È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026 il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Il decreto-legge corregge l’ultimo Decreto Fiscale (D.L. n.38/2026) ora all’esame in sede referente della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato (Atto Senato n. 1852), dove quindi sembra destinato ad essere trasfuso come emendamento.
Le Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese
Oggetto e finalità del provvedimento
Il provvedimento reca misure urgenti articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento dei prezzi dei carburanti; dall’altro, il sostegno alle imprese.
Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 reca un insieme di misure “urgenti” articolate lungo due principali linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e, dall’altro, il rafforzamento di interventi in favore delle imprese. Il provvedimento presenta, tuttavia, una peculiare struttura normativa, poiché il suo contenuto non introduce una disciplina autonoma, ma interviene direttamente sul decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificandone l’articolo 8 e inserendovi ulteriori articoli da 8-bis a 8-quater, oltre a rideterminarne le coperture finanziarie tramite modifiche all’articolo 18.
Ne deriva che il D.L. n. 42/2026 si configura, in larga misura, come decreto-legge di correzione e integrazione del precedente D.L. n. 38/2026, tuttora in corso di conversione. Come anticipato, il provvedimento appare quindi destinato a interagire strettamente con l’iter del disegno di legge di conversione del D.L. n. 38/2026, con possibile trasfusione, per mezzo di emendamenti, del relativo contenuto nel testo in esame presso il Senato.
Struttura del decreto-legge
Il provvedimento si compone di due articoli:
- l’articolo 1, che modifica il D.L. n. 38/2026;
- l’articolo 2, recante l’entrata in vigore.
L’articolo 1 opera mediante:
- revisione dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026;
- inserimento, dopo l’articolo 8, dei nuovi articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater;
- aggiornamento delle disposizioni finanziarie dell’articolo 18 del medesimo D.L. n. 38/2026.
Il rapporto con il D.L. n. 38/2026
L’intervento più rilevante del decreto-legge n. 42 del 2026 riguarda l’articolo 8 del D.L. n. 38/2026, dedicato alle misure fiscali in favore delle imprese connesse alle domande presentate nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”.
Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 riconosceva, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese di certificazione. Tale formulazione determinava, sul piano sostanziale, un recupero solo parziale del beneficio atteso dalle imprese rimaste escluse dal pieno accesso all’incentivo, con una riduzione del 65 per cento rispetto al credito teorico richiesto.
Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo su tale disciplina, ridefinendo sia l’intensità del contributo sia il perimetro delle spese considerate, nonché introducendo una misura distinta per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Articolo 1, comma 1, lettera a): modifica dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026
Nuova misura del contributo per le imprese “esodate” dal credito d’imposta 5.0
La modifica consiste nella sostituzione del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Nel nuovo testo, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, e che abbiano ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento sia la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, spetta nel 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.
La disposizione presenta tre profili di rilievo:
In primo luogo, aumenta il plafond complessivo, che passa da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
In secondo luogo, eleva l’intensità del contributo dal 35 per cento all’89,77 per cento del credito richiesto.
In terzo luogo, la norma riformula il perimetro oggettivo, includendo espressamente, accanto agli investimenti relativi agli allegati A e B, anche le spese di formazione del personale, in luogo delle spese di certificazione contemplate dal precedente articolo 8 del D.L. n. 38/2026. Sul punto, merita attenzione il coordinamento sistematico con il nuovo comma 3-bis, che reintroduce invece, per altra via, il tema delle certificazioni in relazione agli investimenti energetici.
Rilevanza del riferimento al GSE
Il nuovo testo del comma 1 valorizza, quale presupposto applicativo, non solo la presentazione della comunicazione da parte dell’impresa, ma anche il duplice riscontro del GSE:
- comunicazione di rispondenza tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità;
- comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Adeguamenti formali e coordinamento interno
La lettera a) modifica inoltre:
il comma 3 dell’articolo 8, sostituendo il riferimento alle disposizioni «di cui al presente articolo» con il più preciso rinvio alle disposizioni «di cui al comma 1»; il comma 4, ove il limite di spesa di 537 milioni di euro è sostituito con quello di 1.302,3 milioni di euro.
Si tratta di interventi di coordinamento resi necessari dalla nuova articolazione interna della disciplina.
Nuovo comma 3-bis dell’articolo 8: contributo per investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili
L’introduzione del nuovo comma 3-bis, che riconosce un ulteriore contributo, entro limiti massimi di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, proporzionato alle spese sostenute per:
- investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.
La disposizione assume rilievo sotto un duplice profilo.
Da un lato, supera una delle criticità emerse nel precedente assetto del D.L. n. 38/2026, nel quale gli investimenti energetici, e in particolare quelli in impianti destinati all’autoproduzione da fonti rinnovabili, risultavano non coperti dal meccanismo compensativo delineato dall’originario articolo 8.
Dall’altro lato, la norma non li ricomprende semplicemente nel perimetro del nuovo comma 1, ma costruisce una misura distinta, con plafond pluriennale, vincolata al rispetto del principio DNSH e subordinata all’adozione di un successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per la definizione delle modalità di erogazione, sulla base delle informazioni fornite dal GSE.
La scelta normativa appare quindi orientata a una soluzione “a doppio canale”: quasi integrale ristoro del credito per gli investimenti allegati A e B e misura separata, con specifico limite di spesa, per gli investimenti energetici e le certificazioni correlate.
Articolo 1, comma 1, lettera b): inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater nel D.L. n. 38/2026
Articolo 8-bis – Misure in materia di accise
Il nuovo articolo 8-bis dispone, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, la rideterminazione delle aliquote di accisa su:
- benzina;
- gasolio usato come carburante;
- GPL usato come carburante;
- gas naturale usato come carburante.
Per benzina e gasolio l’aliquota è fissata a 472,90 euro per 1000 litri; per il GPL a 167,77 euro per 1000 chilogrammi; per il gas naturale a zero euro per metro cubo.
Per il medesimo periodo, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri anche l’aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, alle condizioni indicate dalla norma.
La disposizione si collega espressamente al D.L. 18 marzo 2026, n. 33 e, secondo la relazione testuale del decreto, è giustificata dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
Articolo 8-ter – Credito d’imposta per gasolio e benzina a favore delle imprese agricole
Il nuovo articolo 8-ter riconosce alle imprese agricole, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, al netto dell’IVA e comprovato da fatture.
Il credito:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, entro il limite del costo sostenuto.
La disciplina attuativa è rimessa a un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni.
Articolo 8-quater – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane
Il nuovo articolo 8-quater interviene sul fondo rotativo di cui al D.L. n. 251/1981, prevedendo, entro il limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo, l’incremento fino al 20 per cento del cofinanziamento a fondo perduto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020, per domande presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguardanti iniziative di transizione digitale o ecologica. La misura è riservata alle imprese che abbiano subito un impatto negativo per effetto del rincaro dei costi energetici ovvero una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. Per le PMI il cofinanziamento è elevato fino al 30 per cento.
Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027. I criteri applicativi sono rimessi a deliberazioni del Comitato agevolazioni.
Link al testo del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026