SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2026

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

 

Il decreto-legge “Fiscale” 2026 convertito in legge

D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale ” 2026

Articolo per articolo, tutte le novità fiscali introdotte

Il testo del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»

 

coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

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D.L. n. 38/2026, conversione per il decreto fiscale: nel testo confluisce il D.L. n. 42 e si allarga il perimetro delle misure tributarie

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (Approvato dal Senato) (A.C. 2935); in precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 37 articoli; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l’operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche.

Nel provvedimento risulta “confluito” il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione.

Sul piano contenutistico, il Capo I concentra il nucleo fiscale del provvedimento: base imponibile IVA nelle operazioni permutative, lavoratori impatriati, redditi dei marittimi, rateizzazione dell’avviamento negativo, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, credito d’imposta per le imprese agricole, sostegno all’internazionalizzazione, riscossione, definizione agevolata, dividendi, PEX e imposta di bollo.

Più nel dettaglio, il capo I – articoli da 1 a 12-bis – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-bis); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-ter); la rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un’esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 4); il differimento dell’applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-bis); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l’introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della “America’s Cup – Napoli 2027” (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-bis); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-bis.1); un credito d’imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-ter); il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-quater); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-bis) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-ter); la proroga dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale (articolo 10-quater); l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-quinquies); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l’importo dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all’Automobile Club d’Italia (articolo 12-bis).

Il capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l’integrazione di alcune misure di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali, per il completamento del federalismo fiscale (articolo 14-bis); disposizioni finanziarie per l’attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-ter); la materia dell’educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-bis); l’interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-ter); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-bis); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-bis); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19).




MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d’imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (di seguito riportato) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’avvio dell’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024. L’avviso si colloca nel solco dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell’ambito della misura.

 

Si ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 8.1000 per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: “Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42”).

 

Il dato di maggiore rilievo è che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell’avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall’avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell’impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l’avviso ribadisce che il credito d’imposta confermato è quello determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 42/2026. Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L’avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 7079, denominato: “Credito d’imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L’avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell’adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all’intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall’avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell’impresa beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell’investimento.

 

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

 

Invio delle ricevute di conferma

 

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

 

Modalità di trasmissione

 

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

 

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

 

Obblighi dei beneficiari

 

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

  • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

 

Per maggiori informazioni
Vai alla pagina sul Piano Transizione 5.0 (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

 




Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.




D.L. n. 42/2026: correzione del decreto fiscale, nuove misure su accise e imprese e riassetto delle coperture (aggiornamento al 9 aprile 2026)

Con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo torna sul D.L. n. 38/2026, ancora in corso di conversione, intervenendo sia sul contenuto delle misure sia sulla relativa architettura finanziaria. Il nuovo provvedimento eleva dall’originario 35 per cento all’89,77 per cento il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell’ambito di “Transizione 5.0”, introduce un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, proroga e amplia la riduzione delle accise, istituisce un credito d’imposta per le imprese agricole e rafforza gli strumenti di internazionalizzazione per le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell’area del Golfo Persico. Nelle relazioni illustrativa e tecnica, nonché il nel dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la conferma che il decreto-legge ha natura prevalentemente correttiva e integrativa rispetto al D.L. n. 38/2026, del quale modifica direttamente gli articoli 8 e 18, con un impatto rilevante sul piano sostanziale.

 

Il provvedimento si articola lungo due linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento del costo dei carburanti, mediante la temporanea riduzione delle accise; dall’altro, il rafforzamento di misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo alla disciplina del credito d’imposta “Transizione 5.0”, alle imprese agricole e all’internazionalizzazione.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026: da ristoro parziale a ristoro quasi integrale

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 aveva introdotto, nel limite di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento del credito d’imposta richiesto dalle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per la misura “Transizione 5.0” e i cui investimenti fossero risultati tecnicamente ammissibili, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di certificazione. La misura, pur formalmente compensativa, si traduceva in un recupero solo parziale del beneficio originariamente atteso, lasciando scoperta una quota rilevantissima dell’incentivo teorico richiesto.

 

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo. Il nuovo comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 eleva infatti il contributo all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. Il mutamento è rilevante non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: la misura passa da un meccanismo di recupero fortemente ridotto a un ristoro pressoché integrale per la componente principale degli investimenti.

