Decreto Milleproroghe. Anche per il 2024, previsto l’esonero/divieto delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie | Più tempo per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito, le proroghe in materia fiscale contenute nell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 215/2023

 

Proroga, per il 2024, dell’esonero/divieto delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie

 

3. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

 

L’articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, proroga per l’anno 2024 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il comma in esame estende anche al periodo d’imposta 2024 la vigenza della disciplina introdotta dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 secondo la quale per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Considerato quindi l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Secondo quanto evidenziato nel risposte ad interpello nn. 78 e 103 dell’Agenzia delle entrate, pubblicate rispettivamente il 19 marzo ed il 10 aprile 2019, il divieto, di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.

 

Proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

 

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

 

L’articolo 3, comma 6, dispone la proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 , della legge 24 dicembre 2012, n. 234). Più in particolare, la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni (pre)vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. La disposizione, di non facile comprensione, dovrebbe far riferimento a quelle agevolazioni sotto forma di crediti previste dagli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (ed esempio: opzione per sconto in fattura e cessione dei crediti in alternativa alla detrazione e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19).




Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità | Meno adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni-ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, Aiuti, Ucraina). Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

 

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

 

La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro

 

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

 

Posti auto e box

 

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

 

Le norme in materia di cessioni di crediti

 

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni-ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 maggio 2022)

 

Tutte le regole aggiornate nella circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022, con oggetto: SUPERBONUSBONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti – Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77