Pagamenti con il Pos, Mef: nuovo Protocollo per riduzione costi agli esercenti

Firmato oggi al Mef il nuovo Protocollo d’intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

L’accordo, reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rientra nell’iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro e rappresenta un significativo progresso nell’ottica di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.

Il Protocollo promuove l’adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro al fine di ridurre l’impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro e l’adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato superiore a 400.000 e almeno fino a 750.000 euro.

Per rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta, in base al nuovo Protocollo gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per farlo, useranno modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del CNEL.

L’accordo, che rappresenta la prosecuzione dell’impegno avviato nel luglio 2023 dal governo, è stato firmato tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, ed è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.

(Così, comunicato stampa Mef n. 67 del 15 giugno 2026)




Registratori di cassa e Pos, ancora pochi giorni per fare l’abbinamento online | Scade il 20 aprile il termine per gli strumenti di pagamento attivi a gennaio 2026

C’è tempo fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate. A supporto degli operatori e dei loro intermediari, è a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune Faq di chiarimento. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell’agenzia, cui è seguita l’attivazione di un apposito servizio web.

 

Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario delegato, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo 2026: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino a lunedì prossimo, 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione nel Mese di febbraio una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento.

Sempre sul sito dell’agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa del 17 aprile 2026)

 

Si ricorda che la pagina di riferimento indicata dall’Agenzia dell’Entrate è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 




POS-RT – Collegamento strumenti di pagamento elettronico – Le nuove FAQ di marzo 2026 – Termini, casi particolari e modalità di pagamento

Con nuove Faq introdotte precisazioni in materia di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, con interventi sia su profili temporali sia su fattispecie particolari.

Gli aggiornamenti di marzo 2026 completano il quadro applicativo chiarendo:

  • le scadenze effettive del primo adempimento;
  • la gestione di errori e anomalie di censimento;
  • l’estensione dell’obbligo anche in presenza di assetti contrattuali complessi (franchising);
  • la corretta classificazione dei pagamenti nel documento commerciale;
  • i requisiti tecnici di accesso e operatività sulla piattaforma.

Di seguito sintesi e testo delle nuove risposte.

POS-RT – Termini di primo collegamento (POS già in uso)

Per i POS in uso al 1° gennaio 2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, il collegamento ai registratori telematici deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web (a partire dal 5 marzo 2026).

POS-RT – Termini per nuovi POS e variazioni

Per i POS attivati o modificati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione o variazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.


12. Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line”? (Pubblicata il 19 febbraio 2026 e aggiornata il 9 marzo 2026)

Risposta: Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Ad esempio, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.


POS-RT – POS erroneamente segnalato come restituito

In caso di erronea segnalazione di restituzione di un POS, lo strumento deve essere nuovamente inserito manualmente nella procedura, al fine di consentirne il successivo collegamento al registratore telematico.


25. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.


POS-RT – Rilevanza dell’utilizzo vs titolarità (franchising e casi analoghi)

L’obbligo di collegamento del POS al registratore telematico sussiste anche qualora lo strumento di pagamento sia intestato a un soggetto terzo, rilevando l’utilizzo ai fini della certificazione dei corrispettivi e non la titolarità formale.


26. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: . In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.


POS-RT – Modalità di indicazione dell’assegno nel documento commerciale

I pagamenti effettuati mediante assegno bancario o circolare devono essere indicati nel documento commerciale come pagamenti in contante.


27. Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.


POS-RT – Accesso alla procedura e accreditamento

L’accesso alla funzione di collegamento dei dispositivi POS sul portale “Fatture e Corrispettiviè subordinato all’accreditamento dell’esercente, possibile  anche tramite intermediario delegato al servizio di accreditamento e censimento dispositivi.


28. Nella procedura web non trovo il link “Collegamento dispositivi POS”. Cosa devo fare? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: È necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi del portale.





Collegamento tra Registratori di cassa (Rt) e Pos. Attivo il servizio web | Prima comunicazione entro il 20 aprile

È stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Disponibile anche una guida dedicata per gli operatori e per i loro intermediari, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione e alcune Faq di chiarimento su casistiche specifiche.

 

 

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Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1° e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento. Sempre sul sito dell’Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 marzo 2026)




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.