 

Le relazioni governative consentono di comprendere con maggiore precisione la ratio dell’intervento. La relazione illustrativa chiarisce che la sostituzione del comma 1 è finalizzata a riconoscere l’89,77 per cento del credito richiesto per investimenti allegati A e B e per spese di formazione, nel nuovo limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. La relazione tecnica, a sua volta, specifica che i dati utilizzati derivano dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze tecnicamente ammissibili ma rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse. In base a tali dati, il credito complessivamente riferibile a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.449,6 milioni riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B e alle spese di formazione. Proprio su questa base il limite di spesa di 1.302,3 milioni è stato ritenuto congruo, corrispondendo appunto all’89,77 per cento del credito riferibile a tale perimetro. La Relazione tecnica quantifica gli oneri aggiuntivi della modifica in 765,3 milioni di euro.

 

 

Da relazione tecnica pag. 7

 

 

La nuova delimitazione della platea e il ruolo del GSE

 

Il nuovo comma 1 valorizza in modo più stringente il ruolo del GSE. Il beneficio è infatti riservato alle imprese che, oltre ad aver presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, abbiano ricevuto dal Gestore:

  • la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità;
  • nonché la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Sotto il profilo tecnico, questo duplice riscontro non rappresenta un mero passaggio istruttorio, ma costituisce il meccanismo di delimitazione amministrativa della platea dei beneficiari, evitando che il contributo integrativo si estenda oltre il perimetro delle istanze già validate tecnicamente e rimaste escluse solo per incapienza finanziaria.

 

Il nuovo comma 3-bis: separazione della componente energetica

 

Accanto al rafforzamento del contributo principale, il D.L. n. 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8, che riconosce un ulteriore contributo:

  • fino a 57,7 milioni di euro per il 2026;
  • 80 milioni di euro per il 2027;
  • 60 milioni di euro per il 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

 

La novità, sul piano sistematico, è significativa. Il comma 3-bis crea un canale distinto per la componente energetica e per le relative certificazioni. La Relazione tecnica precisa che il credito riferibile a questa componente è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni relativi agli investimenti in impianti finalizzati all’autoconsumo e 57,7 milioni alle certificazioni. Da qui la scansione pluriennale del contributo.

 

In altri termini, il Governo non ha solamente trasfuso nel nuovo comma 1 anche gli investimenti energetici, ma ha costruito una misura autonoma, con propri limiti di spesa e con rinvio a un successivo decreto del MIMIT per le modalità di erogazione. Questa impostazione conferma che il D.L. n. 42/2026 non si limita ad aumentare il ristoro, ma ridisegna l’architettura interna dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026.

 

Accise: continuità con il D.L. n. 33/2026 e ampliamento della riduzione

 

Con l’inserimento dell’articolo 8-bis nel D.L. n. 38/2026, il decreto-legge proroga, per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL già prevista dal D.L. n. 33/2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, e vi aggiunge l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato come carburante, nonché la riduzione dell’aliquota per HVO e biodiesel alle condizioni indicate dalla norma. Le aliquote rideterminate sono:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
  • gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

 

La relazione illustrativa collega espressamente la misura all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla situazione internazionale e alla prosecuzione della riduzione già disposta a marzo. Il dossier dei Servizi Studi segnala inoltre che, rispetto al precedente decreto, il nuovo intervento comporta anche l’estensione della riduzione ai biocarburanti “qualificati” di cui all’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025, e formula una specifica osservazione circa l’opportunità di valutare l’estensione della medesima aliquota ridotta anche al periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, al fine di evitare una discontinuità di trattamento nel regime agevolativo di HVO e biodiesel.

 

Sul piano finanziario, la relazione tecnica quantifica gli effetti della misura in 308 milioni di euro nel 2026 e 4,4 milioni nel 2028, ma segnala anche un effetto positivo per il 2027 di 10,3 milioni di euro, riconducibile a maggiore gettito IRES e IRAP e a minori oneri da crediti d’imposta. Il citati dossier parlamentare aggiunge inoltre un quadro riepilogativo degli oneri complessivi 2026 derivanti dalla successione dei provvedimenti di marzo-aprile 2026 sulla riduzione delle accise, che raggiungono 972,3 milioni di euro considerando D.L. n. 33/2026, D.M. 18 marzo 2026, D.L. n. 42/2026 e D.M. 2 aprile 2026.

 

Credito d’imposta per le imprese agricole

 

L’articolo 8-ter introduce, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività agricola, al netto dell’IVA e comprovati mediante fatture di acquisto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto.

 

Il dossier parlamentare esplicita, inoltre, l’effetto di deroga ai principali limiti ordinari della compensazione fiscale – limite da quadro RU, limite generale di compensazione e divieto in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 euro – e fornisce un pregevole quadro normativo della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Internazionalizzazione: incentivo sul Fondo 394 e questione degli oneri

 

Con l’articolo 8-quater il decreto introduce una misura di incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo per il rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. La misura opera nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81 e consiste nell’incremento fino al 20 per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto dei finanziamenti agevolati; per le PMI, la quota può salire al 30 per cento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.

 

Su questo punto, il dossier dei Servizi Studi evidenzia due elementi significativi. Il primo è il richiamo al fatto che la misura, in base alla relazione illustrativa, si applica anche alle domande presentate da imprese non direttamente esportatrici ma inserite in una filiera a vocazione esportatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del D.L. n. 95/2025. Il secondo è un rilievo di tecnica normativa: si osserva infatti l’assenza di un termine entro cui il Comitato agevolazioni debba adottare le deliberazioni necessarie per definire criteri e modalità di accesso.

 

La Relazione tecnica aggiunge un ulteriore dato rilevante: il Governo ritiene che la nuova misura non determini maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’incremento della componente a fondo perduto sarebbe compensato da un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari del Fondo 394 e da una prevista contrazione della domanda sulle misure già vigenti, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.

 

Conclusioni

 

Alla luce delle relazioni governative e del dossier dei Servizi Studi, il D.L. n. 42/2026 emerge con maggiore nettezza come decreto-legge di correzione, completamento e copertura del precedente D.L. n. 38/2026. Esso interviene in via immediata per rafforzare la tutela delle imprese coinvolte nel meccanismo “Transizione 5.0”, estende e rimodula la riduzione delle accise, introduce un credito d’imposta per le imprese agricole e costruisce un canale aggiuntivo di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica e geopolitica. Ma, soprattutto, ridefinisce il quadro delle coperture del D.L. n. 38/2026, trasformando il precedente impianto in un intervento assai più ampio, sia sul piano finanziario sia su quello applicativo.

 

I documenti richiamati

 

La chiave per leggere la ratio del nuovo D.L. n. 42/2026 (correzione del decreto fiscale)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese».

Le schede di lettura decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42

Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese»

Le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica – D.L. 3 aprile 2026, n. 42. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026

 

 

 

 

 




D.L. n. 42/2026: modifica del decreto fiscale, interventi sulle accise e revisione delle misure per le imprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Il decreto-legge corregge l’ultimo Decreto Fiscale (D.L. n.38/2026) ora all’esame in sede referente della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato (Atto Senato n. 1852), dove quindi sembra destinato ad essere trasfuso come emendamento.

 

Le Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

 

Oggetto e finalità del provvedimento

 

Il provvedimento reca misure urgenti articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento dei prezzi dei carburanti; dall’altro, il sostegno alle imprese.

Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 reca un insieme di misure “urgenti” articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e, dall’altro, il rafforzamento di interventi in favore delle imprese. Il provvedimento presenta, tuttavia, una peculiare struttura normativa, poiché il suo contenuto non introduce una disciplina autonoma, ma interviene direttamente sul decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificandone l’articolo 8 e inserendovi ulteriori articoli da 8-bis a 8-quater, oltre a rideterminarne le coperture finanziarie tramite modifiche all’articolo 18.

Ne deriva che il D.L. n. 42/2026 si configura, in larga misura, come decreto-legge di correzione e integrazione del precedente D.L. n. 38/2026, tuttora in corso di conversione. Come anticipato, il provvedimento appare quindi destinato a interagire strettamente con l’iter del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, con possibile trasfusione, per mezzo di emendamenti, del relativo contenuto nel testo in esame presso il Senato.

 

Struttura del decreto-legge

 

Il provvedimento si compone di due articoli:

  • l’articolo 1, che modifica il D.L. n. 38/2026;
  • l’articolo 2, recante l’entrata in vigore.

 

L’articolo 1 opera mediante:

  • revisione dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026;
  • inserimento, dopo l’articolo 8, dei nuovi articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater;
  • aggiornamento delle disposizioni finanziarie dell’articolo 18 del medesimo D.L. n. 38/2026.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026

 L’intervento più rilevante del decreto-legge n. 42 del 2026 riguarda l’articolo 8 del D.L. n. 38/2026, dedicato alle misure fiscali in favore delle imprese connesse alle domande presentate nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”.

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 riconosceva, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese di certificazione. Tale formulazione determinava, sul piano sostanziale, un recupero solo parziale del beneficio atteso dalle imprese rimaste escluse dal pieno accesso all’incentivo, con una riduzione del 65 per cento rispetto al credito teorico richiesto.

