissioni ed evasioni contributive, attività di compliance e attività di accertamento d’ufficio. L’Inps ha rilasciato le istruzioni operative sulle novità del Decreto PNRR-quater

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 4 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva – Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS – Nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell’INPS e relativo regime sanzionatorio – Regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater»

 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

 

Premi omessi. Le istruzioni Inail sul nuovo regime sanzionatorio

Circolare INAIL – Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo – n. 31 del 10 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in relazione ai premi Inail – Regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater – D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – Tabella esemplificativa»

 

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In Gazzetta il D.L. che consente lo “speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater” agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall’applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. “Ravvedimento speciale” legato all’adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento “Ravvedimento speciale” nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”);

 

Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) all’articolo 148, richiamato dall’articolo in esame, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. In base a questa disposizione, ed esempio, il Mef ha provveduto con due successivi decreti, rispettivamente del 2 febbraio e del 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020. Anche il D.M. 21 marzo 2022 ha recepito una causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19 che ha interessato i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Infine, l’art. 8 del D.M. 29 aprile 2022, al fine di adeguarne i risultati dell’applicazione ISA agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid-19, ha estenso l’inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

 

ovvero

 

  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.

 

Si ricorda che a causa di esclusione prevista dal comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento e come chiarito dalle circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 16 giugno 2020, (par. 7 in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 894), anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19).

 

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, l’incremento è del 25 per cento e si applicheranno le aliquote (considerando la riduzione del 30%, vedi infra) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’IRAP.

In dettaglio, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento speciale:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza

tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 12,5 per cento;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento. Resta fermo il versamento minimo, per ciascuna annualità, di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali previsto dal comma 7 all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. 

 

Infine, in conseguenza alle modifiche introdotte dal nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al comma 10 del medesimo articolo aggiunta un’ulteriore deroga alla impossibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o del regolare pagamento rateale. Tale rettifica,  potrà essere effettuato «anche nel dichiarazione infedele della causa di esclusione (ISA) di cui al comma 6-bis».

 

 

Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Link al testo del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali». In Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. I codici tributo per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP

Online la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 che istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 50/E di oggi, per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, sono:

4074”, denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

4075”, denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

4076”, denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 ottobre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – Ravvedimento speciale legato all’adesione – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutivaArticolo 2-quater del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143

Vedi anche: Dal Decreto Omnibus “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi