Bonus psicologo. Nuove istruzioni | Scade oggi, 24 ottobre 2022. Dall’8 dicembre 2022 on-line la procedura per le prenotazioni delle sedute

Scade oggi, 24 ottobre 2022, il termine per il cosiddetto “Bonus psicologo”, una misura finalizzata a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, che può essere richiesto attraverso il servizio online Contributo sessioni psicoterapia, secondo le indicazioni illustrate nel messaggio 21 luglio 2022, n. 2905.

L’INPS, con il messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820, fornisce ora nuove istruzioni e comunica che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio.

Contestualmente, l’Istituto provvederà a informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti.




“Bonus psicologo 2022”: dal 25 luglio online la piattaforma INPS

Dal prossimo 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022.

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili.

Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella Circolare n 83 del 19/07/2022.   

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). (Così, comunicato stampa Inps del 21 luglio 2022)




Bonus psicologo. Dall’Inps le indicazioni operative per la fruizione del beneficio

L’Inps con circolare n. 83 del 19 luglio 2022 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della misura, c.d. Bonus psicologo 2022.

Il documento di prassi ha ad oggetto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cd. “Milleproroghe 2022, che all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Misura agevolativa, successivamente, integrata dal Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute al fine di definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

In estrema sintesi, la circolare Inps n. 83/2022 fornisce gli attesi chiarimenti sulle disposizioni citate, che hanno previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

Link al testo della circolare Inps n. 83 del 19 luglio 2022, con oggetto: BONUS PSICOLOGO 2022 – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 – Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo – DM del Ministero della salute 31 maggio 2022

Link al testo del decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022

 




Bonus psicologo. In Gazzetta il decreto MinSalute con le regole per la richiesta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15».

Il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in particolare:

– le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all’art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 1).

– i beneficiari ammessi alla fruizione del contributo, i requisiti reddituali richiesti e l’importo dello stesso (con un tetto per seduta e un tetto massimo complessivo) (artt. 2 e 4);

 

 

Art. 4.
Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

 

– le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5), prevedendo, tra le altre cose, che:

  • l’INPS mette a disposizione la prestazione “Contributo sessioni psicoterapia” sulla sua piattaforma informatica, fruibile anche mediante il contact center dell’Istituto, per gestire l’intera procedura per conto delle Regioni e delle Province autonome;
  • l’autenticazione informatica alla prestazione da parte dei richiedenti avviene mediante SPID, CIE o CNS;
  • all’atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall’interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell’INPS; il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di una DSU valida, in relazione ai requisiti ISEE previsti; l’INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e informa il richiedente circa la presenza o meno di una DSU valida, acquisendo la domanda se la DSU è presente, ovvero, in caso negativo, informando il richiedente della necessità di presentare la medesima dichiarazione a fine di poter presentare la domanda di accesso al beneficio;
  • concluso il periodo di presentazione delle domande (non inferiore a sessanta giorni rispetto alla data di annuncio da parte di Ministero e INPS), l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, e comunica a questi ultimi l’accoglimento della domanda nonché il codice univoco associato e l’importo del beneficio a scalare;

– le modalità di adesione all’iniziativa (nonché di autenticazione informatica alla piattaforma) da parte dei professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, e dei relativi flussi di dati, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (di seguito, CNOP) e la pubblicazione dell’elenco dei professionisti aderenti nella sezione riservata della piattaforma dell’INPS (artt. 3 e 6);

– le modalità di utilizzo del contributo, mediante comunicazioni di dati personali tra beneficiario, professionista e INPS (art. 7);

– le funzioni di monitoraggio della fruizione del beneficio in capo al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome, cui l’INPS trasmette una relazione con informazioni in forma aggregata in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato (art. 9);

– i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti da Regioni e Province autonome, INPS e CNOP (art. 10);

– le misure tecniche e organizzative, ulteriori specificazioni in relazione alle tipologie di dati personali trattate, alle descrizioni dei flussi e ai tempi di conservazione (allegato disciplinare tecnico);

Link al testo del decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022




Nel Milleproroghe 2022 spunta il bonus Psicologo

Giovedì 24 febbraio, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge n. 2536 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo licenziato dalla Camera. Tra le tante novità del cd. Milleproroghe 2022 (per il quale si aspetta solo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) inserito un Bonus Psicologo, con il quale si possono ricevere fino a 600 euro per sostenere i costi delle sedute dagli specialisti. Nel dettaglio, all’articolo 1-quater, rubricato: Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica, prevista, al comma 3,  l’erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni; tali risorse sono ripartite tra le regioni e provincie autonome come indicato nella Tabella C allegata al provvedimento in esame.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Sul punto, la relazione tecnica all’emendamento introduttivo della novella precisa che, nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato che si attesti intorno ai 50 euro, il contributo massimo di 600 euro a persona permetterà di usufruire di 12 sedute e pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consente di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 persone.

 

 

Il testo dell’articolo 1-quater, comma 3:

«3. Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.»