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo su tale disciplina, ridefinendo sia l’intensità del contributo sia il perimetro delle spese considerate, nonché introducendo una misura distinta per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Articolo 1, comma 1, lettera a): modifica dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026

Nuova misura del contributo per le imprese “esodate” dal credito d’imposta 5.0

 La modifica consiste nella sostituzione del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Nel nuovo testo, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, e che abbiano ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, spetta nel 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

 

La disposizione presenta tre profili di rilievo:

In primo luogo, aumenta il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.

In secondo luogo, eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.

In terzo luogo, la norma riformula il perimetro oggettivo, includendo espressamente, accanto agli investimenti relativi agli allegati A e B, anche le spese di formazione del personale, in luogo delle spese di certificazione contemplate dal precedente articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Sul punto, merita attenzione il coordinamento sistematico con il nuovo comma 3-bis, che reintroduce invece, per altra via, il tema delle certificazioni in relazione agli investimenti energetici.

 

Rilevanza del riferimento al GSE

 Il nuovo testo del comma 1 valorizza, quale presupposto applicativo, non solo la presentazione della comunicazione da parte dell’impresa, ma anche il duplice riscontro del GSE:

  • comunicazione di rispondenza tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità;
  • comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Adeguamenti formali e coordinamento interno

La lettera a) modifica inoltre:

il comma 3 dell’articolo 8, sostituendo il riferimento alle disposizioni «di cui al presente articolo» con il più preciso rinvio alle disposizioni «di cui al comma 1»; il comma 4, ove il limite di spesa di 537 milioni di euro è sostituito con quello di 1.302,3 milioni di euro.

Si tratta di interventi di coordinamento resi necessari dalla nuova articolazione interna della disciplina.

 

Nuovo comma 3-bis dell’articolo 8: contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili

 

L’introduzione del nuovo comma 3-bis, che riconosce un ulteriore contributo, entro limiti massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, proporzionato alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

La disposizione assume rilievo sotto un duplice profilo.

Da un lato, supera una delle criticità emerse nel precedente assetto del D.L. n. 38/2026, nel quale gli investimenti energetici, e in particolare quelli in impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili, risultavano non coperti dal meccanismo compensativo delineato dall’originario articolo 8.

Dall’altro lato, la norma non li ricomprende semplicemente nel perimetro del nuovo comma 1, ma costruisce una misura distinta, con plafond pluriennale, vincolata al rispetto del principio DNSH e subordinata all’adozione di un successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione delle modalità di erogazione, sulla base delle informazioni fornite dal GSE.

La scelta normativa appare quindi orientata a una soluzione “a doppio canale”: quasi integrale ristoro del credito per gli investimenti allegati A e B e misura separata, con specifico limite di spesa, per gli investimenti energetici e le certificazioni correlate.

 

Articolo 1, comma 1, lettera b): inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater nel D.L. n. 38/2026

 

Articolo 8-bis – Misure in materia di accise

 

Il nuovo articolo 8-bis dispone, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, la rideterminazione delle aliquote di accisa su:

  • benzina;
  • gasolio usato come carburante;
  • GPL usato come carburante;
  • gas naturale usato come carburante.

 

Per benzina e gasolio l’aliquota è fissata a 472,90 euro per 1000 litri; per il GPL a 167,77 euro per 1000 chilogrammi; per il gas naturale a zero euro per metro cubo.

 Per il medesimo periodo, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri anche l’aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, alle condizioni indicate dalla norma.

 La disposizione si collega espressamente al D.L. 18 marzo 2026, n. 33 e, secondo la relazione testuale del decreto, è giustificata dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

 

Articolo 8-ter – Credito d’imposta per gasolio e benzina a favore delle imprese agricole

 

Il nuovo articolo 8-ter riconosce alle imprese agricole, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, al netto dell’IVA e comprovato da fatture.

Il credito: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto.

La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni.

 

Articolo 8-quater – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane

 

Il nuovo articolo 8-quater interviene sul fondo rotativo di cui al D.L. n. 251/1981, prevedendo, entro il limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo, l’incremento fino al 20 per cento del cofinanziamento a fondo perduto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020, per domande presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguardanti iniziative di transizione digitale o ecologica. La misura è riservata alle imprese che abbiano subito un impatto negativo per effetto del rincaro dei costi energetici ovvero una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Per le PMI il cofinanziamento è elevato fino al 30 per cento.

Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027. I criteri applicativi sono rimessi a deliberazioni del Comitato agevolazioni.

 

Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026