POS-RT: pronta la guida dell’Agenzia delle entrate per il collegamento tra pagamenti elettronici e corrispettivi. Online anche il manuale, le FAQ e i “suggerimenti pratici”

Dal 2026 è operativo il nuovo adempimento che richiede agli esercenti di “collegare gli strumenti con cui memorizzano/trasmettono i corrispettivi (registratori telematici – RT – e procedura web “Documento Commerciale on line”) con i dispositivi con cui incassano pagamenti elettronici (POS fisici e virtuali).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida operativa che illustra il collegamento e fornisce esempi pratici e indicazioni organizzative per adempiere correttamente.

Termini: avvio a marzo 2026 e finestre temporali per i nuovi POS. La procedura web sarà resa disponibile nei primi giorni di marzo 2026 (con avviso sul sito dell’Agenzia). 

Insieme alla Guida, nella pagina dedicata al Collegamento POS–RT, l’Agenzia rende disponibili anche:

  • il Manuale operativo con il percorso e le schermate per collegamenti puntuali (fino a 5 RT e oltre), inserimento manuale del POS e collegamento massivo via file CSV, oltre a funzioni come “storico collegamenti” e “POS non collegati”;
  • le FAQ con risposte su disponibilità della procedura, deleghe, strumenti da collegare e tempistiche;
  • i “Suggerimenti pratici” per i casi con più punti vendita, con indicazioni di ricognizione preliminare (matricole RT/indirizzi) e reperimento dei dati POS (Acquirer/Terminal ID), anche in vista di gestione tramite intermediario delegato.

La pagina di riferimento indicata dall’Agenzia è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 

Esclusioni e “casi misti”

 

La Guida e le FAQ chiariscono che:

  • non c’è obbligo se tutti i corrispettivi sono certificati solo con fattura;
  • sono fuori dall’ambito (come corrispettivi) le operazioni certificate con vending machine, carburanti e ricariche veicoli elettrici;
  • per i corrispettivi esonerati (es. tabacchi/monopoli, vendite a distanza, ecc.) in linea generale non si applica, ma se lo stesso POS incassa sia operazioni con documento commerciale sia operazioni esonerate, il POS va comunque collegato.

È inoltre possibile “chiudere”/segnalare in procedura POS non più nella disponibilità, non riconosciuti, o utilizzati solo per operazioni escluse/esonerate, attraverso la funzione “POS non collegati” e motivazione di chiusura (operazione che rende il POS non più selezionabile per il collegamento). 

La Guida ricorda che l’errata indicazione in RT della modalità di incasso al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997.

 

 

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Vedi anche:

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 –definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Pagamenti elettronici dal 1° gennaio 2026. Approvate le regole per collegare Pos e registratori telematici

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

 

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

 

Le nuove modalità operative

 

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

 

Termini graduali di registrazione

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’ 1° e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




D.L. n. 153/2021 (Decreto Recovery): votazioni sulla questione di fiducia in Aula

E’ in corso nell’Aula del Senato la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull’approvazione, nel testo trasmesso dalla Camera, del ddl n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, incardinato questa mattina in Aula (A.S. 2483).

 

Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

 

Tra le novità intervenute nel corso delle conversione in legge si segnala inserimento dell’articolo 19-ter al fine di disciplinare e istituire, con norma primaria, sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative

In particolare, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 (introdotto dalla lettera b) del comma 1) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:

  • una sanzione di importa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
  • le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l’autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall’agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge n. 689 del 1981, recante «Modifiche al sistema penale»).

La norma in esame prevede quindi l’applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all’articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all’accertamento della violazione.

 

Il testo dell’art. 19-ter del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

 

Art. 19-ter. – (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.




Dal 1° gennaio 2022 sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito e credito (rifiuta l’utilizzo del Pos)

 

 

 

 

ALLEGATO 2

D.L. 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 

Questo è il contenuto di un emendamento che, se confermato, coinvolgerà gli imprenditori dal 1° gennaio 2022

 

Vedi : Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

 

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che introducono dal 1° gennaio 2022 una sanzione per chi rifiuta l’utilizzo del Pos.

Questo è il testo dell’emendamento che, se confermato dall’assemblea, interesserà gli imprenditori già dal 1° gennaio 2022:

Art. 19-bis.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».

*19.03. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster
*19.010. (Nuova formulazione) Fassina.