Inps: al via domande per l’indennità ISCRO 2026, scadenza al 31 ottobre

L’Inps comunica che è disponibile il servizio per presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026, come indicato nel messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Il servizio resterà attivo fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per l’invio delle domande.

In alternativa alla procedura online, è possibile presentare richiesta anche tramite il Contact Center multicanale dell’Istituto.

L’Inps ricorda che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023, l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

Per questo motivo, non possono accedere alla prestazione per il 2026 coloro che ne hanno già beneficiato negli anni 2024 o 2025; eventuali domande presentate saranno respinte dall’Istituto.

Possono invece presentare domanda per il 2026 i lavoratori che non hanno inoltrato richiesta nelle annualità 2024 e 2025, oppure coloro che, pur avendo presentato domanda in passato, non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa.

Tutti i dettagli sono disponibili nel messaggio messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026.

(Così, comunicato stampa Inps del 15 giugno 2026)

 

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Riferimenti normativi e documentali

ISCRO e DIS-COLL: chiarimenti INPS sul requisito di iscrizione alla Gestione separata e sulla liquidazione delle prestazioni quando l’obbligo contributivo risulta assolto ma l’iscrizione non è stata formalizzata

Messaggio Inps n. 1129 del 31 marzo 2026 OGGETTO: Requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL – Chiarimenti sulla mancata formalizzazione dell’iscrizione – Rilevanza dell’assolvimento dell’obbligo contributivo – Liquidazione delle prestazioni in presenza del versamento contributivo alla Gestione separata – Necessaria regolarizzazione dell’adempimento di iscrizione

Il messaggio Inps chiarisce che, ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude la liquidazione della prestazione quando risulti assolto l’obbligo del versamento contributivo alla medesima Gestione. Resta ferma la necessità, per il lavoratore, di formalizzare l’adempimento di iscrizione e di possedere gli altri requisiti previsti dalla disciplina delle singole prestazioni.

 

ISCRO 2026: apertura delle domande telematiche per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, termini di presentazione, accesso al servizio e limiti biennali di fruizione

Messaggio Inps n. 1987 del 15 giugno 2026 – OGGETTO: Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l anno 2026 – Apertura del servizio dal 15 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – Divieto di nuova richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione – Autocertificazione dei redditi e requisiti di accesso

Il messaggio Inps comunica l’apertura, dal 15 giugno al 31 ottobre 2026, della procedura telematica per la presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026, richiamando i canali di accesso, le credenziali ammesse, il divieto di nuova richiesta nel biennio successivo alla fruizione e l’autocertificazione dei redditi rilevanti ai fini dei requisiti.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione

Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto:  ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 




Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

 

Vedi anche il  Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull’indennità ISCRO, si rinvia alla Circolare Inps n. 84/2024.

Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) dell’INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione