Decreto-legge clima. Approvato dal Senato passa all’esame della Camera

Il Senato della Repubblica, con 136 voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni, giovedì 21 novembre, ha approvato con modifiche il ddl n. 1547 di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. Il provvedimento che passa all’esame della Camera, prevede:

  • un “buono mobilità” pari a 1.500 euro per le autovetture ed a 500 euro per i motocicli, rottamati (emendamento 2.5entro il 31 dicembre 2021, purché si tratti di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi. Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (a seguito di una modifica intervenuta in sede referente con l’emendamento 2.16), nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni;
  • un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Con l’approvazione dell’emendamento si propone di estendere il contributo agli esercenti di grande struttura;
  • il differimento di termini per adempimenti fiscali e contributivi a seguito di eventi sismici.

 

Link all’atto Camera A.C. 2267
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (approvato dal Senato) (2267)
Stampato il 22-11-2019

 

 




Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi

L’INPS con messaggio n. 3721/2019 (di seguito riportato) rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3721 del 15 ottobre 2019

 

Oggetto: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge n. 111/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (art. 23), alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).

L’Istituto, con il messaggio n. 3247/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 15 ottobre 2019 e, con il messaggio n. 3646/2019, ha fornito le indicazioni concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.