Assegnazione e cessione agevolata di immobili. Dalla VI Commissione Finanze della Camera il punto sul regime IVA

Dalla VI Commissione Finanze della Camera forniti importanti chiarimenti in ordine all’assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

Nel corso del question time, con riguardo alle disposizioni agevolative in materia di assegnazioni e cessioni di beni ai soci ex articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), il Sottosegretario per l’economia e finanze Sandra Savino, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che “sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell’imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell’acquisto, dell’importazione o dell’effettuazione degli investimenti prima indicati.

Viceversa esulano dall’ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto. Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall’IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all’atto dell’acquisto dell’immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall’IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

Link alla testo integrale della risposta n. 5-01057 del Sottosegretario per l’economia e finanze Sandra Savino, all’interrogazione parlamentare dell’onorevole Saverio Congedo, fornita nel corso della seduta del 5 luglio 2022 nella VI Commissione Finanze della Camera

Documenti di prassi citati nella risposta:

Circolare n. 40/E del 13 maggio 2002 — § 3.6 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2002, pag. 1897, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 — in “Finanza & Fisco” n. 26/2002, pag. 2500 e n. 191/E del 23 luglio 2009 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agliabbonati), Circolari n. 26/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 8/2016, pag. 556) e 37/E/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2016, pag. 1273)

 

Vedi anche:

Trasformazione agevolata di società commerciale in una società semplice. Ulteriori chiarimenti sulla rilevanza IVA della estromissione beni immobili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 431 del 18 settembre 2023: «TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ulteriori chiarimenti sulla rilevanza IVA delle estromissioni dal regime d’impresa di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell’IVA addebitata in via di rivalsa – Articolo 1, commi 101-106, della L. 22/12/2022, n. 197 – Art. 2, secondo comma, n. 5), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»




Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)




Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019

 

Nella VI Commissione Finanze della Camera, mercoledì 5 febbraio 2020, sono state svolte le interrogazioni n. 5-03471 Trano e n. 5-03472 Centemero sull’applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Di seguito, la risposta del Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA.

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione  a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

 

Carla RUOCCO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Raffaele TRANO (M5S), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver fatto chiarezza ed aver fugato le incertezze dei possessori di partita Iva. Rammenta che l’interrogazione presentata era in effetti volta unicamente a stabilire un quadro di garanzie a tutela dei contribuenti, rendendo chiara l’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina, e non certo ad un condizionamento dell’Esecutivo, che auspica possa mettere in campo – nel solco di quanto sinora già fatto – ulteriori misure agevolative e di sostegno per le piccole e medie imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per essersi fatto carico di chiarire le questioni poste dalla sua interrogazione, ma non può certamente dichiararsi soddisfatto. Evidenzia infatti come solo oggi, il

5 febbraio, senza che sinora sia stata diramata alcuna circolare, è stato reso noto che la nuova disciplina in materia di regime forfetario introdotta dall’ultima Legge di Bilancio si applicherà già a decorrere dall’anno di imposta 2020.

Si colpiscono quindi, con un aumento violento della tassazione, dipendenti e pensionati che svolgono in più un lavoro autonomo, con il solo risultato di far chiudere loro la partita Iva o di spingerli verso il sommerso. Il Governo, che ha impostato la manovra finanziaria nella prospettiva del recupero dell’evasione fiscale, rischia di determinare l’effetto opposto e di ottenere inoltre una sensibile perdita di gettito.

Rammenta che il regime forfetario, voluto dal Governo a guida Lega e M5S, ha determinato una notevole crescita del numero delle partite Iva, poiché ha introdotto un regime semplice e poco oneroso per le imprese. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, ritornare al regime precedente per alcune categorie – peraltro in contrasto con lo Statuto del Contribuente rappresenta una sconfitta, non solo per l’attuale Governo ma per tutto il Paese. Il Sottosegretario Villarosa aveva peraltro preannunciato la presentazione di possibili emendamenti sul tema, nell’ambito dell’esame, alla Camera, del decreto-legge cosiddetto 1000 proroghe, che tuttavia, anche alla luce della risposta fornita, dubita saranno presentati.

