MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d’imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (di seguito riportato) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’avvio dell’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024. L’avviso si colloca nel solco dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell’ambito della misura.

 

Si ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 8.1000 per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: “Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42”).

 

Il dato di maggiore rilievo è che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell’avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall’avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell’impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l’avviso ribadisce che il credito d’imposta confermato è quello determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 42/2026. Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L’avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 7079, denominato: “Credito d’imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L’avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell’adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all’intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall’avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell’impresa beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell’investimento.

 

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

 

Invio delle ricevute di conferma

 

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

 

Modalità di trasmissione

 

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

 

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

 

Obblighi dei beneficiari

 

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

  • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

 

Per maggiori informazioni
Vai alla pagina sul Piano Transizione 5.0 (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

 




Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.




Transizione 5.0: l’Agenzia delle entrate chiarisce come utilizzare il credito residuo al 31 dicembre 2025

Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.

Il chiarimento si innesta sulla regola prevista dal comma 13 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco previsto dalla norma, e con modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di rifiuto.

Il “residuo” “alla predetta data (al 31 dicembre 2025) è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Il documento di prassi precisa che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In altri termini, dal 1° gennaio 2026 la fruizione del “residuo” non avviene più come massa unica: si “trasforma” in 5 quote annuali.

 

Compilazione dell’F24: codice tributo e “anno di riferimento”

 

Sul piano operativo, l’Agenzia chiarisce che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.

Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel Cassetto per ciascuna annualità.

 

Controlli automatizzati e scarto dell’F24 se si supera la quota

 

La Risoluzione annuncia, inoltre, un presidio “bloccante”: “in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

 

Effetti sul plafond 2024–2025: riduzione e azzeramento del residuo

 

Infine, l’Agenzia chiarisce un effetto contabile/gestionale del frazionamento: “a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.

Il messaggio è chiaro: il “residuo al 31/12/2025” viene traslato interamente nel quinquennio 2026–2030, lasciando azzerata la parte residua riferibile al periodo 2024–2025.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 (ripartizione in cinque quote annuali 2026-2030) – Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 – Codice tributo 7072 e indicazione dell’anno di riferimento in F24 – Art. 38 del DL 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L 29/04/2024, n. 56




Transizione 5.0: Domande fino al 31 dicembre. Nuovo Piano operativo dal 1° gennaio, in piena continuità con l’attuale misura

Prosegue la presentazione dei progetti relativi a Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, nel fine settimana e nella giornata di ieri, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

 

 

Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Transizione 4.0, pubblicato il contatore delle risorse residue

Su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il GSE procederà a pubblicare il contatore delle risorse residue disponibili per il Piano Transizione 4.0.

Il contatore sarà consultabile al seguente link e verrà aggiornato quotidianamente in base alle comunicazioni pervenute.

 

Fonte sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – https://www.mimit.gov.it 

 




Transizione 5.0, imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC) e tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore. Un Tris di risoluzioni per l’istituzione di codici tributo

Sono state pubblicate, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, le seguenti risoluzioni del 18 dicembre 2024:

 

  • la n. 63/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti che rientrano nel Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024).
  • la n. 64/E con cui l’Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva con riferimento al società estere controllate (CFC) (articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023);
  • la n. 65/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore (articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017)




La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0

Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese che desiderano accedere all’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green. Il documento “operativo” si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli, affrontando in dettaglio le seguenti tematiche:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

 

Link al testo della circolare Operativa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE 16 agosto 2024, n. 25877, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa

 

Vedi anche: il decreto interministeriale (cd. “DM Transizione 5.0”) adottato il 24 luglio 2024 che reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. In particolare, il provvedimento disciplina le disposizioni relative all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione.




Investimenti “Transizione 5.0”. In Gazzetta il D.M. attuativo e online D.D. che dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta

Aggiornamento del 07/08/2024, ore 15:00

 

Transizione 5.0, operativo il portale

 

È operativo dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024, in Area Clienti GSE, il portale per presentare le richieste di accesso alla misura “Transizione 5.0“.

La misura concede un beneficio sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 6,3 miliardi di euro.

Possono accedere al credito i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel decreto ministeriale.

La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede tre distinte fasi:

  1. Comunicazione preventiva
  2. Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
  3. Comunicazione di completamento

Sarà possibile inizialmente inviare la comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta e quella relativa all’effettuazione degli ordini. Il GSE comunicherà tramite apposita news, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la “Guida all’utilizzo del portale Transizione 5.0“.

 

Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 il Decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Alla pubblicazione del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, che individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, ha fatto seguito, la pubblicazione online del decreto direttoriale 6 agosto 2024 che ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

 

1) Accedere alla home page di Area Clienti GSE
tramite SPID
3) Nella scheda Transizione 5.0 cliccare su
“ACCEDI AL PORTALE”
4) Selezionare l’Operatore tra quelli associati
all’utentePER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE 5.0
BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD AREA CLIENTI
Se l’Operatore è già registrato all’Area Clienti
ma non è ancora associato alla tua utenza,
ti verrà richiesto un Codice PIN.
Se non ricordi il PIN, consulta la FAQ dedicata

 

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

 

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

Link al testo del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 agosto 2024 che dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Vedi Anche:

Credito d’imposta “Transizione 5.0”: profili contabili e fiscali
di Marco Orlandi

La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0
Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese …

Scopri di più sul Piano Transizione 5.0 (link sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).