In Gazzetta Ufficiale il Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

È stato pubblicato nel Suppl. Ord. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, il Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

Il decreto legislativo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il TU raccoglie le principali imposte indirette diverse dall’IVA: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e IVAFE. Il legislatore delegato ha escluso dalla ricognizione gli ambiti già disciplinati da altri testi unici (in particolare le sanzioni tributarie e il processo tributario), in un’ottica di chiarezza e coerenza sistematica. Il TU non introduce nuove agevolazioni, ma compie una ricognizione delle disposizioni vigenti, eliminando ridondanze e coordinandole con i principi generali delle singole imposte.

Il decreto legislativo si compone di 6 Parti e di 4 Allegati: la Parte I riguarda l’Imposta di registro, la Parte II riguarda le Imposte ipotecaria e catastale, la Parte III riguarda l’Imposta sulle successioni e donazioni, la Parte IV riguarda l’Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere, la Parte V afferisce ai Regimi sostitutivi e agevolazioni contiene e la Parte VI contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Si precisa che il testo recepisce le modifiche già apportate dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 – con specifico riguardo all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni, maggiormente interessate

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 275), vedi, le relative “Schede di lettura” contenute nei dossier degli uffici parlamentari predisposti dai Servizi Studi e di documentazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Vedi anche la Relazione illustrativa e analisi tecnico-normativa (A.T.N.) dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 275), successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 22 luglio 2025. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Link al testo del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.».

Link al testo del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.».

 

Vedi anche:

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA

 

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell’ambito della Riforma fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorioD.Lgs. 18/09/2024, n. 139Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2025, prot. n. 47335/2025, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica» – Istruzioni aggiornate al 15 luglio 2025

La Guida per l’utilizzo della procedura webDichiarazione di successione” (aggiornamento 10/07/2025)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistentiArtt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 – Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024




Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA».

Tale decreto dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), che reca i princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento all’imposta di registro, all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo e alle tasse automobilistiche.

Il decreto si compone di 11 articoli e le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

Le stesse si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

I principali interventi riguardano:

  • l’imposta sulle successioni e donazioni;
  • l’imposta di registro;
  • le imposte ipotecaria e catastale;
  • l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • le intestazioni catastali;
  • l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

 

Imposta sulle successioni e donazioni

 

Il provvedimento apporta una revisione complessiva all’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. n. 346/1990.

Tra le principali modifiche si segnala quanto segue:

  • la riconduzione, nell’ambito del Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
  • l’applicazione dell’imposta anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito, in luogo della locuzione «altra liberalità tra vivi», ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, introducendo una specifica disciplina;
  • l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
  • la previsione dell’applicazione di un’aliquota più elevata quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
  • la previsione in base alla quale le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni;
  • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti;
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria;
  • la previsione secondo cui l’Agenzia delle entrate, qualora ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, siano incomplete o infedeli, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.

Inoltre, viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

 

Imposta di registro

 

Il provvedimento apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, finalizzate a:

  • aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale;
  • semplificare la registrazione degli atti, anche telematicamente, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione;
  • facilitare il versamento dell’imposta, anche mediante l’autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti;
  • prevedere, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, un’apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell’atto o nei suoi allegati;
  • prevedere che, anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumano i coefficienti previsti dal decreto Mef n. 302 del 30 dicembre 2015.

 

Imposte ipotecaria e catastale

 

La norma modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte.

 

Imposta di bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

 

La disposizione prevede che:

  • per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR (Testo unico dell’imposta di Registro), l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto;
  • per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, sia possibile assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.

La dichiarazione dell’imposta di bollo e la dichiarazione dell’imposta sostitutiva, possono essere integrate per correggere errori od omissioni, attraverso successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento.

 

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

 

Il provvedimento interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale viene consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Intestazioni catastali

 

Sono state introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, mediante una semplificazione dei relativi adempimenti tributari.

Nello specifico, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.

L’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari nel caso in cui venga meno la titolarità di qualcuno di essi ed è configurabile sia nella quota ereditaria sia nel legato, deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti di cui sopra.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.

 

Fonte: Dipartimento per il Programma di Governo, sito web: https://www.programmagoverno.gov.it/

 




Imposte di successione, donazione, registro, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. In Gazzetta Ufficiale, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. di riforma

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 3 ottobre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9, le disposizioni decreto legislativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Nel dettaglio, il citato articolo 9, Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare le disposizioni finali, di coordinamento e di abrogazione, al comma 1 e al comma 2 prevede l’abrogazione di norme che risultano superate per effetto del provvedimento in esame e contiene disposizioni di raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. In particolare, viene prevista l’abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato riprodotto nell’ambito del decreto legislativo n. 346 del 1990 e si dispone che i riferimenti alle norme abrogate si considerino effettuate alle nuove disposizioni. Analogamente, per quanto riguarda il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, in materia di tributi speciali, e la Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, si prevede che riferimenti a dette disposizioni si intendano effettuate alle disposizioni come modificate dal presente decreto. Il comma 3, tenuto conto che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame hanno effetti sugli adempimenti dei contribuenti e che, per la loro attuazione, è richiesto l’adeguamento delle procedure operative degli uffici, prevede che esse abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e che si applicano per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché per le successioni aperte e per gli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

Link al testo del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024.

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.




Riforma Fiscale. Approvate le disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

RIFORMA FISCALE

Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 7 agosto 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

  • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta «non sia possibile determinare la categoria di beneficiari». La locuzione «categoria dei beneficiari» intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
  • Si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
  • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
  • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
  • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015.

Sul testo è stata ottenute l’intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Link al testo delle Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR) allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (Atto del Governo n. 171 – Schema approvato con modifiche e divento definitivo con il Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024.