Invita quindi il Governo ad impegnarsi per una migliore soluzione, ed auspica almeno che possano essere prese in considerazione le proposte emendative depositate dal gruppo della Lega. Riterrebbe in ogni caso doveroso che si valutasse la possibilità di non applicare sanzioni a coloro che, preso atto delle decorrenze comunicate oggi, decideranno ad anno avviato di chiudere la propria partita Iva: si tratterà infatti di una decisione la cui tardività non potrà che essere imputata all’Esecutivo, che così tanto ha atteso prima di comunicare ai cittadini la decorrenza delle nuove disposizioni.

 

Allegato 4

 

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo ad hoc finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotto nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, ininfluente ai fini dell’applicazione del regime forfetario.

Ciò premesso, con l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui nel periodo d’imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all’accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

Ciò premesso, con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 di- cembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque appli- care nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”, le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l’adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempi- menti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d’imposta 2020.

Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.




Escluso ogni automatismo tra accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

 

L’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé, l’attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. Questa in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

 

Question Time – Commissione VI Finanze della Camera

 

 VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 Giacomoni e 5-02754 Centemero recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)» – Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – Presidenza della presidente Carla Ruocco Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

 5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

 5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Sestino GIACOMONI (FI) illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando come il Governo sia riuscito in brevissimo tempo a provocare lo sciopero dei commercialisti ed a complicare ulteriormente la vita dei cittadini italiani, semplificando solo quella dell’Agenzia delle entrate. Sottolinea come con il passaggio dal Governo della Lega a quello del PD nulla sia cambiato, e si assista all’ulteriore moltiplicarsi di tasse di scopo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra a sua volta l’interrogazione in titolo, rilevando come a suo avviso la situazione, con il cambio di Governo, non sia rimasta uguale, ma sia nettamente peggiorata, anche in considerazione del fatto che gli ISA furono introdotti proprio dal Partito Democratico. Ricorda infatti che il Governo Renzi, dapprima abolì gli studi di settore, quindi introdusse gli ISA, stimando le misure capaci di determinare un recupero di evasione fiscale pari ad oltre un miliardo e mezzo di euro. Per questo motivo, quando la Commissione Finanze, in questa legislatura, in sede di esame della proposta di legge C. 1074 sulle semplificazioni fiscali, ha tentato di abolire gli ISA, vi ha dovuto rinunciare poiché sarebbe stato necessario reperire una enorme quantità di risorse.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia il sottosegretario Baretta per la risposta fornita – risposta la cui complessità già costituisce una risposta – ed auspica che il Governo intervenga quanto prima per sospendere l’applicazione degli Isa per il 2018, o quantomeno renderli facoltativi. Sottolinea come il Viceministro Misiani sia stato probabilmente onesto quando ha specificato che la sospensione degli Isa avrebbe un impatto sui conti pubblici, e come sia quindi evidente che il problema principale sia quello della copertura. Non si tratta a suo avviso di una novità, poiché il nuovo Governo ha iniziato la propria attività proponendo di tassare le merendine, e finirà probabilmente con l’introduzione di una tassa patrimoniale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) concorda sul fatto che vi sia un problema di risorse. Tuttavia il Governo dovrebbe riconoscere che gli Isa determinano delle anomalie evidenti e dovrebbe aderire alle richieste legittime dei commercialisti, rendendo perlomeno facoltativi gli indici sintetici di affidabilità per il 2018.

Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

 

ALLEGATO 4

 

  TESTO DELLA RISPOSTA

 

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l’astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.

Il motivo dell’agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all’applicazione per l’anno d’imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell’ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo “a regime” dal periodo d’imposta successivo o, in alternativa l’integrale disapplicazione degli ISA per l’anno 2018.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l’introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Va ricordato agli stessi è correlato l’accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.

Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.

Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.

Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell’elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che “non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati”.

In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l’adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.

Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d’imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l’annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.

Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l’obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e 19.000 contribuenti per cui l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.

In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell’accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.

Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo”.

Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.

In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione.

Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.

Inoltre, per limitare l’aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi. ».

In conclusione, l’applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all’Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l’azione di contrasto all’evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.

Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l’intero processo, rivedendone eventuali criticità.