Aiuti di stato – Requisiti Temporary framework: possibilità di annullare eventuali autodichiarazioni precedentemente inviate per errore

Aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione

della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19

(ai sensi del punto 1.6 del provvedimento del 27 aprile 2022)

 

 

16 gennaio 2023

  

a) nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;

b) alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l’apposita casella “Annullamento” nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:

    • Dichiarante;
    • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
    • Sottoscrizione;
    • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).

Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.”.

 

29 novembre 2022

  

a) alla pagina 2 delle istruzioni, le parole “30 novembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2023”.

 

 

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

Infine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

 

 




Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività”

 

È stata accolta la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell’autodichiarazione.

Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”.

“Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti)




Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

 

 

 

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico all’Agenzia.
Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022

 

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022», pubblicato il 29.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell’Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande (aggiornamento del 29 novembre 2022) più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2022

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Commenti

 

Applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Un dovere dell’Ufficio e del Giudice
di Enrico Molteni

Semplificato il modello di autocertificazione degli aiuti Covid, ma non la compilazione dei righi RS401 e RS402 dei modelli “Redditi 2022” (e corrispondenti righi della dichiarazione Irap)
di Eugenio Grimaldi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Concorso di violazioni e continuazione (Art. 12)

Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta

 

Unificazione per «continuazione» delle sanzioni per violazioni della stessa indole (che vengono commesse in periodi di imposta diversi) fino al momento della «constatazione». Ammessa una distinta operatività della «continuazione» dopo la prima interruzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16017 del 9 giugno 2021: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta (nella specie, omessa dichiarazione della dichiarazione fiscale annuale) – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – Interruzione -Constatazione dell’illecito da parte del Fisco – Rilevanza – Definitività della contestazione dell’illecito tributario -Rilevanza – Esclusione – Ammissibilità per una distinta e rinnovata operatività della continuazione anche dopo la prima interruzione – Ripresa per le violazioni successive – Fondamento – Fattispecie – Avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2004-2007 emessi dall’Agenzia delle entrate per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali di pertinenza – Art. 12, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 81 c.p.»

Omessi versamenti reiterati per più anni. Cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97 solo se scaturenti da accertamenti con cui l’ente impositore ha proceduto alla rideterminazione del tributo dovuto per ciascuna annualità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11432 dell’8 aprile 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Omesso o insufficiente versamento per più annualità in esito di accertamenti con cui l’ente locale ha proceduto all’esatta determinazione del tributo dovuto per ciascuna annualità (“omessi versamenti per dichiarazione infedele”) – Continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Applicabilità – Ragioni – Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

Mancata presentazione del quadro RW per diversi anni: automatica la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie, ma alle sanzioni va applicato l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16517 del 23 maggio 2022: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – SCUDO FISCALE – Rientro di capitali cd. “scudati” – Esenzione dall’accertamento tributario – Condizioni – Diniego di opponibilità – Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. n. 350 del 2001 – Esclusione – Condizioni – Fattispecie – Art. 14, del D.L. 25/09/2001, n. 350, conv., con mod., dalla L. 23/11/2001, n. 409 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Omessa indicazione di redditi detenuti all’estero nel quadro RW – Presunzione di fruttuosità – Onere della prova contraria – A carico del contribuente – Art. 6, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 • SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta legate all’omessa o infedele compilazione del modulo RW – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – Fondamento – Art. 5, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 12, comma 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Violazioni della stessa indole: le condizioni per l’applicazione del cumulo giuridico agli omessi versamenti e “potere-dovere” del giudice di riunificazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22477 del 18 luglio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Omesso o insufficiente versamento per più annualità in esito di un accertamento con cui l’ente locale ha proceduto alla rideterminazione, in aumento, del tributo dovuto per ciascuna annualità (“omessi versamenti per dichiarazione infedele”) – Fattispecie riguardante sei avvisi di accertamento ICI/IMU relativi ai periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e 2015 in cui l’ente impositore ha assoggetto dei terreni all’imposta dovuta per “aree fabbricabili”, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente secondo cui gli stessi avevano natura di “terreni agricoli” – Continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Applicabilità – Ragioni – Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 • SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole – Separati processi – Processi riuniti – Irrilevanza – Determinazione della sanzione complessiva – Competenza – Potere-dovere del giudice»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Trust – Disciplina discale

 

Trust. I chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, nonché delle modifiche normative. Focus sugli obblighi di monitoraggio fiscale e applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 20 ottobre 2022: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

 

Legislazione

 

Aiuti covid ricevuti
Monitoraggio e restituzione

Modificazioni al modello di autodichiarazione

 

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. La nuova versione semplificata del modello di dichiarazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022, prot. n. 398976/2022: «Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, infatti, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

 

Le novità della versione semplificata

 

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A).

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

 

La finestra per l’invio si chiude il 30 novembre 2022

 

Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022)




Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Per l’invio dell’autodichiarazione c’è tempo fino al 30 novembre

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l’invio del documento che serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Il provvedimento di oggi tiene conto di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno 2022, prot. n. 233822/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022»

 

 

Per saperne di più:

 

Aiuti Covid ricevuti – Monitoraggio e restituzione

 

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici»

 

Aiuti di stato Covid fruiti: il decreto Mef sul monitoraggio e verifica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69». Testo coordinato dalla relazione illustrativa

 

Avvisi bonari – Cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive

 

Definizione avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. Per l’autodichiarazione più tempo e modello “ufficiale”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021»

 




Commercialisti al Governo, prorogare l’autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: “Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”

Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede

“un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata

“con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Nella lettera inviata agli esponenti dell’esecutivo e delle Entrate, il presidente dei commercialisti spiega come

“per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell’estrema complessità delle verifiche che l’adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione – aggiunge – sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza”.

“E’ evidente – prosegue – che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici. I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell’autodichiarazione sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo resosi necessario per l’approvazione della disciplina attuativa e della relativa modulistica. Considerata la complessità della materia, è davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all’adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti”.

 

Il presidente conclude la missiva sottolineando come

“in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di lockdown, i commercialisti sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L’impegno profuso dai commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene”.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° giugno 2022)